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COUNCIL REGULATION (EEC) No 954/79 of 15 May 1979 concerning the ratification by Member States of, or their accession to, the United Nations Convention on a Code of Conduct for Liner Conferences
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THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,
REGOLAMENTO ( CEE ) N . 954/79 DEL CONSIGLIO
Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in particular Article 84 (2) thereof,
del 15 maggio 1979
Having regard to the draft Regulation submitted by the Commission,
concernente la ratifica da parte degli Stati membri della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o l ' adesione di tali Stati alla convenzione
Having regard to the opinion of the European Parliament (1),
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee (2),
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 84 , paragrafo 2 ,
Whereas a Convention on a Code of Conduct for Liner Conferences has been drawn up by a Conference convened under the auspices of the United Nations Conference on Trade and Development and is open for ratification or accession;
visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione ,
Whereas the questions covered by the Code of Conduct are of importance not only to the Member States but also to the Community, in particular from the shipping and trading viewpoints, and it is therefore important that a common position should be adopted in relation to this Code;
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
Whereas this common position should respect the principles and objectives of the Treaty and make a major contribution to meeting the aspirations of developing countries in the field of shipping while at the same same time pursuing the objective of the continuing application in this field of the commercial principles applied by shipping lines of the OECD countries and in trades between these countries;
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
Whereas to secure observance of these principles and objectives, since the Code of Conduct contains no provision allowing the accession of the Community as such, it is important that Member States ratify or accede to the Code of Conduct subject to certain arrangements provided for in this Regulation;
considerando che una convenzione relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime è stata elaborata da una conferenza convocata sotto gli auspici della conferenza per il commercio e lo sviluppo delle Nazioni Unite e che essa è aperta alla ratifica o all ' adesione ;
Whereas the stabilizing role of conferences in ensuring reliable services to shippers is recognized, but it is nevertheless necessary to avoid possible breaches by conferences of the rules of competition laid down in the Treaty ; whereas the Commission will accordingly forward to the Council a proposal for a Regulation concerning the application of those rules to sea transport,
considerando che le materie disciplinate dal codice di comportamento sono importanti non solo per gli Stati membri , ma anche per la Comunità , segnatamente dal punto di vista dei trasporti marittimi e degli scambi commerciali e che occorre quindi adottare una posizione comune su tale codice ;
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
considerando che questa posizione comune deve rispettare i principi e gli obiettivi del trattato e dare un importante contributo alla realizzazione delle aspirazioni dei paesi in via di sviluppo nel campo dei trasporti marittimi pur perseguendo l ' obiettivo di mantenere in vigore , in questo settore , i principi commerciali applicati dalla compagnie di navigazione dei paesi dell ' OCSE e nel contesto dei traffici marittimi fra questi paesi ;
considerando che per garantire il rispetto di tali principi ed obiettivi , dato che il codice di comportamento non prevede una disposizione che consente l ' adesione della Comunità in quanto tale , è necessario che gli Stati membri ratifichino o aderiscano a tale codice con riserva di taluni accomondamenti previsti dal presente regolamento ;
Article 1
considerando che è riconosciuto che il ruolo stabilizzatore delle conferenze è tale da garantire servizi sui quali i caricatori possono fare affidamento , ma che è necessario evitare eventuali violazioni delle norme di concorrenza del trattato da parte delle conferenze ; che pertanto la Commissione presenterà al Consiglio una proposta di regolamento sull ' applicazione ai trasporti marittimi di tali norme ,
1. When ratifying the United Nations Convention on a Code of Conduct for Liner Conferences, or when acceding thereto, Member States shall inform the Secretary-General of the United Nations in writing that such ratification or accession has taken place in accordance with this Regulation.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
2. The instrument of ratification or accession shall be accompanied by the reservations set out in Annex I.
Articolo 1
1 . Gli Stati membri , nel ratificare la convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o nell ' aderirvi , informano per iscritto il segretario generale delle Nazioni Unite che tale ratifica o adesione è avvenuta in conformità del presente regolamento .
