Progetto preliminare di bilancio 2010
Articolo 17 03 01 — Azioni nel settore della protezione sanitaria dei cittadini
Voce 17 03 01 01 — Completamento del programma di sanità pubblica (2003-2008)
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Stanziamenti 2010 |
Stanziamenti 2009 |
Esecuzione 2008 |
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|---|---|---|---|---|---|
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Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
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p.m. |
11 000 000 |
p.m. |
35 000 000 |
758 455,51 |
36 520 366,93 |
Commento
Stanziamento di pagamento destinato a finanziare impegni relativi ad anni precedenti a titolo della decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002 che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003 – 2008).
Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato V della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.
Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati che partecipano ai programmi comunitari, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario.
Basi giuridiche
Decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1).
Articolo 17 03 02 — Fondo comunitario del tabacco — Pagamenti diretti da parte dell'Unione europea
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Stanziamenti 2010 |
Stanziamenti 2009 |
Esecuzione 2008 |
|---|---|---|
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16 900 000 |
16 000 000 |
16 840 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a finanziare le attività informative contro il tabagismo nell'ambito del Fondo comunitario del tabacco.
Basi giuridiche
Regolamento (CE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70), in particolare l'articolo 13.
Regolamento (CE) n. 2182/2002 della Commissione, del 6 dicembre 2002, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in relazione al Fondo comunitario per il tabacco (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 16), in particolare l'articolo 3.
Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1), in particolare l'articolo 110.
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), in particolare l'articolo 104.
Articolo 17 03 03 — Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
Voce 17 03 03 01 — Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie — Sovvenzione ai titoli 1 e 2
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Stanziamenti 2010 |
Stanziamenti 2009 |
Esecuzione 2008 |
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|---|---|---|---|---|---|
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Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
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33 360 000 |
33 360 000 |
27 982 000 |
29 500 000 |
21 427 080,55 |
19 445 127,72 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese amministrative e di personale del Centro. In particolare il titolo 1 copre le retribuzioni del personale permanente e degli esperti distaccati, i costi relativi ad assunzioni, servizi interinali, formazione del personale e spese di missione. Il titolo 2 «Spese» riguarda la locazione degli uffici ECDC, la loro sistemazione, le tecnologie di informazione e comunicazione, gli impianti tecnici, logistici ed altre spese amministrative.
Il Centro deve informare l'autorità di bilancio dei trasferimenti di stanziamenti tra spese operative e amministrative.
La Commissione si incarica, su richiesta del Centro, di notificare all'autorità di bilancio i trasferimenti effettuati tra stanziamenti operativi e amministrativi.
Nel corso della procedura di bilancio o anche durante l'esercizio finanziario, nonché in sede di presentazione di una lettera rettificativa o di un bilancio suppletivo e rettificativo, la Commissione informa previamente l'autorità di bilancio in merito a qualsiasi cambiamento nel bilancio delle agenzie, in particolare per quanto riguarda gli organigrammi pubblicati nel bilancio, per i quali è richiesto il preventivo accordo dell'autorità di bilancio. Tale procedura è conforme alle disposizioni sulla trasparenza previste nella dichiarazione interistituzionale del 17 novembre 1995 e attuate sotto forma di un codice di condotta concordato tra il Parlamento europeo, la Commissione e le agenzie.
La tabella dell'organico del Centro è contenuta nella parte C «Organico» dello stato generale delle entrate (volume 1).
Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato V della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.
Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 18, paragrafo 1, lettera f), del regolamento finanziario] da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.
Basi giuridiche
Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1).
Voce 17 03 03 02 — Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie — Sovvenzione al titolo 3
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Stanziamenti 2010 |
Stanziamenti 2009 |
Esecuzione 2008 |
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Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
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22 895 000 |
10 000 000 |
20 118 000 |
21 200 000 |
19 013 333,47 |
17 827 382,39 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese operative riguardanti i seguenti settori d'intervento:
migliorare la sorveglianza delle malattie trasmissibili negli Stati membri,
rafforzare il sostegno scientifico fornito dagli Stati membri e dalla Commissione,
migliorare la preparazione dell'Unione nell'affrontare i rischi connessi alle malattie trasmissibili, inclusi quelli connessi all'immissione volontaria di agenti biologici e le malattie di origine ignota, e nel coordinare la risposta,
potenziare la capacità degli Stati membri in tale ambito attraverso la formazione,
comunicare le informazioni e costituire partnership.
