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COMMISSION DECISION of 29 December 1978 authorizing the French Republic to restrict the marketing of seed of certain varieties of agricultural plant species (Only the French text is authentic) (79/94/EEC)
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THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,
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COMMISSIONE
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Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community,
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
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Having regard to Council Directive 70/457/EEC of 29 September 1970 on the common catalogue of varieties of agricultural plant species (1), as last amended by Council Directive 78/55/EEC of 19 December 1977 (2) and in particular Article 15 (2), (3) and (7) thereof,
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del 29 dicembre 1978
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Having regard to the application lodged by the French Republic,
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che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole
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Whereas under Article 15 (1) of the said Directive, seeds or propagating material of varieties of agricultural plant species which have been officially accepted during 1976 in one or more Member States and which also meet the conditions laid down in the said Directive are, with effect from 31 December 1978, no longer subject to any marketing restrictions relating to variety in the Community;
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( Il testo in lingua francese è il solo facente fede )
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Whereas, however, Article 15 (2) of the said Directive provides that a Member State may be authorized upon application to prohibit the marketing of seed and propagating material of certain varieties;
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( 79/94/CEE )
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Whereas the French Republic has applied for such authorization for a certain number of varieties of different species;
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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
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Whereas the varieties of maize concerned have an FAO maturity class index of 700 or over ; whereas it is well known that the varieties of maize which have an FAO maturity class index of 700 or over are not yet suitable for cultivation in the French Republic (Article 15 (3) (c), second case, of the above Directive;
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visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
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Whereas most of the other varieties listed in this Decision have been the subject of official growing trials in the French Republic ; whereas the results of these trials led to the conclusion, in the French Republic, that these varieties were not distinct or were not sufficiently uniform or that their value for cultivation or use was inferior to that of other comparable varieties accepted in the French Republic;
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vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio , del 29 settembre 1970 , relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 78/55/CEE del Consiglio , del 19 dicembre 1977 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 15 , paragrafi 2 , 3 , come pure il paragrafo 7 ,
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Whereas, in the case of the varieties Kiruna (winter barley) and Timmo (soft wheat), the results of the trials show that in the French Republic they are not, from the point of view of the national rules governing the acceptance of varieties there, which apply as part of current Community provisions, sufficiently uniform as regards a number of characteristics (Article 15 (3) (a), third case, of the above Directive);
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vista la domanda presentata dalla Repubblica francese ,
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Whereas, therefore, the application of the French Republic in respect of these abovementioned varieties should be granted in full;
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considerando che , ai sensi dell ' articolo 15 , paragrafo 1 , della predetta direttiva , le sementi o i materiali di moltiplicazione che appartengono alle varietà di specie di piante agricole , che sono state ammesse ufficialmente , nel corso del 1976 in almeno uno degli Stati membri e soddisfano alle condizioni contemplate in questa stessa direttiva , non soggiacciono , a decorrere dal 31 dicembre 1978 , ad alcuna restrizioni di commercializzazione nella Comunità per ciò che riguarda la varietà ;
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Whereas the cases of the other varieties are now being carefully examined by the Commission ; whereas the same goes for the varieties of cocksfoot, tall fescue and timothy for which the abovementioned time limit was extended to 31 December 1978 by Commission Decision 76/688/EEC of 30 June 1976 (3);
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considerando tuttavia che l ' articolo 15 , paragrafo 2 , della suddetta direttiva dispone che uno Stato membro che lo richieda possa essere autorizzato a vietare la commercializzazione di sementi e dei materiali di moltiplicazione di alcune specie ;
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Whereas in respect of the varieties Norton (cocksfoot), Astra, Gollum and Palna (red clover) and Triumph (barley) the French Republic has not yet been able, for reasons in part beyond its control, to justify its application;
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considerando che la Repubblica francese ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà di diverse specie ;
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Whereas the time limit specified in Article 15 (1) of the abovementioned Directive should therefore, where the French Republic is concerned, be extended for an appropriate period to allow it to prepare the necessary information on these varieties (Article 15 (7) of the above Directive);
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considerando che le varietà di cui trattasi di mais hanno un indice FAO di classe di maturità uguale o superiore a 700 ; che è noto che le varietà di mais di un indice FAO di classe di maturità uguale o superiore a 700 non sono ancora attualmente idonee ad essere coltivate nella Repubblica francese ( articolo 15 , paragrafo 3 , lettera c ) , secondo caso della succitata direttiva ) ;
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Whereas it is impossible to complete examination of the varieties concerned of cocksfoot, tall fescue, Italian ryegrass and timothy before the time limit specified in Article 15 (1) of the said Directive;
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considerando che la maggior parte delle altre varietà elencate nella presente decisione erano state sottoposte in Francia ad esami ufficiali in coltura ; che i risultati di questi esami avevano condotto , nella Repubblica francese , alla constatazione che esse non vi erano distinte , sufficientemente omogenee o che esse vi possiedono un valore agromico o di utilizzazione inferiore ad altre varietà paragonabili ammesse in Francia :
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Whereas the time limit in question shall therefore, where the French Republic is concerned, be extended for an appropriate period in order to allow complete examination of the application in respect of these varieties (Article 15 (7) of the above Directive); (1)OJ No L 225, 12.10.1970, p. 1. (2)OJ No L 16, 20.1.1978, p. 23. (3)OJ No L 235, 26.8.1976, p. 24.
