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Document 32016R1012R(04)
Rettifica del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (GU L 171 del 29.6.2016)
Rettifica del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (GU L 171 del 29.6.2016)
OJ L 320, 6.12.2017, p. 31–32
(IT)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1012/corrigendum/2017-12-06/oj
6.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 320/31 |
Rettifica del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 171 del 29 giugno 2016 )
Pagina 72, considerando 41, seconda frase:
anziché:
«…, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di autorizzare l'ente selezionato di riproduzione ad applicare norme meno rigorose per la riclassificazione …»
leggasi:
«…, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di autorizzare l'ente selezionatore ad applicare norme meno rigorose per la riclassificazione …».
Pagina 90, articolo 20, titolo:
anziché:
«Iscrizione degli animali in sezioni supplementari e miglioramento dei discendenti nella sezione principale»
leggasi:
«Iscrizione degli animali in sezioni supplementari e riclassificazione dei discendenti nella sezione principale».
Pagina 97, articolo 30, lettera a), paragrafo 5:
anziché:
«Qualora gli animali riproduttori iscritti in un libro genealogico o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un ente ibridatore riportato nell'elenco di cui all'articolo 34, ovvero …»
leggasi:
«Qualora gli animali riproduttori iscritti in un libro genealogico o registrati in un registro suini ibridi tenuto da un organismo di allevamento riportato nell'elenco di cui all'articolo 34, ovvero …».
Pagina 97, articolo 30, lettera b), paragrafo 7:
anziché:
«7. l'ente selezionatore o l'organismo di riproduzione che esegue la prova di performance o la valutazione genetica, o entrambe, in conformità del suo programma genetico, o che …»
leggasi:
«7. L'ente selezionatore o l'organismo di allevamento che esegue la prova di performance o la valutazione genetica, o entrambe, in conformità del suo programma genetico, o che …».
Pagina 97, articolo 30, lettera c), paragrafo 8:
anziché:
«8. l'ente ibridatore o l'organismo di riproduzione che esegue la prova di performance o la valutazione genetica, o entrambe, nell'ambito del suo programma genetico o che …»
leggasi:
«8. L'ente ibridatore o l'organismo di allevamento che esegue la prova di performance o la valutazione genetica, o entrambe, nell'ambito del suo programma genetico o che …».
Pagina 100, articolo 34, paragrafo 2, lettera c):
anziché:
«c) |
ha adottato un regolamento interno che garantisca che gli animali riproduttori iscritti nei libri genealogici …, o per la stessa razza, la stessa linea o lo stesso incrocio, nel caso di suini ibridi riproduttori tenuti da quell' ente selezionatore.» |
leggasi:
«c) |
ha adottato un regolamento interno che garantisca che gli animali riproduttori iscritti nei libri genealogici …, o per la stessa razza, la stessa linea o lo stesso incrocio, nel caso di suini ibridi riproduttori tenuti da quell'organismo di allevamento.» |
Pagina 101, articolo 36, paragrafo 1, lettera d):
anziché:
«d) |
l'organismo di riproduzione di cui alla lettera a) figuri nell'elenco degli organismi di allevamento di cui all'articolo 34.» |
leggasi:
«d) |
l'organismo di allevamento di cui alla lettera a) figuri nell'elenco degli organismi di allevamento di cui all'articolo 34.» |
Pagina 124, allegato II, parte I, capo III, titolo:
anziché:
«Miglioramento dei discendenti degli animali registrati nelle sezioni supplementari della sezione principale»
leggasi:
«Riclassificazione dei discendenti degli animali registrati nelle sezioni supplementari della sezione principale».