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Document 32014R0702R(02)
Rettifica del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GU L 193 dell'1.7.2014)
Rettifica del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GU L 193 dell'1.7.2014)
OJ L 190, 21.7.2017, p. 28–28
(IT)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/702/corrigendum/2017-07-21/oj
21.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/28 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1o luglio 2014 )
Pagina 26, articolo 14:
anziché:
«Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende
agricole connessi alla produzione agricola primaria 1.
Gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 14 del presente articolo e al capo I. 2.
L'investimento può essere realizzato da uno o più beneficiari o riguardare un attivo materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari. 3.
Gli investimenti soddisfano almeno uno dei seguenti obiettivi:»
leggasi:
«Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria
1. Gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 14 del presente articolo e al capo I.
2. L'investimento può essere realizzato da uno o più beneficiari o riguardare un attivo materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari.
3. Gli investimenti soddisfano almeno uno dei seguenti obiettivi:»
[…].