20. Le disposizioni che prevedono date, termini, eccezioni, deroghe, proroghe nonché le disposizioni transitorie (relative segnatamente agli effetti dell’atto sulle situazioni esistenti) e le disposizioni finali (entrata in vigore, termine di attuazione, efficacia dell’atto nel tempo) sono redatte in modo preciso.
Le disposizioni relative ai termini d’attuazione e d’applicazione degli atti contengono una data espressa in giorno/mese/anno. Nel caso delle direttive, queste date sono espresse in modo da assicurare un congruo termine per l’attuazione.
Negli atti normativi si distingue, a seconda degli effetti giuridici che si desiderano ottenere, fra entrata in vigore, decorrenza di efficacia ed attuazione.
Entrata in vigore
Gli atti generali entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
In linea di principio gli atti normativi debbono prevedere un lasso di tempo sufficiente per consentire agli interessati di conformarvisi.
Si deve distinguere fra entrata in vigore e decorrenza di efficacia, in quanto si tratta di termini non necessariamente coincidenti. Talvolta, la decorrenza di efficacia è posticipata oppure, quando la retroattività sia debitamente motivata, anticipata rispetto all’entrata in vigore.
a) Data di entrata in vigore
Il momento dell’entrata in vigore deve essere indicato o con una data precisa o in riferimento al giorno della pubblicazione.
Essa non può situarsi nel passato.
Non deve essere definita in riferimento ad una data fissata da un altro atto.
L’entrata in vigore di un atto che costituisce la base giuridica di un altro atto non può essere subordinata all’entrata in vigore di quest’ultimo.
Nessun atto può entrare in vigore prima della data d’entrata in vigore dell’atto che ne costituisce il fondamento giuridico.
L’entrata in vigore degli atti non può essere subordinata all’avverarsi di una condizione di cui i cittadini non possano avere conoscenza.
b) Orientamenti per la determinazione della data d’entrata in vigore
Esigenze pratiche o motivi d’urgenza possono giustificare la fissazione di una data d’entrata in vigore anteriore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Tale esigenza può presentarsi soprattutto per i regolamenti. In tal caso occorre procedere come segue.
L’entrata in vigore nel terzo giorno successivo alla pubblicazione dell’atto deve essere giustificata dall’urgenza. L’effettiva urgenza va accertata sistematicamente caso per caso.
L’entrata in vigore nel giorno della pubblicazione deve rappresentare una vera e propria eccezione, giustificata da necessità imperiose — evitare un vuoto giuridico o prevenire la speculazione — connesse con la natura del provvedimento di cui trattasi (v. punto 20.6). In tale ipotesi occorre fornire una congrua motivazione inserendo un apposito «considerando» nell’atto, salvo che l’entrata in vigore immediata corrisponda ad una prassi ben nota agli interessati, come avviene nel caso dei regolamenti che fissano dazi all’importazione o restituzioni all’esportazione.
Per data di pubblicazione dell’atto s’intende la data in cui la Gazzetta ufficiale nella quale è pubblicato è effettivamente disponibile in tutte le lingue presso l’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali.
c) Provvedimenti urgenti
I regolamenti quotidiani e settimanali con i quali la Commissione fissa i dazi all’importazione (o i dazi addizionali all’importazione in alcuni settori agricoli) nonché le restituzioni nel commercio con i paesi terzi devono essere emanati nella data più vicina possibile a quella della decorrenza di efficacia, specie per prevenire le speculazioni.
È stato quindi deciso che tali regolamenti periodici entrino in vigore il giorno stesso della pubblicazione o il primo giorno lavorativo.
d) Efficacia retroattiva dei regolamenti
In via eccezionale, e nei limiti che discendono dal principio della certezza del diritto, i regolamenti possono avere efficacia retroattiva. Si adopera in tal caso la formula «Esso si applica a decorrere dal…» nell’ultimo articolo.
