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Document 32014R0702R(02)

Rettifica del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GU L 193 dell'1.7.2014)

OJ L 190, 21.7.2017, p. 28–28 (IT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/702/corrigendum/2017-07-21/oj

21.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/28


Rettifica del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1o luglio 2014 )

Pagina 26, articolo 14:

anziché:

«Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende

agricole connessi alla produzione agricola primaria 1.

Gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 14 del presente articolo e al capo I. 2.

L'investimento può essere realizzato da uno o più beneficiari o riguardare un attivo materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari. 3.

Gli investimenti soddisfano almeno uno dei seguenti obiettivi:»

leggasi:

«Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

1.   Gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 14 del presente articolo e al capo I.

2.   L'investimento può essere realizzato da uno o più beneficiari o riguardare un attivo materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari.

3.   Gli investimenti soddisfano almeno uno dei seguenti obiettivi:»

[…].


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