Procedure e attori
Attenzione, sito attualmente in revisione per adeguarlo ai cambiamenti introdotti dal trattato di Lisbona.
1. Il fondo documentario
- 1.1. I trattati
- 1.2. Gli accordi internazionali
- 1.3. Il diritto derivato
- 1.4. La normativa consolidata
- 1.5. I lavori preparatori
- 1.6. La giurisprudenza
- 1.7. Le interrogazioni parlamentari
2. Le procedure legislative
- 2.1. Procedura del parere conforme (codice AVC)
- 2.2. Procedura di codecisione (codice COD)
- 2.3. Procedura di cooperazione (codice SYN)
- 2.4. Procedura di consultazione (codice CNS)
3. I soggetti del sistema comunitario
- 3.1. Il Parlamento europeo
- 3.2. Il Consiglio dell'Unione europea
- 3.3. La Commissione europea
- 3.4. La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado delle Comunità europee
- 3.5. La Corte dei conti europea
- 3.6. Il Comitato economico e sociale europeo
- 3.7. Il Comitato delle regioni
- 3.8. Banca centrale europea
1. Il fondo documentario
Il fondo documentario del sistema EUR-Lex contiene oltre 410 000 documenti. Esso fornisce un accesso multilingue ad una vasta tipologia di atti giuridici, come i trattati, il diritto derivato, gli accordi internazionali, i lavori preparatori, la giurisprudenza e le interrogazioni parlamentari.
I trattati costituiscono il «diritto primario» dell'Unione europea, che è comparabile al diritto costituzionale a livello nazionale. I trattati definiscono dunque gli elementi fondamentali dell'Unione, in particolare le competenze dei soggetti del sistema comunitario che partecipano alla presa delle decisioni attraverso le procedure legislative e i poteri loro attribuiti. Come tali, i trattati sono oggetto di negoziati diretti tra i governi degli Stati membri e devono poi essere ratificati secondo le procedure previste a livello nazionale (normalmente, dai parlamenti nazionali o per referendum).
Oltre che ai due trattati fondamentali, vale a dire il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato sull’Unione europea, il sistema EUR-Lex dà accesso al trattato Euratom, ai trattati d’adesione e ad altri trattati e protocolli.
Tale progetto merita di essere citato a parte: approvato dai capi di Stato e di governo il 18 giugno 2004 e firmato il 29 ottobre 2004, deve essere ancora ratificato dai 25 Stati membri dell'Unione europea prima di entrare in vigore.
Gli elementi essenziali del trattato costituzionale sono:
- l’incorporazione della Carta dei diritti fondamentali nel testo del trattato,
- una nuova definizione dell’Unione europea, che sostituirà le attuali «Comunità europea» e «Unione europea»,
- una presentazione più chiara della ripartizione delle competenze dell’Unione e degli Stati membri,
- un quadro istituzionale rinnovato che chiarisce i ruoli rispettivi del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione,
- procedure decisionali più efficienti,
- la democratizzazione e la trasparenza del sistema.
L’obiettivo principale del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE) è quello di realizzare un'integrazione progressiva degli Stati europei e istituire un mercato comune, fondato sulle quattro libertà di circolazione (dei beni, delle persone, dei capitali e dei servizi) e sul graduale ravvicinamento delle politiche economiche. Di conseguenza, gli Stati membri hanno rinunciato ad una parte della loro sovranità ed hanno dato alle istituzioni comunitarie il potere di adottare atti normativi che sono direttamente applicabili negli Stati membri (regolamento, direttiva, decisione) e che prevalgono sul diritto nazionale.
L’attuale trattato CE risulta dalle modifiche apportate al trattato che istituisce la Comunità economica europea (trattato CEE), firmato a Roma nel 1957 e entrato in vigore il 1° gennaio 1958. Quest’ultimo è stato modificato più volte, in particolare dall’atto unico europeo entrato in vigore nel 1987, dal trattato di Maastricht (trattato sull’Unione europea) entrato in vigore nel 1993, dal trattato di Amsterdam entrato in vigore nel 1999 e dal trattato di Nizza entrato in vigore il 1° febbraio 2003. A seguito di queste modifiche, i settori che rientrano nel trattato CE si sono estesi fino a comprendere ormai quasi tutti gli aspetti economici e alcuni aspetti più propriamente politici, come il diritto d'asilo e l'immigrazione (cfr. trattato di Amsterdam).
Una versione consolidata del trattato CE è disponibile in EUR-Lex.
Il trattato sull'Unione europea (trattato UE) persegue due obiettivi principali: la realizzazione di un'unione monetaria attraverso la fissazione dei principi e delle disposizioni per l’introduzione dell'euro e la creazione di un'unione economica e politica. È a partire da questo trattato che si parla di una costruzione fondata su tre pilastri , di cui il primo è costituito dalla Comunità europea e gli altri due dalla politica estera e di sicurezza comune e dalla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Tuttavia, esiste una grande differenza tra il primo pilastro e gli altri due: questi ultimi non hanno dato luogo a trasferimenti di sovranità a profitto delle istituzioni comuni come quelli previsti dal trattato che istituisce la Comunità europea. Gli Stati membri hanno voluto conservare in queste materie un potere autonomo di decisione e limitarsi ad una collaborazione di tipo intergovernativo. Gli strumenti giuridici più importanti in questi settori sono l’azione comune, la posizione comunee la decisione quadro, che sono quasi sempre adottate all'unanimità e hanno una forza vincolante limitata. Il trattato UE originario (trattato di Maastricht) è entrato in vigore il 1° novembre 1993 ed è stato successivamente modificato dal trattato di Amsterdam, entrato in vigore nel 1999, e dal trattato di Nizza, entrato in vigore il 1° febbraio 2003.
Una versione consolidata del trattato UE è disponibile su EUR-Lex.
Occorre inoltre sottolineare che il trattato UE cambia la denominazione della Comunità economica europea (CEE) in Comunità europea (CE); le altre due Comunità, la CECA (cfr. trattato CECA) e l’Euratom (cfr. trattato Euratom), trovano il loro fondamento nella prima.
Il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato Euratom) è stato firmato a Roma il 25 marzo 1957 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1958 contemporaneamente al trattato CEE (cfr. trattato CE).
