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Document 32014R0537

    Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 158 del 27.5.2014, p. 77–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/537/oj

    27.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 158/77


    REGOLAMENTO (UE) N. 537/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 16 aprile 2014

    sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La legge affida a revisori legali e imprese di revisione contabile il compito di effettuare revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico al fine di incrementare la fiducia del pubblico nel bilancio d'esercizio e consolidato dei suddetti enti. La funzione di interesse pubblico della revisione legale dei conti implica che un vasto bacino di persone ed enti fa affidamento sulla qualità dell'attività svolta dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile. Una revisione di buona qualità contribuisce al regolare funzionamento dei mercati in quanto rafforza l'integrità e l'efficienza dei bilanci. Per tale motivo, i revisori contabili ricoprono un ruolo sociale particolarmente importante.

    (2)

    La legislazione dell'Unione prevede che i bilanci, compresi i bilanci d'esercizio e i bilanci consolidati, di enti creditizi, imprese di assicurazione, emittenti di titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, istituti di pagamento, organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), istituti di moneta elettronica, fondi di investimento alternativi siano sottoposti a revisione da parte di uno o più soggetti autorizzati a effettuare tali revisioni conformemente al diritto dell'Unione, in particolare: l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 86/635/CEE (3), l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE del Consiglio (4), l'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), l'articolo 73 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), e l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Inoltre, l'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), prevede anch'esso che il bilancio d'esercizio delle imprese di investimento sia sottoposto a revisione nel caso in cui non sia applicabile la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

    (3)

    La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) definisce le condizioni per l'abilitazione dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti, nonché i requisiti minimi per l'esecuzione della stessa.

    (4)

    Il 13 ottobre 2010 la Commissione ha pubblicato un Libro verde dal titolo «La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi», che ha aperto un'ampia consultazione pubblica, nel contesto generale della riforma della regolamentazione dei mercati finanziari, sul ruolo e la portata della revisione contabile e sulle modalità per migliorare la funzione di revisione contabile in modo tale che essa contribuisca a rafforzare la stabilità finanziaria. La consultazione pubblica ha evidenziato che le norme di cui alla direttiva 2006/43/CE relative all'esecuzione della revisione legale dei bilanci d'esercizio e dei bilanci consolidati di enti di interesse pubblico possono essere migliorate. Il 13 settembre 2011 il Parlamento europeo ha adottato una relazione di iniziativa sul Libro verde. Il Comitato economico e sociale europeo ha anch'esso adottato una relazione sul Libro verde in data 16 giugno 2011.

    (5)

    È di particolare importanza definire norme esaustive al fine di garantire che le revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico presentino una qualità adeguata e siano effettuate da revisori legali e imprese di revisione soggette a requisiti rigorosi. Un approccio normativo comune consente di migliorare l'integrità, l'indipendenza, l'obiettività, la responsabilità, la trasparenza e l'affidabilità di revisori legali e imprese di revisione contabile che effettuano la revisione contabile dei conti di enti di interesse pubblico, contribuendo alla qualità della revisione stessa all'interno dell'Unione e, in tal modo, al corretto funzionamento del mercato interno e raggiungendo, al contempo, un elevato livello di protezione dei consumatori e degli investitori. La produzione di un atto distinto per gli enti di interesse pubblico garantisce un'armonizzazione coerente e un'applicazione uniforme delle norme contribuendo, pertanto, a un funzionamento più efficiente del mercato interno. Tali requisiti rigorosi dovrebbero essere applicabili ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile solo nella misura in cui effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico.

    (6)

    La revisione legale dei conti delle cooperative e delle casse di risparmio è caratterizzata in alcuni Stati membri da un sistema che non consente loro di scegliere liberamente il proprio revisore legale o la propria impresa di revisione contabile. L'associazione di revisione contabile di appartenenza della cooperativa o della cassa di risparmio è obbligata per legge a effettuare la revisione legale dei conti. Tali associazioni di revisione contabile operano senza scopo di lucro e non perseguono interessi commerciali per effetto della loro natura giuridica. Inoltre, le unità organizzative di tali associazioni non sono associate a un interesse economico comune, il che ne metterebbe a rischio l'indipendenza. Pertanto, è opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di esentare dal presente regolamento le cooperative ai sensi dell'articolo 2, punto 14), della direttiva 2006/43/CE, le casse di risparmio o gli enti analoghi di cui all'articolo 45 della direttiva 86/635/CEE, ovvero le imprese controllate o i successori legali dei medesimi, a condizione che siano rispettati i principi di indipendenza enunciati nella direttiva 2006/43/CE.

    (7)

    Il livello dei corrispettivi ricevuti dall'ente sottoposto a revisione e la struttura dei corrispettivi possono costituire un rischio per l'indipendenza di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile. Pertanto, è importante garantire che i corrispettivi per la revisione non siano subordinati ad alcuna condizione. Nel caso in cui i corrispettivi per la revisione di un singolo cliente, comprese le relative imprese controllate, siano elevati, è inoltre opportuno definire una procedura volta a garantire la qualità della revisione che veda la partecipazione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile. Se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile diventa eccessivamente dipendente da un singolo cliente, il comitato per il controllo interno e la revisione contabile dovrebbe decidere sulla base di validi motivi se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile possa continuare a effettuare la revisione legale dei conti. Nel prendere tale decisione, il comitato per il controllo interno e la revisione contabile dovrebbe tener conto, tra l'altro, dei rischi per l'indipendenza e delle conseguenze della decisione stessa.

    (8)

    La prestazione di taluni servizi diversi dalla revisione legale dei conti (servizi non di revisione) agli enti sottoposti a revisione da parte di revisori legali, imprese di revisione contabile o membri delle rispettive reti potrebbe compromettere l'indipendenza di questi ultimi. È pertanto opportuno vietare la prestazione di taluni servizi diversi dalla revisione contabile, quali specifici servizi fiscali o di consulenza all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre e alle sue imprese controllate all'interno dell'Unione. I servizi che implicano un ruolo nella gestione o nell'adozione di decisioni da parte dell'ente sottoposto a revisione possono includere la gestione del capitale d'esercizio, la fornitura di informazioni finanziarie, l'ottimizzazione dei processi aziendali, la gestione della liquidità, i prezzi di trasferimento, l'assicurazione dell'efficienza della catena di approvvigionamento e simili. I servizi legati al finanziamento, alla struttura e alla allocazione del capitale, nonché alla strategia di investimento dell'ente sottoposto a revisione dovrebbero essere vietati, a eccezione della prestazione di servizi quali i servizi di due diligence, l'emissione di lettere di conforto in collegamento con prospetti emessi dall'ente sottoposto a revisione e altri servizi di attestazione.

    (9)

    Gli Stati membri dovrebbero poter decidere di consentire ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile di fornire determinati servizi fiscali e di valutazione, ove tali servizi abbiano un effetto immateriale o non abbiano un effetto diretto, in una singola parte o nel complesso, sui bilanci sottoposti a revisione. Ove tali servizi implichino una pianificazione fiscale aggressiva, essi non dovrebbero essere considerati come immateriali. Pertanto, i revisori legali o le imprese di revisione contabile non dovrebbero fornire tali servizi all'ente sottoposto a revisione. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile dovrebbero poter fornire servizi diversi dalla revisione contabile che non sono vietati a norma del presente regolamento, a condizione che la fornitura di tali servizi sia stata preventivamente approvata dal comitato per il controllo interno e la revisione contabile e che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile abbia la certezza che la fornitura di tali servizi non costituisce un rischio per l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile che non sia possibile ridurre a livelli accettabili grazie all'applicazione di salvaguardie.

    (10)

    Per evitare eventuali conflitti di interessi, è importante che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile, prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale dei conti per un ente di interesse-pubblico, valuti se siano stati soddisfatti i requisiti di indipendenza e soprattutto se si presentano eventuali rischi per la sua indipendenza riconducibili alla relazione con il suddetto ente. È opportuno che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile confermi la sua indipendenza con cadenza annuale al comitato per il controllo interno e la revisione contabile dell'ente sottoposto a revisione e discuta con il medesimo comitato qualunque minaccia per la sua indipendenza e le misure adottate per mitigarle.

    (11)

    È opportuno che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) disciplini il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri nell'ambito del presente regolamento e che tale trattamento dei dati personali sia soggetto alla vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare le autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri stessi. È opportuno che gli scambi o le trasmissioni di informazioni da parte delle autorità competenti siano conformi alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE.

    (12)

    È opportuno condurre un riesame della qualità dell'incarico esaustivo relativamente all'attività svolta in ogni incarico di revisione legale dei conti per garantire una revisione di elevata qualità. Pertanto, occorre che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile non emetta la relazione di revisione fino al completamento del suddetto riesame della qualità dell'incarico.

    (13)

    I risultati della revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico devono essere presentati ai soggetti interessati nella relazione di revisione. Per incrementare la fiducia dei soggetti interessati nel bilancio dell'ente sottoposto a revisione, è di particolare importanza che la relazione di revisione abbia basi solide e sia motivata. Oltre alle informazioni che devono essere fornite a norma dell'articolo 28 della direttiva 2006/43/CE, la relazione di revisione dovrebbe includere, in particolare, informazioni sufficienti sull'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile e sul fatto se la revisione legale dei conti sia stata ritenuta in grado o meno di rilevare irregolarità, frodi incluse.

    (14)

    La qualità della revisione legale dei conti dell'ente sottoposto a revisione risulterebbe essere sostanzialmente migliore in presenza di una maggiore comunicazione tra il revisore legale o l'impresa di revisione contabile da un lato, e il comitato per il controllo interno e la revisione contabile dall'altro. Accanto a un dialogo regolare in fase di esecuzione della revisione, è importante che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile presenti al comitato per il controllo interno e la revisione contabile una relazione aggiuntiva e maggiormente dettagliata sui risultati della revisione legale dei conti. Tale relazione aggiuntiva dovrebbe essere presentata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile non più tardi della relazione di revisione. Su richiesta, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile dovrebbero discutere le questioni principali segnalate nella relazione aggiuntiva con il comitato per il controllo interno e la revisione contabile. Dovrebbe inoltre essere possibile mettere tale relazione aggiuntiva dettagliata a disposizione delle competenti autorità per la vigilanza dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile, su loro richiesta, e a terze parti ove previsto dal diritto nazionale.

    (15)

    I revisori legali o le imprese di revisione contabile sono già tenute a fornire alle autorità competenti per la vigilanza degli enti di interesse pubblico le informazioni su determinati eventi o decisioni che potrebbero costituire una violazione delle norme volte a disciplinare le attività dell'ente sottoposto a revisione o mettere a repentaglio la continuità aziendale del medesimo ente. Tuttavia, le funzioni di vigilanza saranno agevolate nel caso in cui sia imposto agli organismi di vigilanza di enti creditizi e imprese di assicurazione e ai loro revisori legali o imprese di revisione contabile di instaurare un dialogo effettivo.

    (16)

    Il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) ha istituito il comitato europeo per il rischio sistemico (CERS). IL ruolo del CERS è quello di controllare gli aumenti di rischio sistemico nell'Unione. Considerate le informazioni cui hanno accesso i revisori legali e le imprese di revisione contabile degli istituti finanziari di importanza sistemica, la loro esperienza potrebbe essere d'aiuto al CERS nel suo lavoro. È opportuno pertanto agevolare, con il presente regolamento, la convocazione di un forum annuale per il dialogo tra i revisori legali e le imprese di revisione contabile, da un lato, e il CERS, dall'altro su base settoriale e anonima.

    (17)

    Per incrementare la fiducia e la responsabilità di revisori legali e imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico, è importante incrementare l'informativa nella relazione di trasparenza alla quale sono tenuti. Pertanto, i revisori legali e le imprese di revisione contabile dovrebbero essere tenuti a comunicare determinate informazioni finanziarie, in particolare il proprio fatturato totale ripartito in corrispettivi per la revisione versati da enti di interesse pubblico, corrispettivi per la revisione corrisposti da altri enti e corrispettivi per altri servizi. Inoltre, dovrebbero essere tenuti a comunicare determinate informazioni finanziarie a livello della rete di cui fanno parte. È altresì opportuno che revisori legali e imprese di revisione contabile forniscano alle autorità competenti eventuali informazioni aggiuntive sui corrispettivi per la revisione al fine di agevolare le funzioni di vigilanza di queste ultime.

    (18)

    È importante rafforzare il ruolo del comitato per il controllo interno e la revisione contabile nella scelta di un nuovo revisore legale o impresa di revisione contabile, per consentire all'assemblea generale degli azionisti o dei membri dell'ente sottoposto a revisione di prendere una decisione maggiormente ponderata. Pertanto, nell'avanzare una proposta all'assemblea generale, l'organo di amministrazione o di controllo dovrebbe spiegare se ha seguito la preferenza del comitato per il controllo interno e la revisione contabile e, nel caso non lo abbia fatto, motivare la propria decisione. È opportuno che la raccomandazione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile contenga quanto meno due possibili alternative per l'incarico di revisione e una preferenza debitamente giustificata per una delle due, in modo da concedere una reale facoltà di scelta. Per fornire una giustificazione veritiera e corretta nella propria raccomandazione, è opportuno che il comitato per il controllo interno e la revisione contabile utilizzi i risultati di una procedura di selezione obbligatoria disposta dall'ente sottoposto a revisione, sotto la responsabilità del comitato per il controllo interno e la revisione contabile stesso. Nella suddetta procedura di selezione, l'ente sottoposto a revisione non dovrebbe impedire ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile con una quota di mercato bassa di avanzare proposte relativamente all'incarico di revisione. È necessario che i documenti di gara contengano criteri di selezione trasparenti e non discriminatori da impiegare per la valutazione delle proposte. Considerando tuttavia che una tale procedura di selezione implicherebbe costi eccessivamente elevati per le imprese con una ridotta capitalizzazione di mercato o per gli enti di interesse pubblico di piccole o medie dimensioni, è appropriato esentare tali imprese e tali enti dall'obbligo di organizzare una procedura di selezione di un nuovo revisore legale e impresa di revisione contabile.