Stanziamento destinato anche a coprire la gestione di uno strumento per affrontare le situazioni di emergenza («Emergency Operations Centre») che collega il centro on line con i centri nazionali per le malattie trasmissibili ed i laboratori di riferimento negli Stati membri quando si presentano situazioni di emergenza grave originate da malattie trasmissibili o da altre malattie di origine ignota.
La sovvenzione della Comunità europea per il 2010 ammonta complessivamente a 56 400 000 EUR. All'importo di 56 255 000 EUR iscritto in bilancio è aggiunto un importo di 145 000 EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza.
Il Centro deve informare l'autorità di bilancio dei trasferimenti di stanziamenti tra spese operative e amministrative.
La Commissione si incarica, su richiesta del Centro, di notificare all'autorità di bilancio i trasferimenti effettuati tra stanziamenti operativi e amministrativi.
Nel corso della procedura di bilancio o anche durante l'esercizio finanziario, nonché in sede di presentazione di una lettera rettificativa o di un bilancio suppletivo e rettificativo, la Commissione informa previamente l'autorità di bilancio in merito a qualsiasi cambiamento nel bilancio delle agenzie, in particolare per quanto riguarda gli organigrammi pubblicati nel bilancio, per i quali è richiesto il preventivo accordo dell'autorità di bilancio. Tale procedura è conforme alle disposizioni sulla trasparenza previste nella dichiarazione interistituzionale del 17 novembre 1995 e attuate sotto forma di un codice di condotta concordato tra il Parlamento europeo, la Commissione e le agenzie.
Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato V della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.
Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 18, paragrafo 1, lettera f), del regolamento finanziario] da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.
Basi giuridiche
Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1).
Articolo 17 03 04 — Azione preparatoria — Sanità pubblica
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Stanziamenti 2010 |
Stanziamenti 2009 |
Esecuzione 2008 |
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|---|---|---|---|---|---|
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Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
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p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
176 390,26 |
Commento
Non vi sono nuovi stanziamenti per il presente articolo a partire dal 2007. Le attività che rientrano in tale articolo sono proseguite nell'ambito del nuovo programma per la salute pubblica di cui all'articolo 17 03 06.
Basi giuridiche
Azione preparatoria ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
Articolo 17 03 05 — Accordi internazionali e adesione a organizzazioni internazionali nel settore della sanità pubblica e della lotta contro il tabacco
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Stanziamenti 2010 |
Stanziamenti 2009 |
Esecuzione 2008 |
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|---|---|---|---|---|---|
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Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
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200 000 |
200 000 |
p.m. |
p.m. |
182 192,79 |
276 927,16 |
Commento
Questo stanziamento è destinato a coprire il contributo della Comunità alla convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo, che la Comunità ha ratificato e di cui diverrà parte una volta depositato il relativo strumento di ratifica. Poiché il contributo è riferito a due anni, gli stanziamenti del 2008 sono utilizzati per coprire il contributo all’OMC per il 2008 e il 2009.
Basi giuridiche
Decisione 2004/513/CE del Consiglio, del 2 giugno 2004, relativa alla conclusione della convenzione quadro dell’OMS per la lotta contro il tabagismo (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 8).
Articolo 17 03 06 — Azione comunitaria nel settore della sanità
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Stanziamenti 2010 |
Stanziamenti 2009 |
Esecuzione 2008 |
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Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
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45 700 000 |
24 000 000 |
47 000 000 |
15 000 000 |
46 210 904,89 |
819 291,09 |
Commento
Il secondo programma per la sanità pubblica sostituisce i programmi precedenti di cui alla decisione n. 1786/2002/CE e copre il periodo 2008-2013.
Gli obiettivi principali del secondo programma di sanità pubblica sono:
migliorare l'informazione e le conoscenze nel campo della salute: l'obiettivo è quello di migliorare la raccolta, l'analisi, lo scambio e la diffusione dell'informazione connessa alla salute in Europa,
migliorare la capacità di reagire rapidamente alle minacce per la salute per proteggere i cittadini,
promuovere buone condizioni sanitarie e prevenire le malattie agendo sui fattori determinanti per la salute, prestando una particolare attenzione alle questioni legate all'obesità e all'abuso di alcol.
