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Document 32014R0596R(03)

Rettifica del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014)

GU L 287 del 21.10.2016, p. 320–320 (BG, ES, CS, DA, ET, EN, HR, LV, MT, PL, PT, RO, SK, SL, FI)
GU L 287 del 21.10.2016, pp. 1–2 (GA)
GU L 287 del 21.10.2016, pp. 320–323 (DE)
GU L 287 del 21.10.2016, pp. 320–321 (EL, FR, LT, HU, NL)
GU L 287 del 21.10.2016, pp. 320–322 (SV)
GU L 287 del 21.10.2016, pp. 320–330 (IT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/corrigendum/2016-10-21/oj

21.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/320


Rettifica del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173 del 12 giugno 2014 )

Pagina 9, considerando 49:

anziché:

«(49)

La comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate da parte di un emittente è indispensabile per evitare l'abuso di tali informazioni e assicurare che gli investitori non vengano fuorviati. Gli emittenti dovrebbero quindi essere tenuti a comunicare al pubblico quanto prima le informazioni privilegiate. …»

leggasi:

«(49)

La comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate da parte di un emittente è indispensabile per evitare l'abuso di tali informazioni e assicurare che gli investitori non vengano fuorviati. Gli emittenti dovrebbero quindi essere tenuti a comunicare al pubblico il prima possibile le informazioni privilegiate. …».

Pagina 11, considerando 58:

anziché:

«(58)

Una maggiore trasparenza delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione a livello dell'emittente e, se del caso, da persone loro strettamente associate costituisce …»

leggasi:

«(58)

Una maggiore trasparenza delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione a livello dell'emittente e, se del caso, da persone loro strettamente legate costituisce …».

Pagina 11, considerando 59:

anziché:

«(59)

La notifica delle operazioni effettuate per conto proprio da una persona che esercita responsabilità di direzione, o da una persona a essa strettamente collegata, non solo rappresenta …»

leggasi:

«(59)

La notifica delle operazioni effettuate per conto proprio da una persona che esercita responsabilità di direzione, o da una persona a essa strettamente legata, non solo rappresenta …».

Pagina 14, considerando 76:

anziché:

«… le prassi di mercato esistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e accettate dalle autorità competenti a norma del regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione (1), ai fini dell'applicazione della direttiva 2003/6/CE, articolo 1, punto 2, lettera a), possono restare applicabili …

leggasi:

«… le prassi di mercato esistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e accettate dalle autorità competenti a norma della direttiva 2004/72/CE della Commissione (2), ai fini dell'applicazione della direttiva 2003/6/CE, articolo 1, punto 2, lettera a), possono restare applicabili …

Pagina 15, considerando 81:

anziché:

«… e le tipologie di talune operazioni eseguite da persone che rivestono responsabilità di direzione o da persone a esse strettamente associate che determinerebbero …»

leggasi:

«… e le tipologie di talune operazioni eseguite da persone che rivestono responsabilità di direzione o da persone a esse strettamente legate che determinerebbero …».

Pagina 16, articolo 2, paragrafi 1, lettera d), e 2, lettera a):

anziché:

«d)

agli strumenti finanziari non contemplati dalle lettere a), b) o c), il cui prezzo o valore dipende da uno strumento finanziario di cui alle suddette lettere, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti finanziari differenziali.

a)

ai contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, se un'operazione, ordine di compravendita o condotta ha o è probabile che abbia o è finalizzato ad avere, un effetto sul prezzo o sul valore di uno strumento finanziario di cui al paragrafo 1;»

leggasi:

«d)

agli strumenti finanziari non contemplati dalle lettere a), b) o c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui alle suddette lettere, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti finanziari differenziali.

a)

ai contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, se un'operazione, ordine di compravendita o condotta ha o è probabile che abbia o è finalizzato ad avere un effetto sul prezzo o sul valore di uno strumento finanziario di cui al paragrafo 1;».

Pagina 19, articolo 3, paragrafo 1, punto 26), lettera d):

anziché:

«d)

una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che …;»

leggasi:

«d)

una persona giuridica, trust o partnership, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che …;».

Pagina 21, articolo 4, paragrafo 1:

anziché:

«1.   I gestori dei mercati regolamentati, le imprese di investimento e i gestori di un MTF o un OTF notificano senza indugio …

I gestori effettuano un'ulteriore notifica all'autorità competente della sede di negoziazione quando uno strumento finanziario …»

leggasi:

«1.   I gestori dei mercati regolamentati, le imprese di investimento e i gestori dei mercati che gestiscono un MTF o un OTF notificano senza indugio …

Essi effettuano un'ulteriore notifica all'autorità competente della sede di negoziazione quando uno strumento finanziario …».