    (19)

    Il diritto di scegliere il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che compete all'assemblea generale degli azionisti o dei soci dell'ente sottoposto a revisione non avrà valore se l'ente sottoposto a revisione conclude un contratto con una terza parte che prevede una restrizione di tale scelta. Pertanto, dovrebbero essere considerate nulle e prive di effetti eventuali clausole di un contratto sottoscritte dall'ente sottoposto a revisione con una terza parte relativamente al conferimento dell'incarico a o alla restrizione della scelta di determinati revisori legali o imprese di revisione contabile.

    (20)

    Il conferimento dell'incarico a più di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile da parte di enti di interesse pubblico rafforzerebbe lo scetticismo professionale e aiuterebbe ad aumentare la qualità della revisione contabile. Inoltre, l'abbinamento di questa misura con la presenza di imprese di revisione contabile di piccole dimensioni nel mercato della revisione contabile faciliterebbe lo sviluppo delle capacità di queste ultime consentendo, in tal modo, agli enti di interesse pubblico di poter scegliere tra un numero più elevato di revisori legali e imprese di revisione contabile. Pertanto, è opportuno incoraggiare e incentivare gli enti di interesse pubblico a designare più revisori legali o imprese di revisione contabile per effettuare la revisione legale.

    (21)

    Per scongiurare il rischio di familiarità e rafforzare, in tal modo, l'indipendenza di revisori legali e imprese di revisione contabile, è importante stabilire una durata massima dell'incarico di revisione conferito a un revisore legale o un'impresa di revisione contabile da un determinato ente sottoposto a revisione. In aggiunta a quanto sopra, quale strumento per rafforzare l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, rafforzare lo scetticismo professionale e aumentare la qualità della revisione contabile, il presente regolamento prevede le seguenti alternative per una proroga della durata massima: indire una nuova gara d'appalto aperta o conferire l'incarico a più di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile da parte dell'ente di interesse pubblico. Inoltre, il coinvolgimento di imprese di revisione contabile di piccole dimensioni in tali misure faciliterebbe lo sviluppo delle capacità di queste ultime consentendo, in tal modo, agli enti di interesse pubblico di poter scegliere tra un numero più elevato di revisori legali e imprese di revisione contabile. È opportuno stabilire un meccanismo di rotazione graduale appropriato per i responsabili della revisione che effettuano la revisione legale per conto dell'impresa di revisione. È altresì importante prevedere un periodo di tempo appropriato entro il quale non può essere consentito a tale revisore legale o impresa di revisione contabile di effettuare la revisione legale dei conti del medesimo ente. Per garantire una transizione agevole, il revisore uscente è tenuto a fornire al revisore entrante un fascicolo di passaggio contenente le informazioni pertinenti.

    (22)

    Per garantire un elevato livello di fiducia di investitori e consumatori nel mercato interno evitando eventuali conflitti di interessi, è opportuno che revisori legali e imprese di revisione contabile siano sottoposti a opportuno controllo da parte delle autorità competenti, che sono indipendenti dalla professione di revisione contabile e che dispongono di competenze, esperienza e risorse adeguate. Gli Stati membri dovrebbero poter delegare, o consentire alle loro autorità competenti di delegare le funzioni di tali autorità competenti ad altre autorità od organismi, tranne quelle legate al sistema di controllo della qualità e ai sistemi investigativi e disciplinari. Gli Stati membri, tuttavia, dovrebbero poter scegliere di delegare funzioni relative ai sistemi disciplinari ad altri organismi e autorità a condizione che la maggioranza delle persone coinvolte nella governance dell'autorità od organismo interessati sia indipendente dalla professione di revisione contabile. Le autorità competenti nazionali dovrebbero disporre dei poteri necessari per svolgere le funzioni di vigilanza, compresa la capacità di accedere ai dati, ottenere informazioni e condurre ispezioni. È opportuno che tali autorità siano esperte nella vigilanza dei mercati finanziari, nella conformità agli obblighi di informativa finanziaria o nella vigilanza sulla revisione legale dei conti. Tuttavia, è opportuno consentire alle autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti di interesse pubblico di effettuare una verifica della conformità agli obblighi imposti che i suddetti enti sono tenuti a osservare. Il finanziamento delle autorità competenti dovrebbe essere esente da influenze indebite da parte di revisori legali o imprese di revisione contabile.

    (23)

    In presenza di una cooperazione efficace tra autorità con compiti diversi a livello nazionale, la qualità della vigilanza risulterebbe maggiore. Pertanto, è opportuno che le autorità preposte alla vigilanza della conformità agli obblighi in materia di revisione legale dei conti applicabili agli enti di interesse pubblico collaborino con le autorità competenti per le funzioni di cui alla direttiva 2006/43/CE, con le autorità preposte alla vigilanza degli enti di interesse pubblico e con le unità di informazione finanziaria di cui alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

    (24)

    Il controllo esterno della qualità ai fini della revisione legale dei conti si prefigura come un fattore chiave per garantire una revisione di elevata qualità. Esso conferisce una maggiore credibilità alle informazioni finanziarie pubblicate e consente una maggiore protezione per azionisti, investitori, creditori e altre parti interessate. È opportuno pertanto che revisori legali e imprese di revisione contabile siano sottoposti a un sistema di controllo della qualità sotto la responsabilità delle autorità competenti, in modo da garantire l'obiettività e l'indipendenza dalla professione di revisione contabile. È opportuno che i controlli della qualità siano organizzati in modo tale che ogni revisore legale o ogni impresa di revisione contabile che effettua revisioni per conto di enti di interesse pubblico sia sottoposto a un controllo della qualità sulla base di un'analisi del rischio. Tale controllo dovrebbe aver luogo almeno ogni tre anni nel caso di revisori legali e imprese di revisione contabile che effettuano revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico diversi da quelli definiti all'articolo 2, punti 17 e 18, della direttiva 2006/43/CE e almeno ogni sei anni negli altri casi. La raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2008, sul controllo esterno della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico (16), fornisce informazioni sulle modalità di esecuzione delle ispezioni. È opportuno che i controlli della qualità siano adeguati e proporzionati alle dimensioni e alla complessità dell'attività del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile oggetto del controllo.

    (25)

    Il mercato dei servizi di revisione legale dei conti destinati agli enti di interesse pubblico evolve nel tempo. È pertanto necessario che le autorità competenti prestino attenzione agli sviluppi nel mercato, in particolare per quanto riguarda i rischi derivanti da un'elevata concentrazione del mercato, anche nell'ambito di settori specifici, e per quanto riguarda l'operato dei comitati per il controllo interno e la revisione contabile.

    (26)

    La trasparenza delle attività poste in essere dalle autorità competenti dovrebbe aiutare a incrementare la fiducia nel mercato interno di investitori e consumatori. Pertanto, è opportuno che le autorità competenti illustrino regolarmente le rispettive attività e pubblichino informazioni in forma aggregata su risultati e conclusioni delle ispezioni, ovvero in forma individuale ove previsto dagli Stati membri.

    (27)

    La cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri può prefigurarsi come un fattore chiave per garantire una qualità uniformemente elevata delle revisioni legali dei conti effettuate nell'Unione. Pertanto, è opportuno che le autorità competenti degli Stati membri collaborino tra loro, laddove necessario, per l'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza delle revisioni legali. Le stesse autorità dovrebbero rispettare il principio della competenza, in materia di regolamentazione e di controllo pubblico, dello Stato membro d'origine, nel quale il revisore legale o l'impresa di revisione contabile è stato abilitato e nel quale l'ente sottoposto alla revisione contabile ha la sede legale. La cooperazione tra le autorità competenti dovrebbe essere organizzata nell'ambito di un comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (Committee of European Auditing Oversight Bodies — CEAOB), che dovrebbe essere composto di rappresentanti di alto livello delle autorità competenti. Al fine di migliorare l'applicazione coerente del presente regolamento, il CEAOB dovrebbe potere adottare linee guida o pareri non vincolanti. Esso dovrebbe inoltre agevolare lo scambio di informazioni, fornire consulenza alla Commissione e contribuire alle valutazioni tecniche e all'esame tecnico.

    Per effettuare la valutazione tecnica dei sistemi di controllo pubblico dei paesi terzi e la cooperazione internazionale tra gli Stati membri e i paesi terzi in questo settore, il CEAOB dovrebbe istituire un sottogruppo presieduto dal membro nominato dall'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati — AESFEM) (17) e dovrebbe richiedere l'assistenza dell'AESFEM, dell'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea — ABE) (18) o dell'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali — AEAP) (19), nella misura in cui la sua richiesta sia legata alla cooperazione internazionale tra gli Stati membri e i paesi terzi nel settore della revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico sottoposti alla vigilanza di dette autorità europee di vigilanza. Il segretariato del CEAOB dovrebbe essere fornito dalla Commissione e, sulla base del programma di lavoro concordato dal CEAOB, dovrebbe includere le relative spese nelle previsioni per l'anno successivo.

    (28)

    Nell'ambito della suddetta cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero rientrare la collaborazione con riferimento al controllo della qualità e all'assistenza alle indagini relative all'esecuzione delle revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico, compresi i casi in cui la condotta oggetto di indagine non costituisce una violazione di alcuna disposizione legislativa o regolamentazione in vigore negli Stati membri interessati. Le modalità dettagliate di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero includere la possibilità di istituire collegi di autorità competenti e la delega di compiti tra le autorità. Nell'ambito di tale cooperazione, è opportuno tener conto del concetto di rete all'interno della quale i revisori legali e le imprese di revisione contabile operano. Le autorità competenti dovrebbero osservare norme adeguate in materia di riservatezza e segreto professionale.

    (29)

    Le relazioni esistenti tra i mercati dei capitali danno luogo alla necessità di conferire alle autorità competenti il potere di cooperare con le autorità e gli organismi di vigilanza di paesi terzi relativamente allo scambio di informazioni o ai controlli della qualità. Tuttavia, laddove la cooperazione con le autorità di paesi terzi riguardi carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o imprese di revisione contabile, è necessario applicare la procedura di cui alla direttiva 2006/43/CE.

    (30)

    Per garantire un regolare funzionamento dei mercati dei capitali sono necessari una capacità di revisione sostenibile e un mercato competitivo per i servizi di revisione legale in cui vi sia una scelta sufficiente di revisori legali e di imprese di revisione contabile in grado di svolgere la revisione legale di enti di interesse pubblico. Le autorità competenti e la rete europea della concorrenza (REC) dovrebbero presentare una relazione sui cambiamenti apportati alla struttura del mercato della revisione contabile a seguito dell'introduzione del presente regolamento.

    (31)

    L'allineamento delle procedure per l'adozione degli atti delegati da parte della Commissione al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare agli articoli 290 e 291, dovrebbe essere effettuato caso per caso. Al fine di tenere conto degli sviluppi della revisione contabile e della professione di revisione contabile, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. In particolare gli atti delegati sono necessari per l'adozione dei principi di revisione internazionali per quanto attiene allo svolgimento della revisione, all'indipendenza e al controllo interno dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile. I principi di revisione internazionali adottati non dovrebbero modificare né integrare i requisiti del presente regolamento, a eccezione di quelli indicati espressamente. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

    Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (32)

    Per garantire la certezza del diritto e una transizione agevole al regime introdotto dal presente regolamento, è importante introdurre un periodo transitorio in relazione all'obbligo di sottoporre a rotazione i revisori legali e le imprese di revisione e all'obbligo di prevedere una procedura di selezione per la scelta dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile.

    (33)

    I riferimenti alle disposizioni della direttiva 2006/43/CE dovrebbero essere intesi come riferimenti alle disposizioni nazionali di recepimento delle disposizioni di tale direttiva. Il nuovo quadro europeo in materia di revisione contabile istituito dal presente regolamento e dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (20) sostituisce i requisiti esistenti enunciati nella direttiva 2006/43/CE e dovrebbe essere interpretato senza fare riferimento a precedenti strumenti quali le raccomandazioni della Commissione adottate nell'ambito del quadro precedente.

    (34)

    Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire chiarire e definire in modo ottimale il ruolo della revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico, migliorare le informazioni che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile fornisce all'ente sottoposto a revisione o ad altre parti in causa, migliorare i canali di comunicazione tra i revisori e le autorità di vigilanza degli enti di interesse pubblico, impedire qualunque conflitto di interessi derivante dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile a enti di interesse pubblico, mitigare il rischio di potenziali conflitti di interessi attribuibili al sistema esistente in base al quale l'ente sottoposto a revisione sceglie e paga il revisore o al rischio di familiarità, agevolare l'alternanza tra e la scelta di un revisore legale o un'impresa di revisione contabile per gli enti di interesse pubblico, ampliare la scelta di revisori legali e imprese di revisione contabile per gli enti di interesse pubblico e migliorare l'efficacia, l'indipendenza e la coerenza della regolamentazione e del controllo cui sono sottoposti revisori legali e imprese di revisione contabile che effettuano revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico, compresa la cooperazione a livello dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della loro dimensione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (35)

    Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e alla libertà d'impresa, deve essere applicato conformemente ai suddetti diritti e principi.

    (36)

    Il garante europeo per la protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) e ha reso un parere il 23 aprile 2012 (22).

    (37)

    Un nuovo quadro giuridico della revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidati dovrebbe essere stabilito dal presente regolamento e dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2005/909/CE della Commissione (23) dovrebbe pertanto essere abrogata,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I

    OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l'esecuzione della revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio e consolidato degli enti di interesse pubblico, norme per l'organizzazione e la selezione dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile da parte degli enti di interesse pubblico, volte a promuoverne l'indipendenza e a evitare eventuali conflitti di interessi, nonché norme in materia di vigilanza sul rispetto dei suddetti requisiti da parte dei revisori contabili e delle imprese di revisione contabile.

    Articolo 2

    Ambito d'applicazione

    1.   Il presente regolamento si applica a:

    a)

    revisori legali e imprese di revisione contabile che effettuano revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico;

    b)

    enti di interesse pubblico.

