ISSN 1725-2423

Official Journal

of the European Union

C 120

European flag  

English edition

Information and Notices

Volume 50
31 May 2007


Notice No

Contents

page

 

II   Information

 

INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS AND BODIES

 

Commission

2007/C 120/01

Authorisation for State aid pursuant to Articles 87 and 88 of the EC Treaty — Cases where the Commission raises no objections ( 1 )

1

2007/C 120/02

Notice from the Commission in accordance with points 8(b) and 8(d) of Annex IID to Regulation (EC) No 41/2007 of the Council

3

 

IV   Notices

 

NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS AND BODIES

 

Council

2007/C 120/03

Council Decision of 25 May 2007 appointing and replacing members of the Governing Board of the European Centre for the Development of Vocational Training

4

 

Commission

2007/C 120/04

Euro exchange rates

6

2007/C 120/05

Communication of the Commission on the quantity of certain products in the milk and milk products sector available for the second half of 2007 under certain quotas opened by the Community

7

 

NOTICES FROM MEMBER STATES

2007/C 120/06

Information communicated by Member States regarding State aid granted under Commission Regulation (EC) No 68/2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to training aid ( 1 )

9

2007/C 120/07

Summary information communicated by Member States regarding State aid granted under Commission Regulation (EC) No 70/2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises

11

 

V   Announcements

 

PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF THE COMPETITION POLICY

 

Commission

2007/C 120/08

State aid — Italy — State aid C 13/07 (ex NN 15/06 & N 734/06) — Rescue and restructuring aid to New Interlin S.p.A. — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty ( 1 )

12

 


 

(1)   Text with EEA relevance

EN

 


II Information

INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS AND BODIES

Commission

31.5.2007   

EN

Official Journal of the European Union

C 120/1


Authorisation for State aid pursuant to Articles 87 and 88 of the EC Treaty

Cases where the Commission raises no objections

(Text with EEA relevance)

(2007/C 120/01)

Date of adoption of the decision

28.3.2007

Reference number of the aid

N 601/06

Member State

Italy

Region

Trento

Title (and/or name of the beneficiary)

Legge provinciale n. 6/99, art. 4 — integrazione della disciplina «interventi per la promozione di misure di protezione ambientale »— trasferimento di azienda per motivi ambientali (Trento)

Legal basis

Legge proviciale n. 6/99

Type of measure

Aid scheme

Objective

Environmental protection

Form of aid

Direct grant

Budget

Overall budget: EUR 56,6 million

Intensity

40 %

Duration

until 31.12.2007

Economic sectors

All sectors

Name and address of the granting authority

Provincia di Trento

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date of adoption of the decision

21.2.2007

Reference number of the aid

N 674/06

Member State

France

Region

Title (and/or name of the beneficiary)

Soutien de l'Agence de l'innovation industrielle au programme de R&D NeoVal

Legal basis

Régime de soutien de l'Agence de l'innovation industrielle approuvé par la Commission par décision du 19 juillet 2006 (Lettre SG(2006) D/204076 du 20.7.2006 (JO C 218 du 9.9.2006, p. 9)

Type of measure

Individual aid

Objective

Research and development

Form of aid

Direct grant

Budget

Overall budget: EUR 26,497 million

Intensity

50 %

Duration

Economic sectors

Transport

Name and address of the granting authority

Other information

The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


31.5.2007   

EN

Official Journal of the European Union

C 120/3


Notice from the Commission in accordance with points 8(b) and 8(d) of Annex IID to Regulation (EC) No 41/2007 of the Council

(2007/C 120/02)

Catch limits for sandeel in ICES zone IIIa and in EC waters of ICES zones IIa and IV are provisionally laid down in Annex IA to Council Regulation (EC) No 41/2007 of 21 December 2006 fixing for 2007 the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Community waters and, for Community vessels, in waters where catch limitations are required (1).

Pursuant to point 8 of Annex IID to Regulation (EC) No 41/2007, the Commission shall revise the TAC and quotas for 2007 for sandeel in the zones in question based on advice from the International Council for the Exploration of the Sea (ICES) and the Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) on the size of the 2006 year class of North Sea sandeel.

Where ICES and STECF estimate the size of the 2006 year class of North Sea sandeel to be greater than 150 000 million individuals at age 1, the TAC (in 1 000 t) shall be established according to the function TAC2007 = - 597+(4,073 * N1) as laid down in point 8(b) of Annex IID to Regulation (EC) No 41/2007.

On 16 May 2007 the Commission received the scientific advice from ICES and STECF, which estimates the strength of the 2006 year-class to be greater than 150 000 million individuals at age 1. The TAC for sandeel in ICES zones IIIa and IV and in EC waters of ICES zone IIa shall therefore correspond to 170 000 tonnes.

A Commission Regulation on the revision of the TAC and quotas for sandeel in ICES zone IIIa and in EC waters of ICES zones IIa and IV will be adopted as soon as possible. Pursuant to point 8(d) of Annex IID to Regulation (EC) No 41/2007, the Commission Regulation on the revision of the TAC and quotas for sandeel in ICES zone IIIa and in EC waters of ICES zones IIa and IV shall be applicable retroactively from the date of publication of this notice by the Commission in the Official Journal of the European Union.


(1)  OJ L 15, 20.1.2007, p. 1.


