ALLEGATO I

Elenco delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea e degli atti basati sul medesimo, o ad esso altrimenti collegati, che saranno applicabili nei nuovi Stati membri a decorrere dall'adesione e saranno vincolanti per questi ultimi (articolo 3 dell'atto di adesione)

1.L'accordo tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni del 14 giugno 1985(1).

2.Le seguenti disposizioni della Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990(2), di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nonché l'atto finale e le dichiarazioni comuni relativi, modificate da alcuni degli atti elencati al punto 7 in appresso:

Articolo 1 nella misura in cui riguarda le disposizioni del presente punto; articoli da 3 a 7, escluso l'articolo 5, paragrafo 1, lettera d); articolo 13; articoli 26 e 27; articolo 39; articoli da 44 a 59; articoli 61, 62 e 63; articoli da 65 a 69; articoli 71, 72 e 73; articoli 75 e 76; articolo 82; articolo 91; articoli da 126 a 130 nella misura in cui riguardano le disposizioni del presente punto; e articolo 136; dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale.

3.Le seguenti disposizioni degli accordi di adesione alla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nonché degli atti finali e relative dichiarazioni, modificate da alcuni degli atti elencati al punto 7 in appresso:

a) 

l'accordo, firmato il 27 novembre 1990, di adesione della Repubblica italiana:

 

articolo 4,

 

dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II;

b) 

l'accordo, firmato il 25 giugno 1991, di adesione del Regno di Spagna:

 

articolo 4,

 

dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II,

 

dichiarazione 2 dell'atto finale, parte III;

c) 

l'accordo, firmato il 25 giugno 1991, di adesione della Repubblica portoghese:

 

articoli 4, 5 e 6,

 

dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II;

d) 

l'accordo, firmato il 6 novembre 1992, di adesione della Repubblica ellenica:

 

articoli 3, 4 e 5,

 

dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II,

 

dichiarazione 2 dell'atto finale, parte III;

e) 

l'accordo, firmato il 28 aprile 1995, di adesione della Repubblica austriaca:

 

articolo 4,

 

dichiarazione comune 1 dell'atto finale, parte II;

f) 

l'accordo, firmato il 19 dicembre 1996, di adesione del Regno di Danimarca:

 

articolo 4, articolo 5, paragrafo 2 e articolo 6,

 

dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale, parte II;

g) 

l'accordo, firmato il 19 dicembre 1996, di adesione della Repubblica di Finlandia:

 

articoli 4 e 5,

 

dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale, parte II,

 

dichiarazione del Governo della Repubblica di Finlandia relativa alle isole Åland dell'atto finale, parte III;

h) 

l'accordo, firmato il 19 dicembre 1996, di adesione del Regno di Svezia:

 

articoli 4 e 5,

 

dichiarazioni comuni 1 e 3 dell'atto finale, parte II.

4.Le disposizioni delle seguenti decisioni del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, modificate da alcuni degli atti elencati al punto 7 in appresso:

decisione SCH/Com-ex (93) 10 del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 riguardante le dichiarazioni dei Ministri e dei sottosegretari di Stato;

decisione SCH/Com-ex (93) 14 del Comitato esecutivo, del 14 dicembre 1993, riguardante il miglioramento della prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico degli stupefacenti;

decisione SCH/Com-ex (93) 22 riv. del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 riguardante la riservatezza di determinati documenti;

decisione SCH/Com-ex (94) 16 riv. del Comitato esecutivo, del 21 novembre 1994, riguardante l'acquisto dei timbri comuni d'ingresso e di uscita;

decisione SCH/Com-ex (94) 28 riv. del Comitato esecutivo, del 22 dicembre 1994, riguardante il certificato per il trasporto di stupefacenti e sostanze psicotrope, previsto all'articolo 75;

decisione SCH/Com-ex (94) 29, 2a rev. del Comitato esecutivo del 22 dicembre 1994 relativa alla messa in vigore della convenzione di applicazione di Schengen del 19 giugno 1990;

decisione SCH/Com-ex (95) 21 del Comitato esecutivo del 20 dicembre 1995 riguardante lo scambio in tempi brevi tra Stati Schengen di statistiche e di dati concreti che evidenziano un'eventuale disfunzione alle frontiere esterne;

decisione SCH/Com-ex (98) 1 2a rev. del Comitato esecutivo del 21 aprile 1998 riguardante la relazione sull'attività della Task Force, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2;

decisione SCH/Com-ex (98) 17 del Comitato esecutivo, del 23 giugno 1998, riguardante la riservatezza di determinati documenti;

decisione SCH/Com-ex (98) 26 defin. del Comitato esecutivo, del 16 settembre 1998, riguardante l'istituzione della Commissione permanente della Convenzione di Schengen;

