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Document 02014R1143-20141104

Consolidated text: Regolamento (UE) n . 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1143/2014-11-04

02014R1143 — IT — 04.11.2014 — 000.002


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2014

recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive

(GU L 317 dell'4.11.2014, pag. 35)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 122, 17.5.2018, pag.  36 (n. 1143/2014)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2014

recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall’introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento si applica a tutte le specie esotiche invasive.

2.  Il presente regolamento non si applica:

a) alle specie che mutano il loro areale naturale non ad opera dell’uomo, ma in risposta al mutamento delle condizioni ecologiche e ai cambiamenti climatici;

b) agli organismi geneticamente modificati di cui all’articolo 2, punto 2), della direttiva 2001/18/CE;

c) agli agenti patogeni che causano le malattie degli animali; ai fini del presente regolamento si intende per «malattie degli animali» la presenza di infezioni e infestazioni negli animali, causata da uno o più agenti patogeni trasmissibili agli animali o all'uomo;

d) agli organismi nocivi di cui all'allegato I o all'allegato II della direttiva 2000/29/CE e agli organismi nocivi per i quali sono state adottate misure ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, di detta direttiva;

e) alle specie che figurano nell’elenco contenuto nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 quando sono impiegate nell'acquacoltura;

f) ai microrganismi coltivati o importati per essere utilizzati nei prodotti fitosanitari già autorizzati o per i quali è in corso una valutazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; o

g) ai microrganismi coltivati o importati per essere utilizzati nei biocidi già autorizzati o per i quali è in corso una valutazione a norma del regolamento (UE) n. 528/2012.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s’intende per:

1)

«specie esotica» : qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon inferiore di animali, piante, funghi o microrganismi spostato al di fuori del suo areale naturale; sono compresi le parti, i gameti, i semi, le uova o i propaguli di tale specie, nonché gli ibridi, le varietà o le razze che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;

2)

«specie esotica invasiva» : una specie esotica per cui si è rilevato che l'introduzione o la diffusione minaccia la biodiversità e i servizi ecosistemici collegati, o ha effetti negativi su di essi;

3)

«specie esotica invasiva di rilevanza unionale» : una specie esotica invasiva i cui effetti negativi sono considerati tali da richiedere un intervento concertato a livello di Unione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3;

4)

«specie esotica invasiva di rilevanza nazionale» : una specie esotica invasiva, diversa da una specie esotica invasiva di rilevanza unionale, della quale uno Stato membro in base a prove scientifiche considera significativi per il proprio territorio, o per una sua parte, gli effetti negativi del rilascio e della diffusione, anche laddove non interamente accertati, e che richiede un intervento a livello di detto Stato membro;

5)

«biodiversità» : la variabilità degli organismi viventi, di qualunque origine, inclusi gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte; comprende la diversità all’interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi;

6)

«servizi ecosistemici» : i contributi diretti e indiretti degli ecosistemi al benessere umano;

7)

«introduzione» : lo spostamento di una specie al di fuori del suo areale naturale in conseguenza dell'intervento umano;

8)

«ricerca» : l’attività descrittiva o sperimentale, condotta a norma di legge, per ottenere nuovi dati scientifici o per sviluppare nuovi prodotti, ivi comprese le fasi iniziali di identificazione, caratterizzazione e isolamento di caratteri genetici, eccetto le caratteristiche che rendono una specie invasiva, delle specie esotiche invasive solo nella misura in cui è essenziale per permettere la selezione di tali caratteri nelle specie non invasive;

9)

«confinamento» : il tenere un organismo in luogo chiuso da cui sia impossibile la fuoriuscita o la diffusione;

10)

«conservazione ex situ» : la conservazione delle componenti della diversità biologica fuori dal loro habitat naturale;

11)

«vettori» : le vie e i meccanismi dell’introduzione e della diffusione delle specie esotiche invasive;

12)

«rilevamento precoce» : la conferma della presenza nell’ambiente di uno o più esemplari di una specie esotica invasiva prima che divenga ampiamente diffusa;

13)

«eradicazione» : l'eliminazione completa e permanente della popolazione di una specie esotica invasiva tramite mezzi letali o non letali;

14)

«controllo demografico» : qualsiasi azione letale o non letale applicata alla popolazione di una specie esotica invasiva, che al contempo riduca al minimo l'impatto sulle specie non destinatarie di misure e sui loro habitat, allo scopo di mantenere il numero di individui il più basso possibile, in modo che, seppure nell’impossibilità di eradicare la specie, ne rendano minimi la capacità invasiva e gli effetti negativi sulla biodiversità, sui servizi ecosistemici collegati, sulla salute umana o sull’economia;

15)

«contenimento» : qualsiasi azione volta a creare barriere che riducono al minimo il rischio che la popolazione di una specie esotica invasiva si disperda e si diffonda oltre la zona invasa;

16)

«ampiamente diffusa» : una specie esotica invasiva la cui popolazione ha superato la fase di naturalizzazione, ossia ha raggiunto condizioni di autosostentamento, e si è diffusa fino a colonizzare gran parte dell’areale potenziale in cui può sopravvivere e riprodursi;

17)

«gestione» : qualsiasi intervento letale o non letale volto all’eradicazione, al controllo demografico o al contenimento della popolazione di una specie esotica invasiva, che nel contempo renda minimo l'impatto sulle specie non destinatarie di misure e sui loro habitat.

Articolo 4

Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale

1.  La Commissione adotta, tramite atti di esecuzione, un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale («elenco dell'Unione») in base ai criteri stabiliti al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2. Il progetto di atti di esecuzione è presentato al comitato di cui all'articolo 27, paragrafo 1, entro il 2 gennaio 2016.

2.  La Commissione effettua un riesame globale dell'elenco dell'Unione almeno ogni sei anni e, nel frattempo, provvede ove opportuno al relativo aggiornamento, secondo la procedura di cui al paragrafo 1:

a) aggiungendo nuove specie esotiche invasive;

b) rimuovendo specie inserite nell'elenco che non soddisfano più uno o più criteri di cui al paragrafo 3.