    2.   Il presente regolamento si applica fatta salva la direttiva 2006/43/CE.

    3.   Qualora a una cooperativa ai sensi dell'articolo 2, punto 14), della direttiva 2006/43/CE, a una cassa di risparmio o a un ente analogo di cui all'articolo 45 della direttiva 86/635/CEE, ovvero a un'impresa controllata o a un successore legale di una cooperativa, una cassa di risparmio o un ente analogo di cui all'articolo 45 della direttiva 86/635/CEE sia richiesto o consentito, in base alle disposizioni nazionali, di essere socio di un ente senza scopo di lucro che effettua revisioni, gli Stati membri possono decidere che il presente regolamento o alcune disposizioni del medesimo non si applichino alla revisione legale dei conti di tale ente, a condizione che i principi di indipendenza enunciati nella direttiva 2006/43/CE siano rispettati dal revisore legale quando effettua la revisione legale dei conti di uno dei suoi soci e dalle persone che potrebbero essere in grado di influenzare la revisione legale dei conti.

    4.   Qualora a una cooperativa ai sensi dell'articolo 2, punto 14), della direttiva 2006/43/CE, a una cassa di risparmio o a un ente analogo di cui all'articolo 45 della direttiva 86/635/CEE, ovvero a un'impresa controllata o a un successore legale di tale cooperativa, cassa di risparmio o ente analogo di cui all'articolo 45 della direttiva 86/635/CEE sia richiesto o consentito, in base al diritto nazionale, di essere socio di un ente senza scopo di lucro che effettua revisioni, un terzo obiettivo, ragionevole e informato non giungerebbe alla conclusione che il rapporto di partecipazione compromette l'indipendenza dei revisori legali, a condizione che, quando l'ente di revisione effettua la revisione legale dei conti di uno dei suoi soci, sia applicato il principio d'indipendenza ai revisori legali che effettuano la revisione e alle persone che potrebbero essere in grado di influenzare la revisione legale dei conti.

    5.   Lo Stato membro informa la Commissione e il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile («il CEAOB») di cui all'articolo 30 di siffatte situazioni eccezionali di deroga al presente regolamento o ad alcune disposizioni del presente regolamento. Esso comunica alla Commissione e al CEAOB l'elenco delle disposizioni del presente regolamento che non si applicano alla revisione legale dei conti degli enti di cui al paragrafo 3 del presente articolo e i motivi che hanno giustificato l'esenzione concessa per tale deroga.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/43/CE, eccetto il termine di «autorità competente» ai sensi dell'articolo 20 del presente regolamento.

    TITOLO II

    CONDIZIONI PER EFFETTUARE UNA REVISIONE LEGALE DEI CONTI DI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO

    Articolo 4

    Corrispettivi per la revisione

    1.   I corrispettivi per l'esecuzione di revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico non dipendono dai risultati.

    Fatto salvo l'articolo 25 della direttiva 2006/43/CE, ai fini del primo comma i corrispettivi in funzione dei risultati sono quei corrispettivi per incarichi di revisione calcolati a partire da una base predeterminata connessa al risultato di una transazione o al risultato del lavoro svolto. I corrispettivi non sono da intendersi in funzione dei risultati se sono stati fissati da un giudice o da un'autorità competente.

    2.   Nel caso in cui il revisore legale o l'impresa di revisione contabile fornisca all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre o a imprese da esso controllate, per un periodo di tre o più esercizi consecutivi, servizi non di revisione diversi da quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, i corrispettivi complessivi per tali servizi sono limitati al 70 % della media dei corrispettivi versati negli ultimi tre esercizi consecutivi per la revisione legale dei conti dell'ente sottoposto a revisione e, se del caso, della sua impresa madre, delle imprese da esso controllate, nonché del bilancio consolidato di tale gruppo di imprese.

    Ai fini dei limiti indicati nel primo comma, sono esclusi i servizi non di revisione diversi da quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, prescritti dal diritto dell'Unione o nazionale.

    Gli Stati membri possono prevedere che un'autorità competente abbia la facoltà, su richiesta del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile e in via eccezionale, di autorizzare l'esenzione di tale revisore legale o impresa di revisione contabile dai requisiti di cui al primo comma in relazione a un ente sottoposto a revisione per un periodo che non supera i due esercizi.

    3.   Nel caso in cui il totale dei corrispettivi versati da un ente di interesse pubblico in ciascuno degli ultimi tre esercizi consecutivi corrisponda a oltre il 15 % del totale dei corrispettivi ricevuti dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile o, se del caso, dal revisore del gruppo che ha effettuato la revisione legale dei conti in ciascuno di questi esercizi finanziari, tale revisore legale o impresa di revisione contabile o, se del caso, il revisore del gruppo, ne informa il comitato per il controllo interno e la revisione contabile e discute con quest'ultimo i rischi per la propria indipendenza e le misure adottate per mitigarli. Prima dell'emissione della relazione di revisione, il comitato per il controllo interno e la revisione contabile valuta se sottoporre l'incarico di revisione a un controllo della qualità dell'incarico da parte di un ulteriore revisore legale o impresa di revisione.

    Nel caso in cui i corrispettivi versati da tale ente di interesse pubblico continuino a essere superiori al 15 % del totale dei corrispettivi ricevuti da tale revisore legale o impresa di revisione contabile o, se del caso, dal revisore del gruppo che effettua la revisione legale, il comitato per il controllo interno e la revisione contabile decide sulla base di motivi oggettivi se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile o il revisore del gruppo di tale ente o gruppo di enti possa continuare a svolgere la revisione legale dei conti per un ulteriore periodo, che comunque non deve essere superiore a due anni.

    4.   Gli Stati membri possono applicare requisiti più rigorosi di quelli di cui al presente articolo.

    Articolo 5

    Divieto di prestare servizi diversi dalla revisione contabile

    1.   Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico o qualsiasi membro della rete a cui il revisore legale o l'impresa di revisione contabile appartenga, non fornisce, direttamente o indirettamente, all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre o alle sue imprese controllate all'interno dell'Unione alcun servizio diverso dalla revisione contabile vietato durante:

    a)

    il lasso di tempo compreso tra l'inizio del periodo oggetto di revisione e l'emissione della relazione di revisione; e

    b)

    l'esercizio immediatamente precedente a tale periodo di cui alla lettera a) per quanto riguarda i servizi di cui alla lettera g), secondo comma.

    Ai fini del presente articolo, per servizi diversi dalla revisione contabile vietati s'intende quanto segue:

    a)

    servizi fiscali riguardanti:

    i)

    la preparazione di moduli fiscali;

    ii)

    le imposte sui salari;

    iii)

    i dazi doganali;

    iv)

    l'individuazione di sovvenzioni pubbliche e incentivi fiscali, a meno che l'assistenza da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile con riferimento a tale servizio non sia richiesta per legge;

    v)

    l'assistenza in caso di verifiche fiscali da parte delle autorità fiscali, a meno che l'assistenza da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile con riferimento a tali verifiche non sia richiesta per legge;

    vi)

    il calcolo di imposte dirette e indirette e di imposte differite;

    vii)

    la fornitura di consulenza fiscale;

    b)

    servizi che implicano un ruolo nella gestione o nel processo decisionale dell'ente sottoposto a revisione;

    c)

    contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio;

    d)

    servizi di gestione della contabilità del personale;

    e)

    progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo dell'informativa finanziaria, oppure progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici per l'informativa finanziaria;

    f)

    servizi di valutazione, comprese valutazioni effettuate in relazione a servizi attuariali o a servizi di assistenza in caso di controversia;

    g)

    servizi legali concernenti:

    i)

    la fornitura del servizio di responsabile degli affari legali generali;

    ii)

    la negoziazione per conto dell'ente sottoposto a revisione; e

    iii)

    l'azione di patrocinio nella risoluzione di controversie;

    h)

    servizi correlati alla funzione di revisione interna dell'ente sottoposto a revisione;

    i)

    servizi legati al finanziamento, alla struttura e alla allocazione del capitale, nonché alla strategia di investimento dell'ente sottoposto a revisione, a eccezione della prestazione di servizi di attestazione in relazione al bilancio, come il rilascio di lettere di conforto in collegamento con prospetti emessi dall'ente sottoposto a revisione;

    j)

    promozione, negoziazione o sottoscrizione di azioni dell'ente sottoposto a revisione;

    k)

    servizi che interessano le risorse umane, concernenti:

    i)

    i dirigenti in grado di esercitare un'influenza significativa sull'elaborazione delle registrazioni contabili o sulla formazione del bilancio oggetto di revisione legale dei conti, qualora tali servizi comportino:

    la ricerca o la selezione di candidati per tale posizione; o

    la verifica delle referenze dei candidati a tali posizioni,

    ii)

    la strutturazione della progettazione dell'organizzazione; e

    iii)

    il controllo dei costi.

    2.   Gli Stati membri possono vietare servizi diversi di quelli di cui al paragrafo 1 qualora ritengano che tali servizi costituiscano un rischio per l'indipendenza. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali integrazioni dell'elenco nel paragrafo 1.

    3.   In deroga al paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri possono consentire la prestazione di servizi di cui alla lettera a), punto i), e punti da iv) a vii), e alla lettera f), a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:

    a)

    non abbiano un effetto diretto o abbiano effetto immateriale, in una singola parte o nel complesso, sui bilanci sottoposti a revisione;

    b)

    la stima dell'effetto sui bilanci sottoposti a revisione sia documentata e motivata in maniera completa nella relazione aggiuntiva per il comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui all'articolo 11; e

    c)

    i revisori legali o le imprese di revisione contabile rispettino i principi di indipendenza stabiliti nella direttiva 2006/43/CE.

    4.   Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che effettua revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico e, nel caso in cui il revisore legale o l'impresa di revisione contabile appartenga a una rete, qualsiasi membro di tale rete, può fornire all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre o alle sue imprese controllate servizi diversi dalla revisione contabile differenti da quelli vietati di cui ai paragrafi 1 e 2 previa approvazione da parte del comitato per il controllo interno e la revisione contabile susseguente ad adeguata valutazione dei rischi potenziali per l'indipendenza e delle salvaguardie applicate a norma dell'articolo 22 ter della direttiva 2006/43/CE. Se del caso, il comitato per il controllo interno e la revisione contabile emana orientamenti in relazione ai servizi di cui al paragrafo 3.

    Gli Stati membri possono emanare norme più rigorose per definire le condizioni alle quali un revisore legale, un'impresa di revisione contabile o un membro di una rete cui appartenga il revisore legale o l'impresa di revisione contabile può fornire all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre o alle sue imprese controllate servizi diversi dalla revisione contabile differenti da quelli vietati di cui al paragrafo 1.

    5.   Quando un membro di una rete a cui appartiene il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettua una revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico fornisce uno dei servizi diversi dalla revisione contabile di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo a un'impresa costituita in un paese terzo che è controllata dall'ente di interesse pubblico sottoposto a revisione, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile in questione valuta se tale fornitura di servizi da parte del membro della rete comprometta la sua indipendenza.

    Nell'eventualità in cui la sua indipendenza sia compromessa, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile applica, se del caso, misure volte a mitigare i rischi causati da tale fornitura di servizi in un paese terzo. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile può continuare a effettuare la revisione legale dell'ente di interesse pubblico soltanto se è in grado di dimostrare, a norma dell'articolo 6 del presente regolamento e dell'articolo 22 ter della direttiva 2006/43/CE, che tale fornitura di servizi non compromette il suo giudizio professionale e la relazione di revisione.

    Ai fini del presente paragrafo:

    a)

    il coinvolgimento nel processo decisionale dell'ente sottoposto a revisione e la fornitura dei servizi di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettere b), c) ed e), sono da ritenersi sempre come eventi che compromettono l'indipendenza e non possono essere mitigati da misure di salvaguardia;

    b)

    la fornitura dei servizi di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettere diverse da b), c) ed e), è considerata tale da compromettere detta indipendenza e dunque tale da richiedere misure per mitigare i rischi da essa causati.

    Articolo 6

    Preparazione alla revisione legale dei conti e valutazione dei rischi per l'indipendenza

    1.   Prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico, un revisore legale o un'impresa di revisione contabile, in aggiunta alle disposizioni dell'articolo 22 ter della direttiva 2006/43/CE, valuta e documenta:

    a)

    se è in regola con i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento;

    b)

    se sono state rispettate le condizioni di cui all'articolo 17 del presente regolamento;

    c)

    senza pregiudizio della direttiva 2005/60/CE, l'integrità dei membri dell'organo di controllo, dell'organo di amministrazione e della direzione dell'ente di interesse pubblico.

    2.   Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile:

    a)

    conferma per iscritto e con cadenza annuale al comitato per il controllo interno e la revisione contabile che il revisore legale, l'impresa di revisione contabile e i partner, i membri dell'alta direzione e i dirigenti che effettuano la revisione legale dei conti sono indipendenti dall'ente sottoposto a revisione;

    b)

    discute con il comitato per il controllo interno e la revisione contabile eventuali rischi per la sua indipendenza e le misure adottate per mitigarli, come documentato dallo stesso revisore o impresa di revisione contabile ai sensi del paragrafo 1.

    Articolo 7

    Irregolarità

    Senza pregiudizio dell'articolo 12 del presente regolamento e della direttiva 2005/60/CE, se un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale di un ente di interesse pubblico sospetta o ha validi motivi per sospettare che possano verificarsi o si siano verificate irregolarità, frodi incluse, relative al bilancio dell'ente sottoposto a revisione, ne informa l'ente sottoposto a revisione invitandolo a svolgere accertamenti sulla questione, nonché ad adottare le misure appropriate per porre rimedio alle suddette irregolarità ed evitare che le stesse si ripresentino in futuro.

    Nel caso in cui l'ente sottoposto a revisione non svolga accertamenti sulla questione, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile informa le autorità designate dagli Stati membri quali responsabili di esaminare tali irregolarità.

    La comunicazione in buona fede a tali autorità, da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, di qualunque irregolarità di cui al primo comma non costituisce una violazione di eventuali restrizioni contrattuali o giuridiche in materia di comunicazione delle informazioni.

    Articolo 8

    Riesame della qualità dell'incarico

    1.   Prima di emettere le relazioni di cui agli articoli 10 e 11, viene condotto un riesame della qualità dell'incarico (di seguito denominato nel presente articolo: «riesame») volto ad accertare se il revisore legale o il responsabile della revisione siano ragionevolmente potuti giungere al giudizio e alle conclusioni espressi nella bozza di tali relazioni.

    2.   Il riesame è effettuato da un responsabile del riesame della qualità dell'incarico (di seguito denominato nel presente articolo: «responsabile del riesame»). Il responsabile del riesame è un revisore legale, che non ha preso parte all'esecuzione della revisione legale dei conti alla quale si riferisce il riesame.