L’obiettivo del trattato Euratom era quello di coordinare i programmi di ricerca degli Stati membri riguardanti l’uso pacifico dell'energia nucleare. Nel frattempo, questo trattato è stato in un certo qual modo assorbito dal trattato CE.
L’Unione europea si è allargata sei volte: ai sei paesi fondatori, il Belgio, la Germania, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, si sono aggiunti la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito nel 1973; la Grecia nel 1981; la Spagna e il Portogallo nel 1986; l'Austria, la Finlandia e la Svezia nel 1995; la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovacchia e la Slovenia nel 2004 e infine la Bulgaria e la Romania nel 2007.
I trattati d'adesione contengono le condizioni stabilite per l'adesione dei nuovi paesi all'Unione europea e gli adattamenti necessari dei trattati sui quali l'Unione europea è fondata.
Il trattato della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (trattato CECA) è il più vecchio dei tre trattati che fondano la Comunità europea.
È stato firmato a Parigi il 18 aprile 1951, è entrato in vigore il 23 luglio 1952 ed è scaduto il 23 luglio 2002, in quanto era stato concluso soltanto per 50 anni.
Il suo obiettivo era quello di costituire un mercato comune del carbone e dell'acciaio, approccio che si prestava ad essere esteso gradualmente ad altri settori economici. Ai settori del carbone e dell'acciaio si applica adesso il diritto comune del trattato CE.
L’atto unico è stato firmato il 28 febbraio 1986 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1987.
Il suo obiettivo era il completamento, al più tardi il 31 dicembre 1992, del mercato interno europeo, vale a dire di uno spazio nel quale dovevano circolare liberamente le persone, i capitali, i beni e i servizi. Per raggiungere questo obiettivo, nel trattato CE sono state introdotte procedure ad hoc.
Il trattato di Amsterdam è stato firmato il 2 ottobre 1997 ed è entrato in vigore il 1° maggio 1999.
Vanno segnalate due modifiche:
- l’applicazione della procedura di codecisione a nuove materie e l’aumento dei casi nei quali il Consiglio dell'Unione europea può decidere a maggioranza qualificata, anziché all'unanimità;
- il trasferimento di alcune materie rientranti nel trattato UE (politica dei visti, concessione del diritto d’asilo e in generale tutte le questioni relative alla libera circolazione) nel trattato CE; in seguito a questo trasferimento, il nome del titolo VI del trattato UE (terzo pilastro ) è stato cambiato in «Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale».
Il trattato di Nizza è stato firmato il 26 febbraio 2001 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 2003.
L’obiettivo di questo trattato era quello di rivedere il funzionamento dell'Unione europea in previsione dell'allargamento del 1° maggio 2004. Tra le modifiche introdotte, si possono ricordare:
- la modifica del processo decisionale;
- la riduzione drastica dei casi nei quali il Consiglio deve decidere a maggioranza assoluta: il Consiglio può adesso decidere a maggioranza qualificata in numerose materie, quali la libera circolazione dei cittadini, la cooperazione giudiziaria in materia civile, la politica industriale ecc.;
- la modifica della ponderazione dei voti in seno al Consiglio;
- la modifica della struttura delle istituzioni;
- una nuova ripartizione dei seggi al Parlamento europeo;
- la rinuncia al secondo posto di commissario da parte della Francia, della Germania, del Regno Unito, dell'Italia e della Spagna;
- il rafforzamento dei poteri del presidente della Commissione europea.
- il trattato sulla Groenlandia (1984), concluso nel 1983 per permettere alla Groenlandia di uscire dalla CEE e ottenere lo statuto di paese e territorio d'oltremare;
- il trattato di fusione (1965), che ha istituito una Commissione e un Consiglio unici per le tre Comunità europee (Comunità del carbone e dell’acciaio, Comunità economica e Euratom) e che è stato abrogato dall'articolo 9 del trattato di Amsterdam, il quale ha incorporato gli elementi essenziali del trattato di fusione nel trattato CE;
- il trattato recante modifica di alcune disposizioni finanziarie (1975), che ha modificato alcuni articoli dei tre trattati, CECA, CEE e Euratom, e le cui modifiche sono state in gran parte modificate nuovamente da trattati ulteriori;
- il protocollo sulle Antille olandesi (1962), che definisce il regime applicabile alle importazioni nell’Unione europea di prodotti petroliferi raffinati nelle Antille olandesi.
Gli accordi internazionali sono la seconda fonte del diritto dell'Unione europea e permettono all'Unione di sviluppare le sue relazioni economiche, sociali e politiche con il resto del mondo. Si tratta sempre di accordi conclusi tra soggetti di diritto internazionale (Stati o organizzazioni) e diretti a istituire una collaborazione a livello internazionale. Gli accordi conclusi dall'Unione europea nell'ambito del primo pilastro vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri. Gli accordi conclusi dall'Unione europea nell'ambito del secondo e del terzo pilastro vincolano le istituzioni ma non sempre gli Stati membri (cfr. paragrafo 1.3.5.7)
Nell’ambito del primo gruppo di accordi si possono distinguere due tipi principali:
- gli accordi internazionali con paesi terzi o con organizzazioni internazionali;
- gli accordi e le convenzioni tra gli Stati membri.
Questi accordi possono essere conclusi dalla Comunità oppure dalla Comunità insieme con gli Stati membri (accordo misto). Essi sono vincolanti per la Comunità e per gli Stati membri ed impegnano dunque la loro responsabilità a livello internazionale. Si distinguono tre forme di accordi:
- Accordi di associazione
L’associazione è una cooperazione economica stretta, accompagnata da un cospicuo sostegno finanziario della Comunità a favore della controparte. Fanno parte di questa categoria gli accordi con i Paesi e territori d'oltremare, gli accordi diretti a preparare un'adesione e a creare un'unione doganale, l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
- Accordi di cooperazione
Gli accordi di cooperazione non hanno la stessa portata degli accordi di associazione in quanto mirano soltanto ad una cooperazione economica intensiva. Accordi di questo tipo legano la Comunità, in particolare, agli Stati del Magreb (Algeria, Marocco e Tunisia), agli Stati del Mashrak (Egitto, Giordania, Libano e Siria) e ad Israele.