3.  Le specie esotiche invasive sono incluse nell’elenco dell'Unione solo se rispondono a tutti i seguenti criteri:

a) risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, estranee al territorio dell’Unione eccetto le regioni ultraperiferiche;

b) risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, in grado di insediare una popolazione vitale e diffondersi nell’ambiente, alle condizioni climatiche attuali e alle condizioni climatiche conseguenti a ipotizzabili cambiamenti climatici, in una regione biogeografica condivisa da più di due Stati membri o una sottoregione marina eccetto le loro regioni ultra periferiche;

c) in base alle prove scientifiche disponibili, produrranno probabilmente un effetto negativo significativo sulla biodiversità o sui servizi ecosistemici collegati e potrebbero inoltre generare conseguenze negative sulla salute umana o l'economia;

d) è dimostrato, in base a una valutazione dei rischi eseguita in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, che risulta necessario un intervento concertato a livello di Unione per prevenirne l'introduzione, l’insediamento o la diffusione;

e) l'iscrizione nell'elenco dell'Unione porterà probabilmente a prevenire, ridurre al minimo o mitigare efficacemente il loro effetto negativo.

4.  Gli Stati membri possono presentare alla Commissione richieste di iscrizione di specie esotiche invasive nell’elenco dell'Unione. Tali richieste includono tutte le seguenti informazioni:

a) il nome della specie;

b) una valutazione dei rischi eseguita in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1;

c) prove che sono soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5.  L'elenco dell'Unione fa riferimento, se del caso, alle merci alle quali le specie esotiche invasive sono generalmente associate e ai loro codici della nomenclatura combinata stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 1 ), che indicano le categorie di merci soggette a controlli ufficiali a norma dell'articolo 15 del presente regolamento.

6.  All'atto di adottare o aggiornare l'elenco dell'Unione, la Commissione applica i criteri indicati al paragrafo 3 tenendo in debito conto i costi di attuazione per gli Stati membri, il costo del mancato intervento, l'efficienza dei costi e qualsiasi aspetto sociale ed economico. Nell'elenco dell'Unione figurano in via prioritaria le specie esotiche invasive che:

a) non sono ancora presenti nell'Unione o la cui invasione è in fase iniziale e che molto probabilmente avranno un effetto negativo significativo;

b) sono già insediate nell'Unione e hanno l'effetto negativo più significativo.

7.  All'atto di proporre l'elenco dell'Unione, la Commissione precisa inoltre che gli obiettivi del presente regolamento sono conseguiti meglio a livello di Unione.

Articolo 5

Valutazione dei rischi

▼C1

1.  Per le finalità di cui all'articolo 4, una valutazione dei rischi è effettuata in relazione all'areale attuale e potenziale delle specie esotiche invasive, tenendo conto degli elementi seguenti:

▼B

a) la descrizione della specie, con relativi identità tassonomica, storia e areale naturale e potenziale;

b) la descrizione dei modi e delle dinamiche di riproduzione e di diffusione, valutando anche se sussistono le condizioni necessarie per la riproduzione e la diffusione;

c) la descrizione dei potenziali vettori d’introduzione e di diffusione delle specie, sia deliberati che accidentali, se del caso con l’indicazione delle merci alle quali le specie sono generalmente associate;

d) la valutazione approfondita dei rischi d'introduzione, insediamento, diffusione nelle pertinenti regioni biogeografiche alle condizioni climatiche attuali e a quelle conseguenti a ipotizzabili cambiamenti climatici;

e) la descrizione della distribuzione attuale della specie, indicando anche se tale specie è già presente nell'Unione o nei paesi confinanti e includendo una proiezione della sua probabile distribuzione futura;

f) la descrizione degli effetti negativi sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici collegati, ivi compreso sulle specie autoctone, sui siti protetti, sugli habitat a rischio, sulla salute umana, sulla sicurezza e sull’economia, accompagnata dalla valutazione del potenziale effetto futuro in base alle prove scientifiche disponibili;

g) la valutazione dei costi potenziali dei danni arrecati;

h) la descrizione degli usi noti delle specie e dei vantaggi sociali ed economici derivanti da tali usi.

2.  All'atto di proporre specie da inserire nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, la Commissione effettua le valutazioni dei rischi di cui al paragrafo 1.

Laddove uno Stato membro presenti una richiesta di inclusione di una specie nell'elenco dell'Unione, ha la responsabilità di effettuare la valutazione dei rischi di cui al paragrafo 1. Ove necessario, la Commissione può assistere gli Stati membri nell'elaborazione di tali valutazioni dei rischi, nella misura in cui attengano alla loro dimensione europea.

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per precisare ulteriormente il tipo di prove scientifiche accettabili ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), e di fornire una descrizione dettagliata dell'applicazione del presente articolo, paragrafo 1, lettere da a) a h). La descrizione dettagliata comprende la metodologia da utilizzarsi nella valutazione dei rischi, tenendo conto dei pertinenti standard nazionali e internazionali e della necessità di intervenire in via prioritaria nei confronti delle specie esotiche invasive associate a effetti negativi significativi sulla biodiversità o sui servizi ecosistemici collegati, nonché, essendo tali effetti negativi ritenuti un fattore aggravante, sulla salute umana o sull'economia, o che potrebbero causare tali effetti. È di particolare importanza che la Commissione segua la sua prassi abituale e consulti esperti, compresi quelli degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati.

Articolo 6

Disposizioni per le regioni ultraperiferiche

1.  Le specie esotiche invasive di rilevanza unionale non sono soggette all'articolo 7 o agli articoli da 13 a 20 nelle regioni ultraperiferiche.

2.  Entro il 2 gennaio 2017 ogni Stato membro con regioni ultraperiferiche adotta per ciascuna di tali regioni, previa consultazione delle stesse, un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza.

3.  Per quanto riguarda le specie esotiche invasive iscritte negli elenchi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri possono applicare, all'interno delle rispettive regioni ultraperiferiche, le misure previste agli articoli da 7 a 9, da 13 a 17, e agli articoli 19 e 20, a seconda dei casi. Tali misure devono essere compatibili con il TFUE e notificate alla Commissione conformemente al diritto dell'Unione.

4.  Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione gli elenchi di cui al paragrafo 2 e gli eventuali aggiornamenti, e ne informano gli altri Stati membri.



