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Document 32015D1937

Decisione (UE) 2015/1937 della Commissione, del 21 ottobre 2015, che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche

OJ L 282, 28.10.2015, p. 37–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1937/oj

28.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/37


DECISIONE (UE) 2015/1937 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2015

che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visti il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il patto di stabilità e crescita mira a garantire la disciplina di bilancio in tutta l'Unione e stabilisce il quadro per la prevenzione e la correzione dei disavanzi pubblici eccessivi, mentre la sorveglianza rafforzata delle politiche di bilancio si applica agli Stati membri la cui moneta è l'euro.

(2)

Le relative competenze conferite alla Commissione e al Consiglio per quanto riguarda il quadro di sorveglianza multilaterale si basano sui trattati e sul diritto derivato dell'UE.

(3)

La relazione dei cinque presidenti «Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa» propone di rafforzare l'attuale quadro di governance economica attraverso la creazione di un Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche. Esso dovrebbe contribuire, a titolo consultivo, all'esercizio delle funzioni della Commissione nella sorveglianza multilaterale della zona euro, fatte salve le competenze della Commissione sancite dai trattati.

(4)

Il Comitato dovrebbe fornire alla Commissione una valutazione dell'attuazione del quadro di bilancio dell'UE, in particolare per quanto riguarda la coerenza orizzontale delle decisioni e l'attuazione della sorveglianza di bilancio, i casi particolarmente gravi di inosservanza delle norme e l'adeguatezza dell'effettivo orientamento di bilancio a livello nazionale e della zona euro.

(5)

Poiché il patto di stabilità e crescita è incentrato sui bilanci nazionali e non specifica l'orientamento di bilancio aggregato, il Comitato dovrebbe contribuire anche a una discussione più circostanziata all'interno della Commissione sulle implicazioni globali delle politiche di bilancio a livello nazionale e della zona euro, al fine di conseguire un orientamento di bilancio adeguato per la zona euro, nel rispetto delle regole del patto di stabilità e crescita.

(6)

Il Comitato europeo per le finanze pubbliche dovrebbe svolgere i propri compiti in maniera indipendente ed elaborare pareri in autonomia rispetto a qualsiasi istituzione, organo, ufficio o agenzia nazionale o europea. Il suo segretariato dovrebbe far capo, dal punto di vista amministrativo, al segretariato generale della Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione

È istituito il Comitato indipendente europeo per le finanze pubbliche («il Comitato»).

Articolo 2

Missione e compiti

1.   Il Comitato contribuisce in veste consultiva all'esercizio delle funzioni della Commissione nell'ambito della sorveglianza di bilancio multilaterale di cui agli articoli 121, 126 e 136 del TFUE per quanto riguarda la zona euro.

2.   Ai fini del paragrafo 1, il Comitato è incaricato di quanto segue:

a)

fornire alla Commissione una valutazione dell'attuazione del quadro di bilancio dell'UE, in particolare per quanto riguarda la coerenza orizzontale delle decisioni e l'attuazione della sorveglianza di bilancio, i casi particolarmente gravi di inosservanza delle norme e l'adeguatezza dell'effettivo orientamento di bilancio a livello nazionale e della zona euro. Nell'ambito di tale valutazione il Comitato può anche formulare proposte per la futura evoluzione del quadro di bilancio dell'Unione;

b)

fornire pareri alla Commissione circa un'adeguato orientamento di bilancio per il futuro per l'intera zona euro, sulla base di un'analisi economica. Il Comitato può fornire consulenza alla Commissione sugli adeguati orientamenti di bilancio nazionali che risultano coerenti con i propri pareri sull'orientamento di bilancio aggregato della zona euro, nel rispetto delle regole del patto di stabilità e crescita. Qualora rilevi dei rischi per il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il Comitato correda il suo parere di uno specifico esame delle opzioni strategiche disponibili nell'ambito del patto di stabilità e crescita;

c)

il Comitato collabora con i consigli nazionali per le finanze pubbliche di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/85/UE del Consiglio (1). La collaborazione tra il Comitato e i consigli nazionali per le finanze pubbliche mira in particolare allo scambio delle migliori pratiche e a favorire un consenso sulle questioni relative al quadro di bilancio dell'UE;

d)

su richiesta del presidente, il Comitato fornisce pareri ad hoc.

