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Document 32011L0070

Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011 , che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi

OJ L 199, 2.8.2011, p. 48–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 028 P. 136 - 144

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/70/oj

2.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/48


DIRETTIVA 2011/70/EURATOM DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2011

che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32,

vista la proposta della Commissione europea, elaborata previo parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico fra gli esperti scientifici degli Stati membri,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica («trattato Euratom») devono essere istituite norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione.

(2)

L’articolo 30 del trattato Euratom prevede l’adozione di norme fondamentali relative alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

(3)

L’articolo 37 del trattato Euratom prescrive che gli Stati membri forniscano alla Commissione i dati generali relativi a qualsiasi progetto di smaltimento dei residui radioattivi.

(4)

La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio (3), stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Tale direttiva è stata integrata da una normativa più specifica.

(5)

Come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sua giurisprudenza, le disposizioni del capo 3 del trattato Euratom, relative alla protezione sanitaria, formano un complesso coerente che attribuisce alla Commissione competenze piuttosto estese per la protezione della popolazione e dell’ambiente contro i rischi di contaminazione nucleare (4).

(6)

La decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radioattiva (5), ha istituito un quadro per la notifica e la trasmissione di informazioni che gli Stati membri devono utilizzare per proteggere la popolazione in caso di emergenza radioattiva. La direttiva 89/618/Euratom del Consiglio, del 27 novembre 1989, concernente l’informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva (6), ha imposto agli Stati membri l’obbligo di informare la popolazione in caso di emergenza radioattiva.

(7)

La direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio (7), prevede il controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane, comprese le sorgenti dismesse. Conformemente alla convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi («convenzione congiunta») e al codice di condotta dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) sulla sicurezza delle sorgenti radioattive nonché alle pratiche industriali correnti, le sorgenti sigillate dismesse possono essere riutilizzate, riciclate o smaltite. In molti casi ciò richiede la restituzione, a un fornitore o fabbricante, della sorgente o la restituzione delle attrezzature, inclusa la stessa sorgente, per la riqualificazione o il trattamento.

(8)

La direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (8), disciplina la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive che possono essere radioattivi, ma escludendo aspetti come quelli specifici della radioattività, che sono disciplinati dal trattato Euratom.

(9)

La direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio (9), istituisce a livello di Comunità europea dell’energia atomica («Comunità») un sistema di sorveglianza e controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito. Tale direttiva è stata integrata dalla raccomandazione 2008/956/Euratom della Commissione, del 4 dicembre 2008, relativa ai criteri per l’esportazione di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito verso paesi terzi (10).

(10)

La direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (11), impone agli Stati membri l’obbligo di istituire e mantenere un quadro nazionale per la sicurezza nucleare. Benché riguardi principalmente la sicurezza nucleare degli impianti nucleari, tale direttiva precisa che è altresì importante garantire la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, anche negli impianti di stoccaggio e di smaltimento. Pertanto, tali impianti, oggetto della direttiva 2009/71/Euratom e della presente direttiva, non dovrebbero essere soggetti a obblighi sproporzionati o inutili, soprattutto per quanto riguarda le relazioni.

(11)

La direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale (12), si applica a taluni piani e programmi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (13).

(12)

La raccomandazione 2006/851/Euratom della Commissione, del 24 ottobre 2006, concernente la gestione delle risorse finanziarie destinate alla disattivazione di installazioni nucleari e alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (14), si concentra sull’adeguatezza del finanziamento, sulla sua sicurezza finanziaria e sulla sua trasparenza al fine di garantire che i fondi siano impiegati esclusivamente per gli scopi previsti.

(13)

Secondo le specifiche condizioni dell’adesione all’Unione europea di Lituania, Slovacchia e Bulgaria, laddove talune centrali nucleari erano soggette a chiusura anticipata, la Comunità ha partecipato alla mobilitazione delle risorse finanziarie e fornisce, a determinate condizioni, assistenza finanziaria a vari progetti di disattivazione, inclusa la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito.

(14)

La convenzione congiunta, conclusa sotto gli auspici dell’AIEA, rappresenta uno strumento incentivante che mira a raggiungere e mantenere un elevato livello di sicurezza a livello mondiale nella gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi attraverso il potenziamento delle misure nazionali e della cooperazione internazionale.