IV Notices

NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS AND BODIES

Council

31.5.2007   

EN

Official Journal of the European Union

C 120/4


COUNCIL DECISION

of 25 May 2007

appointing and replacing members of the Governing Board of the European Centre for the Development of Vocational Training

(2007/C 120/03)

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Community,

Having regard to the Act of Accession of 2005 and in particular its Article 51,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 337/75 of 10 February 1975 establishing the European Centre for the Development of Vocational Training (1), and in particular Article 4 thereof,

Whereas:

(1)

By its Decision of 18 September 2006 (2), the Council appointed the members of the Governing Board of the European Centre for the Development of Vocational Training for the period from 18 September 2006 to 17 September 2009.

(2)

The seats of the Bulgarian and Romanian members had to be filled.

(3)

A member's seat on the Governing Board of the Centre in the category of Government representatives has become vacant as a result of the resignation of Mr Andrea MONTANINO,

(4)

A member's seat on the Governing Board of the Centre in the category of Government representatives has become vacant as a result of the resignation of Mr Krzysztof KAFEL,

(5)

A member's seat on the Governing Board of the Centre in the category of representatives of employers' organisations has become vacant as a result of the resignation of Ms Marina PANKOVA,

(6)

A member's seat on the Governing Board of the Centre in the category of representatives of employees' organisations has become vacant as a result of the resignation of Mr Jean-Paul DELCROIX,

(7)

A member's seat on the Governing Board of the Centre in the category of representatives of employees' organisations has become vacant as a result of the resignation of Ms Beata JAKUBOVA,

(8)

A member's seat on the Governing Board of the Centre in the category of representatives of employees' organisations has become vacant as a result of the resignation of Mr Bogdan OLSZEWSKI,

(9)

The Governments of the Member States as regards their representatives and the Commission as regards the employers' and employees' representatives have submitted a list of nominees,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Sole Article

The following are hereby appointed members of the Governing Board of the European Centre for the Development of Vocational Training for the remainder of the term of office, which runs until 17 September 2009:

I.   REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS

Bulgaria

Ms Valentina DEIKOVA

Director

Policies in Vocational Education and Training Directorate

Ministry of Education and Science

Italy

Mr Enrico Eugenio CECCOTTI

Direttore dell'Osservatorio per le politiche attive del lavoro della Provincia di Roma,

Romania

Mrs Madlen SERBAN

Director

National Centre for VET Development

Poland

Mr Piotr BARTOSIAK

Senior Specialist

Department for Vocational Training and Continuing Education

Ministry of National Education

II.   REPRESENTATIVES OF THE EMPLOYERS' ORGANISATIONS

Bulgaria

Mrs Galia BOZHANOVA

Director, VET programmes

Bulgarian Industrial Association — Union of the Bulgarian Business

Latvia

Ms Ilona KIUKUCĀNE,

Latvian Employers' Confederation

Romania

Mr Ion HOHAN

First Vice President of

UGIR — 1903

III.   REPRESENTATIVES OF THE EMPLOYEES' ORGANISATIONS

Belgium

Mr Jef MAES

ABVV Federaal

Bulgaria

Mrs Svetla TONEVA

KNSB

Latvia

Ms Ilze TRAPENCIERE

Free Trade Union

Confederation of Latvia —

LBAS

Romania

Mr Gheorghe SIMION

CNSLR-FRATIA

Poland

Mr Zygmunt CYBULSKI

OPZZ

Done at Brussels, 25 May 2007.

For the Council

The President

A. SCHAVAN


(1)  OJ L 39, 13.2.1975, p. 1. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 2051/2004 (OJ L 355, 1.12.2004, p. 1).

(2)  OJ C 240, 5.10.2006, p. 1.


Commission

31.5.2007   

EN

Official Journal of the European Union

C 120/6


Euro exchange rates (1)

30 May 2007

(2007/C 120/04)

1 euro=

 

Currency

Exchange rate

USD

US dollar

1,342

JPY

Japanese yen

163,26

DKK

Danish krone

7,4494

GBP

Pound sterling

0,6795

SEK

Swedish krona

9,2965

CHF

Swiss franc

1,6467

ISK

Iceland króna

83,27

NOK

Norwegian krone

8,1175

BGN

Bulgarian lev

1,9558

CYP

Cyprus pound

0,5832

CZK

Czech koruna

28,34

EEK

Estonian kroon

15,6466

HUF

Hungarian forint

251,03

LTL

Lithuanian litas

3,4528

LVL

Latvian lats

0,6963

MTL

Maltese lira

0,4293

PLN

Polish zloty

3,8286

RON

Romanian leu

3,2719

SKK

Slovak koruna

34,085

TRY

Turkish lira

1,7895

AUD

Australian dollar

1,639

CAD

Canadian dollar

1,4398

HKD

Hong Kong dollar

10,4739

NZD

New Zealand dollar

1,8463

SGD

Singapore dollar

2,054

KRW

South Korean won

1 249,4

ZAR

South African rand

9,645

CNY

Chinese yuan renminbi

10,2624

HRK

Croatian kuna

7,307

IDR

Indonesian rupiah

11 863,28

MYR

Malaysian ringgit

4,5638

PHP

Philippine peso

62,108

RUB

Russian rouble

34,787

THB

Thai baht

44,015


(1)  

Source: reference exchange rate published by the ECB.