    3.   In deroga al paragrafo 2, qualora la revisione legale sia effettuata da un'impresa di revisione contabile e i revisori legali abbiano tutti preso parte all'esecuzione della revisione legale dei conti, o qualora quest'ultima sia effettuata da un revisore legale che non è socio o dipendente di un'impresa di revisione contabile, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile provvede a che il riesame sia effettuato da un altro revisore legale. La comunicazione di documenti o informazioni al responsabile del riesame indipendente ai fini del presente articolo non costituisce una violazione del segreto professionale. I documenti o le informazioni comunicati al responsabile del riesame ai fini del presente articolo sono oggetto di segreto professionale.

    4.   In fase di riesame, il responsabile del riesame raccoglie e documenta quanto meno le informazioni seguenti:

    a)

    le informazioni orali e scritte fornite dal revisore legale o dal responsabile della revisione, su richiesta o meno del responsabile del riesame, per sostenere i giudizi significativi nonché i principali risultati delle procedure di revisione svolte e le conclusioni tratte da tali risultati;

    b)

    i giudizi del revisore legale o del responsabile della revisione espressi nelle bozze delle relazioni di cui agli articoli 10 e 11.

    5.   Il riesame valuta quanto meno i seguenti elementi:

    a)

    l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile dall'ente sottoposto a revisione;

    b)

    i rischi significativi che sono pertinenti ai fini della revisione legale e che il revisore legale o il responsabile della revisione hanno identificato nel corso della revisione legale dei conti e le misure adottate per gestire in modo opportuno tali rischi;

    c)

    le argomentazioni del revisore legale o del responsabile della revisione, in particolare riguardo al livello di significatività e ai rischi significativi di cui alla lettera b);

    d)

    qualsiasi richiesta di consulenza rivolta a esperti esterni e l'applicazione di tale consulenza;

    e)

    la natura e la portata degli errori, corretti o meno, individuati nel bilancio durante l'esecuzione della revisione contabile;

    f)

    le problematiche discusse con il comitato per il controllo interno e la revisione contabile e gli organi di direzione e/o controllo dell'ente sottoposto a revisione;

    g)

    le problematiche discusse con le autorità competenti e, laddove applicabile, con altre terze parti;

    h)

    se i documenti e le informazioni selezionati dal file di revisione dal responsabile del riesame supportino il giudizio del revisore legale o del responsabile della revisione espresso nella bozza delle relazioni di cui agli articoli 10 e 11.

    6.   Il responsabile del riesame discute i risultati del riesame da esso condotto con il revisore legale e il responsabile della revisione. L'impresa di revisione contabile stabilisce procedure per determinare le modalità di risoluzione di eventuali disaccordi tra il responsabile della revisione e il responsabile del riesame.

    7.   L'impresa di revisione contabile o il revisore legale e il responsabile del riesame conservano la documentazione dei risultati del riesame accompagnati dalle considerazioni alla base degli stessi.

    Articolo 9

    Principi di revisione internazionali

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare mediante atti delegati, conformemente all'articolo 39, i principi di revisione internazionali di cui all'articolo 26 della direttiva 2006/43/CE, per quanto attiene allo svolgimento della revisione, all'indipendenza e ai controlli interni di qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile, ai fini della loro applicazione nell'Unione, purché rispettino i requisiti di cui all'articolo 26, paragrafo 3, lettere a), b) e c), della direttiva 2006/43/CE e non modifichino i requisiti di cui al presente regolamento né integrino alcun requisito a eccezione di quelli di quelli di cui agli articoli 7, 8 e 18 del presente regolamento.

    Articolo 10

    Relazione di revisione

    1.   Il(I) revisore(i) legale(i) o l'(le)impresa(e) di revisione contabile illustrano i risultati della revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico in una relazione di revisione.

    2.   La relazione di revisione è elaborata secondo le disposizioni dell'articolo 28 della direttiva 2006/43/CE e inoltre contiene quanto meno le seguenti informazioni:

    a)

    indica da chi o da quale organo siano stati incaricati il(i) revisore(i) legale(i) o l'(le)impresa(e) di revisione contabile;

    b)

    indica la data del conferimento dell'incarico e il periodo di incarico ininterrotto, compresi eventuali prolungamenti e rinnovi del(i) revisore(i) legale(i) o dell'(e)impresa(e) di revisione contabile;

    c)

    fornisce, a supporto del giudizio di revisione, le seguenti informazioni:

    i)

    una descrizione dei più rilevanti rischi valutati di errori significativi, compresi i rischi valutati di errori significativi dovuti a frode;

    ii)

    una sintesi della risposta del revisore a tali rischi; e

    iii)

    ove pertinente, le osservazioni principali formulate in relazione a tali rischi.

    Ove attinente alle suddette informazioni fornite nella relazione di revisione in merito a ciascun rischio valutato di errore significativo, la relazione di revisione include un chiaro riferimento alle pertinenti informazioni fornite nel bilancio;

    d)

    spiega in quale misura la revisione legale dei conti sia stata ritenuta in grado di rilevare irregolarità, frodi incluse;

    e)

    conferma che il giudizio di revisione è in linea con la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui all'articolo 11;

    f)

    dichiara che non sono stati prestati i servizi vietati diversi dalla revisione contabile di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e che il(i) revisore(i) legale(i) o l'(le)impresa(e) di revisione contabile sono rimasti indipendenti dall'ente sottoposto a revisione nell'esecuzione della revisione;

    g)

    indica qualsiasi servizio, in aggiunta alla revisione legale dei conti, che sia stato prestato dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile, all'ente sottoposto a revisione, alla(e) sua(e) impresa(e) controllata(e) e che non sia stato oggetto di informazione nella relazione di gestione o nel bilancio.

    Gli Stati membri possono stabilire requisiti supplementari con riferimento al contenuto della relazione di revisione.

    3.   Salvo quanto richiesto dal paragrafo 2, lettera e), la relazione di revisione non contiene riferimenti incrociati alla relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui all'articolo 11. La relazione di revisione è redatta in un linguaggio chiaro e privo di ambiguità.

    4.   Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile non utilizza il nome di qualsiasi autorità competente in alcun modo che possa indicare o suggerire che tale autorità avalli o approvi la relazione di revisione.

    Articolo 11

    Relazione aggiuntiva per il comitato per il controllo interno e la revisione contabile

    1.   I revisori legali o le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico presentano una relazione aggiuntiva al comitato per il controllo interno e la revisione contabile dell'ente sottoposto a revisione non oltre la data di emissione della relazione di revisione di cui all'articolo 10. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la relazione aggiuntiva sia presentata all'organo di amministrazione o di controllo dell'ente sottoposto a revisione.

    Se l'ente sottoposto a revisione non dispone di un comitato per il controllo interno e la revisione contabile, la relazione aggiuntiva è presentata all'organo che espleta funzioni equivalenti in seno all'ente stesso. Gli Stati membri possono autorizzare il comitato per il controllo interno e la revisione contabile a divulgare tale relazione aggiuntiva alle terze parti previste dal loro diritto nazionale.

    2.   La relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile è in forma scritta. Essa spiega i risultati della revisione legale dei conti effettuata e quanto meno:

    a)

    include la dichiarazione relativa all'indipendenza di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a);

    b)

    nel caso in cui la revisione legale sia stata effettuata da un'impresa di revisione contabile, la relazione indica ciascun responsabile della revisione coinvolto nella revisione stessa;

    c)

    nel caso in cui il revisore legale o l'impresa di revisione contabile abbia preso accordi affinché una delle sue attività sia svolta da un altro revisore legale o un'altra impresa di revisione contabile che non sia membro della stessa rete, ovvero abbia fatto ricorso a esperti esterni, la relazione lo indica e attesta che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile hanno ricevuto conferma dall'altro revisore legale o dall'altra impresa di revisione contabile e/o dagli esperti esterni in merito alla loro indipendenza;

    d)

    descrive la natura, la frequenza e la portata delle comunicazioni con il comitato per il controllo interno e la revisione contabile o con l'organo che espleta funzioni equivalenti in seno all'ente sottoposto a revisione, l'organo di direzione e l'organo di amministrazione o di controllo dell'ente sottoposto a revisione, comprese le date delle riunioni con detti organi;

    e)

    include una descrizione della portata e della tempistica della revisione contabile;

    f)

    nel caso in cui più di un revisore legale o di una impresa di revisione contabile siano stati incaricati, descrive la distribuzione dei compiti tra i revisori legali e/o le imprese di revisione contabile;

    g)

    descrive la metodologia utilizzata, in particolare quali categorie dello stato patrimoniale sono state verificate direttamente e quali categorie sono state verificate sulla base di verifiche di sistema e procedure di conformità, compresa una spiegazione di eventuali variazioni sostanziali intervenute nell'entità delle verifiche di sistema e delle procedure di conformità effettuate rispetto all'anno precedente, anche se la revisione legale dei conti dell'anno precedente era stata eseguita da altro(i) revisore(i) legale(i) o altra(e) impresa(e) di revisione contabile;

    h)

    indica il livello quantitativo di significatività applicato in fase di esecuzione della revisione legale dei conti per i bilanci nel loro insieme e, se del caso, il o i livelli di significatività per particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa, e indica i fattori qualitativi presi in considerazione in sede di fissazione del livello di significatività;

    i)

    riferisce e spiega i giudizi su eventi o circostanze identificati nel corso della revisione che possano sollevare dubbi significativi sulla capacità dell'ente di continuare a operare come un'entità in funzionamento e se sussiste un'incertezza significativa; fornisce inoltre una sintesi di tutte le garanzie, lettere di conforto, impegni di intervento pubblico e altre misure di supporto di cui si è tenuto conto per valutare la continuità aziendale;

    j)

    segnala eventuali carenze significative nel sistema di controllo interno per l'informativa finanziaria e/o nel sistema contabile dell'ente sottoposto a revisione o, in caso di bilancio consolidato, dell'impresa madre. Per ciascuna di dette carenze significative la relazione aggiuntiva indica se essa sia stata risolta o meno dalla direzione;

    k)

    segnala eventuali questioni significative riguardanti casi di non conformità, effettiva o presunta, a leggi e regolamenti o disposizioni statutarie rilevati nel corso della revisione, nella misura in cui tali questioni sono ritenute importanti per consentire al comitato per il controllo interno e la revisione contabile di espletare le proprie funzioni;

    l)

    indica e valuta i metodi di valutazione applicati alle diverse voci del bilancio d'esercizio o consolidato, compreso l'eventuale impatto delle modifiche di tali metodi;

    m)

    in caso di revisione legale di un bilancio consolidato, spiega l'ambito del consolidamento e i criteri di esclusione applicati dall'ente sottoposto a revisione agli eventuali enti non consolidati, e se i criteri applicati siano conformi al quadro normativo sull'informazione finanziaria;

    n)

    se del caso, individua qualsiasi attività di revisione svolta in relazione alla revisione legale di un bilancio consolidato da revisore(i) di un paese terzo, revisore(i) legale(i), ente(i) di revisione di un paese terzo o impresa(e) di revisione contabile che non siano membri della stessa rete di cui fa parte il revisore del bilancio consolidato;

    o)

    indica se l'ente sottoposto a revisione ha fornito tutte le spiegazioni e i documenti richiesti;

    p)

    segnala:

    i)

    eventuali difficoltà significative incontrate nel corso della revisione legale;

    ii)

    eventuali questioni significative emerse dalla revisione legale che sono state oggetto di discussioni o scambi di corrispondenza con la direzione; e

    iii)

    eventuali altre questioni emerse dalla revisione legale che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono significative ai fini della supervisione del processo di predisposizione dell'informativa finanziaria.

    Gli Stati membri possono stabilire requisiti supplementari con riferimento al contenuto della relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

    Su richiesta di un revisore legale, di un'impresa di revisione contabile o del comitato per il controllo interno e la revisione contabile, il(i) revisore(i) legale(i) o l'(le)impresa(e) di revisione contabile discutono con il comitato per il controllo interno e la revisione contabile, l'organo di amministrazione o, se del caso, l'organo di controllo dell'ente sottoposto a revisione le questioni principali emerse dalla revisione legale dei conti segnalate nella relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile e, in particolare, quanto segnalato ai sensi del primo comma, lettera j).

    3.   Qualora l'incarico sia stato affidato simultaneamente a più revisori legali o imprese di revisione contabile, in caso di disaccordo tra loro in merito alle procedure di revisione, ai principi contabili o a qualsiasi altra questione riguardante l'esecuzione della revisione legale dei conti, i motivi di tale disaccordo sono illustrati nella relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

    4.   La relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile è firmata e datata. Quando la revisione legale dei conti è effettuata da un'impresa di revisione contabile, la relazione aggiuntiva è firmata dai revisori legali che effettuano la revisione legale per conto dell'impresa di revisione contabile.

    5.   I revisori legali o le imprese di revisione contabile mettono senza indugio a disposizione delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, la relazione aggiuntiva su richiesta di queste ultime e conformemente al diritto nazionale.

    Articolo 12

    Comunicazione alle autorità di vigilanza degli enti di interesse pubblico

    1.   Senza pregiudizio dell'articolo 55 della direttiva 2004/39/CE, dell'articolo 63 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (24), dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2007/64/CE, dell'articolo 106 della direttiva 2009/65/CE, dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE e dell'articolo 72 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25), il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico ha l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti preposte alla vigilanza di tale ente di interesse pubblico o, se stabilito dallo Stato membro interessato, all'autorità competente preposta alla vigilanza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, qualsiasi informazione riguardante detto ente di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione della revisione legale dei conti e che possa comportare:

    a)

    una violazione significativa delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono, laddove appropriato, le condizioni per l'autorizzazione o disciplinano in modo specifico l'esercizio delle attività di tale ente di interesse pubblico;

    b)

    una minaccia o un dubbio significativo per la continuità aziendale dell'ente di interesse pubblico;

    c)

    il rifiuto dell'emissione di un giudizio di revisione riguardante il bilancio o l'emissione di un giudizio negativo o di un giudizio con rilievi.

