VERSIONE CONSOLIDATA
DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA
SOMMARIO
I. TESTO DEL TRATTATO
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Preambolo |
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Parte prima — Principi |
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Parte seconda — Cittadinanza dell'Unione |
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Parte terza — Politiche della Comunità |
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TITOLO I — Libera circolazione delle merci |
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Capo 1 — Unione doganale |
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Capo 2 — Divieto delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri |
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TITOLO II — Agricoltura |
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TITOLO III — Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali |
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Capo 1 — I lavoratori |
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Capo 2 — Il diritto di stabilimento |
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Capo 3 — I servizi |
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Capo 4 — Capitali e pagamenti |
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TITOLO IV — Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone |
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TITOLO V — Trasporti |
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TITOLO VI — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni |
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Capo 1 — Regole di concorrenza |
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Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese |
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Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati |
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Capo 2 — Disposizioni fiscali |
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Capo 3 — Ravvicinamento delle legislazioni |
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TITOLO VII — Politica economica e monetaria |
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Capo 1 — Politica economica |
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Capo 2 — Politica monetaria |
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Capo 3 — Disposizioni istituzionali |
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Capo 4 — Disposizioni transitorie |
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TITOLO VIII — Occupazione |
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TITOLO IX — Politica commerciale comune |
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TITOLO X — Cooperazione doganale |
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TITOLO XI — Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù |
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Capo 1 — Disposizioni sociali |
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Capo 2 — Il Fondo sociale europeo |
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Capo 3 — Istruzione, formazione professionale e gioventù |
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TITOLO XII — Cultura |
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TITOLO XIII — Sanità pubblica |
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TITOLO XIV — Protezione dei consumatori |
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TITOLO XV — Reti transeuropee |
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TITOLO XVI — Industria |
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TITOLO XVII — Coesione economica e sociale |
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TITOLO XVIII — Ricerca e sviluppo tecnologico |
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TITOLO XIX — Ambiente |
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TITOLO XX — Cooperazione allo sviluppo |
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TITOLO XXI(1) — Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi |
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Parte quarta — Associazione dei paesi e territori d'oltremare |
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Parte quinta — Le istituzioni della Comunità |
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TITOLO I — Disposizioni istituzionali |
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Capo 1 — Le istituzioni |
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Sezione 1 — Il Parlamento europeo |
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Sezione 2 — Il Consiglio |
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Sezione 3 — La Commissione |
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Sezione 4 — La Corte di giustizia |
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Sezione 5 — La Corte dei conti |
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Capo 2 — Disposizioni comuni a più istituzioni |
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Capo 3 — Il Comitato economico e sociale |
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Capo 4 — Il Comitato delle regioni |
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Capo 5 — Banca europea per gli investimenti |
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TITOLO II — Disposizioni finanziarie |
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Parte sesta — Disposizioni generali e finali |
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Disposizioni finali |
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Allegato I — Elenco previsto dall'articolo 32 del trattato |
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Allegato II — Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato |
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II. PROTOCOLLI [testo non riprodotto fatta eccezione dei quattro protocolli adottati dalla conferenza intergovernativa di Nizza (cfr. alla fine della presente pubblicazione)](1)
Protocolli allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea
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Protocollo (n. 2) sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea (1997) |
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Protocollo (n. 3) sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 14 del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all'Irlanda (1997) |
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Protocollo (n. 4) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda (1997) |
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Protocollo (n. 5) sulla posizione della Danimarca (1997) |
Protocolli allegati al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica
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Protocollo (n. 6) sullo statuto della Corte di giustizia (2001) (testo riprodotto in appresso) |
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Protocollo (n. 7) allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee (1992) |
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Protocollo (n. 8) sulle sedi delle istituzioni e di alcuni organismi e servizi delle Comunità europee nonché di Europol (1997) |
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Protocollo (n. 9) sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea (1997) |
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Protocollo (n. 10) sull'allargamento dell'Unione europea (2001) (testo riprodotto in appresso) |
Protocolli allegati al trattato che istituisce la Comunità europea
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Protocollo (n. 11) sullo statuto della Banca europea per gli investimenti (1957) |
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Protocollo (n. 12) concernente l'Italia (1957) |
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Protocollo (n. 13) relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri (1957) |
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Protocollo (n. 14) sulle importazioni nella Comunità economica europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi (1962) |
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Protocollo (n. 15) concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia (1985) |
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Protocollo (n. 16) sull'acquisto di beni immobili in Danimarca (1992) |
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Protocollo (n. 17) sull'articolo 141 del trattato che istituisce la Comunità europea (1992) |
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Protocollo (n. 18) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (1992) |
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Protocollo (n. 19) sullo statuto dell'Istituto monetario europeo (1992) |
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Protocollo (n. 20) sulla procedura per i disavanzi eccessivi (1992) |
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Protocollo (n. 21) sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea (1992) |
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Protocollo (n. 22) sulla Danimarca (1992) |
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Protocollo (n. 23) sul Portogallo (1992) |
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Protocollo (n. 24) sulla transizione alla terza fase dell'Unione economica e monetaria (1992) |
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Protocollo (n. 25) su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (1992) |
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Protocollo (n. 26) su talune disposizioni relative alla Danimarca (1992) |
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Protocollo (n. 27) sulla Francia (1992) |
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Protocollo (n. 28) sulla coesione economica e sociale (1992) |
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Protocollo (n. 29) sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (1997) |
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Protocollo (n. 30) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (1997) |
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Protocollo (n. 31) sulle relazioni esterne degli Stati membri in materia di attraversamento delle frontiere esterne (1997) |
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Protocollo (n. 32) sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri (1997) |
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Protocollo (n. 33) sulla protezione ed il benessere degli animali (1997) |
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Protocollo (n. 34) relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio (2001) (testo riprodotto in appresso) |
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Protocollo (n. 35) relativo all'articolo 67 del trattato che istituisce la Comunità europea (2001) (testo riprodotto in appresso) |
Protocollo allegato ai trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica:
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Protocollo (n. 36) sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (1965) |
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI(2),
DETERMINATI a porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli europei,
DECISI ad assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale dei loro paesi, eliminando le barriere che dividono l'Europa,
ASSEGNANDO ai loro sforzi per scopo essenziale il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei loro popoli,
RICONOSCENDO che l'eliminazione degli ostacoli esistenti impone un'azione concertata intesa a garantire la stabilità nell'espansione, l'equilibrio negli scambi e la lealtà nella concorrenza,
SOLLECITI di rafforzare l'unità delle loro economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite,
DESIDEROSI di contribuire, grazie a una politica commerciale comune, alla soppressione progressiva delle restrizioni agli scambi internazionali,
NELL'INTENTO di confermare la solidarietà che lega l'Europa ai paesi d'oltremare e desiderando assicurare lo sviluppo della loro prosperità conformemente ai principi dello statuto delle Nazioni Unite,
RISOLUTI a rafforzare, mediante la costituzione di questo complesso di risorse, le difese della pace e della libertà e facendo appello agli altri popoli d'Europa, animati dallo stesso ideale, perché si associno al loro sforzo,
DETERMINATI a promuovere lo sviluppo del massimo livello possibile di conoscenza nelle popolazioni attraverso un ampio accesso all'istruzione e attraverso l'aggiornamento costante,
HANNO DECISO di creare una COMUNITÀ EUROPEA e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:
(Elenco dei firmatari non riprodotto)
I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono.
PARTE PRIMA
PRINCIPI
Articolo 1
Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro una COMUNITÀ EUROPEA.
Articolo 2
La Comunità ha il compito di promuovere nell'insieme della Comunità, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomni e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.
Articolo 3
1. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato:
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a) |
il divieto, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente; |
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b) |
una politica commerciale comune; |
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c) |
un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; |
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d) |
misure riguardanti l'ingresso e la circolazione delle persone, come previsto dal titolo IV; |
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e) |
una politica comune nei settori dell'agricoltura e della pesca; |
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f) |
una politica comune nel settore dei trasporti; |
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g) |
un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno; |
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h) |
il ravvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune; |
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i) |
la promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione al fine di accrescerne l'efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l'occupazione; |
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j) |
una politica nel settore sociale comprendente un Fondo sociale europeo; |
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k) |
il rafforzamento della coesione economica e sociale; |
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l) |
una politica nel settore dell'ambiente; |
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m) |
il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria; |
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n) |
la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico; |
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o) |
l'incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee; |
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p) |
un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute; |
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q) |
un contributo ad un'istruzione e ad una formazione di qualità e al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri; |
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r) |
una politica nel settore della cooperazione allo sviluppo; |
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s) |
l'associazione dei paesi e territori d'oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale; |
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t) |
un contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori; |
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u) |
misure in materia di energia, protezione civile e turismo. |
2. L'azione della Comunità a norma del presente articolo mira ad eliminare le inuguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.
Articolo 4
1. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione degli Stati membri e della Comunità comprende, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
2. Parallelamente, alle condizioni e secondo il ritmo e le procedure previsti dal presente trattato, questa azione comprende la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio che comporterà l'introduzione di una moneta unica, l'ecu, nonché la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nella Comunità conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
3. Queste azioni degli Stati membri e della Comunità implicano il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.
Articolo 5
La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato.
Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.
L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato.
Articolo 6
Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.
Articolo 7
1. L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da:
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un PARLAMENTO EUROPEO, |
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un CONSIGLIO, |
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una COMMISSIONE, |
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una CORTE DI GIUSTIZIA, |
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una CORTE DEI CONTI. |
Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato.
2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che svolgono funzioni consultive.
Articolo 8
Sono istituiti, secondo le procedure previste dal presente trattato, un Sistema europeo di banche centrali (in appresso denominato SEBC) e una Banca centrale europea (in appresso denominata BCE), che agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC e della BCE (in appresso denominato "statuto del SEBC") allegati al trattato stesso.
Articolo 9
È istituita una Banca europea per gli investimenti, che agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato e dallo statuto allegato a quest'ultimo.
Articolo 10
Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti.
Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato.
Articolo 11(3)
1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in uno dei settori di cui al presente trattato trasmettono una richiesta alla Commissione che può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una proposta, essa informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione.
2. L'autorizzazione di procedere a una cooperazione rafforzata di cui al paragrafo 1 è concessa, nel rispetto degli articoli da 43 a 45 del trattato sull'Unione europea, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. Se la cooperazione rafforzata riguarda un settore che rientra nell'ambito della procedura di cui all'articolo 251 del presente trattato, è richiesto il parere conforme del Parlamento europeo.
Un membro del Consiglio può chiedere che la questione sia sottoposta al Consiglio europeo. Una volta la questione sollevata in tale sede, il Consiglio può deliberare ai sensi del primo comma del presente paragrafo.
3. Gli atti e le decisioni necessari per l'attuazione delle attività di cooperazione rafforzata sono soggetti a tutte le disposizioni pertinenti del presente trattato, salvo disposizioni contrarie contenute nel presente articolo e negli articoli da 43 a 45 del trattato sull'Unione europea.
Articolo 11 A(4)
Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata instaurata a norma dell'articolo 11 notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione, la quale, entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, dà un parere al Consiglio. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della notifica, la Commissione decide sulla richiesta e sulle eventuali misure specifiche che può ritenere necessarie.
Articolo 12
Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, può stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni.
Articolo 13(5)
1. Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
2. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 quando adotta misure di incentivazione comunitarie, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1.
Articolo 14
1. La Comunità adotta le misure destinate all'instaurazione del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, conformemente alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 15, 26, 47, paragrafo 2, 49, 80, 93 e 95 e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente trattato.
2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del presente trattato.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.
Articolo 15
Nella formulazione delle proprie proposte intese a realizzare gli obiettivi dell'articolo 14, la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, nel corso del periodo di instaurazione del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le disposizioni appropriate.
Se queste disposizioni assumono la forma di deroghe, esse debbono avere un carattere temporaneo ed arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune.
Articolo 16
Fatti salvi gli articoli 73, 86 e 87, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, la Comunità e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione del presente trattato, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti.
PARTE SECONDA
CITTADINANZA DELL'UNIONE
Articolo 17
1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima.
2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato.
Articolo 18(6)
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.
2. Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere questo obiettivo e salvo che il presente trattato non abbia previsto poteri di azione a tal fine, il Consiglio può adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1. Esso delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251.
3. Il paragrafo 2 non si applica alle disposizioni relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato né alle disposizioni relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale.
Articolo 19
1. Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 190, paragrafo 4, e le disposizioni adottate in applicazione di quest'ultimo, ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.
Articolo 20
Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Gli Stati membri stabiliscono tra loro le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela.
Articolo 21
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente all'articolo 194.
Ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all'articolo 195.
Ogni cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o all'articolo 7 in una delle lingue menzionate all'articolo 314 e ricevere una risposta nella stessa lingua.
Articolo 22
La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, ogni tre anni, in merito all'applicazione delle disposizioni della presente parte. Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione.
Su questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese a completare i diritti previsti nella presente parte, di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
PARTE TERZA
POLITICHE DELLA COMUNITÀ
TITOLO I
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Articolo 23
1. La Comunità è fondata sopra un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi.
2. Le disposizioni dell'articolo 25 e del capo 2 del presente titolo si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.
Articolo 24
Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.
CAPO 1
UNIONE DOGANALE
Articolo 25
I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
Articolo 26
I dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Articolo 27
Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi del presente capo, la Commissione s'ispira:
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a) |
alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi; |
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b) |
all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno della Comunità, nella misura in cui tale evoluzione avrà per effetto di accrescere la capacità di concorrenza delle imprese; |
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c) |
alla necessità di approvvigionamento della Comunità in materie prime e semiprodotti, pur vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza sui prodotti finiti; |
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d) |
alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare uno sviluppo razionale della produzione e una espansione del consumo nella Comunità. |
CAPO 2
DIVIETO DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE TRA GLI STATI MEMBRI
Articolo 28
Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.
Articolo 29
Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.
Articolo 30
Le disposizioni degli articoli 28 e 29 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
Articolo 31
1. Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.
Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.
2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi al divieto dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri.
3. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli, è opportuno assicurare, nell'applicazione delle norme del presente articolo, garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati.
TITOLO II
AGRICOLTURA
Articolo 32
1. Il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.
2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 33 a 38 inclusi, le norme previste per l'instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli.
3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 33 a 38 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato I del presente trattato.
4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune.
Articolo 33
1. Le finalità della politica agricola comune sono:
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a) |
incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera; |
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b) |
assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura; |
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c) |
stabilizzare i mercati; |
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d) |
garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; |
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e) |
assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. |
2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si dovrà considerare:
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a) |
il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole; |
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b) |
la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti; |
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c) |
il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia. |
Articolo 34
1. Per raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 33 è creata un'organizzazione comune dei mercati agricoli.
A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:
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a) |
regole comuni in materia di concorrenza; |
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b) |
un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato; |
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c) |
un'organizzazione europea del mercato. |
2. L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti all'articolo 33, e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione.
Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 33 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità.
Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi.
3. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o più fondi agricoli di orientamento e di garanzia.
Articolo 35
Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'articolo 33, può essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune:
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a) |
un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziate in comune; |
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b) |
azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti. |
Articolo 36
Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 37, paragrafi 2 e 3, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 33.
Il Consiglio può in particolare autorizzare la concessione di aiuti:
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a) |
per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali; |
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b) |
nel quadro di programmi di sviluppo economico. |
Articolo 37
1. Per tracciare le linee direttrici di una politica agricola comune, la Commissione convoca, non appena entrato in vigore il trattato, una conferenza degli Stati membri per procedere al raffronto delle loro politiche agricole, stabilendo in particolare il bilancio delle loro risorse e dei loro bisogni.
2. La Commissione, avuto riguardo ai lavori della conferenza prevista al paragrafo 1, dopo aver consultato il Comitato economico e sociale, presenta, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato, delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste dall'articolo 34, paragrafo 1, come pure l'attuazione delle misure specificate nel presente titolo.
Tali proposte devono tener conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel presente titolo.
Su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, stabilisce regolamenti o direttive, oppure prende decisioni, senza pregiudizio delle raccomandazioni che potrebbe formulare.
3. L'organizzazione comune prevista dall'articolo 34, paragrafo 1, può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo precedente, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata:
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a) |
quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie; e |
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b) |
quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno della Comunità condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale. |
4. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall'esterno della Comunità.
Articolo 38
Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da un'organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla concorrenza di una produzione similare in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l'organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta una tassa di compensazione all'entrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all'esportazione.
La Commissione fissa l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio; essa può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalità.
TITOLO III
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI
CAPO 1
I LAVORATORI
Articolo 39
1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata.
2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:
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a) |
di rispondere a offerte di lavoro effettive; |
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b) |
di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri; |
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c) |
di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali; |
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d) |
di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego. |
4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.
Articolo 40
Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale stabilisce, mediante direttive o regolamenti, le misure necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dall'articolo 39, in particolare:
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a) |
assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro; |
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b) |
eliminando quelle procedure e pratiche amministrative, come anche i termini per l'accesso agli impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori; |
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c) |
abolendo tutti i termini e le altre restrizioni previste dalle legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri, in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali; |
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d) |
istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie. |
Articolo 41
Gli Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori.
Articolo 42
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto:
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a) |
il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste; |
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b) |
il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri. |
Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura di cui all'articolo 251.
CAPO 2
IL DIRITTO DI STABILIMENTO
Articolo 43
Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.
La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.
Articolo 44
1. Per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività, il Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, delibera mediante direttive.
2. Il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù delle disposizioni che precedono, in particolare:
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a) |
trattando, in generale, con precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi; |
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b) |
assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno della Comunità delle diverse attività interessate; |
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c) |
sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento; |
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d) |
vigilando a che i lavoratori salariati di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere un'attività non salariata, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi; |
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e) |
rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, sempre che non siano lesi i principi stabiliti dall'articolo 33, paragrafo 2; |
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f) |
applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in ogni ramo di attività considerato, da una parte alle condizioni per l'apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e dall'altra alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime; |
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g) |
coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi; |
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h) |
accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri. |
Articolo 45
Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può escludere talune attività dall'applicazione delle disposizioni del presente capo.