- Accordi commerciali
Sono accordi in materia di politica doganale e commerciale conclusi con paesi terzi, con gruppi di paesi terzi o nel quadro di organizzazioni commerciali internazionali. L'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) fa parte di questa categoria.
Si tratta di atti giuridici vincolanti conclusi dagli Stati membri o per risolvere problemi strettamente connessi con le attività della Comunità ma che non rientrano nelle competenze delle istituzioni comunitarie, o per allargare i limiti territoriali di disposizioni nazionali al fine di creare un diritto uniforme al livello della Comunità (l'accordo in materia di brevetto comunitario, ad esempio).
Il «diritto derivato» costituisce la terza fonte importante del diritto comunitario dopo i trattati (diritto primario) e gli accordi internazionali. Il diritto derivato può essere definito come l’insieme degli atti normativi adottati dalle istituzioni europee in applicazione delle disposizioni dei trattati. Fanno parte del diritto derivato gli atti giuridici vincolanti (regolamenti, direttive e decisioni) e non vincolanti (risoluzioni, pareri) previsti dal trattato CE, ma anche tutta una serie di altri atti, come a esempio i regolamenti interni delle istituzioni e i programmi d'azione comunitari.
Gli strumenti giuridici del secondo e del terzo pilastro, che in realtà non fanno parte del diritto derivato perché sono adottati nell’ambito delle relazioni intergovernative, sono stati inclusi in questa categoria per ragioni documentarie.
Adottato dal Consiglio insieme con il Parlamento o dalla sola Commissione, il regolamento è un atto generale e obbligatorio in tutti i suoi elementi. A differenza delle direttive, che sono indirizzate agli Stati membri, e delle decisioni, che hanno destinatari ben determinati, il regolamento si rivolge a tutti.
Esso è direttamente applicabile, cioè crea diritto la cui osservanza si impone immediatamente in tutti gli Stati membri alla stessa stregua di una legge nazionale e senza alcun intervento ulteriore da parte delle autorità nazionali.
Adottata dal Consiglio insieme con il Parlamento o dalla sola Commissione, la direttiva ha come destinatari gli Stati membri. Il suo obiettivo principale è quello di ravvicinare le legislazioni.
La direttiva vincola gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma lascia loro la scelta della forma e dei mezzi per realizzare gli obiettivi comunitari nel quadro del loro ordinamento giuridico interno.
Se gli Stati membri non recepiscono la direttiva nel diritto nazionale o se il recepimento è incompleto o tardivo, i cittadini possono comunque far valere la direttiva in questione dinanzi ai tribunali nazionali.
Adottata dal Consiglio, da quest'ultimo insieme con il Parlamento europeo oppure dalla Commissione, la decisione è l'atto mediante il quale le istituzioni comunitarie deliberano su casi particolari. Tramite una decisione, le istituzioni possono esigere che uno Stato membro o un cittadino dell'Unione agisca o si astenga dall’agire in un certo modo e possono conferire diritti o imporre obblighi.
La decisione è:
- individuale (i destinatari della decisione devono essere individualmente designati, cosa che distingue la decisione dal regolamento);
- obbligatoria in tutti i suoi elementi.
La raccomandazione permette alle istituzioni di suggerire una linea di condotta senza creare un obbligo giuridico in capo ai destinatari (gli Stati membri, altre istituzioni e, in alcuni casi, anche i cittadini dell'Unione).
Il parere è un atto che permette alle istituzioni di pronunciarsi in modo non vincolante, cioè senza imporre un obbligo giuridico ai destinatari. Lo scopo è quello di definire il punto di vista dell'istituzione su una questione.
L’azione comune è uno strumento giuridico previsto dal titolo V del trattato sull'Unione europea. Si tratta pertanto di uno strumento di tipo intergovernativo. Adottata dal Consiglio dell'Unione europea all'unanimità o, in alcuni casi, a maggioranza qualificata, l'azione comune è vincolante per gli Stati membri, i quali, a meno di difficoltà rilevanti, sono tenuti a raggiungere gli obiettivi fissati.
1.3.5.5. Decisione, decisione quadro e azione comune (cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale)
La decisione e la decisione quadro sostituiscono, dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, l'azione comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Si tratta di strumenti giuridici previsti dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, di tipo intergovernativo. La decisione e la decisione quadro sono adottate dal Consiglio dell'Unione europea all'unanimità su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro.
- La decisione quadro vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere e lascia alle autorità nazionali la libertà di decidere la forma e i mezzi per conseguire tale risultato (come la direttiva in ambito comunitario).
- La decisione è utilizzata per perseguire qualsiasi obiettivo di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, eccetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, riservato alla decisione quadro.
1.3.5.6. Posizione comune (politica estera e di sicurezza comune e cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale)
La posizione comune in materia di politica estera e di sicurezza comune e di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale è uno strumento giuridico previsto dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea. Si tratta di uno strumento di tipo intergovernativo. Adottata all'unanimità dal Consiglio dell'Unione europea, la posizione comune definisce l'approccio dell'Unione su questioni determinate di politica estera e di sicurezza comune o di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e dà orientamenti quanto all'esecuzione delle politiche nazionali in questi settori.
1.3.5.7. Accordi internazionali (politica estera e di sicurezza comune e cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale)
Si tratta di uno strumento giuridico dei titoli V e VI del trattato sull'Unione europea che non era previsto dal trattato di Maastricht. Dunque, per quanto riguarda il secondo ed il terzo pilastro non esisteva una base giuridica per concludere accordi internazionali. Il trattato di Amsterdam, per evitare che ogni accordo firmato dal Consiglio debba essere formalmente concluso dagli Stati membri, ha previsto la possibilità che il Consiglio autorizzi la presidenza ad avviare negoziati ove ciò sia necessario.
Gli accordi vincolano le istituzioni dell'Unione, ma non gli Stati membri le cui norme costituzionali prevedono regole particolari per la conclusione degli accordi. In questi casi, gli altri Stati membri in seno al Consiglio possono decidere che l'accordo è comunque applicabile in via provvisoria.
Il consolidamento consiste nel riunire in un testo unico, privo di valore ufficiale, un atto di base (trattato o atto normativo comunitario) e le sue modifiche e correzioni successive. Una versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea è disponibile su EUR-Lex.