31.5.2007   

EN

Official Journal of the European Union

C 120/7


Communication of the Commission on the quantity of certain products in the milk and milk products sector available for the second half of 2007 under certain quotas opened by the Community

(2007/C 120/05)

When import licences were allocated for the first half of 2007 for certain quotas referred to in Regulation (EC) No 2535/2001 (1), applications for licences covered quantities less than those available for the products concerned. As a result, the quantity available for each quota for the period 1 July to 31 December 2007 should be calculated, taking account of the unallocated quantities resulting from Commission Regulation (EC) No 52/2007 (of 23 January 2007 determining the extent to which the applications for import licences submitted in January 2007 for certain dairy products under certain tariff quotas opened by Regulation (EC) No 2535/2001 can be accepted (2)) and from Commission Regulation (EC) No 56/2007 (of 24 January 2007 determining the extent to which the applications for import licences lodged during the first 15 days of January 2007 for butter originating in New Zealand under quota numbers 09.4195 and 09.4182 can be accepted (3)).

The quantities available for the period 1 July to 31 December 2007 for the second half of the year of importation of certain quotas referred to in Commission Regulation (EC) No 2535/2001 are indicated hereunder.


(1)  OJ L 341, 22.12.2001, p. 29. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 487/2007 (OJ L 114, 1.5.2007, p. 8).

(2)  OJ L 17, 24.1.2007, p. 5.

(3)  OJ L 18, 25.1.2007, p. 8.


ANNEX I.C

Products originating in ACP countries

Quota number

Quantity (t)

09.4026

1 000

09.4027

1 000


ANNEX I.D

Products originating in Turkey

Quota number

Quantity (t)

09.4101

2 300


ANNEX I.E

Products originating in South Africa

Quota number

Quantity (t)

09.4151

6 750


ANNEX III.A

Butter originating in New Zealand

Quota number

Quantity (t)

09.4195

19 156

09.4182

20 640


NOTICES FROM MEMBER STATES

31.5.2007   

EN

Official Journal of the European Union

C 120/9


Information communicated by Member States regarding State aid granted under Commission Regulation (EC) No 68/2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to training aid

(Text with EEA relevance)

(2007/C 120/06)

Reference number of the aid

XT 7/07

Member State

Czech Republic

Region

NUTS II Severovýchod

NUTS II Jihovýchod

NUTS II Severozápad

NUTS II Jihozápad

NUTS II Moravskoslezsko

NUTS II Střední Morava

NUTS II Střední Čechy

NUTS II Praha – Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha-Přední Kopanina, Praha-Suchdol, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 14, Praha 15, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Štěrboholy, Praha-Zličín, Praha 18, Praha 19

Podpora na vzdělávání se poskytuje v regionech NUTS III, kde úroveň nezaměstnanosti odpovídá průměrné úrovni nezaměstnanosti v České republice nebo ji převyšuje

Title (and/or name of the beneficiary)

Investiční pobídky

Legal basis

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 310/2004, kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů

Type of measure

Aid scheme

Budget

Annual budget: CZK 2 680 million

Maximum aid intensity

In conformity with Article 4(2)-(7) of the Regulation

Date of implementation

1.1.2007

Duration

31.12.2013

Objective

General training; Specific training

Economic sectors

Steel, Motor vehicles, Other manufacturing

Name and address of the granting authority

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 1/378

CZ-Praha


31.5.2007   

EN

Official Journal of the European Union

C 120/11


Summary information communicated by Member States regarding State aid granted under Commission Regulation (EC) No 70/2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises

(2007/C 120/07)

XA number

XA 7004/07

Member State:

Italy

Region:

Veneto

Title of aid scheme:

Assistance for the purchase or leasing of new machine tools or manufacturing equipment

Legal basis:

Legge 28.11.1965, n. 1329

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4347 del 28.12.2006

Annual expenditure planned under the scheme or overall amount of individual aid granted to the company:

Aid scheme

Annual overall amount

EUR 4 million

Loans guaranteed

 

Individual aid

Total amount of aid

 

Loans guaranteed

 

Maximum aid intensity:

The scheme is subject to the intensity levels laid down in Article 4(7) of Regulation (EC) No 70/2001 and therefore may not exceed 40 % of the eligible expenditure.

Date of implementation:

1.1.2007

Duration of the scheme or the individual aid:

To 31.12.2008

Objective of the aid:

To help SMEs purchase or lease new machine tools or manufacturing equipment through interest-rate subsidies at 50 % of the reference rate. Installation, testing, transport and packaging costs are eligible up to a total of 15 % of the cost of the equipment.

Up to 100 % of the investment programme may be financed for a period of up to 7 years, including a grace period of no more than 2 years. Under no circumstances may the subsidy at the level of individual applications exceed the maximum aid intensities granted under the relevant EU rules.

Sectors concerned:

The aid is aimed at SMEs processing and marketing agricultural products as defined in Article 2(2)(m) and (n) of Regulation (EC) No 70/2001.

Name and address of the granting authority:

Regione Veneto — Assessorato alle Politiche dell'economia, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione, delle politiche istituzionali — Direzione Industria

Corso del Popolo, 14

I–30172 Venezia — Mestre

Tel. (39) 041 279 58 10

Fax (39) 041 279 58 08

E-mail: dir.industria@regione.veneto.it

Internet address:

http://www.regione.veneto.it/Economia/Attività+Produttive/Industria


V Announcements

PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF THE COMPETITION POLICY

Commission

31.5.2007   

EN

Official Journal of the European Union

C 120/12


STATE AID — ITALY

State aid C 13/07 (ex NN 15/06 & N 734/06) — Rescue and restructuring aid to New Interlin S.p.A.

Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty

(Text with EEA relevance)

(2007/C 120/08)

By means of the letter dated 24 April 2007 reproduced in the authentic language on the pages following this summary, the Commission notified Italy of its decision to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty concerning the above-mentioned measures.

Interested parties may submit their comments on the rescue and restructuring aid in respect of which the Commission is initiating the procedure within one month of the date of publication of this summary and the following letter, to:

European Commission

Directorate-General for Competition

State Aid Greffe

Office SPA3, 6/5

B-1049 Brussels

Fax No: (32-2) 296 12 42.

These comments will be communicated to Italy. Confidential treatment of the identity of the interested party submitting the comments may be requested in writing, stating the reasons for the request.

TEXT OF SUMMARY

1.   PROCEDURE

On 23 February 2006, the Italian authorities notified to the Commission rescue aid to New interline SpA, registered as NN 15/06. The aid had been put into effect on 13 February 2006, i.e. before the notification. On 10 November 2006, the Italian authorities notified a restructuring plan, registered as case N 734/06.

2.   DESCRIPTION

New Interline S.p.A. is a producer of chairs and seats located in Basilicata. The company qualifies as a firm difficulty under the Guidelines on aid for rescue and restructuring of firms in difficulty (‘the Guidelines’) (1). In the beginning of 2006 it obtained a State guarantee for a loan of EUR 2,75 million, as rescue aid, for a six-month period. However, Italy did not terminate the guarantee after 6 months, nor did Italy notify before the expiry of the 6 month deadline a restructuring plan which would have allowed the prolongation of the rescue aid according to point 26 of the Guidelines.

Italy subsequently presented a restructuring plan of the company and proposes to extend the duration of the guarantee up to 17 years and increase its value to EUR 4,75 million as restructuring aid to help finance the plan.

3.   ASSESSMENT

The Commission considers that the rescue aid can be considered compatible as far as the six-month period is concerned, however regarding the illegal prolongation of the rescue aid after this period the Commission is obliged to initiate proceedings under point 27 of the Guidelines. In this context, the Commission will assess whether the illegally prolonged rescue aid could still qualify as restructuring aid.

However, at this stage, the Commission has doubts concerning the compatibility of the restructuring plan with the Guidelines. The information submitted is insufficient as regards the costs of restructuring, sources of financing and exact amounts of State aid involved. The information on own contribution and compensatory measures is unclear. Moreover, it is questionable whether a prolongation of the rescue aid for 17 years is justified.

TEXT OF LETTER

‘La Commissione desidera informare l'Italia che, avendo esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane sulle misure di aiuto in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti degli aiuti per il salvataggio, nella misura in cui applicati oltre il periodo di sei mesi, e nei confronti degli aiuti per la ristrutturazione previsti.

I.   PROCEDIMENTO

1.

Il 23 febbraio 2006 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione una misura di aiuti per il salvataggio a favore di New Interline SpA (registrati come caso NN 15/06), posta in esecuzione il 13 febbraio 2006, ossia prima della notificazione. La Commissione ha chiesto complementi di informazione con lettera del 4 aprile 2006, cui l'Italia ha risposto con lettera del 29 maggio 2006. La Commissione ha chiesto informazioni ulteriori con lettera del 28 luglio 2006, cui l'Italia ha risposto con lettere del 5 ottobre 2006 e del 6 novembre 2006.

2.

Con notifica del 10 novembre 2006, registrata come N 734/06, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione un piano di ristrutturazione. La Commissione ha chiesto informazioni supplementari con lettera del 22 dicembre 2006, cui l'Italia ha risposto con lettera del 6 marzo 2007.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEGLI AIUTI

Il beneficiario

3.

New Interline SpA (“l'impresa”), fabbrica poltrone e divani (codice NACE DN3611), è ubicata in Basilicata, una regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. L'impresa dispone di due stabilimenti di produzione, uno a Matera, l'altro in Puglia.

4.

New Interline è stata creata nel 1993 e appartiene a due soci (persone fisiche). Fino al 31 dicembre 2004 controllava altre tre imprese (Sofart S.r.l., Interline Italia Poltrone e Divani S.r.l. e Sofaline S.r.l.), tutte operanti nello stesso settore. Queste tre imprese sono fuse con la società madre dal 31 dicembre 2005.

5.

L'Italia ha spiegato che le difficoltà dell'impresa sono cominciate nel 2004-2005, a causa di fattori interni ed esterni che hanno colpito il mercato del mobile in generale e in particolare il distretto murgiano, una delle aree, in Italia, in cui è concentrata la produzione, fra cui quella di New Interline. Tali fattori includevano, in particolare, l'emergere di nuovi concorrenti con costi di produzione più bassi in paesi asiatici ed europei, insieme ad una domanda instabile e all'apprezzamento dell'euro sul dollaro, che hanno portato ad una perdita di competitività e al calo delle vendite (2).

6.