L’efficacia retroattiva è spesso indicata, in un distinto articolo, mediante la formula «Durante il periodo dal... al…». «A decorrere dal... e fino al…» (ad es. nei regolamenti sui contingenti tariffari) o la formula «Con effetto dal…» o «Con effetto a decorrere dal…».
e) Efficacia differita dei regolamenti
Talvolta si distingue tra entrata in vigore del regolamento e decorrenza di efficacia della disciplina da esso istituita, decorrenza che viene rinviata ad una data più o meno lontana nel tempo. Siffatta distinzione è stata operata nei regolamenti istitutivi delle organizzazioni comuni di mercato. Ciò consente l’insediamento immediato dei nuovi organi previsti dal regolamento (ad es. comitati di gestione) e pertanto l’emanazione di atti di esecuzione della Commissione per i quali occorre il parere di detti organi.
Ove risulti necessario differire gli effetti di una parte soltanto del regolamento ad una data posteriore a quella dell’entrata in vigore, si devono indicare chiaramente, nell’atto medesimo, le norme di cui trattasi.
Decorrenza degli effetti di talune direttive e decisioni
Le direttive e le decisioni sono obbligatorie soltanto per i destinatari da esse designati. Il concetto di entrata in vigore sostituisce quello di decorrenza di efficacia per le direttive e le decisioni adottate secondo la procedura di codecisione nonché per le direttive destinate a tutti gli Stati membri.
Le altre direttive e decisioni, invece, vengono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione. Ciò vale anche per le direttive e decisioni di cui all’articolo 163, secondo comma, del trattato Euratom.
Le decisioni sui generis delle Comunità non contengono, di norma, disposizioni sulla decorrenza di efficacia. Si può quindi generalmente presumere che abbiano efficacia dalla data dell’adozione.
Le decisioni degli organi misti istituiti da accordi (ed in via eccezionale le decisioni sui generis delle Comunità) contengono una disposizione sull’entrata in vigore ed eventualmente sull’efficacia retroattiva o differita.
Attuazione delle direttive
Occorre distinguere tra entrata in vigore e decorrenza dell’efficacia, da un lato, e attuazione, dall’altro, in tutti i casi in cui i destinatari abbiano bisogno di un adeguato lasso di tempo per adempiere gli obblighi derivanti dall’atto. Siffatta esigenza ricorre soprattutto nel caso delle direttive. Sarà pertanto dedicato all’attuazione, in tale ipotesi, un apposito articolo che precede l’articolo relativo all’entrata in vigore o eventualmente quello relativo ai destinatari.
Specialmente nelle direttive volte a garantire la libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi è opportuno fissare la data precisa in cui la normativa nazionale inizierà ad applicarsi, in modo da evitare nuovi ostacoli derivanti dal fatto che gli Stati membri attuino la normativa in tempi distinti nell’ambito del periodo previsto.
Attuazione di atti non vincolanti
Gli atti privi di forza cogente, come le raccomandazioni CE e CEEA, non prevedono un termine di decorrenza di efficacia o di attuazione; i loro destinatari possono essere invitati ad attuarli entro un dato termine.
Termine iniziale d’efficacia
Salvo espresse indicazioni contrarie, i termini decorrono dalle ore 0 della data indicata
. Le espressioni più comuni per indicare l’inizio di un periodo di tempo sono:
- a decorrere da…, a partire da…
- dal... (al...)
- dal…
- con effetto dal… (con effetto a decorrere dal…)
- ha effetto dal…
- entra in vigore il…
Termine finale di efficacia
Le disposizioni finali possono inoltre limitare la durata dell’efficacia dell’atto.
Salvo espresse indicazioni contrarie, i termini scadono alla mezzanotte della data indicata. Le espressioni più comuni per indicare la scadenza dei termini sono le seguenti:
- sino al…
- si applica fino all’entrata in vigore di..., e comunque non oltre il…
- (dal...) al...
- termina il…
- scade il…
- cessa di applicarsi il…
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