L’insieme del diritto derivato in vigore è stato consolidato e può essere consultato su EUR-Lex. Questi testi hanno soltanto un valore documentario e le istituzioni declinano ogni responsabilità quanto al loro contenuto.
Sulla base di testi consolidati, la Commissione può prendere l'iniziativa di una codificazione o di una rifusione. La codificazione consiste nel fare adottare il testo consolidato leggermente rimaneggiato nell'ambito di una procedura legislativa. Il nuovo testo viene quindi pubblicato nella Gazzetta ufficiale come atto legislativo e acquisisce valore ufficiale.
La Commissione può anche prendere l'iniziativa di rifondere un testo ove consideri necessario rivedere a fondo la regolamentazione di un certo settore. In tal caso, avvierà una nuova procedura legislativa.
I lavori preparatori comprendono tutti gli atti emessi dalle istituzioni nell'ambito di una procedura legislativa. Sono inclusi in questa categoria anche documenti di portata più generale. I principali atti considerati come rientranti nella categoria dei lavori preparatori sono indicati qui di seguito.
1.5.2.1. Proposte legislative e pareri della Commissione (rappresentazione grafica)
La Commissione dispone di un quasi monopolio dell'iniziativa degli atti comunitari (direttive, regolamenti, decisioni o accordi internazionali), eccetto quando condivide questo diritto con gli Stati membri (cfr. iniziative degli Stati membri) o con la Banca centrale europea. I trattati impongono quasi sempre al Consiglio di pronunciarsi sulla base di proposte della Commissione. Tuttavia, il Consiglio, come anche il Parlamento, può invitare la Commissione ad elaborare una proposta.
La Commissione può, in qualsiasi momento della procedura, modificare o, se lo ritiene necessario, ritirare la sua proposta.
La Commissione interviene nuovamente in una fase ulteriore della procedura legislativa. Infatti, una volta che la proposta della Commissione è trasmessa al Parlamento e al Consiglio, l'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), prevede che, se il Parlamento propone emendamenti alla posizione comune adottata dal Consiglio, il testo modificato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione, la quale esprime un parere sugli emendamenti. Se la Commissione non è favorevole agli emendamenti proposti dal Parlamento, il Consiglio deve deliberare all'unanimità; se la Commissione è favorevole, il Consiglio può deliberare a maggioranza qualificata.
Il trattato di Amsterdam prevedeva un diritto di iniziativa per gli Stati membri in materia di asilo e immigrazione. In tal modo, per un periodo di cinque anni, la Commissione e gli Stati membri hanno condiviso l'iniziativa legislativa: la prima e i secondi potevano presentare proposte gli uni indipendentemente dagli altri. Poiché il periodo transitorio di cinque anni è scaduto il 1° maggio 2004, ormai gli Stati membri hanno il diritto di iniziativa soltanto per il secondo e per il terzo pilastro, vale a dire nei settori della politica estera e di sicurezza comune e della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
La posizione comune è un atto adottato a maggioranza qualificata dagli Stati membri in seno al Consiglio nell'ambito di una procedura legislativa nella quale il Consiglio condivide il potere decisionale con il Parlamento europeo (procedura di cooperazione e procedura di codecisione). Essa rappresenta la posizione del Consiglio sulla proposta della Commissione alla luce del parere del Parlamento europeo (cfr. risoluzione legislativa del Parlamento) e dei pareri delle altre istituzioni e organi che sono intervenuti nella procedura (Comitato economico e sociale europeo, Comitato delle regioni, Banca centrale europea, Corte dei conti).
Il Parlamento interviene varie volte in una stessa procedura legislativa (procedura di cooperazione e procedura di codecisione) : i documenti adottati dal Parlamento in ciascuna fase della procedura sono generalmente risoluzioni e possono contenere diversi tipi di atto, come pareri o emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Le proposte legislative sono attribuite, in funzione della materia trattata, ad una commissione parlamentare che prepara una relazione contenente un progetto di risoluzione che potrà essere adottata dal plenum dell'assemblea.
Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni esprimono pareri tecnici sulle questioni riguardanti rispettivamente il settore economico e sociale e il settore regionale. I pareri sono emessi a iniziativa del Comitato o su richiesta del Parlamento, del Consiglio o della Commissione e servono ad orientare queste istituzioni nella loro attività legislativa. La consultazione del Comitato economico e sociale e/o del Comitato delle regioni è a volte obbligatoria, ma i loro pareri non sono vincolanti.
La grande maggioranza delle comunicazioni della Commissione (documenti COM) sono proposte legislative. Fra gli altri documenti COM, i più importanti sono:
- i libri bianchi, che contengono un insieme di proposte di azione comunitaria in un settore specifico. Essi costituiscono a volte un prolungamento dei libri verdi, il cui scopo è quello di avviare un processo di consultazione a livello europeo. Quando un libro bianco è accolto favorevolmente dal Consiglio, ne può eventualmente scaturire un programma d'azione dell'Unione nel settore interessato;
- i libri verdi sono diretti a stimolare una riflessione e avviare una consultazione a livello europeo su un argomento particolare. Le consultazioni avviate da un libro verde possono condurre alla pubblicazione di un libro bianco, che proporrà un insieme di misure concrete di azione comunitaria.
La relazione annuale della Corte dei conti presenta le osservazioni della Corte sulla gestione delle finanze comunitarie. Essa viene trasmessa alle istituzioni comunitarie e pubblicata nella Gazzetta ufficiale. La relazione sottolinea i punti che sarebbe possibile, o auspicabile, migliorare. Le istituzioni rispondono alle osservazioni della Corte dei conti.
La giurisprudenza è costituita da tutte le decisioni pronunciate dagli organi che esercitano il potere giurisdizionale. La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado delle Comunità europee sono le istituzioni giurisdizionali dell'Unione europea. Spetta alla Corte garantire l’osservanza del diritto comunitario nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati costitutivi. La Corte è assistita dagli avvocati generali, che emettono conclusioni.
La Corte e il Tribunale pronunciano sentenze, vale a dire decisioni che mettono fine ad un procedimento contenzioso.
Le sentenze della Corte di giustizia non possono essere oggetto di alcun ricorso.
Le sentenze del Tribunale di primo grado possono essere oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia (appello).
Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono ottenere il parere della Corte di giustizia sulla compatibilità con il trattato CE di un accordo tra la Comunità e un paese terzo o un’organizzazione internazionale. L'accordo oggetto di un parere negativo della Corte di giustizia può entrare in vigore soltanto alle condizioni stabilite dall'articolo 48 del trattato sull'Unione europea (procedura di modifica dei trattati).
La Corte e il Tribunale emettono ordinanze in vari casi, previsti dai regolamenti di procedura; esse sono essenzialmente di tre tipi:
- ordinanze di istruzione della causa (ad esempio, gli atti con i quali si dispone la conservazione delle prove oppure la separazione, la riunione o la sospensione della causa);
- ordinanze con le quali si pone termine alla causa senza esaminarne il merito (ad esempio in caso d'irricevibilità manifesta o d'incompetenza del giudice);
- ordinanze con le quali si decide il merito della causa; queste ordinanze sono vere e proprie sentenze semplificate, usate per le cause identiche ad altre nelle quali è già stata resa una sentenza.
Le ordinanze sono in linea di principio modificabili e revocabili.
Gli avvocati generali sono incaricati di assistere la Corte. Essi presentano pubblicamente, con assoluta imparzialità e indipendenza, conclusioni motivate sulle cause promosse innanzi alla Corte. Nelle conclusioni l'avvocato generale propone una soluzione della controversia. Queste conclusioni non vincolano i giudici. Esse fanno parte integrante della fase orale del procedimento e sono pubblicate con la sentenza nella Raccolta della giurisprudenza.
Le interrogazioni parlamentari rappresentano per i membri del Parlamento un mezzo di controllo delle attività della Commissione e del Consiglio. Ogni membro del Parlamento può porre al Consiglio ed alla Commissione:
- interrogazioni scritte (con domanda di risposta scritta),
- interrogazioni orali (poste in seduta) e
- domande durante l’ora delle interrogazioni (il periodo riservato alle domande in ogni seduta del Parlamento).
Queste interrogazioni sono un mezzo di controllo largamente utilizzato. Le interrogazioni scritte e le relative risposte sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale, serie C. Esse sono consultabili in EUR-Lex.
2. Procedure legislative
Contrariamente ai sistemi nazionali, nei quali la volontà nazionale è espressa dal Parlamento, l'Unione europea accorda un ruolo legislativo importante ai rappresentanti degli Stati membri riuniti nel Consiglio. Nel corso dell'evoluzione istituzionale, il Parlamento europeo ha visto accrescersi le sue competenze: attualmente il Consiglio condivide le sue competenze legislative con il Parlamento per quanto riguarda l'adozione degli atti giuridici generali di natura vincolante (regolamenti e direttive). Le procedure decisionali sono la procedura di consultazione, la procedura di cooperazione, la procedura di codecisione e la procedura del parere conforme.
2.1. Procedura del parere conforme (codice AVC) (rappresentazione grafica )
La procedura del parere conforme è stata introdotta dall’atto unico europeo e offre al Parlamento la possibilità di esprimere il suo accordo o il suo disaccordo sull’approvazione di alcuni atti del Consiglio. In alcune materie il Consiglio non può legiferare se il Parlamento, a maggioranza assoluta dei suoi membri, non dà il suo accordo. La procedura del parere conforme, che rappresenta quasi un diritto di veto del Parlamento, era prevista all'origine soltanto per la conclusione degli accordi d'associazione e per l'esame delle domande d'adesione alla Comunità europea. Attualmente, i settori nei quali la procedura del parere conforme è in vigore sono i seguenti:
- cooperazione rafforzata (articolo 11, paragrafo 2),
- compiti specifici della BCE (articolo 105, paragrafo 6),
- modifiche dello statuto del Sistema europeo di banche centrali (articolo 107, paragrafo 5),
- fondi strutturali e Fondo di coesione (articolo 161),
- procedura elettorale uniforme (articolo 190, paragrafo 4),
- certi accordi internazionali (articolo 300, paragrafo 3),
- violazione dei diritti dell'uomo (articolo 7 del trattato sull'Unione europea),
- adesione di nuovi Stati membri (articolo 49 del trattato sull'Unione europea).
2.2. Procedura di codecisione (codice COD) (rappresentazione grafica)
La procedura di codecisione, introdotta dal trattato sull’Unione europea, è stata concepita come il prolungamento della procedura di cooperazione. Ma, mentre in quest’ultima procedura il Consiglio può, all'unanimità, passare sopra al parere del Parlamento, la procedura di codecisione non prevede questa possibilità: in caso di disaccordo, un comitato di conciliazione formato da rappresentanti del Consiglio e del Parlamento deve elaborare un testo accettato dalle due istituzioni. La procedura di codecisione pone ormai le due istituzioni su un piede di parità nel loro ruolo legislativo. Nell'ambito di questa procedura, il Consiglio non può adottare una posizione comune in caso di fallimento della procedura di conciliazione con il Parlamento. In mancanza d'accordo, il processo legislativo rischia di abortire.
La codecisione è diventata la procedura di gran lunga più importante nella pratica legislativa.
Essa riguarda i settori seguenti:
- divieto di discriminazione in base alla nazionalità (articolo 12),
- divieto di discriminazione in base al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, agli handicap, all'età o all'orientamento sessuale (articolo 13, paragrafo 2),
- libertà di circolazione e di soggiorno (articolo 18, paragrafo 2),
- libera circolazione dei lavoratori (articolo 40),
- sicurezza sociale dei lavoratori migranti (articolo 42),
- diritto di stabilimento (articolo 44, paragrafo 1; articolo 46, paragrafo 2; articolo 47, paragrafi 1 e 2),
- visti, asilo, immigrazione ed altre politiche legate alla libera circolazione delle persone (articolo 67, paragrafi 4 e 5),
- trasporti (articolo 71, paragrafo 1; articolo 80),
- mercato interno (articolo 95),
- occupazione (articolo 129),
- cooperazione doganale (articolo 135),
- politica sociale (articolo 137, paragrafo 2),
- pari opportunità e parità di trattamento (articolo 141, paragrafo 3),
- decisioni d'applicazione relative al Fondo sociale europeo (articolo 148),
- istruzione (articolo 149, paragrafo 4),
- cultura (salve le raccomandazioni) (articolo 151, paragrafo 5),
- sanità pubblica (articolo 152, paragrafo 4),
- protezione dei consumatori (articolo 153, paragrafo 4),
- reti transeuropee (articolo 156),
- industria (articolo 157, paragrafo 3),
- coesione economica e sociale (articolo 159),
- Fondo europeo di sviluppo regionale (articolo 162),
- ricerca e sviluppo tecnologico (articolo 166, paragrafo 1; articolo 172),
- formazione professionale (articolo 150, paragrafo 4),
- ambiente (articolo 175, paragrafi 1 e 3),
- cooperazione allo sviluppo (articolo 179, paragrafo 1),
- partiti politici a livello europeo (articolo 191),
- accesso ai documenti delle istituzioni (articolo 255, paragrafo 2),
- frode (articolo 280),
- statistiche (articolo 285),
- creazione d’un organo di controllo in materia di protezione dei dati personali (articolo 286).