Pagina 24, articolo 7, paragrafi 1, lettere b), c) e d), 2 e 3:

anziché:

«b)

in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;

c)

in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

d)

nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

2.   Ai fini del paragrafo 1, … A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

3.   Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.»

leggasi:

«b)

in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;

c)

in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

d)

nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

2.   Ai fini del paragrafo 1, … A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.

3.   Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.»

Pagina 25, articolo 8, paragrafi 1, 3 e 4, lettera b):

anziché:

«1.   … In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

3.   Il ricorso a raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre alla raccomandazione o all'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

4.   Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

 

b)

è una partecipazione al capitale dell'emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni;

 

…»

leggasi:

«1.   … In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

3.   L'utilizzo delle raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 costituisce abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che utilizza la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

4.   Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

 

b)

ha una partecipazione al capitale dell'emittente o di un partecipante al mercato delle quote di emissioni;».

Pagina 26, articolo 9, paragrafi 2, lettera b), e 4:

anziché:

«b)

sia autorizzata a eseguire ordini per conto terzi, e qualora l'acquisto o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali ordini siano effettuati legittimamente nel normale esercizio dell'occupazione, professione o funzione di detta persona.

4.   Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato o abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate, …»

leggasi:

«b)

sia autorizzata a eseguire ordini per conto terzi, e qualora l'acquisto o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali ordini siano effettuati al fine di dare esecuzione agli ordini legittimamente nel normale esercizio dell'occupazione, professione o funzione di detta persona.

4.   Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate, …».

Pagina 27, articolo 11, paragrafi 2, 3 e 6:

anziché:

«2.   Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 3, la comunicazione di informazioni privilegiate da parte di una persona che intenda realizzare un'offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli di una società o una fusione con una società di aventi diritto ai titoli, rappresenta altresì un sondaggio di mercato, a condizione che:

 

3.   Un partecipante al mercato che comunica … Tale obbligo si applica a ciascuna comunicazione di informazioni privilegiate per l'intera durata del sondaggio di mercato. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni aggiorna di conseguenza le registrazioni scritte di cui al presente paragrafo.

6.   Quando le informazioni che sono state comunicate nel corso di un sondaggio di mercato cessano di essere informazioni privilegiate in base alla valutazione del partecipante al mercato che comunica le informazioni, quest'ultimo non appena possibile informa di conseguenza la persona che le ha ricevute.»

leggasi:

«2.   Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 3, la comunicazione di informazioni privilegiate da parte di una persona che intenda realizzare un'offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli di una società o una fusione con una società agli aventi diritto ai titoli, rappresenta altresì un sondaggio di mercato, a condizione che:

 

3.   Un partecipante al mercato che comunica … Tale obbligo si applica a ciascuna comunicazione di informazioni per l'intera durata del sondaggio di mercato. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni aggiorna di conseguenza le registrazioni scritte di cui al presente paragrafo.

6.   Quando le informazioni che sono state comunicate nel corso di un sondaggio di mercato cessano di essere informazioni privilegiate in base alla valutazione del partecipante al mercato che comunica le informazioni, quest'ultimo il prima possibile informa di conseguenza la persona che le ha ricevute.»

Pagina 29, articolo 12, paragrafi 1, lettere a), b) e c), e 2, lettera c):

anziché:

«1.   Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le seguenti attività:

a)

l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:

ii)

consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale;

a meno che la persona che avvia un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa, come stabilito a norma dell'articolo 13;

b)

l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida …;

c)

la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato …;

2.   Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:

 

c)

l'inoltro di ordini in una sede di negoziazione … in quanto:

ii)

rende più difficile per gli altri gestori individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche emettendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini; oppure

iii)

crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare emettendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;»

leggasi:

«1.   Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le seguenti attività:

a)

la conclusione di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:

ii)

fissi, o è probabile che fissi, il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale;

a meno che la persona che conclude un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta dimostri che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una prassi di mercato ammessa, come stabilito a norma dell'articolo 13;

b)

la conclusione di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, …;

c)

la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonee a fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che fissino, o che è probabile che fissino, il prezzo di mercato di …;

2.   Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:

 

c)

l'inoltro di ordini in una sede di negoziazione, … in quanto:

ii)

rende più difficile per gli altri partecipanti al mercato individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche inserendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini; oppure

iii)

crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare inserendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;».

Pagina 31, articolo 13, paragrafi 1, 2, lettera e), 4 e 6:

anziché:

«1.   Il divieto di cui all'articolo 15 non si applica alle attività di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), a condizione che la persona che avvia un'operazione, colloca un ordine di compravendita o s'impegna in qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa, come stabilito a norma del presente articolo.