Articolo 46
1. Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
2. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, stabilisce direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni.
Articolo 47
1. Al fine di agevolare l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251, stabilisce direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli.
2. In ordine alle stesse finalità, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 stabilisce le direttive intese al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste. Il Consiglio delibera all'unanimità, durante tutta la procedura di cui all'articolo 251, per quelle direttive la cui esecuzione, in uno Stato membro almeno, comporti una modifica dei vigenti principi legislativi del regime delle professioni, per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Negli altri casi il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
3. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni sarà subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri.
Articolo 48
Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.
Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.
CAPO 3
I SERVIZI
Articolo 49
Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno della Comunità.
Articolo 50
Ai sensi del presente trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.
I servizi comprendono in particolare:
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a) |
attività di carattere industriale; |
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b) |
attività di carattere commerciale; |
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c) |
attività artigiane; |
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d) |
attività delle libere professioni. |
Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.
Articolo 51
1. La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti.
2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono vincolati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione della circolazione dei capitali.
Articolo 52
1. Per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Parlamento europeo, stabilisce direttive, deliberando a maggioranza qualificata.
2. Nelle direttive di cui al paragrafo 1 sono in generale considerati con priorità i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.
Articolo 53
Gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtù delle direttive stabilite in applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.
La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.
Articolo 54
Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ciascuno degli Stati membri le applica senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall'articolo 49, primo comma.
Articolo 55
Le disposizioni degli articoli da 45 a 48 inclusi sono applicabili alla materia regolata dal presente capo.
CAPO 4
CAPITALI E PAGAMENTI
Articolo 56
1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.
2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.
Articolo 57
1. Le disposizioni di cui all'articolo 56 lasciano impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o della legislazione comunitaria per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.
2. Nell'ambito degli sforzi volti a conseguire, nella maggior misura possibile e senza pregiudicare gli altri capi del presente trattato, l'obiettivo della libera circolazione di capitali tra Stati membri e paesi terzi, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, in relazione a investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. È richiesta l'unanimità per le misure adottate ai sensi del presente paragrafo che comportino un regresso della legislazione comunitaria per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti.
Articolo 58
1. Le disposizioni dell'articolo 56 non pregiudicano il diritto degli Stati membri:
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a) |
di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale; |
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b) |
di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. |
2. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano l'applicabilità di restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili con il presente trattato.
3. Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 56.
Articolo 59
Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, può prendere nei confronti di paesi terzi, e se strettamente necessarie, misure di salvaguardia di durata limitata, per un periodo non superiore a sei mesi.
Articolo 60
1. Qualora, nei casi previsti all'articolo 301, sia ritenuta necessaria un'azione della Comunità, il Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 301, può adottare nei confronti dei paesi terzi interessati, le misure urgenti necessarie in materia di movimenti di capitali e di pagamenti.
2. Fatto salvo l'articolo 297 e fintantoché il Consiglio non abbia adottato misure secondo quanto disposto dal paragrafo 1, uno Stato membro può, per gravi ragioni politiche e per motivi di urgenza, adottare misure unilaterali nei confronti di un paese terzo per quanto concerne i movimenti di capitali e i pagamenti. La Commissione e gli altri Stati membri sono informati di dette misure al più tardi alla data di entrata in vigore delle medesime.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che lo Stato membro interessato modifichi o revochi tali misure. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito ad ogni decisione presa dal Consiglio.
TITOLO IV
VISTI, ASILO, IMMIGRAZIONE ED ALTRE POLITICHE CONNESSE CON LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
Articolo 61
Allo scopo di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il Consiglio adotta:
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a) |
entro un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, misure volte ad assicurare la libera circolazione delle persone a norma dell'articolo 14, insieme a misure di accompagnamento direttamente collegate in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione, a norma dell'articolo 62, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a), nonché misure per prevenire e combattere la criminalità a norma dell'articolo 31, lettera e), del trattato sull'Unione europea, |
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b) |
altre misure nei settori dell'asilo, dell'immigrazione e della salvaguardia dei diritti dei cittadini dei paesi terzi, a norma dell'articolo 63, |
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c) |
misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, come previsto all'articolo 65, |
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d) |
misure appropriate per incoraggiare e rafforzare la cooperazione amministrativa, come previsto all'articolo 66, |
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e) |
misure nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale volte ad assicurare alle persone un elevato livello di sicurezza mediante la prevenzione e la lotta contro la criminalità all'interno dell'Unione, in conformità alle disposizioni del trattato sull'Unione europea. |
Articolo 62
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 67, entro un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta:
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1) |
misure volte a garantire, in conformità all'articolo 14, che non vi siano controlli sulle persone, sia cittadini dell'Unione sia cittadini di paesi terzi, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne; |
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2) |
misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, che definiscono:
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3) |
misure che stabiliscono a quali condizioni i cittadini dei paesi terzi hanno libertà di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi. |
Articolo 63
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 67, entro un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta:
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1) |
misure in materia di asilo, a norma della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del protocollo del 31 gennaio 1967, relativo allo status dei rifugiati, e degli altri trattati pertinenti, nei seguenti settori:
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2) |
misure applicabili ai rifugiati ed agli sfollati nei seguenti settori:
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3) |
misure in materia di politica dell'immigrazione nei seguenti settori:
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4) |
misure che definiscono con quali diritti e a quali condizioni i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro possono soggiornare in altri Stati membri. |
Le misure adottate dal Consiglio a norma dei punti 3 e 4 non ostano a che uno Stato membro mantenga o introduca, nei settori in questione, disposizioni nazionali compatibili con il presente trattato e con gli accordi internazionali.
Alle misure da adottare a norma del punto 2, lettera b), del punto 3, lettera a), e del punto 4 non si applica il suddetto periodo di cinque anni.
Articolo 64
1. Il presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.
2. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata dall'afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi e fatto salvo il paragrafo 1, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adottare misure temporanee di durata non superiore a sei mesi a beneficio degli Stati membri interessati.
Articolo 65
Le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere, da adottare a norma dell'articolo 67 e per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno, includono:
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a) |
il miglioramento e la semplificazione:
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b) |
la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale; |
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c) |
l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri. |
Articolo 66
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 67, adotta misure atte a garantire la cooperazione tra i pertinenti servizi delle amministrazioni degli Stati membri nelle materie disciplinate dal presente titolo, nonché tra tali servizi e la Commissione.
Articolo 67(7)
1. Per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione o su iniziativa di uno Stato membro e previa consultazione del Parlamento europeo.
2. Trascorso tale periodo di cinque anni:
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- |
il Consiglio delibera su proposta della Commissione; la Commissione esamina qualsiasi richiesta formulata da uno Stato membro affinché essa sottoponga una proposta al Consiglio, |
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- |
il Consiglio, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, prende una decisione al fine di assoggettare tutti o parte dei settori contemplati dal presente titolo alla procedura di cui all'articolo 251 e di adattare le disposizioni relative alle competenze della Corte di giustizia. |
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le misure di cui all'articolo 62, punto 2, lettera b), punti i) e iii), successivamente all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo;
4. In deroga al paragrafo 2, le misure di cui all'articolo 62, punto 2, lettera b), punti ii) e iv), trascorso un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, sono adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251.
5. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio adotta secondo la procedura di cui all'articolo 251:
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- |
le misure previste all'articolo 63, punto 1) e punto 2), lettera a), purché il Consiglio abbia preliminarmente adottato, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, una normativa comunitaria che definisca le norme comuni e i principi essenziali che disciplinano tali materie, |
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- |
le misure previste all'articolo 65, ad esclusione degli aspetti connessi con il diritto di famiglia. |
Articolo 68
1. L'articolo 234 si applica al presente titolo nelle seguenti circostanze e alle seguenti condizioni: quando è sollevata, in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, una questione concernente l'interpretazione del presente titolo oppure la validità o l'interpretazione degli atti delle istituzioni della Comunità fondati sul presente titolo, tale giurisdizione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su tale punto, domanda alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.
2. La Corte di giustizia non è comunque competente a pronunciarsi sulle misure o decisioni adottate a norma dell'articolo 62, punto 1, in materia di mantenimento dell'ordine pubblico e di salvaguardia della sicurezza interna.
3. Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sull'interpretazione del presente titolo o degli atti delle istituzioni della Comunità fondati sul presente titolo. La decisione pronunciata dalla Corte di giustizia in risposta a siffatta richiesta non si applica alle sentenze degli organi giurisdizionali degli Stati membri passate in giudicato.
Articolo 69
Il presente titolo si applica nel rispetto delle disposizioni del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e del protocollo sulla posizione della Danimarca e fatto salvo il protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 14 del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all'Irlanda.