Article 2
2 . Lo strumento di ratifica o di adesione è accompagnato dalla riserve indicate nell ' allegato I .
1. In the case of an existing conference, each group of shipping lines of the same nationality which are members thereof shall determine by commercial negotiations with another shipping line of that nationality whether the latter may participate as a national shipping line in the said conference.
Articolo 2
If a new conference is created, the shipping lines of the same nationality shall determine by commercial negotiations which of them may participate as a national shipping line in the future conference. (1)OJ No C 131, 5.6.1978, p. 34. (2)OJ No C 269, 13.11.1978, p. 46.
1 . Nel caso di una conferenza esistente , ogni gruppo di compagnie di navigazione della stessa nazionalità che ne sono membri decide mediante negoziato commerciale con un ' altra compagnia di navigazione di tale nazionalità se quest ' ultima può partecipare a detta conferenza come compagnia di navigazione nazionale .
2. Where the negotiations referred to in paragraph 1 fail to result in agreement, each Member State may, at the request of one of the lines concerned and after hearing all of them, take the necessary steps to settle the dispute.
Qualora venga istituita una nuova conferenza , le compagnie di navigazione della stessa nazionalità decidono mediante negoziato commerciale quale o quali tra di esse potrà o potranno partecipare alla futura conferenza come compagnie di navigazione nazionali .
3. Each Member State shall ensure that all vessel-operating shipping lines established on its territory under the Treaty establishing the European Economic Community are treated in the same way as lines which have their management head office on its territory and the effective control of which is exercised there.
2 . Se i negoziati di cui al paragrafo 1 non portano ad un accordo , ciascuno Stato membro può , su richiesta di una delle compagnie interessate e previa consultazione della totalità di esse , adottare le opportune misure per comporre la controversia .
3 . Ciascuno Stato membro vigila affinchù tutte le compagnie di navigazione che utilizzano navi e sono stabilite nel suo territorio conformemente al trattato che istituisce la Comunità economica europea , ricevano lo stesso trattamento delle compagnie che hanno la sede sociale sul suo territorio ed il cui effettivo controllo è ivi esercitato .
Article 3
Articolo 3
1. Where a liner conference operates a pool or a berthing, sailing and/or any other form of cargo allocation agreement in accordance with Article 2 of the Code of Conduct, the volume of cargo to which the group of national shipping lines of each Member State participating in that trade or the shipping lines of the Member States participating in that trade as third-country shipping lines are entitled under the Code shall be redistributed, unless a decision is taken to the contrary by all the lines which are members of the Conference and parties to the present redistribution rules. This redistribution of cargo shares shall be carried out on the basis of a unanimous decision by those shipping lines which are members of the conference and participate in the redistribution, with a view to all these lines carrying a fair share of the conference trade.
1 . Qualora una conferenza marittima operi un « pool » o un accordo di attracco , di servizio e/o di ripartizione del traffico sotto qualsiasi forma , conformemente all ' articolo 2 del codice di comportamento , il volume del carico spettante in base a tale codice al gruppo di compagnie di navigazione nazionali di ciascuno Stato membro partecipante al traffico , o alle compagnie di navigazione degli Stati membri partecipanti al traffico in quanto compagnie di navigazione di un paese terzo , formerà oggetto di ridistribuzione , salvo decisione contraria di tutte le compagnie che sono membri della conferenza e parti delle presenti norme di ridistribuzione . Tale ridistribuzione delle quote di traffico è effettuata in base ad una decisione unanime delle compagnie di navigazione che sono membri della conferenza e partecipano a tale ridistribuzione , al fine di garantire a tutte queste compagnie un ' equa quota del traffico della conferenza .
