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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 1972 relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 86 del trattato CEE (IV/26.911 - ZOJA/CSC-ICI) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 1972 relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 86 del trattato CEE (IV/26.911 - ZOJA/CSC-ICI) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
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(72/457/CEE)
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(72/457/CEE)
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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
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visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 86,
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visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 86,
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visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 (1), in particolare gli articoli 3 e 15,
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visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 (1), in particolare gli articoli 3 e 15,
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vista la domanda presentata alla Commissione l'8 aprile 1971 dalla società « Laboratorio Chimico Farmaceutico Giorgio Zoja S.p.A. » (Zoja) e avente per oggetto l'inizio di una procedura mirante a constatare delle infrazioni agli articoli 85 e 86 del trattato che istituisce la CEE, commesse da più società, tra cui la Commercial Solvents Corporation di New York (C.S.C.) l'Istituto Chemioterapico Italiano di Milano (ICI)
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vista la domanda presentata alla Commissione l'8 aprile 1971 dalla società « Laboratorio Chimico Farmaceutico Giorgio Zoja S.p.A. » (Zoja) e avente per oggetto l'inizio di una procedura mirante a constatare delle infrazioni agli articoli 85 e 86 del trattato che istituisce la CEE, commesse da più società, tra cui la Commercial Solvents Corporation di New York (C.S.C.) l'Istituto Chemioterapico Italiano di Milano (ICI)
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sentite le società C.S.C. e ICI a norma dell'articolo 19 del regolamento n. 17 e delle disposizioni del regolamento n. 99/63/CEE (2),
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sentite le società C.S.C. e ICI a norma dell'articolo 19 del regolamento n. 17 e delle disposizioni del regolamento n. 99/63/CEE (2),
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visto il parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti emesso il 24 novembre 1972, a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17,
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visto il parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti emesso il 24 novembre 1972, a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17,
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I.
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I.
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Considerando i fatti seguenti:
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Considerando i fatti seguenti:
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A. Materie prime (nitropropano, aminobutanolo)
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A. Materie prime (nitropropano, aminobutanolo)
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L'1-nitropropano (nitropropano) è un composto derivante dalla nitrazione delle paraffine e il prodotto di base per la produzione su scala industriale del 2-amino-1-butanolo (aminobutanolo);
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L'1-nitropropano (nitropropano) è un composto derivante dalla nitrazione delle paraffine e il prodotto di base per la produzione su scala industriale del 2-amino-1-butanolo (aminobutanolo);
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L'aminobutanolo, oltre ad avere applicazioni limitate come emulsionante, è il prodotto di base per la produzione su scala industriale del destro-etambutolo (etambutolo), composto utilizzato nella terapia della tubercolosi polmonare;
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L'aminobutanolo, oltre ad avere applicazioni limitate come emulsionante, è il prodotto di base per la produzione su scala industriale del destro-etambutolo (etambutolo), composto utilizzato nella terapia della tubercolosi polmonare;
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Il gruppo a cui fa capo la società C.S.C. di New York detiene attualmente il monopolio mondiale della produzione su scala industriale e della vendita dei prodotti derivanti dalla nitrazione delle paraffine, tra i quali il nitropropano e l'aminobutanolo;
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Il gruppo a cui fa capo la società C.S.C. di New York detiene attualmente il monopolio mondiale della produzione su scala industriale e della vendita dei prodotti derivanti dalla nitrazione delle paraffine, tra i quali il nitropropano e l'aminobutanolo;
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Sebbene i brevetti fondamentali relativi ai metodi di produzione del nitropropano siano caduti nel pubblico dominio, la necessità di ricerche e di un loro sviluppo estremamente lunghi e costosi nel settore del know-how, il costo elevato e la tecnologia complessa degli impianti, la difficoltà di trovare dei nuovi sbocchi per gli altri tre prodotti derivanti dalla nitrazione delle paraffine (2-nitropropano, nitrometano, nitroetano), costituiscono delle barriere molto importanti all'entrata di altre imprese nel mercato del nitropropano e sono la causa dell'esistenza di detto monopolio;
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Sebbene i brevetti fondamentali relativi ai metodi di produzione del nitropropano siano caduti nel pubblico dominio, la necessità di ricerche e di un loro sviluppo estremamente lunghi e costosi nel settore del know-how, il costo elevato e la tecnologia complessa degli impianti, la difficoltà di trovare dei nuovi sbocchi per gli altri tre prodotti derivanti dalla nitrazione delle paraffine (2-nitropropano, nitrometano, nitroetano), costituiscono delle barriere molto importanti all'entrata di altre imprese nel mercato del nitropropano e sono la causa dell'esistenza di detto monopolio;
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La Commissione non ha potuto ottenere le informazioni che aveva richiesto a C.S.C., ed in particolare i dati relativi alla sua produzione di nitropropano e di aminobutanolo. Tuttavia, tenendo conto della capacità di produzione dei suoi impianti, quali risultano dalle pubblicazioni in materia, si può calcolare una produzione annua di nitropropano di almeno 2 500 tonnellate;
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La Commissione non ha potuto ottenere le informazioni che aveva richiesto a C.S.C., ed in particolare i dati relativi alla sua produzione di nitropropano e di aminobutanolo. Tuttavia, tenendo conto della capacità di produzione dei suoi impianti, quali risultano dalle pubblicazioni in materia, si può calcolare una produzione annua di nitropropano di almeno 2 500 tonnellate;
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L'aminobutanolo può essere ottenuto dal nitropropano senza grandi difficoltà. Tuttavia gli utilizzatori hanno finora preferito rifornirsi d'aminobutanolo prodotto da C.S.C.;
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L'aminobutanolo può essere ottenuto dal nitropropano senza grandi difficoltà. Tuttavia gli utilizzatori hanno finora preferito rifornirsi d'aminobutanolo prodotto da C.S.C.;
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Il gruppo C.S.C. esporta nel mercato comune il nitropropano e, sino al 1970, vi ha esportato l'aminobutanolo tramite distributori indipendenti e affiliate. In particolare, sino all'inizio del 1970, ha rifornito di questi prodotti il mercato italiano tramite la sua affiliata ICI;
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Il gruppo C.S.C. esporta nel mercato comune il nitropropano e, sino al 1970, vi ha esportato l'aminobutanolo tramite distributori indipendenti e affiliate. In particolare, sino all'inizio del 1970, ha rifornito di questi prodotti il mercato italiano tramite la sua affiliata ICI;
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B. Prodotto derivato (etambutolo)
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B. Prodotto derivato (etambutolo)
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L'etambutolo è un prodotto che dal 1967 è largamente utilizzato nella terapia della tubercolosi polmonare. Come gli altri antitubercolari, detto prodotto è utilizzato in associazione con gli stessi;
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L'etambutolo è un prodotto che dal 1967 è largamente utilizzato nella terapia della tubercolosi polmonare. Come gli altri antitubercolari, detto prodotto è utilizzato in associazione con gli stessi;