    Il revisore(i) legale(i) o l'(le)impresa(e) di revisione contabile hanno altresì l'obbligo di segnalare qualsiasi informazione ai sensi del primo comma, lettere a), b) o c), di cui siano venuti a conoscenza nell'esecuzione della revisione legale dei conti di un'impresa che ha stretti legami con l'ente di interesse pubblico per il quale effettuano la revisione legale dei conti. Ai fini del presente articolo, agli «stretti legami» è attribuito lo stesso significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 38), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (26).

    Gli Stati membri possono esigere informazioni supplementari dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile, a condizione che siano necessarie per un'efficace vigilanza del mercato finanziario, come previsto dal diritto nazionale.

    2.   È instaurato un dialogo effettivo tra le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di assicurazione, da un lato, e i revisori legali e le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di tali enti e imprese, dall'altro. L'adempimento di questo requisito spetta a entrambe le parti del dialogo.

    Almeno una volta all'anno il comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e il CEAOB organizzano una riunione con i revisori legali e le imprese o le reti di revisione contabile che effettuano revisioni legali di tutti gli istituti finanziari di importanza sistemica a livello globale autorizzati all'interno dell'Unione, individuati a livello internazionale, al fine di informare il CERS degli sviluppi settoriali o di eventuali sviluppi significativi verificatisi in seno a tali istituti finanziari di importanza sistemica.

    L'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea — ABE) e l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali — AEAP), tenendo conto delle attuali prassi di vigilanza, emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti preposte alla vigilanza di enti creditizi e imprese di assicurazione, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010, rispettivamente, al fine di facilitare l'esecuzione dei compiti di cui al primo comma.

    3.   La comunicazione in buona fede alle autorità competenti o al CERS e al CEAOB, da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, o rete, se del caso, di qualunque informazione di cui al paragrafo 1 o di qualunque informazione emersa durante il dialogo di cui al paragrafo 2 non costituisce una violazione di eventuali restrizioni contrattuali o giuridiche in materia di comunicazione delle informazioni.

    Articolo 13

    Relazione di trasparenza

    1.   Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che effettua revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico pubblica una relazione di trasparenza annuale entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio. Tale relazione di trasparenza è pubblicata sul sito Internet del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile e resta disponibile su tale sito Internet per almeno cinque anni dalla sua data di pubblicazione su detto sito. Se il revisore legale è un dipendente di un'impresa di revisione contabile, gli obblighi previsti dal presente articolo spettano all'impresa di revisione contabile.

    È consentito a un revisore legale o a un'impresa di revisione contabile di aggiornare la relazione di trasparenza annuale pubblicata. In tal caso, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile indica che tale documento è una versione aggiornata della relazione e che la versione originaria continua a essere disponibile sul rispettivo sito Internet.

    I revisori legali e le imprese di revisione contabile comunicano alle autorità competenti di aver pubblicato sui rispettivi siti Internet o, se del caso, di aver aggiornato la relazione di trasparenza.

    2.   La relazione di trasparenza annuale contiene quanto meno le informazioni seguenti:

    a)

    una descrizione della struttura giuridica e proprietaria dell'impresa di revisione contabile;

    b)

    se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile è membro di una rete;

    i)

    una descrizione della rete e delle disposizioni giuridiche e strutturali che la regolano;

    ii)

    il nome di ogni revisore legale operante in qualità di professionista individuale o impresa di revisione contabile che è membro della rete;

    iii)

    i paesi nei quali ogni revisore legale operante in qualità di professionista individuale o impresa di revisione contabile che è membro della rete è abilitato all'esercizio della revisione legale o ha la sede legale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale;

    iv)

    il fatturato totale risultante dalla revisione legale di bilanci d'esercizio e consolidati realizzato dai revisori legali operanti in qualità di professionisti individuali e dalle imprese di revisione contabile che sono membri della rete;

    c)

    una descrizione della struttura di governo dell'impresa di revisione contabile;

    d)

    una descrizione del sistema interno di controllo della qualità del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile e una dichiarazione dell'organo di amministrazione o di direzione sull'efficacia del suo funzionamento;

    e)

    l'indicazione di quando si è svolto l'ultimo controllo della qualità di cui all'articolo 26;

    f)

    un elenco degli enti di interesse pubblico i cui conti sono stati oggetto della revisione legale a opera del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile nell'esercizio precedente;

    g)

    una dichiarazione sull'adozione di misure intese a garantire l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, che confermi altresì che è stata effettuata una verifica interna del rispetto di tali misure di indipendenza;

    h)

    una dichiarazione sulle misure adottate dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile per quanto riguarda la formazione continua dei revisori legali di cui all'articolo 13 della direttiva 2006/43/CE;

    i)

    informazioni sulla base per il calcolo della remunerazione dei partner nelle imprese di revisione contabile;

    j)

    una descrizione delle misure adottate dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile relative alla rotazione dei responsabili della revisione e del personale a norma dell'articolo 17, paragrafo 7;

    k)

    se non sono comunicate nei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE, informazioni sul fatturato totale del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile ripartito nelle categorie seguenti:

    i)

    ricavi dalla revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato di enti di interesse pubblico ed enti che appartengono a un gruppo di imprese la cui impresa madre è un ente di interesse pubblico;

    ii)

    ricavi dalla revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato di altri enti;

    iii)

    ricavi da servizi consentiti diversi dalla revisione contabile prestati a enti oggetto di revisione da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile; e

    iv)

    ricavi da servizi diversi dalla revisione contabile prestati ad altri enti.

    In circostanze eccezionali, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile può, nella misura necessaria ad attenuare una minaccia grave e imminente per la sicurezza personale di qualsiasi persona, decidere di non comunicare le informazioni di cui alla lettera f) del primo comma. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile deve essere in grado di dimostrare all'autorità competente l'esistenza di tale minaccia.

    3.   La relazione di trasparenza è firmata dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile.

    Articolo 14

    Informazioni per le autorità competenti

    I revisori legali o le imprese di revisione contabile forniscono con cadenza annuale alla rispettiva autorità competente un elenco degli enti di interesse pubblico sottoposti a revisione in ordine di fatturato da essi generato, ripartendo tale fatturato in:

    a)

    ricavi da revisione legale,

    b)

    ricavi da servizi non di revisione diversi da quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che sono prescritti dalla legislazione dell'Unione o nazionale, e

    c)

    ricavi da servizi non di revisione diversi da quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che non sono prescritti dalla legislazione dell'Unione o nazionale.

    Articolo 15

    Conservazione delle informazioni

    I revisori legali e le imprese di revisione contabile conservano i documenti e le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 6, all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafi da 4 a 7, agli articoli 10 e 11, all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, all'articolo 14, all'articolo 16, paragrafi 2, 3 e 5, del presente regolamento e agli articoli 22 ter, 24 bis, 24 ter, 27 e 28 della direttiva 2006/43/CE per almeno cinque anni dalla produzione di tali documenti e informazioni.

    Gli Stati membri possono esigere che i revisori legali e le imprese di revisione contabile conservino i documenti e le informazioni di cui al primo comma per un periodo più lungo conformemente alle loro norme sulla protezione dei dati di carattere personale e alle loro procedure amministrative e giudiziarie.

    TITOLO III

    CONFERIMENTO DELL'INCARICO A REVISORI LEGALI O IMPRESE DI REVISIONE CONTABILE DA PARTE DI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO

    Articolo 16

    Conferimento dell'incarico a revisori legali o imprese di revisione contabile

    1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, al conferimento dell'incarico a revisori legali o imprese di revisione contabile da parte di enti di interesse pubblico si applicano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, tenuto anche conto di quanto stabilito al paragrafo 7.

    Laddove si applichi l'articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE, l'ente di interesse pubblico informa l'autorità competente del ricorso ai sistemi o alle modalità alternativi di cui al suddetto articolo. In tal caso, non si applicano i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

    2.   Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile presenta una raccomandazione all'organo di amministrazione o di controllo dell'ente sottoposto a revisione per il conferimento dell'incarico ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile.

    Salvo quando riguarda il rinnovo di un incarico di revisione ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, la raccomandazione è motivata e contiene quanto meno due possibili alternative di conferimento, e il comitato per il controllo interno e la revisione contabile esprime una preferenza debitamente giustificata per una delle due.

    Nella raccomandazione il comitato per il controllo interno e la revisione contabile dichiara che la stessa non è stata influenzata da terze parti e che non è stata applicata alcuna delle clausole del tipo di cui al paragrafo 6.

    3.   Salvo quando riguarda il rinnovo di un incarico di revisione ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, la raccomandazione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui al paragrafo 2 del presente articolo viene preparata a seguito della procedura di selezione disposta dall'ente sottoposto a revisione conformemente ai criteri seguenti:

    a)

    l'ente sottoposto a revisione è libero di invitare qualsiasi revisore legale o impresa di revisione contabile a presentare proposte per la prestazione di servizi di revisione legale dei conti a condizione che vengano osservate le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e che l'organizzazione della gara d'appalto non precluda in alcun modo la partecipazione alla procedura di selezione da parte di imprese che hanno ricevuto, nell'anno solare precedente, meno del 15 % del totale dei propri corrispettivi per la revisione da enti di interesse pubblico nello Stato membro di riferimento;

    b)

    l'ente sottoposto a revisione prepara i documenti di gara destinati ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile invitati. I suddetti documenti di gara consentono loro di comprendere l'attività dell'ente sottoposto a revisione e il tipo di revisione legale dei conti da effettuare. I documenti di gara contengono criteri di selezione trasparenti e non discriminatori che l'ente sottoposto a revisione impiega per valutare le proposte avanzate dai revisori legali o dalle imprese di revisione contabile;

    c)

    l'ente sottoposto a revisione è libero di determinare la procedura di selezione e può trattare direttamente con gli offerenti interessati nel corso della stessa procedura;

    d)

    laddove, ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione, le autorità competenti di cui all'articolo 20 richiedono ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile di conformarsi a taluni standard di qualità, tali standard sono inclusi nei documenti di gara;

    e)

    l'ente sottoposto a revisione valuta le proposte avanzate dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile basandosi sui criteri di selezione definiti nei documenti di gara. L'ente sottoposto a revisione prepara una relazione sulle conclusioni della procedura di selezione; tale relazione viene convalidata dal comitato per il controllo interno e la revisione contabile. L'ente sottoposto a revisione e il comitato per il controllo interno e la revisione contabile prendono in considerazione i risultati o le conclusioni di eventuali relazioni comunicate al revisore legale o all'impresa di revisione contabile candidati ai sensi all'articolo 26, paragrafo 8, e pubblicate dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 28, lettera d);

    f)

    su richiesta, l'ente sottoposto a revisione deve essere in grado di dimostrare all'autorità competente di cui all'articolo 20 che la procedura di selezione è stata condotta in modo corretto.

    Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile è responsabile della procedura di selezione di cui al primo comma.

    Ai fini del primo comma, lettera a), l'autorità competente di cui all'articolo 20, paragrafo 1, pubblica un elenco contenente i revisori legali e le imprese di revisione contabile interessati da aggiornare con cadenza annuale. Per effettuare i relativi calcoli, l'autorità competente utilizza le informazioni fornite dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile ai sensi dell'articolo 14.

    4.   Gli enti di interesse pubblico che soddisfano i criteri enunciati nell'articolo 2, paragrafo 1, lettere f) e t), della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27) non sono tenuti ad applicare la procedura di selezione di cui al paragrafo 3.

    5.   La proposta all'assemblea generale degli azionisti o dei soci dell'ente sottoposto a revisione per il conferimento dell'incarico ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile contiene la raccomandazione e la preferenza di cui al paragrafo 2 espressa dal comitato per il controllo interno e la revisione contabile o dall'organo che svolge funzioni equivalenti.

    Se si discosta dalla preferenza espressa dal comitato per il controllo interno e la revisione contabile la proposta contiene i motivi per i quali si è deciso di non seguire la raccomandazione fornita dal comitato per il controllo interno e la revisione contabile. Tuttavia, è necessario che il revisore legale o l'impresa di revisione contabili raccomandati dall'organo di amministrazione o di controllo abbiano preso parte alla procedura di selezione di cui al paragrafo 3. Il presente comma non si applica qualora le funzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile siano svolte dall'organo amministrativo o di controllo

    6.   Qualsiasi clausola di un contratto stipulata tra un ente di interesse pubblico e una terza parte volta a limitare la scelta dell'assemblea generale degli azionisti o dei soci dell'ente di cui all'articolo 37 della direttiva 2006/43/CE a determinate categorie o elenchi di revisori legali o imprese di revisione contabile per quanto riguarda il conferimento dell'incarico a un particolare revisore legale o impresa di revisione contabile l'esecuzione della revisione legale dei conti del succitato ente è nulla e priva di effetti.

    L'ente di interesse pubblico informa direttamente e senza indugio le autorità competenti di cui all'articolo 20 di qualsiasi tentativo di una terza parte di imporre una tale clausola contrattuale o di influenzare indebitamente in altro modo la decisione dell'assemblea generale degli azionisti o dei soci in merito alla selezione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile.

    7.   Gli Stati membri possono decidere che, in determinate circostanze, gli enti di interesse pubblico debbano conferire l'incarico a un numero minimo di revisori legali o imprese di revisione contabile e fissare le condizioni volte a disciplinare le relazioni tra i revisori legali o le imprese di revisione incaricati.

    Lo Stato membro che stabilisce un tale obbligo ne informa la Commissione e l'autorità europea di vigilanza pertinente.

    8.   Se l'ente sottoposto a revisione ha un comitato per le nomine su cui gli azionisti o i soci esercitano una considerevole influenza e che ha il compito di formulare raccomandazioni riguardanti la selezione dei revisori, gli Stati membri possono autorizzare tale comitato a svolgere le funzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui al presente articolo ed esigere che esso presenti la raccomandazione di cui al paragrafo 2 all'assemblea generale degli azionisti o dei soci.

    Articolo 17

    Durata dell'incarico di revisione

    1.   Un ente di interesse pubblico nomina un revisore legale o un'impresa di revisione contabile per un incarico iniziale di almeno un anno. L'incarico può essere rinnovato.

    Né l'incarico iniziale affidato a un determinato revisore legale o una determinata impresa di revisione contabile, né la combinazione del medesimo con eventuali rinnovi dell'incarico hanno una durata massima superiore a dieci anni.

