Protocollo
SUL MERCATO INTERNO E SULLA CONCORRENZA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
CONSIDERANDO che il mercato interno ai sensi dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata,
HANNO CONVENUTO che a tal fine l'Unione adotta, se necessario, misure in base alle disposizioni dei trattati, compreso in base all'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Il presente protocollo è allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.