decisione SCH/Com-ex (98) 35, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 16 settembre 1998, riguardante la trasmissione del Manuale comune agli Stati candidati all'adesione all'UE;

decisione SCH/Com-ex (98) 37 defin. 2 del Comitato esecutivo, del 27 ottobre 1998, riguardante il piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2;

decisione SCH/Com-ex (98) 51, 3a rev. del Comitato esecutivo, del 16 dicembre 1998, riguardante la cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili su richiesta;

decisione SCH/Com-ex (98) 52 del Comitato esecutivo, del 16 dicembre 1998, riguardante il Vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2;

decisione SCH/Com-ex (98) 57 del Comitato esecutivo, del 16 dicembre 1998, relativa all'introduzione di un documento uniforme quale giustificativo di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno a fornire ospitalità;

decisione SCH/Com-ex (98) 59 riv. del Comitato esecutivo, del 16 dicembre 1998, riguardante un impiego coordinato di consulenti in materia di documenti;

decisione SCH/Com-ex (99) 1, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, relativa allo standard degli Stati Schengen nel settore degli stupefacenti;

decisione SCH/Com-ex (99) 6 del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante l'acquis Schengen nel settore telecomunicazioni;

decisione SCH/Com-ex (99) 7, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante i funzionari di collegamento;

decisione SCH/Com-ex (99) 8, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante i principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti;

decisione SCH/Com-ex (99) 10 del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante il traffico illecito di armi;

decisione SCH/Com-ex (99) 13 del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante le versioni definitive del Manuale comune e dell'Istruzione consolare comune:

 

allegati 1, 2, 3, 7, 8 e 15 dell'Istruzione consolare comune

 

il Manuale comune, nella misura in cui riguarda le disposizioni del punto 2, inclusi gli allegati 1, 5, 5A, 6, 10 e 13;

decisione SCH/Com-ex (99) 18 del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante il miglioramento della cooperazione tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili.

5.Le seguenti dichiarazioni del Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nella misura in cui riguardano le disposizioni del punto 2:

dichiarazione SCH/Com-ex (96) decl 6, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 26 giugno 1996, relativa all'estradizione;

dichiarazione SCH/Com-ex (97) decl 13, 2a rev. del Comitato esecutivo, del 9 febbraio 1998, riguardante il rapimento di minori.

6.Le seguenti decisioni del Gruppo centrale istituito dalla Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nella misura in cui riguardano le disposizioni del punto 2:

decisione SCH/C (98) 117 del Gruppo centrale, del 27 ottobre 1998, riguardante il piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale;

decisione SCH/C (99) 25 del Gruppo centrale, del 22 marzo 1999, riguardante i principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti.

7.I seguenti atti basati sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti collegati:

regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1);

decisione 1999/307/CE del Consiglio, del 1o maggio 1999, che stabilisce le modalità d'integrazione del Segretariato di Schengen nel Segretariato generale del Consiglio (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 49);

decisione 1999/435/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1);

decisione 1999/436/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che determina, in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 17);

decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31);

decisione 1999/848/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla piena applicazione dell'acquis di Schengen in Grecia (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 58);

decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 del 1.6.2000, pag. 43);

decisione 2000/586/GAI del Consiglio, del 28 settembre 2000, che istituisce una procedura per la modifica dell'articolo 40, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 41, paragrafo 7 e dell'articolo 65, paragrafo 2 della convenzione di applicazione dell'accordo Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 248 del 3.10.2000, pag. 1);

decisione 2000/751/CE del Consiglio, del 30 novembre 2000, relativa alla declassificazione di talune parti del manuale comune adottato dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 29);

decisione 2000/777/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2000, relativa alla messa in applicazione dell'acquis di Schengen in Danimarca, Finlandia e Svezia nonché in Islanda e Norvegia (GU L 309 del 9.10.2000, pag. 24);

regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1);

regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2);

regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 5);

decisione 2001/329/CE del Consiglio, del 24 aprile 2001, relativa all'aggiornamento della parte VI e degli allegati 3, 6 e 13 dell'istruzione consolare comune nonché degli allegati 5a), 6a) e 8 del manuale comune (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 32), nella misura in cui riguarda l'allegato 3 dell'istruzione consolare comune e l'allegato 5a) del manuale comune;

direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45);

decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1);

regolamento (CE) n. 2414/2001 del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1);

regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4);

regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4);

regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7);

decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20);

decisione 2002/352/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa alla revisione del Manuale comune (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 47);

decisione 2002/353/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa alla declassificazione della parte II del manuale comune adottato dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 49);

regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1);

decisione 2002/587/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla revisione del Manuale comune (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 50);

decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1);

direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17).

(1)

GU L 239 del 22.9.2000, pag. 13.

(2)

GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

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