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Nel mercato comune operano attualmente cinque produttori d'etambutolo di cui tre importanti. Il prezzo del prodotto non condizionato è stato fino a poco tempo fa da circa 7,5 a 8 unità di conto il grammo. I produttori importanti utilizzano parte della loro produzione per la fabbricazione delle proprie specialità farmaceutiche, vendendo il resto a laboratori farmaceutici;
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Nel mercato comune operano attualmente cinque produttori d'etambutolo di cui tre importanti. Il prezzo del prodotto non condizionato è stato fino a poco tempo fa da circa 7,5 a 8 unità di conto il grammo. I produttori importanti utilizzano parte della loro produzione per la fabbricazione delle proprie specialità farmaceutiche, vendendo il resto a laboratori farmaceutici;
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Questi produttori sono: il gruppo American Cyanamid Company (A.C.C.), New Jersey (USA) tramite la sua affiliata Cyanamid Italia, Catania, la società Zoja e, dal 1970 il gruppo C.S.C. tramite ICI;
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Questi produttori sono: il gruppo American Cyanamid Company (A.C.C.), New Jersey (USA) tramite la sua affiliata Cyanamid Italia, Catania, la società Zoja e, dal 1970 il gruppo C.S.C. tramite ICI;
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- Il gruppo A.C.C. è il produttore più importante. La sua affiliata Cyanamid Italia produce l'etambutolo che è distribuito in Europa e in particolare negli Stati membri quasi esclusivamente dalla affiliata Cyanamid Specialties Corp. di Zurigo;
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- Il gruppo A.C.C. è il produttore più importante. La sua affiliata Cyanamid Italia produce l'etambutolo che è distribuito in Europa e in particolare negli Stati membri quasi esclusivamente dalla affiliata Cyanamid Specialties Corp. di Zurigo;
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- ICI vende, praticamente solo in Italia, in parte le sue specialità, in parte l'etambutolo non condizionato a laboratori farmaceutici italiani, e, per l'esportazione, a distributori indipendenti;
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- ICI vende, praticamente solo in Italia, in parte le sue specialità, in parte l'etambutolo non condizionato a laboratori farmaceutici italiani, e, per l'esportazione, a distributori indipendenti;
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- Zoja smercia la sua produzione nel mercato comune e nei paesi terzi. Le vendite di etambutolo rappresentano una parte estremamente importante del suo fatturato;
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- Zoja smercia la sua produzione nel mercato comune e nei paesi terzi. Le vendite di etambutolo rappresentano una parte estremamente importante del suo fatturato;
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Zoja esporta in Francia, tramite distributori indipendenti, e nel 1971 ha iniziato l'esportazione verso la Germania;
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Zoja esporta in Francia, tramite distributori indipendenti, e nel 1971 ha iniziato l'esportazione verso la Germania;
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L'etambutolo sotto forma di specialità farmaceutica è stato introdotto nel mercato mondiale e nel mercato comune nel 1967, quasi contemporaneamente dal gruppo A.C.C. (Myambutol) e da Zoja (Etibi);
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L'etambutolo sotto forma di specialità farmaceutica è stato introdotto nel mercato mondiale e nel mercato comune nel 1967, quasi contemporaneamente dal gruppo A.C.C. (Myambutol) e da Zoja (Etibi);
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Negli anni 1971 e 1970 le vendite d'etambutolo (non condizionate e sotto forma di specialità) di questi tre produttori negli Stati membri sono state le seguenti:
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Negli anni 1971 e 1970 le vendite d'etambutolo (non condizionate e sotto forma di specialità) di questi tre produttori negli Stati membri sono state le seguenti:
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Nel 1971 e 1970 le vendite globali in farmacia delle specialità a base di etambutolo negli Stati membri ammontano ai quantitativi seguenti:
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Nel 1971 e 1970 le vendite globali in farmacia delle specialità a base di etambutolo negli Stati membri ammontano ai quantitativi seguenti:
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I prezzi delle specialità praticati agli ospedali variano da produttore in produttore e sono di solito molto inferiori a quelli delle specialità in farmacia. Le vendite agli ospedali non sono oggetto di statistiche precise, ma hanno un volume molto più importante che le vendite in farmacia;
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I prezzi delle specialità praticati agli ospedali variano da produttore in produttore e sono di solito molto inferiori a quelli delle specialità in farmacia. Le vendite agli ospedali non sono oggetto di statistiche precise, ma hanno un volume molto più importante che le vendite in farmacia;
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C. C.S.C. e la sua affiliata ICI
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C. C.S.C. e la sua affiliata ICI
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ICI è una società per azioni italiana che esercita la sua attività nel settore chimico-farmaceutico. Il suo fatturato per il 1970 è stato di 5 534 milioni di lire;
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ICI è una società per azioni italiana che esercita la sua attività nel settore chimico-farmaceutico. Il suo fatturato per il 1970 è stato di 5 534 milioni di lire;
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Nel 1962, C.S.C. che è una società operante essenzialmente nello stesso settore ha acquistato il 51 % del capitale sociale di ICI;
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Nel 1962, C.S.C. che è una società operante essenzialmente nello stesso settore ha acquistato il 51 % del capitale sociale di ICI;
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Il consiglio di amministrazione di ICI è attualmente composto di 10 membri di cui 5 sono funzionari di C.S.C. preposti ad alte funzioni di direzione. Il « President and director » di C.S.C. è anche il presidente di detto consiglio di amministrazione;
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Il consiglio di amministrazione di ICI è attualmente composto di 10 membri di cui 5 sono funzionari di C.S.C. preposti ad alte funzioni di direzione. Il « President and director » di C.S.C. è anche il presidente di detto consiglio di amministrazione;
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Il comitato esecutivo di ICI è composto di 6 membri di cui 3 sono funzionari di C.S.C.;
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Il comitato esecutivo di ICI è composto di 6 membri di cui 3 sono funzionari di C.S.C.;
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Per di più, nella sua relazione d'attività per il 1972, C.S.C. indica in ICI una delle sue affiliate (« our subsidiary ») e nella sua relazione d'attività per il 1970 si indica che i laboratori di ICI sono la base di ricerca di C.S.C. in Europa;
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Per di più, nella sua relazione d'attività per il 1972, C.S.C. indica in ICI una delle sue affiliate (« our subsidiary ») e nella sua relazione d'attività per il 1970 si indica che i laboratori di ICI sono la base di ricerca di C.S.C. in Europa;
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ICI, oltre ad operare come fabbricante di prodotti chimici e farmaceutici, agisce o ha agito come distributore di diversi prodotti di C.S.C. con esclusione di ogni altra impresa. Tra questi prodotti hanno figurato fino al 1970, il nitropropano e l'aminobutanolo;
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ICI, oltre ad operare come fabbricante di prodotti chimici e farmaceutici, agisce o ha agito come distributore di diversi prodotti di C.S.C. con esclusione di ogni altra impresa. Tra questi prodotti hanno figurato fino al 1970, il nitropropano e l'aminobutanolo;
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D. Rapporti commerciali tra C.S.C. e ICI da una parte e Zoja dall'altra
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D. Rapporti commerciali tra C.S.C. e ICI da una parte e Zoja dall'altra
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Dal 1966, il principale cliente di ICI per l'aminobutanolo è stata la società Zoja, che, sia in base a contratti annuali di fornitura, che su ordini a parte, ha acquistato i quantitativi seguenti:
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Dal 1966, il principale cliente di ICI per l'aminobutanolo è stata la società Zoja, che, sia in base a contratti annuali di fornitura, che su ordini a parte, ha acquistato i quantitativi seguenti:
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Nel maggio del 1969 ICI comunicò a Zoja che C.S.C. aveva deciso un aumento generale del prezzo dell'aminobutanolo che portava il prezzo fissato nel contratto in corso con Zoja da Lit 2 435 a Lit 2 850 il kg. Zoja accettò questo aumento, benché non ne fosse prevista la possibilità nel contratto stesso;