CAPO II

PREVENZIONE

Articolo 7

Restrizioni

1.  Le specie esotiche invasive di rilevanza unionale non sono deliberatamente:

a) portate, né fatte transitare sotto sorveglianza doganale, nel territorio dell’Unione;

b) tenute, anche in confinamento;

c) allevate, anche in confinamento;

d) trasportate verso, da e all'interno dell'Unione, tranne se il trasporto verso strutture avviene nel contesto della loro eradicazione;

e) immesse sul mercato;

f) utilizzate o scambiate;

g) poste in condizione di riprodursi, cresciute spontaneamente o coltivate, anche in confinamento; o

h) rilasciate nell’ambiente.

2.  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per prevenire l'introduzione o la diffusione accidentali, anche dovute, se del caso, a grave negligenza, di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Articolo 8

Autorizzazioni

1.  In deroga alle restrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), f) e g), e alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri instaurano un regime di autorizzazione che abiliti gli istituti a svolgere attività di ricerca o conservazione ex situ in relazione alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Laddove l'utilizzo di prodotti derivati da specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia inevitabile per far progredire la salute umana, gli Stati membri possono includere nel loro regime di autorizzazione anche la produzione scientifica e il conseguente uso medico.

2.  Gli Stati membri conferiscono alle loro autorità competenti il potere di rilasciare le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 per condurre attività in confinamento che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

a) la specie esotica invasiva di rilevanza unionale è tenuta e manipolata in confinamento ai sensi del paragrafo 3;

b) l’attività è condotta da personale adeguatamente qualificato come stabilito dalle autorità competenti;

c) il trasporto verso e dal confinamento avviene in condizioni che escludano la fuoriuscita della specie esotica invasiva, come prescritto dall'autorizzazione;

d) in caso di specie esotica invasiva animale di rilevanza unionale, gli esemplari sono marchiati o, se del caso, altrimenti individuati efficacemente ricorrendo a metodi che non causino dolore, angoscia o sofferenza evitabili;

e) il rischio di fuoriuscita, diffusione o rimozione è gestito con efficacia, tenendo conto dell’identità, della biologia e delle modalità di dispersione della specie, dell’attività e del confinamento previsto, dell’interazione con l’ambiente e di ogni altro fattore rilevante;

f) per far fronte alla possibile fuoriuscita o diffusione, sono predisposti un sistema di sorveglianza continua e un piano di emergenza, incluso un piano di eradicazione. Il piano di emergenza è approvato dall'autorità competente. In caso di fuoriuscita o diffusione, il piano di emergenza è attuato immediatamente e l'autorizzazione può essere revocata, su base temporanea o permanente.

L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è limitata al numero di specie esotiche invasive e di esemplari che non supera la capacità della struttura di confinamento, include le restrizioni atte ad attenuare il rischio di fuoriuscita o diffusione della specie in questione e accompagna la specie esotica invasiva a cui si riferisce in ogni momento della sua detenzione, della sua introduzione e del suo trasporto all'interno dell'Unione.

3.  Si considera che gli esemplari sono tenuti in confinamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) gli esemplari sono fisicamente isolati e non possono fuoriuscire, diffondersi né essere rimossi dalle strutture di confinamento in cui sono tenuti da persone non autorizzate;

b) i protocolli di pulizia, gestione dei rifiuti e manutenzione garantiscono che nessun esemplare o nessuna sua parte riproducibile possano fuoriuscire, diffondersi né essere rimossi da persone non autorizzate;

c) la rimozione degli esemplari dalle strutture, lo smaltimento o la distruzione o la soppressione indolore avvengono in modo da escludere la propagazione o la riproduzione al di fuori delle strutture.

4.  Quando richiede l'autorizzazione, il richiedente fornisce tutte le prove necessarie a far sì che l'autorità competente valuti se le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono soddisfatte.

5.  Gli Stati membri conferiscono alle autorità competenti il potere di revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento, su base temporanea o permanente, qualora si verifichino eventi imprevisti che abbiano effetti negativi sulla biodiversità o sui servizi ecosistemici collegati. Qualsiasi revoca di un’autorizzazione deve essere giustificata in base a criteri scientifici e, qualora i dati scientifici siano insufficienti, in base al principio di precauzione e tenendo debito conto delle norme amministrative nazionali.

6.  La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il formato del documento che funge da prova per l'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti di uno Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 27, paragrafo 2. Gli Stati membri impiegano il suddetto formato come documento che accompagna l'autorizzazione.

7.  Per tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri rendono disponibili su internet, pubblicamente e senza indugio, almeno i seguenti elementi:

a) il nome comune e il nome scientifico della specie esotica invasiva di rilevanza unionale per cui è stata rilasciata l'autorizzazione;

b) il numero o il volume degli esemplari interessati;

c) lo scopo per cui è stata rilasciata l'autorizzazione, e

d) i codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87.

8.  Gli Stati membri assicurano l'esecuzione di ispezioni da parte delle autorità competenti al fine di garantire che gli istituti osservino le condizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate.

Articolo 9

Autorizzazioni

1.  In casi eccezionali, per motivi di interesse generale imperativo, compresi quelli di natura sociale o economica, gli Stati membri possono rilasciare autorizzazioni che consentono a istituti di svolgere attività diverse da quelle di cui all'articolo 8, paragrafo 1, previa autorizzazione della Commissione, conformemente alla procedura stabilita nel presente articolo e alle condizioni indicate all'articolo 8, paragrafi 2 e 3.

2.  La Commissione istituisce e gestisce un sistema elettronico di autorizzazione e adotta una decisione sulle domande di autorizzazione entro 60 giorni dal loro ricevimento.

3.  Le domande di autorizzazione sono presentate dagli Stati membri tramite l'utilizzo del sistema di cui al paragrafo 2.

4.  La domanda di autorizzazione comprende:

a) gli estremi dell'istituto o del gruppo di istituti, ivi compresi la denominazione e l'indirizzo;

b) il nome comune e il nome scientifico della specie esotica invasiva di rilevanza unionale per cui si richiede l'autorizzazione;

c) i codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87;

d) il numero o il volume degli esemplari interessati;

e) i motivi dell'autorizzazione richiesta;

f) una descrizione dettagliata delle misure previste per garantire l'impossibilità di fuoriuscita o diffusione dalle strutture di confinamento in cui la specie esotica invasiva di rilevanza unionale deve essere tenuta e manipolata e delle misure volte a garantire che qualsiasi trasporto della specie eventualmente necessario sia effettuato in condizioni che ne escludano la fuoriuscita;

g) una valutazione dei rischi di fuoriuscita della specie esotica invasiva di rilevanza unionale per cui è richiesta l'autorizzazione, accompagnata da una descrizione delle misure di mitigazione dei rischi da adottare;

h) una descrizione del sistema di sorveglianza previsto e del piano di emergenza stilato per far fronte all'eventuale fuoriuscita o diffusione, compreso un piano di eradicazione, se necessario;

i) una descrizione del pertinente diritto nazionale applicabile a detti istituti.

