Prefazione Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, destinata a coloro che partecipano alla redazione di testi legislativi delle istituzioni comunitarie
Indice
Principi generali
Le parti dell’atto
Rinvii interni ed esterni
Atti modificativi
Disposizioni finali
Allegato - Modelli
Elenco dei documenti citati
Indice alfabetico


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Ultimo aggiornamento: 04/08/2003

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Prefazione

La cura della qualità redazionale dei testi legislativi è indispensabile perché la legislazione comunitaria possa essere compresa meglio ed attuata correttamente. Affinché i cittadini e gli operatori economici possano conoscere i loro diritti ed i loro obblighi, gli organi giurisdizionali possano assicurare il rispetto della legge e gli Stati membri possano procedere, ove necessario, ad un’attuazione nel diritto interno corretta e tempestiva, gli atti emanati dalle istituzioni comunitarie devono essere formulati in modo comprensibile e coerente e secondo regole uniformi di presentazione e di tecnica legislativa.

A partire dalla riunione del Consiglio europeo a Edimburgo (1992), le massime istanze politiche hanno riconosciuto la necessità di legiferare meglio, mediante testi più chiari, più semplici e rispondenti alla buona prassi legislativa. Il Consiglio e la Commissione hanno adottato svariati provvedimenti per far fronte a tale esigenza ( 1). Questa è stata ribadita nella dichiarazione n. 39 relativa alla qualità redazionale della legislazione comunitaria, allegata all’atto finale del trattato di Amsterdam. In seguito a tale dichiarazione, le tre istituzioni che partecipano ai procedimenti di formazione degli atti comunitari, vale a dire il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, hanno approvato, mediante l’accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998 ( 2), orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria.

La presente guida, redatta a norma di detto accordo dai tre servizi giuridici, si propone di approfondire il contenuto e di precisare le implicazioni di tali orientamenti, commentandoli ed illustrandoli con esempi. Concepita come uno strumento destinato a chiunque partecipi alla redazione degli atti normativi più comuni, essa dovrebbe ispirare la redazione di qualsiasi altro atto delle istituzioni sia nell’ambito dei trattati comunitari, sia in quello delle disposizioni del trattato sull’Unione europea che riguardano la politica estera e di sicurezza comune nonché la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

L’uso della guida pratica comune potrà essere utilmente unito con quello di strumenti più specifici, come il Formulario degli atti del Consiglio ( 3), le Regole di tecnica legislativa della Commissione ( 4), il Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali ( 5) o i modelli «LegisWrite» ( 6). Sarà inoltre sempre proficuo, e spesso indispensabile, far riferimento alle disposizioni pertinenti del trattato e dei principali atti di base che disciplinano le singole materie.

I servizi delle tre istituzioni sono esortati ad usare la guida arricchendola con i loro commenti. Questi potranno essere trasmessi in qualsiasi momento al «Gruppo interistituzionale per la qualità redazionale» ( 7), che provvederà all’aggiornamento permanente del testo.

I tre servizi giuridici auspicano che la guida possa essere di ausilio a tutti coloro che partecipano, a qualsiasi titolo, all’elaborazione degli atti normativi nelle istituzioni comunitarie. In tal modo tutti potranno cooperare affinché il cittadino europeo disponga di testi che indichino con chiarezza gli obiettivi dell’Unione europea ed i mezzi impiegati per raggiungerli.

Per il servizio giuridico del Parlamento europeo
G. GARZÓN CLARIANA
Direttore generale

Per il servizio giuridico del Consiglio
J.-C. PIRIS
Direttore generale

Per il servizio giuridico della Commissione
J-L. DEWOST
Direttore generale

Bruxelles, 16 marzo 2000

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(1) Questa è stata ribadita nella dichiarazione n. 39 relativa alla qualità redazionale della legislazione comunitaria, allegata all’atto finale del trattato di Amsterdam. In seguito a tale dichiarazione, tre istituzioni che partecipano ai procedimenti di formazione degli atti comunitari, vale a dire il Parlamento europeo, il Consiglio e Commissione, hanno approvato, mediante l’accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998.
(2) orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria. (1) Risoluzione del Consiglio dell’8 giugno 1993, relativa alla qualità redazionale della legislazione comunitaria (GU C 166 del 17.6.1993, pag. 1). Commissione: orientamenti generali per la politica legislativa [SEC(1995) 2255/7 del 18.1.1996]. (2) GU C 73 del 17.3.1999, pag. 1.
(3) Ultimo aggiornamento della versione francese: luglio 2002.
(4) Ultimo aggiornamento della versione francese: 1997.
(5) http://eur-op.eu.int/code/it/it-000300.htm
(6) Modelli redatti dalla Commissione nel 1999.
(7) I commenti possono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica del gruppo dei giuristi revisori della Commissione, ( juristes-reviseurs@cec.eu.int), che provvederà ad inoltrarli.

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