(15)

Alcuni Stati membri hanno già partecipato e intendono continuare a partecipare al programma guidato da USA-Russia, denominato «Iniziativa per la riduzione della minaccia globale», spedendo il combustibile esaurito di reattori di ricerca agli Stati Uniti d’America e alla Federazione russa.

(16)

Nel 2006 l’AIEA ha aggiornato la struttura delle norme e pubblicato i principi fondamentali di sicurezza, sponsorizzati congiuntamente dalla Comunità, dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici/Agenzia per l’energia nucleare e da altre organizzazioni internazionali. L’applicazione dei principi fondamentali di sicurezza faciliterà l’applicazione di norme di sicurezza internazionali e consentirà una maggiore coerenza tra i regimi dei diversi Stati.

(17)

A seguito dell’invito del Consiglio a istituire un gruppo ad alto livello in ambito UE, contenuto nelle conclusioni dell’8 maggio 2007 relative alla sicurezza nucleare e alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, la decisione 2007/530/Euratom della Commissione, del 17 luglio 2007, relativa all’istituzione del gruppo europeo ad alto livello sulla sicurezza nucleare e la sicurezza della gestione dei residui (15), ha istituito il gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare (ENSREG), al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi della Comunità in materia di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi. Le conclusioni e raccomandazioni dell’ENSREG sono state recepite nella risoluzione del Consiglio del 16 dicembre 2008 concernente la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e nelle conclusioni del Consiglio del 10 novembre 2009 sulla relazione del gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare.

(18)

Il 10 maggio 2007 il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione «Valutare l’Euratom — 50 anni di politica nucleare europea», in cui ha chiesto norme armonizzate per la gestione dei rifiuti radioattivi e ha invitato la Commissione a riesaminare i progetti della propria proposta legislativa e a presentare una nuova proposta di direttiva concernente la gestione dei rifiuti radioattivi.

(19)

Sebbene ciascuno Stato membro rimanga libero di decidere del proprio mix energetico, tutti gli Stati membri generano rifiuti radioattivi dalla produzione di energia o nel corso di attività industriali, agricole, sanitarie e di ricerca, oppure attraverso la dismissione degli impianti nucleari o in situazioni di riparazione e interventi.

(20)

Il funzionamento dei reattori nucleari genera combustibile esaurito. Ciascuno Stato membro rimane libero di definire la propria politica del ciclo del combustibile. Il combustibile esaurito può essere considerato una risorsa preziosa da ritrattare oppure un rifiuto radioattivo destinato allo smaltimento diretto. Indipendentemente dall’opzione scelta, occorre tenere in considerazione lo smaltimento di rifiuti ad alta attività, separati durante il ritrattamento, o del combustibile esaurito considerato come rifiuto.

(21)

I rifiuti radioattivi, ivi compreso il combustibile esaurito considerato come rifiuto, richiedono il contenimento e l’isolamento dall’uomo e dall’ambiente nel lungo periodo. La loro particolare natura, vale a dire il fatto che contengono radionuclidi, necessita di provvedimenti tesi a proteggere la salute umana e l’ambiente dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, ivi compreso lo smaltimento in adeguati impianti che costituiscono il punto di arrivo finale. Lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, compreso lo stoccaggio a lungo termine, è una soluzione provvisoria ma non un’alternativa allo smaltimento.

(22)

Tali provvedimenti dovrebbero basarsi su un sistema nazionale di classificazione dei rifiuti radioattivi che tenga pienamente conto delle loro proprietà e tipologie specifiche.

(23)