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Nel maggio del 1969 ICI comunicò a Zoja che C.S.C. aveva deciso un aumento generale del prezzo dell'aminobutanolo che portava il prezzo fissato nel contratto in corso con Zoja da Lit 2 435 a Lit 2 850 il kg. Zoja accettò questo aumento, benché non ne fosse prevista la possibilità nel contratto stesso;
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Nel 1968 e 1969, ICI trattò con Zoja la fusione tra le due società. Le trattative si conclusero negativamente alla fine del 1969;
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Nel 1968 e 1969, ICI trattò con Zoja la fusione tra le due società. Le trattative si conclusero negativamente alla fine del 1969;
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Nel novembre del 1969 Zoja poteva ancora orientare le sue scelte tra le diverse fonti di approvvigionamento sulla base di criteri di convenienza economica, poiché la materia prima appariva disponibile presso distributori indipendenti a prezzi inferiori a quelli praticati da ICI;
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Nel novembre del 1969 Zoja poteva ancora orientare le sue scelte tra le diverse fonti di approvvigionamento sulla base di criteri di convenienza economica, poiché la materia prima appariva disponibile presso distributori indipendenti a prezzi inferiori a quelli praticati da ICI;
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Zoja decise allora di trattare con ICI un rinvio delle consegne o una riduzione definitiva del quantitativo previsto dal contratto dell'11 marzo 1969, per rivolgersi alle fonti di approvvigionamento più convenienti. Zoja e ICI si accordarono facilmente nel 1970 per una rinuncia definitiva della prima al terzo lotto di kg 20 000 di cui al detto contratto di fornitura;
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Zoja decise allora di trattare con ICI un rinvio delle consegne o una riduzione definitiva del quantitativo previsto dal contratto dell'11 marzo 1969, per rivolgersi alle fonti di approvvigionamento più convenienti. Zoja e ICI si accordarono facilmente nel 1970 per una rinuncia definitiva della prima al terzo lotto di kg 20 000 di cui al detto contratto di fornitura;
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In effetti alla fine del 1969 e nel corso della prima metà del 1970 Zoja poté ancora acquistare presso vari distributori italiani e stranieri quantitativi consistenti di aminobutanolo a prezzi inferiori a quelli praticati da ICI;
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In effetti alla fine del 1969 e nel corso della prima metà del 1970 Zoja poté ancora acquistare presso vari distributori italiani e stranieri quantitativi consistenti di aminobutanolo a prezzi inferiori a quelli praticati da ICI;
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A partire della seconda metà del 1970 l'aminobutanolo e il nitropropano improvvisamente cominciarono a scarseggiare sul mercato e in breve tempo vennero a mancare del tutto. Zoja si rivolse a numerosi commercianti nel mercato comune e nei paesi terzi, ricevendo ovunque risposta negativa. Alcune delle imprese interpellate spiegarono di non disporre più di materia prima perché C.S.C. aveva loro interrotto le forniture, altre che era loro vietata l'esportazione di detti prodotti nonché la vendita per uso farmaceutico;
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A partire della seconda metà del 1970 l'aminobutanolo e il nitropropano improvvisamente cominciarono a scarseggiare sul mercato e in breve tempo vennero a mancare del tutto. Zoja si rivolse a numerosi commercianti nel mercato comune e nei paesi terzi, ricevendo ovunque risposta negativa. Alcune delle imprese interpellate spiegarono di non disporre più di materia prima perché C.S.C. aveva loro interrotto le forniture, altre che era loro vietata l'esportazione di detti prodotti nonché la vendita per uso farmaceutico;
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Nel luglio e nell'ottobre 1970 ICI acquistò da un piccolo produttore di etambutolo, la società Bulciago di Como, complessivamente circa 35 000 kg di nitropropano che rivendette ad uso emulsionante a diversi piccoli fabbricanti di vernici, esigendo da questi l'impegno a non rivenderlo per uso farmaceutico. Alcune di queste forniture furono effettuate agli inizi del 1971 e l'ultima il 20 aprile 1971;
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Nel luglio e nell'ottobre 1970 ICI acquistò da un piccolo produttore di etambutolo, la società Bulciago di Como, complessivamente circa 35 000 kg di nitropropano che rivendette ad uso emulsionante a diversi piccoli fabbricanti di vernici, esigendo da questi l'impegno a non rivenderlo per uso farmaceutico. Alcune di queste forniture furono effettuate agli inizi del 1971 e l'ultima il 20 aprile 1971;
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Con lettera del 18 novembre 1970, Zoja fece a ICI una richiesta di fornitura di aminobutanolo per il 1971 per un ammontare di 120 000 kg. ICI si riservò di interpellare C.S.C. e in data 12 gennaio 1971 rispose a Zoja che C.S.C. l'aveva informata di « non disporre di 2 aminobutanolo per la vendita »;
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Con lettera del 18 novembre 1970, Zoja fece a ICI una richiesta di fornitura di aminobutanolo per il 1971 per un ammontare di 120 000 kg. ICI si riservò di interpellare C.S.C. e in data 12 gennaio 1971 rispose a Zoja che C.S.C. l'aveva informata di « non disporre di 2 aminobutanolo per la vendita »;
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I successivi tentativi di Zoja, nel corso del 1971, presso imprese del mercato comune e di paesi terzi per ottenere la materia prima dettero il risultato negativo dell'anno precedente. Le ricerche condotte presso imprese, ambasciate italiane e l'Istituto per il commercio estero (ICE) negli Stati membri e in paesi terzi riconducevano immancabilmente ad un'unica fonte di approvvigionamento e cioè C.S.C.;
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I successivi tentativi di Zoja, nel corso del 1971, presso imprese del mercato comune e di paesi terzi per ottenere la materia prima dettero il risultato negativo dell'anno precedente. Le ricerche condotte presso imprese, ambasciate italiane e l'Istituto per il commercio estero (ICE) negli Stati membri e in paesi terzi riconducevano immancabilmente ad un'unica fonte di approvvigionamento e cioè C.S.C.;
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L'8 aprile 1971 Zoja ha presentato alla Commissione una domanda di inizio di una procedura mirante a constatare le seguenti infrazioni agli articoli 85 e 86 del trattato CEE commesse da C.S.C., ICI, A.C.C., Cyanamid Italia ed altri distributori di C.S.C. nel mercato comune: accordo tra i gruppi A.C.C. e C.S.C. per la ripartizione del mercato mondiale dell'etambutolo, boicottaggio della denunciante e divieti di esportazione imposti nella vendita di aminobutanolo e nitropropano;
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L'8 aprile 1971 Zoja ha presentato alla Commissione una domanda di inizio di una procedura mirante a constatare le seguenti infrazioni agli articoli 85 e 86 del trattato CEE commesse da C.S.C., ICI, A.C.C., Cyanamid Italia ed altri distributori di C.S.C. nel mercato comune: accordo tra i gruppi A.C.C. e C.S.C. per la ripartizione del mercato mondiale dell'etambutolo, boicottaggio della denunciante e divieti di esportazione imposti nella vendita di aminobutanolo e nitropropano;
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In seguito ad un'ultima richiesta di aminobutanolo o nitropropano da parte di Zoja, in data 11 ottobre 1971, ICI ha risposto, il 26 ottobre 1971, di non avere « alcuna disponibilità di questi prodotti » e che « da diverso tempo il nostro fornitore Commercial Solvents Corporation ci ha dato notizia di non avere per noi alcuna disponibilità di questi prodotti »;
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In seguito ad un'ultima richiesta di aminobutanolo o nitropropano da parte di Zoja, in data 11 ottobre 1971, ICI ha risposto, il 26 ottobre 1971, di non avere « alcuna disponibilità di questi prodotti » e che « da diverso tempo il nostro fornitore Commercial Solvents Corporation ci ha dato notizia di non avere per noi alcuna disponibilità di questi prodotti »;
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Fino ad oggi Zoja ha potuto continuare a produrre, sebbene a ritmo ridotto;
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Fino ad oggi Zoja ha potuto continuare a produrre, sebbene a ritmo ridotto;
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Tuttavia, una volta terminate le scorte, essa sarà costretta a cessare la produzione di etambutolo se nel frattempo non riuscirà ad ottenere un approvvigionamento regolare;
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Tuttavia, una volta terminate le scorte, essa sarà costretta a cessare la produzione di etambutolo se nel frattempo non riuscirà ad ottenere un approvvigionamento regolare;
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II
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II