    2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono:

    a)

    disporre che l'incarico iniziale di cui al paragrafo 1 abbia una durata superiore a un anno;

    b)

    stabilire una durata massima inferiore a dieci anni per gli incarichi di cui al paragrafo 1, secondo comma.

    3.   Al termine delle durate massime degli incarichi di cui al paragrafo 1, secondo comma, o al paragrafo2, lettera b), ovvero al termine delle durate degli incarichi prorogati a norma dei paragrafi 4 o 6, né il revisore legale o l'impresa di revisione contabile né, se del caso, alcun membro delle rispettive reti nell'Unione effettua la revisione legale dei conti dello stesso ente di interesse pubblico nel successivo quadriennio.

    4.   In deroga al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri possono prevedere che le durate massime di cui al paragrafo 1, secondo comma, e al paragrafo 2, lettera b), possano essere prorogate fino alla durata massima di:

    a)

    venti anni, qualora si svolga una gara d'appalto pubblica per la revisione legale dei conti a norma dell'articolo 16, paragrafi da 2 a 5, con effetto allo scadere delle durate massime di cui al paragrafo 1, secondo comma, e al paragrafo 2, lettera b); oppure

    b)

    ventiquattro anni qualora, allo scadere delle durate massime di cui al paragrafo 1, secondo comma, e al paragrafo 2, lettera b), l'incarico sia conferito simultaneamente a più revisori legali o imprese di revisione contabile, a condizione che la revisione legale dei conti conduca alla presentazione della relazione di revisione congiunta di cui all'articolo 28 della direttiva 2006/43/CE.

    5.   Le durate massime di cui al paragrafo 1, secondo comma, e al paragrafo 2, lettera b), sono prolungate solo se, su raccomandazione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile, l'organo di amministrazione o di controllo propone all'assemblea generale degli azionisti o dei soci, ai sensi del diritto nazionale, che l'incarico sia rinnovato e tale proposta è approvata.

    6.   Allo scadere delle durate massime di cui, secondo il caso, al paragrafo 1, secondo comma, al paragrafo 2, lettera b), o al paragrafo 4, l'ente di interesse pubblico può, in via eccezionale, chiedere all'autorità competente di cui all'articolo 20, paragrafo 1, di concedere una proroga per conferire nuovamente l'incarico al revisore legale o all'impresa di revisione contabile, ove siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere a) o b). Tale ulteriore incarico non supera i due anni.

    7.   La partecipazione dei responsabili della revisione alla revisione legale dei conti dell'ente sottoposto a revisione cessa entro sette anni dalla data della loro nomina. Essi non partecipano nuovamente alla revisione legale dei conti dell'ente sottoposto a revisione prima dello scadere dei tre anni successivi a tale cessazione.

    In deroga, gli Stati membri possono disporre che la partecipazione dei responsabili della revisione legale dell'ente sottoposto alla stessa cessi anteriormente a sette anni dalla data della loro rispettiva nomina.

    Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile definisce un adeguato meccanismo di rotazione graduale relativamente al personale di grado più alto partecipante alla revisione legale dei conti, comprese quanto meno le persone iscritte nel registro dei revisori legali. Il suddetto meccanismo è applicato a turno nei confronti dei singoli piuttosto che dell'intero gruppo di revisione che partecipa all'incarico. Esso è proporzionato alla portata e alla complessità dell'attività svolta dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile.

    Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile è in grado di dimostrare all'autorità competente che tale meccanismo è applicato e adattato efficacemente alla portata e alla complessità dell'attività svolta dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile.

    8.   Ai fini del presente articolo, la durata dell'incarico di revisione è calcolata a partire dal primo esercizio oggetto della lettera d'incarico recante la prima nomina del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile per l'effettuazione di revisioni legali consecutive dei conti dello stesso ente di interesse pubblico.

    Ai fini del presente articolo, l'impresa di revisione contabile comprende le altre imprese da essa acquisite o che si siano fuse con essa.

    In caso di incertezza circa la data in cui il revisore legale o l'impresa di revisione contabile ha iniziato a effettuare revisioni legali consecutive dei conti dell'ente di interesse pubblico, dovuta a esempio a fusioni, acquisizioni o cambiamenti nell'assetto proprietario, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile deve segnalare immediatamente tale incertezza all'autorità competente, che determina in ultima istanza la data pertinente ai fini del primo comma.

    Articolo 18

    Fascicolo di passaggio

    Quando un revisore legale o un'impresa di revisione contabile sono sostituiti da un altro revisore legale o da un'altra impresa di revisione contabile, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile uscenti rispettano i requisiti di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.

    Fatto salvo l'articolo 15, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile uscente consente altresì al revisore legale o all'impresa di revisione contabile entrante di accedere alle relazioni aggiuntive per gli anni passati di cui all'articolo 11 e a qualsiasi informazione trasmessa alle autorità competenti a norma degli articoli 12 e 13.

    Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile uscente è in grado di dimostrare all'autorità competente l'effettiva trasmissione delle suddette informazioni al revisore legale o all'impresa di revisione contabile entrante.

    Articolo 19

    Revoca e dimissioni dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile

    Fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, qualunque autorità competente designata da uno Stato membro in ottemperanza all'articolo 20, paragrafo 2 del presente regolamento, inoltra all'autorità competente di cui all'articolo 20, paragrafo 1, le informazioni riguardanti la revoca o le dimissioni del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile durante l'incarico, e la spiegazione adeguata delle ragioni che le hanno motivate.

    TITOLO IV

    VIGILANZA DELLE ATTIVITÀ DEI REVISORI LEGALI E DELLE IMPRESE DI REVISIONE CONTABILE CHE EFFETTUANO LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI DI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO

    CAPO I

    Autorità competenti

    Articolo 20

    Designazione delle autorità competenti

    1.   Le autorità competenti incaricate di svolgere i compiti previsti nel presente regolamento e assicurare che le disposizioni del medesimo siano applicate sono designate tra le seguenti:

    a)

    l'autorità competente di cui all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE;

    b)

    l'autorità competente di cui all'articolo 24, paragrafo 4, lettera h), della direttiva 2004/109/CE;

    c)

    l'autorità competente di cui all'articolo 32 della direttiva 2006/43/CE.

    2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere che la responsabilità di assicurare l'applicazione di tutte o parte delle disposizioni del titolo III del presente regolamento debba essere conferita, se opportuno, alle autorità competenti di cui:

    a)

    all'articolo 48 della direttiva 2004/39/CE;

    b)

    all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE;

    c)

    all'articolo 24, paragrafo 4, lettera h), della direttiva 2004/109/CE;

    d)

    all'articolo 20 della direttiva 2007/64/CE;

    e)

    all'articolo 30 della direttiva 2009/138/CE;

    f)

    all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE;

    o ad altre autorità designate in base al diritto nazionale.

    3.   Se sono state designate più autorità competenti ai sensi dei paragrafi 1 e 2, le suddette autorità sono organizzate in modo tale che i rispettivi compiti siano assegnati con chiarezza.

    4.   I paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano i diritti di uno Stato membro di concludere accordi giuridici e amministrativi distinti per paesi e territori d'oltremare con i quali detto Stato membro ha relazioni speciali.

    5.   Gli Stati membri informano la Commissione in merito alla designazione delle autorità competenti ai fini del presente regolamento.

    La Commissione consolida e pubblica tali informazioni.

    Articolo 21

    Condizioni di indipendenza

    Le autorità competenti sono indipendenti dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile.

    Le autorità competenti possono consultare esperti ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera c), ai fini dell'espletamento di compiti specifici e possono altresì ricevere l'assistenza di esperti se questa è essenziale per il corretto svolgimento dei loro compiti. In questi casi gli esperti non sono coinvolti in alcuna decisione presa.

    Non è consentito a una persona di essere membro dell'organo di governo o un responsabile decisionale di tali autorità se, durante la sua partecipazione o nel corso dei tre anni precedenti, tale persona:

    a)

    ha effettuato revisioni legali dei conti;

    b)

    ha detenuto diritti di voto in un'impresa di revisione contabile;

    c)

    è stata membro dell'organo di amministrazione, di direzione o di controllo di un'impresa di revisione contabile;

    d)

    è stata partner, dipendente o altrimenti incaricata da un'impresa di revisione contabile.

    Il finanziamento di tali autorità competenti è sicuro ed esente da influenza indebita da parte di revisori legali e imprese di revisione contabile.

    Articolo 22

    Segreto professionale inerente alle autorità competenti

    L'obbligo del segreto professionale si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività, anche in qualità di lavoratori autonomi, presso le autorità competenti o qualsiasi autorità alla quale sono state delegate funzioni a norma dell'articolo 24 del presente regolamento, o che partecipano o hanno partecipato alla governance di dette autorità. Le informazioni coperte da segreto professionale non possono essere divulgate ad altre persone o autorità se non in forza degli obblighi di cui al presente regolamento o delle disposizioni legislative, dei regolamenti o delle procedure amministrative di uno Stato membro.

    Articolo 23

    Poteri delle autorità competenti

    1.   Fatto salvo l'articolo 26, nell'espletare i propri compiti ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti o qualunque altra autorità pubblica di uno Stato membro non possono interferire con il contenuto delle relazioni di revisione.

    2.   Gli Stati membri provvedono affinché siano conferiti alle autorità competenti tutti i poteri di vigilanza e indagine necessari per l'esercizio delle funzioni a esse attribuite dal presente regolamento ai sensi delle disposizioni del capo VII della direttiva 2006/43/CE.

    3.   I poteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo includono almeno il potere di:

    a)

    avere accesso ai dati relativi alla revisione legale dei conti o ad altri documenti detenuti da revisori legali o imprese di revisione contabile in qualsiasi forma utile per l'espletamento delle proprie funzioni e riceverne o farne una copia;

    b)

    ottenere informazioni relative alla revisione legale dei conti da qualsiasi persona;

    c)

    eseguire ispezioni in loco di revisori legali o imprese di revisione contabile;

    d)

    riferire fatti ai fini della promozione dell'azione penale;

    e)

    richiedere a esperti di condurre verifiche o indagini;

    f)

    adottare le misure e irrogare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 30 bis della direttiva 2006/43/CE.

    Le autorità competenti possono esercitare i poteri di cui al primo comma unicamente nei confronti di:

    a)

    revisori legali e imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico;

    b)

    persone coinvolte nelle attività dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico;

    c)

    enti di interesse pubblico sottoposti a revisione contabile, dei loro affiliati e terzi correlati;

    d)

    di terzi ai quali i revisori legali e le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico hanno esternalizzato determinate funzioni o attività; e

    e)

    di persone in altro modo collegate o connesse ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico.

    4.   Gli Stati membri provvedono affinché alle autorità competenti sia consentito di esercitare i loro poteri di vigilanza e indagine in uno dei seguenti modi:

    a)

    direttamente;

    b)

    in collaborazione con altre autorità;

    c)

    rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.

    5.   I poteri di vigilanza e d'indagine delle autorità competenti sono esercitati nel pieno rispetto del diritto nazionale degli Stati membri, e in particolare del principio del rispetto della vita privata e dei diritti della difesa.

    6.   Il trattamento dei dati personali trattati nell'esercizio dei poteri di vigilanza e indagine ai sensi del presente articolo è condotto conformemente alla direttiva 95/46/CE.

    Articolo 24

    Delega di compiti

    1.   Gli Stati membri possono delegare o consentire alle autorità competenti di cui all'articolo 20, paragrafo 1, di delegare i compiti che devono essere espletati in applicazione del presente regolamento ad altre autorità o altri organismi designati o altrimenti autorizzati dalla legge per l'espletamento di tali compiti, eccetto quelli riguardanti:

    a)

    il sistema di controllo della qualità di cui all'articolo 26;

    b)

    le indagini di cui all'articolo 23 del presente regolamento e all'articolo 32 della direttiva 2006/43/CE derivanti da tale sistema di controllo della qualità o avviate in seguito a segnalazione di un'altra autorità; e

    c)

    sanzioni e misure di cui al capo VII della direttiva 2006/43/CE, in seguito a controlli della qualità o indagini relative a revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico.

    2.   Qualsiasi compito svolto da altre autorità o altri organismi è oggetto di delega espressa da parte dell'autorità competente. La delega specifica i compiti delegati e le condizioni alle quali devono essere svolti.

    Quando delega compiti ad altre autorità o altri organismi, l'autorità competente può, caso per caso, chiedere la restituzione di tali competenze.

    3.   Le autorità o gli organismi sono organizzati in modo tale da evitare eventuali conflitti di interessi. L'autorità competente delegante si assume la responsabilità finale per la vigilanza sulla conformità al presente regolamento e alle misure di esecuzione adottate ai sensi dello stesso.

    L'autorità competente informa la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri di eventuali accordi relativi alla delega di compiti, comprese le condizioni precise che disciplinano la delega.

    4.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di delegare i compiti di cui al paragrafo 1, punto c), ad altre autorità o altri organismi designati o altrimenti autorizzati dalla legislazione a svolgere tali compiti nel caso in cui: la maggioranza delle persone coinvolte nella governance di tale autorità o organismo interessati sia indipendente dalla professione di revisione contabile.

    Articolo 25

    Cooperazione con altre autorità competenti a livello nazionale

    Le autorità competenti designate conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, e, laddove appropriato, qualunque autorità alla quale la suddetta autorità competente ha delegato funzioni coopera a livello nazionale con:

    a)

    le autorità competenti di cui all'articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2006/43/CE;

    b)

    le autorità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, indipendentemente dal fatto che siano state designate o meno quali autorità competenti ai fini del presente regolamento;

    c)

    le unità di informazione finanziaria e le autorità competenti di cui agli articoli 21 e 37 della direttiva 2005/60/CE.

    Ai fini di tale cooperazione si applica l'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 22 del presente regolamento.

    CAPO II

    Controllo della qualità, monitoraggio del mercato e trasparenza delle autorità competenti

    Articolo 26

    Controllo della qualità

    1.   Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:

    a)   «ispezioni»: controlli della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile diretti da un ispettore e che non sono indagini ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 5, della direttiva 2006/43/CE;

    b)   «ispettore»: un soggetto preposto al controllo della qualità che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 5, primo comma, lettera a), del presente articolo e che sia dipendente di un'autorità competente o altrimenti incaricato da quest'ultima;

    c)   «esperto»: una persona fisica che dispone di una competenza specifica in materia di mercati finanziari, informativa finanziaria, revisione o altre materie che presentano un interesse per le ispezioni, compresi i revisori legali che esercitano la professione.