La tipica modalità di smaltimento per i rifiuti ad attività bassa e intermedia è lo smaltimento in prossimità della superficie. È ampiamente accettato a livello tecnico che, attualmente, lo smaltimento geologico in profondità rappresenti l’opzione più sicura e sostenibile come punto di arrivo della gestione di rifiuti ad alta attività e del combustibile esaurito considerato rifiuto. Gli Stati membri, mantenendo la responsabilità delle rispettive politiche in relazione alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ad attività bassa, intermedia o alta, dovrebbero includere la pianificazione e l’attuazione delle opzioni di smaltimento nelle rispettive politiche nazionali. Poiché la realizzazione e lo sviluppo di un impianto di smaltimento avverrà nel corso di svariati decenni, molti programmi riconoscono la necessità di restare flessibili e adattabili, per esempio al fine di incorporare le nuove conoscenze sulle condizioni del sito o sulla possibile evoluzione del sistema di smaltimento. Le attività realizzate nel quadro della piattaforma tecnologica per lo smaltimento geologico dei residui radioattivi (Implementing Geological Disposal of Radioactive Waste Technology Platform — IGD-TP) potrebbero facilitare l’accesso alle competenze e alle tecnologie in tale ambito. A tal fine, la possibilità di riconversione e di recupero come criteri operativi e progettuali possono essere utilizzati per orientare l’elaborazione tecnica di un sistema di smaltimento. Tuttavia, tali criteri non dovrebbero sostituirsi a un impianto di smaltimento ben concepito che abbia una base difendibile per la chiusura. È necessario un compromesso in quanto la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito è basata sullo stato dell’arte della scienza e della tecnologia.

(24)

Dovrebbe essere un obbligo morale di ciascuno Stato membro evitare ogni onere indebito a carico delle future generazioni in relazione al combustibile esaurito e ai rifiuti radioattivi, compreso ogni rifiuto radioattivo previsto per la disattivazione degli impianti nucleari esistenti. Attraverso l’attuazione della presente direttiva, gli Stati membri avranno dimostrato di aver intrapreso iniziative ragionevoli per garantire il conseguimento di tale obiettivo.

(25)

La responsabilità ultima degli Stati membri riguardo alla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi è un principio fondamentale ribadito dalla convenzione congiunta. La presente direttiva dovrebbe rafforzare il principio della responsabilità nazionale, nonché quello della responsabilità primaria della sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, che spetta al titolare della licenza sotto il controllo della propria autorità di regolamentazione competente, e dovrebbe potenziare il ruolo e l’indipendenza dell’autorità di regolamentazione competente.

(26)

Resta inteso che l’utilizzo di sorgenti radioattive da parte dell’autorità di regolamentazione competente nell’espletamento dei propri compiti di regolamentazione non ne pregiudica l’indipendenza.

(27)

Gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di finanziamenti sufficienti per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

(28)

Gli Stati membri dovrebbero istituire un programma nazionale al fine di assicurare la trasposizione delle decisioni politiche in norme chiare per realizzare nei tempi previsti tutti i passaggi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento. Tali programmi nazionali dovrebbero poter essere in forma di singolo documento di riferimento o serie di documenti.

(29)

Resta inteso che i regimi nazionali per la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi saranno applicati sotto forma di uno strumento giuridico, regolamentare o organizzativo la cui scelta è di competenza degli Stati membri.

(30)

Le varie fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi sono strettamente interconnesse. Le decisioni prese per una singola fase possono avere conseguenze sulla fase successiva. Occorre pertanto tenere conto di tali interconnessioni nella messa a punto dei programmi nazionali.

(31)

La trasparenza è un fattore importante nella gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. La trasparenza dovrebbe essere garantita tramite un’effettiva informazione della popolazione e la possibilità per tutte le parti interessate, comprese le autorità locali e la popolazione, di partecipazione ai processi decisionali conformemente agli obblighi nazionali e internazionali.

(32)

La collaborazione tra gli Stati membri e a livello internazionale potrebbe facilitare e accelerare le decisioni da prendere mediante l’accesso a competenze e tecnologia.

(33)

Alcuni Stati membri ritengono che la condivisione di impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, inclusi gli impianti di smaltimento, sia un’opzione potenzialmente vantaggiosa, sicura ed efficiente in termini di costi se basata su un accordo tra gli Stati membri interessati.

(34)

La documentazione del processo decisionale in relazione alla sicurezza dovrebbe essere commisurata ai livelli di rischio (approccio calibrato) e costituire la base per le decisioni riguardanti la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Questo dovrebbe consentire di individuare le aree di incertezza sulle quali sarà necessario concentrare l’attenzione in una valutazione della sicurezza. Le decisioni in materia di sicurezza dovrebbero basarsi sui risultati della valutazione della sicurezza nonché sulle informazioni sulla robustezza e l’affidabilità di tale valutazione e dei suoi presupposti. Il processo decisionale dovrebbe essere pertanto basato su un elenco delle argomentazioni e delle prove che cercano di dimostrare che la norma di sicurezza richiesta è conseguita per un impianto o un’attività relativi alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Nel caso particolare di un impianto di smaltimento, la documentazione dovrebbe aumentare ulteriormente la conoscenza degli aspetti che influenzano la sicurezza del sistema di smaltimento, tra cui anche le barriere naturali (geologiche) e artificiali, e dello sviluppo previsto del sistema di smaltimento nel tempo.

