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Document 31988R2052

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti

OJ L 185, 15.7.1988, p. 9–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999; abrogato e sostituito da 399R1260

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/2052/oj

31988R2052

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti

Gazzetta ufficiale n. L 185 del 15/07/1988 pag. 0009 - 0020


REGOLAMENTO (CEE) N. 2052/88 DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1988 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 D,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 130 A del trattato dispone che la Comunità sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale e che in particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra le diverse regioni e il ritardo di quelle meno favorite;

considerando che ai sensi dell'articolo 130 C, il Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino;

considerando che l'articolo 130 D del trattato prevede a tal fine che la Commissione presenti una proposta d'insieme intesa ad apportare alla struttura e alle regole di funzionamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento" ("FEAOG-Orientamento"), del Fondo sociale europeo ("FSE") e del FESR le modifiche necessarie per precisare e razionalizzare le loro missioni al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi enunciati negli articoli 130 A e 130 D del trattato, nonché a rafforzare l'efficacia ed a coordinare gli interventi fra di loro e con quelli degli strumenti finanziari esistenti;

considerando che l'azione che la Comunità conduce attraverso i Fondi a finalità strutturale (Fondi strutturali), la Banca europea per gli investimenti ("BEI") e gli altri strumenti finanziari deve agevolare il conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 130 A e 130 C;

considerando che l'azione condotta per il tramite dei Fondi strutturali, della Bei e degli altri strumenti finanziari esistenti,

nonché il coordinamento delle politiche economiche e sociali degli Stati membri, il coordinamento delle politiche regionali nazionali, il coordinamento dei regimi di aiuto nazionali e delle altre misure connesse con l'attuazione delle politiche comuni e del mercato interno rientrano, secondo l'articolo 130 B del trattato, in una serie di iniziative volte a rafforzare la coesione socio-economica e che spetta alla Commissione il compito di fare proposte adeguate in tal senso;

considerando che per conseguire il fine enunciato dall'articolo 130 D del trattato è opportuno orientare l'insieme dell'azione comunitaria in questo settore verso obiettivi prioritari e chiaramente definiti in funzione di tale fine;

considerando che per rafforzare l'impatto dell'azione strutturale della Comunità il Consiglio europeo ha deciso l'11/12 febbraio 1988 di raddoppiare in termini reali entro il 1993 gli impegni di stanziamento per i Fondi a finalità strutturale rispetto ai livelli del 1987; che contemporaneamente ha adottato decisioni in merito ad aumenti concreti entro il 1992; che in questo contesto i contributi dei Fondi a finalità strutturale per le regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1 saranno raddoppiati in termini reali entro il 1992; che ciò facendo la Commissione dovrà provvedere a che nell'ambito dei mezzi supplementari messi a disposizione per le regioni rientranti nell'obiettivo n. 1 sia compiuto uno sforzo particolare a favore delle regioni più svantaggiate;

considerando che, da un lato, è opportuno precisare quali Fondi devono contribuire al conseguimento di ciascuno degli obiettivi prioritari, nonché in quale misura e a quali condizioni, e che dall'altro è opportuno stabilire i presupposti che devono sussistere perché la BEI e gli altri strumenti finanziari comunitari già esistenti possano intervenire per apportare il loro contributo segnatamente in concomitanza con l'intervento dei Fondi;

considerando che tra i tre Fondi strutturali il FESR costituisce il principale strumento finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dello sviluppo e dell'adeguamento strutturali delle regioni in ritardo in termini di crescita economica e che esso svolge un ruolo centrale nella riconversione delle regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi bacini d'occupazione e comunità urbane) gravemente colpite dal declino industriale;

considerando che missioni prioritarie del FSE sono la lotta alla disoccupazione di lunga durata e l'inserimento professionale dei giovani; che esso contribuisce a promuovere la coesione economica e sociale; che esso è anche uno strumento di importanza fondamentale atto a promuovere una coerente politica dell'occupazione negli Stati membri e nella Comunità;

considerando che nell'ambito del sostegno alla coesione economica e sociale il FEAOG-Orientamento, costituisce, ai fini della riforma della politica agricola comune, lo strumento principale per finanziare l'adeguamento delle strutture agrarie e lo sviluppo delle zone rurali;

considerando che l'intervento dei Fondi strutturali, della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti deve servire tra l'altro per attuare una politica di sviluppo rurale;

considerando che occorre definire le missioni dei Fondi strutturali al fine di precisare le grandi categorie di compiti ad essi rispettivamente affidati nel conseguimento degli obiettivi prioritari; che l'intervento dei Fondi strutturali deve corrispondere agli obiettivi delle politiche comunitarie, per esempio riguardo alle regole della concorrenza, alla stipulazione di contratti pubblici e alla protezione dell'ambiente;

considerando che il conseguimento dell'obiettivo prioritario che consiste nel provvedere all'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo postula che una parte significativa delle risorse dei Fondi strutturali comunitari venga assegnata ai fini del conseguimento di tale obiettivo;

considerando che saranno previste disposizioni relative alle quote indicative degli stanziamenti di impegno nell'ambito del FESR per la ripartizione tra gli Stati membri, onde facilitare la programmazione di questi ultimi relativa alle misure rientranti nell'ambito del FESR;

