MODIFICHE DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÁ EUROPEA
Articolo 2
Il trattato che istituisce la Comunità europea è modificato in base alle disposizioni del presente articolo.
| 1) | La denominazione del trattato è sostituita da: «Trattato sul funzionamento dell'Unione europea». |
| A. | MODIFICHE ORIZZONTALI |
| 2) | Nell'intero trattato:
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| 3) | I termini «secondo una procedura legislativa speciale» sono inseriti dopo «all'unanimità» e i termini «su proposta della Commissione» sono soppressi ai seguenti articoli:
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| 4) | Dopo «Consiglio» sono inseriti i termini «, deliberando a maggioranza semplice,» agli articoli che figurano nella colonna di sinistra e i termini «, che delibera a maggioranza semplice,» agli articoli che figurano nella colonna di destra:
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| 5) | Agli articoli seguenti, i termini «consultazione del Parlamento europeo» sono sostituiti da «approvazione del Parlamento europeo»:
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| 6) | Agli articoli seguenti, il termine «istituzione» o «l'istituzione» è sostituito da «istituzione, organo o organismo» o «l'istituzione, l'organo o l'organismo» e, se del caso, il testo è opportunamente modificato dal punto di vista grammaticale:
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| 7) | Agli articoli seguenti, i termini «Corte di giustizia» o «Corte» sono sostituiti da «Corte di giustizia dell'Unione europea»:
Ai seguenti articoli i termini «di giustizia» sono soppressi dopo «Corte»:
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| 8) | Agli articoli seguenti, il rinvio a un altro articolo del trattato è sostituito dal rinvio seguente a un articolo del trattato sull'Unione europea:
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| 9) | (non riguarda la versione italiana) |
| B. | MODIFICHE SPECIFICHE |
PREAMBOLO
| 10) | Nel secondo capoverso, il termine «paesi» è sostituito da «Stati» e, nell'ultimo capoverso del preambolo, i termini «HANNO DECISO di creare una COMUNITÀ EUROPEA e a questo effetto hanno designato ...» sono sostituiti da «HANNO DESIGNATO a questo effetto...». |
DISPOSIZIONI COMUNI
| 11) | Gli articoli 1 e 2 sono abrogati. È inserito l'articolo 1bis:
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CATEGORIE E SETTORI DI COMPETENZA
| 12) | Sono inseriti il nuovo titolo e i nuovi articoli da 2 A a 2 E:
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DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE
| 13) | Sono inseriti il titolo e l'articolo 2 F seguenti:
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| 14) | L'articolo 3, paragrafo 1, è abrogato. Il paragrafo 2 è cosí modificato: i termini «L'azione della Comunità a norma del presente articolo» sono sostituiti da «Nelle sue azioni l'Unione ...». e resta senza numero |
| 15) | Il testo dell'articolo 4 diventa l'articolo 97 ter. Detto articolo è modificato come indicato al punto 85). |
| 16) | L'articolo 5 è abrogato; è sostituito dall'articolo 3ter del trattato sull'Unione europea. |
| 17) | È inserito l'articolo 5 bis:
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| 18) | È inserito l'articolo 5ter:
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| 19) | All'articolo 6, i termini «di cui all'articolo 3» sono soppressi. |
| 20) | È inserito l'articolo 6bis con iltesto dell'articolo 153, paragrafo 2. |
| 21) | È inserito l'articolo 6ter con il testo del dispositivo del protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali; i termini «, della pesca,» sono inseriti dopo «dell'agricoltura», i termini «... e della ricerca,» sono sostituiti da «..,. della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio,» e i termini «in quanto esseri senzienti» sono inseriti dopo «... di benessere degli animali». |
| 22) | Gli articoli da 7 a 10 sono abrogati. Gli articoli 11 e 11 A sono sostituiti dall'articolo 10 del trattato sull'Unione europea e dagli articoli da 280 A a 280 I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come indicato all'articolo 1, punto 22, del presente trattato e al punto 278. |
| 23) | Il testo dell'articolo 12 diventa l'articolo 16 D. |
| 24) | Il testo dell'articolo 13 diventa l'articolo 16 E. Detto articolo è modificato come indicato al punto 33). |
| 25) | Il testo dell'articolo 14 diventa l'articolo 22 bis. Detto articolo è modificato come indicato al punto 41). |
| 26) | Il testo dell'articolo 15 diventa l'articolo 22 ter. Detto articolo è modificato come indicato al punto 42). |
| 27) | L'articolo 16 è così modificato:
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| 28) | È inserito l'articolo 16 A, con il testo dell'articolo 255 così modificato:
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| 29) | È inserito l'articolo 16 B che sostituisce l'articolo 286:
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| 30) | È inserito il nuovo articolo 16 C seguente:
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NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA
| 31) | La denominazione della parte seconda è sostituita dalla seguente: «NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL'UNIONE». |
| 32) | È inserito l'articolo 16 D, con il testo dell'articolo 12. |
| 33) | È inserito l'articolo 16 E, che riprende il testo dell'articolo 13; al paragrafo 2, i termini «... il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 quando adotta ...» sono sostituiti da «... il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare i principi di base delle ...». I termini «gli handicap, l'età o le tendenze sessuali» sono sostituiti da «la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale». |