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A. Applicabilità dell'articolo 86 congiuntamente alle società C.S.C. e ICI considerate come un gruppo
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A. Applicabilità dell'articolo 86 congiuntamente alle società C.S.C. e ICI considerate come un gruppo
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considerando che C.S.C. ha il potere di controllo su ICI poiché ne detiene il 51 % del capitale; che C.S.C. può infatti esercitare in maniera stabile un influsso determinante sulla formazione della volontà sociale e quindi sulla gestione di ICI, poiché l'assemblea, deliberando col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, ha il potere in particolare di nominare gli amministratori, di deliberare sulla responsabilità degli stessi, di approvare il bilancio;
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considerando che C.S.C. ha il potere di controllo su ICI poiché ne detiene il 51 % del capitale; che C.S.C. può infatti esercitare in maniera stabile un influsso determinante sulla formazione della volontà sociale e quindi sulla gestione di ICI, poiché l'assemblea, deliberando col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, ha il potere in particolare di nominare gli amministratori, di deliberare sulla responsabilità degli stessi, di approvare il bilancio;
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considerando per di più, che anche l'articolo 2359 del codice civile italiano dà, in materia di acquisto di azioni da parte di società controllate, una definizione del controllo che è fondata sullo stesso principio;
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considerando per di più, che anche l'articolo 2359 del codice civile italiano dà, in materia di acquisto di azioni da parte di società controllate, una definizione del controllo che è fondata sullo stesso principio;
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considerando che la composizione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo di ICI mostra chiaramente che C.S.C. esercita un controllo effettivo su ICI; che infatti cinque dei dieci membri del consiglio di amministrazione di ICI sono funzionari di C.S.C. con altre cariche direttive; che in particolare il presidente di C.S.C. è anche il presidente di detto consiglio di amministrazione; che inoltre, dei sei membri del comitato esecutivo, 3 sono funzionari di C.S.C.; dal che traspare l'intenzione di C.S.C. di seguire da vicino e si può dire quotidianamente gli affari anche correnti di ICI;
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considerando che la composizione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo di ICI mostra chiaramente che C.S.C. esercita un controllo effettivo su ICI; che infatti cinque dei dieci membri del consiglio di amministrazione di ICI sono funzionari di C.S.C. con altre cariche direttive; che in particolare il presidente di C.S.C. è anche il presidente di detto consiglio di amministrazione; che inoltre, dei sei membri del comitato esecutivo, 3 sono funzionari di C.S.C.; dal che traspare l'intenzione di C.S.C. di seguire da vicino e si può dire quotidianamente gli affari anche correnti di ICI;
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considerando inoltre che appare anche significativo il fatto che C.S.C. indichi nelle sue relazioni annuali che ICI è una delle sue affiliate e costituisce la base delle sue ricerche in Europa, il che non potrebbe dirsi di un'impresa di cui si sia acquistata una partecipazione a titolo d'investimento puramente finanziario;
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considerando inoltre che appare anche significativo il fatto che C.S.C. indichi nelle sue relazioni annuali che ICI è una delle sue affiliate e costituisce la base delle sue ricerche in Europa, il che non potrebbe dirsi di un'impresa di cui si sia acquistata una partecipazione a titolo d'investimento puramente finanziario;
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considerando inoltre che il divieto imposto nel 1970 da C.S.C. ai propri distributori di nitropropano e aminobutanolo in certi paesi di rivendere detti prodotti per la fabbricazione dell'etambutolo oppure di esportarli, nelle circostanze del caso indica l'intenzione di evitare che Zoja potesse rifornirsi di materia prima, e mostra fino a che punto C.S.C. sorvegli da vicino l'attività di Zoja dopo l'esito negativo dei negoziati per la fusione, il che concorre a rendere inverosimile che C.S.C. si astenga e si sia astenuta dall'esercizio effettivo del suo potere di controllo su ICI per quanto concerne il comportamento di quest'ultima società sul mercato dei prodotti di cui trattasi; che è in particolare inverosimile che un'operazione così delicata come il tentativo di fusione summenzionato si sia svolta senza il controllo di C.S.C., la quale ancor più di ICI era disturbata dal comportamento di Zoja sul mercato mondiale, e particolarmente senza la partecipazione dei funzionari di C.S.C. presenti nel consiglio di amministrazione e nel comitato esecutivo; che è dunque lecito concludere che C.S.C. detiene il potere di controllo su ICI e l'esercita effettivamente, almeno per quanto concerne i rapporti con Zoja e che pertanto non devesi distinguere, a tal riguardo, tra la volontà e gli atti di C.S.C. e quelli di ICI; che, per conseguenza, le società C.S.C. e ICI vanno considerate, nei loro rapporti con Zoja e ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, come costituenti una sola ed unica impresa o entità economica, qui di seguito denominata gruppo C.S.C.-ICI;
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considerando inoltre che il divieto imposto nel 1970 da C.S.C. ai propri distributori di nitropropano e aminobutanolo in certi paesi di rivendere detti prodotti per la fabbricazione dell'etambutolo oppure di esportarli, nelle circostanze del caso indica l'intenzione di evitare che Zoja potesse rifornirsi di materia prima, e mostra fino a che punto C.S.C. sorvegli da vicino l'attività di Zoja dopo l'esito negativo dei negoziati per la fusione, il che concorre a rendere inverosimile che C.S.C. si astenga e si sia astenuta dall'esercizio effettivo del suo potere di controllo su ICI per quanto concerne il comportamento di quest'ultima società sul mercato dei prodotti di cui trattasi; che è in particolare inverosimile che un'operazione così delicata come il tentativo di fusione summenzionato si sia svolta senza il controllo di C.S.C., la quale ancor più di ICI era disturbata dal comportamento di Zoja sul mercato mondiale, e particolarmente senza la partecipazione dei funzionari di C.S.C. presenti nel consiglio di amministrazione e nel comitato esecutivo; che è dunque lecito concludere che C.S.C. detiene il potere di controllo su ICI e l'esercita effettivamente, almeno per quanto concerne i rapporti con Zoja e che pertanto non devesi distinguere, a tal riguardo, tra la volontà e gli atti di C.S.C. e quelli di ICI; che, per conseguenza, le società C.S.C. e ICI vanno considerate, nei loro rapporti con Zoja e ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, come costituenti una sola ed unica impresa o entità economica, qui di seguito denominata gruppo C.S.C.-ICI;
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B. Posizione dominante del gruppo C.S.C. - ICI
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B. Posizione dominante del gruppo C.S.C. - ICI
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considerando che il gruppo C.S.C.-ICI detiene una posizione dominante sul mercato comune per la materia prima necessaria alla produzione dell'etambutolo;
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considerando che il gruppo C.S.C.-ICI detiene una posizione dominante sul mercato comune per la materia prima necessaria alla produzione dell'etambutolo;
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considerando infatti che detto gruppo gode di un monopolio mondiale nella produzione e nella vendita del nitropropano e dell'aminobutanolo;
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considerando infatti che detto gruppo gode di un monopolio mondiale nella produzione e nella vendita del nitropropano e dell'aminobutanolo;
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considerando che attualmente non possono essere seguiti, in condizioni di competitività economica, metodi di fabbricazione su scala industriale dell'etambutolo basati sull'impiego di materie diverse da quelle summenzionate;
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considerando che attualmente non possono essere seguiti, in condizioni di competitività economica, metodi di fabbricazione su scala industriale dell'etambutolo basati sull'impiego di materie diverse da quelle summenzionate;
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considerando pertanto che il nitropropano e l'aminobutanolo costituiscono la materia prima indispensabile per la produzione dell'etambutolo;
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considerando pertanto che il nitropropano e l'aminobutanolo costituiscono la materia prima indispensabile per la produzione dell'etambutolo;
