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COUNCIL DIRECTIVE of 20 January 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to the making-up by weight or by volume of certain prepackaged products (76/211/EEC)
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THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,
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CONSIGLIO
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Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in particular Article 100 thereof,
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
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Having regard to the proposal from the Commission,
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del 20 gennaio 1976
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Having regard to the opinion of the European Parliament (1),
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per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuna prodotti in imballaggi preconfezionati
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Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee (2),
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( 76/211/CEE )
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Whereas in most of the Member States the conditions of presentation for sale of products in prepackages are the subject of mandatory regulations which differ from one Member State to another, thereby hindering trade in such prepackages ; whereas such provisions must therefore be approximated;
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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
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Whereas, in order to enable consumers to be correctly informed, the method of marking on the prepackage the nominal weight or volume of the product contained in the prepackage, should be presented;
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visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,
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Whereas it is also necessary to specify the tolerable negative errors in the contents of prepackages and whereas a reference method for such control should be defined in order to provide a simple method of ensuring that prepackages conform to the provisions laid down;
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vista la proposta della Commissione ,
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Whereas Article 16 of Council Directive 71/316/EEC of 26 July 1971 on the approximation of the laws of the Member States relating to common provisions for both measuring instruments and methods of metrological control (3), as last amended by the Act of Accession (4), provides that the harmonization of the requirements for marketing certain products, in particular as regards the measurement and marking of prepacked quantities, may be covered by separate Directives;
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visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
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Whereas since too quick a change in the means of determining quantity laid down by their national legislation and the organization of new systems of control as well as the adoption of a new measurement system would present difficulties for certain Member States, a transitional period should be provided for these Member States ; whereas such provision should not, however, further inhibit intra-Community trade in the products concerned and should not prejudice implementation of the Directive in the other Member States, (1)OJ No C 48, 25.4.1974, p. 21. (2)OJ No C 109, 19.9.1974, p. 16. (3)OJ No L 202, 6.9.1971, p. 1. (4)OJ No L 73, 27.3.1972, p. 14.
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visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
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HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:
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considerando lo che nella maggioranza degli Stati membri le condizioni di presentazione alla vendita dei prodotti in imballaggi preconfezionati e chiusi sono fissate da disposizioni regolamentari obbligatorie che differiscono da uno Stato membro all ' altro , ostacolando in tal modo gli scambi di tali imballaggi preconfezionati ; che è pertanto necessario procedere al ravvicinamento di tali disposizioni ;
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considerando che , per informare correttamente i consumatori , è opportuno indicare il modo secondo il quale devono risultare sull ' imballaggio preconfezionato le indicazioni riguardanti la massa o il volume nominali del prodotto in esso contenuto ;
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Article 1
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considerando che è inoltre necessario specificare gli errori massimi tollerati sul contenuto degli imballaggi preconfezionati e che , per facilitare il controllo della conformità di tali imballaggi alle disposizioni in materia , è opportuno definire un metodo di riferimento per tale controllo ;
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This Directive relates to prepackages containing products with the exception of those referred to in the Council Directive 75/106/EEC of 19 December 1974 on the approximation of the laws of the Member States relating to the making-up by volume of certain prepackaged liquids (1), and intended for sale in constant unit nominal quantities which are: - equal to values predetermined by the packer,
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considerando che la direttiva 71/316/CEE del Consiglio , del 26 luglio 1971 , il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico ( 3 ) , modificata da ultimo dall ' atto di adesione ( 4 ) , prevede , all ' articolo 16 , che direttive particolari possono avere per oggetto l ' armonizzazione delle condizioni di immissione in commercio di taluni prodotti , in particolare per quanto riguarda la misurazione e l ' etichettatura delle quantità precondizionate ;
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- expressed in units of weight or volume,
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considerando che per alcuni Stati membri la rapida modifica del principio di riempimento prescritto dalle rispettive legislazioni nazionali , l ' organizzazione dei nuovi tipi di controlli e il cambiamento del sistema di unità di misura presentano difficoltà ; che occorre quindi prevedere per questi Stati membri un periodo di transizione che non deve comunque ostacolare maggiormente il commercio intracomunitario dei prodotti in questione nù compromettere l ' applicazione della direttiva negli altri Stati membri ,
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- not less than 5 g or 5 ml and not more than 10 kg or 10 l.