    2.   Le autorità competenti designate a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, pongono in essere un sistema efficace di controllo della qualità della revisione.

    Esse conducono i controlli della qualità di revisori legali e imprese di revisione contabile che effettuano revisioni legali di enti di interesse pubblico sulla base di un'analisi del rischio e:

    a)

    quanto meno ogni tre anni, in caso di revisori legali e imprese di revisione contabile che effettuano revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico diversi da quelli definiti all'articolo 2, punti 17 e 18, della direttiva 2006/43/CE; e

    b)

    in casi diversi da quelli di cui alla lettera a), quanto meno ogni sei anni.

    3.   L'autorità competente si assume le seguenti responsabilità:

    a)

    l'approvazione e la modifica dei metodi di ispezione, compresi i manuali sulle ispezioni e sulle relative verifiche successive, i metodi di presentazione delle relazioni e i programmi di ispezione periodica;

    b)

    l'approvazione e la modifica delle relazioni di ispezione e delle relazioni sulle relative verifiche successive;

    c)

    l'approvazione e la designazione degli ispettori per ogni ispezione.

    L'autorità competente assegna risorse adeguate al sistema di controllo della qualità.

    4.   L'autorità competente organizza il sistema di controllo della qualità in modo che sia indipendente dai revisori legali o dalle imprese di revisione contabile oggetto del controllo.

    L'autorità competente assicura che siano attuate politiche e procedure appropriate in materia di indipendenza e di obiettività del personale, compresi gli ispettori, e di gestione del sistema di controllo della qualità.

    5.   Nel designare gli ispettori, l'autorità competente si basa sui seguenti criteri:

    a)

    gli ispettori hanno un'adeguata formazione professionale ed esperienze specifiche nella revisione legale dei conti e nell'informativa finanziaria unitamente a una formazione apposita nel settore dei controlli della qualità;

    b)

    una persona che esercita l'attività di revisore legale, è dipendente o associata in altro modo a un revisore legale o a un'impresa di revisione contabile non è autorizzata a esercitare l'attività di ispettore;

    c)

    una persona non è autorizzata a partecipare come ispettore all'ispezione di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro come partner o dipendente o di ogni altro rapporto di associazione con tale revisore legale o impresa di revisione contabile;

    d)

    gli ispettori dichiarano l'assenza di conflitti di interessi tra di essi e il revisore legale o l'impresa di revisione contabile da sottoporre a ispezione.

    In deroga al paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, se il numero di ispettori in seno all'autorità non è sufficiente, un'autorità competente può incaricare degli esperti per la conduzione di specifiche ispezioni. L'autorità competente può altresì ricevere l'assistenza di esperti se necessaria per la corretta conduzione di un'ispezione. In questi casi, le autorità competenti e gli esperti si conformano ai requisiti definiti nel presente paragrafo. Gli esperti non partecipano alla governance e non sono dipendenti di associazioni e organismi professionali, né sono da essi altrimenti incaricati, ma possono essere membri di tali associazioni o organismi.

    6.   Le ispezioni riguardano almeno gli elementi seguenti:

    a)

    una valutazione della struttura del sistema interno di controllo della qualità del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile;

    b)

    una verifica adeguata della conformità delle procedure e un riesame dei file di revisione degli enti di interesse pubblico, per verificare l'efficacia del sistema interno di controllo della qualità;

    c)

    alla luce dei risultati dell'ispezione sugli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, una valutazione del contenuto dell'ultima relazione di trasparenza annuale pubblicata da un revisore legale o da un'impresa di revisione contabile a norma dell'articolo 13.

    7.   Il riesame riguarda almeno le seguenti direttive e procedure interne di controllo di qualità adottate dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile:

    a)

    il rispetto da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile dei principi applicabili in materia di revisione e di controllo della qualità, dei requisiti di deontologia e di indipendenza, inclusi quelli di cui al capo IV della direttiva 2006/43/CE e agli articoli 4 e 5 del presente regolamento, nonché delle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dello Stato membro interessato;

    b)

    la quantità e la qualità delle risorse utilizzate, in particolare il rispetto degli obblighi di formazione continua di cui all'articolo 13 della direttiva 2006/43/CE;

    c)

    il rispetto degli obblighi in materia di corrispettivi percepiti di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

    Ai fini della verifica della conformità, i file di revisione sono selezionati sulla base di un'analisi del rischio di una mancata esecuzione in maniera adeguata della revisione legale dei conti.

    Le autorità competenti verificano inoltre periodicamente le metodologie per condurre le revisioni legali dei conti utilizzate dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile.

    Oltre all'ispezione ai sensi del primo comma, le autorità competenti hanno il potere di effettuare altre ispezioni.

    8.   I risultati e le conclusioni delle ispezioni su cui sono basate le raccomandazioni, compresi i risultati e le conclusioni relativi alla relazione di trasparenza, sono debitamente comunicati al revisore legale o all'impresa di revisione contabile sottoposti a ispezione e discussi con loro prima che la relazione di ispezione sia finalizzata.

    Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile sottoposti a ispezione danno attuazione alle raccomandazioni formulate in seguito a un'ispezione entro un periodo di tempo ragionevole fissato dall'autorità competente. Tale periodo non supera i dodici mesi nel caso di raccomandazioni inerenti al sistema interno di controllo della qualità del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile.

    9.   L'ispezione è oggetto di una relazione contenente le principali conclusioni e raccomandazioni scaturite dal controllo della qualità.

    Articolo 27

    Monitoraggio della qualità e competitività del mercato

    1.   Le autorità competenti designate a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, e, se del caso, la rete europea della concorrenza (REC) monitorano costantemente gli sviluppi nel mercato dei servizi di revisione legale dei conti destinati agli enti di interesse pubblico e valutano in particolare i seguenti aspetti:

    a)

    i rischi derivanti da un'elevata incidenza di carenze qualitative da parte di un revisore legale o di un'impresa di revisione contabile, in particolare carenze sistematiche all'interno della rete dell'impresa di revisione contabile che potrebbero comportare la scomparsa di imprese di revisione contabile, l'interruzione della fornitura di servizi di revisione legale dei conti sia in un singolo settore che in più settori, l'ulteriore accumulo di rischi di carenza di revisione contabile e l'impatto sulla stabilità complessiva del settore finanziario;

    b)

    i livelli di concentrazione del mercato, anche in settori specifici;

    c)

    lo svolgimento dei compiti e i risultati conseguiti dai comitati per il controllo interno e la revisione contabile;

    d)

    la necessità di adottare misure volte a mitigare i rischi di cui alla lettera a).

    2.   Entro il 17 giugno 2016 e in seguito almeno ogni tre anni, ogni autorità competente e la REC preparano una relazione sugli sviluppi nel mercato per la fornitura di servizi di revisione legale per enti di interesse pubblico e la presentano al CEAOB, all'AESFEM, all'ABE, all'AEAP e alla Commissione.

    La Commissione, dopo aver consultato il CEAOB, l'AESFEM, l'ABE e l'AEAP, utilizza le suddette relazioni per preparare una relazione congiunta su tali sviluppi a livello dell'Unione. Tale relazione congiunta è presentata al Consiglio, alla Banca centrale europea e al comitato europeo per il rischio sistemico nonché, se del caso, al Parlamento europeo.

    Articolo 28

    Trasparenza delle autorità competenti

    Le autorità competenti sono trasparenti e pubblicano quanto meno:

    a)

    le relazioni annuali sull'attività svolta in relazione alle funzioni attribuite dal presente regolamento;

    b)

    i programmi di lavoro annuali relativi alle funzioni da svolgere a norma del presente regolamento;

    c)

    una relazione annuale sui risultati complessivi del sistema di controllo della qualità. La relazione contiene le informazioni sulle raccomandazioni formulate, sul seguito dato alle raccomandazioni e sulle misure di vigilanza adottate e sulle sanzioni irrogate. Essa comprende anche le informazioni quantitative e altre informazioni essenziali sull'attività svolta e per quanto riguarda le risorse finanziarie, il personale e l'efficienza e l'efficacia del sistema di controllo della qualità;

    d)

    le informazioni aggregate sui risultati e sulle conclusioni delle ispezioni di cui all'articolo 26, paragrafo 8, primo comma. Gli Stati membri possono prevedere la pubblicazione di tali risultati e conclusioni in relazione a singole ispezioni.

    CAPO III

    Cooperazione tra le autorità competenti e relazioni con le autorità europee di vigilanza

    Articolo 29

    Obbligo di cooperazione

    Le autorità competenti degli Stati membri cooperano laddove necessario ai fini dell'applicazione del presente regolamento, anche nei casi in cui la condotta oggetto d'indagine non costituisce una violazione di alcuna disposizione legislativa o regolamentare in vigore nello Stato membro interessato.

    Articolo 30

    Istituzione del CEAOB

    1.   Fatta salva l'organizzazione della vigilanza sull'attività di revisione contabile a livello nazionale, la cooperazione tra le autorità competenti è organizzata nell'ambito del CEAOB.

    2.   Il CEAOB è composto di un membro proveniente da ciascuno Stato membro che sia un rappresentante di alto livello delle autorità competenti di cui all'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE e di un membro designato dalla AESFEM, in seguito denominati «membri».

    3.   L'ABE e l'AEAP sono invitate a partecipare alle riunioni del CEAOB in qualità di osservatori.

    4.   Il CEAOB si riunisce a intervalli regolari e, se necessario, su richiesta della Commissione o di uno Stato membro.

    5.   Ogni membro del CEAOB dispone di un solo voto, tranne il membro designato dall'AESFEM, che non ha diritto di voto. Salvo disposizioni contrarie, le decisioni del CEAOB sono prese a maggioranza semplice dei suoi membri.

    6.   Il presidente del CEAOB, scelto da una lista di candidati che rappresentino le autorità competenti di cui all'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, è eletto o destituito, in ciascun caso, da una maggioranza dei due terzi dei membri. Il presidente è eletto per un mandato di quattro anni. Il presidente non può restare in carica per più mandati consecutivi, ma può essere rieletto dopo un periodo di ineleggibilità di quattro anni.

    Il vicepresidente è nominato o destituito dalla Commissione.

    Il presidente e il vicepresidente non hanno diritto di voto.

    Nel caso in cui il presidente si dimetta o sia destituito prima del termine del suo mandato, il vicepresidente assume la funzione di presidente fino alla successiva riunione del CEAOB, nella quale è eletto un presidente per la restante durata del mandato.

    7.   Il CEAOB:

    a)

    agevola lo scambio di informazioni, conoscenze specialistiche e migliori prassi ai fini dell'attuazione del presente regolamento e della direttiva 2006/43/CE;

    b)

    su loro richiesta, fornisce alla Commissione e alle autorità competenti consulenza qualificata su questioni legate all'attuazione del presente regolamento e della direttiva 2006/43/CE;

    c)

    contribuisce alla valutazione tecnica dei sistemi di vigilanza pubblica dei paesi terzi e alla cooperazione internazionale tra gli Stati membri e i paesi terzi in tale settore, di cui all'articolo 46, paragrafo 2, e all'articolo 47, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE;

    d)

    contribuisce all'esame tecnico dei principi di revisione internazionali, compreso il loro processo di elaborazione, ai fini della loro adozione a livello di Unione;

    e)

    contribuisce al miglioramento dei meccanismi di cooperazione per la vigilanza dei revisori legali, delle imprese di revisione contabile degli enti di interesse pubblico o delle reti cui appartengono;

    f)

    espleta altri compiti di coordinamento nei casi previsti dal presente regolamento o dalla direttiva 2006/43/CE;

    8.   Ai fini dell'espletamento dei suoi compiti di cui al paragrafo 7, lettera c), il CEAOB richiede l'assistenza dell'AESFM, dell'ABE o dell'AEAP nella misura in cui la sua richiesta sia legata alla cooperazione internazionale tra Stati membri e paesi terzi nel settore della revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico sottoposti alla vigilanza di dette autorità europee di vigilanza. Qualora sia richiesta tale assistenza, l'AESFEM, l'ABE o l'AEAP forniscono assistenza al CEAOB nell'espletamento del suo compito.

    9.   Ai fini dell'espletamento dei suoi compiti, il CEAOB può adottare linee guida o pareri non vincolanti.

    La Commissione pubblica le linee guida e i pareri adottati dal CEAOB.

    10.   Il CEAOB assume, se del caso, tutti i compiti esistenti e in corso del gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti (EGAOB), istituito dalla decisione 2005/909/CE della Commissione.

    11.   Il CEAOB può istituire, su base permanente o ad hoc, sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nell'ambito del mandato stabilito dallo stesso. La partecipazione alle discussioni dei sottogruppi può essere estesa alle autorità competenti dei paesi dello Spazio economico europeo (SEE) nel settore del controllo delle attività di revisione contabile o mediante invito, caso per caso, alle autorità competenti dei paesi non UE/SEE, previa approvazione dei membri del CEAOB. La partecipazione dell'autorità competente di un paese non UE/SEE può essere limitata nel tempo.

    12.   Il CEAOB istituisce un sottogruppo al fine di espletare i compiti di cui al paragrafo 7, lettera c). Tale sottogruppo è presieduto dal membro designato dall'AESFEM a norma del paragrafo 2.

    13.   Se ritenuto utile e/o necessario, il presidente del CEAOB può, su richiesta di almeno tre membri o di propria iniziativa, invitare esperti, professionisti compresi, con specifica competenza su un argomento iscritto all'ordine del giorno a partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori del CEAOB o dei suoi sottogruppi. Il CEAOB può invitare rappresentanti delle autorità competenti di paesi terzi aventi competenza nel settore della vigilanza delle attività di revisione contabile a partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori del CEAOB o dei suoi sottogruppi.

    14.   Il segretariato del CEAOB è assicurato dalla Commissione. Le spese del CEAOB sono comprese nelle previsioni della Commissione.

    15.   Il presidente elabora l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione del CEAOB tenendo debitamente conto dei contributi scritti dei membri.

    16.   Il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente comunica le opinioni o posizioni del CEAOB solo con l'approvazione dei membri.