| 34) | L'articolo 17 è così modificato:
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| 35) | L'articolo 18 è così modificato:
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| 36) | All'articolo 20, i termini «... stabiliscono tra loro le disposizioni necessarie e ...» sono sostituiti da «... adottano le disposizioni necessarie e...». È aggiunto il nuovo comma seguente:
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| 37) | All'articolo 21, è inserito il nuovo primo comma seguente:
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| 38) | All'articolo 22, secondo comma, i termini «... i diritti previsti nella presente parte, di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.» sono sostituiti da «... i diritti elencati all'articolo 17, paragrafo 2. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.» |
| 39) | Nella denominazione della parte terza, i termini «E AZIONI INTERNE» sono inseriti dopo «POLITICHE». |
MERCATO INTERNO
| 40) | All'inizio della parte terza è inserito il titolo I, denominato «MERCATO INTERNO». |
| 41) | È inserito l'articolo 22 bis, che riprende il testo dell'articolo 14. Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
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| 42) | È inserito l'articolo 22 ter, che riprende il testo dell'articolo 15. Al primo comma, i termini «... nel corso del periodo di instaurazione ...» sono sostituiti da «... per l'instaurazione ...». |
| 43) | Il titolo I sulla libera circolazione delle merci diventa il titolo I bis. |
| 44) | All'articolo 23, paragrafo 1, i termini «... è fondata sopra ...» sono sostituiti da «comprende». |
| 45) | Dopo l'articolo 27 è inserito il capo 1 bis, denominato «COOPERAZIONE DOGANALE», ed è inserito l'articolo 27 bis, che riprende il testo dell'articolo 135 con la soppressione dell'ultima frase dello stesso. |
AGRICOLTURA E PESCA
| 46) | Nella denominazione del titolo II, sono aggiunti i termini «E PESCA». |
| 47) | L'articolo 32 è così modificato:
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| 48) | L'articolo 36 è così modificato:
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| 49) | L'articolo 37 è così modificato:
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LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI
| 50) | All'articolo 39, paragrafo 3, lettera d), i termini «di applicazione» sono soppressi. |
| 51) | L'articolo 42 è così modificato:
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LIBERTÀ DI STABILIMENTO
| 52) | All'articolo 44, paragrafo 1, i termini «(…) il Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, delibera mediante direttive.» Sono sostituiti da «(…) il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione del Comitato economico e sociale.»; al paragrafo 2, i termini «Il Parlamento europeo,» sono aggiunti all'inizio del primo comma. Al paragrafo 2, lettera d) i termini «i lavoratori salariati» sono sostituiti da «i lavoratori dipendenti» e i termini «un'attività non salariata» da «un'attività autonoma». |
| 53) | All'articolo 45, secondo comma, i termini «Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può ...» sono sostituiti da «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono ...». |
| 54) | L'articolo 47 è così modificato:
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| 55) | È inserito l'articolo 48 bis, che riprende il testo dell'articolo 294. |
SERVIZI
| 56) | L'articolo 49 è così modificato:
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| 57) | All'articolo 50, terzo comma, i termini «nel paese» sono sostituiti da «nello Stato membro» e i termini «dal paese stesso» sono sostituiti da «da tale Stato». |
| 58) | All'articolo 52, paragrafo 1, i termini «... il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Parlamento europeo, stabilisce ...» sono sostituiti da «... il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono ...». |
| 59) | All'articolo 53, i termini «... si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione...» sono sostituiti da «... si sforzano di procedere alla liberalizzazione ...». |
CAPITALI
| 60) | All'articolo 57, paragrafo 2, i termini «... il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare misure ...» sono sostituiti da «... il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure ...» e l'ultima frase del paragrafo 2 diventa il paragrafo 3, così redatto:
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| 61) | All'articolo 58, è aggiunto il nuovo paragrafo 4 seguente:
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| 62) | L'articolo 60 diventa l'articolo 61 H. Detto articolo è modificato come indicato al punto 64). |
SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA
| 63) | Il titolo IV, denominato «SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA» sostituisce il titolo IV relativo a visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone. Tale titolo contiene i capi seguenti:
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DISPOSIZIONI GENERALI
| 64) | L'articolo 61 è sostituito dal capo 1 e dagli articoli da 61 a 61 I seguenti. L'articolo 61 sostituisce anche l'articolo 29 dell'attuale trattato sull'Unione europea, l'articolo 61 D sostituisce l'articolo 36 di detto trattato, l'articolo 61 E sostituisce l'articolo 64, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 33 dell'attuale trattato sull'Unione europea, l'articolo 61 G sostituisce l'articolo 66 del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 61 H riprende la formulazione dell'articolo 60 di quest'ultimo trattato, come indicato al punto 62):
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CONTROLLI ALLE FRONTIERE, ASILO E IMMIGRAZIONE
