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Document 32003R1852

Regolamento (CE) n. 1852/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, che autorizza l'utilizzo per dieci anni di un coccidiostatico nei mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 271, 22.10.2003, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 405 - 406
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 405 - 406
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 405 - 406
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 405 - 406
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 405 - 406
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 405 - 406
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 405 - 406
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 405 - 406
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 405 - 406
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 050 P. 36 - 37
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 050 P. 36 - 37
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 036 P. 168 - 169

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2017; abrogato da 32017R1914

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1852/oj

32003R1852

Regolamento (CE) n. 1852/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, che autorizza l'utilizzo per dieci anni di un coccidiostatico nei mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 271 del 22/10/2003 pag. 0013 - 0014


Regolamento (CE) n. 1852/2003 della Commissione

del 21 ottobre 2003

che autorizza l'utilizzo per dieci anni di un coccidiostatico nei mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1847/2003 della Commissione(2), e in particolare gli articoli 3 e 9,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 70/524/CEE prevede che gli Stati membri vietino la messa in circolazione degli additivi se non è stata rilasciata un'autorizzazione comunitaria.

(2) Per quanto riguarda gli additivi di cui alla parte I dell'allegato C della direttiva 70/524/CEE, tra i quali figurano i coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose, può essere concessa un'autorizzazione collegata alla persona responsabile della loro messa in circolazione. Tale autorizzazione può essere data per un periodo di dieci anni se sono soddisfatte tutte le condizioni pertinenti stabilite dalla direttiva.

(3) L'esame della domanda di autorizzazione per dieci anni riguardante il preparato coccidiostatico "Sacox 120 microgranulato" mostra che le condizioni pertinenti della direttiva 70/524/CEE sono soddisfatte.

Il comitato scientifico per l'alimentazione animale ha espresso parere favorevole quanto alla sicurezza e agli effetti positivi del preparato coccidiostatico appartenente al gruppo "Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose" per le pollastre destinate alla produzione di uova.

(4) Di conseguenza, detto preparato coccidiostatico "Sacox 120 microgranulato" va autorizzato per un periodo di dieci anni e incluso nell'elenco degli additivi autorizzati collegati alla persona responsabile della loro messa in circolazione, secondo quanto previsto dalla direttiva 70/524/CEE.

(5) L'esame della domanda mostra che occorrono certe procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'additivo "Sacox 120 microgranulato". Tuttavia, tale protezione è assicurata dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro(3).

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per il ciclo alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'additivo "Sacox 120 microgranulato" appartenente al gruppo "Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose" e descritto nell'allegato può essere usato nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite dall'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(2) GU L 269 del 21.10.2003, pag. 3.

(3) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

ALLEGATO

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