    17.   Le discussioni del CEAOB non sono pubbliche.

    18.   Il CEAOB adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 31

    Cooperazione in merito ai controlli della qualità e a indagini o ispezioni in loco

    1.   Le autorità competenti adottano misure volte a garantire una cooperazione efficace a livello dell'Unione relativamente ai controlli della qualità.

    2.   L'autorità competente di uno Stato membro può richiedere assistenza all'autorità competente di un altro Stato membro relativamente ai controlli della qualità di revisori legali o imprese di revisione contabile appartenenti a una rete che svolge attività significative in tale Stato membro.

    3.   Se un'autorità competente riceve dall'autorità competente di un altro Stato membro una richiesta di assistenza nel controllo della qualità di revisori legali o imprese di revisione contabile appartenenti a una rete che svolge attività significative in quello Stato membro, essa consente all'autorità richiedente di fornire assistenza ai fini di tale controllo della qualità.

    L'autorità competente richiedente non ha diritto di accedere alle informazioni la cui comunicazione potrebbe violare norme nazionali di sicurezza o pregiudicare la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato membro destinatario della richiesta.

    4.   Se un'autorità competente giunge alla conclusione che sono in atto o sono state svolte attività contrarie alle disposizioni del presente regolamento sul territorio di un altro Stato membro, essa notifica tale conclusione nel modo più circostanziato possibile all'autorità competente dell'altro Stato membro. Quest'ultima adotta le misure opportune. Essa informa l'autorità competente notificante dell'esito di tali misure e, nella misura del possibile, degli eventuali sviluppi intermedi significativi della sua azione.

    5.   L'autorità competente di uno Stato membro può chiedere che siano compiute indagini sul territorio di un altro Stato membro a opera dell'autorità competente di quest'ultimo.

    Essa può inoltre chiedere che sia consentito ad alcuni suoi rappresentanti di accompagnare il personale dell'autorità competente dell'altro Stato membro nell'espletamento delle indagini, anche in caso di ispezioni in loco.

    Le indagini o le ispezioni sono integralmente soggette al controllo generale dello Stato membro nel cui territorio esse sono effettuate.

    6.   L'autorità competente destinataria della richiesta può rifiutarsi di accogliere una richiesta di compiere indagini a norma del paragrafo 5, primo comma, o di acconsentire a che il loro personale sia accompagnato da personale di un'autorità competente di un altro Stato membro a norma del paragrafo 5, secondo comma, qualora:

    a)

    le indagini o le ispezioni in loco in questione possano violare norme nazionali di sicurezza o pregiudicare la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato membro destinatario della richiesta;

    b)

    qualora dinanzi alle autorità dello Stato membro destinatario della richiesta sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi fatti e nei confronti delle stesse persone;

    c)

    le autorità dello Stato membro destinatario della richiesta abbiano già pronunciato una sentenza definitiva per gli stessi fatti e a carico delle stesse persone.

    7.   Nel caso di controlli della qualità o di indagini con effetti transfrontalieri, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono rivolgere al CEAOB la richiesta congiunta di coordinare i controlli o le indagini.

    Articolo 32

    Collegi di autorità competenti

    1.   Al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 26 e all'articolo 31, paragrafi da 4 a 6 del presente regolamento e all'articolo 30 della direttiva 2006/43/CE relativamente a specifici revisori legali, imprese di revisione contabile o alle rispettive reti, possono essere istituiti collegi con la partecipazione dell'autorità competente dello Stato membro di origine e di qualunque altra autorità competente, a condizione che:

    a)

    il revisore legale o l'impresa di revisione contabile fornisca servizi di revisione a enti di interesse pubblico nel territorio dello Stato membro interessato; o

    b)

    una succursale che fa parte dell'impresa di revisione contabile sia stabilita nel territorio dello Stato membro interessato.

    2.   Nel caso di specifici revisori legali o imprese di revisione contabile, l'autorità competente dello Stato membro di origine agisce come facilitatore.

    3.   Relativamente a reti specifiche, le autorità competenti degli Stati membri in cui la rete svolge attività significative possono chiedere al CEAOB di istituire un collegio con la partecipazione delle autorità competenti richiedenti.

    4.   Entro quindici giorni lavorativi dall'istituzione del collegio di autorità competenti relativamente a una determinata rete, i membri dello stesso collegio selezionano un facilitatore. In mancanza di un accordo, il CEAOB designa un facilitatore tra i membri del collegio.

    I membri del collegio riesaminano la selezione del facilitatore con cadenza almeno quinquennale, onde garantire che il facilitatore selezionato resti il titolare più adeguato di tale posizione.

    5.   Il facilitatore presiede le riunioni del collegio, ne coordina le azioni e garantisce lo scambio efficace di informazioni tra i suoi membri.

    6.   Il facilitatore adotta, entro dieci giorni lavorativi dalla sua selezione, disposizioni scritte di coordinamento all'interno del collegio in ordine ai seguenti punti:

    a)

    le informazioni che le autorità competenti sono tenute a scambiarsi;

    b)

    i casi in cui le autorità competenti devono consultarsi;

    c)

    i casi in cui le autorità competenti possono delegare compiti di vigilanza conformemente all'articolo 33.

    7.   In assenza di accordo riguardo alle disposizioni scritte di coordinamento di cui al paragrafo 6, qualsiasi membro del collegio può rinviare la questione al CEAOB. Il facilitatore tiene opportunamente conto del parere espresso dal CEAOB sulle disposizioni scritte di coordinamento prima di concordare il testo finale. Le disposizioni scritte di coordinamento figurano in un unico documento contenente una motivazione esaustiva delle eventuali divergenze significative rispetto al parere espresso dal CEAOB. Il facilitatore trasmette le disposizioni scritte di coordinamento ai membri del collegio e al CEAOB.

    Articolo 33

    Delega di compiti

    L'autorità competente dello Stato membro di origine può delegare qualsiasi suo compito all'autorità competente di un altro Stato membro, previa accettazione di quest'ultima. La delega di compiti non modifica la responsabilità dell'autorità competente delegante.

    Articolo 34

    Riservatezza e segreto professionale in relazione alla cooperazione tra autorità competenti

    1.   L'obbligo del segreto professionale si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività presso gli organismi coinvolti nell'ambito di cooperazione tra autorità competenti ai sensi dell'articolo 30. Le informazioni coperte dal segreto professionale non sono rivelate ad altra persona o autorità, tranne quando tale comunicazione sia necessaria in relazione a procedimenti giudiziari o prescritta dal diritto dell'Unione o nazionale.

    2.   L'articolo 22 non osta allo scambio di informazioni riservate tra gli organismi coinvolti nell'ambito di cooperazione tra autorità competenti di cui all'articolo 30 e le autorità competenti. Le informazioni scambiate sono coperte dal segreto professionale cui sono altresì tenute le persone che prestano o hanno prestato la loro attività in seno alle autorità competenti.

    3.   Tutte le informazioni scambiate a norma del presente regolamento tra gli organismi coinvolti nell'ambito di cooperazione tra autorità competenti di cui all'articolo 30, le autorità competenti e altre autorità e organismi sono trattate come riservate, salvo il caso in cui la loro comunicazione sia prescritta dal diritto dell'Unione o nazionale.

    Articolo 35

    Protezione dei dati personali

    1.   Ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati di carattere personale effettuato nel loro territorio.

    2.   Nell'ambito del presente regolamento e della direttiva 2006/43/CE, al trattamento dei dati di carattere personale effettuato dal CEAOB, dall'AESFEM, dall'ABE e dall'AEAP si applica il regolamento (CE) n. 45/2001.

    CAPO IV

    Cooperazione con autorità di paesi terzi e con organizzazioni e organismi internazionali

    Articolo 36

    Accordo sullo scambio di informazioni

    1.   Le autorità competenti possono concludere accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi solo se le informazioni comunicate sono coperte, nel paese terzo interessato, da garanzie di segreto professionale almeno equivalenti a quelle previste dagli articoli 22 e 34. Le autorità competenti provvedono immediatamente a comunicare tali accordi al CEAOB e a notificarli alla Commissione.

    Lo scambio di informazioni a norma del presente articolo ha luogo solo se necessario all'espletamento delle funzioni di tali autorità competenti previste dal presente regolamento.

    Se lo scambio di informazioni prevede il trasferimento di dati personali a un paese terzo, gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE e il CEAOB si conforma al regolamento (CE) n. 45/2001.

    2.   Le autorità competenti cooperano con le autorità competenti o con altri organismi pertinenti di paesi terzi relativamente ai controlli della qualità e alle indagini nei confronti di revisori legali e imprese di revisione contabile. Su richiesta di un'autorità competente, il CEAOB contribuisce a tale cooperazione e alla creazione di una convergenza in materia di vigilanza con i paesi terzi.

    3.   Se la cooperazione o lo scambio di informazioni riguarda carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o imprese di revisione contabile, si applica l'articolo 47 della direttiva 2006/43/CE.

    4.   Il CEAOB elabora orientamenti sul contenuto degli accordi di cooperazione e sullo scambio di informazioni di cui al presente articolo.

    Articolo 37

    Comunicazione di informazioni ricevute da paesi terzi

    L'autorità competente di uno Stato membro può comunicare le informazioni riservate ricevute da un'autorità competente di un paese terzo laddove previsto da un accordo di cooperazione, soltanto se essa ha ottenuto l'accordo esplicito dell'autorità competente che ha trasmesso le informazioni e, se del caso, le comunica esclusivamente per le finalità per le quali l'autorità competente ha espresso il suo accordo, o se tale comunicazione è prescritta dal diritto dell'Unione o nazionale.

    Articolo 38

    Comunicazione di informazioni trasmesse a paesi terzi

    L'autorità competente di uno Stato membro impone che le informazioni riservate comunicate a un'autorità competente di un paese terzo possano essere divulgate dalla suddetta autorità competente a terzi o ad altre autorità soltanto se essa ha ottenuto l'accordo esplicito dell'autorità competente che ha trasmesso le informazioni, conformemente al suo diritto nazionale e purché le informazioni siano divulgate esclusivamente per le finalità per le quali l'autorità competente dello Stato membro ha espresso il suo accordo o se tale divulgazione è prescritta dal diritto dell'Unione o nazionale o è necessaria in relazione a procedimenti giudiziari in tale paese terzo.

    Articolo 39

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 9 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 16 giugno 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.   La delega di potere di cui all'articolo 9 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 40

    Riesame e relazioni

    1.   La Commissione procede a un riesame e presenta una relazione in merito al funzionamento e all'efficacia del sistema di cooperazione tra autorità competenti nell'ambito del CEAOB di cui all'articolo 30, in particolare per quanto riguarda l'espletamento dei compiti del CEAOB definiti nel paragrafo 7 di tale articolo.

    2.   Il riesame tiene conto degli sviluppi internazionali, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento della cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi e il concorso al miglioramento dei meccanismi di cooperazione per la vigilanza sui revisori legali dei conti e sulle imprese di revisione contabile di enti di interesse pubblico appartenenti a reti internazionali di revisione contabile. La Commissione conclude il suo riesame entro il 17 giugno 2019.

    3.   La relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta legislativa. La relazione esamina i progressi realizzati nel settore della cooperazione tra autorità competenti nell'ambito del CEAOB a partire dall'entrata in funzione di tale ambito e propone ulteriori misure per migliorare l'efficacia della cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri.

    4.   Entro il 17 giugno 2028 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

    Articolo 41

    Disposizioni transitorie

    1.   A decorrere dal 17 giugno 2020, un ente di interesse pubblico non può stipulare o rinnovare un incarico di revisione con revisori legali o imprese di revisione contabile se, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tali revisori legali o imprese di revisione contabile hanno fornito servizi di revisione a tale ente di interesse pubblico per venti o più anni consecutivi.

    2.   A decorrere dal 17 giugno 2023, un ente di interesse pubblico non può stipulare o rinnovare un incarico di revisione con revisori legali o imprese di revisione contabile se, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tali revisori legali o imprese di revisione contabile hanno fornito servizi di revisione a tale ente di interesse pubblico per undici o più, ma meno di venti, anni consecutivi.

    3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli incarichi di revisione stipulati anteriormente al 16 giugno 2014, ma ancora in vigore al 17 giugno 2016, possono restare applicabili fino al termine della durata massima di cui all'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, o all'articolo 17 paragrafo 2, lettera b). Si applica l'articolo 17, paragrafo 4.

    4.   L'articolo 16, paragrafo 3, si applica agli incarichi di revisione contabile esclusivamente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma.

    Articolo 42

    Disposizioni nazionali

    Gli Stati membri adottano le disposizioni appropriate per assicurare un'applicazione efficace del presente regolamento.

    Articolo 43

    Abrogazione della decisione 2005/909/CE della Commissione

    La decisione 2005/909/CE della Commissione è abrogata.

    Articolo 44

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 17 giugno 2016.

    Tuttavia, l'articolo 16, paragrafo 6, si applica a decorrere dal 17 giugno 2017.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    M. SCHULZ

    Per il Consiglio

    Il presidente

    D. KOURKOULAS


    (1)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 61.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 3 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.

    (3)  Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

    (4)  Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7).

    (5)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

    (6)  Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

    (7)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

    (8)  Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/48CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

    (9)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, recante modifica delle direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e dei regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

    (10)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

    (11)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

    (12)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

    (13)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

    (14)  Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331, 15.12.2010, pag. 1).

    (15)  Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose compreso il finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

    (16)  GU L 120 del 7.5.2008, pag. 20.

    (17)  Autorità europea di vigilanza istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

    (18)  Autorità europea di vigilanza istituita con regolamento (UE) n 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

    (19)  Autorità europea di vigilanza istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

    (20)  Direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (cfr. pag. 196 della presente Gazzetta ufficiale).

    (21)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8, del 12.1. 2001, pag. 1).

    (22)  GU C 336, 6.11.2012, pag. 4.

    (23)  Decisione 2005/909/CE della Commissione, del 14 dicembre 2005, che istituisce un gruppo di esperti incaricato di consigliare la Commissione e di agevolare la cooperazione tra i sistemi di controllo pubblico dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile (GU L 329 del 16.12.2005, pag. 38).

    (24)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

    (25)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335, 17.12.2009, pag. 1).

    (26)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

    (27)  Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).


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