5.  Le autorizzazioni rilasciate dalla Commissione sono notificate all'autorità competente dello Stato membro interessato. Ogni autorizzazione è specifica per un determinato istituto, indipendentemente dalla procedura di domanda seguita ai sensi del paragrafo 4, lettera a), include le informazioni di cui al paragrafo 4 e la durata dell'autorizzazione. Ogni autorizzazione comprende inoltre le disposizioni relative alla fornitura all'istituto di esemplari supplementari o di sostituzione per l'uso nell'attività per la quale è richiesta l'autorizzazione.

6.  In seguito all'autorizzazione da parte della Commissione, l'autorità competente può rilasciare l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai sensi dell'articolo 8, paragrafi da 4 a 8. L'autorizzazione include tutte le disposizioni specificate nell'autorizzazione rilasciata dalla Commissione.

7.  In caso di inadempienza dei pertinenti obblighi stabiliti dal presente regolamento, la Commissione respinge la domanda di autorizzazione.

8.  Non appena possibile, la Commissione informa lo Stato membro interessato in merito a ogni rigetto di autorizzazione in virtù del paragrafo 7 e precisa il motivo del rifiuto.

Articolo 10

Misure di emergenza

1.  Lo Stato membro che comprova la presenza o l'imminente rischio di introduzione nel proprio territorio di una specie esotica invasiva che non figura nell'elenco dell'Unione ma che le autorità competenti ritengono, in base a prove scientifiche preliminari, possa rispondere ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, può varare immediatamente misure di emergenza, sotto forma di qualsiasi restrizione di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2.  Lo Stato membro che vara nel proprio territorio nazionale misure di emergenza che prevedono l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), d) o e), notifica immediatamente alla Commissione e a tutti gli altri Stati membri le misure introdotte e le prove a loro sostegno.

3.  Lo Stato membro interessato valuta senza indugio, in conformità dell'articolo 5, i rischi posti dalla specie esotica invasiva destinataria delle misure di emergenza, date le informazioni tecniche e scientifiche disponibili e comunque entro 24 mesi dalla data dell'adozione della decisione di varare le misure di emergenza, nell'ottica di iscrivere tale specie nell'elenco dell'Unione.

4.  La Commissione, quando riceve la notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo oppure se comprova in altro modo la presenza o l'imminente rischio di introduzione nell'Unione di una specie esotica invasiva che non figura nell'elenco dell'Unione, ma che potrebbe rispondere ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, stabilisce, emanando atti d'esecuzione e basandosi sulle prove scientifiche preliminari, se la specie può rispondere a tali criteri e, qualora stabilisca che la specie può effettivamente rispondervi, adotta le misure di emergenza per l'Unione, sotto forma di qualsiasi restrizione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, per un periodo limitato in funzione dei rischi posti dalla specie in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

5.  Quando la Commissione adotta un atto d'esecuzione di cui al paragrafo 4, gli Stati membri abrogano o modificano, a seconda del caso, le misure di emergenza adottate.

6.  Anche nel caso in cui la Commissione iscrive la specie esotica invasiva nell'elenco dell'Unione, gli Stati membri abrogano o modificano le proprie misure di emergenza.

7.  Laddove, a seguito della valutazione dei rischi eseguita ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione non includa la specie esotica invasiva nell'elenco dell'Unione, gli Stati membri abrogano le misure di emergenza adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo e possono iscrivere tale specie in un elenco nazionale delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, e prendere in considerazione la cooperazione regionale rafforzata ai sensi dell'articolo 11.

Articolo 11

Specie esotiche invasive di rilevanza regionale e specie autoctone dell'Unione

1.  Gli Stati membri possono individuare, dal proprio elenco nazionale delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale stabilito in conformità dell'articolo 12, specie autoctone o non autoctone dell'Unione che richiedono una cooperazione ragionale rafforzata.

2.  Su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione interviene per agevolare la cooperazione e il coordinamento tra tali Stati membri interessati, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1. Ove necessario e sulla base degli effetti di determinate specie esotiche invasive sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici collegati nonché sulla salute umana e sull'economia, e a condizione che sia accuratamente giustificato da un'analisi approfondita dei motivi di una cooperazione regionale rafforzata effettuata dallo Stato membro richiedente, la Commissione può richiedere, mediante atti d'esecuzione, che gli Stati membri interessati applichino, mutatis mutandis, nel proprio territorio o in parte di esso gli articoli 13, 14 e16, l'articolo 17 in deroga all'articolo 18, e gli articoli 19 e 20, a seconda del caso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

3.  Le specie esotiche invasive di rilevanza regionale che sono specie autoctone di uno Stato membro non sono soggette alle disposizioni degli articoli 13, 14, 16, 17, 19, 20 e 24 nel territorio di tale Stato membro. Gli Stati membri di cui tali specie sono autoctone cooperano con gli Stati membri interessati alla valutazione dei vettori di cui all'articolo 13 e, in consultazione con gli altri Stati membri, possono adottare misure pertinenti al fine di evitare l'ulteriore diffusione di tali specie secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 1.

Articolo 12

Specie esotiche invasive di rilevanza nazionale

1.  Ciascuno Stato membro può istituire un elenco nazionale delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale. A tali specie esotiche invasive gli Stati membri possono applicare, se del caso e nel loro territorio, misure come quelle previste dagli articoli 7, 8, da 13 a 17, 19 e 20. Tali misure devono essere compatibili con il TFUE e notificate alla Commissione conformemente al diritto dell'Unione.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le specie che essi considerano specie esotiche invasive di rilevanza nazionale e le misure applicate conformemente al paragrafo 1.