2. The share finally allocated to each participant shall be determined by the application of commercial principles, taking account in particular of: (a) the volume of cargo carried by the conference and generated by the Member States whose trade is served by it;
2 . La quota che sarà in definitiva assegnata a ciascun partecipante sarà stabilita in base a principi commerciali , tenendo conto in particolare :
(b) past performance of the shipping lines in the trade covered by the pool;
a ) del volume di carico trasportato dalla conferenza e prodotto dagli Stati membri il cui traffico è svolto dalla conferenza stessa ;
(c) the volume of cargo carried by the conference and shipped through the ports of the Member States;
b ) delle prestazioni rese in passato dalle compagnie di navigazione nel traffico componente il « pool » ;
(d) the needs of the shippers whose cargoes are carried by the conference.
c ) del volume di carico trasportato dalla conferenza ed istradato attraverso i porti degli Stati membri ;
d ) delle esigenze dei caricatori i cui carichi sono trasportati dalla conferenza .
3 . Se non viene raggiunto nessun accordo per la ridistribuzione del carico di cui al paragrafo 1 , la questione è sottoposta a conciliazione , su richiesta di una delle parti , secondo la procedura di cui all ' allegato II . Ogni controversia non risolta mediante procedura di conciliazione può essere sottoposta ad arbitrato , con l ' accordo delle parti . In tal caso il lodo arbitrale vincola le parti .
3. If no agreement is reached on the redistribution of cargoes referred to in paragraph 1, the matter shall, at the request of one of the parties, be referred to conciliation in accordance with the procedure set out in Annex II. Any dispute not settled by the conciliation procedure may, with the agreement of the parties, be referred to arbitration. In that event, the award of the arbitrator shall be binding.
4 . Le quote assegnate conformemente ai paragrafi 1 , 2 e 3 sono regolarmente rivedute , ad intervalli che devono essere fissati in precedenza , tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo 2 , segnatamente dal punto di vista della fornitura ai caricatori di servizi adeguati ed efficaci .
4. At intervals to be laid down in advance, shares allocated in accordance with paragraphs 1, 2 and 3 shall be regularly reviewed, taking into account the criteria set out in paragraph 2 and in particular from the viewpoint of providing adequate and efficient services to shippers.
Articolo 4
1 . In un traffico di conferenza tra uno Stato membro della Comunità e un paese parte al codice di comportamento , che non sia un paese dell ' OCSE , una compagnia di navigazione di un altro paese dell ' OCSE che desideri partecipare alla ridistribuzione di cui all ' articolo 3 del presente regolamento può farlo , con riserva di una reciprocità definita a livello governativo o armatoriale .
Article 4
2 . Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo , l ' articolo 2 del codice di comportamento non è applicato nei traffici di conferenza fra gli Stati membri e , su base di reciprocità , fra tali Stati e gli altri paesi dell ' OCSE che sono parti al codice .
1. In a conference trade between a Member State of the Community and a State which is a party to the Code of Conduct and not an OECD country, a shipping line of another Member State of the OECD wishing to participate in the redistribution provided for in Article 3 of this Regulation may do so subject to reciprocity defined at governmental or ship-owners' level.
3 . Il paragrafo 2 del presente articolo non pregiudica la possibilità di partecipazione a tali traffici , in qualità di compagnie di navigazione di un paese terzo , conformemente ai principi dell ' articolo 2 del codice di comportamento , delle compagnie di navigazione di un paese in via di sviluppo , riconosciute come compagnie di navigazione nazionali ai sensi del codice e
2. Without prejudice to paragraph 3 of this Article, Article 2 of the Code of Conduct shall not be applied in conference trades between Member States or, on a reciprocal basis, between such States and the other OECD countries which are parties to the Code.
a ) già membri di una conferenza che svolge tali traffici , oppure
3. Paragraph 2 of this Article shall not affect the opportunities for participation as third country shipping lines in such trades, in accordance with the principles reflected in Article 2 of the Code of Conduct, of the shipping lines of a developing country which are recognized as national shipping lines under the Code and which are: (a) already members of a conference serving these trades ; or
b ) ammesse a tale conferenza ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , del codice .
(b) admitted to such a conference under Article 1 (3) of the Code.