Nel caso di New Interline la situazione è stata aggravata dall'improvviso fallimento del suo maggiore cliente, Courts Furniture. Il rapporto di fornitura con questa società ha avuto inizio nel 2003 e ha portato New Interline a effettuare nuovi investimenti in personale e logistica per far fronte al considerevole aumento di ordini da esso provenienti. Nel 2003-2004 Courts Furniture rappresentava circa il 60 % del fatturato di New Interline. La cessazione delle attività di questo maggior distributore, alla fine del 2004, ha lasciato New Interline in una situazione di sovradimensionamento, con costi elevati non più adattati alla situazione del mercato.

7.

A causa di questi fattori, l'impresa è passata da una situazione redditizia nel 2003 (583 074 EUR) a ingenti perdite (6,7 milioni di EUR) nel 2005 (3). Il suo fatturato è diminuito in maniera significativa e il capitale proprio è stato gravemente intaccato. Stando alle informazioni disponibili, il personale è stato ridotto da 450 dipendenti nel 2004 a 340 nel febbraio 2006, 154 dei quali rimasti al servizio dell'impresa e 186 posti in Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS).

Il piano di ristrutturazione

8.

L'Italia ha presentato un piano che l'impresa intende attuare per ristabilire la sua situazione finanziaria ed economica. Il piano comprende misure di risanamento finanziario così come la ristrutturazione delle normali attività dell'impresa allo scopo di ridurne i costi, migliorarne la produttività e promuoverne l'immagine commerciale e il rating finanziario. Le misure previste sono sintetizzate in appresso.

9.

Trasferimento di patrimonio immobiliare e parte della debitoria di New Interline non più rilevanti nel contesto della ristrutturazione a una nuova impresa (“società veicolo”), da liquidare tramite dismissione di cespiti di proprietà per estinguere il debito.

10.

Negoziazione, con i ministeri competenti, della possibilità di ripianificare i debiti tributari e previdenziali (non specificato quali). Ottenimento di garanzie per il pagamento del trattamento di fine rapporto per 1,151 milioni di EUR e dei debiti verso gli enti previdenziali per 0,849 milioni di EUR, per un totale di circa 2 milioni di EUR (apparentemente coperti dal proposto aiuto per la ristrutturazione).

11.

Apertura del capitale all'ingresso di nuovi soci, anche nell'ambito dello stesso settore d'appartenenza.

12.

Trasferimento della produzione dai siti di Matera a un sito più piccolo a Gravina (Puglia), allo scopo di ridurre i costi operativi e d'altro tipo (già effettuato nel 2006).

13.

Cessione delle attività non più redditizie (ad es. ex Sofart o ex Sofaline) (cfr. punto 26, sopra).

14.

Riduzione del personale.

15.

Concentrazione dell'offerta su prodotti di alta-media qualità, customizzati, per garantire un'alta varietà di modelli mantenendo al tempo stesso la flessibilità (4).

16.

Miglioramento del processo di produzione (5), riduzione o eliminazione degli stock (produzione made-to-order invece che made-to-stock), riduzione nell'utilizzazione dello spazio e dei livelli gerarchici per introdurre flessibilità e migliorare le operazioni.

17.

Promozione di partnership con altri marchi, attivazione di nuovi canali di distribuzione, come il commercio elettronico; concentrazione sui mercati principali dell'impresa (ad es. Italia, Francia, Belgio, Giappone) e investimenti nel marketing.

18.

Il periodo della ristrutturazione indicato va dal 2007 al 2011. L'Italia ha spiegato che, data l'incertezza del risanamento finanziario insieme alle altre misure (cessione di attività, inclusione di nuovi partner) e dato che il mercato è in costante evoluzione, è difficile fare previsioni precise. L'impresa stima tuttavia che, considerando tutte le misure, nell'ipotesi pessimista potrebbe tornare ad essere redditizia nel 2010; in uno scenario normale, e nell'ipotesi ottimista, l'impresa potrebbe recuperare la redditività già nel 2007.

19.

I contributi propri consisterebbero in un aumento di capitale di 600 000 EUR (apparentemente già effettuato), nella cessione delle attività non più necessarie al funzionamento dell'impresa (non specificato quali), insieme a apporti futuri di nuovi partner. La fonte di questo aumento di capitale non è stata specificata, né è stato indicato se esso implica aiuti di Stato. Inoltre, i costi della ristrutturazione sono stati quantificati solo per il periodo 2007-2008 (1,160 milioni di EUR). Non è quindi possibile determinare quale sarà il contributo reale, esente da aiuto, dell'impresa, rispetto ai costi totali della ristrutturazione.

20.

Per quanto riguarda le misure compensative, l'Italia ha dichiarato che non sono giustificate dato il limitato impatto dell'impresa sul mercato e, in ogni caso, esse risulterebbero da una riduzione della capacità di produzione interna dell'impresa, che mira a una produzione con un maggiore valore aggiunto ma di minor volume rispetto ad altri produttori in serie.

Le misure di aiuto

Aiuto per il salvataggio

21.

La misura di aiuto per il salvataggio consiste in una garanzia del ministero dello Sviluppo economico per un prestito bancario di 2,75 milioni di EUR. La garanzia era stata concessa per un periodo di sei mesi dall'erogazione dell'aiuto, che, secondo le autorità italiane, ha preso effetto il 6 marzo 2006. La data ultima, per l'Italia, per revocare la garanzia (o alternativamente per presentare un piano di ristrutturazione) era quindi il 6 settembre 2006. La Commissione è stata tuttavia informata del fatto che, fino ad oggi, non è stata posta fine all'aiuto per il salvataggio.