Articolo 13

Piani d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive

1.  Entro 18 mesi dall'adozione dell'elenco dell'Unione, gli Stati membri svolgono un'analisi approfondita dei vettori tramite i quali le specie esotiche invasive di rilevanza unionale sono accidentalmente introdotte e si diffondono, almeno nel loro territorio, nonché nelle acque marine quali definite all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/56/CE, e identificano i vettori che richiedono azioni prioritarie («vettori prioritari») in ragione della quantità delle specie che entrano nell'Unione attraverso tali vettori o dell'entità dei potenziali danni da esse causati.

2.  Entro tre anni dall'adozione dell'elenco dell'Unione, ogni Stato membro elabora e attua un unico piano d'azione oppure una serie di piani d'azione per trattare i vettori prioritari individuati in conformità del paragrafo 1. I piani d'azione comprendono i calendari degli interventi e descrivono le misure da adottarsi nonché, se del caso, le azioni volontarie e i codici di buone prassi per trattare i vettori prioritari e prevenire l'introduzione e la diffusione accidentali di specie esotiche invasive nell'Unione, dall'esterno o al suo interno.

3.  Gli Stati membri garantiscono il coordinamento allo scopo di stabilire un unico piano d'azione oppure una serie di piani d'azione coordinati al livello regionale opportuno conformemente all'articolo 22, paragrafo 1. Qualora tali piani d'azione regionali non siano elaborati, gli Stati membri stabiliscono e attuano piani d'azione per il loro territorio e quanto più possibile coordinati all’appropriato livello regionale.

4.  I piani d'azione di cui al paragrafo 2 del presente articolo prevedono in particolare misure basate su un'analisi dei costi e dei benefici, al fine di:

a) sensibilizzare;

b) ridurre al minimo la contaminazione di merci, veicoli e attrezzature, da parte di esemplari di specie esotiche invasive, ivi comprese misure che contrastino il trasporto delle specie esotiche invasive da paesi terzi;

c) garantire l'esecuzione di opportuni controlli alle frontiere dell'Unione, diversi dai controlli ufficiali di cui all'articolo 15.

5.  I piani d'azione elaborati in conformità del paragrafo 2 sono trasmessi senza indugio alla Commissione. Gli Stati membri rivedono i piani d'azione e li trasmettono alla Commissione almeno ogni sei anni a partire dall'ultima trasmissione.



CAPO III

RILEVAMENTO PRECOCE ED ERADICAZIONE RAPIDA

Articolo 14

Sistema di sorveglianza

1.  Entro 18 mesi dall'adozione dell'elenco dell'Unione, gli Stati membri istituiscono un sistema di sorveglianza delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, o lo integrano nel loro sistema esistente, che raccoglie e registra i dati sulla frequenza nell'ambiente delle specie esotiche invasive mediante indagini, monitoraggio o altre procedure volte a prevenire la diffusione di queste specie nell'Unione o all'interno dell'Unione.

2.  Il sistema di sorveglianza di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha le seguenti caratteristiche:

a) copre il territorio, ivi comprese le acque marine territoriali, degli Stati membri per determinare la presenza e la distribuzione di nuove specie esotiche invasive di rilevanza unionale nonché di quelle già insediate;

b) è abbastanza dinamico da rilevare rapidamente la comparsa nell'ambiente del territorio o parte del territorio di uno Stato membro di qualunque specie esotica invasiva di rilevanza unionale la cui presenza non era fino a quel momento nota;

c) si fonda sulle pertinenti disposizioni in materia di valutazione e monitoraggio previste dal diritto dell'Unione o da accordi internazionali, è compatibile con le stesse e ne evita duplicazioni e utilizza le informazioni fornite dai sistemi di sorveglianza e monitoraggio vigenti previsti all'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, all'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE e all'articolo 11 della direttiva 2008/56/CE;

d) tiene conto, per quanto possibile, delle caratteristiche e dell'impatto transfrontaliero rilevanti.

Articolo 15

Controlli ufficiali

1.  Entro il 2 gennaio 2016 gli Stati membri dispongono di strutture pienamente operative preposte a eseguire i controlli ufficiali necessari a prevenire l'introduzione deliberata nell'Unione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Tali controlli ufficiali si applicano alle categorie di merci alle quali sono attribuiti codici della nomenclatura combinata cui si fa riferimento nell'elenco dell'Unione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5.

2.  Le autorità competenti eseguono i pertinenti controlli basati sul rischio sulle merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo verificando che:

a) non figurino nell'elenco dell'Unione, o

b) siano provviste di un'autorizzazione valida come previsto dall'articolo 8.

3.  I controlli di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che consistono in controlli dei documenti, dell'identità e, se del caso, in ispezioni fisiche, avvengono quando le merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono introdotte nell'Unione. Allorché il diritto dell'Unione in materia di controlli ufficiali già preveda controlli ufficiali specifici ai punti di controllo frontalieri, conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004, e alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE o ai punti di entrata conformemente alla direttiva 2000/29/CE, per le categorie di merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri conferiscono la responsabilità di eseguire i controlli di cui al paragrafo 2 del presente articolo alle autorità competenti incaricate di tali controlli ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 o dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/29/CE.

4.  La movimentazione in zone o in depositi franchi e l'assoggettamento delle merci di cui al paragrafo 1 ai regimi doganali concernenti il punto di immissione in libera pratica, il transito, i depositi doganali, il perfezionamento attivo, la trasformazione sotto controllo doganale e l'ammissione temporanea sono subordinati alla presentazione alle autorità doganali di quanto segue:

a) il pertinente documento di entrata debitamente compilato dalle autorità competenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo attestante che le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono soddisfatte, nei casi in cui i controlli sono stati eseguiti ai punti di controllo frontalieri, in conformità del regolamento (CE) n. 882/2004, delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE o ai punti di entrata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2000/29/CE. I regimi doganali ivi indicati devono essere rispettati; o

b) quando le merci non sono soggette ai controlli ufficiali conformemente al diritto dell'Unione, altre prove documentali che i controlli sono stati eseguiti con risultati soddisfacenti e il susseguente documento di entrata.

Detti documenti possono essere presentati anche elettronicamente.

5.  Qualora i controlli accertino la non conformità al presente regolamento:

a) le autorità doganali sospendono l'assoggettamento a un regime doganale oppure sequestrano le merci;

b) le autorità competenti di cui al paragrafo 3 sequestrano le merci.

