16. È opportuno evitare per quanto possibile il rinvio ad altri atti. I rinvii designano con precisione l’atto o la disposizione cui si rinvia. I rinvii incrociati (rinvio ad un atto o ad un articolo che a sua volta rinvia alla disposizione iniziale) ed i rinvii a catena (rinvii ad una disposizione che a sua volta rinvia ad un’altra) devono essere altresì evitati.
Rinvii interni ed esterni
I rinvii interni richiamano un’altra disposizione dello stesso atto. Si parla di rinvio esterno quando si fa riferimento ad un altro atto, di diritto comunitario o proveniente da altre fonti.
Esempio di rinvio interno
Esempio di rinvio esterno:
I rinvii, siano essi interni o esterni, devono essere tanto precisi da consentire al lettore di consultare agevolmente l’atto cui si fa riferimento.
I rinvii esterni esigono una cautela maggiore. Va verificato in particolare che l’atto cui si fa riferimento sia sufficientemente chiaro ed accessibile al pubblico.
Principi
Lo strumento del rinvio dovrebbe essere utilizzato solo in presenza delle seguenti condizioni:
- se ne risulta una semplificazione rispetto alla riproduzione del contenuto della norma cui si fa riferimento,
- se non viene pregiudicata la comprensibilità della norma,
- se l’atto cui si fa riferimento è stato pubblicato o è sufficientemente accessibile al pubblico.
Anche il principio della trasparenza esige che si faccia un uso moderato dello strumento del rinvio. È infatti opportuno che i testi normativi possano essere letti e compresi senza consultare altri atti (v. punto 12.2). L’esigenza della leggibilità non deve tuttavia indurre a riprodurre nel diritto derivato norme di diritto primario.
Prima di decidere sull’opportunità di operare il rinvio, può esser utile valutare le conseguenze delle eventuali future modificazioni dell’atto cui si intende fare riferimento.
Comprensibilità
Il rinvio dovrebbe essere formulato in modo che l’elemento centrale della norma richiamata possa essere compreso anche senza consultare tale norma.
Chiarezza
È opportuno precisare gli elementi fattuali o gli effetti giuridici della norma richiamata ai quali s’intende far riferimento.
Vanno evitati i rinvii effettuati indicando semplicemente fra parentesi la norma di cui trattasi.
Vanno evitati anche i rinvii finalizzati all’applicazione analogica della disposizione richiamata. È infatti preferibile definire esattamente l’ambito entro cui opera il rinvio ovvero rinunciare all’uso di questo strumento.
Le conseguenze dei rinvii introdotti dalla formula «fatto salvo» o «salvo il disposto» sono spesso tutt’altro che chiare. Possono infatti sussistere contraddizioni tra l’atto che opera il rinvio e l’atto così richiamato. Di norma tali rinvii potranno essere evitati delimitando con maggior precisione la sfera d’applicazione. È inoltre superfluo rinviare mediante tale formula a disposizioni che, essendo di rango superiore, debbano essere applicate comunque.
Citazione dell’atto cui si rinvia
L’atto che rinvia ad un altro atto cita quest’ultimo con il titolo completo o anche — specie se la citazione avviene nel titolo del primo atto o non si tratti della prima citazione — con il titolo in forma abbreviata.
Quando nel titolo di un atto è citato quello di un altro atto si procede come segue:
- si omette in quest’ultimo il nome dell’istituzione autrice qualora questa sia identica a quella del primo atto;
- si omette anche la data, salvo che si tratti di atti non pubblicati (privi quindi di numero progressivo ufficiale o di un numero di pubblicazione);
- non si indica la Gazzetta ufficiale in cui l’atto citato è stato pubblicato;
- non si citano gli eventuali atti modificativi.
Anziché con il titolo, l’atto cui si fa riferimento può essere citato in forma abbreviata con una concisa descrizione del suo oggetto.