TITOLO V
TRASPORTI
Articolo 70
Gli Stati membri perseguono gli obiettivi del trattato per quanto riguarda la materia disciplinata dal presente titolo, nel quadro di una politica comune dei trasporti.
Articolo 71
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 70 e tenuto conto degli aspetti peculiari dei trasporti, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, stabilisce:
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a) |
norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri; |
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b) |
le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro; |
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c) |
le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti; |
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d) |
ogni altra utile disposizione. |
2. In deroga alla procedura prevista al paragrafo 1, le disposizioni riguardanti i principi del regime dei trasporti e la cui applicazione potrebbe gravemente pregiudicare il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni, come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti, sono stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, avuto riguardo alla necessità di un adattamento allo sviluppo economico determinato dall'instaurazione del mercato comune.
Articolo 72
Fino a che non siano emanate le disposizioni di cui all'articolo 71, paragrafo 1, e salvo accordo unanime del Consiglio, nessuno degli Stati membri può rendere meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia al 1o gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data della loro adesione.
Articolo 73
Sono compatibili con il presente trattato gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.
Articolo 74
Qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell'ambito del presente trattato, deve tener conto della situazione economica dei vettori.
Articolo 75
1. Devono essere abolite, nel traffico interno della Comunità, le discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondate sul paese di origine o di destinazione dei prodotti trasportati.
2. Il paragrafo 1 non esclude che il Consiglio possa adottare altre misure in applicazione dell'articolo 71, paragrafo 1.
3. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale, una regolamentazione intesa a garantire l'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1.
Esso può prendere in particolare le disposizioni necessarie a permettere alle istituzioni della Comunità di controllare l'osservanza della norma enunciata dal paragrafo 1 e ad assicurarne l'intero beneficio agli utenti.
4. La Commissione, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i casi di discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e, dopo aver consultato ogni Stato membro interessato, prende le necessarie decisioni, nel quadro della regolamentazione stabilita conformemente alle disposizioni del paragrafo 3.
Articolo 76
1. È fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno della Comunità l'applicazione di prezzi e condizioni che importino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando tale applicazione sia autorizzata dalla Commissione.
2. La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche e d'altra parte all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.
Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissione prende le necessarie decisioni.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non colpisce le tariffe concorrenziali.
Articolo 77
Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso.
Gli Stati membri procurano di ridurre progressivamente le spese in questione.
La Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente articolo.
Articolo 78
Le disposizioni del presente titolo non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania, sempre che tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione.
Articolo 79
Presso la Commissione è istituito un comitato a carattere consultivo, composto di esperti designati dai governi degli Stati membri. La Commissione lo consulta in materia di trasporti, ogni qualvolta lo ritenga utile, restando impregiudicate le attribuzioni del Comitato economico e sociale.
Articolo 80
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili.
2. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, potrà decidere se, in quale misura e con quale procedura potranno essere prese opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea.
Le disposizioni di procedura di cui all'articolo 71 sono applicabili.
TITOLO VI
NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
CAPO 1
REGOLE DI CONCORRENZA
SEZIONE PRIMA
REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE
Articolo 81
1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:
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a) |
fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; |
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b) |
limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; |
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c) |
ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; |
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d) |
applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; |
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e) |
subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. |
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
|
- |
a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, |
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- |
a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e |
|
- |
a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, |
che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di
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a) |
imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; |
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b) |
dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. |
Articolo 82
È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
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a) |
nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque; |
|
b) |
nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; |
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c) |
nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; |
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d) |
nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. |
Articolo 83
1. I regolamenti e le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati dagli articoli 81 e 82 sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di:
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a) |
garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo 81, paragrafo 1, e all'articolo 82, comminando ammende e penalità di mora; |
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b) |
determinare le modalità di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo; |
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c) |
precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione delle disposizioni degli articoli 81 e 82; |
|
d) |
definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo; |
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e) |
definire i rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte e le disposizioni della presente sezione nonché quelle adottate in applicazione del presente articolo, dall'altra. |
Articolo 84
Fino al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 83, le autorità degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato comune, in conformità del diritto nazionale interno e delle disposizioni dell'articolo 81, in particolare del paragrafo 3, e dell'articolo 82.
Articolo 85
1. Senza pregiudizio dell'articolo 84, la Commissione vigila perché siano applicati i principi fissati dagli articoli 81 e 82. Essa istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora essa constati l'esistenza di un'infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine.
2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, la Commissione constata l'infrazione ai principi con una decisione motivata. Essa può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione.
Articolo 86
1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81 a 89 inclusi.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.
3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.
SEZIONE 2
AIUTI CONCESSI DAGLI STATI
Articolo 87
1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
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a) |
gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; |
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b) |
gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; |
|
c) |
gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. |
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
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a) |
gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; |
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b) |
gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; |
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c) |
gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; |
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d) |
gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune; |
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e) |
le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. |
Articolo 88
1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
Articolo 89
Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 87 e 88 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 88, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.
CAPO 2
DISPOSIZIONI FISCALI
Articolo 90
Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.
Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.
Articolo 91
I prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.
Articolo 92
Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi all'esportazione negli altri Stati membri e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri, soltanto qualora le misure progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Articolo 93
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno entro il termine previsto dall'articolo 14.
CAPO 3
RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI
Articolo 94
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune.
Articolo 95
1. In deroga all'articolo 94 e salvo che il presente trattato non disponga diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 14. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.
3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo.
4. Allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.
5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse.
6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.
In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.
Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.
7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.
8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate al Consiglio.
9. In deroga alla procedura di cui agli articoli 226 e 227, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.
10. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all'articolo 30, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.
Articolo 96
Qualora la Commissione constati che una disparità esistente nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato comune e provoca, per tal motivo, una distorsione che deve essere eliminata, essa provvede a consultarsi con gli Stati membri interessati.
Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo che elimini la distorsione in questione, il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione, le direttive all'uopo necessarie, deliberando a maggioranza qualificata. La Commissione e il Consiglio possono adottare ogni altra opportuna misura prevista dal presente trattato.
Articolo 97
1. Quando vi sia motivo di temere che l'emanazione o la modifica di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative provochi una distorsione ai sensi dell'articolo precedente, lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, raccomanda agli Stati interessati le misure idonee ad evitare la distorsione in questione.
2. Se lo Stato che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla raccomandazione rivoltagli dalla Commissione, non si potrà richiedere agli altri Stati membri, nell'applicazione dell'articolo 96, di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una distorsione unicamente a suo detrimento, non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 96.
TITOLO VII
POLITICA ECONOMICA E MONETARIA
CAPO 1
POLITICA ECONOMICA
Articolo 98
Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti all'articolo 2 e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all'articolo 99, paragrafo 2. Gli Stati membri e la Comunità agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all'articolo 4.
Articolo 99
1. Gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 98.
2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità, e ne riferisce le risultanze al Consiglio europeo.
Il Consiglio europeo, deliberando sulla base di detta relazione del Consiglio, dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità.
Sulla base di dette conclusioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Il Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale raccomandazione.
3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nella Comunità, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 e procede regolarmente ad una valutazione globale.
Ai fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell'ambito della loro politica economica, nonché tutte le altre informazioni da essi ritenute necessarie.
4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.
Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati della sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni, il presidente del Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo.
5. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 252, può adottare le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4.
Articolo 100(8)
1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dal presente trattato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere in merito alle misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti.
2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria comunitaria allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito alla decisione presa.
Articolo 101
1. È vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della BCE o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate "banche centrali nazionali"), a istituzioni o organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della BCE o delle banche centrali nazionali.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla BCE lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.
Articolo 102
1. È vietata qualsiasi misura, non basata su considerazioni prudenziali, che offra alle istituzioni o agli organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie.
2. Anteriormente al 1o gennaio 1994, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 252, precisa le definizioni necessarie per l'applicazione del divieto di cui al paragrafo 1.
Articolo 103
1. La Comunità non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto economico specifico. Gli Stati membri non sono responsabili né subentrano agli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico.
2. Se necessario, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 252, può precisare definizioni per l'applicazione dei divieti di cui all'articolo 101 e al presente articolo.
Articolo 104
1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
2. La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti:
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a) |
se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che
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b) |
se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato. |
I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al presente trattato.
3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati, la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro.
La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro, malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.
4. Il comitato previsto dall'articolo 114 formula un parere in merito alla relazione della Commissione.
5. La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere al Consiglio.
6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo.
7. Se, ai sensi del paragrafo 6, viene deciso che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio formula raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il disposto del paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese pubbliche.
8. Il Consiglio, qualora determini che nel periodo prestabilito non sia stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, può rendere pubbliche dette raccomandazioni.
9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest'ultimo può decidere di intimare allo Stato membro di prendere, entro un termine stabilito, le misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione.
In tal caso il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare alla situazione.
10. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli 226 e 227 non possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 9 del presente articolo.