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considerando che per le varietà Kiruna ( orzo polistico ) e Timmo ( frumento tenero ) si può constatare , sulla base dei rapporti relativi ai risultati di esami , che in Francia esse non sono , secondo le norme nazionali che regolano l ' ammissione delle varietà nella Repubblica francese e applicabili nell ' ambito delle disposizioni comunitarie in vigore , sufficientemente omogenee per quanto riguarda un certo numero di caratteri ( articolo 15 , paragrafo 3 , lettera a ) , terzo caso , delle direttiva summenzionata ) ;
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Whereas the measures provided for in this Decision are in accordance with the opinion of the Standing Committee on Seed and Propagating Material for Agriculture, Horticulture and Forestry,
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considerando che è quindi necessario accogliere interamente la richiesta della Repubblica francese per l ' insieme di dette varietà ;
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HAS ADOPTED THIS DECISION:
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considerando che per gli altri casi , la richiesta è attualmente esaminata in maniera esauriente dalla Commissione ; che ciò riguarda anche le varietà di dactylis , di festuca arundinacea e di fledo , per le quali il termine predetto ù stato prorogato fino al 31 dicembre 1978 con la decisione 76/688/CEE della Commissione , del 30 giugno 1976 ( 3 ) ;
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considerando che per le varietà Norton ( dactylis ) , Astra , Gollum , Palna ( trifoglio violetto ) e Triumph ( orzo distico ) , la Repubblica francese non ha ancora potuto , per dei motivi dei quali essa non è interamente responsabile , giustificare la sua richiesta ;
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Article 1
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considerando che sembra quindi opportuno prorogare , per quando riguarda la Repubblica francese , il termine di cui all ' articolo 15 , paragrafo 1 , della suddetta direttiva per un periodo appropriato per permetterle di preparare gli elementi necessari per questa varietà ( articolo 15 , paragrafo 7 , della direttiva suddetta ) ;
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The French Republic is hereby authorized to prohibit the marketing in its territory of seed of the following varieties listed in the 1979 common catalogue of varieties of agricultural plant species:
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considerando che è impossibile , prima dello scadere di detto termine , terminare l ' esame delle varietà in causa di dactylis , di festuca arundinacea , di loglio perenne e di fledo ;
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Cereals: 1. Hordeum polystichum L.
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considerando quindi normale di prolungare , per quanto riguarda la Repubblica francese , questo termine per un periodo appropriato al tine di permettere un esame completo della domanda per queste altre varietà ( articolo 15 , paragrafo 7 , della direttiva suddetta ) ;
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Kiruna
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considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi e piante agricole , orticole e forestali ,
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2. Triticum aestivum L.
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
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Timmo
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Articolo 1
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3. Zea maïs L.
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La Repubblica francese è autorizzata a vietare sull ' intero territorio nazionale la commercializzazione di sementi delle varietà seguenti pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1979 :
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Cargill 930
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Cereali
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Dekalb XL 72 A
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1 Hordeum polystichum L .
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Dekalb XL 76
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Kiruna
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Dekalb XL 77
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2 . Triticum aestivum L .
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Dekalb XL 80
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Timmo
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Euroso 6T 47
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3 . Zea mais L .
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Harro
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Cargill 930
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Iseo 72
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Dekalb XL 72 A
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Superstar PX 77
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Dekalb XL 76
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Dekalb XL 77
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Dekalb XL 80
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Euroso 6T 47
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Article 2
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Harro
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The authorization given in Article 1 shall be withdrawn as soon as it is established that the conditions under which it was granted are no longer met.
