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Document C2005/100/04

Staatliche Beihilfe — Italien — Staatliche Beihilfe Nr. C 9/2005 (ex N 263/B/2001) — Förderung der Erstbeschäftigung im Fischereisektor (Sizilien) — Aufforderung zur Abgabe einer Stellungnahme gemäß Artikel 88 Absatz 2 EG-VertragText von Bedeutung für den EWR

ABl. C 100 vom 26.4.2005, pp. 24–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

26.4.2005   

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 100/24


STAATLICHE BEIHILFE — ITALIEN

Staatliche Beihilfe Nr. C 9/2005 (ex N 263/B/2001) — Förderung der Erstbeschäftigung im Fischereisektor (Sizilien)

Aufforderung zur Abgabe einer Stellungnahme gemäß Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag

(2005/C 100/04)

(Text von Bedeutung für den EWR)

Mit Schreiben vom 2. März 2005, das nachstehend in der verbindlichen Sprachfassung abgedruckt ist, hat die Kommission Italien ihren Beschluss mitgeteilt, wegen der vorerwähnten Maßnahme das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag einzuleiten.

Die Kommission fordert alle Beteiligten auf, etwaige Stellungnahmen innerhalb eines Monats nach dieser Veröffentlichung an folgende Anschrift zu richten:

Europäische Kommission

Generaldirektion Fischerei

Direktion D — Überwachung und Kontrollen

Rue de la Loi 200

B-1049 Brüssel

Fax (32-2) 295 19 42

Alle Stellungnahmen werden Italien zugeleitet. Die Beteiligten können unter Angabe von Gründen schriftlich beantragen, dass ihre Identität nicht bekannt gegeben wird.

INHALT DER ZUSAMMENFASSUNG

Diese Beihilfe ist in Artikel 168 des Gesetzes Nr. 32 vom 23. Dezember 2000 der Region Sizilien vorgesehen. Auf der Grundlage dieses Artikels kann Arbeitgebern für die Aufwendungen im Rahmen von Arbeitsverträgen, die mit jungen Seeleuten oder Auszubildenden bis zur Vollendung des 20. Lebensjahres geschlossen werden, ein Zuschuss gewährt werden. Diese Unterstützung kann für eine Höchstdauer von vier Jahren gewährt werden. Sie entspricht im Regelfall 70 % der vertraglichen Aufwendungen und 80 %, wenn der jugendliche Auszubildende fanganteilmäßig entlohnt wird.

Die für diese Beihilfe verwendeten finanziellen Mittel dürfen im Zeitraum von 2000 bis 2006 70 Milliarden ITL (36,15 Mio. EUR) nicht überschreiten.

Die Beihilferegelung stellt eine staatliche Beihilfe im Sinne des Artikels 87 Absatz 1 EG-Vertrag dar. Aus den Leitlinien für die Prüfung von staatlichen Beihilfen für den Fischereisektor und aus der Verordnung (EG) Nr. 2204/2002 vom 12. Dezember 2002 über Beschäftigungsbeihilfen ergibt sich, dass diese Beihilfe auf der Grundlage der letztgenannten Verordnung zu prüfen ist.

Die Begünstigten dieser Beihilfe sind „benachteiligte Arbeitnehmer“ im Sinne der genannten Verordnung. Dies ermöglicht einen Beihilfesatz von 50 % für die Dauer eines Jahres. Der in dieser Maßnahme vorgesehene Beihilfesatz beträgt jedoch 70 % bzw. 80 % und die Beihilfe kann über einen Zeitraum von vier Jahren gewährt werden.

Darüber hinaus steht diese Maßnahme nicht im Zusammenhang mit der Schaffung neuer Arbeitsplätze, was gemäß der Verordnung das Recht auf eine Beihilfe eröffnet.

Im Übrigen enthalten die Unterlagen keinen Anhaltspunkt dafür, dass es sich bei dieser Maßnahme um eine Ausbildungsförderung handelt.

Daher erhebt die Kommission ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit dieser Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt.

DAS SCHREIBEN

„La Commissione si pregia informare il governo italiano che, dopo avere esaminato le informazioni fornite dalle Sue autorità sulle misure in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale previsto dall'articolo 93 (ora 88), paragrafo 2 del trattato CE e dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità d'applicazione dell'articolo summenzionato (1).

1.   Procedimento

Con lettera del 22 marzo 2001 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione le disposizioni relative a una serie di misure a favore del settore della pesca e dell'acquacoltura previste dalla legge della Regione Siciliana del 23 dicembre 2000, n. 32.

L'articolo 168 della legge in questione istituisce un incentivo per la prima occupazione.

La Commissione ha protocollato queste misure con il numero N 263/2001 ed esse hanno costituito l'oggetto di una nutrita corrispondenza con l'Italia. Per quanto riguarda la misura prevista all'articolo 168 della legge sopra citata, l'Italia ha comunicato alla Commissione con lettera del 21 giugno 2001 che essa doveva essere ulteriormente approfondita e ne ha chiesto la trattazione separata dalle altre misure.