Aiuto per la ristrutturazione

22.

Il piano di ristrutturazione propone di prolungare la durata della garanzia fino a 17 anni e di aumentarne il valore di 2 milioni di EUR, fino a un totale di 4,75 milioni di EUR. Secondo la notifica, le misure di aiuto saranno utilizzate per dilazionare il rimborso del prestito per il salvataggio (2,75 milioni di EUR), provvedere al pagamento delle indennità per il trattamento di fine rapporto (1,2 milioni di EUR) e estinguere i debiti verso gli enti previdenziali (0,8 milioni di EUR). Inoltre, l'impresa potrebbe beneficiare della ripianificazione di un debito verso il Tesoro pari a 1,5 milioni di EUR, le cui condizioni non sono state specificate.

23.

Va osservato che il piano di ristrutturazione è stato presentato il 10 novembre 2006, cioè circa 8 settimane dopo la data della scadenza (6 settembre 2006). L'Italia ha dichiarato che gli aiuti per la ristrutturazione non sono ancora stati erogati.

III.   VALUTAZIONE

Esistenza dell'aiuto

24.

La Commissione ritiene che la misura di aiuto per il salvataggio e la misura di aiuto per la ristrutturazione costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Le misure rivestono la forma di garanzie, che costituiscono un vantaggio finanziato da risorse statali. Esse sono selettive poiché limitate a New Interline S.p.A. Queste sovvenzioni selettive possono falsare la concorrenza, conferendo a New Interline un vantaggio su altri concorrenti che non ricevono gli aiuti. Infine, sul mercato in cui è attiva New Interline vi sono ampi scambi fra gli Stati membri.

Compatibilità col mercato comune

25.

Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione devono essere valutati alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (6) (“gli orientamenti”).

26.

Quando le misure d'aiuto sono state notificate, New Interline aveva 154 dipendenti a tempo pieno e un fatturato di circa 19 milioni di EUR (7). Ai fini della valutazione delle misure, l'Italia afferma che New Interline è quindi un'impresa media.

27.

Va osservato tuttavia che, al momento della notificazione, New Interline non poteva essere classificata come PMI, poiché sia il numero dei dipendenti che il fatturato degli ultimi due esercizi consecutivi (2004-2005) non erano al di sotto delle soglie per le PMI (8). Pertanto, in questa fase, ai fini della valutazione delle misure d'aiuto, la Commissione considererà New Interline un'impresa di grandi dimensioni.

Ammissibilità dell'impresa

28.

Ai sensi del punto 11 degli orientamenti, un'impresa può essere considerata in difficoltà quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività.

29.

La Commissione constata che la situazione finanziaria di New Interline si è considerevolmente deteriorata negli ultimi tre anni. Il fatturato dell'impresa è diminuito da 67,9 milioni di EUR nel 2003 a 50 milioni nel 2004 e a 19 milioni nel 2005. I risultati dell'impresa sono passati da un profitto di 583 074 EUR nel 2003 a ingenti perdite di 6,2 e 6,7 milioni di EUR rispettivamente nel 2004 e 2005. Gli oneri per interessi sono aumentati. Il capitale proprio dell'impresa è stato pesantemente intaccato durante questo periodo, passando da 4,6 milioni di EUR nel 2003 a 16 952 EUR nel 2005. La Commissione conclude pertanto che New Interline può essere considerata impresa in difficoltà ai sensi del punto 11 degli orientamenti, ed è quindi ammissibile agli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione.

Aiuti per il salvataggio

30.

Il punto 25, lettere da a) a e), degli orientamenti espone le condizioni a cui gli aiuti per il salvataggio possono essere autorizzati.

31.

Conformemente al punto 25, lettera a), degli orientamenti, si tratta in questo caso di aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia sui prestiti. L'impresa sta pagando per il prestito un tasso di interesse equivalente ai tassi praticati a imprese sane (Euribor 6 mesi + 1,75 % = approssimativamente 4,95 %) e superiore al tasso di riferimento della Commissione per l'Italia, pari al 3,7 %.

32.

Conformemente al punto 25, lettera b), degli orientamenti, gli aiuti sono motivati da gravi difficoltà sociali e non hanno indebiti effetti di ricaduta negativa in altri Stati membri. Se difatti New Interline cessasse le attività, ciò avrebbe gravi conseguenze in termini di occupazione, non solo per l'impresa ma anche per i lavoratori per conto terzi e i fornitori che da essa dipendono. Inoltre, dato il carattere fortemente frammentato del mercato in questione (solo in Italia vi sono più di 9 000 imprese nel settore) e la piccola quota di mercato di New Interline (circa l'1 % dello Spazio economico europeo), la Commissione ritiene che l'aiuto non creerà indebiti effetti di ricaduta negativa in altri Stati membri.

33.

Le autorità italiane hanno notificato alla Commissione un aiuto di 2,75 milioni di EUR, dichiarato il minimo necessario per mantenere l'impresa in attività per sei mesi come stabilito al punto 25, lettera d), degli orientamenti. Questo importo deriva dal fabbisogno di liquidità dell'impresa, calcolato sulla base delle esigenze di flusso di cassa per il periodo di sei mesi. Esso è inoltre inferiore all'importo calcolato sulla base della formula indicata nell'allegato degli orientamenti, che stabilisce una presunzione confutabile del rispetto dell'importo minimo necessario. Applicando la formula di cui all'allegato degli orientamenti (9) ai dati forniti dalle autorità italiane (in euro), i calcoli per il 2004 sono i seguenti:

– 7 383 248 + 2 545 083 + (– 5 148 524): 2 = 4 993 344

34.