considerando che occorre precisare le regioni, le zone e le persone che nella Comunità possono beneficiare degli interventi strutturali in funzione dei diversi obiettivi prioritari;

considerando che occorre redigere l'elenco delle regioni in ritardo in termini di crescita economica; che occorre a tal fine individuare le regioni che rientrano nel livello amministrativo NUTS II (4) ed il cui PIL pro capite è inferiore, a parità di potere d'acquisto, al 75 % della media comunitaria, nonché le altre regioni di cui il prodotto interno lordo (PIL) pro capite si avvicina a quello delle zone con una percentuale inferiore al 75 % e per le quali sussistono particolari motivi che giustificano l'inclusione nell'elenco;

considerando che è opportuno stabilire criteri per la definizione delle zone industriali in declino; che inoltre, per garantire un'effettiva concentrazione degli interventi, l'azione comunitaria potrebbe contemplare fino al 15 % della popolazione della Comunità al di fuori delle regioni con un ritardo nello sviluppo;

considerando che devono essere fissati criteri per la scelta delle zone rurali:

considerando che l'azione comunitaria è complementare a quella condotta dai singoli Stati membri o consiste in una partecipazione a misure nazionali e che per conferire un valore aggiunto alle iniziative che questi ultimi intraprendo- no al livello territoriale ritenuto più opportuno, occorre porre in essere una stretta concertazione tra la Commissione, lo Stato membro interessato e le autorità competenti designate da quest'ultimo a livello nazionale, regionale, locale o altro, che agiscono in qualità di partner nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze, nel perseguire un obiettivo comune;

considerando che è opportuno precisare le principali forme d'intervento strutturale della Comunità in favore degli obiettivi enunciati dagli articoli 130 A e 130 C del trattato; che questi interventi devono potenziare l'efficacia dell'azione comunitaria e permettere al tempo stesso di far fronte alle varie circostanze che possono presentarsi, tenendo conto del principio della proporzionalità;

considerando che si deve annettere un'importanza preponderante agli interventi sotto forma di programmi operativi pluriennali;

considerando che per agevolare l'azione congiunta di uno o più Fondi, della BEI e di uno o più altri strumenti finanziari esistenti, tali programmi potranno essere predisposti e attuati seguendo un approccio integrato con riferimento agli interventi da essi previsti;

considerando che è opportuno porre in essere i meccanismi che consentono di modulare gli interventi comunitari in funzione delle caratteristiche degli interventi a promuovere, del contesto in cui questi ultimi devono trovare pratica attuazione, e della capacità finanziaria dello Stato membro di cui trattasi, tenendo conto in particolare della sua prosperità relativa;

considerando che ai fini dell'attuazione del presente regolamento è opportuno stabilire le modalità che permettono di provvedere alla più stretta associazione della Commissione e degli Stati membri nonché all'occorrenza delle autorità regionali e locali da essi designate;

considerando che occorre definire, sulla base di criteri obiettivi, efficaci metodi di accompagnamento, di valutazione e di controllo degli interventi strutturali della Comunità, che siano in particolare adeguati alle missioni dei diversi Fondi quali precisate dal presente regolamento;

considerando che devono essere fissati i principi per le necessarie disposizioni transitorie nonché per quanto riguardo il cumulo e la sovrapposizione di azioni o misure comunitarie;

considerando che è opportuno prevedere una clausola di riesame;

considerando che è opportuno stabilire in dettaglio nei successivi provvedimenti di attuazione le norme che disciplineranno i singoli Fondi strutturali e stabiliranno le modalità del coordinamento e dell'utilizzazione congiunta dei diversi Fondi strutturali e strumenti comunitari e finalità strutturale;

considerando che la BEI, pur continuando ad assolvere le missioni ad essa affidate dagli articoli 129 e 130 del trattato, contribuirà al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento secondo le modalità stabilite dal proprio statuto.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

I. OBIETTIVI E MISSIONI DEI FONDI STRUTTURALI Articolo 1

Obiettivi L'azione che la Comunità conduce attraverso i Fondi strutturali, attraverso la BEI e attraverso altri strumenti finanziari esistenti va a sostegno del conseguimento degli obiettivi generali di cui agli articoli 130 A e 130 C del trattato onde contribuire al conseguimento dei seguenti cinque obiettivi prioritari:

1. promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo (in appresso denominato "obiettivo n. 1");

2. riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini d'occupazione e le comunità urbane) gravemente colpite dal declino industriale (in appresso denominato "obiettivo n. 2");

3. lottare contro la disoccupazione di lunga durata (in appresso denominato "obiettivo n. 3");

4. facilitare l'inserimento professionale dei giovani (in appresso denominato "obiettivo n. 4");

5. nella prospettiva della riforma della politica agricola comune,

a) accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie,

b) promuovere lo sviluppo delle zone rurali (in appresso denominati rispettivamente "obiettivo n. 5 a)" e "obiettivo n. 5 b)").