4 . L ' articolo 3 e l ' articolo 14 , paragrafo 9 , del codice di comportamento non si applicano nei traffici di conferenza tra gli Stati membri e , su base di reciprocità , fra tali Stati e gli altri paesi dell ' OCSE che sono parti al codice .
5 . Nei traffici do conferenza tra gli Stati membri nonchù tra tali Stati e gli altri paesi dell ' OCSE che sono parti al codice di comportamento , i caricatori e gli armatori degli Stati membri non insistono ai fini dell ' applicazione delle procedure di composizione delle controversie stabilite nel capitolo VI del codice nù tra di loro nù , su base di reciprocità , nei confronti di caricatori ed armatori di altri paesi dell ' OCSE , semprechù altre procedure di composizione delle controversie siano convenute tra di loro . Essi devono in particolare avvalersi interamente delle possibilità offerte dall ' articolo 25 , paragrafi 1 e 2 , del codice per comporre le controversie mediante procedure diverse da quelle previste al capitolo VI del codice .
Articolo 5
4. Articles 3 and 14 (9) of the Code of Conduct shall not be applied in conference trades between Member States or, on a reciprocal basis, between such States and other OECD countries which are parties to the code.
Per l ' adozione di decisioni relative a materie definite nell ' accordo di conferenza sul traffico di uno Stato membro e diverse da quelle di cui all ' articolo 3 del presente regolamento , le compagnie di navigazione nazionali di tale Stato membro tutte le altre compagnie della Comunità che sono membri della conferenza prima di dare o rifiutare il loro consenso .
5. In conference trades between Member States and between these States and other OECD countries which are parties to the Code of Conduct, the shippers and ship-owners of Member States shall not insist on applying the procedures for settling disputes provided for in Chapter VI of the Code in their mutual relationships or, on a reciprocal basis, in relation to shippers and ship-owners of other OECD countries where other procedures for settling disputes have been agreed between them. They shall in particular take full advantage of the possibilities provided by Article 25 (1) and (2) of the Code for resolving disputes by means of procedures other than those laid down in Chapter VI of the Code.
Articolo 6
Gli Stati membri adottano in tempo utile , previa consultazione della Commissione , le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative necessarie per l ' esecuzione del presente regolamento .
Article 5
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
For the adoption of decisions relating to matters defined in the conference agreement concerning the trade of a Member State, other than those referred to in Article 3 of this Regulation, the national shipping lines of such State shall consult all the other Community lines which are members of the conference before giving or withholding their assent.
Fatto a Bruxelles , addì 15 maggio 1979 .
Per il Consiglio
Article 6
Il Presidente
Member States shall, in due course and after consulting the Commission, adopt the laws, regulations or administrative provisions necessary for the implementation of this Regulation.
R . BOULIN
( 1 ) GU n . C 131 del 5 . 6 . 1978 , pag . 34 .
( 2 ) GU n . C 269 del 13 . 11 . 1978 , pag . 46 .
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
ALLEGATO I
Done at Brussels, 15 May 1979.
RISERVE
For the Council
Gli Stati membri , nel ratificare la convenzione o nell ' aderirvi , formulano le tre riserve e la riserva interpretativa indicate qui di seguito :
The President
1 . Ai fini dell ' applicazione del codice di comportamento , la nozione di « compagnia di navigazione nazionale » nel caso di uno Stato membro della Comunità economica europea , può comprendere tutte le compagnie di navigazione che utilizzano navi e sono stabilite sul territorio di tale Stato conformemente al trattato che istituisce la Comunità economica europea .
R. BOULIN
2 . a ) Fatto salvo il punto b ) della presente riserva , l ' articolo 2 del codice di comportamento non è applicabile nei traffici di conferenza tra gli Stati membri della Comunità e , su base di reciprocità , tra tali Stati e gli altri paesi dell ' OCSE che sono parti al codice .
b ) Il punto a ) non pregiudica le possibilità di partecipazione a tali traffici , in qualità di compagnie di navigazione di un paese terzo , conformemente ai principi dell ' articolo 2 del codice , delle compagnie di navigazione di un paese in via di sviluppo , riconosciute come compagnie di navigazione nazionali ai sensi del codice e
i ) già membri di una conferenza che svolge tali traffici , o
ii ) ammesse a tale conferenza ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , del codice .