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Iseo 72
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Superstar PX 77
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Article 3
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Articolo 2
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The French Republic shall notify the Commission of the date from which it makes use of the authorization under Article 1 and the detailed methods to be followed.
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L ' autorizzazione di cui all ' articolo 1 sarà revocata qualora si constati che le relative condizioni non sono più soddisfatte .
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The Commission shall transmit this information to the other Member States.
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Articolo 3
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La Repubblica francese comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell ' autorizzazione di cui all ' articolo 1 . La Commissione ne informa gli altri Stati membri .
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Article 4
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Articolo 4
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1. The time limit specified in Article 15 (1) of Directive 70/457/EEC and for certain varieties extended by Commission Decision 76/688/EEC of 30 June 1976 is, where the French Republic is concerned, extended from 31 December 1978 to 31 December 1980 in respect of the following varieties: I. Fodder plants: 1. Dactylis glomerata L.
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1 . Il termine di cui all ' articolo 15 , paragrafo 1 , della direttiva 70/457/CEE e , in parte , prorogato dalla decisione 76/688/CEE della Commissione , del 30 giugno 1976 , fino al 31 dicembre 1978 , è prorogato , per quanto riguarda la Repubblica francese , oltre il 31 dicembre 1978 e fino al 31 dicembre 1980 per le seguenti varietà :
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Norton
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I . Piante foraggere 1 . Dactylis glomerata L .
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2. Trifolium pratense L.
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Norton
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Astra
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2 . Trifolium pratense L .
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Gollum
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Astra
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Palna
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Gollum
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Palna
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II . Cereali
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II. Cereals:
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Hordeum distichum L .
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Hordeum distichum L.
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Triumph
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Triumph
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2 . Il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato , per quanto riguarda la Repubblica francese , oltre il 31 dicembre 1978 e fino al 28 febbraio 1979 per le seguenti varietà :
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Piante foraggere
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1 . Dactylis glomerata L .
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2. The time limit referred to in paragraph 1 is extended, where the French Republic is concerned, from 31 December 1978 to 28 February 1979, in respect of the following varieties:
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Asla Roskilde
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Fodder plants: 1. Dactylis glomerata L.
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Bopa Pajbjerg
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Asla Roskilde
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Dolcea
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Bopa Pajbjerg
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Ferdia
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Dolcea
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Hera Daehnfeldt
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Ferdia
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2 . Festuca arundinacea L .
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Hera Daehnfeldt
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Rozelle
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2. Festuca arundinacea L.
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3 . Lolium multiflorum Lam .
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Rozelle
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Mocca ( 4 )
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3. Lolium multiflorum Lam.
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Tur ( 4 )
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Mocca (1)
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4 . Phleum pratense L .
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Tur (1)
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Bounty
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4. Phleum pratense L.
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Champ
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Bounty
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Glasnevin Gem
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Champ
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Articolo 5
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Glasnevin Gem
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La Repubblica francese è destinataria della presente decisione .
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Fatto a Bruxelles , il 29 dicembre 1978
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Per la Commissione
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Finn GUNDELACH
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Article 5
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Vicepresidente
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This Decision is addressed to the French Republic.
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( 1 ) GU n . L 225 del 12 . 10 . 1970 , pag . 1 .
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( 2 ) GU n . L 16 del 20 . 1 . 1978 , pag . 23 .
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( 3 ) GU n . L 235 del 26 . 8 . 1976 , pag . 24 .
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Done at Brussels, 29 December 1978.
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( 4 ) Purchù destinate a fini foraggeri .
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For the Commission
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~I..379D0095
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Finn GUNDELACH
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
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Vice-President (1)If intended for use as fodder.