2.3. Procedura di cooperazione (codice SYN) (rappresentazione grafica)
La procedura di cooperazione è stata introdotta dall’atto unico europeo per dare al Parlamento europeo un ruolo più importante di quello a esso riconosciuto dalla procedura di consultazione. Il Parlamento può apportare modifiche alla posizione comune del Consiglio, ma, a differenza di quanto avviene nella procedura di codecisione, la decisione finale spetta al solo Consiglio.
La procedura di cooperazione si applica esclusivamente ai settori seguenti:
- modalità della procedura di sorveglianza multilaterale (articolo 99, paragrafo 5),
- divieto di accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie (articolo 102, paragrafo 2),
- divieto di farsi carico degli impegni degli Stati membri (articolo 103, paragrafo 2),
- misure d'armonizzazione riguardanti la circolazione delle monete metalliche (articolo 106, paragrafo 2).
Dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, tutti gli altri settori che prima erano sottoposti a questa procedura sono adesso sottoposti alla procedura di codecisione.
2.4. Procedura di consultazione (codice CNS) (rappresentazione grafica)
Da quando sono state introdotte la procedura di cooperazione e la procedura di codecisione, la procedura di consultazione non ha cessato di perdere importanza. La procedura di consultazione è caratterizzata da una ripartizione dei compiti tra la Commissione e il Consiglio che può essere riassunta nei termini seguenti: la Commissione propone, il Consiglio dispone. Tuttavia, prima che il Consiglio possa decidere occorre passare per alcune tappe durante le quali, oltre alla Commissione e al Consiglio, anche il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni possono dire la loro, a seconda della materia oggetto della proposta.
La procedura di consultazione si applica ormai soltanto nei casi per i quali non è espressamente prevista la procedura di cooperazione o di codecisione.
3. I soggetti del sistema comunitario
Il Parlamento europeo è composto da 732 rappresentanti dei popoli degli Stati membri, eletti a suffragio universale diretto per un periodo di cinque anni. Il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro differisce a seconda della popolazione. I deputati non siedono in Parlamento per delegazione nazionale, ma si raggruppano secondo le loro affinità politiche in gruppi transnazionali.
I membri del Parlamento sono ripartiti in varie commissioni e delegazioni specializzate. Le relazioni elaborate dalle commissioni parlamentari sono presentate per adozione al plenum. Le sedute plenarie sono altresì dedicate alle interrogazioni alla Commissione ed al Consiglio, ai dibattiti d’urgenza e alle dichiarazioni della presidenza. Le sedute plenarie sono pubbliche.
Il Parlamento partecipa all’elaborazione degli atti legislativi comunitari in diversa misura, a seconda delle materie: può esprimere pareri non vincolanti (procedura di consultazione) o vincolanti (procedura del parere conforme); può imporre al Consiglio l'accettazione di emendamenti alle proposte della Commissione adottati a maggioranza assoluta e ripresi dalla Commissione (procedura di cooperazione); infine, e più spesso, i testi legislativi sono adottati di comune accordo dal Consiglio e dal Parlamento, il cui consenso è indispensabile per l’adozione del testo finale (procedura di codecisione).
Il Parlamento condivide il potere di bilancio con il Consiglio e ha l’ultima parola per quanto riguarda le spese non obbligatorie. Esso approva definitivamente il bilancio, ne controlla l'esecuzione e dichiara la regolarità della stessa.
La Commissione è politicamente responsabile dinanzi al Parlamento. La nomina del presidente e dei membri della Commissione è sottoposta all'approvazione preliminare del Parlamento europeo. L'adozione da parte del Parlamento europeo di una mozione di censura sulla gestione della Commissione comporta la dimissione in blocco di quest’ultima.
Su un piano più generale, il Parlamento esercita il suo controllo esaminando regolarmente le relazioni ad esso inviate dalla Commissione. Inoltre, i parlamentari rivolgono spesso interrogazioni scritte ed orali alla Commissione e al Consiglio.
Il Parlamento ha anche il potere di creare commissioni d’inchiesta temporanee per verificare la fondatezza delle denunce di violazione o scorretta applicazione del diritto comunitario.
In materia di politica estera, di sicurezza comune e di cooperazione di polizia e giudiziaria, il Parlamento ha diritto ad un'informazione regolare e può indirizzare al Consiglio interrogazioni o raccomandazioni. Il Parlamento viene consultato sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali nel settore della politica estera e di sicurezza comune e su ogni misura prevista, con l’eccezione delle posizioni comuni in materia di cooperazione politica e giudiziaria.
Il Parlamento esamina le petizioni indirizzategli dai cittadini dell’Unione, su argomenti rientranti nei settori d’attività della Comunità.
Il Parlamento europeo nomina il mediatore europeo, che riceve le denunce di casi di cattiva amministrazione nell’operato delle istituzioni od organi comunitari.
Per saperne di più, vi invitiamo a consultare il sito del Parlamento europeo (http://www.europarl.europa.eu).
Il Consiglio dell’Unione europea è composto dai rappresentanti dei governi degli Stati membri. La sua composizione cambia a seconda delle materie all'ordine del giorno in quanto ciascuno Stato viene rappresentato dal membro del governo responsabile della materia in questione (Affari esteri, Finanze, Affari sociali, Trasporti, Agricoltura ecc.).