| 65) | Gli articoli da 62 a 64 sono sostituiti dal capo 2 e dagli articoli da 62 a 63ter seguenti. L'articolo 62 sostituisce l'articolo 62, l'articolo 63, paragrafi 1 e 2, sostituisce l'articolo 63, punti 1 e 2, l'articolo 63, paragrafo 3, sostituisce l'articolo 64, paragrafo 2, e l'articolo 63bis sostituisce l'articolo 63, punti 3 e 4:
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COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE
| 66) | L'articolo 65 è sostituito dal capo 3 e dall'articolo 65 seguenti:
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COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
| 67) | L'articolo 66 è sostituito dall'articolo 61 G, come indicato al punto 64) e gli articoli da 67 a 69 sono abrogati. Sono inseriti il capo 4 e gli articoli da 69 A a 69 E seguenti. Gli articoli 69 A, 69 B e 69 D sostituiscono l'articolo 31 dell'attuale trattato sull'Unione europea, come indicato all'articolo 1, punto 51, del presente trattato:
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COOPERAZIONE DI POLIZIA
| 68) | Sono inseriti il capo 5 e i seguenti articoli 69 F, 69 G e 69 H. Gli articoli 69 F e 69 G sostituiscono l'articolo 30 dell'attuale trattato sull'Unione europea e l'articolo 69 H sostituisce l'articolo 32 di detto trattato, come indicato all'articolo 1, punto 51, del presente trattato:
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TRASPORTI
| 69) | All'articolo 70, i termini «Gli Stati membri perseguono gli obiettivi del trattato ...» sono sostituiti da «Gli obiettivi dei trattati sono perseguiti, ...». |
| 70) | All'articolo 71, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
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| 71) | All'inizio dell'articolo 72, i termini «..., e salvo accordo unanime del Consiglio, ...» sono sostituiti da «..., e salvo che il Consiglio adotti all'unanimità una misura che conceda una deroga, ...». |
| 72) | L'articolo 75 è così modificato:
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| 73) | All'articolo 78, è aggiunta la frase seguente:
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| 74) | All'articolo 79, la parte di frase «restando impregiudicate le attribuzioni del Comitato economico e sociale» è soppressa. |
| 75) | All'articolo 80, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
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REGOLE DI CONCORRENZA
| 76) | All'articolo 85, è aggiunto il nuovo paragrafo 3 seguente:
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| 77) | L'articolo 87 è così modificato:
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| 78) | All'articolo 88, è aggiunto il nuovo paragrafo 4 seguente:
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DISPOSIZIONI FISCALI
| 79) | All'articolo 93, alla fine, i termini «... entro il termine previsto dall'articolo 14.» sono sostituiti da «... ed evitare le distorsioni di concorrenza.». |
RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
| 80) | È invertito l'ordine degli articoli 94 e 95. L'articolo 94 diventa articolo 95 e l'articolo 95 diventa articolo 94. |
| 81) | L'articolo 95, che diventa articolo 94, è così modificato:
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| 82) | All'articolo 94, che diventa articolo 95, i termini «Fatto salvo l'articolo 94, ...» sono inseriti all'inizio. |
| 83) | All'articolo 96, secondo comma, prima frase, i termini «, il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione ...» sono sostituiti da «, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono ...». La seconda frase è sostituita da «Può essere adottata ogni altra opportuna misura prevista dai trattati.». |
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
| 84) | È inserito il nuovo articolo 97 bis seguente come ultimo articolo del titolo VI:
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POLITICA ECONOMICA E MONETARIA
| 85) | È inserito, come ultimo articolo del titolo VII, l'articolo 97 ter, che riprende il testo dell'articolo 4 con le modifiche seguenti:
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| 86) | L'articolo 99 è così modificato:
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DIFFICOLTÀ NELL'APPROVVIGIONAMENTO DI DETERMINATI PRODOTTI (ENERGIA)
| 87) | All'articolo 100, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
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ALTRE DISPOSIZIONI — POLITICA ECONOMICA E MONETARIA
| 88) | All'articolo 102, il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 1 non è più numerato. |
| 89) | All'articolo 103, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
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PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI
| 90) | L'articolo 104 è così modificato:
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POLITICA MONETARIA
| 91) | L'articolo 105 è così modificato:
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| 92) | L'articolo 106 è così modificato:
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| 93) | L'articolo 107 è così modificato:
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| 94) | All'articolo 109, la parte di frase «..., al più tardi alla data di istituzione del SEBC,» è soppressa. |
| 95) | All'articolo 110, i primi quattro commi del paragrafo 2 sono soppressi. |
MISURE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELL'EURO
| 96) | All'articolo 111, i testi dei paragrafi da 1 a 3 e 5 diventano, rispettivamente, i paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 188 O, con le modifiche indicate al punto 174). Il testo del paragrafo 4 diventa il paragrafo 1 dell'articolo 115 C, con le modifiche indicate al punto 100). |
| 97) | È inserito l'articolo 111bis:
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DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI (UEM)