2.   Un'autorità competente ha la facoltà di istituire una prassi di mercato ammessa tenendo conto dei seguenti criteri:

 

e)

la prassi di mercato non crea o meno rischi per l'integrità dei mercati direttamente o indirettamente connessi, regolamentati o meno, su cui è negoziato lo stesso strumento finanziario in tutta l'Unione;

 

4.   Entro due mesi dalla ricezione della notifica, l'ESMA trasmette all'autorità competente che ha effettuato la notifica di un parere nel quale valuta la compatibilità della prassi di mercato ammessa con il paragrafo 2 e con le norme tecniche di regolamentazione adottate a norma del paragrafo 7. …

6.   Qualora un'autorità competente ritenga che un'altra autorità competente abbia stabilito una pratica di mercato ammessa che non soddisfi …»

leggasi:

«1.   Il divieto di cui all'articolo 15 non si applica alle attività di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), a condizione che la persona che conclude un'operazione, che inoltra un ordine di compravendita o che pone in essere qualsiasi altra condotta dimostri che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una prassi di mercato ammessa, come stabilito a norma del presente articolo.

2.   Un'autorità competente ha la facoltà di istituire una prassi di mercato ammessa tenendo conto dei seguenti criteri:

 

e)

la prassi di mercato crea o meno rischi per l'integrità dei mercati direttamente o indirettamente connessi, regolamentati o meno, allo stesso strumento finanziario in tutta l'Unione;

 

4.   Entro due mesi dalla ricezione della notifica, l'ESMA trasmette all'autorità competente che ha effettuato la notifica un parere nel quale valuta la compatibilità della prassi di mercato ammessa con il paragrafo 2 e con le norme tecniche di regolamentazione adottate a norma del paragrafo 7. …

6.   Qualora un'autorità competente ritenga che un'altra autorità competente abbia stabilito una prassi di mercato ammessa che non soddisfi …».

Pagina 33, articolo 16, paragrafi 1, secondo comma, e 2:

anziché:

«Una persona di cui al primo comma segnala immediatamente all'autorità competente del luogo della sede di negoziazione gli ordini e le operazioni ….

2.   Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni …, lo comunica immediatamente all'autorità competente di cui al paragrafo 3.»

leggasi:

«Una persona di cui al primo comma segnala senza ritardo all'autorità competente del luogo della sede di negoziazione gli ordini e le operazioni ….

2.   Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni …, lo comunica senza ritardo all'autorità competente di cui al paragrafo 3.»

Pagina 34, articolo 17, paragrafi 7 e 8:

anziché:

«7.   Qualora la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata conformemente ai paragrafi 4 o 5 e la riservatezza delle informazioni privilegiate non sia più garantita, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni comunica quanto prima al pubblico tali informazioni privilegiate.

8.   Quando un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni, o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunica informazioni privilegiate a terzi, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale …»

leggasi:

«7.   Qualora la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata conformemente ai paragrafi 4 o 5 e la riservatezza delle informazioni privilegiate non sia più garantita, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni comunica il prima possibile al pubblico tali informazioni privilegiate.

8.   Quando un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni, o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunica informazioni privilegiate a terzi, nel normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale …».

Pagina 36, articolo 18, paragrafi 1, lettere a) e c), e 4:

anziché:

«1.   Gli emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro:

a)

redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate);

c)

trasmettono l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate all'autorità competente non appena possibile dietro sua richiesta.

4.   Gli emittenti o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto aggiorna l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento nelle circostanze seguenti:»

leggasi:

«1.   Gli emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro:

a)

redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate);

c)

trasmettono l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate all'autorità competente il prima possibile dietro sua richiesta.

4.   Gli emittenti o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto aggiorna l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento, nelle circostanze seguenti:».

Pagina 38, articolo 19, paragrafi 1, lettera a), 6, lettera g), 7, primo comma, lettere a) e b), e secondo comma, 10, 11 e 12, lettera b):

anziché:

«1.   Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente associate, notificano all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo comma:

a)

per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;

6.   Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:

 

g)

il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.

7.   Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

a)

la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;

b)

operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

10.   Il presente articolo si applica a operazioni …. Tali persone devono notificare le loro operazioni alle piattaforme d'asta, ai commissari d'asta e al sorvegliante d'asta, a seconda dei casi, e alle autorità competenti qualora siano registrati la piattaforma d'asta, il banditore o il sorvegliante d'asta, a seconda dei casi. L'informazione notificata è resa pubblica dalle piattaforme d'asta, dai commissari d'asta, dal sorvegliante d'asta o dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 3.