(35)

Uno Stato membro che non disponga di combustibile esaurito, né abbia alcuna prospettiva immediata di averne, né abbia attività in corso o pianificate relative a combustibile esaurito, avrebbe un obbligo sproporzionato e inutile se dovesse recepire e attuare le disposizioni della presente direttiva in relazione al combustibile esaurito. Pertanto tali Stati membri devono essere esentati — finché non abbiano preso la decisione di sviluppare un’attività relativa al combustibile nucleare — dall’obbligo di recepire e attuare le disposizioni relative al combustibile esaurito della presente direttiva.

(36)

Un trattato fra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Croazia che regolamenta lo status e altri rapporti giuridici riguardo agli investimenti, allo sfruttamento e alla disattivazione della centrale nucleare di Krško disciplina la comproprietà di una centrale nucleare. Tale trattato prevede la responsabilità condivisa per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito. Dovrebbe pertanto essere prevista una deroga a talune disposizioni della presente direttiva al fine di non ostacolare la piena attuazione di tale trattato bilaterale.

(37)

Pur riconoscendo che il quadro nazionale dovrebbe prendere in considerazione tutti i pericoli radioattivi e non radioattivi associati al combustibile esaurito e ai rifiuti radioattivi, la presente direttiva non disciplina i rischi non radiologici, che rientrano nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(38)

Il mantenimento e lo sviluppo di nuove competenze e abilità nella gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in quanto elementi essenziali per garantire elevati livelli di sicurezza, dovrebbero fondarsi sull’acquisizione di conoscenze sulla scorta dell’esperienza pratica.

(39)

La ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico sostenuti dalla cooperazione tecnica tra vari soggetti possono aprire orizzonti per migliorare la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché contribuire a ridurre il rischio della radiotossicità dei rifiuti ad alta attività.

(40)

La verifica inter pares potrebbe costituire un eccellente strumento per rafforzare la fiducia in riferimento alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi nell’Unione europea, allo scopo di sviluppare e scambiare esperienze e garantire standard elevati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   La presente direttiva stabilisce un quadro comunitario al fine di garantire una gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi onde evitare di imporre oneri indebiti alle future generazioni.

2.   Essa garantisce che gli Stati membri adottino adeguati provvedimenti in ambito nazionale per un elevato livello di sicurezza nella gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

3.   Essa garantisce la trasmissione delle informazioni necessarie e la partecipazione della popolazione in relazione alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prestando un’attenzione particolare alle questioni concernenti le informazioni proprietarie e di sicurezza.

4.   Fatta salva la direttiva 96/29/Euratom, la presente direttiva integra le norme fondamentali di cui all’articolo 30 del trattato Euratom per quanto attiene alla sicurezza del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica a tutte le fasi:

a)

della gestione del combustibile esaurito quando questo deriva da attività civili;

b)

della gestione dei rifiuti radioattivi, dalla generazione fino allo smaltimento, quando questi derivano da attività civili.

2.   La presente direttiva non si applica:

a)

ai rifiuti provenienti dalle industrie estrattive che possono essere radioattivi e che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/21/CE;

b)

agli scarichi autorizzati.

3.   L’articolo 4, paragrafo 4, della presente direttiva non si applica:

a)

al rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o fabbricante;

b)

alla spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca ad un paese in cui i combustibili di reattori di ricerca sono forniti o fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili;

c)

ai rifiuti e al combustibile esaurito dell’attuale centrale nucleare di Krško, nel contesto di spedizioni tra Slovenia e Croazia.

4.   La presente direttiva fa salvo il diritto di uno Stato membro o di un’impresa di tale Stato membro di restituire i rifiuti radioattivi trattati al paese di origine, se:

a)

i rifiuti radioattivi devono essere spediti a tale Stato membro o impresa per il trattamento; oppure

b)

altri materiali devono essere spediti a tale Stato membro o impresa allo scopo di recuperare i rifiuti radioattivi.