11. Fintantoché uno Stato membro non ottempera ad una decisione presa in conformità del paragrafo 9, il Consiglio può decidere di applicare o, a seconda dei casi, di intensificare una o più delle seguenti misure:
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- |
chiedere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari, che saranno specificate dal Consiglio, prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli, |
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- |
invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato membro in questione, |
|
- |
richiedere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso la Comunità, fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto, |
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- |
infliggere ammende di entità adeguata. |
Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle decisioni adottate.
12. Il Consiglio abroga alcune o tutte le decisioni di cui ai paragrafi da 6 a 9 e 11 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni, il Consiglio dichiara pubblicamente, non appena sia stata abrogata la decisione di cui al paragrafo 8, che non esiste più un disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione.
13. Nell'adottare le decisioni di cui ai paragrafi da 7 a 9, 11 e 12, il Consiglio delibera su raccomandazione della Commissione alla maggioranza dei due terzi dei voti dei propri membri conformemente all'articolo 205, paragrafo 2, ed escludendo i voti del rappresentante dello Stato membro in questione.
14. Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura descritta nel presente articolo sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al presente trattato.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE, adotta le opportune disposizioni che sostituiscono detto protocollo.
Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, anteriormente al 1o gennaio 1994, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, precisa le modalità e le definizioni per l'applicazione delle disposizioni di detto protocollo.
CAPO 2
POLITICA MONETARIA
Articolo 105
1. L'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nella Comunità al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti nell'articolo 2. Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all'articolo 4.
2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC sono i seguenti:
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definire e attuare la politica monetaria della Comunità, |
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svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 111, |
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detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri, |
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promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. |
3. Il paragrafo 2, terzo trattino, non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei governi degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera.
4. La BCE viene consultata:
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in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientri nelle sue competenze, |
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dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 6. |
La BCE può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni o agli organi comunitari competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.
5. Il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.
6. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, nonché previo parere conforme del Parlamento europeo, può affidare alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione.
Articolo 106
1. La BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità. La BCE e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella Comunità.
2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 252 e previa consultazione della BCE, può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione nella Comunità.
Articolo 107
1. Il SEBC è composto dalla BCE e dalle banche centrali nazionali.
2. La BCE ha personalità giuridica.
3. Il SEBC è retto dagli organi decisionali della BCE che sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.
4. Lo statuto del SEBC è definito nel protocollo allegato al presente trattato.
5. Gli articoli 5, paragrafo 1, 5, paragrafo 2, 5, paragrafo 3, 17, 18, 19, paragrafo 1, 22, 23, 24, 26, 32, paragrafo 2, 32, paragrafo 3, 32, paragrafo 4, 32, paragrafo 6, 33, paragrafo 1, lettera a) e 36 dello statuto del SEBC possono essere emendati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE, previa consultazione della Commissione, oppure all'unanimità su proposta della Commissione, previa consultazione della BCE. In entrambi i casi è necessario il parere conforme del Parlamento europeo.
6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE o deliberando su una raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, paragrafo 4, 19, paragrafo 2, 20, 28, paragrafo 1, 29, paragrafo 2, 30, paragrafo 4 e 34, paragrafo 3, dello statuto del SEBC.
Articolo 108
Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC, né la BCE né una banca centrale nazionale né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli organi comunitari nonché i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.
Articolo 109
Ciascuno Stato membro assicura che, al più tardi alla data di istituzione del SEBC, la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sarà compatibile con il presente trattato e con lo statuto del SEBC.
Articolo 110
1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al SEBC, la BCE, in conformità delle disposizioni del presente trattato e alle condizioni stabilite nello statuto del SEBC:
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stabilisce regolamenti nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, negli articoli 19, paragrafo 1, 22 o 25, paragrafo 2 dello statuto del SEBC e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui all'articolo 107, paragrafo 6, |
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prende le decisioni necessarie per assolvere compiti attribuiti al SEBC in virtù del presente trattato e dallo statuto del SEBC, |
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formula raccomandazioni o pareri. |
2. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.
La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.
Gli articoli 253, 254 e 256 si applicano ai regolamenti ed alle decisioni adottati dalla BCE.
La BCE può decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri.
3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformità della procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 6, la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.
Articolo 111(9)
1. In deroga all'articolo 300, il Consiglio, deliberando all'unanimità su raccomandazione della BCE o della Commissione e previa consultazione della BCE, nell'intento di pervenire ad un consenso coerente con l'obiettivo della stabilità dei prezzi può, previa consultazione del Parlamento europeo e conformemente alla procedura prevista al paragrafo 3 per la fissazione delle modalità da questo menzionate, concludere accordi formali su un sistema di tassi di cambio dell'ecu nei confronti delle valute non comunitarie. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE o della Commissione, e previa consultazione della BCE nell'intento di pervenire ad un consenso coerente con l'obiettivo della stabilità dei prezzi, può adottare, adeguare o abbandonare i tassi centrali dell'ecu all'interno del sistema dei tassi di cambio. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo dell'adozione, dell'adeguamento o dell'abbandono dei tassi centrali dell'ecu.
2. In mancanza di un sistema di tassi di cambio rispetto ad una o più valute non comunitarie, come indicato al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della BCE, o su raccomandazione della BCE, può formulare gli orientamenti generali di politica del cambio nei confronti di dette valute. Questi orientamenti generali non pregiudicano l'obiettivo prioritario del SEBC di mantenere la stabilità dei prezzi.
3. In deroga all'articolo 300, qualora accordi in materia di regime monetario o valutario debbano essere negoziati dalla Comunità con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della BCE, decide le modalità per la negoziazione e la conclusione di detti accordi. Tali modalità devono assicurare che la Comunità esprima una posizione unica. La Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati.
Gli accordi conclusi conformemente al presente paragrafo sono vincolanti per le istituzioni della Comunità, per la BCE e per gli Stati membri.
4. Fatto salvo il paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, decide in merito alla posizione della Comunità sul piano internazionale per quanto riguarda questioni di particolare importanza per l'Unione economica e monetaria, nonché in merito alla sua rappresentanza in conformità della ripartizione dei poteri prevista dagli articoli 99 e 105.
5. Senza pregiudizio della competenza della Comunità e degli accordi comunitari relativi all'Unione economica e monetaria, gli Stati membri possono condurre negoziati nelle istanze internazionali e concludere accordi internazionali.
CAPO 3
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
Articolo 112
1. Il consiglio direttivo della BCE comprende i membri del comitato esecutivo della BCE nonché i governatori delle banche centrali nazionali.
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a) |
2. Il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri. |
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b) |
Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di capi di Stato o di governo, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della BCE. Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo. |
Articolo 113
1. Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo della BCE.
Il presidente del Consiglio può sottoporre una mozione alla delibera del consiglio direttivo della BCE.
2. Il presidente della BCE è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio quando quest'ultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del SEBC.
3. La BCE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale sull'attività del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso. Il presidente della BCE presenta tale relazione al Consiglio e al Parlamento europeo, che può procedere su questa base ad un dibattito generale.
Il presidente della BCE e gli altri membri del comitato esecutivo possono, a richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, essere ascoltati dalle commissioni competenti del Parlamento europeo.
Articolo 114
1. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato interno, è istituito un comitato monetario a carattere consultivo.
Il comitato monetario a carattere consultivo svolge i seguenti compiti:
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seguire la situazione monetaria e finanziaria degli Stati membri della Comunità, nonché il regime generale dei pagamenti degli Stati membri, e riferirne regolarmente al Consiglio ed alla Commissione, |
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- |
formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni, |
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- |
fatto salvo l'articolo 207, contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui agli articoli 59, 60, 99, paragrafi 2, 3, 4 e 5, 100, 102, 103, 104, 116, paragrafo 2, 117, paragrafo 6, 119, 120, 121, paragrafo 2 e 122, paragrafo 1, |
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- |
esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei pagamenti quali risultano dall'applicazione del presente trattato e dei provvedimenti presi dal Consiglio; l'esame riguarda tutti i provvedimenti riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame. |
Gli Stati membri e la Commissione nominano ciascuno due membri del comitato monetario.
2. All'inizio della terza fase verrà istituito un comitato economico e finanziario. Il comitato monetario di cui al paragrafo 1 sarà sciolto.
Il comitato economico e finanziario svolge i seguenti compiti:
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formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni, |
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- |
seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri e della Comunità e riferire regolarmente in merito al Consiglio e alla Commissione, in particolare sulle relazioni finanziarie con i paesi terzi e le istituzioni internazionali, |
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- |
fatto salvo l'articolo 207, contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui agli articoli 59, 60, 99, paragrafi 2, 3, 4 e 5, 100, 102, 103, 104, 105, paragrafo 6, 106, paragrafo 2, 107, paragrafi 5 e 6, 111, 119, 120, paragrafi 2 e 3, 122, paragrafo 2, 123, paragrafi 4 e 5, nonché svolgere gli altri compiti consultivi e preparatori ad esso affidati dal Consiglio, |
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- |
esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei pagamenti, quali risultano dall'applicazione del presente trattato e dei provvedimenti presi dal Consiglio; l'esame riguarda tutti i provvedimenti riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame. |
Gli Stati membri, la Commissione e la BCE nominano ciascuno non più di due membri del comitato.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE e del comitato di cui al presente articolo, stabilisce disposizioni specifiche relative alla composizione del comitato economico e finanziario. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale decisione.
4. Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, se e fintantoché sussistono Stati membri con la deroga di cui agli articoli 122 e 123, il comitato tiene sotto controllo la situazione monetaria e finanziaria nonché il sistema generale dei pagamenti di tali Stati membri e riferisce periodicamente in merito al Consiglio e alla Commissione.
Articolo 115
Per questioni che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 99, paragrafo 4, 104, eccettuato il paragrafo 14, 111, 121, 122 e 123 paragrafi 4 e 5, il Consiglio o uno Stato membro possono chiedere alla Commissione di fare, secondo i casi, una raccomandazione o una proposta. La Commissione esamina la richiesta e presenta senza indugio le proprie conclusioni al Consiglio.
CAPO 4
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 116
1. La seconda fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria inizia il 1o gennaio 1994.
2. Prima di tale data:
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a) |
ciascuno Stato membro:
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b) |
il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione, valuta i progressi compiuti verso la convergenza economica e monetaria, in particolare per quanto riguarda la stabilità dei prezzi e la solidità delle finanze pubbliche, nonché i progressi compiuti verso l'attuazione della legislazione comunitaria riguardante il mercato interno. |
3. Gli articoli 101, 102, paragrafo 1, 103, paragrafo 1 e 104, esclusi i paragrafi 1, 9, 11 e 14, si applicano a decorrere dall'inizio della seconda fase.
Gli articoli 100, paragrafo 2, 104, paragrafi 1, 9 e 11, 105, 106, 108, 111, 112, 113 e 114, paragrafi 2 e 4, si applicano a decorrere dall'inizio della terza fase.
4. Nella seconda fase, gli Stati membri cercano di evitare disavanzi pubblici eccessivi.
5. Nella seconda fase, se necessario, ogni Stato membro avvia il processo che conduce all'indipendenza della sua banca centrale, conformemente alle disposizioni dell'articolo 109.
Articolo 117
1. A decorrere dall'avvio della seconda fase, viene costituito e inizia la propria attività l'Istituto monetario europeo (in appresso denominato "IME"); esso ha personalità giuridica e viene diretto e gestito da un consiglio composto di un presidente e dei governatori delle banche centrali nazionali, fra i quali sarà scelto il vicepresidente.
Il presidente viene nominato di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di capi di Stato o di governo, su raccomandazione del consiglio dell'IME e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio. Il presidente è scelto tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere nominati presidente dell'IME. Il consiglio dell'IME nomina il vicepresidente.
Lo statuto dell'IME è definito nel protocollo allegato al presente trattato.
2. L'IME:
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rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali degli Stati membri, |
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rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la stabilità dei prezzi, |
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sorveglia il funzionamento del sistema monetario europeo, |
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- |
procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali nazionali e riguardano la stabilità degli istituti e dei mercati finanziari, |
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- |
assume i compiti del Fondo europeo di cooperazione monetaria che sarà sciolto; le relative modalità sono esposte nello statuto dell'IME, |
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- |
agevola l'impiego dell'ecu ed esercita la supervisione sul suo sviluppo, compreso il regolare funzionamento del sistema di compensazione dell'ecu. |
3. Al fine di preparare la terza fase, l'IME:
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- |
prepara gli strumenti e le procedure necessarie per attuare la politica monetaria unica nella terza fase; |
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- |
promuove l'armonizzazione, laddove necessario, delle norme che disciplinano la raccolta, la compilazione e la distribuzione delle statistiche nella sua sfera di competenza, |
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- |
prepara le norme per le operazioni che le banche centrali nazionali devono intraprendere nell'ambito del SEBC, |
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- |
promuove l'efficienza dei pagamenti comunitari transfrontalieri, |
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- |
esercita la supervisione sulla preparazione tecnica delle banconote in ecu. |
Al più tardi il 31 dicembre 1996, l'IME specifica il quadro regolamentare, organizzativo e logistico necessario perché il SEBC assolva i suoi compiti nella terza fase. Questo quadro sarà sottoposto alla BCE alla data della sua istituzione affinché decida in proposito.
4. L'IME, deliberando a maggioranza dei due terzi dei membri del suo consiglio, può:
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- |
formulare pareri o raccomandazioni sull'orientamento generale della politica monetaria e della politica del cambio, nonché sulle relative misure adottate in ciascuno Stato membro, |
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presentare pareri o raccomandazioni indirizzati ai governi e al Consiglio sulle politiche che possono influire sulla situazione monetaria interna o esterna della Comunità e, in particolare, sul funzionamento del sistema monetario europeo, |
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fare raccomandazioni alle autorità monetarie degli Stati membri in merito alla loro politica monetaria. |
5. L'IME, deliberando all'unanimità, può decidere di pubblicare i propri pareri e le proprie raccomandazioni.
6. L'IME viene consultato dal Consiglio su ciascuna proposta di atto comunitario che rientri nella sua competenza.
Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e dell'IME, quest'ultimo viene consultato dalle autorità degli Stati membri su ogni proposta di provvedimento legislativo che rientri nella sua competenza.
7. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e dell'IME, può conferire all'IME altri compiti per la preparazione della terza fase.
8. Nei casi in cui il presente trattato prevede un ruolo consultivo della BCE, i riferimenti alla BCE vanno intesi come riferimenti all'IME prima dell'istituzione della BCE.
9. Nel corso della seconda fase, per "BCE" di cui agli articoli 230, 232, 233, 234, 237 e 288 si intende l'IME.
Articolo 118
La composizione valutaria del paniere dell'ecu non sarà modificata.
Dall'inizio della terza fase, il valore dell'ecu sarà fissato irrevocabilmente, in conformità dell'articolo 123, paragrafo 4.
Articolo 119
1. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro, provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato comune o la graduale attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che questo ha intrapreso o può intraprendere conformemente alle disposizioni del presente trattato, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato interessato.
Se l'azione intrapresa da uno Stato membro e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate, la Commissione raccomanda al Consiglio, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 114, il concorso reciproco e i metodi del caso.
La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione.
2. Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio accorda il concorso reciproco; stabilisce le direttive o decisioni fissandone le condizioni e modalità. Il concorso reciproco può assumere in particolare la forma di:
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a) |
un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri possono ricorrere; |
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b) |
misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando il paese in difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi; |
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c) |
concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del consenso di questi. |
3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio ovvero il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato che si trova in difficoltà ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità.
Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
4. Fatto salvo l'articolo 122, paragrafo 6, il presente articolo non è più applicabile dall'inizio della terza fase.
Articolo 120
1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non intervenga immediatamente una decisione ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2, lo Stato membro interessato può adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.
2. La Commissione e gli Stati membri devono essere informati in merito a tali misure di salvaguardia al più tardi al momento della loro entrata in vigore. La Commissione può proporre al Consiglio il concorso reciproco ai termini dell'articolo 119.
3. Su parere della Commissione e previa consultazione del comitato monetario di cui all'articolo 114, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, decidere che lo Stato interessato debba modificare, sospendere o abolire le suddette misure di salvaguardia.
4. Fatto salvo l'articolo 122, paragrafo 6, il presente articolo non è più applicabile dall'inizio della terza fase.
Articolo 121
1. La Commissione e l'IME riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria. Dette relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di uno Stato membro, incluso lo statuto della sua banca centrale, da un lato, e gli articoli 108 e 109 nonché lo statuto del SEBC, dall'altro. Le relazioni devono anche esaminare la realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno Stato membro:
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- |
il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulterà da un tasso d'inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, |
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la sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulterà dal conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui all'articolo 104, paragrafo 6, |
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- |
il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro, |
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i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro e della sua partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo. |
I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere rispettati sono definiti ulteriormente in un protocollo allegato al presente trattato. Le relazioni della Commissione e dell'IME tengono inoltre conto dello sviluppo dell'ecu, dei risultati dell'integrazione dei mercati, della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, di un esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo.
2. In base a queste relazioni il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, valuta:
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se i singoli Stati membri soddisfino alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica, |
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se la maggioranza degli Stati membri soddisfi alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica; |
esso trasmette le sue conclusioni, sotto forma di raccomandazioni, al Consiglio riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo. Il Parlamento europeo viene consultato e trasmette il proprio parere al Consiglio riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo.
3. Tenendo debito conto delle relazioni di cui al paragrafo 1 e del parere del Parlamento europeo di cui al paragrafo 2, il Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, deliberando a maggioranza qualificata entro e non oltre il 31 dicembre 1996:
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decide, sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di cui al paragrafo 2, se la maggioranza degli Stati membri soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica, |
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decide se sia opportuno che la Comunità passi alla terza fase dell'Unione |
e, in caso affermativo,
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stabilisce la data di inizio della terza fase. |
4. Se entro la fine del 1997 la data di inizio della terza fase non sarà stata fissata, la terza fase inizierà il 1o gennaio 1999. Anteriormente al 1o luglio 1998, il Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, dopo la ripetizione della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, ad eccezione del secondo trattino del paragrafo 2, presi in considerazione le relazioni di cui al paragrafo 1 e il parere del Parlamento europeo, deliberando a maggioranza qualificata sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di cui al paragrafo 2, conferma quali Stati membri soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica.
