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REGOLAMENTO (CEE) N. 3411/91 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 964/91 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
REGOLAMENTO (CEE) N. 3411/91 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 964/91 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2242/91 (2), in particolare l'articolo 9,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2242/91 (2), in particolare l'articolo 9,
considerando che il regolamento (CEE) n. 964/91 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2293/91 (4), che ha classificato, tra l'altro, taluni funghi nel codice NC 2003 10 10, è applicabile a decorrere dal 1o novembre 1991; che sembra auspicabile, per motivi legati alla politica commerciale comune, rinviare di nuovo questa data che è già stata rinviata una prima volta; che conviene quindi modificare il regolamento (CEE) n. 964/91;
considerando che il regolamento (CEE) n. 964/91 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2293/91 (4), che ha classificato, tra l'altro, taluni funghi nel codice NC 2003 10 10, è applicabile a decorrere dal 1o novembre 1991; che sembra auspicabile, per motivi legati alla politica commerciale comune, rinviare di nuovo questa data che è già stata rinviata una prima volta; che conviene quindi modificare il regolamento (CEE) n. 964/91;
considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la nomenclatura,
considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la nomenclatura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Articolo 1
La data del 1o novembre 1991 figurante all'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 964/91 è sostituita dalla data del 1o maggio 1992.
La data del 1o novembre 1991 figurante all'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 964/91 è sostituita dalla data del 1o maggio 1992.
Articolo 2
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è applicabile a partire dal 1o novembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Il presente regolamento è applicabile a partire dal 1o novembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1991. Per la Commissione
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1991. Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione
Membro della Commissione
(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 204 del 27. 7. 1991, pag. 21. (3) GU n. L 100 del 20. 4. 1991, pag. 14. (4) GU n. L 209 del 31. 7. 1991, pag. 22.
(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 204 del 27. 7. 1991, pag. 21. (3) GU n. L 100 del 20. 4. 1991, pag. 14. (4) GU n. L 209 del 31. 7. 1991, pag. 22.
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