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Document 32009L0047

Direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009 , recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell’imposta sul valore aggiunto

OJ L 116, 9.5.2009, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 286 - 288

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/47/oj

9.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/18


DIRETTIVA 2009/47/CE DEL CONSIGLIO

del 5 maggio 2009

recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell’imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (3), autorizza gli Stati membri ad applicare una o due aliquote ridotte, che non possono essere inferiori al 5 % e che si applicano unicamente ad un elenco limitativo di cessioni di beni e prestazioni di servizi.

(2)

La Commissione, nella sua comunicazione sulle aliquote IVA diverse dall’aliquota IVA normale presentata al Parlamento europeo e al Consiglio nel 2007, ha concluso che l’applicazione di aliquote ridotte ai servizi prestati localmente non pone reali problemi per il buon funzionamento del mercato interno e può, a determinate condizioni, avere effetti positivi in termini di creazione di occupazione e di lotta contro l’economia sommersa. È dunque opportuno offrire agli Stati membri la possibilità di applicare aliquote IVA ridotte ai servizi ad alta intensità di lavoro che sono oggetto delle disposizioni temporanee applicabili fino al termine del 2010 nonché ai servizi di ristorazione e catering.

(3)

Dato che, riguardo alla fornitura di bevande alcoliche e/o non alcoliche nel quadro dei servizi di ristorazione e catering, può essere giustificato riservare un trattamento di tali bevande diverso da quello previsto nel quadro della fornitura di prodotti alimentari, è opportuno prevedere esplicitamente che gli Stati membri possano includere o escludere la fornitura di bevande alcoliche e/o non alcoliche quando applicano un’aliquota ridotta alla prestazione di servizi di ristorazione e catering di cui all’allegato III della direttiva 2006/112/CE.

(4)

La direttiva 2006/112/CE dovrebbe essere ulteriormente modificata per consentire l’applicazione di aliquote ridotte o di un’esenzione, rispettivamente, in un numero limitato di situazioni specifiche per motivi sociali o sanitari nonché per precisare e adeguare al progresso tecnologico il riferimento ai libri nell’allegato III di tale direttiva.

(5)

Il contenuto di talune disposizioni della direttiva 2006/112/CE concernenti le deroghe esistenti e l’elenco di cui all’allegato IV saranno contemplati dall’elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che possono essere assoggettate ad aliquote ridotte sulla base della presente direttiva. Per ragioni di chiarezza dette disposizioni e l’allegato IV della direttiva 2006/112/CE dovrebbero essere soppressi.

(6)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (4), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:

1)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 104 bis

Cipro può applicare una delle due aliquote ridotte previste all’articolo 98 alla cessione di gas di petrolio liquefatto (GPL) in bombole.»;

2)

l’articolo 105 è sostituito dal seguente:

«Articolo 105

1.   Il Portogallo può applicare una delle due aliquote ridotte previste all’articolo 98 ai pedaggi sui ponti nella regione di Lisbona.

2.   Il Portogallo può applicare alle operazioni effettuate nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera e alle importazioni effettuate direttamente in queste regioni aliquote inferiori rispetto a quelle del continente.»;

3)

al titolo VIII, il capo 3 è soppresso;

4)

all’articolo 111 è aggiunta la seguente lettera con effetto dal 1o gennaio 2011:

«c)

da Malta, per quanto riguarda le cessioni di prodotti destinati all’alimentazione umana e prodotti farmaceutici.»;

5)

all’articolo 114, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Inoltre, gli Stati membri di cui al primo comma possono applicare una tale aliquota all’abbigliamento e alle calzature per bambini e all’edilizia abitativa.»;

6)

l’articolo 115 è sostituito dal seguente:

«Articolo 115

Gli Stati membri che al 1o gennaio 1991 applicavano un’aliquota ridotta all’abbigliamento e alle calzature per bambini e all’edilizia abitativa possono continuare ad applicare una tale aliquota alla cessione di questi beni o alla prestazione di questi servizi.»;

7)

l’articolo 116 è soppresso;

8)

all’articolo 117, il paragrafo 1 è soppresso;

9)

all’articolo 125, il paragrafo 2 è soppresso;

10)

l’articolo 127 è soppresso con effetto dal 1o gennaio 2011;

11)

all’articolo 128, il paragrafo 2 è soppresso;

12)

all’articolo 129, il paragrafo 1 è soppresso;

13)

l’allegato III è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva;

14)

l’allegato IV è soppresso.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 5 maggio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

M. KALOUSEK


(1)  Parere del 19 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 25 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(4)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato III della direttiva 2006/112/CE è modificato come segue:

1)

il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6)

fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche (compresi gli stampati, i fogli illustrativi ed il materiale stampato analogo, gli album, gli album da disegno o da colorare per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipi di carte), giornali e periodici, escluso il materiale interamente o essenzialmente destinato alla pubblicità;»;

2)

sono inseriti i seguenti punti:

«10 bis)

riparazione e ristrutturazione di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio reso;

10 ter)

pulitura di vetri e pulizie presso privati;»

3)

è inserito il seguente punto:

«12 bis)

servizi di ristorazione e catering, con la possibilità di escludere la fornitura di bevande (alcoliche e/o non alcoliche);»

4)

sono aggiunti i seguenti punti:

«19)

piccoli servizi di riparazione di biciclette, di calzature e articoli in pelle nonché di indumenti e biancheria per la casa (inclusi lavori di raccomodatura e di modifica);

20)

servizi di assistenza domestica quali aiuto domestico e assistenza ai bambini, anziani, malati o disabili;

21)

parrucchieri.»


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