Le merci sequestrate sono consegnate all'autorità competente responsabile dell'applicazione del presente regolamento. Tale autorità agisce ai sensi della legislazione nazionale. Gli Stati membri possono delegare determinate funzioni ad altre autorità.

6.  I costi sostenuti durante lo svolgimento delle verifiche nonché quelli derivanti dalla non conformità sono a carico della persona fisica o giuridica all'interno dell'Unione che ha introdotto le merci nell'Unione, salvo decisione contraria dello Stato membro interessato.

7.  Gli Stati membri instaurano procedure atte a far sì che tutte le autorità coinvolte si scambino le pertinenti informazioni e cooperino e si coordinino in modo efficiente ed efficace ai fini della verifica di cui al paragrafo 2.

8.  Basandosi sulle migliori prassi la Commissione, insieme a tutti gli Stati membri, elabora orientamenti e programmi di formazione per facilitare l'identificazione e il rilevamento delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e l'esecuzione di controlli efficienti ed efficaci.

9.  Qualora siano state rilasciate autorizzazioni in conformità all'articolo 8, la dichiarazione doganale o le pertinenti notifiche al punto di controllo frontaliero fanno riferimento a un'autorizzazione valida che copre le merci dichiarate.

Articolo 16

Notifiche di rilevamento precoce

1.  Gli Stati membri si avvalgono del sistema di sorveglianza istituito in conformità dell'articolo 14 e delle informazioni raccolte in sede dei controlli ufficiali di cui all'articolo 15 per confermare il rilevamento precoce dell'introduzione o della presenza di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

2.  Gli Stati membri notificano per iscritto alla Commissione, senza indugio, il rilevamento precoce dell'introduzione o della presenza di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e informano gli altri Stati membri, in particolare:

a) della comparsa sul proprio territorio o parte di esso di specie che figurano nell'elenco dell'Unione la cui presenza non era fino a quel momento nota nel proprio territorio o parte di esso;

b) della ricomparsa sul proprio territorio o parte di esso di specie che figurano nell'elenco dell'Unione dopo che ne era stata constatata l'eradicazione.

Articolo 17

Eradicazione rapida nella fase iniziale dell’invasione

1.  Dopo il rilevamento precoce ed entro tre mesi dalla trasmissione della relativa notifica di cui all'articolo 16, gli Stati membri applicano le misure di eradicazione, comunicandole alla Commissione e informandone gli altri Stati membri.

2.  Gli Stati membri, nell’applicare le misure di eradicazione, assicurano che i metodi utilizzati siano efficaci per ottenere l’eliminazione completa e permanente della popolazione della specie esotica invasiva in questione, tenendo in debita considerazione la salute umana e l’ambiente, specialmente le specie non destinatarie di misure e i loro habitat, e provvedendo a che agli animali siano risparmiati dolore, angoscia o sofferenza evitabili.

3.  Gli Stati membri controllano l'efficacia dell'eradicazione. A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare il sistema di sorveglianza di cui all'articolo 14. Ove appropriato, i controlli valutano anche l'impatto sulle specie non destinatarie di misure.

4.  Gli Stati membri informano la Commissione circa l'efficacia delle misure prese e notificano alla stessa l'avvenuta eradicazione della popolazione di una specie esotica invasiva di rilevanza unionale e trasmettono tali informazioni anche agli altri Stati membri.

Articolo 18

Deroghe all'obbligo di eradicazione rapida

1.  Gli Stati membri possono decidere, sulla base di solide prove scientifiche ed entro due mesi dal rilevamento di una specie esotica invasiva di cui all'articolo 16, di non applicare le misure di eradicazione qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'eradicazione si dimostra tecnicamente infattibile perché i metodi di eradicazione disponibili non possono essere applicati nell'ambiente in cui è insediata la specie esotica invasiva;

b) da un'analisi costi/benefici basata sui dati a disposizione emerge con ragionevole certezza che i costi saranno, nel lungo periodo, estremamente alti e sproporzionati rispetto ai benefici dell'eradicazione;

c) non sono disponibili metodi di eradicazione oppure sono disponibili ma producono effetti negativi molto gravi sulla salute umana, sull'ambiente o su altre specie.

Lo Stato membro interessato notifica per iscritto e senza indugio la sua decisione alla Commissione. La notifica è accompagnata da tutti gli elementi comprovanti il sussistere delle condizioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c).

2.  La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di respingere la decisione notificata conformemente al paragrafo 1, secondo comma, quando non siano soddisfatte le condizioni ivi stabilite.

3.  Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2. I progetti di atti di esecuzione sono presentati al comitato di cui all'articolo 27, paragrafo 1, entro due mesi dalla ricezione della notifica dello Stato membro.

4.  Quando, conformemente al paragrafo 1, non sono applicate misure di eradicazione, gli Stati membri assicurano che siano in vigore misure di contenimento per evitare l'ulteriore diffusione della specie esotica invasiva agli altri Stati membri.

5.  Se la Commissione rigetta una decisione notificata in conformità del paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo lo Stato membro interessato applica senza indugio le misure di eradicazione di cui all'articolo 17.

6.  Se la Commissione non rigetta una decisione notificata in conformità del paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo la specie esotica invasiva è soggetta alle misure di gestione di cui all'articolo 19.



CAPO IV

GESTIONE DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE AMPIAMENTE DIFFUSE

Articolo 19

Misure di gestione

1.  Entro 18 mesi dall'iscrizione di una specie esotica invasiva nell'elenco dell'Unione, gli Stati membri predispongono misure di gestione efficaci per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui gli Stati membri hanno constatato l'ampia diffusione nel proprio territorio, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, i servizi ecosistemici collegati e, se del caso, sulla salute umana o sull'economia.

Tali misure di gestione sono proporzionate all'impatto sull'ambiente e adeguate alle circostanze specifiche degli Stati membri, si basano su un'analisi costi/benefici e includono anche, nel limite del possibile, le misure di ripristino di cui all'articolo 20. A esse viene assegnata la priorità in base alla valutazione del rischio e alla loro efficienza in termini di costi.

2.  Le misure di gestione consistono in interventi fisici, chimici o biologici, letali o non letali, volti all’eradicazione, al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie esotica invasiva. Se del caso, tra le misure di gestione rientrano interventi sull'ecosistema ricevente, per aumentarne la resilienza verso le invasioni attuali e future. L'uso commerciale di specie esotiche invasive già insediate può essere autorizzato temporaneamente quale parte delle misure di gestione volte alla loro eradicazione, al controllo numerico o al contenimento della popolazione, in casi strettamente giustificati e a condizione che siano in essere tutti i controlli appropriati al fine di evitare ogni ulteriore diffusione.