Articolo 122
1. Qualora sia stato deciso di fissare la data conformemente all'articolo 121, paragrafo 3, il Consiglio, sulla base delle sue raccomandazioni di cui all'articolo 121, paragrafo 2, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, decide se ed a quali Stati membri si applica la deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali Stati membri sono in appresso denominati "Stati membri con deroga".
Qualora il Consiglio abbia confermato quali Stati membri soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica, conformemente all'articolo 121, paragrafo 4, agli Stati membri che non soddisfano a tali condizioni si applica una deroga quale definita al paragrafo 3 del presente articolo. Tali Stati membri sono in appresso denominati "Stati membri con deroga".
2. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la BCE riferiscono al Consiglio in conformità della procedura dell'articolo 121, paragrafo 1. Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio nella composizione dei capi di Stato o di governo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide quali Stati membri con deroga soddisfano alle condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui all'articolo 121, paragrafo 1, e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione.
3. La deroga di cui al paragrafo 1 comporta che allo Stato membro in questione non si applichino i seguenti articoli: 104, paragrafi 9 e 11, 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5, 106, 110, 111 e 112, paragrafo 2, lettera b). L'esclusione di detto Stato membro e della sua banca centrale nazionale dai diritti e dagli obblighi nel quadro del SEBC è oggetto del capo IX dello statuto del SEBC.
4. Agli articoli 105, paragrafi 1, 2 e 3, 106, 110, 111 e 112, paragrafo 2, lettera b), per "Stati membri" si intende "Stati membri senza deroga".
5. I diritti di voto degli Stati membri con deroga sono sospesi per le decisioni del Consiglio di cui agli articoli del presente trattato elencati al paragrafo 3. In tal caso, in deroga agli articoli 205 e 250, paragrafo 1, la maggioranza qualificata corrisponde ai due terzi dei voti dei rappresentanti degli Stati membri senza deroga ponderati conformemente alle disposizioni dell'articolo 205, paragrafo 2; per un atto che richiede l'unanimità è richiesta l'unanimità di tali Stati membri.
6. Gli articoli 119 e 120 continuano ad applicarsi agli Stati membri con deroga.
Articolo 123(10)
1. Non appena presa la decisione sulla data d'inizio della terza fase conformemente all'articolo 121, paragrafo 3, o, secondo i casi, immediatamente dopo il 1o luglio 1998:
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il Consiglio adotta le disposizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 6, |
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i governi degli Stati membri senza deroga nominano, in conformità della procedura di cui all'articolo 50 dello statuto del SEBC, il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo della BCE. Se vi sono Stati membri con deroga, il numero dei membri del comitato esecutivo può essere inferiore a quello previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, dello statuto del SEBC, ma in nessun caso può essere inferiore a quattro. |
Non appena è stato nominato il comitato esecutivo, il SEBC e la BCE entrano in funzione e si preparano a svolgere appieno le loro attività come indicato nel presente trattato e nello statuto del SEBC. Il pieno esercizio dei loro poteri ha inizio a decorrere dal primo giorno della terza fase.
2. Non appena è stata istituita la BCE, essa, se necessario, assume i compiti dell'IME. Con l'istituzione della BCE, l'IME viene posto in liquidazione; le relative modalità sono definite nello statuto dell'IME.
3. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo 107, paragrafo 3, del presente trattato, il consiglio generale della BCE di cui all'articolo 45 dello statuto del SEBC sarà costituito in quanto terzo organo decisionale della BCE.
4. Alla data di inizio della terza fase, il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta i tassi di conversione ai quali le rispettive monete sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ecu viene a sostituirsi a queste valute, e sarà quindi valuta a pieno diritto. Questa misura di per sé non modifica il valore esterno dell'ecu. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata di detti Stati membri su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'ecu come moneta unica di quegli Stati membri. Si applica l'articolo 122, paragrafo 5, seconda frase.
5. Se si decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 122, paragrafo 2, di abolire una deroga, il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga e dello Stato membro in questione, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta il tasso al quale l'ecu subentra alla moneta dello Stato membro in questione e prende le altre misure necessarie per l'introduzione dell'ecu come moneta unica nello Stato membro interessato.
Articolo 124
1. Fino all'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria, ogni Stato membro considera la propria politica del cambio come un problema di interesse comune. A tal fine e nel rispetto delle competenze esistenti, gli Stati membri tengono conto delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione nell'ambito del Sistema monetario europeo (SME) e allo sviluppo dell'ecu.
2. A decorrere dall'inizio della terza fase e fintantoché uno Stato membro è oggetto di deroga, il paragrafo 1 si applica, per analogia, alla politica del cambio di detto Stato membro.
TITOLO VIII
OCCUPAZIONE
Articolo 125
Gli Stati membri e la Comunità, in base al presente titolo, si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 2 del presente trattato.
Articolo 126
1. Gli Stati membri, attraverso le loro politiche in materia di occupazione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 125 in modo coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità adottati a norma dell'articolo 99, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo, in base alle disposizioni dell'articolo 128.
Articolo 127
1. La Comunità contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri nonché sostenendone e, se necessario, integrandone l'azione. Sono in questo contesto rispettate le competenze degli Stati membri.
2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività comunitarie si tiene conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato.
Articolo 128
1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio europeo esamina annualmente la situazione dell'occupazione nella Comunità e adotta le conclusioni del caso.
2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del comitato per l'occupazione di cui all'articolo 130, elabora annualmente degli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione. Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma dell'articolo 99, paragrafo 2.
3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle principali misure adottate per l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2.
4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del comitato per l'occupazione, procede annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, può, se lo considera opportuno sulla base di detto esame, rivolgere raccomandazioni agli Stati membri.
5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione trasmettono al Consiglio europeo una relazione annuale comune in merito alla situazione dell'occupazione nella Comunità e all'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione.
Articolo 129
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, può adottare misure di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, nonché a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota.
Tali misure non comportano l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
Articolo 130
Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, istituisce un comitato per l'occupazione a carattere consultivo, al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia di occupazione e di mercato del lavoro. Il comitato è incaricato di:
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seguire la situazione dell'occupazione e le politiche in materia di occupazione negli Stati membri e nella Comunità, |
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fatto salvo l'articolo 207, formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui all'articolo 128. |
Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato consulta le parti sociali.
Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.
TITOLO IX
POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Articolo 131
Con l'instaurare un'unione doganale fra loro, gli Stati membri intendono contribuire, secondo l'interesse comune, allo sviluppo armonico del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali ed alla riduzione delle barriere doganali.
La politica commerciale comune tiene conto dell'incidenza favorevole che la soppressione dei dazi fra gli Stati membri può esercitare sullo sviluppo delle capacità di concorrenza delle imprese di tali Stati.
Articolo 132
1. Senza pregiudizio degli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito di altre organizzazioni internazionali, i regimi di aiuti concessi dagli Stati membri alle esportazioni nei paesi terzi saranno progressivamente armonizzati nella misura necessaria per evitare che venga alterata la concorrenza fra le imprese della Comunità.
Su proposta della Commissione, il Consiglio stabilisce, a maggioranza qualificata, le direttive necessarie a tal fine.
2. Le disposizioni che precedono non si applicano ai ristorni di dazi doganali o di tasse di effetto equivalente né ai ristorni di imposizioni indirette, ivi comprese le imposte sulla cifra d'affari, le imposte di consumo e le altre imposte indirette, concessi all'atto dell'esportazione di una merce da uno Stato membro in un paese terzo, nella misura in cui tali ristorni non siano superiori agli oneri che hanno gravato direttamente o indirettamente sui prodotti esportati.
Articolo 133(11)
1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione, nonché le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni.
2. La Commissione presenta al Consiglio proposte per l'attuazione della politica commerciale comune.
3. Qualora si debbano negoziare accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari. Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinché gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne della Comunità.
Tali negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale sui progressi dei negoziati.
Le pertinenti disposizioni dell'articolo 300 sono applicabili.
4. Nell'esercizio delle competenze che gli sono conferite dal presente articolo, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano anche alla negoziazione e alla conclusione di accordi nei settori degli scambi di servizi e degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, nella misura in cui detti accordi non rientrino in detti paragrafi e fatto salvo il paragrafo 6.
In deroga al paragrafo 4, il Consiglio delibera all'unanimità per la negoziazione e la conclusione di un accordo in uno dei settori di cui al primo comma qualora tale accordo contenga disposizioni per le quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di norme interne o qualora l'accordo riguardi un settore nel quale la Comunità non ha ancora esercitato, con l'adozione di norme interne, le sue competenze in virtù del presente trattato.
Il Consiglio delibera all'unanimità per la negoziazione e conclusione di un accordo di natura orizzontale nella misura in cui questo riguardi anche il precedente comma o il paragrafo 6, secondo comma.