I lavori del Consiglio sono preparati da un comitato composto dai rappresentanti permanenti degli Stati membri (Coreper); quest'ultimo è a sua volta assistito da vari gruppi di lavoro costituiti da funzionari delle amministrazioni nazionali.
La presidenza del Consiglio è esercitata a turno dagli Stati membri per sei mesi, secondo un ordine stabilito dal Consiglio. La presidenza è assistita dal segretariato generale del Consiglio, che prepara ed assicura il buono svolgimento dei lavori. Il segretario generale del Consiglio svolge anche la funzione di alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune.
Salva disposizione contraria, il Consiglio delibera a maggioranza dei membri che lo compongono. Il trattato impone l'unanimità in un numero limitato di casi. Nella maggior parte dei casi, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata: per essere adottata, una proposta deve raccogliere un numero minimo di voti. Ogni Stato dispone di un numero di voti determinato in funzione della sua popolazione.
Il Consiglio dell’Unione europea ha sei competenze fondamentali:
- sulla base delle proposte presentate dalla Commissione, adotta la normativa comunitaria, solitamente insieme con il Parlamento europeo;
- provvede al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri;
- conclude a nome della Comunità europea gli accordi internazionali tra quest’ultima e uno o più Stati o organizzazioni internazionali;
- stabilisce il bilancio dell'Unione europea insieme con il Parlamento europeo;
- definisce la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea sulla base degli orientamenti stabiliti dal Consiglio europeo;
- coordina la cooperazione tra le autorità giudiziarie e le forze di polizia nazionali in materia penale.
Per saperne di più, vi invitiamo a consultare il sito del Consiglio (http://www.consilium.europa.eu).
La Commissione è composta da 27 membri (uno per Stato membro), che sono scelti in base alla loro competenza generale ed offrono tutte le garanzie di indipendenza. I membri della Commissione sono nominati dal Consiglio previa approvazione del Parlamento europeo per una durata di cinque anni.
Il presidente della Commissione viene designato dal Consiglio riunito al livello dei capi di Stato o di governo; questa designazione è poi approvata dal Parlamento europeo.
La Commissione è strutturata in direzioni generali, ciascuna incaricata di un settore d'attività particolare.
La Commissione europea esercita quattro funzioni essenziali.
Essa ha il quasi monopolio dell'iniziativa legislativa: la Commissione è responsabile dell'elaborazione delle proposte di nuovi atti legislativi, che presenta al Parlamento e al Consiglio. Inoltre, essa partecipa attivamente alle tappe successive del procedimento legislativo.
La Commissione attua le politiche ed esegue il bilancio dell'Unione: essa garantisce la gestione e l'applicazione del bilancio dell'Unione e attua le politiche ed i programmi adottati dal Parlamento e dal Consiglio.
La Commissione è il guardiano dei trattati: essa controlla l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario da parte dei cittadini, degli Stati membri e delle altre istituzioni. Nell’ambito delle sue competenze, la Commissione può in particolare irrogare sanzioni a cittadini e imprese che abbiano violato il diritto comunitario. Essa può avviare procedure per inadempimento nei confronti degli Stati membri, nel quadro delle quali invita questi ultimi a rimediare ad una data situazione entro un termine da essa fissato. Infine, la Commissione può presentare innanzi alla Corte di giustizia ricorsi per violazione del diritto comunitario da parte degli Stati membri o delle altre istituzioni.
La Commissione rappresenta la Comunità: essa conduce, a nome delle Comunità, i negoziati per la conclusione di accordi internazionali con paesi terzi od organizzazioni internazionali, in collegamento con comitati speciali designati dal Consiglio e nel quadro degli orientamenti stabiliti da quest’ultimo.
Per saperne di più, vi invitiamo a consultare il sito della Commissione (http://ec.europa.eu).
La Corte è composta da 27 giudici e da 8 avvocati generali, designati di comune accordo dai governi degli Stati membri per un mandato rinnovabile di sei anni.
I membri della Corte sono scelti fra giuristi che offrano tutte le garanzie d'indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali o che siano giureconsulti di notoria competenza.
Gli avvocati generali assistono la Corte nell’adempimento della sua funzione. Essi presentano pubblicamente, con assoluta imparzialità e con piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che richiedono il loro intervento. La loro funzione non va confusa con quella di un procuratore o di un'altra autorità equivalente.
Il Tribunale di primo grado conta almeno un giudice per Stato. I giudici sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati per sei anni e vengono scelti fra persone che offrano tutte le garanzie d'indipendenza e che posseggano le capacità richieste per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali.
Il trattato di Nizza prevede inoltre la possibilità di creare camere giurisdizionali, da affiancare al Tribunale di primo grado, specializzate in determinate materie.
La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado hanno il compito di garantire il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati costitutivi delle Comunità europee e delle disposizioni adottate dalle istituzioni comunitarie competenti.
La Corte e il Tribunale esercitano competenze giurisdizionali nel quadro di diversi tipi di ricorso:
il ricorso per inadempimento (diretto contro gli Stati membri in caso di violazione degli obblighi a essi incombenti a norma dei trattati),
- il ricorso di annullamento (di atti delle istituzioni comunitarie),
- il ricorso in carenza (contro un’istituzione comunitaria che abbia omesso di agire),
- il ricorso in materia di responsabilità extracontrattuale (azioni relative al risarcimento di danni causati da un atto o da un’omissione illecita di un’istituzione comunitaria),
- il ricorso in materia responsabilità contrattuale (controversie riguardanti contratti di diritto pubblico o privato conclusi dalla Comunità),
- il ricorso in materia di pubblico impiego (controversie tra la Comunità e i suoi funzionari e agenti),
- il rinvio pregiudiziale (su richiesta di autorità giurisdizionali degli Stati membri, la Corte o il Tribunale statuiscono sull’interpretazione del diritto comunitario o sulla validità degli atti delle istituzioni e della Banca centrale europea).
La Corte conosce dei ricorsi e delle azioni promosse dalle istituzioni comunitarie o dagli Stati membri avverso gli atti delle istituzioni o i comportamenti illeciti degli Stati membri. La Corte è competente a conoscere dei rinvii pregiudiziali, eccetto nelle specifiche materie per le quali la competenza è stata assegnata al Tribunale. Il Tribunale conosce dei ricorsi promossi dalle persone fisiche e giuridiche contro le decisioni delle istituzioni comunitarie. Le decisioni del Tribunale possono essere oggetto di un appello dinanzi alla Corte di giustizia limitatamente alle questioni di diritto.
