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Document 32006L0112R(08)

Rettifica della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 , relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 347 dell’11.12.2006 )

OJ L 74, 19.3.2011, p. 3–4 (IT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/corrigendum/2011-03-19/1/oj

19.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 74/3


Rettifica della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347 dell’11 dicembre 2006 )

A pagina 2, al considerando 20:

anziché:

«(…), il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.»

leggi:

«(…), il luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale.»

A pagina 16, articolo 38:

anziché:

«(…), il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.»

leggi:

«(…), il luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale.»

A pagina 16, articolo 39, secondo comma:

anziché:

«(…) nel luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.»

leggi:

«(…) nel luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale.»

A pagina 16, articolo 43:

anziché:

«(…), il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.»

leggi:

«(…), il luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale.»

A pagina 18, articolo 56, paragrafo 1:

anziché:

«(…), il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale:»

leggi:

«(…), il luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale:»

A pagina 18, articolo 57, paragrafo 1:

anziché:

«1.   Qualora le prestazioni di servizi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera k), siano fornite a persone non soggetti passivi stabilite, o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro da parte di un soggetto passivo che abbia fissato la sede della propria attività economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale è resa la prestazione di servizi fuori della Comunità o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente fuori della Comunità, il luogo della prestazione è il luogo in cui la persona non soggetto passivo è stabilita, o domiciliata o abitualmente residente.»

leggi:

«1.   Qualora le prestazioni di servizi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera k), siano fornite a persone non soggetti passivi stabilite, o aventi l'indirizzo permanente o abitualmente residenti in uno Stato membro da parte di un soggetto passivo che abbia fissato la sede della propria attività economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale è resa la prestazione di servizi fuori della Comunità o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, abbia l'indirizzo permanente o sia abitualmente residente fuori della Comunità, il luogo della prestazione è il luogo in cui la persona non soggetto passivo è stabilita, o ha l'indirizzo permanente o è abitualmente residente.»

A pagina 19, articolo 59:

anziché:

«1.   Gli Stati membri applicano l'articolo 58, lettera b) ai servizi di telecomunicazione forniti a persone non soggetti passivi stabilite o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro, da un soggetto passivo che abbia stabilito la sede della propria attività economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono resi i servizi fuori della Comunità o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente fuori della Comunità.

2.   Fino al 31 dicembre 2006 gli Stati membri applicano l'articolo 58, lettera b), ai servizi di radiodiffusione e di televisione di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera j), resi a persone non soggetti passivi stabilite, o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo che abbia stabilito la sede della propria attività economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono resi i servizi fuori della Comunità o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente fuori della Comunità.»

leggi:

«1.   Gli Stati membri applicano l'articolo 58, lettera b) ai servizi di telecomunicazione forniti a persone non soggetti passivi stabilite o aventi l'indirizzo permanente o abitualmente residenti in uno Stato membro, da un soggetto passivo che abbia stabilito la sede della propria attività economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono resi i servizi fuori della Comunità o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, abbia l'indirizzo permanente o sia abitualmente residente fuori della Comunità.

2.   Fino al 31 dicembre 2006 gli Stati membri applicano l'articolo 58, lettera b), ai servizi di radiodiffusione e di televisione di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera j), resi a persone non soggetti passivi stabilite, o aventi l'indirizzo permanente o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo che abbia stabilito la sede della propria attività economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono resi i servizi fuori della Comunità o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, abbia l'indirizzo permanente o sia abitualmente residente fuori della Comunità.»

A pagina 32, articolo 147, paragrafo 2:

anziché:

«2.   Ai fini del paragrafo 1, per “viaggiatore non stabilito nella Comunità” si intende il viaggiatore il cui domicilio o residenza abituale non si trova nella Comunità. In tal caso per “domicilio o residenza abituale” si intende il luogo indicato come tale sul passaporto, sulla carta d'identità o su altro documento riconosciuto come valido documento di identità dallo Stato membro nel cui territorio è effettuata la cessione.»

leggi:

«2.   Ai fini del paragrafo 1, per “viaggiatore non stabilito nella Comunità” si intende il viaggiatore il cui indirizzo permanente o residenza abituale non si trova nella Comunità. In tal caso per “indirizzo permanente o residenza abituale” si intende il luogo indicato come tale sul passaporto, sulla carta d'identità o su altro documento riconosciuto come valido documento di identità dallo Stato membro nel cui territorio è effettuata la cessione.»

A pagina 60, articolo 359:

anziché:

«Gli Stati membri autorizzano ad utilizzare il presente regime speciale ogni soggetto passivo non stabilito che presta servizi per via elettronica a una persona non soggetto passivo che sia stabilita, o domiciliata o abitualmente residente, in uno Stato membro. Questo regime è applicabile a tutti i servizi così forniti nella Comunità.»

leggi:

«Gli Stati membri autorizzano ad utilizzare il presente regime speciale ogni soggetto passivo non stabilito che presta servizi per via elettronica a una persona non soggetto passivo che sia stabilita, o abbia l'indirizzo permanente o sia abitualmente residente, in uno Stato membro. Questo regime è applicabile a tutti i servizi così forniti nella Comunità.»


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