3.  Gli Stati membri, nell'applicare le misure di gestione e nel selezionare i metodi da utilizzare, tengono in debita considerazione la salute umana e l'ambiente, particolarmente le specie non destinatarie di misure e i loro habitat e assicurano che, quando fra i destinatari di misure figurano gli animali, siano loro risparmiati dolore, angoscia o sofferenza evitabili, senza tuttavia compromettere l'efficacia delle misure di gestione.

4.  Il sistema di sorveglianza di cui all'articolo 14 è concepito e utilizzato per monitorare l'efficacia dell'eradicazione, del controllo numerico o delle misure di contenimento nel rendere minimi gli effetti sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici collegati nonché, se del caso, sulla salute umana o sull'economia. Ove appropriato, i controlli valutano anche l'impatto sulle specie non destinatarie di misure.

5.  Quando sussiste il rischio significativo che una specie esotica invasiva di rilevanza unionale si diffonda in un altro Stato membro, gli Stati membri in cui la specie è già presente ne danno immediata notifica agli altri Stati membri e alla Commissione. Se del caso, gli Stati membri interessati varano misure di gestione concordate. Se la specie in questione rischia di diffondersi anche in paesi terzi, lo Stato membro in cui la specie è già diffusa provvede a informare i paesi terzi interessati.

Articolo 20

Ripristino degli ecosistemi danneggiati

1.  Gli Stati membri adottano misure di ripristino appropriate per favorire la ricostituzione di un ecosistema che è stato degradato, danneggiato o distrutto da specie esotiche invasive di rilevanza unionale, tranne nel caso in cui un'analisi costi/benefici dimostri, sulla base dei dati disponibili e con ragionevole certezza, che i costi di dette misure sarebbero elevati e sproporzionati rispetto ai benefici del ripristino.

2.  Le misure di ripristino di cui al paragrafo 1 includono almeno le seguenti:

a) misure volte ad accrescere la capacità di un ecosistema esposto a perturbazioni causate dalla presenza di specie esotiche invasive di rilevanza unionale di resistere ai loro effetti, assorbirli, adattarvisi e ricostituirsi;

b) misure volte a sostenere la prevenzione dalla reinvasione dopo una campagna di eradicazione.



CAPO V

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI

Articolo 21

Recupero dei costi

Conformemente al principio «chi inquina paga» e fatte salva la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), gli Stati membri mirano a recuperare i costi delle misure necessarie a prevenire, ridurre al minimo o mitigare gli aspetti negativi delle specie esotiche invasive, ivi compresi i costi ambientali e relativi alle risorse nonché i costi di ripristino.

Articolo 22

Cooperazione e coordinamento

1.  Gli Stati membri, nell'adempiere agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento, si adoperano per garantire uno stretto coordinamento con tutti gli Stati membri interessati e, ove possibile e appropriato, si avvalgono di strutture esistenti risultanti da accordi regionali o internazionali. Gli Stati membri interessati, in particolare, provvedono a che sia garantito il coordinamento con altri Stati membri che condividono:

a) le stesse sottoregioni marine di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/56/CE, per quanto riguarda le specie marine;

b) la stessa regione biogeografica di cui all'articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, per quanto riguarda le specie non marine;

c) gli stessi confini;

d) lo stesso bacino idrografico di cui all'articolo 2, punto 13), della direttiva 2000/60/CE, per quanto riguarda le specie di acqua dolce; o

e) qualsiasi altro problema comune.

Su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione interviene per agevolare il coordinamento.

2.  Gli Stati membri, nell’adempiere agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento e allo scopo di conseguire gli obiettivi che esso si prefigge, si adoperano per cooperare con i paesi terzi, se del caso, anche avvalendosi di strutture esistenti risultanti da accordi regionali o internazionali.

3.  Gli Stati membri possono inoltre applicare disposizioni, come quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per garantire il coordinamento e la cooperazione con gli altri Stati membri interessati per quanto riguarda le specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, identificate negli elenchi nazionali adottati in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1. Gli Stati membri possono inoltre istituire meccanismi di cooperazione in merito a tali specie esotiche invasive al livello appropriato. Tali meccanismi possono includere lo scambio di informazioni e di dati, piani d'azione sui vettori e lo scambio di migliori prassi per la gestione, il controllo e l'eradicazione delle specie esotiche invasive, sistemi e programmi di preallarme collegati alla sensibilizzazione e all'istruzione del pubblico.

Articolo 23

Norme nazionali più severe

Gli Stati membri possono mantenere o adottare norme nazionali più severe per prevenire l'introduzione, l'insediamento e la diffusione di specie esotiche invasive. Tali misure devono essere compatibili con il TFUE e notificate alla Commissione conformemente al diritto dell'Unione.



CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Rendicontazione e riesame

1.  Entro il 1o giugno 2019, e successivamente ogni sei anni, gli Stati membri aggiornano e trasmettono alla Commissione:

a) una descrizione, o una sua versione aggiornata, del sistema di sorveglianza di cui all'articolo 14 e del sistema dei controlli ufficiali per le specie esotiche che entrano nell’Unione di cui all’articolo 15;

b) la distribuzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, presenti nel loro territorio, ivi incluse informazioni sui modelli di migrazione o riproduzione;

c) informazioni sulle specie considerate specie esotiche invasive di rilevanza nazionale in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2;

d) i piani d’azione di cui all’articolo 13, paragrafo 2;

e) informazioni aggregate che coprano l’intero territorio nazionale sulle misure di eradicazione adottate in conformità dell’articolo 17, sulle misure di gestione adottate in conformità dell’articolo 19, sulla loro efficacia e sul loro impatto sulle specie non destinatarie di misure;

f) il numero delle autorizzazioni di cui all'articolo 8 e lo scopo per cui sono state rilasciate;

g) le misure adottate per informare il pubblico della presenza di una specie esotica invasiva e qualsiasi azione i cittadini siano stati invitati a intraprendere;

h) le ispezioni previste dall'articolo 8, paragrafo 8; e

i) informazioni sul costo dell'azione intrapresa per adempiere agli obblighi del presente regolamento, ove disponibili.