La presente direttiva fa altresì salvo il diritto di uno Stato membro o di un’impresa nello Stato membro cui debba essere spedito combustibile esaurito destinato al trattamento o al ritrattamento di restituire al paese di origine i rifiuti radioattivi recuperati con l’operazione di trattamento o ritrattamento o un prodotto equivalente concordato.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)   «chiusura»: il completamento di tutte le operazioni ad un dato momento dopo la collocazione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto di smaltimento, compresi gli interventi tecnici finali o ogni altro lavoro necessario per rendere l’impianto sicuro a lungo termine;

2)   «autorità di regolamentazione competente»: un’autorità o un sistema di autorità designati in uno Stato membro nel campo della regolamentazione della sicurezza per la gestione del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi, come previsto all’articolo 6;

3)   «smaltimento»: la collocazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto senza intenzione di recuperarli successivamente;

4)   «impianto di smaltimento»: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;

5)   «licenza»: qualsiasi documento avente valore legale rilasciato sotto la giurisdizione di uno Stato membro al fine di svolgere qualsiasi attività connessa alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi oppure al fine di conferire la responsabilità in materia di localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio, disattivazione o chiusura di un impianto di gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi;

6)   «titolare della licenza»: la persona fisica o giuridica avente la responsabilità generale di un’attività o di un impianto connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi, come specificato in una licenza;

7)   «rifiuti radioattivi»: qualsiasi materia radioattiva in forma gassosa, liquida o solida per la quale nessun utilizzo ulteriore è previsto o preso in considerazione dallo Stato membro o da una persona giuridica o fisica la cui decisione sia accettata dallo Stato membro e che sia regolamentata a titolo di rifiuto radioattivo da un’autorità di regolamentazione competente conformemente al quadro legislativo e regolamentare dello Stato membro;

8)   «gestione dei rifiuti radioattivi»: tutte le attività attinenti a manipolazione, pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio o smaltimento dei rifiuti radioattivi, escluso il trasporto al di fuori del sito;

9)   «impianto di gestione dei rifiuti radioattivi»: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale sia la gestione dei rifiuti radioattivi;

10)   «ritrattamento»: un processo o un’operazione intesi ad estrarre materie fissili e fertili dal combustibile esaurito ai fini di un ulteriore uso;

11)   «combustibile esaurito»: combustibile nucleare irradiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito può essere considerato una risorsa utilizzabile da ritrattare o può essere destinato allo smaltimento se considerato rifiuto radioattivo;

12)   «gestione del combustibile esaurito»: tutte le attività concernenti la manipolazione, lo stoccaggio, il ritrattamento o lo smaltimento del combustibile esaurito, escluso il trasporto al di fuori del sito;

13)   «impianto di gestione del combustibile esaurito»: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale sia la gestione del combustibile esaurito;

14)   «stoccaggio»: il collocamento di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto con l’intenzione di recuperarli successivamente.

Articolo 4

Principi generali

1.   Gli Stati membri istituiscono e mantengono politiche nazionali relative alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 3, ciascuno Stato membro ha la responsabilità ultima riguardo alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi generati nel suo territorio.

2.   Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in uno Stato membro o un paese terzo per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità ultima dello smaltimento sicuro e responsabile di questi stessi materiali, inclusi eventuali rifiuti come sottoprodotti, è dello Stato membro o del paese terzo da cui il materiale radioattivo è stato spedito.

3.   Le politiche nazionali sono basate su tutti i seguenti principi:

a)

la generazione di rifiuti radioattivi è tenuta al minimo ragionevolmente praticabile, tanto in termini di attività quanto di volume, mediante adeguate misure di progettazione e pratiche di esercizio e disattivazione, compresi il riciclaggio e il riutilizzo di materie prime;

b)

sono tenute in considerazione le interconnessioni tra tutte le fasi della generazione e gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;

c)

il combustibile esaurito e i rifiuti radioattivi sono gestiti in sicurezza, anche nel lungo periodo con caratteristiche di sicurezza passiva;

d)

l’attuazione delle misure segue un approccio calibrato;

e)

i costi per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi sono sostenuti da coloro che hanno prodotto questi stessi materiali;

f)

si applica un processo decisionale documentato e basato su prove in relazione a tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

4.   I rifiuti radioattivi sono smaltiti nello Stato membro in cui sono stati generati, a meno che, all’epoca della spedizione, tra lo Stato membro interessato e un altro Stato membro o un paese terzo non sia in vigore un accordo che tiene conto dei criteri stabiliti dalla Commissione conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2006/117/Euratom, per utilizzare un impianto di smaltimento situato in uno di essi.