Nel 2008, per quanto riguarda gli aspetti sanitari, il programma si concentrerà su tre elementi per i quali l'azione a livello europeo è essenziale:
1) Informazione sanitaria
Obiettivo di questo pilastro è quello di migliorare la raccolta, l'analisi, lo scambio e la diffusione dell'informazione connessa alla salute in Europa, ivi comprese le disabilità e i disturbi designati dal prefisso «dis»: ciò serve a dare solide fondamenta alle decisioni politiche ed è necessario al lavoro degli operatori coinvolti e ai cittadini per essere in grado di effettuare scelte oculate in campo sanitario.
2) Sicurezza sanitaria
L'obiettivo complessivo è quello di proteggere i cittadini dalle minacce per la salute.
È necessaria una capacità di risposta rapida ed efficace per evitare i pericoli alla sanità pubblica, come quelli che derivano dalle malattie infettive, o da attacchi chimici o biologici. Per contrastare siffatti pericoli occorre un coordinamento efficace a livello europeo. L'integrazione europea, basata sul principio della libera circolazione, accresce la necessità di vigilare per rispondere adeguatamente a pericoli per la salute come l'influenza aviaria o il bioterrorismo.
3) Promuovere la salute per migliorare la prosperità e la solidarietà
L'obiettivo complessivo è quello di accrescere la prosperità dell'UE grazie a un invecchiamento sano, superando disuguaglianze e aumentando la solidarietà tra i regimi sanitari nazionali.
Le azioni comprendono iniziative per promuovere stili di vita salutari e un sano invecchiamento; lo studio dell'impatto della salute sulla produttività e la partecipazione al lavoro; il sostegno alla riduzione delle disuguaglianze tra gli Stati membri e agli investimenti nella sanità, contribuendo così all'agenda di Lisbona nonché alla produttività ed alla crescita. Le azioni approfondiranno anche la solidarietà tra i regimi sanitari, come la cooperazione su sfide comuni, e agevoleranno lo sviluppo di una struttura comunitaria per servizi medico-sanitari sicuri, di alta qualità ed efficienti.
Le azioni promuoveranno poi la salute anche affrontando fattori determinanti dell'ambiente, delle dipendenze e degli stili di vita.
Le organizzazioni non governative sono protagonisti fondamentali per l'attuazione del programma. Di conseguenza esse dovrebbero ricevere un finanziamento adeguato.
Le azioni comprendono altresì iniziative idonee per dare un seguito alle raccomandazioni ottenute attraverso la consultazione sul libro verde sulla salute mentale, e in particolare sulle strategie per prevenire il suicidio nell'arco della vita.
L'obiettivo è anche quello di assicurare che la Commissione attui la strategia denominata «La salute in tutte le politiche» nel quadro dei Fondi strutturali. Tale progetto dovrebbe finanziare proposte relative a possibili metodi per incorporare le questioni relative alla salute nei progetti di sviluppo regionale, in linea con la strategia «La salute in tutte le politiche». Il progetto è mirato a migliorare la salute generale in tutta l'Unione europea mediante il rafforzamento delle capacità nel quadro delle agenzie per lo sviluppo regionale.
Il bilancio dovrebbe coprire corsi di formazione, eventi internazionali, scambi di esperienze, buone prassi e collaborazioni a livello internazionale ai fini di un uso pratico della valutazione dell'impatto sulla salute sia per gli enti locali e le agenzie per lo sviluppo, sia per i singoli o le imprese che intendono richiedere una sovvenzione dell'Unione europea.
Considerando l'importanza cruciale delle piccole e medie imprese nell'Unione europea, esse dovrebbero beneficiare di un sostegno professionale ai fini del rispetto delle norme in materia di salute ambientale ed essere aiutate a sviluppare cambiamenti positivi per quanto concerne la salute ambientale che si ripercuotono sul funzionamento dell'impresa.