2.  Entro il 5 novembre 2015 gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità competenti responsabili dell’applicazione del presente regolamento e ne informano gli altri Stati membri.

3.  Entro il 1o giugno 2021 la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi l’elenco dell'Unione, i piani d’azione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, il sistema di sorveglianza, i controlli doganali, l’obbligo di eradicazione e gli obblighi di gestione, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che può corredare di proposte legislative per la modifica del presente regolamento, ivi comprese modifiche all’elenco dell'Unione. Tale riesame valuta altresì l'efficacia delle disposizioni di esecuzione sulle specie esotiche invasive di interesse regionale, la necessità e la possibilità di includere specie autoctone dell'Unione nell'elenco dell'Unione e se occorra un'ulteriore armonizzazione al fine di aumentare l'efficacia dei piani d'azione e delle misure adottati dagli Stati membri.

4.  La Commissione, mediante atti di esecuzione, specifica i formati tecnici per la rendicontazione al fine di semplificare e integrare gli obblighi di rendicontazione per gli Stati membri per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Articolo 25

Sistema informativo di supporto

1.  La Commissione instaura progressivamente un sistema informativo di supporto necessario ad agevolare l’applicazione del presente regolamento.

2.  Entro il 2 gennaio 2016 tale sistema prevede un meccanismo di supporto di dati che collega i sistemi esistenti di dati sulle specie esotiche invasive, con particolare attenzione alle informazioni sulle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, in modo da facilitare la rendicontazione in conformità dell'articolo 24.

Il meccanismo di supporto di dati di cui al primo comma diviene uno strumento d’ausilio alla Commissione e agli Stati membri nell’amministrazione delle notifiche prescritte dall’articolo 16, paragrafo 2.

3.  Entro il 2 gennaio 2019 il meccanismo di supporto di dati di cui al paragrafo 2 diviene un meccanismo per lo scambio di informazioni su altri aspetti dell’applicazione del presente regolamento.

Esso può anche includere, ove disponibili, informazioni relative a specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, vettori, valutazione dei rischi e misure di gestione e di eradicazione.

Articolo 26

Partecipazione del pubblico

Gli Stati membri, nell'elaborare i piani d’azione in conformità dell’articolo 13 del presente regolamento e le misure di gestione predisposte in conformità dell’articolo 19 dello stesso, provvedono affinché al pubblico siano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipare alla loro preparazione, alla loro modifica o al loro riesame mediante le modalità già stabilite dagli Stati membri a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2003/35/CE.

Articolo 27

Comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 e nell'espletamento delle sue funzioni può essere assistito dal forum scientifico di cui all'articolo 28.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.  Qualora il comitato non esprima alcun un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 28

Forum scientifico

La Commissione assicura la partecipazione di rappresentanti della comunità scientifica nominati dagli Stati membri affinché formulino pareri in merito alle questioni scientifiche relative all'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda gli articoli 4, 5, 10 e 18. Tali rappresentanti si riuniscono in un forum scientifico, il cui regolamento interno è stabilito dalla Commissione.

Articolo 29

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 30

Sanzioni

1.  Gli Stati membri prevedono disposizioni relative a sanzioni da applicare ai casi di violazione del presente regolamento. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione.

2.  Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

3.  Le sanzioni previste possono comprendere, tra l'altro:

a) ammende;

b) confisca delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale non conformi;

c) immediata sospensione o ritiro di un'autorizzazione rilasciata in conformità dell'articolo 8.

4.  Entro il 2 gennaio 2016 gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le disposizioni di cui al paragrafo 1 e qualsiasi successiva modifica delle stesse.

Articolo 31

Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali

1.  In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e d), i proprietari di animali da compagnia tenuti a scopi non commerciali e appartenenti alle specie esotiche invasive che figurano nell'elenco dell'Unione sono autorizzati a tenerli fino alla fine della vita naturale degli animali, a patto che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) gli animali erano già in possesso dei proprietari prima dell'iscrizione nell'elenco dell'Unione;

b) gli animali sono tenuti in confinamento e sono predisposte tutte le opportune misure per garantire l’impossibilità di riproduzione o fuoriuscita.

2.  Le autorità competenti, tramite programmi di sensibilizzazione ed educazione organizzati dagli Stati membri, adottano tutte le misure ragionevoli per informare i proprietari non commerciali dei rischi posti dalla detenzione degli animali di cui al paragrafo 1 e delle misure da adottare per ridurre al minimo il rischio di riproduzione e fuoriuscita.

3.  I proprietari non commerciali che non possono garantire il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 non sono autorizzati a tenere gli animali interessati. Gli Stati membri possono offrire loro la possibilità di rilevare gli animali. In tal caso, il benessere degli animali è tenuto in debita considerazione.

4.  Gli animali di cui al paragrafo 3 del presente articolo possono essere tenuti in istituti di cui all'articolo 8 o in strutture appositamente predisposte dagli Stati membri.

Articolo 32

Disposizioni transitorie per scorte commerciali

1.  I detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive acquisiti prima della loro iscrizione nell’elenco dell'Unione sono autorizzati, fino a due anni dalla suddetta iscrizione, a tenere e trasportare esemplari vivi o parti riproducibili di dette specie a scopo di vendita o trasferimento agli istituti di ricerca o di conservazione ex situ e ai fini di ricerca medica di cui all’articolo 8, purché tali esemplari siano tenuti e trasportati in confinamento e siano state prese tutte le opportune misure intese a garantire l’impossibilità della loro riproduzione o fuoriuscita, oppure alla loro soppressione o al loro abbattimento in modo indolore per esaurire le scorte.

2.  La vendita o il trasferimento di esemplari vivi a utilizzatori non commerciali sono autorizzati per un periodo di un anno dall'iscrizione della specie nell'elenco dell'Unione purché gli esemplari siano tenuti e trasportati in confinamento e siano state prese tutte le opportune misure intese a garantire l’impossibilità di riproduzione o fuoriuscita.

3.  Se è stata rilasciata un’autorizzazione in conformità dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 708/2007 per una specie d’acquacoltura che è successivamente iscritta nell’elenco dell'Unione e la durata dell’autorizzazione supera il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro ritira l’autorizzazione in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 708/2007 entro la fine del periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

( 2 ) Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

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