Articolo 3

Composizione

1.   Il Comitato è composto da un presidente e da quattro membri.

2.   Il presidente è responsabile di supervisionare l'esecuzione dei compiti affidati al Comitato e di garantirne il corretto funzionamento. Il presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato. Il presidente e uno dei membri sono nominati dalla Commissione su proposta del presidente della Commissione, previa consultazione con il vicepresidente responsabile per l'euro e il dialogo sociale e con il commissario responsabile per gli affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane. Gli altri tre membri sono nominati dalla Commissione, su proposta del suo presidente, dopo aver consultato i consigli nazionali per le finanze pubbliche, la Banca centrale europea e il gruppo di lavoro «Eurogruppo». A tutti i membri del Comitato, compreso il presidente, si applica una politica di pari opportunità.

3.   Il presidente e i membri del Comitato sono esperti di fama internazionale nominati sulla base del merito, delle competenze, della conoscenza della macroeconomia e delle finanze pubbliche, nonché dell'esperienza in materia di politica di bilancio e gestione di bilancio.

4.   I membri del Comitato sono nominati per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta.

5.   Il presidente e i membri del Comitato sono nominati come consiglieri speciali, il cui status e retribuzione sono definiti a norma degli articoli 5, 123 e 124 del regime applicabile agli altri agenti.

6.   Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dal presidente e dai membri sono rimborsate dalla Commissione conformemente alle disposizioni in vigore all'interno della Commissione stessa. Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

7.   Il Comitato è assistito da un segretariato costituito da un capo del segretariato e da personale di sostegno dedicato. Il segretariato fa capo, ai fini amministrativi, al segretariato generale e si occupa delle seguenti attività:

a)

assistere il Comitato nel processo decisionale preparando le riunioni, esaminando i fascicoli che dovranno essere discussi e sorvegliando l'andamento dei lavori rispetto alle priorità stabilite dal Comitato;

b)

fornire un'assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica di elevato livello qualitativo al Comitato, sotto la direzione del presidente;

c)

assicurare la collaborazione con i consigli nazionali per le finanze pubbliche ove ciò sia necessario per sostenere la missione e i compiti del Comitato, in linea con l'articolo 2.

8.   Il capo analista economico, istituito dalla decisione C(2015) 2665, esercita la funzione di capo del segretariato. Tra i suoi compiti figura l'esecuzione delle attività preparatorie per l'istituzione del comitato. Gli altri membri del segretariato sono funzionari, agenti temporanei, agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati selezionati dal capo del segretariato di concerto con il presidente. Tutti i membri del segretariato sono selezionati sulla base di elevati standard di qualifica ed esperienza nei settori pertinenti all'attività del Comitato e sono assegnati o distaccati (mis à disposition).

Articolo 4

Indipendenza

1.   Nello svolgimento delle proprie funzioni, i membri del Comitato agiscono in modo indipendente e non chiedono né ricevono istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione, governi degli Stati membri o altri soggetti pubblici o privati. I membri del segretariato ricevono istruzioni soltanto dal Comitato.

2.   I membri del Comitato sono tenuti a dichiarare qualsiasi conflitto di interessi potenziale in relazione a una particolare valutazione o parere al presidente, che adotta tutte le misure opportune e può decidere che l'interessato non partecipi alla preparazione e all'adozione della valutazione o del parere in questione. Per quanto riguarda il presidente, qualsiasi difficoltà di questo tipo è risolta mediante decisione del Comitato.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il Comitato adotta un parere solo quando sono presenti almeno tre membri, compreso il presidente. Il Comitato si adopera per adottare i pareri, per quanto possibile, per consenso. Se non è possibile raggiungere un consenso, il Comitato decide a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione, incluso il presidente; l'astensione non è considerata come voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

2.   Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

3.   Il Comitato opera in conformità al proprio regolamento interno. Le riunioni del Comitato non sono aperte al pubblico.

4.   Il Comitato e i competenti servizi della Commissione concludono un protocollo d'intesa in cui vengono definite le modalità pratiche riguardo all'ambito e alle forme di collaborazione, in particolare per quanto concerne l'accesso alle informazioni pertinenti.

Articolo 6

Trasparenza

Il Comitato pubblica una relazione annuale sulle proprie attività, che comprende una sintesi dei pareri e delle valutazioni forniti alla Commissione.

Articolo 7

Disposizioni finali

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41).


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