Articolo 2

Strumenti 1. I Fondi strutturali (FEAOG-Orientamento, FSE e FESR) contribuiscono, ciascuno secondo le norme specifiche che li disciplinano, al conseguimento degli obiettivi 1-5 secondo lo schema d'intervento qui appresso:

- obiettivo n. 1: FESR, FSE, FEAOG-Orientamento,

- obiettivo n. 2: FESR, FSE,

- obiettivo n. 3: FSE,

- obiettivo n. 4: FSE,

- obiettivo n. 5 a):

FEAOG-Orientamento,

- obiettivo n. 5 b):

FEAOG-Orientamento, FSE, FESR.

2. La BEI, pur continuando ad assolvere le missioni ad essa affidate dagli articoli 129 e 130 del trattato, contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 conformemente alle modalità stabilite dal proprio statuto.

3. Gli altri strumenti finanziari esistenti possono intervenire, ciascuno secondo le specifiche disposizioni che li disciplinano, in favore di qualsiasi azione sostenuta da uno o più fondi strutturali ai fini del conseguimento di uno degli obiettivi da 1 a 5. Se del caso, la Commissione adotta le disposizioni necessarie affinché questi strumenti possano contribuire in modo migliore agli obiettivi indicati all'articolo 1.

Articolo 3

Missione dei Fondi 1. Conformemente all'articolo 130 C del trattato, il FESR:

- ha come scopi fondamentali il sostegno degli obiettivi nn. 1 e 2 nelle regioni interessate;

- inoltre, partecipa all'azione dell'obiettivo n. 5 b).

Fra l'altro, esso contribuisce al sostegno:

a) di investimenti produttivi;

b) della creazione o dell'ammodernamento di infrastrutture che contribuiscono allo sviluppo o alla riconversione delle regioni interessate;

c) di iniziative intese a sviluppare il potenziale endogeno delle regioni interessate.

Il FESR contribuisce inoltre al sostegno di studi od esperimenti pilota per lo sviluppo regionale a livello comunitario, segnatamente allorché si tratti di zone frontaliere degli Stati membri.

2. Nell'ambito dell'articolo 123 del trattato e in base alle decisioni adottate o da adottare in virtù dell'articolo 126 del trattato, il FSE:

- sostiene in tutta la Comunità, come compito prioritario, azioni di formazione professionale e incentivi a favore dell'occupazione per lottare contro la disoccupazione di lunga durata (obiettivo n. 3) e per inserire i giovani nella vita professionale (obiettivo n. 4);

- sostiene inoltre l'azione di cui agli obiettivi nn. 1, 2 e 5 b).

Le categorie di persone interessate dal sostegno del FSE sono:

a) i disoccupati di lunga durata (obiettivo n. 3);

b) i giovani che hanno finito di frequentare la scuola dell'obbligo a tempo pieno (obiettivo n. 4);

c) oltre alle categorie di persone di cui alle precedenti lettere a) e b), qualora il FSE contribuisca al finanziamento delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi nn. 1, 2 e 5 b), le azioni di formazione professionale o di incentivi a favore dell'occupazione riguardano segnatamente i disoccupati o le persone che rischiano di diventare disoccupate, allo scopo di fornire agli interessati le qualifiche professionali atte a favorire la stabilità del livello occupazionale o a sviluppare nuove possibilità di occupazione. Oltre ai disoccupati e alle persone che rischiano di diventare disoccupate, altre categorie di persone possono beneficiare di queste misure conformemente al paragrafo 4.

Il sostegno del FSE tiene conto delle esigenze che si fanno sentire sul mercato del lavoro e delle priorità stabilite nelle politiche comunitarie in materia di occupazione.

3. Nel rispetto dei principi enunciati dall'articolo 39 del trattato, gli interventi del FEAOG-Orientamento mirano in particolare al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) potenziare e riorganizzare le strutture agrarie, comprese quelle della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti agricoli e della pesca, nonché forestali, segnatamente nella prospettiva della riforma della politica agricola comune;

b) provvedere alla riconversione delle attività agricole e promuovere la ricerca di attività complementari per gli agricoltori;

c) garantire un equo tenore di vita agli agricoltori;

d) contribuire allo sviluppo del tessuto sociale delle zone rurali, alla difesa dell'ambiente ed al mantenimento dello spazio rurale (che include la difesa delle risorse naturali dell'agricoltura) nonché alla compensazione degli effetti negativi degli svantaggi naturali sull'agricoltura.

4. Le disposizioni specifiche che disciplinano l'azione di ciascun Fondo a finalità strutturale sono quelle stabilite dalle decisioni di applicazione prese a norma dell'articolo 130 E del trattato. In particolare esse stabiliscono le modalità d'intervento di ciascun Fondo in una delle forme stabilite dall'articolo 5, paragrafo 2, le condizioni di finanziabilità e le aliquote dei contributi. Fatto salvo quanto dispone il paragrafo 5 del presente articolo, esse stabiliscono inoltre le modalità di accompagnamento, di valutazione, di gestione finanziaria e di controllo delle azioni nonché le disposizioni transitorie, rispetto alla normativa vigente, eventualmente necessarie.

5. Il Consiglio, deliberando a norma degli articoli 130 E del trattato, stabilisce le disposizioni necessarie per provvedere al coordinamento tra gli interventi dei singoli, da un lato, e tra gli interventi di questi ultimi, quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro. La Commissione e la BEI stabiliscono di comune accordo le modalità pratiche ai fini del coordinamento dei loro interventi.