Le autorità italiane confermano che l'impresa non ha beneficiato di alcun aiuto per il salvataggio o la ristrutturazione negli ultimi dieci anni. Pertanto l'aiuto notificato è conforme al principio dell'“aiuto una tantum ”di cui ai punti 72 e sgg. e al punto 25, lettera e), degli orientamenti.

Proroga illegale degli aiuti per il salvataggio

35.

Il punto 25, lettera c), degli orientamenti stabilisce che, in caso di aiuto non notificato, lo Stato membro deve presentare alla Commissione, entro sei mesi dalla prima attuazione della misura di aiuto per il salvataggio, un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione o la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata (10). La Commissione osserva che questa condizione non è stata rispettata, poiché l'Italia non ha revocato la garanzia entro tale periodo di sei mesi e il piano di ristrutturazione è stato poi presentato con 8 settimane di ritardo: la garanzia non può pertanto essere prorogata su questa base (punto 26 degli orientamenti).

36.

Tuttavia, se le condizioni di cui sopra fossero state rispettate, l'aiuto per il salvataggio sarebbe compatibile poiché conforme a tutti gli altri requisiti del punto 25 degli orientamenti. La Commissione ritiene quindi opportuno esaminare la compatibilità dell'aiuto solo nella misura in cui applicato oltre il periodo di sei mesi (cioè dopo il 6 settembre 2006).

37.

Il punto 27 degli orientamenti stabilisce che “la Commissione avvia il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nel caso in cui lo Stato membro non comunichi (…) la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata, prima della scadenza del termine di 6 mesi”. Di conseguenza, la procedura di cui all'articolo 27 si applica nella fattispecie e la Commissione deve avviare il procedimento nei confronti dell'aiuto per il salvataggio ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

Aiuto per la ristrutturazione

38.

La Commissione deve valutare se l'aiuto per il salvataggio illegalmente prorogato è compatibile per altri motivi. Il punto 20 degli orientamenti limita tali possibilità a quelle fissate negli orientamenti stessi. Ciò lascerebbe ancora aperta la possibilità di ammettere l'aiuto per il salvataggio come aiuto per la ristrutturazione.

39.

A tale riguardo tuttavia la Commissione dubita, a questo stadio, della compatibilità degli aiuti per la ristrutturazione con gli orientamenti. L'esito preciso delle misure previste e l'impatto sul ripristino della redditività dell'impresa non è chiaro. L'Italia stessa ammette che ciò dipende da come evolveranno sia la ristrutturazione finanziaria che gli altri fattori coinvolti. Ad esempio, si fa riferimento agli apporti di nuovi soci, ma non è indicato nessun impegno quanto al momento e all'importo. Non è chiaro quali attività saranno cedute e quali entrate genereranno. I dettagli sul risanamento finanziario (trasferimento di attività e passività ad un'altra impresa) e sul suo impatto su New Interline non sono stati sufficientemente spiegati. Più in generale, non è chiaro come la strategia prevista sarà tradotta in fatti concreti e quale sia il calendario per l'attuazione delle misure.

40.

Non è chiaro neanche l'ammontare complessivo di aiuti di Stato implicato. Sembrerebbe che, oltre a una garanzia su un prestito bancario di 4,75 milioni di EUR, l'impresa potrebbe beneficiare della ripianificazione di un debito verso il Tesoro pari a 1,5 milioni di EUR, le cui condizioni non sono state specificate.

41.

Le previsioni presentate dall'impresa sollevano alcuni dubbi: non vi è, ad esempio, nessuna indagine di mercato a sostegno delle previsioni dell'impresa sull'evoluzione dei prezzi e dei volumi che ripristinerebbe la redditività.

42.

Dal piano non emerge con certezza che l'aiuto sia limitato allo stretto necessario. Se l'impresa, stando alle sue stesse previsioni, in uno scenario normale tornerebbe redditizia già nel 2007 e nell'ipotesi pessimista nel 2010, la Commissione non vede perché la garanzia debba durare 17 anni. L'Italia ha argomentato a tale riguardo che la garanzia di 17 anni è necessaria affinché l'impresa, data l'attuale situazione finanziaria, ottenga il prestito, e che comunque la garanzia di Stato potrebbe essere sostituita da una garanzia privata una volta che l'impresa ridiventa redditizia. La Commissione trova però questa spiegazione ipotetica e la interpreta come un segno di mancanza di fiducia nelle possibilità dell'impresa di ripristinare la propria redditività entro il periodo indicato di 5 anni.

43.