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considerando infine che il gruppo C.S.C.-ICI, in quanto gode, nella produzione e nella vendita di detta materia prima, di un monopolio mondiale, detiene una posizione dominante per tale materia prima anche sul mercato comune;
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considerando infine che il gruppo C.S.C.-ICI, in quanto gode, nella produzione e nella vendita di detta materia prima, di un monopolio mondiale, detiene una posizione dominante per tale materia prima anche sul mercato comune;
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C. Sfruttamento abusivo della posizione dominante
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C. Sfruttamento abusivo della posizione dominante
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considerando che il gruppo C.S.C.-ICI sfrutta in modo abusivo la sua posizione dominante;
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considerando che il gruppo C.S.C.-ICI sfrutta in modo abusivo la sua posizione dominante;
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considerando in effetti che il gruppo ha cessato di fornire la materia prima ad uno dei principali utilizzatori;
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considerando in effetti che il gruppo ha cessato di fornire la materia prima ad uno dei principali utilizzatori;
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considerando che detto comportamento è atto a causare l'eliminazione di uno dei principali produttori di etambutolo del mercato comune e arreca un pregiudizio grave al mantenimento di condizioni di concorrenza effettiva nel mercato comune stesso;
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considerando che detto comportamento è atto a causare l'eliminazione di uno dei principali produttori di etambutolo del mercato comune e arreca un pregiudizio grave al mantenimento di condizioni di concorrenza effettiva nel mercato comune stesso;
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considerando che esso costituisce pertanto un abuso ai sensi dell'articolo 86;
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considerando che esso costituisce pertanto un abuso ai sensi dell'articolo 86;
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considerando inoltre che detto comportamento limita gli sbocchi della materia prima nonché la produzione d'etambutolo e quindi costituisce altresì una delle pratiche abusive espressamente vietate dal detto articolo;
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considerando inoltre che detto comportamento limita gli sbocchi della materia prima nonché la produzione d'etambutolo e quindi costituisce altresì una delle pratiche abusive espressamente vietate dal detto articolo;
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considerando che è lecito, per la determinazione degli effetti del comportamento di cui trattasi, considerare come un mercato a sé il mercato dell'etambutolo per le ragioni seguenti:
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considerando che è lecito, per la determinazione degli effetti del comportamento di cui trattasi, considerare come un mercato a sé il mercato dell'etambutolo per le ragioni seguenti:
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- da quotati studi e pubblicazioni nel campo della tubercolosi polmonare, ivi compresi quelli prodotti da ICI, risulta che l'etambutolo rientra nelle associazioni terapiche moderne più frequentemente usate nella cura di detta malattia;
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- da quotati studi e pubblicazioni nel campo della tubercolosi polmonare, ivi compresi quelli prodotti da ICI, risulta che l'etambutolo rientra nelle associazioni terapiche moderne più frequentemente usate nella cura di detta malattia;
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- dal fatto stesso che l'etambutolo sia utilizzato in associazione con gli altri prodotti antitubercolari si deduce che esso è complementare di detti prodotti piuttosto che competitivo;
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- dal fatto stesso che l'etambutolo sia utilizzato in associazione con gli altri prodotti antitubercolari si deduce che esso è complementare di detti prodotti piuttosto che competitivo;
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- in un settore come quello degli antitubercolari che non è in espansione e nonostante la comparsa di un nuovo antibiotico, utilizzabile anche nella terapia antitubercolare, il permanere ad un alto livello del volume delle vendite di etambutolo conferma l'irrilevanza della sostituibilità di questo prodotto nelle associazioni terapiche moderne;
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- in un settore come quello degli antitubercolari che non è in espansione e nonostante la comparsa di un nuovo antibiotico, utilizzabile anche nella terapia antitubercolare, il permanere ad un alto livello del volume delle vendite di etambutolo conferma l'irrilevanza della sostituibilità di questo prodotto nelle associazioni terapiche moderne;
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- in conclusione, anche se non si può escludere una qualsiasi possibilità di sostituzione tra l'etambutolo e gli altri antitubercolari, questa in ogni caso non esisterebbe che in misura assai limitata ed è conseguentemente del tutto insufficiente, tenuto conto degli argomenti suesposti, per escludere l'esistenza di un mercato dell'etambutolo;
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- in conclusione, anche se non si può escludere una qualsiasi possibilità di sostituzione tra l'etambutolo e gli altri antitubercolari, questa in ogni caso non esisterebbe che in misura assai limitata ed è conseguentemente del tutto insufficiente, tenuto conto degli argomenti suesposti, per escludere l'esistenza di un mercato dell'etambutolo;
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considerando che l'affermazione di C.S.C. secondo cui le sue possibilità di fornire materia prima sono limitate non può essere presa in considerazione, perché non sono stati forniti a suo sostegno, né dati relativi alla produzione né i motivi di questa limitazione; che, anzi, dalla capacità di produzione degli impianti di C.S.C. si desume che C.S.C. può soddisfare il fabbisogno di Zoja, dato che questo rappresenta una percentuale assai bassa (approssimativamente 5 - 6 %) della sua produzione globale di nitropropano;
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considerando che l'affermazione di C.S.C. secondo cui le sue possibilità di fornire materia prima sono limitate non può essere presa in considerazione, perché non sono stati forniti a suo sostegno, né dati relativi alla produzione né i motivi di questa limitazione; che, anzi, dalla capacità di produzione degli impianti di C.S.C. si desume che C.S.C. può soddisfare il fabbisogno di Zoja, dato che questo rappresenta una percentuale assai bassa (approssimativamente 5 - 6 %) della sua produzione globale di nitropropano;
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considerando che l'offerta di etambutolo non condizionato fatta da ICI a Zoja il 15 maggio 1972 non è atta a por fine all'infrazione constatata; che infatti l'eventuale approvvigionamento di Zoja in etambutolo da parte di ICI o di terzi, innanzitutto non varrebbe a ristabilire Zoja sul mercato in qualità di produttore di etambutolo; che inoltre, per quanto riguarda il mercato della specialità, detta soluzione, implicando la dipendenza di Zoja, per l'approvvigionamento in etambutolo - e quindi anche per la politica di vendita della specialità -, dai propri concorrenti, impedirebbe a Zoja di restare competitiva su detto mercato della specialità;
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considerando che l'offerta di etambutolo non condizionato fatta da ICI a Zoja il 15 maggio 1972 non è atta a por fine all'infrazione constatata; che infatti l'eventuale approvvigionamento di Zoja in etambutolo da parte di ICI o di terzi, innanzitutto non varrebbe a ristabilire Zoja sul mercato in qualità di produttore di etambutolo; che inoltre, per quanto riguarda il mercato della specialità, detta soluzione, implicando la dipendenza di Zoja, per l'approvvigionamento in etambutolo - e quindi anche per la politica di vendita della specialità -, dai propri concorrenti, impedirebbe a Zoja di restare competitiva su detto mercato della specialità;
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D. Pregiudizio del commercio tra Stati membri
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D. Pregiudizio del commercio tra Stati membri
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considerando che detto sfruttamento abusivo pregiudica il commercio dell'etambutolo tra Stati membri;
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considerando che detto sfruttamento abusivo pregiudica il commercio dell'etambutolo tra Stati membri;
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considerando infatti che esistono all'interno del mercato comune sbocchi importanti per l'etambutolo e in particolare l'Italia, la Francia e la Germania, come è confermato dalle cifre indicate nella presente decisione;