Le decisioni d'applicazione cui si fa riferimento nel presente articolo stabiliscono inoltre le disposizioni transitorie relative alle impostazioni integrate decise nell'ambito della normativa vigente.

II. METODO DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI Articolo 4

Complementarità, partnership, assistenza tecnica 1. L'azione comunitaria è complementare alle azioni nazionali corrispondenti o vi contribuisce. Ciò è il risultato della stretta concertazione tra la Commissione, lo Stato membro interessato e le competenti autorità designate da quest'ultimo a livello nazionale, regionale, locale o altro, i quali agiscono in qualità di partner che perseguono un obiettivo comune. Tale concertazione sarà in appresso denominata "partnership". La partnership è operante in fatto di preparazione, finanziamento, misure di accompagnamento e valutazione delle azioni.

2. In forza delle disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 la Commissione prende iniziative e le misure d'esecuzione necessarie affinché l'azione comunitaria concorra al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e apporti un valore aggiunto alle iniziative nazionali.

3. Nel quadro della partnership, la Commisione può contribuire, secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 4, alla preparazione, all'esecuzione, all'adeguamento degli interventi finanziando studi preparatori ed iniziative di assistenza tecnica sul terreno, di concerto con lo Stato interessato ed eventualmente con le autorità di cui al paragrafo 1.

4. Nel corso della fase preparatoria degli interventi la divisione dei compiti tra la Commissione e gli Stati membri è quella stabilita, per ciascun obiettivo, dagli articoli da 8 ad 11.

Articolo 5

Forme d'intervento 1. L'intervento finanziario dei Fondi strutturali, della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti a livello comunitario avrà luogo secondo forme di finanziamento diversificate in funzione della natura delle operazioni.

2. Quanto ai Fondi strutturali l'intervento finanziario assume una delle seguenti forme:

a) cofinanziamento di programmi operativi;

b) cofinanziamento di un regime di aiuti nazionale, compresi i rimborsi;

c) concessione di sovvenzioni globali, gestite in genere da un intermediario, designato dallo Stato membro con l'accordo della Commissione, e da esso suddivise in singole sovvenzioni da erogarsi ai beneficiari finali;

d) cofinanziamento di progetti appropriati, compresi i rimborsi;

e) sussidi all'assistenza tecnica e agli studi preparatori all'apprestamento degli interventi.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e in cooperazione con il Parlamento europeo, può decidere altre forme d'intervento dello stesso tipo.

3. L'intervento finanziario della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti ha luogo in particolare in una delle seguenti forme e nel rispetto delle specifiche disposizioni che disciplinano il funzionamento di questi strumenti:

- prestiti o altre forme di cofinanziamento di investimenti determinati:

- prestiti globali;

- cofinanziamento dell'assistenza tecnica o di studi preparatori all'elaborazione delle azioni;

- garanzie.

4. I contributi comunitari combinano, in modo appropriato, gli interventi in forma di sovvenzioni e di prestiti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 nell'intento di rendere ottimale l'effetto trainante delle risorse di bilancio utilizzate, ricorrendo alle tecniche d'ingegneria finanziaria esistenti.

5. Un programma operativo ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è un insieme organico di azioni pluriennali per la cui esecuzione si può far ricorso a uno o più Fondi, ad uno o più degli altri strumenti finanziari esistenti ed alla BEI.

All'attuazione di un programma operativo che implichi l'intervento di più Fondi e/o di più altri strumenti finanziari si può dar luogo attraverso un approccio integrato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5.

I programmi operativi sono intrapresi su iniziativa degli Stati membri o della Commissione, di concerto con lo Stato membro interessato.

Articolo 6

Misure di accompagnamento e valutazione 1. L'azione comunitaria è oggetto di misure di accompagnamento volte ad assicurare la realizzazione effettiva degli impegni presi nel quadro degli obiettivi definiti dagli articoli 130 A e 130 C del trattato. Tali misure permettono, se necessario, di riorientare l'azione a partire dalle necessità emerse nel corso dell'esecuzione.

La Commissione sottopone periodicamente ai comitati di cui all'articolo 17 relazioni sullo svolgimento delle azioni.

2. Al fine di valutare l'efficacia degli interventi strutturali, l'azione comunitaria è oggetto di una valutazione ex-ante e ex-post volta a verificare il suo impatto con riferimento agli obiettivi di cui all'articolo 1 e ad analizzare le sue incidenze su problemi strutturali specifici.

3. Le modalità delle misure di accompagnamento e della valutazione dell'azione comunitaria sono fissate dalle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 e, per quanto concerne la BEI, dalle disposizioni statutarie che ne regolano il funzionamento.

Articolo 7

Compatibilità e controllo 1. Le azioni che sono oggetto di un finanziamento da parte dei Fondi strutturali o di un intervento della BEI o di un altro strumento finanziario esistente debbono essere conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti emanati in base a questi ultimi nonché alle politiche comunitarie, comprese quelle concernenti le regole di concorrenza, la stipulazione di contratti di appalti pubblici e la protezione dell'ambiente.