| 98) | Il testo dell'articolo 112 diventa l'articolo 245 ter con le modifiche indicate al punto 228). Il testo dell'articolo 113 divental'articolo 245 quater. |
| 99) | L'articolo 114 è così modificato:
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DISPOSIZIONI SPECIFICHE AGLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA È L'EURO
| 100) | Sono inseriti il nuovo capo 3 bis e i nuovi articoli 115 A, 115 B e 115 C seguenti:
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AGLI STATI MEMBRI CON DEROGA
| 101) | L'articolo 116 è abrogato ed è inserito l'articolo 116bis:
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| 102) | L'articolo 117 è abrogato, eccettuati i primi cinque trattini del suo paragrafo 2 che diventano i cinque primi trattini del paragrafo 2 dell'articolo 118bis; sono modificati come indicato al punto 103. È inserito l'articolo 117 bis così modificato:
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| 103) | L'articolo 118 è abrogato. È inserito l'articolo 118 bis così modificato:
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| 104) | È inserito l'articolo 118 ter, che riprende il testo dell'articolo 124, paragrafo 1, con le modifiche seguenti:
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| 105) | L'articolo 119 è così modificato:
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| 106) | L'articolo 120 è così modificato:
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| 107) | All'articolo 121, il paragrafo 1 diventa il paragrafo 1 dell'articolo 117bis, con le modifiche indicate al punto 102). Il resto dell'articolo 121 è abrogato. |
| 108) | All'articolo 122, la seconda frase del paragrafo 2 diventa il primo comma del paragrafo 2 dell'articolo 117bis, con le modifiche indicate al punto 102). Il resto dell'articolo 122 è abrogato. |
| 109) | All'articolo 123, il paragrafo 3 diventa il paragrafo 1 dell'articolo 118bis e il paragrafo 5 diventa il paragrafo 3 dell'articolo 117bis, con le modificate indicate, rispettivamente, ai punti 103) e 102). Il resto dell'articolo 123 è abrogato. |
| 110) | All'articolo 124, il paragrafo 1 diventa il nuovo articolo 118 ter, con le modifiche indicate al punto 104). Il resto dell'articolo 124 è abrogato. |
OCCUPAZIONE
| 111) | All'articolo 125, i termini «e all'articolo 2 del presente trattato» sono soppressi. |
TITOLI SPOSTATI
| 112) | Il titolo IX denominato «POLITICA COMMERCIALE COMUNE» e gli articoli 131 e 133 diventano, rispettivamente, il titolo II nella parte quinta sull'azione esterna dell'Unione e gli articoli 188 B e 188 C. L'articolo 131 è modificato come indicato al punto 157) e l'articolo 133 è sostituito dall'articolo 188 C. Gli articoli 132 e 134 sono abrogati. |
| 113) | Il titolo X denominato «COOPERAZIONE DOGANALE» e l'articolo 135 diventano, rispettivamente, il capo 1 bis, nel titolo I bis denominato «Libera circolazione delle merci» e l'articolo 27 bis, come indicato al punto 45). |
POLITICA SOCIALE
| 114) | La denominazione del titolo XI, che diventa IX, «POLITICA SOCIALE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÙ» è sostituita dalla seguente: «POLITICA SOCIALE» e la denominazione «Capo 1 — Disposizioni sociali» è soppressa. |
| 115) | È inserito il nuovo articolo 136 bis seguente:
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| 116) | L'articolo 137 è così modificato:
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| 117) | All'articolo 138, paragrafo 4, prima frase, i termini «In occasione della consultazione ...» sono sostituiti da «In occasione delle consultazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 ...» e, nella seconda frase, i termini «La durata della procedura» sono sostituiti da «La durata di tale processo». |
| 118) | L'articolo 139, paragrafo 2, è così modificato:
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| 119) | All'articolo 140, la parte di frase seguente è aggiunta alla fine del secondo comma: «..., in particolare mediante iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.». |
| 120) | All'articolo 143, il secondo comma è soppresso. |
FONDO SOCIALE EUROPEO
| 121) | Il capo 2 diventa «TITOLO X». |
| 122) | All'articolo 148, i termini «le decisioni di applicazione relative» sono sostituiti da «i regolamenti di applicazione relativi». |
ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, GIOVENTÙ E SPORT
| 123) | Il capo 3 diventa «TITOLO XI» e i termini «E GIOVENTÙ» alla fine della denominazione sono sostituiti da «, GIOVENTÙ E SPORT». |
| 124) | L'articolo 149 è così modificato:
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| 125) | All'articolo 150, paragrafo 4, la parte di frase seguente è aggiunta alla fine: «e il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.». |
CULTURA
| 126) | L'articolo 151, paragrafo 5, è così modificato:
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SANITÀ PUBBLICA
| 127) | L'articolo 152 è così modificato:
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PROTEZIONE DEI CONSUMATORI
| 128) | All'articolo 153, il paragrafo 2 diventa l'articolo 6bis e i paragrafi 3, 4 e 5 diventano, rispettivamente, i paragrafi 2, 3 e 4. |
INDUSTRIA
| 129) | L'articolo 157 è così modificato:
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COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE
| 130) | La denominazione del titolo XVII è sostituita da: «COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE». |
| 131) | L'articolo 158 è così modificato:
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| 132) | All'articolo 159, secondo comma, i termini «economica e sociale» sono sostituiti da «economica, sociale e territoriale». |
| 133) | L'articolo 161 è così modificato:
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| 134) | All'articolo 162, primo comma, i termini «Le decisioni d'applicazione» sono sostituiti da «I regolamenti di applicazione» e il testo è opportunamente modificato dal punto di vista grammaticale. |
RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO
| 135) | Nella denominazione del titolo XVIII sono aggiunti i termini «E SPAZIO». |
| 136) | L'articolo 163 è così modificato:
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| 137) | All'articolo 165, paragrafo 2, alla fine è aggiunto il testo seguente: «..., in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.». |
| 138) | L'articolo 166 è modificato come segue:
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| 139) | All'articolo 167, i termini «il Consiglio» sono sostituiti da «l'Unione». |
| 140) | All'articolo 168, secondo comma, i termini «Il Consiglio» sono sostituiti da «L'Unione». |
| 141) | All'articolo 170, la parte di frase del secondo comma «..., negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300» è soppressa. |
SPAZIO
| 142) | È inserito il nuovo articolo 172 bis seguente:
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AMBIENTE (CAMBIAMENTI CLIMATICI)
| 143) | L'articolo 174 è così modificato:
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| 144) | L'articolo 175 è così modificato:
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TITOLI SPOSTATI
| 145) | Il titolo XX denominato «COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO» e gli articoli 177, 179, 180 e 181 diventano, rispettivamente, il capo 1 del titolo III della parte quinta sull'azione esterna dell'Unione e gli articoli da 188 D a 188 G, con le modifiche indicate ai punti da 161) a 164). L'articolo 178 è abrogato. |
| 146) | Il titolo XXI denominato «COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI» e l'articolo 181 A diventano, rispettivamente, il capo 2 del titolo III della parte quinta sull'azione esterna dell'Unione e il nuovo articolo 188 H; detto articolo è modificato come indicato al punto 166). |
ENERGIA
| 147) | Il titolo XX è sostituito dal nuovo titolo e dal nuovo articolo 176 A seguenti:
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TURISMO
| 148) | Il titolo XXI è sostituito dal nuovo titolo e dal nuovo articolo 176 B seguenti:
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PROTEZIONE CIVILE
| 149) | Sono inseriti il nuovo titolo XXII e il nuovo articolo 176 C seguenti:
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COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
| 150) | Sono inseriti il nuovo TITOLO XXIII e il nuovo articolo 176 D seguenti:
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ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE
| 151) | All'articolo 182, primo comma, i termini «del presente trattato», alla fine, sono soppressi. |
| 152) | All'articolo 186, la parte di frase finale «... sarà regolata da convenzioni successive per le quali è richiesta l'unanimità degli Stati membri.» è sostituita da «... è regolata da atti adottati a norma dell'articolo 187.». |
| 153) | All'articolo 187, i termini «deliberando all'unanimità» sono sostituiti da «deliberando all'unanimità su proposta della Commissione» e la frase seguente è aggiunta alla fine dell'articolo: «Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.». |
AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE
| 154) | È inserita una nuova parte quinta, denominata «AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE» e contenente i titoli e capi seguenti:
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DISPOSIZIONI GENERALI
| 155) | Sono inseriti il nuovo titolo I e il nuovo articolo 188 A seguenti:
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POLITICA COMMERCIALE COMUNE
| 156) | È inserito il titolo II, denominato «POLITICA COMMERCIALE COMUNE», che riprende la denominazione del titolo IX della parte terza. |
| 157) | È inserito l'articolo 188 B, che riprende il testo dell'articolo 131 con le modifiche seguenti:
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| 158) | È inserito l'articolo 188 C, che sostituisce l'articolo 133:
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COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
| 159) | È inserito il titolo III, denominato «COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO». |
| 160) | È inserito il capo 1, «COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO», che riprende la denominazione del titolo XX della parte terza. |
| 161) | È inserito l'articolo 188 D, che riprende il testo dell'articolo 177 con le modifiche seguenti:
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| 162) | È inserito l'articolo 188 E, che riprende il testo dell'articolo 179 con le modifiche seguenti:
|
| 163) | È inserito l'articolo 188 F, che riprende il testo dell'articolo 180 con le modifiche seguenti: all'inizio del paragrafo 1, è inserita la parte di frase seguente: «Per favorire la complementarità e l'efficacia delle azioni,...». |
| 164) | È inserito l'articolo 188 G, che riprende il testo dell'articolo 181; la seconda frase del primo comma e il secondo comma sono soppressi. |
COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI
| 165) | È inserito il capo 2, denominato «COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI», che riprende la denominazione del titolo XXI della parte terza. |
| 166) | È inserito l'articolo 188 H, che riprende il testo dell'articolo 181 A con le modifiche seguenti:
|
| 167) | È inserito il nuovo articolo 188 I seguente:
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AIUTO UMANITARIO
| 168) | Sono inseriti il nuovo capo 3 e il nuovo articolo 188 J seguenti:
|
MISURE RESTRITTIVE
| 169) | Sono inseriti il titolo IV e l'articolo 188 K, che sostituiscono l'articolo 301:
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ACCORDI INTERNAZIONALI
| 170) | Dopo l'articolo 188K è inserito il titolo V, «ACCORDI INTERNAZIONALI». |
| 171) | È inserito l'articolo 188 L seguente:
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| 172) | È inserito l'articolo 188 M, che riprende il testo dell'articolo 310. Il termine «Stati» è sostituito da «paesi terzi». |
| 173) | È inserito l'articolo 188 N, che sostituisce l'articolo 300:
|
| 174) | È inserito l'articolo 188 O, che riprende il testo del paragrafo 1, le cui ultime due frasi diventano secondo comma, e dei paragrafi 2, 3 e 5 dell'articolo 111, con le modifiche seguenti:
|
RELAZIONI DELL'UNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E I PAESI TERZI E DELEGAZIONI DELL'UNIONE
| 175) | Sono inseriti il titolo VI e gli articoli 188 P e 188 Q seguenti; l'articolo 188 P sostituisce gli articoli da 302 a 304:
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CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ
| 176) | Sono inseriti il nuovo titolo VII e il nuovo articolo 188 R seguenti:
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DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
| 177) | La parte quinta diventa «PARTE SESTA» e la sua denominazione è sostituita da «DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE». |
PARLAMENTO EUROPEO
| 178) | L'articolo 189 è abrogato. |
| 179) | L'articolo 190 è così modificato:
|
| 180) | All'articolo 191, il primo comma è soppresso; al secondo comma, i termini «Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, determina ...» sono sostituiti da «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano...» e i termini «di cui all'articolo 8 A, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea» sono inseriti dopo «a livello europeo». |
| 181) | All'articolo 192, il primo comma è soppresso; al secondo comma, i termini «dei suoi membri» sono sostituiti da «dei membri che lo compongono» e la frase seguente è aggiunta alla fine del comma: «Se la Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al Parlamento europeo.» |
| 182) | L'articolo 193 è così modificato:
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| 183) | L'articolo 195 è così modificato:
|
| 184) | All'articolo 196, secondo comma, i termini «en session extraordinaire» sono sostituiti da «in tornata» e i termini «dei suoi membri» sono sostituiti da «dei membri che lo compongono». |
| 185) | L'articolo 197 è così modificato:
|
| 186) | All'articolo 198, primo comma, il termine «assoluta» è soppresso. |
| 187) | All'articolo 199, secondo comma, i termini «... condizioni previste da detto regolamento» sono sostituiti da «... condizioni previste dai trattati e da detto regolamento.». |
| 188) | All'articolo 201, il secondo comma è sostituito dal seguente:
|
CONSIGLIO EUROPEO
| 189) | Sono inseriti la nuova sezione 1 bis e i nuovi articoli 201 bis e 201 ter seguenti:
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CONSIGLIO
| 190) | Gli articoli 202 e 203 sono abrogati. |
| 191) | L'articolo 205 è così modificato:
|
| 192) | L'articolo 207 è sostituito dal seguente:
|
| 193) | All'articolo 208, la frase seguente è aggiunta alla fine dell'articolo «Se la Commissione non presenta una proposta, ne comunica le motivazioni al Consiglio.». |
| 194) | All'articolo 209, i termini «previo parere» sono sostituiti da «previa consultazione». |
| 195) | L'articolo 210 è sostituito dal seguente:
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COMMISSIONE
| 196) | L'articolo 211 è abrogato. È inserito l'articolo 211bis:
|
| 197) | L'articolo 212 diventa il nuovo paragrafo 2 dell'articolo 218. |
| 198) | All'articolo 213, il paragrafo 1 è soppresso, il paragrafo 2 non è più numerato e i suoi primi due commi sono fusi e redatti come segue:
|
| 199) | L'articolo 214 è abrogato. |
| 200) | L'articolo 215 è così modificato:
|
| 201) | All'articolo 217, i paragrafi 1, 3 e 4 sono soppressi e il paragrafo 2 non è più numerato. La prima frase di detto paragrafo è sostituita dalla seguente: «Fatto salvo l'articolo 9 E, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea, le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente, in conformità dell'articolo 9 D, paragrafo 6 di detto trattato.». |
| 202) | All'articolo 218, il paragrafo 1 è soppresso, il paragrafo 2 diventa paragrafo 1 e i termini «alle condizioni previste dai trattati» sono soppressi. È inserito il paragrafo 2, che riprende il testo dell'articolo 212. |
| 203) | All'articolo 219, primo comma, i termini «del numero dei suoi membri previsto dall'articolo 213» sono sostituiti da «dei suoi membri» e il secondo comma è sostituito da «Il regolamento interno fissa il numero legale.». |
CORTE DI GIUSTIZIA
| 204) | Nella denominazione della sezione 4, sono aggiunti i termini «DELL'UNIONE EUROPEA» |
| 205) | L'articolo 220 è abrogato. |
| 206) | All'articolo 221, il primo comma è soppresso. |
| 207) | All'articolo 223, i termini «…, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 224 bis.» sono aggiunti alla fine del primo comma. |
| 208) | All'articolo 224, primo comma, la prima frase è soppressa e i termini «del Tribunale» sono inseriti dopo «Il numero dei giudici …». Al secondo comma, i termini «…, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 224 bis.» sono inseriti alla fine della seconda frase. |
| 209) | È inserito il nuovo articolo 224 bis seguente:
|
| 210) | All'articolo 225, paragrafo 1, primo comma, prima frase, i termini «... attribuiti a una camera giurisdizionale e di quelli ...» sono sostituiti da «... attribuiti a un tribunale specializzato istituito in applicazione dell'articolo 225 A e di quelli ...» ed al paragrafo 2, primo comma, i termini «istituite in applicazione dell'articolo 225 A» sono soppressi. |
| 211) | L'articolo 225 A è così modificato:
|
| 212) | L'articolo 228 è così modificato:
|
| 213) | All'articolo 229 A, i termini «…il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, …» sono sostituiti da «…il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, …» e i termini «titoli comunitari di proprietà industriale» sono sostituiti da «titoli europei di proprietà intellettuale». L'ultima frase è sostituita dal testo seguente: «Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.». |
| 214) | L'articolo 230 è così modificato:
|
| 215) | All'articolo 231, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia la Corte, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell'atto annullato che devono essere considerati definitivi.». |
| 216) | L'articolo 232 è così modificato:
|
| 217) | All'articolo 233, primo comma, i termini «o le istituzioni» sono soppressi ed il verbo è modificato di conseguenza; il terzo comma è soppresso. |
| 218) | All'articolo 234, primo comma, lettera b), i termini «e della BCE» sono soppressi e la lettera c) è soppressa. Il seguente comma è aggiunto alla fine dell'articolo: «Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte di giustizia dell'Unione europea statuisce il più rapidamente possibile.». Al secondo e terzo comma il termine «giurisdizione» è sostituito da «organo giurisdizionale» ed il verbo «è tenuta» da «è tenuto». |
| 219) | All'articolo 235, il rinvio all'articolo 288, secondo comma, è sostituito da un rinvio all'articolo 288, secondo e terzo comma. |
| 220) | È inserito il nuovo articolo 235 bis seguente:
|
| 221) | All'articolo 236, i termini «…dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi» sono sostituiti da «…dallo statuto dei funzionari dell'Unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione». |
| 222) | All'articolo 237, lettera d), all'inizio della seconda frase, il termine «direttivo» è inserito dopo «consiglio». |
| 223) | Sono inseriti i due nuovi articoli 240 bis e 240 ter seguenti:
|
| 224) | L'articolo 241 è sostituito dal seguente:
|
| 225) | All'articolo 242, seconda frase, i termini «de justice» dopo «Cour» sono soppressi nella versione francese [non riguarda la versione italiana]. |
| 226) | All'articolo 245, il secondo comma è sostituito dal seguente:
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BANCA CENTRALE EUROPEA
| 227) | Sono inseriti la sezione 4 bis e l'articolo 245 bis seguenti:
|
| 228) | È inserito l'articolo 245 ter, che riprende la formulazione dell'articolo 112 con le modifiche seguenti:
|
| 229) | È inserito l'articolo 245 quater, che riprende la formulazione dell'articolo 113. |
CORTE DEI CONTI
| 230) | All'articolo 246, i termini «dell'Unione» sono inseriti alla fine ed è aggiunto il nuovo secondo comma seguente: «Essa è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.». |
| 231) | L'articolo 247 è così modificato:
|
| 232) | All'articolo 248, il termine «organismo» è sostituito da «organo o organismo», al singolare o al plurale secondo i casi. |
ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE
| 233) | La denominazione del capo 2 è sostituita dalla seguente «ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE, PROCEDURE DI ADOZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI». |
| 234) | La sezione 1 è inserita prima dell'articolo 249:
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| 235) | L'articolo 249 è così modificato:
|
| 236) | Sono inseriti i nuovi articoli da 249 A a 249 D seguenti:
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PROCEDURE DI ADOZIONE DEGLI ATTI E ALTRE DISPOSIZIONI
| 237) | La sezione 2 denominata «PROCEDURE DI ADOZIONE DEGLI ATTI E ALTRE DISPOSIZIONI» è inserita prima dell'articolo 250. |
| 238) | All'articolo 250, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
|
| 239) | L'articolo 251 è così modificato:
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| 240) | L'articolo 252 è abrogato. È inserito il seguente nuovo articolo 252bis:
|
| 241) | L'articolo 253 è sostituito dal seguente:
|
| 242) | L'articolo 254 è sostituito dal seguente:
|
| 243) | È inserito il nuovo articolo 254 bis seguente:
|
| 244) | L'articolo 255 diventa articolo 16 A, con le modifiche indicate al punto 28). |
| 245) | All'articolo 256, primo comma, i termini «Le decisioni del Consiglio o della Commissione che importano ...» sono sostituiti da «Gli atti del Consiglio, della Commissione o della Banca centrale europea che comportano ...». |
ORGANI CONSULTIVI
| 246) | Sono inseriti il nuovo capo 3 e il nuovo articolo 256 bis seguenti; i capi 3 e 4 diventano rispettivamente le sezioni 1 e 2 e il capo 5 diventa 4:
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COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
| 247) | Gli articoli 257 e 261 sono abrogati. |
| 248) | All'articolo 258, il secondo e terzo comma sono sostituiti dal comma seguente:
|
| 249) | L'articolo 259 è così modificato:
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| 250) | All'articolo 260, primo comma i termini «due anni» sono sostituiti da «due anni e mezzo» e al terzo comma i termini «del Parlamento europeo,» sono inseriti prima di «del Consiglio». |
| 251) | L'articolo 262 è così modificato:
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COMITATO DELLE REGIONI
| 252) | L'articolo 263 è così modificato:
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| 253) | All'articolo 264, primo comma i termini «due anni» sono sostituiti da «due anni e mezzo» e al terzo comma i termini «del Parlamento europeo,» sono inseriti prima di «del Consiglio». |
| 254) | L'articolo 265 è così modificato:
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BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