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
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Articolo 1
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La presente direttiva si applica agli imballaggi preconfezionati contenenti prodotti non contemplati dalla direttiva 75/106/CEE del Consiglio , del 19 dicembre 1974 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati ( 5 ) destinati alla vendita in quantità nominali unitarie costanti :
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- pari a valori prefissati dal riempitore ,
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Article 2
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- espresse in unità di massa o di volume ,
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1. A prepackage within the meaning of this Directive is the combination of a product and the individual package in which it is prepacked.
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- superiori o uguali a 5 g o a 5 ml e inferiori o uguali a 10 kg o 10 l .
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2. A product is prepacked when it is placed in a package of whatever nature without the purchaser being present and the quantity of product contained in the package has a predetermined value and cannot be altered without the package either being opened or undergoing a perceptible modification.
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Articolo 2
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1 . Ai sensi della presente direttiva , si intende per imballaggio preconfezionato l ' insieme di un prodotto e del singolo imballaggio in cui il prodotto è preconfezionato .
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Article 3
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2 . Un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell ' acquirente e preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l ' imballaggio stesso .
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1. The prepackages which may bear the EEC sign specified in section 3.3 of Annex I are those which comply with this Directive and with Annex I thereto.
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Articolo 3
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2. They shall be subject to metrological control under the conditions defined in Annex I, section 5 and in Annex II.
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1 . Gli imballaggi preconfezionati che possono essere contrassegnati col marchio CEE di cui al paragrafo 3.3 dell ' allegato I sono quelli rispondenti alle prescrizioni della presente direttiva e dell ' allegato I .
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2 . Essi sono sottoposti ai controlli metrologici alle condizioni definite nell ' allegato I , punto 5 , e nell ' allegato II .
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Article 4
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Articolo 4
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1. All prepackages referred to in Article 3 must, in accordance with Annex I, bear an indication of the weight or volume of the product, known as "nominal weight" or "nominal volume", which they are required to contain.
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1 . Tutti gli imballaggi preconfezionati di cui all ' articolo 3 debbono recare l ' indicazione della massa o del volume , denominati massa nominale o volume nominale , di prodotto che debbono contenere in conformità dell ' allegato I .
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2. Prepackages containing liquid products shall be marked with their nominal volume and prepackages containing other products shall be marked with their nominal weight, except in the case of trade practice or national regulations which provide otherwise and which are identical in all Member States, or in the case of contrary Community rules.
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2 . Gli imballaggi preconfezionati contenenti prodotti liquidi debbono recare l ' indicazione del loro volume nominale e gli imballaggi preconfezionati contenenti altri prodotti l ' indicazione della loro massa nominale , salvo i casi di uso commerciale o di regolamentazioni nazionali contrarie , uguali in tutti gli Stati membri , o i casi di regolamentazioni comunitarie contrarie .
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3. If trade practice or national regulations are not the same in all Member States for a category of products or for a type of prepackage, those prepackages must at least show the metrological information corresponding to the trade practice or national regulations prevailing in the country of destination.
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3 . Se , per una categoria di prodotti o per un modello di imballaggio preconfezionato , l ' uso commerciale o le regolamentazioni nazionali non sono uguali in tutti gli Stati membri , tali imballaggi debbono recare almeno le indicazioni metrologiche corrispondenti all ' uso commerciale o alla regolamentazione nazionale in vigore nel paese di destinazione .