11.   Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle quote o ai titoli di credito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo:

 

12.   Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11:

 

b)

in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.»

leggasi:

«1.   Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente legate, notificano all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo comma:

a)

per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le azioni o gli strumenti di debito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;

6.   Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:

 

g)

il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale circostanza dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della costituzione in pegno.

7.   Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

a)

la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;

b)

operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

10.   Il presente articolo si applica a operazioni …. Tali persone devono notificare le loro operazioni alle piattaforme d'asta, ai commissari d'asta e al sorvegliante d'asta, a seconda dei casi, e alle autorità competenti dove sono registrati la piattaforma d'asta, il banditore o il sorvegliante d'asta, a seconda dei casi. L'informazione notificata è resa pubblica dalle piattaforme d'asta, dai commissari d'asta, dal sorvegliante d'asta o dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 3.

11.   Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o agli strumenti di debito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo:

 

12.   Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11:

 

b)

in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.»

Pagina 41, articolo 21, lettera a):

anziché:

«a)

le persone interessate o le persone a loro strettamente associate ricavino, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un guadagno dalla comunicazione o dalla diffusione delle informazioni in questione; oppure»

leggasi:

«a)

le persone interessate o le persone a loro strettamente legate ricavino, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un guadagno dalla comunicazione o dalla diffusione delle informazioni in questione; oppure».

Pagina 42, articolo 22:

anziché:

«Fatte salve le competenze delle autorità giudiziarie, … per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione su tale mercato, oggetto d'asta su una piattaforma d'asta o negoziati su un MTF o su un OTF, o per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione su un MTF che opera all'interno del loro territorio.»

leggasi:

«Fatte salve le competenze delle autorità giudiziarie, … per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione su tale mercato, oggetto d'asta su una piattaforma d'asta o negoziati su un MTF o su un OTF o per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione su un MTF che operano all'interno del loro territorio.»

Pagina 47, articolo 30, paragrafo 2, primo comma, lettere e), f) e g), e terzo comma:

anziché:

«2.   Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

 

e)

l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

f)

nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

g)

l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;

Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE ( 1 ), il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio ( 2 ) per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio ( 3 ) — per le compagnie di assicurazione che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo; oppure»

leggasi:

«2.   Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

 

e)

l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

f)

nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

g)

l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;

Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE (1) il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio (2) per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio (3) per le compagnie di assicurazione — che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo.»

Pagina 50, articolo 32, paragrafi 2, lettere a) e b), e 5:

anziché:

«2.   I dispositivi di cui al paragrafo 1 includono almeno:

a)

procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per le relative verifiche, compresa l'instaurazione di canali di comunicazione sicuri per tali segnalazioni;

b)

in ambito lavorativo, un'adeguata protezione delle persone che, impiegate in base a un contratto di lavoro, segnalano violazioni o sono a loro volta accusate di violazioni, contro ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo; e

5.   La Commissione adotta atti delegati intesi a precisare le procedure di cui al paragrafo 1, compresi i dispositivi di segnalazione e di verifica di tali segnalazioni e le misure per la protezione delle persone che esercitano un'attività lavorativa in base a un contratto di lavoro e le misure per la protezione dei dati personali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 36, paragrafo 2.»

leggasi:

«2.   I dispositivi di cui al paragrafo 1 includono almeno:

a)

procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per i loro seguiti, compresa l'instaurazione di canali di comunicazione sicuri per tali segnalazioni;

b)

in ambito lavorativo, un'adeguata protezione delle persone che, impiegate in base a un contratto di lavoro, segnalano violazioni o sono a loro volta accusate di violazioni, quanto meno contro ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo; e

5.   La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a precisare le procedure di cui al paragrafo 1, compresi i dispositivi di segnalazione e di verifica di tali segnalazioni e le misure per la protezione delle persone che esercitano un'attività lavorativa in base a un contratto di lavoro e le misure per la protezione dei dati personali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 36, paragrafo 2.»

Pagina 53, articolo 37:

anziché:

«La direttiva 2003/6/CE e le direttive 2004/72/CE (3), 2003/125/CE …

leggasi:

«La direttiva 2003/6/CE e le direttive 2004/72/CE, 2003/125/CE …».

Pagina 55, allegato I:

Sostituire dappertutto nel testo dell'allegato I «avviate» con «concluse».

(1)  Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione del 22 dicembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari (GU L 336, del 23.12.2003, pag. 33).»

(2)  Direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospese (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 70).»

(3)  Direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospese (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 70).»


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