Il presente paragrafo lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di mantenere o concludere accordi con paesi terzi o con organizzazioni internazionali, purché tali accordi siano conformi al diritto comunitario e agli altri accordi internazionali pertinenti.
6. Il Consiglio non può concludere un accordo contenente disposizioni che esulino dalle competenze interne della Comunità, in particolare ove esse comportino un'armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri in un settore in cui il presente trattato esclude tale armonizzazione.
Al riguardo, in deroga al paragrafo 5, primo comma, gli accordi nei settori degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, di servizi didattici nonché di servizi sociali e relativi alla salute umana rientrano nella competenza ripartita della Comunità e degli Stati membri. La loro negoziazione richiede pertanto, oltre a una decisione comunitaria adottata conformemente alle pertinenti disposizioni dell'articolo 300, il comune accordo degli Stati membri. Gli accordi così negoziati sono conclusi congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri.
La negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei trasporti restano soggette alle disposizioni del titolo V e dell'articolo 300.
7. Fatto salvo il paragrafo 6, primo comma, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può estendere l'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 ai negoziati e accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, nella misura in cui essi non rientrino nel paragrafo 5.
Articolo 134
Per assicurare che l'esecuzione delle misure di politica commerciale adottate dagli Stati membri conformemente al presente trattato non sia impedita da deviazioni di traffico, ovvero qualora delle disparità nelle misure stesse provochino difficoltà economiche in uno o più Stati, la Commissione raccomanda i metodi con i quali gli altri Stati membri apportano la necessaria cooperazione. In mancanza, la Commissione può autorizzare gli Stati membri ad adottare le misure di protezione necessarie definendone condizioni e modalità.
In caso d'urgenza gli Stati membri chiedono che la Commissione si pronunci al più presto al fine di autorizzarli ad adottare direttamente le misure necessarie, che poi notificano agli altri Stati membri. La Commissione può decidere in qualsiasi momento che gli Stati membri interessati devono modificare o abolire le misure in questione.
In ordine di priorità, devono essere scelte le misure capaci di provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune.
TITOLO X
COOPERAZIONE DOGANALE
Articolo 135
Nel quadro del campo di applicazione del presente trattato, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta misure per rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione. Tali misure non riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati membri.
TITOLO XI
POLITICA SOCIALE, ISTRUZIONE; FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÙ
CAPO 1
DISPOSIZIONI SOCIALI
Articolo 136
La Comunità e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.
A tal fine, la Comunità e gli Stati membri mettono in atto misure che tengono conto della diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività dell'economia della Comunità.
Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato comune, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dal presente trattato e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.
Articolo 137(12)
1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 136, la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:
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a) |
miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori; |
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b) |
condizioni di lavoro; |
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c) |
sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori; |
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d) |
protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro; |
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e) |
informazione e consultazione dei lavoratori; |
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f) |
rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 5; |
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g) |
condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio della Comunità; |
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h) |
integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo 150; |
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i) |
parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro; |
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j) |
lotta contro l'esclusione sociale; |
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k) |
modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatto salvo il disposto della lettera c). |
2. A tal fine il Consiglio:
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a) |
può adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; |
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b) |
può adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese. |
Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, tranne che nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g), del presente articolo, per i quali il Consiglio delibera all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e di detti Comitati. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può decidere di rendere applicabile al paragrafo 1, lettere d), f) e g), del presente articolo, la procedura di cui all'articolo 251.
3. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le direttive prese a norma del paragrafo 2.
In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui una direttiva deve essere recepita a norma dell'articolo 249, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve adottare le misure necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta direttiva.
4. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo:
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non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale e non devono incidere sensibilmente sull'equilibrio finanziario dello stesso, |
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- |
non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con il presente trattato, che prevedano una maggiore protezione. |
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al diritto di serrata.
Articolo 138
1. La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello comunitario e prende ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti.
2. A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione comunitaria.
3. Se, dopo tale consultazione, ritiene opportuna un'azione comunitaria, la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione.
4. In occasione della consultazione le parti sociali possono informare la Commissione della loro volontà di avviare il processo previsto dall'articolo 139. La durata della procedura non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione.
Articolo 139(13)
1. Il dialogo fra le parti sociali a livello comunitario può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi.
2. Gli accordi conclusi a livello comunitario sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri o, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo 137, e a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione.
Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo allorché l'accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad uno dei settori per i quali è richiesta l'unanimità a norma dell'articolo 137, paragrafo 2. In tal caso il Consiglio delibera all'unanimità.
Articolo 140
Per conseguire gli obiettivi dell'articolo 136 e fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dal presente capo, in particolare per le materie riguardanti:
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l'occupazione, |
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il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro, |
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la formazione e il perfezionamento professionale, |
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la sicurezza sociale, |
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la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali, |
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l'igiene del lavoro; |
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il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori. |
A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali.
Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.
Articolo 141
1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.
La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:
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a) |
che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura; |
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b) |
che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro. |
3. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.
Articolo 142
Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedo retribuito.
Articolo 143
La Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi dell'articolo 136, compresa la situazione demografica nella Comunità. Essa trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.
Il Parlamento europeo può invitare la Commissione ad elaborare relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.
Articolo 144(14)
Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, istituisce un comitato per la protezione sociale a carattere consultivo, al fine di promuovere la cooperazione in materia di protezione sociale tra gli Stati membri e con la Commissione. Il comitato è incaricato:
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di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri e nella Comunità, |
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di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e con la Commissione, |
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fatto salvo l'articolo 207, di elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre attività nei settori di sua competenza, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa. |
Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali.
Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.
Articolo 145
La Commissione dedica, nella sua relazione annuale al Parlamento europeo, un capitolo speciale all'evoluzione della situazione sociale nella Comunità.
Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.
CAPO 2
IL FONDO SOCIALE EUROPEO
Articolo 146
Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel quadro delle disposizioni seguenti, un Fondo sociale europeo che ha l'obiettivo di promuovere all'interno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale.
Articolo 147
L'amministrazione del Fondo spetta alla Commissione.
In tale compito la Commissione è assistita da un comitato, presieduto da un membro della Commissione e composto di rappresentanti dei governi e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Articolo 148
Il Consiglio, deliberando seconda la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta le decisioni di applicazione relative al Fondo sociale europeo.
CAPO 3
ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÙ
Articolo 149
1. La Comunità contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.
2. L'azione della Comunità è intesa:
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a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri, |
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a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio, |
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a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento, |
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a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri, |
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a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative, |
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a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza. |
3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione, in particolare con il Consiglio d'Europa.
4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:
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deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, |
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deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, raccomandazioni. |
Articolo 150
1. La Comunità attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale.
2. L'azione della Comunità è intesa:
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a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale, |
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a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro, |
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a facilitare l'accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani, |
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a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione professionale e imprese, |
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a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri. |
3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione professionale.
4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adotta le misure atte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
TITOLO XII
CULTURA
Articolo 151
1. La Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.
2. L'azione della Comunità è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:
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miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei, |
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conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea, |
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scambi culturali non commerciali, |
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creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. |
3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.
4. La Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del presente trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.
5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:
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deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato delle regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura di cui all'articolo 251, |
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deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, raccomandazioni. |
TITOLO XIII
SANITÀ PUBBLICA
Articolo 152
1. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
L'azione della Comunità, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana. Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonché l'informazione e l'educazione in materia sanitaria.
La Comunità completa l'azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione.
2. La Comunità incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al presente articolo e, ove necessario, appoggia la loro azione.
Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche ed i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento.
3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.
4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, adottando:
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a) |
misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o introducano misure protettive più rigorose; |
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b) |
in deroga all'articolo 37, misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica; |
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c) |
misure di incentivazione destinate a proteggere e a migliorare la salute umana, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. |
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì adottare raccomandazioni per i fini stabiliti dal presente articolo.
5. L'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica rispetta appieno le competenze degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e assistenza medica. In particolare le misure di cui al paragrafo 4, lettera a), non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego medico di organi e sangue.
TITOLO XIV
PROTEZIONE DEI CONSUMATORI
Articolo 153
1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.
2. Nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività comunitarie sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.
3. La Comunità contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:
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a) |
misure adottate a norma dell'articolo 95 nel quadro della realizzazione del mercato interno; |
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b) |
misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri. |
4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure di cui al paragrafo 3, lettera b).
5. Le misure adottate a norma del paragrafo 4 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose. Tali misure devono essere compatibili con il presente trattato. Esse sono notificate alla Commissione.
TITOLO XV
RETI TRANSEUROPEE
Articolo 154
1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 14 e 158 e per consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, la Comunità concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.
2. Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, l'azione della Comunità mira a favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali, nonché l'accesso a tali reti. Essa tiene conto in particolare della necessità di collegare alle regioni centrali della Comunità le regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche.
Articolo 155
1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 154, la Comunità:
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stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono individuati progetti di interesse comune, |
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intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l'interoperabilità delle reti, in particolare nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche, |