Deve essere creata una banca dati europea sulle questioni relative alla salute collegata a una banca dati riguardante le questioni ambientali, in modo tale da migliorare la ricerca nel campo dell'analisi della connessione tra la qualità dell'ambiente e lo stato di salute.
Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 ed il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato V della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.
Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati, e se del caso dei paesi dei Balcani occidentali potenziali candidati, che partecipano ai programmi comunitari, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario.
Basi giuridiche
Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3).
Articolo 17 03 07 — Autorità europea per la sicurezza alimentare
Voce 17 03 07 01 — Autorità europea per la sicurezza alimentare — Sovvenzione ai titoli 1 e 2
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Stanziamenti 2010 |
Stanziamenti 2009 |
Esecuzione 2008 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
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47 047 000 |
47 047 000 |
42 794 000(1) |
42 794 000(2) |
42 797 344,88 |
42 630 545,— |
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Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese amministrative e per il personale dell'Autorità (titoli 1 e 2).
L'Autorità è tenuta a informare l'autorità di bilancio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e amministrative.
Se richiesto dall'Autorità, la Commissione provvede a notificare all'autorità di bilancio gli eventuali storni effettuati tra stanziamenti operativi e amministrativi.
Nel corso della procedura di bilancio o anche durante l'esercizio finanziario, nonché in sede di presentazione di una lettera rettificativa o di un bilancio suppletivo e rettificativo, la Commissione informa previamente l'autorità di bilancio in merito a qualsiasi cambiamento nel bilancio delle agenzie, in particolare per quanto riguarda gli organigrammi pubblicati nel bilancio, per i quali è richiesto il preventivo accordo dell'autorità di bilancio. Tale procedura è conforme alle disposizioni sulla trasparenza previste nella dichiarazione interistituzionale del 17 novembre 1995 e attuate sotto forma di un codice di condotta concordato tra il Parlamento europeo, la Commissione e le agenzie.
La tabella dell'organico dell'Autorità è contenuta nella parte C «Organico» dello stato generale delle entrate (volume 1).
Il Parlamento europeo è preoccupato in relazione alle crescenti fluttuazioni del personale e chiede quindi all'Autorità di tenerlo al corrente dei risultati dell'«Inchiesta di soddisfazione del personale» effettuata nel 2007 e, cosa ancor più importante, della messa in atto delle misure connesse a detti risultati.
Gli importi iscritti in riserva saranno sbloccati una volta che il Parlamento avrà ricevuto le informazioni soprammenzionate e che l'Autorità potrà dimostrare alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo il pieno funzionamento e metodi di lavoro efficaci che tengano conto delle conclusioni dell'inchiesta.
Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato V della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.
Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 18, paragrafo 1, lettera f), del regolamento finanziario] da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.
Basi giuridiche
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
Voce 17 03 07 02 — Autorità europea per la sicurezza alimentare — Sovvenzione al titolo 3
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Stanziamenti 2010 |
Stanziamenti 2009 |
Esecuzione 2008 |
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|---|---|---|---|---|---|
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Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
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21 994 000 |
26 150 000 |
23 360 000 |
23 360 000 |
23 105 160,77 |
22 368 305,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese operative dell'Autorità relative al programma di lavoro (titolo 3).
Esso copre, in particolare:
i costi di sostegno e organizzazione di riunioni del comitato scientifico e dei gruppi scientifici, dei gruppi di lavoro, del forum consultivo, del consiglio d'amministrazione nonché di riunioni con i partner scientifici o con le parti interessate,
i costi relativi all'elaborazione di pareri scientifici tramite ricorso a risorse esterne (contratti e sovvenzioni),
i costi relativi alla creazione di reti di raccolta di dati e all'integrazione dei sistemi di informazione esistenti,
i costi relativi all'assistenza scientifica e tecnica alla Commissione (articolo 31),
i costi relativi all'identificazione delle misure di sostegno logistico,
i costi relativi alla cooperazione tecnica e scientifica,
i costi relativi alla diffusione dei pareri scientifici,
i costi relativi alle attività di comunicazione.