2. Fatte salve le disposizioni del regolamento finanziario, le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, precisano le regole armonizzate volte a rafforzare i controlli degli interventi strutturali. Tali disposizioni sono adattate alla natura particolare delle operazioni finanziarie in questione. Le procedure di controllo relative alle operazioni della BEI sono precisate dal suo statuto.

III. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI OBIETTIVI SPECIFICI Articolo 8

Obiettivo n. 1 1. Le regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 sono regioni NUTS del livello II, il cui PIL pro capite risulta, in base ai dati degli ultimi tre anni, inferiore al 75 % della media comunitaria.

Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i dipartimenti francesi d'Oltremare ed altre regioni il cui PIL pro capite si avvicina a quello delle regioni indicate al primo comma e che vanno inserite, per motivi particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1.

2. L'elenco delle regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 è contenuto nell'allegato.

3. L'elenco delle regioni è valido per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Prima della scadenza di tale periodo la Commissione riesamina l'elenco in tempo utile affinché il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotti un nuovo elenco valido per il periodo successivo alla scadenza dei cinque anni.

4. Gli Stati membri presentano alla Commissione i loro programmi di sviluppo regionale. Tali programmi contengono in particolare:

- la descrizione delle linee principali scelte per lo sviluppo regionale e delle relative azioni;

- indicazioni sull'utilizzazione dei contribuiti dei Fondi strutturali, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione dei programmi.

Gli Stati membri possono presentare un programma globale di sviluppo regionale per tutte le loro regioni incluse nell'elenco di cui al paragrafo 2 purché questo programma comporti gli elementi di cui al primo comma.

Gli Stati membri presentano per le regioni in questione anche i programmi di cui all'articolo 10, paragrafo 2 e le iniziative previste dall'articolo 11, paragrafo 1, includendo inoltre i dati relativi alle iniziative di cui all'articolo 11, paragrafo 1 che costituiscono, ai sensi della normativa comunitaria, un diritto per i beneficiari.

Per accelerare l'esame delle domande e l'attuazione degli interventi, gli Stati membri possono unire ai loro programmi le richieste di programmi operativi compresi nei medesimi.

5. La Commissione valuta i programmi e le azioni proposte nonché gli altri elementi di cui al paragrafo 4 in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla base di tutti i programmi e di tutte le azioni di cui al paragrafo 4, nell'ambito della partnership prevista dall'articolo 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari, secondo le procedure previste all'articolo 17.

Il quadro comunitario di sostegno comprende in particolare:

- le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario;

- le forme d'intervento;

- il programma indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza;

- la durata di tali interventi.

Il quadro comunitario di sostegno garantisce il coordinamento di tutti gli interventi strutturali comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi di cui all'articolo 1 all'interno di una regione determinata.

Il quadro comunitario di sostegno può, all'occorrenza, essere modificato e adattato su iniziativa dello Stato membro o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati registrati durante l'attuazione delle azioni in questione.

A richiesta debitamente giustificata dello Stato membro interessato, la Commissione adotta i quadri comunitari particolari di sostegno per uno o più programmi di cui al paragrafo 4.

6. Gli interventi relativi all'obiettivo n. 1 assumono, prevalentemente, la forma di programmi operativi.

7. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.

Articolo 9

Obiettivo n. 2 1. Le zone industriali in declino interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 riguardano alcune regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini di occupazione e comunità urbane).

2. Le zone di cui al paragrafo 1 debbono corrispondere o appartenere ad una unità territoriale del livello NUTS III che soddisfi a ciascuno dei criteri seguenti:

a) il tasso medio di disoccupazione dev'essere superiore alla media comunitaria registrata negli ultimi tre anni;

b) rispetto all'occupazione complessiva, il tasso di occupazione nel settore industriale dev'essere superiore alla media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1975;

c) il livello occupazionale nel settore industriale rispetto all'anno di riferimento di cui alla lettera b) deve risultare in regresso.

L'intervento comunitario, fatte salve le disposizioni di cui al seguente paragrafo 4, può estendersi anche:

- a zone contingue che soddisfano i suddetti criteri a), b) e c);

- a comunità urbane caratterizzate da un tasso di disoccupazione superiore di almeno il 50 % alla media comunitaria e che hanno registrato un regresso notevole nell'occupazione nel settore industriale;

- ad altre zone che nel corso degli ultimi tre anni hanno subito o che attualmente subiscono o rischiano di subire perdite occupazionali di rilievo in settori industriali determinanti per il loro sviluppo economico con un conseguente serio aggravamento della disoccupazione in dette zone.

3. Sin dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione adotta un primo elenco delle zone di cui al paragrafo 1, seguendo la procedura prevista dall'articolo 17 e sulla base delle disposizioni di cui al precedente para- grafo 2.

4. Nel redigere l'elenco e nel definire il quadro comunitario di sostegno di cui al seguente paragrafo 9, la Commissione provvede a garantire una reale concentrazione degli interventi sulle zone più gravemente colpite e nell'ambito geografico più appropriato, tenendo conto della situazione particolare delle zone interessate. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni che possono aiutarla in questo compito.

5. Berlino può beneficiare del contributo a titolo del presente obiettivo.

6. La Commissione rivede periodicamente l'elenco delle zone beneficiarie. Tuttavia i contributi concessi dalla Comunità nell'ambito dell'obiettivo n. 2 a favore delle varie zone contenute nell'elenco sono programmati ed erogati su base triennale.

7. Dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento i criteri definiti al paragrafo 2 possono essere modificati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

8. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i loro programmi di riconversione regionale e sociale che contengono in particolare:

- la descrizione delle linee principali scelte per la riconversione delle zone in questione e delle relative misure;

- indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione dei programmi.

Per accelerare l'esame delle domande e l'attuazione degli interventi, gli Stati membri possono unire ai loro programmi le richieste di programmi operativi compresi nei medesimi.

9. La Commissione valuta i programmi proposti in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce nell'ambito della partnership prevista dall'articolo 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno alla riconversione per gli interventi strutturali comunitari, avendo cura di seguire le procedure di cui all'articolo 17.

Il quadro comunitario di sostegno comprende in particolare:

- le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario;

- le forme d'intervento;

- il programma indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza;

- la durata di tali interventi.

Il quadro comunitario di sostegno può, all'occorrenza, essere modificato e adattato su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati osservati nel corso della realizzazione delle azioni in questione.

10. Gli interventi relativi all'obiettivo n. 2 assumono, prevalentemente, la forma di programmi operativi.

11. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.

Articolo 10

Obiettivi nn. 3 e 4 1. La Commissione fissa secondo la procedura prevista dall'articolo 17, in base al presente regolamento e nel quadro delle disposizioni esecutive del presente regolamento, orientamenti globali per un periodo pluriennale che contengono e precisano le scelte e i criteri comunitari relativi alla lotta contro la disoccupazione di lunga durata (obiettivo n. 3) e all'inserimento professionale dei giovani (obiettivo n. 4).

2. Gli Stati membri interessati sottopongono alla Commissione i programmi relativi ad azioni di lotta contro la disoccupazione di lunga durata (obiettivo n. 3) e all'inserimento professionale dei giovani (obiettivo n. 4), per i quali chiedono un sostegno comunitario. Tali programmi contengono in particolare:

- informazioni sulla politica dell'occupazione e del mercato del lavoro attuata a livello nazionale;

- indicazioni sulle azioni prioritarie, per le quali chiedono un sostegno comunitario, previste di regola per un periodo pluriennale determinato a favore della popolazione interessata dagli obiettivi n. 3 e n. 4 e che siano coerenti con gli orientamenti globali definiti dalla Commissione;

- indicazioni sull'utilizzazione dei contributi del FSE prevista nell'ambito della realizzazione dei programmi, all'occorrenza in combinazione con interventi della BEI o di altri strumenti comunitari di finanziamento esi- stenti.

Per accelerare l'esame delle domande e l'attuazione degli interventi, gli Stati membri possono unire ai loro programmi le richieste di programmi operativi compresi nei medesimi.

3. La Commissione valuta i programmi proposti in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con gli orientamenti globali da essa definiti e le disposizioni e politiche di cui agli articoli 6 e 7. Essa fissa per ciascun Stato membro e per i singoli programmi che le vengono presentati, nell'ambito della partnership di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno alla realizzazione degli obiettivi n. 3 e n. 4, secondo le procedure previste all'articolo 17.

Il quadro comunitario di sostegno indica in particolare:

- le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario a favore della popolazione interessata dagli obiettivi n. 3 e n. 4;

- le forme d'intervento;

- il programma indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza;

- la durata di tali interventi.

Il quadro comunitario di sostegno può all'occorrenza essere modificato e adattato, su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati registrati durante l'attuazione delle azioni in questione.

4. Gli interventi relativi agli obiettivi n. 3 e n. 4 assumono, prevalentemente, la forma di programmi operativi.

5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.

Articolo 11

Obiettivo n. 5 1. Le modalità di attuazione delle azioni connesse con l'accelerazione dell'adattamento delle strutture agricole (obiettivo n. 5 a)) sono decise nel quadro delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5.

2. Le zone ammissibili al contributo a titolo dell'obiettivo n. 5 b) saranno selezionate, conformemente alla procedura prevista all'articolo 17, tenendo conto segnatamente del loro grado di sviluppo rurale, in base al numero delle persone occupate in agricoltura, del loro livello di sviluppo economico e agricolo, della loro situazione periferica e della loro sensibilità all'evoluzione del settore agricolo, in particolare nella prospettiva della riforma della politica agricola comune.

Questi criteri saranno precisati nel contesto delle disposizioni adottate in virtù dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5.

3. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i loro programmi di sviluppo delle zone rurali, che contengono in particolare:

- la descrizione delle principali linee riguardanti lo sviluppo delle zone rurali e delle relative azioni;

- l'indicazione dell'utilizzazione dei contributi dei diversi Fondi strutturali, della BEI e degli altri strumenti finanziari, prevista nell'ambito della realizzazione dei programmi;

- l'articolazione, se del caso, con le conseguenze della riforma della politica agricola comune.

Per accelerare l'esame delle domande e l'attuazione degli interventi degli Stati membri possono unire ai loro programmi le richieste di programmi operativi compresi nei medesimi.

La Commissione valuta i programmi proposti in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento nonché con le disposizioni e le politiche di cui agli articoli 6 e 7. Essa stabilisce, nell'ambito della partnership di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno allo sviluppo rurale, avendo cura di seguire le procedure previste dall'articolo 17.