ANNEX I RESERVATIONS
3 . L ' articolo 3 e l ' articolo 14 , paragrafo 9 , del codice di compartamento non si applicano nei traffici di conferenza tra gli Stati membri della Comunità nonchù , su base di reciprocità , tra tali Stati e gli altri paesi dell ' OCSE che sono parti al codice .
When ratifying the Convention or when acceding thereto, Member States shall enter the following three reservations and interpretative reservation: 1. For the purposes of the Code of Conduct, the term "national shipping line" may, in the case of a Member State of the Community, include any vessel-operating shipping line established on the territory of such Member State in accordance with the EEC Treaty.
4 . Nei traffici in cui si applica l ' articolo 3 del codice di comportamento , l ' ultima frase di detto articolo viene interpretata nel senso che :
2. (a) Without prejudice to paragraph (b) of this reservation, Article 2 of the Code of Conduct shall not be applied in conference trades between the Member States of the Community or, on a reciprocal basis, between such States and the other OECD countries which are parties to the Code.
a ) i due gruppi di compagnie di navigazione coordineranno le loro posizioni prima di votare su questioni riguardanti il traffico tra i loro due paesi ;
(b) Point (a) shall not affect the opportunities for participation as third country shipping lines in such trades, in accordance with the principles reflected in Article 2 of the Code, of the shipping lines of a developing country which are recognized as national shipping lines under the Code and which are: (i) already members of a conference serving these trades ; or
b ) questa frase si applica unicamente alle questioni che in virtù dell ' accordo di conferenza richiedono il consenso dei due gruppi di compagnie di navigazione nazionali interessate e non a tutte le questioni disciplinate nell ' accordo di conferenza .
(ii) admitted to such a conference under Article 1 (3) of the Code.
ALLEGATO II
CONCILIAZIONE DI CUI ALL ' ARTICOLO 3 , PARAGRAFO 3
Le parti nella controversia designano uno o più conciliatori .
Se esse non riescono a mettersi d ' accordo al riguardo , ciascuna delle parti nella controversia designa un conciliatore ; i conciliatori così designati ne cooptano un altro che presiede . Se una delle parti si astiene dal designare un conciliatore o se i conciliatori designati dalle parti non hanno potuto mettersi d ' accordo per cooptare il presidente , il presidente della camera di commercio internazionale procede , su richiesta di una delle parti , alle necessarie designazioni .
3. Articles 3 and 14 (9) of the Code of Conduct shall not be applied in conference trades between the Member States of the Community or, on a reciprocal basis, between such States and the other OECD countries which are parties to the Code.
I conciliatori fanno tutto il possibile per comporre la controversia . Essi fissano la procedura da seguire ed il loro onorario è pagato dalle parti nella controversia .
4. In trades to which Article 3 of the Code of Conduct applies, the last sentence of that Article is interpreted as meaning that: (a) the two groups of national shipping lines will coordinate their positions before voting on matters concerning the trade between their two countries;
(b) this sentence applies solely to matters which the conference agreement identifies as requiring the assent of both groups of national shipping lines concerned, and not to all matters covered by the conference agreement.
ANNEX II CONCILIATION REFERRED TO IN ARTICLE 3 (3)
The parties to the dispute shall designate one or more conciliators.
Should they fail to agree on the matter, each of the parties to the dispute shall designate a conciliator and the conciliators thus designated shall co-opt another conciliator to act as chairman. Should a party fail to designate a conciliator or the conciliators designated by the parties fail to reach agreement on the chairman, the President of the International Chamber of Commerce shall, at the request of one of the parties, make the necessary designations.
The conciliators shall make every endeavour to settle the dispute. They shall decide on the procedure to be followed. Their fees shall be paid by the parties to the dispute.
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