Per questo motivo il fascicolo dell'aiuto protocollato con il numero N 263/2001 è stato diviso in due fascicoli: da un lato il fascicolo N 263/A/2001, nell'ambito del quale sono state analizzate tutte le misure tranne quella prevista all'articolo 168 (2), e dall'altro lato il fascicolo N 236/B/2001 che si riferisce all'analisi della misura di cui all'articolo 168.

Relativamente al presente fascicolo N 263/B/2001, alla data del 13 giugno 2003 la Commissione non aveva ricevuto le informazioni complementari che l'Italia doveva trasmetterle, in particolare successivamente al previsto esame approfondito. Per questo motivo la Commissione ha inviato all'Italia una nuova lettera con la quale si chiedono le suddette informazioni. Successivamente, con lettera del 4 marzo 2004 la Commissione ha fatto presente all'Italia il fatto che le informazioni richieste non erano ancora pervenute.

L'Italia ha risposto con lettera dell'8 giugno 2004 nella quale comunicava di aver già fornito tutte le informazioni all'uopo necessarie su questo regime e di non aver altro da aggiungere in proposito, allegando alla lettera un prospetto ricapitolativo delle informazioni fornite.

Sulla base degli elementi sinora disponibili la Commissione non sarebbe stata in grado di dichiarare il presente regime compatibile con il mercato comune, essa ha quindi preferito informarne per l'ultima volta le autorità italiane, prima di avviare il procedimento d'indagine formale. Pertanto con lettera dell'8 luglio 2004 la Commissione ha comunicato all'Italia alcune osservazioni sul regime in questione, indicando che essa ne avrebbe tenuto conto nel corso dell'esame preliminare previsto all'articolo 4 del regolamento n. 659/1999, qualora non fosse trasmessa alcuna nuova informazione. La Commissione ha chiesto all'Italia di rispondere entro un mese, precisando che scaduto questo termine sarebbe stato avviato il procedimento di indagine formale.

Con lettera del 9 settembre 2004 l'Italia ha sollecitato una proroga di un mese per fornire informazioni complementari, che la Commissione ha concesso.

Tuttavia, visto che alla data del 1o dicembre 2004 l'Italia non ha trasmesso nuove informazioni, la Commissione ritiene opportuno procedere all'analisi del presente regime di aiuto.

2.   Descrizione

L'articolo 168 della legge 23 dicembre 2000, n. 32 dispone che, per agevolare la formazione professionale e l'occupazione giovanile nelle professioni della pesca e dell'acquacoltura e nell'indotto a terra, l'Assessorato regionale della pesca eroga un contributo a titolo di concorso sugli oneri contrattuali sostenuti dalle imprese ittiche per l'assunzione di mozzi, giovanotti di macchina e apprendisti fino al compimento del ventesimo anno di età.

Esso può essere concesso per la durata massima di 4 anni ed è commisurato ad un importo pari al 70 % degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun lavoratore e non è superiore a quello previsto dal contratto collettivo di lavoro per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima. Il contributo è erogato per non più di 25 giornate lavorative su base mensile per un periodo non inferiore a sei mesi. Per i mozzi arruolati con retribuzione alla parte, l'erogazione è pari all'80 % della spesa delle imprese ittiche debitamente documentata.

Ai sensi dell'articolo 168 le risorse finanziarie che possono essere utilizzate per gli aiuti previsti non possono superare, per il periodo 2000-2006 l'importo di 70 miliardi di lire italiane (36,15 milioni di euro).

3.   Valutazione

3.1.

La misura in oggetto apporta un vantaggio finanziario a una categoria di imprese che esercitano la loro attività in un settore determinato, quello della pesca e dell'acquacoltura. Le risorse necessarie per l'attuazione del regime in esame sono risorse pubbliche. Dal momento che i prodotti delle imprese beneficiarie sono venduti sul mercato comunitario, la misura rafforza la loro posizione sia sul mercato italiano, rispetto alle imprese degli altri Stati membri che vogliono introdurvi i loro prodotti, sia sui mercati degli altri Stati membri per le imprese che vendono i loro prodotti su tali mercati. Si tratta, pertanto, di misure che falsano o minacciano di falsare la concorrenza e che costituiscono, quindi, aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

Essa può essere considerata compatibile con il mercato comune solo se può beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato.

3.2.

Dato che la misura va a beneficio delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura, per poterla valutare occorre riferirsi in primo luogo agli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (3), di seguito denominati orientamenti ‚pesca‘.

Il paragrafo 2.2 dei suddetti orientamenti stabilisce che gli Stati membri non sono tenuti a notificare gli aiuti al settore della pesca che soddisfano le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione (4). La Commissione ha richiamato l'attenzione dell'Italia sull'esistenza del summenzionato regolamento che esenta gli Stati membri dalla notificazione di talune categorie di aiuti all'occupazione, tuttavia l'Italia non si è avvalsa della disposizione in questione.

Considerato che gli orientamenti ‚pesca‘ non contengono altre disposizioni sugli aiuti all'occupazione oltre a quelli sopra menzionati, è necessario fare riferimento al regolamento di cui sopra. L'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento dispone che esso si applica agli aiuti in tutti i settori, incluse le attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato. Esso si applica quindi al settore della pesca e dell'acquacoltura.