Prima di una spedizione ad un paese terzo, lo Stato membro esportatore informa la Commissione circa il contenuto di tale eventuale accordo e adotta misure ragionevoli volte ad assicurare che:

a)

il paese di destinazione abbia concluso un accordo con la Comunità in materia di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi o è parte della convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi («convenzione congiunta»);

b)

il paese di destinazione disponga di programmi per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi con obiettivi indicativi di un elevato livello di sicurezza, equivalenti a quelli stabiliti dalla presente direttiva; e

c)

l’impianto di smaltimento nel paese di destinazione sia autorizzato ai fini della spedizione di rifiuti radioattivi, sia operativo prima della spedizione e sia gestito conformemente ai requisiti previsti nei programmi di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi di tale paese di destinazione.

CAPO 2

OBBLIGHI

Articolo 5

Quadro nazionale

1.   Gli Stati membri istituiscono e mantengono un quadro legislativo, regolamentare e organizzativo nazionale («quadro nazionale») per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi che attribuisce la responsabilità e prevede il coordinamento tra gli organismi statali competenti. Il quadro nazionale comprende tutti gli elementi seguenti:

a)

un programma nazionale per l’attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;

b)

un regime nazionale per la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. La determinazione delle modalità di adozione di tale regime e dei relativi strumenti di applicazione è di competenza degli Stati membri;

c)

un sistema di licenze per le attività o gli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi o di entrambi che includa il divieto di attività di gestione del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi o di esercizio di impianti per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi senza una licenza o di entrambi e, se del caso, imponga condizioni per l’ulteriore gestione dell’attività, degli impianti o di entrambi;

d)

un sistema di adeguati controlli, un sistema di gestione, ispezioni regolamentate, obblighi in materia di documentazione e relazioni per le attività o gli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi o di entrambi, incluse adeguate misure per le fasi post-chiusura degli impianti di smaltimento;

e)

azioni di garanzia dell’esecuzione, comprese la sospensione delle attività e la modifica, scadenza o revoca di una licenza insieme ai requisiti, se del caso, per soluzioni alternative che portino a una sicurezza maggiore;

f)

la suddivisione delle responsabilità tra gli organismi coinvolti nelle diverse fasi di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; in particolare, il quadro nazionale conferisce la responsabilità primaria per il combustibile esaurito e i rifiuti radioattivi ai rispettivi generatori oppure, in circostanze specifiche, al titolare della licenza cui è stata conferita la responsabilità dagli organismi competenti;

g)

requisiti nazionali per l’informazione e la partecipazione del pubblico;

h)

il regime o i regimi di finanziamento per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi a norma dell’articolo 9.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale sia migliorato, se del caso, tenendo conto dell’esperienza operativa, delle conoscenze acquisite con il processo decisionale di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera f), e dello sviluppo della tecnologia e delle ricerche pertinenti.

Articolo 6

Autorità di regolamentazione competente

1.   Ciascuno Stato membro istituisce e mantiene un’autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

2.   Gli Stati membri garantiscono che l’autorità di regolamentazione competente sia funzionalmente separata da ogni altro organismo o organizzazione coinvolti nella promozione o nell’utilizzazione dell’energia nucleare o di materiale radioattivo, compresa la produzione di energia elettrica e le applicazioni dei radioisotopi, o coinvolti nella gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi al fine di assicurare l’effettiva indipendenza da influenze indebite sulla sua attività di regolamentazione.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità di regolamentazione competente sia dotata dei poteri giuridici e delle risorse umane e finanziarie necessari per adempiere ai suoi obblighi in relazione al quadro nazionale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e).

Articolo 7

Titolari di licenze

1.   Gli Stati membri provvedono affinché la responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti e/o delle attività di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi resti in capo ai titolari delle licenze. Tale responsabilità non può essere delegata.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga ai titolari delle licenze, sotto il controllo regolamentare dell’autorità di regolamentazione competente, di valutare e verificare periodicamente nonché di migliorare costantemente, nella misura ragionevolmente possibile, la sicurezza dell’impianto o dell’attività di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito in modo sistematico e verificabile. Ciò è conseguito tramite un’adeguata valutazione della sicurezza, altre argomentazioni e prove.

