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Document 62013TO0504

Ordonnance du Tribunal (chambre des pourvois) du 12 décembre 2013.
Luigi Marcuccio contre Commission européenne.
Pourvoi - Pourvoi introduit par télécopie dans le délai - Signature de l'avocat apposée sur la télécopie différente de celle apposée sur l'original déposé par courrier - Dépôt hors délai de l' original - Tardiveté - Irrecevabilité manifeste.
Affaire T-504/13 P.

European Court Reports 2013 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2013:714

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

12 dicembre 2013 (*)

«Impugnazione – Ricorso presentato mediante telefax nei termini – Firma dell’avvocato apposta sulla copia inviata per telefax diversa dalla firma apposta sull’originale depositato mediante invio postale – Deposito dell’originale oltre i termini – Tardività – Irricevibilità manifesta»

Nella causa T‑504/13 P,

avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 28 giugno 2013, Marcuccio/Commissione (F‑44/11, non ancora pubblicata nella Raccolta),

Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea,

convenuta in primo grado,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger (relatore), presidente, S. Papasavvas e S. Frimodt Nielsen, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Procedimento e conclusioni del ricorrente

1        Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 settembre 2013, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, ha proposto la presente impugnazione.

2        Egli conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 28 giugno 2013, Marcuccio/Commissione (F‑44/11, non ancora pubblicata nella Raccolta);

–        rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

 In diritto

3        A norma dell’articolo 145 del regolamento di procedura del Tribunale, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile, il Tribunale può in qualsiasi momento statuire con ordinanza motivata.

4        Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.

5        A norma dell’articolo 9, primo comma, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che concludono il procedimento. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura, detto termine deve essere inoltre aumentato di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.

6        Inoltre, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura, la data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale perviene alla cancelleria mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale firmato dell’atto sia depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi, e a questo termine di dieci giorni non è applicabile l’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

7        Secondo costante giurisprudenza, il termine di ricorso è di ordine pubblico, dato che esso è stato istituito per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia, e incombe al giudice dell’Unione europea verificare, d’ufficio, se esso sia stato rispettato (sentenza della Corte del 23 gennaio 1997, Coen, C‑246/95, Racc. pag. I‑403, punto 21, e sentenza del Tribunale del 18 settembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commissione, T‑121/96 e T‑151/96, Racc. pag. II‑1355, punti 38 e 39).

8        Nella fattispecie dagli elementi del fascicolo risulta, da un lato, che l’atto impugnato è stato notificato al ricorrente il 2 luglio 2013 e, d’altro lato, che la firma che compare in calce al ricorso d’impugnazione depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 settembre 2013 non è identica a quella che compare nel documento, presentato come copia del ricorso, trasmesso per telefax il 12 settembre 2013.

9        Pertanto, secondo costante giurisprudenza, la data di deposito di tale documento non può essere presa in considerazione ai fini del rispetto del termine di ricorso [v. ordinanze del Tribunale del 29 novembre 2011, ENISA/CEPD, T‑345/11, non pubblicata nella Raccolta, punti da 15 a 17; del 3 ottobre 2012, Tecnimed/UAMI – Ecobrands (ZAPPER‑CLICK), T‑360/10, non pubblicata nella Raccolta, punti da 15 a 17 e giurisprudenza citata, e del 14 novembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑229/13 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 14 e 15]. Ne consegue che, conformemente all’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura, solo la data di deposito dell’originale firmato deve essere presa in considerazione ai fini del rispetto di siffatto termine. Essendo quest’ultimo scaduto il 12 settembre 2013 a mezzanotte, si deve concludere che il ricorso d’impugnazione del 19 settembre 2013 è stato depositato tardivamente.

10      Per di più, occorre sottolineare che dall’articolo 7 delle Istruzioni pratiche alle parti risulta che l’originale firmato di un atto processuale dev’essere spedito senza indugio, dopo l’invio della copia, senza apportarvi correzioni o modifiche, anche minime, giacché, in caso di divergenza tra l’originale firmato e la copia precedentemente depositata, è presa in considerazione solo la data di deposito dell’originale firmato.

11      Orbene, nel caso di specie, il rappresentante del ricorrente, malgrado tali istruzioni precise, non ha mai segnalato alla cancelleria del Tribunale l’esistenza di una modifica o il sopravvenire di un caso fortuito tali da costringerlo a sottoscrivere nuovamente l’originale del ricorso d’impugnazione.

12      Da tutte le considerazioni che precedono risulta che l’impugnazione in esame dev’essere respinta in quanto manifestamente irricevibile, senza che sia necessario notificarla alla Commissione europea.

 Sulle spese

13      Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alla Commissione e prima che quest’ultima abbia potuto sostenere spese, è sufficiente decidere che il ricorrente sopporterà le proprie spese, a norma dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 144 del medesimo regolamento.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      Il sig. Luigi Marcuccio sopporta le proprie spese.

Lussemburgo, 12 dicembre 2013

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.

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