Inoltre, sulla base delle informazioni fornite, la Commissione ha dei dubbi su quale sia il reale contributo dell'impresa al piano di ristrutturazione. Secondo l'Italia, il contributo dell'impresa consisterebbe in un aumento di capitale di 600 000 EUR (apparentemente già effettuato), nella cessione delle attività non più necessarie al funzionamento dell'impresa (non specificato quali), insieme agli apporti futuri di nuovi soci (il cui esito sembra incerto). La fonte di questo aumento di capitale non è stata specificata, né è stato indicato se esso implica aiuti di Stato. Inoltre, i costi della ristrutturazione sono stati quantificati solo per il periodo 2007-2008 (1 160 000 EUR) e non è chiaro a quale tipo di investimento si riferiscano. Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione non è in grado di valutare il contributo proprio dell'impresa, in generale, e, in particolare, se esso rispetta le soglie di cui al punto 44 degli orientamenti.

44.

Il piano risulta includere una ristrutturazione del personale, ma non è chiaro se si riferisca a riduzioni passate o future, né come verrà finanziata.

45.

Infine, la Commissione ha dubbi su quali possano essere le misure compensative adeguate nella fattispecie. L'Italia ha menzionato una riduzione drastica della capacità di produzione interna dell'impresa, ma non è chiaro a quale riduzione di capacità di riferisca.

IV.   CONCLUSIONI

46.

Alla luce di quanto sopra esposto la Commissione conclude che l'aiuto per il salvataggio, nella misura limitata ai sei mesi, è compatibile col mercato comune. Per quanto riguarda la proroga dell'aiuto per il salvataggio al di là dei sei mesi, e sulla base del piano di ristrutturazione notificato, la Commissione esprime i propri dubbi in merito alla compatibilità dell'aiuto al salvataggio come aiuto alla ristrutturazione e in merito alla compatibilità dell'aiuto per la ristrutturazione notificato, e decide di avviare il procedimento d'indagine formale ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. La Commissione invita l'Italia a presentare osservazioni e a fornire tutte le informazioni che possono essere necessarie per valutare l'aiuto entro un mese dal ricevimento della presente lettera. Fra tali informazioni — ma senza limitarsi necessariamente ad esse — l'Italia deve:

a)

fornire una previsione di mercato sulla base della quale la Commissione possa valutare se le previsioni dell'impresa sui volumi, i prezzi e i profitti sono appropriate, e maggiori dettagli su come l'impresa ha preparato le sue previsioni;

b)

fornire un'indicazione chiara e concreta dei costi della ristrutturazione, delle fonti del finanziamento e delle misure d'aiuto previste, per permettere alla Commissione di valutare, fra l'altro, come sarà finanziato il piano e quale sarà il contributo dell'impresa;

c)

in tale contesto, chiarire se la ripianificazione del debito tributario di 1,5 milioni di EUR menzionata nella notifica comporta aiuti di Stato. Specificare, ad esempio, se la misura si applica su base non discriminatoria e se comporta il pagamento di interessi sul calendario ripianificato;

d)

chiarire come la strategia dell'impresa verrà tradotta in misure concrete fornendo un calendario per l'attuazione delle misure;

e)

chiarire quale sia l'obiettivo degli investimenti di 1,160 milioni di EUR\;

f)

chiarire la ristrutturazione del personale ed il relativo finanziamento;

g)

spiegare perché la proroga del prestito per il salvataggio per 17 anni sia necessaria, e perché il prestito non possa essere rimborsato prima dati i profitti previsti. In mancanza di una spiegazione accettabile la Commissione dovrà presumere che l'aiuto per la ristrutturazione vada oltre il minimo necessario;

h)

chiarire quali siano le riduzioni di capacità previste dall'impresa e/o qualsiasi altra misura compensativa.

47.

La Commissione invita l'Italia a inoltrare immediatamente una copia della presente lettera al beneficiario degli aiuti.

48.

La Commissione richiama l'attenzione dell'Italia sul fatto che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio stabilisce che ogni aiuto illegale può essere recuperato presso il beneficiario.

49.

La Commissione comunica all'Italia che informerà le parti interessate mediante pubblicazione della presente lettera e di una sua sintesi sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa informerà altresì le parti interessate dei paesi EFTA che hanno siglato l'accordo SEE, mediante pubblicazione della comunicazione nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e informerà l'Autorità di vigilanza dell'EFTA inviandole copia della presente lettera. Tali parti interessate saranno invitate a presentare osservazioni entro un mese dalla data di tale pubblicazione.’


(1)  OJ C 244, 1.10.2004, p. 2.

(2)  Le vendite di New Interline al di fuori dell'Italia rappresentavano il 77 % del fatturato dell'impresa nel 2004 e sono scese al 44 % nel 2005.

(3)  Su base consolidata, l'ammontare delle perdite è pari a 8,1 milioni di EUR.

(4)  L'impresa lavora attualmente con tre linee di prodotto principali: “In linea”, “Interline ”e “Premier”. L'obiettivo è concentrarsi su quest'ultimo, che ha maggiore valore aggiunto in termini di qualità e design, e di ridurre gradualmente la produzione di modelli che corrispondono a segmenti di mercato sempre più dominati dalle importazioni.

(5)  L'Italia spiega che l'impresa vuole applicare metodi di produzione snella a mix di prodotto per migliorare la produttività.

(6)  GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(7)  Secondo i dati forniti nella notifica.

(8)  Per la definizione delle piccole e medie imprese, si veda l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 28).

(9)  [EBIT(t) + ammortamento(t) + (capitale circolante(t) — capitale circolante (t -1)]: 2.

(10)  Si veda anche la seconda parte del punto 25, lettera a): “I prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono cessare entro un termine non superiore a 6 mesi dall'erogazione all'impresa della prima tranche”.