3.   Nell’ambito della concessione di licenze per un impianto o un’attività, la dimostrazione della sicurezza contempla lo sviluppo e l’esercizio di un’attività e lo sviluppo, l’esercizio e la disattivazione di un impianto o la chiusura di un impianto di smaltimento nonché la fase post-chiusura di un impianto di smaltimento. La portata della dimostrazione della sicurezza è commisurata alla complessità delle operazioni svolte e all’entità dei pericoli associati ai rifiuti radioattivi e al combustibile esaurito, e all’impianto o all’attività. La procedura di concessione di licenze contribuisce alla sicurezza dell’impianto o dell’attività durante le normali condizioni di funzionamento, di fronte a prevedibili inconvenienti nel funzionamento e a incidenti previsti nella progettazione. Essa fornisce la richiesta garanzia di sicurezza nell’impianto o attività. Le misure sono intese alla prevenzione di incidenti e all’attenuazione delle relative conseguenze, compresa la verifica delle barriere fisiche e delle procedure amministrative di protezione adottate dal titolare della licenza il cui mancato funzionamento farebbe sì che gli addetti e la popolazione fossero esposti in modo significativo alle radiazioni ionizzanti. Tale approccio individua e riduce le incertezze.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga ai titolari delle licenze di istituire e attuare sistemi integrati di gestione, inclusa la garanzia di qualità, che attribuiscano alla sicurezza la dovuta priorità per la gestione complessiva del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e che siano regolarmente controllati dall’autorità di regolamentazione competente.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga ai titolari delle licenze di prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie e umane per adempiere ai loro obblighi, di cui ai paragrafi da 1 a 4, concernenti la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Articolo 8

Esperienza e competenze

Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga a tutte le parti di prendere misure per l’istruzione e la formazione del personale, nonché di intraprendere attività di ricerca e sviluppo per contemplare le esigenze del programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi al fine di ottenere, mantenere e sviluppare ulteriormente l’esperienza e le competenze necessarie.

Articolo 9

Risorse finanziarie

Gli Stati membri assicurano che il quadro nazionale esiga la disponibilità al momento opportuno di adeguate risorse finanziarie per l’attuazione dei programmi nazionali di cui all’articolo 11, soprattutto per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, tenendo nel debito conto la responsabilità dei produttori di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi.

Articolo 10

Trasparenza

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le necessarie informazioni sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi siano rese disponibili ai lavoratori e alla popolazione. Sono altresì tenuti a provvedere affinché l’autorità di regolamentazione competente informi il pubblico nei settori di sua competenza. Le informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali, purché ciò non pregiudichi altri interessi, quali, in particolare, la sicurezza, riconosciuti dalla legislazione nazionale o da obblighi internazionali.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché la popolazione abbia le necessarie occasioni di effettiva partecipazione ai processi decisionali concernenti la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi conformemente alla legislazione nazionale e agli obblighi internazionali.

Articolo 11

Programmi nazionali

1.   Ciascuno Stato membro assicura l’attuazione del proprio programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi («programma nazionale»), comprendente tutti i tipi di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi soggetti alla sua giurisdizione e tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento.

2.   Ciascuno Stato membro provvede a rivedere e aggiornare periodicamente il proprio programma nazionale, tenendo conto, se del caso, dei progressi scientifici e tecnici nonché delle raccomandazioni, buone prassi e insegnamenti tratti dalle verifiche inter pares.

Articolo 12

Contenuto dei programmi nazionali

1.   I programmi nazionali illustrano come gli Stati membri intendono attuare le rispettive politiche nazionali di cui all’articolo 4 per la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi al fine di rispettare gli obiettivi della presente direttiva, e includono tutti gli elementi seguenti:

a)

gli obiettivi generali delle politiche nazionali degli Stati membri riguardanti la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;

b)

le tappe più significative e chiari limiti temporali per l’attuazione di tali tappe alla luce degli obiettivi primari del programma nazionale;

c)

un inventario di tutto il combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e stime delle quantità future, comprese quelle provenienti da impianti disattivati, in cui si indichi chiaramente l’ubicazione e la quantità dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, conformemente all’opportuna classificazione dei rifiuti radioattivi;