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4. Until the expiry of the transitional period during which the use of the imperial units of measurement appearing in Annex II to Council Directive 71/354/EEC of 18 October 1971 on the approximation of the laws of the Member States relating to units of measurement (2), as amended by the Act of Accession, is authorized in the Community, the indication of the nominal weight and/or nominal volume of the contents expressed in SI units of measurement in accordance with section 3.1 of Annex I to this Directive shall, if the United Kingdom or Ireland so desires, be accompanied on their national territories by an indication of the equivalent value in imperial units of measurement (UK), calculated on the basis of the following conversion factors: >PIC FILE= "T0009090">
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4 . Fino alla scadenza del periodo transitorio durante il quale all ' interno della Comunità è autorizzato l ' impiego delle unità di misura del sistema imperiale di cui all ' allegato II della direttiva 71/354/CEE del Consiglio , del 18 ottobre 1971 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura ( 6 ) , modificata dall ' atto di adesione , l ' indicazione della massa nominale e/o del volume nominale espressi in unità SI conformemente al punto 3.1 dell ' allegato I della presente direttiva deve , se il Regno Unito o l ' Irlanda lo desiderano , essere accompagnata sul loro territorio nazionale dall ' indicazione del risultato della loro trasformazione in unità di misura del sistema imperiale ( UK ) , ottenuto applicando i seguenti coefficienti di conversione :
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1 g = 0,0353 ounces ( avoirdupois )
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Article 5
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1 kg = 2,205 pounds
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Member States may not refuse, prohibit or restrict the placing on the market of prepackages which satisfy the requirements and tests laid down in this Directive for reasons concerning the markings required to be borne by such prepackages pursuant to this Directive, the determination of their volume or weight, or the methods by which they have been measured or checked.
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1 ml = 0,0352 fluid ounces
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1 l = 1,760 pints o 0,220 gallons .
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Article 6
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Articolo 5
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The amendments necessary to adapt the requirements of Annexes I and II to this Directive to technical (1)OJ No L 42, 15.2.1975, p. 1. (2)OJ No L 243, 29.10.1971, p. 29.
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Gli Stati membri non possono , per motivi inerenti alle indicazioni obbligatorie ai sensi della presente direttiva , alla determinazione del volume o della massa oppure ai metodi di misura o di controllo impiegati , rifiutare , vietare o limitare l ' immissione sul mercato degli imballaggi preconfezionati che soddisfano alle prescrizioni e ai controlli della presente direttiva .
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progress shall be adopted in accordance with the procedure laid down in Articles 18 and 19 of Directive 71/316/EEC.
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Articolo 6
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Le modifiche necessarie per adattare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I e II della presente direttiva sono adottate conformemente alla procedura prevista dagli articoli 18 e 19 della direttiva 71/316/CEE .
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Article 7
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Articolo 7
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1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions needed in order to comply whith this Directive within 18 months of its notification and shall forthwith inform the Commission thereof.
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1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .
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2. By way of derogation from paragraph 1, Belgium, Ireland, the Netherlands and the United Kingdom may defer implementation of this Directive and the Annexes thereto until 31 December 1979 at the latest.
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2 . In deroga al paragrafo 1 , il Belgio , l ' Irlanda , i Paesi Bassi e il Regno Unito possono rinviare , al più tardi sino al 31 dicembre 1979 , l ' entrata in vigore della presente direttiva e dei suoi allegati .
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3. During the period in which the Directive is not operative in a Member State, that Member State shall not introduce stricter control measures regarding the quantity contained in prepackages covered by this Directive and coming from other Member States than those in force when the Directive was adopted.
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3 . Durante il periodo nel quale la direttiva non sarà applicata in uno Stato membro , questo Stato membro non renderà più severe di quanto non siano alla data di adozione della direttiva le misure di controllo relative al quantitativo contenuto negli imballaggi preconfezionati cui si riferisce la presente direttiva e provenienti dagli altri Stati membri .
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4. During the same period, the Member States which have implemented the Directive shall accept those prepackages coming from Member States benefiting from the derogation provided for in paragraph 2 of this Article which comply with section 1 of Annex I, even if they do not bear the EEC sign referred to in section 3.3 of Annex I, on the same basis and under the same conditions as those prepackages which comply with all the requirements of the Directive.
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4 . Durante questo stesso periodo , gli Stati membri che hanno messo in vigore la direttiva accetteranno gli imballaggi preconfezionati provenienti dagli Stati membri che beneficiano della deroga prevista dal paragrafo 2 che sono conformi alle disposizioni dell ' allegato I , punto 1 , anche se privi del marchio CEE previsto dal punto 3.3 dell ' allegato I , allo stesso titolo e alle stesse condizioni validi per gli imballaggi preconfezionati conformi a tutte le disposizioni della direttiva .