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considerando infatti che esistono all'interno del mercato comune sbocchi importanti per l'etambutolo e in particolare l'Italia, la Francia e la Germania, come è confermato dalle cifre indicate nella presente decisione;
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considerando che Zoja esporta sul mercato francese e che dal 1971 ha iniziato l'esportazione verso il mercato tedesco, ove fino ad allora operava un solo produttore, il gruppo A.C.C.;
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considerando che Zoja esporta sul mercato francese e che dal 1971 ha iniziato l'esportazione verso il mercato tedesco, ove fino ad allora operava un solo produttore, il gruppo A.C.C.;
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considerando dunque che esistono correnti di scambio attuali e, soprattutto, potenziali tra Stati membri;
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considerando dunque che esistono correnti di scambio attuali e, soprattutto, potenziali tra Stati membri;
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considerando che l'eliminazione di Zoja pregiudicherebbe quindi dette correnti di scambio attuali o potenziali,
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considerando che l'eliminazione di Zoja pregiudicherebbe quindi dette correnti di scambio attuali o potenziali,
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considerando che l'esistenza di brevetti di altre imprese, in particolare del gruppo A.C.C., nella maggior parte degli Stati membri non è atta ad escludere il commercio tra Stati membri per i seguenti motivi:
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considerando che l'esistenza di brevetti di altre imprese, in particolare del gruppo A.C.C., nella maggior parte degli Stati membri non è atta ad escludere il commercio tra Stati membri per i seguenti motivi:
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|
- ai fini della constatazione dell'esistenza di un commercio attuale o potenziale tra Stati membri, la Commissione deve tener conto in primo luogo delle condizioni esistenti sul mercato;
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- ai fini della constatazione dell'esistenza di un commercio attuale o potenziale tra Stati membri, la Commissione deve tener conto in primo luogo delle condizioni esistenti sul mercato;
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|
- i brevetti di A.C.C. sono oggetto di contestazione in sede giudiziaria, nella quale ad essi vengono opposti brevetti di Zoja concernenti la stessa materia; cioè l'etambutolo e i relativi metodi di fabbricazione. Quindi la Commissione non ha, in pendenza di giudizi, elementi per constatare che i brevetti di A.C.C. sarebbero validi, contrariamente a quelli di Zoja;
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- i brevetti di A.C.C. sono oggetto di contestazione in sede giudiziaria, nella quale ad essi vengono opposti brevetti di Zoja concernenti la stessa materia; cioè l'etambutolo e i relativi metodi di fabbricazione. Quindi la Commissione non ha, in pendenza di giudizi, elementi per constatare che i brevetti di A.C.C. sarebbero validi, contrariamente a quelli di Zoja;
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|
- in una lite iniziata in Francia da A.C.C. contro il laboratorio Sobio utilizzatore dell'etambutolo prodotto da Zoja, e nel corso della quale era stata avanzata una domanda riconvenzionale, i brevetti di A.C.C. sono stati dichiarati invalidi nel giudizio di primo grado dal « Tribunal de grande instance » di Parigi con sentenza del 22 giugno 1971 confermata il 20 maggio 1972 dalla « Cour d'appel » di Parigi; sulla base di questa sentenza Zoja può legittimamente esportare in Francia;
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- in una lite iniziata in Francia da A.C.C. contro il laboratorio Sobio utilizzatore dell'etambutolo prodotto da Zoja, e nel corso della quale era stata avanzata una domanda riconvenzionale, i brevetti di A.C.C. sono stati dichiarati invalidi nel giudizio di primo grado dal « Tribunal de grande instance » di Parigi con sentenza del 22 giugno 1971 confermata il 20 maggio 1972 dalla « Cour d'appel » di Parigi; sulla base di questa sentenza Zoja può legittimamente esportare in Francia;
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considerando che, in tali circonstanze la cessazione dell'approvvigionamento di Zoja in nitropropano e aminobutanolo da parte del gruppo C.S.C.-ICI pregiudica il commercio tra Stati membri esercitando un'influsso diretto sulle correnti di scambio tra questi Stati in una maniera che potrebbe nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico tra Stati;
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considerando che, in tali circonstanze la cessazione dell'approvvigionamento di Zoja in nitropropano e aminobutanolo da parte del gruppo C.S.C.-ICI pregiudica il commercio tra Stati membri esercitando un'influsso diretto sulle correnti di scambio tra questi Stati in una maniera che potrebbe nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico tra Stati;
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III
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III
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A. Applicabilità dell'articolo 15, paragrafo 2
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A. Applicabilità dell'articolo 15, paragrafo 2
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considerando che ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 per cento del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza commettano una infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, o dell'articolo 86 del trattato;
|
considerando che ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 per cento del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza commettano una infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, o dell'articolo 86 del trattato;
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considerando che il gruppo C.S.C. e in particolare le società destinatarie della presente decisione commettono quanto meno per negligenza un'infrazione all'articolo 86;
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considerando che il gruppo C.S.C. e in particolare le società destinatarie della presente decisione commettono quanto meno per negligenza un'infrazione all'articolo 86;
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considerando infatti che il gruppo C.S.C.-ICI sapeva o, in ogni caso, non avrebbe dovuto ignorare che il comportamento in questione costituisce un'infrazione alle regole di concorrenza stabilite dal trattato CEE è pertanto rientra nel campo di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17; che ricorrono quindi le condizioni di applicazione di detto articolo;
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considerando infatti che il gruppo C.S.C.-ICI sapeva o, in ogni caso, non avrebbe dovuto ignorare che il comportamento in questione costituisce un'infrazione alle regole di concorrenza stabilite dal trattato CEE è pertanto rientra nel campo di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17; che ricorrono quindi le condizioni di applicazione di detto articolo;
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considerando infatti che l'intenzione del gruppo di eliminare la concorrenza col comportamento considerato abusivo, risulta dagli elementi seguenti:
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considerando infatti che l'intenzione del gruppo di eliminare la concorrenza col comportamento considerato abusivo, risulta dagli elementi seguenti:
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- la cessazione delle forniture a Zoja è avvenuta al tempo stesso in cui il gruppo, dopo un tentativo non riuscito di fusione con detta impresa, decideva di operare direttamente sul mercato dell'etambutolo;
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- la cessazione delle forniture a Zoja è avvenuta al tempo stesso in cui il gruppo, dopo un tentativo non riuscito di fusione con detta impresa, decideva di operare direttamente sul mercato dell'etambutolo;
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|
- il gruppo ha vietato a certi distributori indipendenti di materia prima l'esportazione della stessa nonché la vendita per uso farmaceutico;
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- il gruppo ha vietato a certi distributori indipendenti di materia prima l'esportazione della stessa nonché la vendita per uso farmaceutico;
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- quando già la materia prima si era rarefatta e ICI aveva cessato l'attività di distributore di detta materia per operare esclusivamente come produttore d'etambutolo, la stessa ICI ha acquistato un rilevante quantitativo di nitropropano resosi improvvisamente disponibile sul mercato italiano e l'ha rivenduto per piccoli lotti a numerosi fabbricanti di vernici (l'ultima fornitura fu effettuata il 20 aprile 1971) ai quali ha vietato la rivendita per uso farmaceutico. In tal modo essa ha impedito l'approvvigionamento di Zoja;
