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Document 32016R1624R(03)

Rettifica del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016)

OJ L 75, 21.3.2017, p. 33–33 (IT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1624/corrigendum/2017-03-21/oj

21.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/33


Rettifica del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 251 del 16 settembre 2016 )

Pagine 29 e 30, articolo 28, paragrafi 3, 4 e 5:

anziché:

«3.   L'Agenzia può fornire l'assistenza necessaria, o su richiesta degli Stati membri partecipanti, o sulla base di una sua proposta, e assicura il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio per le quali i mezzi di trasporto e le scorte per i rimpatri forzati sono messi a disposizione da un paese terzo di rimpatrio (‘operazioni di rimpatrio collettive’). Gli Stati membri partecipanti e l'Agenzia provvedono affinché il rispetto dei diritti fondamentali, il principio di non respingimento e l'uso proporzionato dei mezzi coercitivi siano garantiti durante l'intera operazione di rimpatrio. Almeno un rappresentante di uno Stato membro e un osservatore del rimpatrio forzato facente parte del gruppo istituito ai sensi dell'articolo 29 o del sistema nazionale di monitoraggio dello Stato membro partecipante sono presenti durante l'intera operazione di rimpatrio fino all'arrivo nel paese terzo di rimpatrio.

4.   Il direttore esecutivo stabilisce tempestivamente un piano per le operazioni di rimpatrio collettivo. Il direttore esecutivo e lo o gli Stati membri partecipanti concordano il piano di rimpatrio che definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi e procedurali dell'operazione di rimpatrio collettivo, tenendo conto delle implicazioni per i diritti fondamentali e dei rischi che tali operazioni comportano. Eventuali modifiche o adattamenti di tale piano sono subordinati al consenso delle parti di cui al paragrafo 3 e al presente paragrafo.

5.   Il piano di rimpatrio delle operazioni di rimpatrio collettivo è vincolante per l'Agenzia e per ogni Stato membro partecipante. Esso copre tutte le misure necessarie per la realizzazione dell'operazione di rimpatrio collettivo.»

leggasi:

«3.   L'Agenzia può fornire l'assistenza necessaria, o su richiesta degli Stati membri partecipanti, o sulla base di una sua proposta, e assicura il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio per le quali i mezzi di trasporto e le scorte per i rimpatri forzati sono messi a disposizione da un paese terzo di rimpatrio (“operazioni di rimpatrio mediante prelevamento”). Gli Stati membri partecipanti e l'Agenzia provvedono affinché il rispetto dei diritti fondamentali, il principio di non respingimento e l'uso proporzionato dei mezzi coercitivi siano garantiti durante l'intera operazione di rimpatrio. Almeno un rappresentante di uno Stato membro e un osservatore del rimpatrio forzato facente parte del gruppo istituito ai sensi dell'articolo 29 o del sistema nazionale di monitoraggio dello Stato membro partecipante sono presenti durante l'intera operazione di rimpatrio fino all'arrivo nel paese terzo di rimpatrio.

4.   Il direttore esecutivo stabilisce tempestivamente un piano per le operazioni di rimpatrio mediante prelevamento. Il direttore esecutivo e lo o gli Stati membri partecipanti concordano il piano di rimpatrio che definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi e procedurali dell'operazione di rimpatrio mediante prelevamento, tenendo conto delle implicazioni per i diritti fondamentali e dei rischi che tali operazioni comportano. Eventuali modifiche o adattamenti di tale piano sono subordinati al consenso delle parti di cui al paragrafo 3 e al presente paragrafo.

5.   Il piano di rimpatrio delle operazioni di rimpatrio mediante prelevamento è vincolante per l'Agenzia e per ogni Stato membro partecipante. Esso copre tutte le misure necessarie per la realizzazione dell'operazione di rimpatrio mediante prelevamento.»


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