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del 29 dicembre 1978
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che modifica le decisioni 75/578/CEE , 76/221/CEE , 77/145/CEE e 78/124/CEE
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( Il testo in lingua francese è il solo facente fede )
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( 79/95/CEE )
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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
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visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
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vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio , del 29 settembre 1970 , relativa al catalogo comune della varietà delle specie di piante agricole ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 78/55/CEE del Consiglio , del 19 dicembre 1977 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 7 ,
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vista le decisioni della Commissione 75/578/CEE del 30 giugno 1975 ( 3 ) , 76/221/CEE del 30 dicembre 1975 ( 4 ) , 77/145/CEE del 29 dicembre 1976 ( 5 ) e 78/124/CEE del 28 dicembre 1977 ( 6 ) che autorizzano il Granducato del Lussemburgo a limitare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà di specie di piante agricole , in particolare l ' articolo 2 ,
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considerando che , ai sensi dell ' articolo 15 , paragrafo 1 , della predetta direttiva , le sementi o i materiali di moltiplicazione appartenenti alle varietà di specie di piante agricole che sono state ammesse ufficialmente in almeno uno degli Stati membri e che rispondono alle norme della direttiva medesima , non soggiacciono più nella Comunità , a decorrere da una determinata data , a restrizioni di commercializzazione basate sulla varietà ;
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considerando tuttavia che , ai sensi dell ' articolo 15 , paragrafo 2 , di detta direttiva , uno Stato membro può essere autorizzato , dietro sua richiesta , a vietare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di talune varietà ;
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considerando che , con le decisioni sopra indicate la Commissione ha autorizzato il Granducato del Lussemburgo a limitare la commercializzazione delle sementi di determinate varietà di frumento duro , come pure di alcuni tipi di varietà di avena ( avena invernale ) e di granturco ( varietà tardive ) , tenuto conto che era noto che le varietà delle specie o dei tipi di cui trattasi non sono ancora idonei ad essere coltivate sul Granducato del Lussemburgo ( articolo 15 , paragrafo 3 , lettera c ) , secondo caso , della direttiva succitata ) ;
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considerando che , nel frattempo , alcune varietà di avena invernale sono state sottoposte in Lussemburgo a esperimenti destinati ad accertare le possibilità di una loro coltivazione in questo paese ;
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considerando che dai risultati di tali esperimenti non emerge più che determinate varietà di avena invernale non sono idonee alla coltivazione in alcun punto del territorio lussemburghese ;
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considerando che non sussistono più le condizioni previste per le varietà di avena invernale all ' articolo 15 , paragrafo 3 , lettera c ) , secondo caso , della direttiva summenzionata ;
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considerando che per le specie di frumento duro e di granturco il sistema di informazione degli utilizzatori nel Granducato del Lussemburgo è stato perfezionato in modo che permette al Granducato del Lussemburgo di rinunciare all ' applicazione delle proibizioni di commericalizzazione ;
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considerando che è pertanto opportuno revocare le autorizzazioni relative a queste tre specie ;
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considerando tuttavia che al Granducato del Lussemburgo deve essere concessa la facoltà di chiedere eventualmente , in un secondo tempo , una nuova autorizzazione per alcune delle varietà di avena invernale , qualora , in seguito a esami ufficiali in campo , si accerti che , sotto il profilo qualitativo , dette varietà non corrispondono , in alcun punto del territorio federale , ai risultati ottenuti con varietà comparabili ( articolo 15 , paragrafo 3 , lettera c ) , primo caso , della direttiva di cui trattasi ) ;
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considerando che è quindi d ' uopo prorogare adeguatamente , per tutte le varietà di questa specie , il termine per ciò che riguarda la concessione dell ' autorizzazione ;
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considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli , orticoli e forestali ,
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
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Articolo 1
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Le autorizzazioni concesse al Granducato del Lussemburgo con decisioni 75/578/CEE , 76/221/CEE , 77/145/CEE e 78/124/CEE sono revocate dal 31 dicembre 1978 , per quanto riguarda le varietà di avena , di frumento duro e di granturco .
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Articolo 2
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Per quanto riguarda il Granducato del Lussemburgo , il termine di cui all ' articolo 15 , paragrafo 1 , della direttiva 70/457/CEE è prorogato sino al 31 dicembre 1983 per le varietà di avena invernale contemplate nelle decisioni 75/578/CEE , 76/221/CEE e 78/124/CEE della Commissione , per ciò che riguarda la concessione dell ' autorizzazione ai sensi dell ' articolo 15 , paragrafo 2 , della direttiva succitata .
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Articolo 3
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Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione .
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Fatto a Bruxelles , il 29 dicembre 1978 .
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Per la Commissione
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Finn GUNDELACH
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Vicepresidente
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( 1 ) GU n . L 225 del 12 . 10 . 1970 , pag . 1 .
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( 2 ) GU n . L 16 del 20 . 1 . 1978 , pag . 23 .
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( 3 ) GU n . L 253 del 30 . 9 . 1975 , pag . 45 .
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( 4 ) GU n . L 46 del 21 . 2 . 1976 , pag . 33 .
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( 5 ) GU n . L 47 del 18 . 2 . 1977 , pag . 62 .
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( 6 ) GU n . L 41 dell ' 11 . 2 . 1978 , pag . 38 .
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