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- quando già la materia prima si era rarefatta e ICI aveva cessato l'attività di distributore di detta materia per operare esclusivamente come produttore d'etambutolo, la stessa ICI ha acquistato un rilevante quantitativo di nitropropano resosi improvvisamente disponibile sul mercato italiano e l'ha rivenduto per piccoli lotti a numerosi fabbricanti di vernici (l'ultima fornitura fu effettuata il 20 aprile 1971) ai quali ha vietato la rivendita per uso farmaceutico. In tal modo essa ha impedito l'approvvigionamento di Zoja;
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- peraltro detta intenzione trova conferma in una dichiarazione fatta all'audizione del 15 maggio 1972 da un legale di ICI. Questi, in risposta ad una domanda di chiarimenti in merito al divieto imposto da ICI di rivendere il nitropropano per uso farmaceutico, ha dichiarato che tale divieto è stato imposto per evitare che il prodotto in questione fosse introdotto in mercati importanti per l'etambutolo, e cioè i paesi in via di sviluppo;
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- peraltro detta intenzione trova conferma in una dichiarazione fatta all'audizione del 15 maggio 1972 da un legale di ICI. Questi, in risposta ad una domanda di chiarimenti in merito al divieto imposto da ICI di rivendere il nitropropano per uso farmaceutico, ha dichiarato che tale divieto è stato imposto per evitare che il prodotto in questione fosse introdotto in mercati importanti per l'etambutolo, e cioè i paesi in via di sviluppo;
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- a questo proposito non appare fondato l'argomento secondo cui Zoja non potrebbe pretendere di ottenere del nitropropano, poiché prima dell'11 ottobre 1971 essa non aveva mai chiesto detta materia prima ma solo aminobutanolo; infatti il gruppo C.S.C.-ICI sapeva o comunque non avrebbe dovuto ignorare che Zoja, come del resto gli altri utilizzatori, sarebbe stata in grado, se necessario, di provvedere al proprio fabbisogno di aminobutanolo attraverso la trasformazione in proprio del nitropropano; in ogni caso, il gruppo C.S.C. si è sempre rifiutato di fornire a Zoja il nitropropano, anche dopo essere stato informato dalla Commissione il 9 luglio 1971, della denuncia presentata da detta società, denuncia che concerneva anche la mancata fornitura di nitropropano;
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- a questo proposito non appare fondato l'argomento secondo cui Zoja non potrebbe pretendere di ottenere del nitropropano, poiché prima dell'11 ottobre 1971 essa non aveva mai chiesto detta materia prima ma solo aminobutanolo; infatti il gruppo C.S.C.-ICI sapeva o comunque non avrebbe dovuto ignorare che Zoja, come del resto gli altri utilizzatori, sarebbe stata in grado, se necessario, di provvedere al proprio fabbisogno di aminobutanolo attraverso la trasformazione in proprio del nitropropano; in ogni caso, il gruppo C.S.C. si è sempre rifiutato di fornire a Zoja il nitropropano, anche dopo essere stato informato dalla Commissione il 9 luglio 1971, della denuncia presentata da detta società, denuncia che concerneva anche la mancata fornitura di nitropropano;
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considerando che, tutto ciò premesso, la Commissione può infliggere ammende alle imprese in causa ed essa ritiene opportuno di farlo, in considerazione dell'importanza e delle circostanze dell'infrazione constatata;
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considerando che, tutto ciò premesso, la Commissione può infliggere ammende alle imprese in causa ed essa ritiene opportuno di farlo, in considerazione dell'importanza e delle circostanze dell'infrazione constatata;
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B. Gravità dell'infrazione e sua durata
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B. Gravità dell'infrazione e sua durata
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considerando che per determinare l'ammontare dell'ammenda, la Commissione, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17, deve tener conto della gravità dell'infrazione e della sua durata;
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considerando che per determinare l'ammontare dell'ammenda, la Commissione, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17, deve tener conto della gravità dell'infrazione e della sua durata;
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considerando che l'infrazione di cui il gruppo C.S.C. si è reso responsabile appare particolarmente grave per i seguenti motivi:
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considerando che l'infrazione di cui il gruppo C.S.C. si è reso responsabile appare particolarmente grave per i seguenti motivi:
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- La scomparsa dal mercato dell'etambutolo di uno dei principali produttori restringerebbe in una misura molto importante la concorrenza effettiva nel mercato comune dato che:
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- La scomparsa dal mercato dell'etambutolo di uno dei principali produttori restringerebbe in una misura molto importante la concorrenza effettiva nel mercato comune dato che:
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- il fatto che la cessazione delle forniture da parte del gruppo C.S.C.-ICI è stata improvvisa ed estesa al mercato di numerosi paesi terzi è atto a condurre all'eliminazione totale di Zoja in quanto impresa, poiché la sua attività si basa per una parte estremamente importante sulla produzione di etambutolo, e a rendere quindi più difficile il ristabilire sul mercato condizioni di concorrenza equivalenti a quelle che vi esistono attualmente;
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- il fatto che la cessazione delle forniture da parte del gruppo C.S.C.-ICI è stata improvvisa ed estesa al mercato di numerosi paesi terzi è atto a condurre all'eliminazione totale di Zoja in quanto impresa, poiché la sua attività si basa per una parte estremamente importante sulla produzione di etambutolo, e a rendere quindi più difficile il ristabilire sul mercato condizioni di concorrenza equivalenti a quelle che vi esistono attualmente;
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- il carattere improvviso e imprevedibile della cessazione delle forniture non può venir contestato con l'argomento che Zoja ha rinunciato, d'accordo con ICI alla consegna di un quantitativo di materia prima previsto dal contratto allora in corso; infatti, sino alla prima metà del 1970, Zoja poté facilmente ottenere materia prima presso diversi commercianti e persino a prezzi inferiori a quelli praticati da ICI. Cosicché nulla poteva lasciarle supporre che, nella seconda metà dello stesso anno, non le sarebbe stato più possibile di ottenere una fornitura qualsiasi né nel mercato comune né noi paesi terzi;
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- il carattere improvviso e imprevedibile della cessazione delle forniture non può venir contestato con l'argomento che Zoja ha rinunciato, d'accordo con ICI alla consegna di un quantitativo di materia prima previsto dal contratto allora in corso; infatti, sino alla prima metà del 1970, Zoja poté facilmente ottenere materia prima presso diversi commercianti e persino a prezzi inferiori a quelli praticati da ICI. Cosicché nulla poteva lasciarle supporre che, nella seconda metà dello stesso anno, non le sarebbe stato più possibile di ottenere una fornitura qualsiasi né nel mercato comune né noi paesi terzi;
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considerando che, per quanto riguarda la durata dell'infrazione, occorre prendere in considerazione il periodo durante il quale si sono manifestati gli effetti nocivi del comportamento abusivo; che questi effetti si sono manifestati per la prima volta in seguito alla domanda di fornitura annuale di Zoja a ICI del 18 novembre 1970; che un comportamento, quale quello in questione, il cui effetto è quello di privare un'impresa di ogni approvvigionamento di materia prima per più di due anni, costituisce un'infrazione di una durata particolarmente lunga;
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considerando che, per quanto riguarda la durata dell'infrazione, occorre prendere in considerazione il periodo durante il quale si sono manifestati gli effetti nocivi del comportamento abusivo; che questi effetti si sono manifestati per la prima volta in seguito alla domanda di fornitura annuale di Zoja a ICI del 18 novembre 1970; che un comportamento, quale quello in questione, il cui effetto è quello di privare un'impresa di ogni approvvigionamento di materia prima per più di due anni, costituisce un'infrazione di una durata particolarmente lunga;
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considerando che sulla base di una valutazione del complesso degli elementi suesposti, la Commissione ritiene di dover infliggere una ammenda di 200 000 unità di conto, in solido alle due società cui è destinata la presente decisione;
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considerando che sulla base di una valutazione del complesso degli elementi suesposti, la Commissione ritiene di dover infliggere una ammenda di 200 000 unità di conto, in solido alle due società cui è destinata la presente decisione;