Per saperne di più, vi invitiamo a consultare il sito della Corte di giustizia (http://curia.europa.eu).
La Corte dei conti è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, scelto fra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi paesi, delle istituzioni di controllo esterno o che possiedono una qualifica specifica per questa funzione. I membri della Corte dei conti devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza e sono nominati dal Consiglio, a maggioranza qualificata e previa consultazione del Parlamento europeo, per un periodo di sei anni.
La Corte dei conti ha il compito di verificare i conti di tutte le entrate e le spese della Comunità e di ogni organismo comunitario, allo scopo di garantire tanto la conformità delle spese dell'Unione alle norme e ai regolamenti di bilancio quanto il rispetto dei principi amministrativi e contabili. La Corte è incaricata di controllare la qualità della gestione finanziaria.
Sono sottoposti al controllo della Corte dei conti le istituzioni comunitarie e gli Stati membri, nonché gli organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto della Comunità e le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio. I controlli negli Stati membri sono effettuati in collaborazione con le istituzioni o i servizi nazionali competenti, che sono tenuti a trasmettere alla Corte dei conti tutti i documenti e le informazioni da questa richiesti.
La Corte dei conti presenta ogni anno al Consiglio e al Parlamento europeo una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni. Una relazione annuale, contenente le osservazioni della Corte sulla gestione delle finanze comunitarie, viene presentata alle istituzioni comunitarie e pubblicata nella Gazzetta ufficiale. La relazione sottolinea i punti che sarebbe possibile o auspicabile migliorare. Le risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte sono anch’esse pubblicate nella Gazzetta ufficiale.
La Corte dei conti dispone anche di competenze consultive. Le altre istituzioni dell'Unione possono, e in alcuni casi devono, chiedere il parere della Corte dei conti.
Infine, la Corte può presentare commenti su punti precisi sotto forma di relazioni speciali, anch’esse pubblicate nella Gazzetta ufficiale.
Per saperne di più, vi invitiamo a consultare il sito della Corte dei conti (http://eca.europa.eu).
Il Comitato economico e sociale europeo è costituito da rappresentanti delle varie componenti di carattere economico e sociale della società civile organizzata, in particolare dei produttori, agricoltori, trasportatori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonché delle libere professioni, dei consumatori e dell'interesse generale.
I membri del Comitato economico e sociale europeo sono nominati dal Consiglio, a maggioranza qualificata e su proposta degli Stati membri, per un mandato di quattro anni. Essi sono suddivisi in tre gruppi che rappresentano, rispettivamente, i datori di lavoro, i lavoratori dipendenti e i diversi interessi economici e sociali.
Il Comitato economico e sociale europeo ha un potere consultivo. Esso fa conoscere il parere dei suoi membri e difende i loro interessi nelle discussioni politiche con la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo.
Il Comitato è parte integrante del sistema decisionale europeo: esso deve essere consultato prima di qualsiasi decisione in materia di politica economica e sociale. Esso può anche esprimere pareri su altri temi, di sua propria iniziativa o su richiesta delle istituzioni.
Per saperne di più, vi invitiamo a consultare il sito del Comitato economico e sociale europeo(http ://www.cese.europa.eu).
Il Comitato delle regioni è composto di rappresentanti delle collettività regionali e locali. I membri del Comitato e un numero uguale di supplenti sono nominati dal Consiglio, a maggioranza qualificata e su proposta dei rispettivi Stati membri, per un mandato di quattro anni.
Il Comitato delle regioni è un organo consultivo. Il suo ruolo consiste nel far conoscere i punti di vista locali e regionali sulla legislazione europea. A tal fine, esso emette pareri sulle proposte della Commissione.
La Commissione e il Consiglio devono consultare il Comitato delle regioni quando sono in gioco interessi regionali specifici, ma possono consultarlo anche ogni volta che lo desiderino. Il Comitato può adottare pareri di sua iniziativa e presentarli alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento.
Per saperne di più, vi invitiamo a consultare il sito del Comitato delle regioni (http://www.cor.europa.eu).
La Banca centrale europea è composta da due organi:
- il consiglio direttivo, comprendente i membri del comitato esecutivo della BCE nonché i governatori delle banche centrali nazionali della zona euro;
- il comitato esecutivo, comprendente il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri nominati di comune accordo dagli Stati membri, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo, per un mandato di otto anni non rinnovabile.
I due organi adottano le decisioni a maggioranza semplice, ogni membro dispone di un voto e in caso di parità prevale il voto del presidente.
La Banca centrale europea (BCE) è al cuore dell'Unione economica e monetaria (UEM).
Essa è responsabile della stabilità dell'euro, di cui determina il volume delle emissioni, e, con le altre banche centrali nazionali, definisce e attua la politica monetaria dell'Unione.
Perché la BCE possa espletare le sue funzioni, le sono attribuite una serie di prerogative:
- essa controlla la liquidità attraverso l'acquisto e la vendita di titoli o attraverso operazioni di credito con le banche o gli operatori del mercato monetario, o anche attraverso la fissazione della riserva obbligatoria che gli organismi di credito devono possedere presso le banche centrali nazionali o presso la BCE;
- essa esercita una sorveglianza prudenziale sugli organismi di credito.
Alla BCE sono altresì attribuite funzioni consultive e legislative:
Essa è consultata — per le materie che rientrano nella sua competenza — dalle istituzioni europee o dalle autorità degli Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni legislative. Essa può anche presentare pareri alle istituzioni comunitarie su questioni attinenti a tali materie.
La BCE esercita un potere di iniziativa legislativa nelle materie riguardanti la politica monetaria e adotta regolamenti nella misura necessaria per compiere alcune funzioni ad essa affidate.
Per consentire alla BCE di esercitare le sue funzioni, numerose disposizioni garantiscono la sua indipendenza: la BCE non può chiedere né accettare istruzioni da parte delle istituzioni, degli Stati membri o di altri organismi.
Per saperne di più, vi invitiamo a consultare il sito della BCE (http://www.ecb.int/home/html/lingua.it.html)