Nei
"visto"si applica la regola della citazione del titolo completo. Se si tratta di direttive o di decisioni (soggette a notificazione) che sono state pubblicate, si inserisce il numero di pubblicazione. Al titolo completo segue il richiamo di una nota in calce (numero arabo fra parentesi) recante l’indicazione della Gazzetta ufficiale in cui l’atto è stato pubblicato. Nel caso, tuttavia, dei trattati istitutivi delle Comunità e di altri atti ampiamente noti (ad esempio atti di adesione, convenzione ACP-CEE di Lomé), si omette il richiamo di nota.
Se l’atto citato (regolamento, direttiva, decisione) è stato modificato, nella nota in calce si aggiunge la dicitura «modificato(a) da…»; se vi sono state diverse modificazioni successive: «modificato(a) da ultimo da…». La citazione dell’ultimo atto modificativo permette infatti al lettore di ricostruire la sequenza degli atti modificativi precedenti non citati. L’atto modificativo si cita con numero e la sigla della Comunità, indicando l’istituzione soltanto se diversa da quella autrice dell’atto modificato ed omettendo in tutti i casi la data ed il titolo; la Gazzetta ufficiale è indicata fra parentesi.
Nei
«considerando» gli atti sono citati la prima volta con il titolo completo, salvo che questo sia superfluo per la comprensione del testo; successivamente è sufficiente citarli semplicemente con il numero. Per la citazione degli atti modificativi si applica la regola di cui al punto 16.10.2.
Nell’
articolato si rinvia ad altri atti solo se ciò è indispensabile. L’articolato deve infatti essere comprensibile di per sé, ossia senza che si debbano consultare altri atti. Vanno altresì evitate le eventuali difficoltà derivanti da modificazioni o dall’abrogazione dell’atto citato
.
Secondo una buona tecnica legislativa si debbono menzionare nei «considerando» tutti gli atti cui si rinvia nell’articolato. Questi devono essere citati con l’indicazione della Gazzetta ufficiale in cui sono pubblicati nonché della loro ultima modificazione, di modo che negli articoli possano essere citati semplicemente con l’indicazione del numero.
Dato che le citazioni effettuate nell’articolato costituiscono di norma rinvii dinamici (v. punti da 16.13 a 16.16), va in genere omessa l’indicazione degli atti modificativi.
Rinvii statici
Si parla di rinvii statici quando si vuole far riferimento ad un atto nella versione vigente in una data precisa. In tal caso si indica il titolo dell’atto e la fonte nonché eventualmente un determinato atto modificativo.
Se la norma cui si rinvia viene modificata o abrogata, dovrà essere modificata, se del caso, anche la norma che opera il rinvio.
In diritto comunitario i rinvii statici ad atti comunitari sono assai eccezionali, mentre di regola sono tali i rinvii ad atti non comunitari.
Rinvii dinamici
I rinvii sono dinamici quando la norma che ne è l’oggetto s’intende sempre richiamata nella versione che risulta dall’ultima modificazione.
Negli atti di diritto comunitario i rinvii sono di regola dinamici.
Si deve tuttavia ricordare che i rinvii dinamici possono creare problemi di indeterminatezza dell’atto normativo, in quanto il contenuto della norma che opera il rinvio non è precostituito ma varia per effetto delle eventuali modificazioni successive.
Aggiornamento dei rinvii
L’aggiornamento dei rinvii può risultare necessario nei casi seguenti:
- se il testo richiamato è stato soppresso e sostituito da un nuovo testo;
- nell’ipotesi del rinvio statico, qualora sia stata modificata la norma richiamata;
- se una modificazione della norma richiamata ha ripercussioni inopportune sulla norma che opera il rinvio.
Si può effettuare un aggiornamento generale mediante una semplice norma di concordanza.
All’occorrenza può essere opportuno accludere in allegato un’apposita tavola di concordanza.
Non è indicato determinare la concordanza con la nuova norma in forma testuale.
Rinvii incrociati
Il rinvio è incrociato quando una norma rinvia ad una seconda norma che a sua volta rinvia alla prima. Tali rinvii circolari devono essere evitati.
Rinvii a catena
Il rinvio è a catena quando una norma rinvia ad altra norma che sua volta rinvia ad una terza e via di seguito. I rinvii a catena vanno evitati per salvaguardare la comprensibilità degli atti comunitari.
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