d)

i progetti o piani e soluzioni tecniche per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento;

e)

i progetti e o piani per la fase post-chiusura della vita di un impianto di smaltimento, compreso il periodo in cui sono mantenuti opportuni controlli e i mezzi da impiegare per conservare la conoscenza riguardo all’impianto nel lungo periodo;

f)

le attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione necessarie al fine di mettere in atto soluzioni per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;

g)

la responsabilità per l’attuazione del programma nazionale e gli indicatori chiave di prestazione per monitorare i progressi compiuti per l’attuazione;

h)

una valutazione dei costi del programma nazionale e delle premesse e ipotesi alla base di tale valutazione, che devono includere un profilo temporale;

i)

il regime o i regimi di finanziamento in vigore;

j)

la politica o procedura in materia di trasparenza di cui all’articolo 10;

k)

eventuali accordi conclusi con uno Stato membro o un paese terzo sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, compreso l’uso di impianti di smaltimento.

2.   Il programma nazionale e la politica nazionale possono essere contenuti in un unico documento o in una serie di documenti.

Articolo 13

Notifica

1.   Gli Stati membri informano la Commissione dei loro programmi nazionali e di ogni successiva modifica significativa.

2.   Entro sei mesi dalla data di notifica, la Commissione può richiedere chiarimenti e/o esprimere il suo parere sulla conformità del contenuto del programma nazionale all’articolo 12.

3.   Entro sei mesi a decorrere dal ricevimento della reazione della Commissione, gli Stati membri forniscono i chiarimenti richiesti e/o informano la Commissione di un’eventuale revisione dei programmi nazionali.

4.   Nel decidere in merito a provvedimenti comunitari di finanziamento o assistenza tecnica per impianti o attività di gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi, la Commissione tiene conto dei chiarimenti degli Stati membri e dei progressi compiuti nell’ambito dei programmi nazionali.

Articolo 14

Relazione

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull’attuazione della presente direttiva per la prima volta entro il 23 agosto 2015, e successivamente ogni tre anni, approfittando dei riesami e delle relazioni previsti dalla convenzione congiunta.

2.   In base alle relazioni degli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

a)

una relazione sui progressi realizzati nell’attuazione della presente direttiva; e

b)

un inventario dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito presenti sul territorio comunitario, nonché le prospettive per il futuro.

3.   Gli Stati membri organizzano periodicamente, almeno ogni dieci anni, autovalutazioni del loro quadro nazionale, dell’autorità di regolamentazione competente, del programma nazionale e della sua attuazione, e invitano una verifica inter pares internazionale del loro quadro nazionale, dell’autorità di regolamentazione competente e/o del programma nazionale al fine di garantire che siano raggiunti elevati standard di sicurezza nella gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. I risultati delle verifiche inter pares sono trasmessi alla Commissione e agli altri Stati membri e possono essere resi accessibili al pubblico qualora non confliggano con le informazioni proprietarie e di sicurezza.

CAPO 3

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 23 agosto 2013. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli obblighi di recepimento e attuazione delle disposizioni relative al combustibile esaurito contenute nella presente direttiva non si applicano a Cipro, Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo e Malta finché tali paesi non decideranno di sviluppare una qualsiasi attività collegata al combustibile nucleare.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché ogni loro successiva modificazione ed integrazione.

4.   Gli Stati membri trasmettono per la prima volta alla Commissione il contenuto del loro programma nazionale riguardante tutte le voci di cui all’articolo 12 al più presto e comunque non oltre il 23 agosto 2015.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

M. SAWICKI


(1)  Parere del 4 maggio 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 23 giugno 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

(4)  Cause C-187/87 (Raccolta 1988, pag. 5013) e C-29/99 (Raccolta 2002, pag. I-11221).

(5)  GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76.

(6)  GU L 357 del 7.12.1989, pag. 31.

(7)  GU L 346 del 31.12.2003, pag. 57.

(8)  GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 15.

(9)  GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21.

(10)  GU L 338 del 17.12.2008, pag. 69.

(11)  GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18.

(12)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

(13)  GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

(14)  GU L 330 del 28.11.2006, pag. 31.

(15)  GU L 195 del 17.7.2007, pag. 44.


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