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considerando, per quanto riguarda il modo in cui dovrà porsi fine all'infrazione costatata, la necessità di prevedere la fornitura immediata a Zoja di un quantitativo di materia prima capace, tenuto conto dell'ultima domanda di Zoja, di soddisfare il fabbisogno più urgente di tale impresa; che è inoltre opportuno, perché venga assicurato il mantenimento di condizioni di concorrenza effettiva, che Zoja possa beneficiare di un approvvigionamento a più lungo termine;
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considerando, per quanto riguarda il modo in cui dovrà porsi fine all'infrazione costatata, la necessità di prevedere la fornitura immediata a Zoja di un quantitativo di materia prima capace, tenuto conto dell'ultima domanda di Zoja, di soddisfare il fabbisogno più urgente di tale impresa; che è inoltre opportuno, perché venga assicurato il mantenimento di condizioni di concorrenza effettiva, che Zoja possa beneficiare di un approvvigionamento a più lungo termine;
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considerando che la presente decisione non pregiudica l'inizio di una procedura mirante a constatare le infrazioni all'articolo 85 denunciate da Zoja,
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considerando che la presente decisione non pregiudica l'inizio di una procedura mirante a constatare le infrazioni all'articolo 85 denunciate da Zoja,
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
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Articolo 1
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Articolo 1
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La cessazione, a decorrere dal novembre 1970, della fornitura alla società Zoja di materia prima per la produzione di etambutolo costituisce un'infrazione all'articolo 86 del trattato istitutivo della CEE a carico delle società Commercial Solvents Corporation e Istituto Chemioterapico Italiano.
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La cessazione, a decorrere dal novembre 1970, della fornitura alla società Zoja di materia prima per la produzione di etambutolo costituisce un'infrazione all'articolo 86 del trattato istitutivo della CEE a carico delle società Commercial Solvents Corporation e Istituto Chemioterapico Italiano.
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Articolo 2
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Articolo 2
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Le società Commercial Solvents Corporation e Istituto Chemioterapico Italiano sono tenute a mettere fine all'infrazione constatata nell'articolo 1.
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Le società Commercial Solvents Corporation e Istituto Chemioterapico Italiano sono tenute a mettere fine all'infrazione constatata nell'articolo 1.
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A tal fine esse sono tenute:
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A tal fine esse sono tenute:
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- a fornire immediatamente 60 000 kg di nitropropano oppure 30 000 kg di aminobutanolo ad un prezzo che non superi il prezzo massimo che applicano per questi due prodotti;
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- a fornire immediatamente 60 000 kg di nitropropano oppure 30 000 kg di aminobutanolo ad un prezzo che non superi il prezzo massimo che applicano per questi due prodotti;
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- a presentare alla Commissione per approvazione, entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, proposte relative all'approvvigionamento ulteriore di Zoja.
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- a presentare alla Commissione per approvazione, entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, proposte relative all'approvvigionamento ulteriore di Zoja.
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Articolo 3
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Articolo 3
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1. Per l'infrazione constatata nell'articolo 1, la Commissione infligge in solido alle società Commercial Solvents Corporation e Istituto Chemioterapico Italiano un'ammenda di 200 000 unità di conto, pari a lire italiane 125 000 000.
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1. Per l'infrazione constatata nell'articolo 1, la Commissione infligge in solido alle società Commercial Solvents Corporation e Istituto Chemioterapico Italiano un'ammenda di 200 000 unità di conto, pari a lire italiane 125 000 000.
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2. Il pagamento di detta somma è da effettuarsi alla Commissione entro tre mesi dalla notificazione della presente decisione.
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2. Il pagamento di detta somma è da effettuarsi alla Commissione entro tre mesi dalla notificazione della presente decisione.
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Articolo 4
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Articolo 4
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1. È inflitta in solido, alle società Commercial Solvents Corporation e Istituto Chemioterapico Italiano, una penalità di mora di 1 000 unità di conto, pari a lire italiane 625 000 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di fornire previsto nell'articolo 2, a decorrere dal trentunesimo giorno dalla notificazione della presente decisione.
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1. È inflitta in solido, alle società Commercial Solvents Corporation e Istituto Chemioterapico Italiano, una penalità di mora di 1 000 unità di conto, pari a lire italiane 625 000 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di fornire previsto nell'articolo 2, a decorrere dal trentunesimo giorno dalla notificazione della presente decisione.
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2. È inflitta in solido alle società Commercial Solvents Corporation e Istituto Chemioterapico Italiano una penalità di mora di 1 000 unità di conto, pari a lire italiane 625 000 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di presentare proposte alla Commissione previsto nell'articolo 2.
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2. È inflitta in solido alle società Commercial Solvents Corporation e Istituto Chemioterapico Italiano una penalità di mora di 1 000 unità di conto, pari a lire italiane 625 000 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di presentare proposte alla Commissione previsto nell'articolo 2.
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Articolo 5
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Articolo 5
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La presente decisione costituisce titolo esecutivo nei confronti delle società Commercial Solvents Corporation e Istituto Chemioterapico Italiano, conformemente alle disposizioni dell'articolo 192 del trattato istitutivo della CEE.
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La presente decisione costituisce titolo esecutivo nei confronti delle società Commercial Solvents Corporation e Istituto Chemioterapico Italiano, conformemente alle disposizioni dell'articolo 192 del trattato istitutivo della CEE.
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Articolo 6
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Articolo 6
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La presente decisione è destinata a:
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La presente decisione è destinata a:
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- Commercial Solvents Corporation, New-York (Stati Uniti d'America)
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- Commercial Solvents Corporation, New-York (Stati Uniti d'America)
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- Istituto Chemioterapico Italiano, Milano (Italia).
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- Istituto Chemioterapico Italiano, Milano (Italia).
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Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1972.
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Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1972.
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Per la Commissione
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Per la Commissione
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Il Presidente
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Il Presidente
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S. L. MANSHOLT
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S. L. MANSHOLT
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(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.(2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.
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(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.(2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.
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