Il quadro comunitario di sostegno comprende in particolare:

- le linee prioritarie di sviluppo scelte per l'intervento comunitario;

- le forme di intervento;

- il programma indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza;

- la durata di questi interventi.

Il quadro comunitario di sostegno può, all'occorrenza, essere modificato e adattato su iniziativa dello Stato membro interessato o dalla Commissione di concerto con quest'ultimo, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati osservati nel corso della realizzazione delle azioni in questione.

Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono precisate dalle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.

4. L'intervento assume prevalentemente forma di cofinanziamento degli aiuti nazionali e dei programmi operativi.

5. Le azioni finanziabili col concorso dei diversi Fondi strutturali che debbono contribuire all'obiettivo n. 5 sono precisate dall'articolo 3, paragrafi 4 e 5. Per quanto riguarda il FEAOG-Orientamento, tali disposizioni distinguono, da un lato, le misure da finanziare ai fini dell'adattamento delle strutture agricole (obiettivo n. 5 a)) e, dall'altro, ai fini dello sviluppo delle zone rurali (obiettivo n. 5 b)).

IV. DISPOSIZIONI FINANZIARIE Articolo 12

Risorse dei Fondi strutturali e concentrazione 1. Nel quadro delle previsioni pluriennali di bilancio la Commissione presenta, ogni anno, una proiezione su cinque anni degli stanziamenti necessari per l'insieme dei tre Fondi strutturali. Tale proiezione è accompagnata da una ripartizione indicativa, per obiettivo, degli stanziamenti d'impegno. Al momento dell'elaborazione di ciascun progetto preliminare di bilancio, la Commissione tiene conto, per la dotazione dei Fondi strutturali, della ripartizione indicativa per obiettivo.

2. Gli stanziamenti d'impegno per i Fondi strutturali saranno raddoppiati in termini reali nel 1993 rispetto al 1987. Oltre ai mezzi previsti per l'esercizio 1988 (7 700 milioni), gli importi dell'aumento annuale degli stanziamenti di impegno a tal fine ammontano a 1,3 miliardi di ECU annualmente dal 1989 al 1992 per raggiungere l'importo di 12,9 miliardi di ECU nel 1992 (prezzi 1988). Lo sforzo sarà proseguito nel 1993 per giungere al raddoppio.

A questi importi si aggiungono quelli necessari per gli aiuti al reddito degli agricoltori e per il ritiro delle terre dalla produzione, nei limiti di un ammontare massimo rispettivamente di 300 e 150 milioni di ECU nel 1992 (prezzi 1988).

3. Sarà fatto uno sforzo significativo di concentrazione delle risorse di bilancio a favore delle regioni in ritardo in termini di sviluppo economico che sono interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1.

I contributi dei Fondi strutturali (stanziamenti di impegno) a favore di queste regioni saranno raddoppiati in termini reali entro il 1992. Tutte le azioni svolte a titolo degli obiettivi dal n. 1 al n. 5 a favore delle regioni dell'obiettivo n. 1 saranno contabilizzate a tal fine.

4. La Commissione si adopererà affinché, nell'ambito degli stanziamenti complementari a favore delle regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1, venga fatto uno sforzo particolare per le regioni meno prospere.

5. Il FESR potrà destinare all'obiettivo n. 1 fino all'80 % delle proprie risorse.

6. Allo scopo di facilitare la programmazione degli interventi nelle regioni interessate, la Commissione stabilisce, a titolo indicativo, per un periodo di cinque anni, la ripartizione per ciascuno Stato membro dell'85 % degli stanziamenti d'impegno del FESR.

Questa ripartizione è basata sui criteri socio-economici che determinano l'ammissibilità delle regioni e delle zone ai fini di un intervento del FESR conformemente agli obiettivi nn. 1, 2 e 5 b) garantendo nel contempo che l'obiettivo consistente nel raddoppiare gli stanziamenti per le regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1 assumerà la forma di un incremento sostanziale dell'intervento in queste regioni, in particolare in quelle più svantaggiate.

Articolo 13

Diversificazione dei tassi d'intervento 1. I tassi del contributo comunitario al finanziamento delle azioni variano in funzione delle seguenti considerazioni:

- la gravità dei problemi specifici, in particolare regionali o sociali, cui le azioni si riferiscono;

- la capacità finanziaria dello Stato membro interessato, tenendo segnatamente conto della sua prosperità relativa;

- l'interesse particolare delle azioni dal punto di vista comunitario;

- l'interesse particolare delle azioni dal punto di vista regionale;

- le caratteristiche proprie dei tipi d'azione in questione.

2. Questa diversificazione tiene conto dell'articolazione prevista tra sovvenzioni e prestiti erogati di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

3. I tassi del contribuito comunitario concesso nell'ambito dei vari Fondi per la realizzazione degli obiettivi enunciati all'articolo 1 dovranno rispettare i seguenti limiti:

- il 75 % al massimo del costo complessivo e, in genere, almeno il 50 % della presa a carico di autorità pubbliche per le misure a favore delle regioni che possono beneficiare di un intervento legato all'obiettivo n. 1;

- il 50 % al massimo del costo complessivo e, in genere, almeno il 25 % della spesa a carico delle autorità pubbliche per le misure a favore delle altre regioni.

