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Regolamento (CE) n. 683/2006 del Consiglio
Regolamento (CE) n. 683/2006 del Consiglio
del 27 febbraio 2006
del 27 febbraio 2006
relativo all'attuazione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, che modifica ed integra l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
relativo all'attuazione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, che modifica ed integra l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio [1] ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata "nomenclatura combinata", e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.
(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio [1] ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata "nomenclatura combinata", e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.
(2) Con decisione 2006/324/CE del 27 febbraio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea [2], il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l’accordo sopra menzionato al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.
(2) Con decisione 2006/324/CE del 27 febbraio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea [2], il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l’accordo sopra menzionato al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.
(3) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 dovrebbe pertanto essere modificato ed integrato conseguentemente,
(3) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 dovrebbe pertanto essere modificato ed integrato conseguentemente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Articolo 1
Nel regolamento (CEE) n. 2658/87, l'allegato 7 ("contingenti tariffari OMC che devono essere aperti dalle competenti autorità comunitari"), dell'allegato I, Sezione III, Parte 3, è modificato e integrato come segue:
Nel regolamento (CEE) n. 2658/87, l'allegato 7 ("contingenti tariffari OMC che devono essere aperti dalle competenti autorità comunitari"), dell'allegato I, Sezione III, Parte 3, è modificato e integrato come segue:
1) codici NC 100610, 100620, 100640, 16042050 e 16042070, di cui alla lettera a) dell'allegato al presente regolamento sono inseriti nel suddetto allegato 7;
1) codici NC 100610, 100620, 100640, 16042050 e 16042070, di cui alla lettera a) dell'allegato al presente regolamento sono inseriti nel suddetto allegato 7;
2) i codici NC 100630 sono integrati con i volumi stabiliti alla lettera b) dell'allegato al presente regolamento.
2) i codici NC 100630 sono integrati con i volumi stabiliti alla lettera b) dell'allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore quattro settimane dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento entra in vigore quattro settimane dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2006.
Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2006.
Per il Consiglio
Per il Consiglio
La presidente
La presidente
U. Plassnik
U. Plassnik
[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 486/2006 (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 1).
[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 486/2006 (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 1).
[2] Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.
[2] Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.
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ALLEGATO
ALLEGATO
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC quali esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, le concessioni sono determinate dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC quali esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, le concessioni sono determinate dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.
Codice NC | Designazione delle merci | Altri termini e condizioni |
Codice NC | Designazione delle merci | Altri termini e condizioni |
Numero voce tariffaria 100610 | Risone | Nuovo contingente annuo (erga omnes) di 7 tonnellate, con un dazio contingentale del 15 % |
Numero voce tariffaria 100610 | Risone | Nuovo contingente annuo (erga omnes) di 7 tonnellate, con un dazio contingentale del 15 % |
Numero voce tariffaria 100620 | Riso semigreggio | Nuovo contingente annuo (erga omnes) di 1634 tonnellate, con un dazio contingentale del 15 % |
Numero voce tariffaria 100620 | Riso semigreggio | Nuovo contingente annuo (erga omnes) di 1634 tonnellate, con un dazio contingentale del 15 % |
Numero voce tariffaria 100640 | Rotture di riso | Aumento di 31788 tonnellate (erga omnes) nel contingente CE15 attuale, dazio contingentale 0 % |
Numero voce tariffaria 100640 | Rotture di riso | Aumento di 31788 tonnellate (erga omnes) nel contingente CE15 attuale, dazio contingentale 0 % |
Numero voce tariffaria 16042050 | Preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi): di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor | Nuovo contingente tariffario annuo di 2275 tonnellate, di cui 1410 tonnellate attribuite alla Thailandia e il resto erga omnes, con un dazio contingentale dello 0 % e un dazio fuori contingente del 25 % |
Numero voce tariffaria 16042050 | Preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi): di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor | Nuovo contingente tariffario annuo di 2275 tonnellate, di cui 1410 tonnellate attribuite alla Thailandia e il resto erga omnes, con un dazio contingentale dello 0 % e un dazio fuori contingente del 25 % |
Numero voce tariffaria 16042070 | Preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi): di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus | Nuovo contingente tariffario annuo di 2558 tonnellate, di cui 1816 tonnellate attribuite alla Thailandia e il resto erga omnes, con un dazio contingentale dello 0 % e un dazio fuori contingente del 24 % |
Numero voce tariffaria 16042070 | Preparazioni e conserve di pesci (eccetto quelli interi o in pezzi): di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus | Nuovo contingente tariffario annuo di 2558 tonnellate, di cui 1816 tonnellate attribuite alla Thailandia e il resto erga omnes, con un dazio contingentale dello 0 % e un dazio fuori contingente del 24 % |
Codice NC | Designazione delle merci | Altri termini e condizioni |
Codice NC | Designazione delle merci | Altri termini e condizioni |
Numero voce tariffaria 100630 | Riso semilavorato o lavorato | Aumento del contingente annuo di 25516 tonnellate (erga omnes) nel contingente CE15 attuale, dazio contingentale 0 % Assegnazione nazionale di 1200 tonnellate alla Thailandia, da integrare al contingente CE15 attuale di riso semilavorato/lavorato, dazio contingentale 0 % |
Numero voce tariffaria 100630 | Riso semilavorato o lavorato | Aumento del contingente annuo di 25516 tonnellate (erga omnes) nel contingente CE15 attuale, dazio contingentale 0 % Assegnazione nazionale di 1200 tonnellate alla Thailandia, da integrare al contingente CE15 attuale di riso semilavorato/lavorato, dazio contingentale 0 % |
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