Il considerando n. 4 del regolamento in questione precisa che quest'ultimo deve fare salva la possibilità degli Stati membri di notificare gli aiuti a favore dell'occupazione. In tal caso le notificazioni devono essere valutate dalla Commissione, in particolare, alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (5), modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (6). Considerato che il campo di applicazione del regolamento n. 70/2001 si estende al settore della pesca limitatamente agli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, per la valutazione del regime in questione è opportuno prescindere da esso e procedere sulla base dei criteri contenuti nel regolamento (CE) n. 2204/2002.

3.3.

La Commissione osserva che essa non può riferirsi all'articolo 4 del regolamento in questione, relativo ai regimi di aiuti a favore della creazione di posti di lavoro, dato che nei documenti notificati alla Commissione non è indicato che l'assunzione che dà diritto al sussidio debba corrispondere a una effettiva creazione di posti di lavoro nell'impresa in questione.

Di conseguenza, la sola possibilità esistente è fare riferimento all'articolo 5 relativo all'assunzione di lavoratori svantaggiati.

Ai sensi delle lettere f) ed i) dell'articolo 2, si definisce lavoratore svantaggiato qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito. Anche se non espressamente precisato dall'articolo 168 della legge della Regione Siciliana, la Commissione può considerare come avverate le condizioni di cui alle lettere f) ed i) dell'articolo 2. Infatti, da un lato, questo regime d'aiuti si rivolge alle imprese che assumono giovani di età inferiore a 20 anni; d'altro lato, i giovani che occuperanno i posti di lavoro cui si applica il presente regime d'aiuti sono chiaramente giovani in attesa di un'occupazione regolare. Il regime in oggetto riguarda quindi lavoratori svantaggiati, secondo la definizione contenuta nel regolamento.

Tuttavia l'articolo 5 dispone che l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 50 % dei costi salariali su un periodo di un anno successivo all'assunzione. Dato che l'aiuto previsto è del 70 % o dell'80 % dei costi salariali e che può essere concesso su un periodo quadriennale, esso non soddisfa le condizioni richieste dal regolamento.

Occorre inoltre notare che nella legge della Regione Siciliana non è indicato che l'assunzione, secondo un'altra condizione imposta dall'articolo 5, deve essere effettuata per un posto resosi vacante a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d'età, o di licenziamento per giusta causa quando l'assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata.

3.4.

L'articolo 168 della legge della Regione Siciliana indica anche che questa misura di aiuto ha il fine di agevolare la formazione professionale attraverso la stipula di contratti di apprendistato.

Tuttavia i contratti in oggetto non possono essere considerati contratti di apprendistato nel senso comune del termine, cioè relativi a un modello di formazione iniziale in cui l'apprendista impiegato nell'impresa segue parallelamente e regolarmente corsi di formazione in un centro di formazione al di fuori dell'impresa. Di conseguenza, questa misura d'aiuto non può essere considerata un'attuazione di una misura generale di formazione a favore dei giovani e deve invece essere trattata al pari di un aiuto di Stato.

D'altro canto l'articolo 168 non prevede che la concessione dell'aiuto sia legata all'attuazione di una qualsivoglia formazione. Secondo questo articolo si tratta di un contratto di lavoro ordinario in virtù del quale il lavoratore deve prestare normalmente un'attività lavorativa senza beneficiare delle disposizioni derogatorie che gli permettano di seguire un percorso formativo. Non trova quindi applicazione il regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (7). Del resto, nel corso del carteggio tra la Commissione e l'Italia, quest'ultima ha fatto sempre riferimento, relativamente alla misura in oggetto, alle disposizioni relative agli aiuti a favore dell'occupazione, cioè al regolamento (CE) n. 2204/2002 o, nel caso di disposizioni anteriormente applicabili, agli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione (8).

3.5.

La Commissione osserva che le risorse finanziarie che possono essere utilizzate per gli aiuti previsti non possono superare, per il periodo 2000-2006 l'importo di 70 miliardi di lire italiane (36,15 milioni di euro).

La Commissione ritiene che la somma in questione sia troppo elevata rispetto alle possibilità di impiego offerte dal settore della pesca e dell'acquacoltura in Sicilia e quindi non è giustificata.

4.   Conclusioni

Pertanto, al presente stadio della valutazione preliminare prevista all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione nutre serie riserve circa la compatibilità del regime di aiuto in oggetto con il mercato comune.

Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione invita l'Italia a presentare, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione dell'aiuto, entro un mese dalla data di ricezione della presente.

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati, mediante la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE mediante la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed informerà infine l'autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.“


(1)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(2)  Queste misure hanno costituito l'oggetto di una decisione della Commissione che dichiarava la loro compatibilità con il mercato comune, decisione comunicata con lettera della Commissione C(2003) del 9 aprile 2003.

(3)  GU C 229 del 14.9.2004, pag. 5.

(4)  GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3.

(5)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.

(6)  GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22.

(7)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20.

(8)  GU C 334 del 12.12.1995, pag. 4.


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