| 255) | All'articolo 266, terzo comma, i termini «su richiesta della Commissione» sono sostituiti da «su proposta della Commissione», i termini «secondo una procedura legislativa speciale» sono inseriti dopo «all'unanimità» e i termini «gli articoli 4, 11 e 12 e l'articolo 18, paragrafo 5 di» sono soppressi. |
| 256) | All'articolo 267, lettera b), il termine «richieste» è sostituito da «indotte» e i termini «dalla graduale realizzazione» sono sostituiti da «dall'instaurazione o dal funzionamento». |
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
| 257) | L'articolo 268 è così modificato:
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RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE
| 258) | Prima dell'articolo 269 è inserito il capo 1 denominato «RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE». |
| 259) | L'articolo 269 è così modificato:
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| 260) | L'articolo 270 è abrogato. |
QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE
| 261) | Sono inseriti il nuovo capo 2 e il nuovo articolo 270 bis seguenti:
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BILANCIO ANNUALE DELL'UNIONE
| 262) | Dopo l'articolo 270 bis è inserito il capo 3 denominato «BILANCIO ANNUALE DELL'UNIONE». |
| 263) | È inserito l'articolo 270 ter, che riprende la formulazione dell'articolo 272, paragrafo 1. |
| 264) | L'articolo 271 diventa il nuovo articolo 273 bis, con le modifiche indicate al punto 267). |
| 265) | All'articolo 272, il paragrafo 1 diventa articolo 270 ter e i paragrafi da 2 a 10 dell'articolo 272 sono sostituiti dal testo seguente:
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| 266) | L'articolo 273 è così modificato:
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| 267) | È inserito l'articolo 273 bis che riprende la formulazione dell'articolo 271 con le modifiche seguenti:
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ESECUZIONE DEL BILANCIO E SCARICO
| 268) | Il capo 4 denominato «ESECUZIONE DEL BILANCIO E SCARICO» è inserito prima dell'articolo 274, che è modificato come segue:
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| 269) | All'articolo 275 l'ordine del riferimento al Consiglio e al Parlamento europeo è invertito. È aggiunto il nuovo secondo comma seguente:
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| 270) | All'articolo 276, paragrafo 1, i termini «i conti e il bilancio finanziario di cui all'articolo 275,» sono sostituiti da «i conti, il bilancio finanziario e la relazione di valutazione di cui all'articolo 275,». |
DISPOSIZIONI FINANZIARIE COMUNI
| 271) | Il capo 5 denominato «DISPOSIZIONI COMUNI» è inserito prima dell'articolo 277. |
| 272) | L'articolo 277 è sostituito dal seguente:
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| 273) | L'articolo 279 è così modificato:
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| 274) | Sono inseriti i nuovi articoli 279 bis e 279 ter seguenti:
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LOTTA CONTRO LA FRODE
| 275) | Prima dell'articolo 280 è inserito il capo 6 denominato «LOTTA CONTRO LA FRODE». |
| 276) | L'articolo 280 è così modificato:
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COOPERAZIONI RAFFORZATE
| 277) | Dopo l'articolo 280 è inserito il titolo III denominato «COOPERAZIONI RAFFORZATE». |
| 278) | Sono inseriti gli articoli da 280 A a 280 I seguenti che, con l’articolo 10 del trattato sull'Unione europea, sostituiscono gli articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 dell’attuale trattato sull'Unione europea e gli articoli 11 e 11 A del trattato che istituisce la Comunità europea:
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DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
| 279) | La parte sesta diventa «PARTE SETTIMA». |
| 280) | Gli articoli 281, 293, 305 e 314 sono abrogati. L'articolo 286 è sostituito dall'articolo 16 B. |
| 281) | All'articolo 282, è aggiunta la frase seguente alla fine: «Tuttavia, l'Unione è rappresentata da ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni connesse al funzionamento della rispettiva istituzione.». |
| 282) | All'articolo 283, la prima parte di frase «Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, stabilisce …» è sostituita da «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, stabiliscono…» ed alla fine, i termini «agenti di tali Comunità» sono sostituiti da «agenti dell'Unione». |
| 283) | All'articolo 288, il terzo comma è sostituito dal seguente:
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| 284) | Alla fine dell'articolo 290 sono aggiunti i termini «... mediante regolamenti». |
| 285) | All'articolo 291, i termini «, per l’Istituto monetario europeo» sono soppressi. |
| 286) | L'articolo 294 diventa l'articolo 48 bis. |
| 287) | L'articolo 299 è così modificato:
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| 288) | Gli articoli 300 e 301 sono sostituiti rispettivamente dagli articoli 188 N e 188 K e gli articoli da 302 a 304 sono sostituiti dall'articolo 188 P. |
| 289) | L'articolo 308 è sostituito dal seguente:
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| 290) | È inserito il nuovo articolo 308 bis seguente:
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| 291) | L'articolo 309 è sostituito dal seguente:
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| 292) | L'articolo 310 diventa articolo 188 M. |
| 293) | L'articolo 311 è abrogato. È inserito un articolo 311bis che riprende la formulazione dell'articolo 299, paragrafo 2, primo comma e paragrafi da 3 a 6, con le modifiche seguenti:
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| 294) | La denominazione «DISPOSIZIONI FINALI» prima dell'articolo 313 è soppressa. |
| 295) | È inserito l'articolo 313bis:
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