I tassi d'intervento minimi di cui al primo comma non valgono per gli investimenti che costituiscono fonte di introiti.

4. Gli studi preparatori e gli interventi di assistenza tecnica decisi su iniziativa della Commissione possono in casi eccezionali beneficiare di un contributo comunitario pari al 100 % del costo complessivo.

5. Le modalità di applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo, comprese quelle concernenti la partecipazione pubblica alle azioni considerate, nonché i tassi applicati agli investimenti che costituiscono fonte di introiti, sono precisate nelle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.

V. ALTRE DISPOSIZIONI Articolo 14

Cumulo e sovrapposizione 1. Una misura o un'azione individuale può beneficiare, per un periodo determinato, soltanto del contributo di un Fondo strutturale alla volta.

2. Una misura o un'azione individuale può beneficiare del contributo di un Fondo strutturale di un altro strumento finanziario per l'esecuzione di uno solo degli obiettivi dell'articolo 1 alla volta.

3. Le modalità relative al cumulo e alla sovrapposizione sono precisate nelle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.

Articolo 15

Disposizioni transitorie 1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento delle azioni pluriennali approvate dal Consiglio o dalla Commissione sulla base della normativa dei Fondi strutturali in vigore prima dell'adozione del regolamento stesso.

2. Le richieste di contributi dei Fondi strutturali a favore di azioni pluriennali presentate prima dell'adozione del presente regolamento vengono esaminate e approvate dalla Commissione sulla base della normativa dei Fondi in vigore prima dell'adozione del presente regolamento.

3. Le nuove richieste di contributi dei Fondi strutturali a favore di una azione pluriennale, presentate dopo l'adozione del presente regolamento o prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, vengono esaminate sulla base delle disposizioni del presente regolamento. L'eventuale concessione del contributo comunitario avviene secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa in vigore al momento dell'approvazione della domanda.

4. Le richieste di contributi dei Fondi strutturali a favore di azioni non pluriennali presentate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni d'applicazione di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, vengono esaminate e approvate sulla base della normativa dei Fondi strutturali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Le disposizioni del presente regolamento relative alla definizione, da parte degli Stati membri, di piani e di programmi operativi sono oggetto di una attuazione progressiva, stabilita nelle disposizioni transitorie di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, secondo le regole applicate in modo non discriminatorio a tutti gli Stati membri. La Commissione coadiuva quest'opera di attuazione, in particolare mediante le misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 4,

paragrafo 3.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 precisano le eventuali disposizioni transitorie specifiche relative all'applicazione di questo articolo, comprese disposizioni che consentano di non interrompere l'aiuto agli Stati membri in attesa della stesura dei piani e programmi operativi secondo il nuovo sistema, e di applicare dal 1g gennaio 1989 aliquote più elevate a tutti gli interventi.

Articolo 16

Relazione Nel quadro degli articoli 130 A e 130 B del trattato, anteriormente al 1g novembre di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione che il presente regolamento ha ricevuto nel corso dell'anno precedente.

Nella relazione la Commissione indica in particolare i progressi conseguiti nel raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e nella concentrazione degli interventi ai sensi dell'articolo 12.

Articolo 17

Comitati 1. Nell'attuazione del presente regolamento la Commissione è assistita da tre comitati competenti rispettivamente per gli obiettivi:

- n. 1 e n. 2:

- comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri;

- n. 3 e n. 4:

- comitato dell'articolo 124 del trattato CEE;

- n. 5 a) e n. 5 b):

- comitato di gestione composto da rappresentanti degli Stati membri.

2. Le disposizioni che precisano le modalità relative al funzionamento dei comitati di cui al paragrafo 1, nonché le misure relative ai compiti dei comitati nel quadro della gestione dei Fondi, sono emanate in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.

VI. DISPOSIZIONI FINALI Articolo 18

Attuazione L'attuazione delpresente regolamento compete alla Commissione.

Articolo 19

Clausola di riesame Su proposta della Commissione, il Consiglio riesamina il presente regolamento entro cinque anni dalla sua entrata in vigore. Esso si pronuncia sulla proposta secondo la procedura prevista all'articolo 130 D del trattato.

Articolo 20

Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1989.

Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, il regolamento è d'applicazione alla stessa data.

La data di entrata in vigore può essere prorogata dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione al fine di tener conto dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1988.

Per il Consiglio Il Presidente M. BANGEMANN

(1) GU n. C 151 del 9. 6. 1988, pag. 4. (2) GU n. C 167 del 27. 6. 1988. (3) GU n. C 175 del 4. 7. 1988.(4) Nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS). Vedi EUROSTAT "Statistiche rapide per le regioni" del 25 agosto 1986.

ALLEGATO REGIONI INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO N. 1 SPAGNA:

Andalucía, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Canarias, Murcia.

FRANCIA:

Dipartimenti francesi d'Oltremare (DOM), Corsica.

GRECIA:

L'intero paese.

IRLANDA:

L'intero paese.

ITALIA:

Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

PORTOGALLO:

L'intero paese.

REGNO UNITO:

Irlanda del Nord.

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