Prefazione Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, destinata a coloro che partecipano alla redazione di testi legislativi delle istituzioni comunitarie
Indice
Principi generali
Le parti dell’atto

7. Struttura tipica degli atti

8. Titolo

9. I "visto"

10. I "considerando"

11. Numerazione dei "considerando"

12. Carattere normativo dell'articolato

13. Oggetto e campo di applicazione

14. Definizioni

15. Struttura tipica dell'articolato

Rinvii interni ed esterni
Atti modificativi
Disposizioni finali
Allegato - Modelli
Elenco dei documenti citati
Indice alfabetico

9. I «visto» indicano la base giuridica dell’atto e le fasi essenziali del suo procedimento di formazione.

9.1. I «visto» sono collocati all’inizio del preambolo ed indicano:

Va verificato se l’enunciato di cui trattasi costituisca effettivamente un «visto» o non debba invece essere collocato in una diversa parte del testo (v. punti 9.13 e 9.14).

Forma

9.2. Ogni «visto» inizia di norma con la stessa formula «visto» in lettere minuscole.

La base giuridica

9.3. Si indica anzitutto il trattato che costituisce il fondamento generale dell’atto.

Ove si debbano citare più trattati, il trattato CE precede il trattato Euratom.

9.4. Se la base giuridica diretta dell’atto è costituita da una disposizione del trattato, l’indicazione generale di quest’ultimo deve essere corredata della locuzione « in particolare» seguita dall’articolo pertinente ( 2).

9.5. Se la base giuridica diretta è invece contenuta in un atto di diritto derivato ( 3), questo deve essere citato nel secondo «visto» con l’indicazione dell’articolo pertinente, preceduta anche in tale caso dalla locuzione «in particolare».

9.6. La base giuridica va distinta nettamente dalle disposizioni che determinano il contenuto, le condizioni e le modalità di diritto sostanziale dell’atto. Le disposizioni puramente procedurali (come gli articoli 251 e 300 del trattato CE) non costituiscono basi giuridiche.

9.7. Il caso degli accordi internazionali conclusi con la procedura di cui all’articolo 300 del trattato CE e quello degli atti emanati in forza delle norme contenute nel titolo IV dello stesso trattato sono atipici e meritano di essere menzionati.

9.8. Qualora un atto determini in vari articoli il contenuto di atti futuri indicando in un altro articolo l’istituzione competente per emanarli, si cita solo quest’ultimo.

9.9. Analogamente, se uno stesso articolo contiene un paragrafo riguardante il contenuto dell’atto ed un paragrafo attributivo della competenza, andrà indicato come base giuridica solo quest’ultimo ( 4) e non l’articolo in generale.

Gli atti procedimentali

9.10. I «visto» riguardanti gli atti preparatori, ed in particolare le proposte della Commissione e le loro eventuali modificazioni nonché i pareri del Parlamento europeo, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, devono essere seguiti da un rinvio ad una nota a piè di pagina che indica la GU in cui è stato pubblicato il parere (esempio: GU C 128 del 9.6.1975, pag. 11). Se il parere di cui trattasi non è ancora stato pubblicato, la nota dovrà indicare la data in cui è stato emesso.

9.11. Il «visto» relativo alla procedura di codecisione è redatto nel modo seguente:

Esso è seguito da una nota a piè di pagina indicante le varie fasi del procedimento. In caso di adozione in seguito a conciliazione, tale «visto» viene completato come segue:

9.12. In taluni atti adottati su basi giuridiche che rinviano ad una procedura di formazione stabilita in un altro articolo del trattato va inserito un «visto» attestante la procedura seguita. Ad esempio, l’articolo 110, paragrafo 3 (base giuridica) rinvia alla procedura stabilita dall’articolo 107, paragrafo 6. Il riferimento a tale articolo sarà redatto con la stessa formula impiegata per l’articolo 251.

Indicazioni non aventi valore di «visto»

9.13. È opportuno verificare se ciò che s’intende menzionare costituisca effettivamente la base giuridica o la norma procedurale seguita. Il richiamo del contenuto essenziale di disposizioni non costituenti la base giuridica che risulti necessario per la corretta comprensione dell’articolato o ai fini del sindacato di legittimità dovrà essere inserito nei «considerando». Nella relazione illustrativa potranno essere inclusi, a titolo informativo, richiami più generali.

9.14. Non vanno inoltre menzionate nei «visto» neppure le disposizioni istituzionali generali del trattato CE (come gli articoli 205 e 249), quantunque si applichino ai fini dell’atto di cui trattasi.

«sentito il comitato consultivo (denominazione del comitato)» ( 5).

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(1) Per i pareri assunti nell’ambito delle procedure dei comitati, v. punto 10.17.1.
(2) Qualora il provvedimento si fondi su una disposizione di un atto d’adesione, si impiega la formula seguente: «visto l’atto di adesione..., in particolare l’articolo…» ovvero «in particolare l’articolo... del protocollo n. … allegato a tale atto».
(3) La citazione dell’atto di diritto derivato deve essere effettuata nel modo seguente: nel «visto» viene riportato il titolo completo dell’atto, seguito dal richiamo di una nota in calce recante l’indicazione della GU (serie, numero, data e pagina) nonché, se del caso, dell’ultima modificazione (numero dell’atto, seguito dagli estremi della GU).
(4) Se uno stesso paragrafo contiene una duplice attribuzione di competenza (per esempio: al Consiglio ed alla Commissione), dovrà essere citato altresì il comma pertinente.
(5) La consultazione del comitato di gestione o di regolamentazione è invece menzionata nell’ultimo «considerando» (v. punto 10.17).

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