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Document 32016R1012R(04)

Rettifica del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (GU L 171 del 29.6.2016)

OJ L 320, 6.12.2017, p. 31–32 (IT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1012/corrigendum/2017-12-06/oj

6.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/31


Rettifica del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 171 del 29 giugno 2016 )

Pagina 72, considerando 41, seconda frase:

anziché:

«…, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di autorizzare l'ente selezionato di riproduzione ad applicare norme meno rigorose per la riclassificazione …»

leggasi:

«…, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di autorizzare l'ente selezionatore ad applicare norme meno rigorose per la riclassificazione …».

Pagina 90, articolo 20, titolo:

anziché:

«Iscrizione degli animali in sezioni supplementari e miglioramento dei discendenti nella sezione principale»

leggasi:

«Iscrizione degli animali in sezioni supplementari e riclassificazione dei discendenti nella sezione principale».

Pagina 97, articolo 30, lettera a), paragrafo 5:

anziché:

«Qualora gli animali riproduttori iscritti in un libro genealogico o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore riportato nell'elenco di cui all'articolo 34, ovvero …»

leggasi:

«Qualora gli animali riproduttori iscritti in un libro genealogico o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un organismo di allevamento riportato nell'elenco di cui all'articolo 34, ovvero …».

Pagina 97, articolo 30, lettera b), paragrafo 7:

anziché:

«7.   l'ente selezionatore o l'organismo di riproduzione che esegue la prova di performance o la valutazione genetica, o entrambe, in conformità del suo programma genetico, o che …»

leggasi:

«7.   L'ente selezionatore o l'organismo di allevamento che esegue la prova di performance o la valutazione genetica, o entrambe, in conformità del suo programma genetico, o che …».

Pagina 97, articolo 30, lettera c), paragrafo 8:

anziché:

«8.   l'ente ibridatore o l'organismo di riproduzione che esegue la prova di performance o la valutazione genetica, o entrambe, nell'ambito del suo programma genetico o che …»

leggasi:

«8.   L'ente ibridatore o l'organismo di allevamento che esegue la prova di performance o la valutazione genetica, o entrambe, nell'ambito del suo programma genetico o che …».

Pagina 100, articolo 34, paragrafo 2, lettera c):

anziché:

«c)

ha adottato un regolamento interno che garantisca che gli animali riproduttori iscritti nei libri genealogici …, o per la stessa razza, la stessa linea o lo stesso incrocio, nel caso di suini ibridi riproduttori tenuti da quell' ente selezionatore.»

leggasi:

«c)

ha adottato un regolamento interno che garantisca che gli animali riproduttori iscritti nei libri genealogici …, o per la stessa razza, la stessa linea o lo stesso incrocio, nel caso di suini ibridi riproduttori tenuti da quell'organismo di allevamento.»

Pagina 101, articolo 36, paragrafo 1, lettera d):

anziché:

«d)

l'organismo di riproduzione di cui alla lettera a) figuri nell'elenco degli organismi di allevamento di cui all'articolo 34.»

leggasi:

«d)

l'organismo di allevamento di cui alla lettera a) figuri nell'elenco degli organismi di allevamento di cui all'articolo 34.»

Pagina 124, allegato II, parte I, capo III, titolo:

anziché:

«Miglioramento dei discendenti degli animali registrati nelle sezioni supplementari della sezione principale»

leggasi:

«Riclassificazione dei discendenti degli animali registrati nelle sezioni supplementari della sezione principale».


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