DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 5
1. Agli articoli, alle sezioni, ai capi, ai titoli e alle parti del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificati dal presente trattato, si applica la nuova numerazione indicata nelle tabelle di corrispondenza contenute nell'allegato del presente trattato e che ne costituisce parte integrante.
2. I rinvii ad articoli, sezioni, capi, titoli e parti nel trattato sull'Unione europea e nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché i rinvii tra gli stessi, sono adattati conformemente al paragrafo 1 e i riferimenti ai paragrafi o ai commi di detti articoli come rinumerati o riordinati da talune disposizioni del presente trattato sono adattati conformemente a dette disposizioni.
I riferimenti ad articoli, sezioni, capi, titoli e parti del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea contenuti in altri trattati e atti di diritto primario che fondano l'Unione sono adattati conformemente al paragrafo 1. I riferimenti ai capoversi del trattato sull'Unione europea o ai paragrafi e ai commi degli articoli del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea come rinumerati o riordinati dal presente trattato sono adattati conformemente allo stesso.
Tali adeguamenti riguardano anche eventuali casi in cui la disposizione in questione sia abrogata
3. I riferimenti ai capoversi, agli articoli, alle sezioni, ai capi, ai titoli e alle parti del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificati dal presente trattato, contenuti in altri strumenti o atti si intendono fatti ai capoversi, agli articoli, alle sezioni, ai capi, ai titoli e alle parti di detti trattati secondo la nuova numerazione di cui al paragrafo 1 e, rispettivamente, ai paragrafi o ai commi di detti articoli come rinumerati o riordinati da alcune disposizioni del presente trattato.