Nel corso della procedura di bilancio o anche durante l'esercizio finanziario, nonché in sede di presentazione di una lettera rettificativa o di un bilancio suppletivo e rettificativo, la Commissione informa previamente l'autorità di bilancio in merito a qualsiasi cambiamento nel bilancio delle agenzie, in particolare per quanto riguarda gli organigrammi pubblicati nel bilancio, per i quali è richiesto il preventivo accordo dell'autorità di bilancio. Tale procedura è conforme alle disposizioni sulla trasparenza previste nella dichiarazione interistituzionale del 17 novembre 1995 e attuate sotto forma di un codice di condotta concordato tra il Parlamento europeo, la Commissione e le agenzie.
La sovvenzione della Comunità europea per il 2010 ammonta complessivamente a 72 991 000 EUR. All'importo di 69 041 000 EUR iscritto nel bilancio è aggiunto un importo di 3 950 000 EUR proveniente dal recupero delle eccedenze.
Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato V della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.
Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 18, paragrafo 1, lettera f), del regolamento finanziario] da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.
Basi giuridiche
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
Articolo 17 03 08 — Progetto pilota — «Nuova situazione occupazionale nel settore sanitario: prassi eccellenti per migliorare la formazione professionale e le qualifiche degli operatori sanitari e la loro retribuzione»
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Stanziamenti 2010 |
Stanziamenti 2009 |
Esecuzione 2008 |
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|---|---|---|---|---|---|
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Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
p.m. |
600 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
879 525,— |
0,— |
Commento
Stanziamento volto a finanziare iniziative per far fronte alla nuova situazione occupazionale nel settore sanitario, in particolare per quanto riguarda le qualifiche professionali e le funzioni esercitate dagli operatori sanitari, dagli assistenti sanitari e dalle infermiere meno qualificate, e per contribuire ad analizzare gli effetti della mobilità transfrontaliera nel paese ospitante e nel paese d’origine. Le misure finanziate comprendono:
l'analisi di fattori e strategie finalizzati a rispondere in modo più adeguato alla necessità di adottare misure per incrementare l'offerta e migliorare le qualifiche del personale sanitario nel lungo periodo,
l'incentivo allo scambio di strategie e prassi eccellenti per far fronte alle crescenti esigenze in campo sanitario, dovute ai mutamenti demografici,
iniziative che contribuiscono ad analizzare l'impatto della mobilità transfrontaliera sui servizi sanitari,
la considerazione dell'impatto dei diversi livelli di retribuzione che possono verificarsi in questo contesto,
studi, riunioni con esperti e campagne d'informazione; l’individuazione di una soluzione per mantenere il livello di assistenza dei servizi sanitari nazionali,
analisi dei rapporti fra assistenza sanitaria e assistenza sociale e produzione di dati comparabili; una solida base di dati comprendente aspetti di genere e di diversità e che sarà di importanza cruciale per rafforzare il Metodo di coordinamento aperto quando sarà esteso all'assistenza sanitaria.
Basi giuridiche
Progetto pilota ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
Articolo 17 03 09 — Ricerca complessa su salute, ambiente, trasporti e cambiamenti climatici — Miglioramento della qualità dell'aria esterna e interna
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Stanziamenti 2010 |
Stanziamenti 2009 |
Esecuzione 2008 |
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Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
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p.m. |
1 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 | |
Commento
L'ambiente e la salute sono settori trasversali del Processo europeo per l'ambiente e la salute, che unisce le politiche e gli approcci in materia ambientale. Tale processo è cruciale per la buona qualità della vita e per lo sviluppo sostenibile. Gli obiettivi del progetto per i nove paesi interessati (Austria, Bosnia ed Erzegovina, Finlandia, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Serbia e Slovacchia) sono i seguenti:
valutare i nessi tra l'ambiente scolastico e la salute (respiratoria) dei bambini,
valutare i nessi tra l'impatto dei trasporti sull'ambiente scolastico e la salute (respiratoria) dei bambini,
valutare i nessi tra l'impatto del cambiamento climatico sull'ambiente scolastico e la salute (respiratoria) dei bambini,
formulare raccomandazioni al fine di migliorare la qualità dell'ambiente scolastico per garantire una migliore salute dei bambini e Linee guida per scuole europee sane.
Data d'inizio del progetto: 1° gennaio 2009
Data di conclusione del progetto: 31 dicembre 2010
| Avviso legale importante | Ultimo aggiornamento in data: '17/06/2009' |
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