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5. The checks provided for by Annex I, section 5 shall be carried out by the competent authorities of the Member State of destination when prepackages manufactured outside the Community are imported into the territory of the Community in a Member State which has not yet implemented the Directive in accordance with this Article.
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5 . Il controllo previsto dall ' allegato I , punto 5 , verrà effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione qualora si tratti di imballaggi preconfezionati fabbricati fuori della Comunità e importati sul territorio della stessa in uno Stato membro in cui non sia ancora entrata in vigore la direttiva conformemente al disposto di questo articolo .
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6. Member States shall ensure that the text of the main provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive is communicated to the Commission.
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6 . Gli Stati membri provvedo a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .
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Articolo 8
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Article 8
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Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
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This Directive is addressed to the Member States.
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Fatto a Bruxelles , addì 20 gennaio 1976 .
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Per il Consiglio
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Il Presidente
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Done at Brussels, 20 January 1976.
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G . THORN
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For the Council
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( 1 ) GU n . C 48 del 25 . 4 . 1974 , pag . 21 .
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The President
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( 2 ) GU n . C 109 del 19 . 9 . 1974 , pag . 16 .
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G. THORN
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( 3 ) GU n . L 202 del 6 . 9 . 1971 , pag . 1 .
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( 4 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 .
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( 5 ) GU n . L 42 del 15 . 2 . 1975 , pag . 1 .
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( 6 ) GU n . L 243 del 29 . 10 . 1971 , pag . 29 .
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ANNEX I
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ALLEGATO I
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1. OBJECTIVES
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1 . OBIETTIVI
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Prepackages covered by this Directive shall be made up in such a way that the completed packages satisfy the following requirements: 1.1. the actual contents shall not be less, on average, than the nominal quantity;
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Gli imballaggi preconfezionati di cui alla presente direttiva devono essere confezionati in modo che l ' imballaggio terminato soddisfi alle seguenti condizioni :
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1.2. the proportion of prepackages having a negative error greater than the tolerable negative error laid down in 2.4 shall be sufficiently small for batches of prepackages to satisfy the requirements of the tests specified in Annex II;
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1.1 . il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati non deve essere inferiore , in media , alla quantità nominale ;
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1.3. no prepackage having a negative error greater than twice the tolerable negative error given in the table in 2.4 may bear the EEC sign provided for in 3.3.
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1.2 . la proporzione di imballaggi preconfezionati , che presentano un errore in meno superiore all ' errore massimo tollerato previsto al punto 2.4 , deve essere sufficientemente scarsa per far sì che le partite di imballaggi preconfezionati soddisfino ai controlli definiti nell ' allegato II ;
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1.3 . nessun imballaggio preconfezionato che presenti un errore in meno superiore a due volte l ' errore massimo tollerato riportato nella tabella di cui al punto 2.4 potrà portare il marchio CEE previsto al punto 3.3 .
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2 . DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI DI BASE
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2. DEFINITIONS AND BASIC PROVISIONS 2.1. The nominal quantity (nominal weight or nominal volume) of the contents of a prepackage is the weight or volume indicated on the prepackage, i.e. the quantity of product which the prepackage is deemed to contain.
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2.1 . La quantità nominale ( massa nominale o volume nominale ) del contenuto di un imballaggio preconfezionato è la massa indicati sull ' imballaggio , e corrisponde alla quantità di prodotto che l ' imballaggio si ritiene debba contenere .
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2.2. The actual contents of the prepackage are the quantity (weight or volume) of product which it in fact contains. In all operations for checking quantities of products expressed in units of volume, the value employed for the actual contents shall be measured at or corrected to a temperature of 20 ºC, whatever the temperature at which packaging or checking is carried out. However, this rule shall not apply to deep frozen or frozen products, the quantity of which is expressed in units of volume.
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2.2 . Il contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato è la quantità ( massa o volume ) di prodotto che esso contiene realmente . In tutte le operazioni di controllo , per i prodotti la cui quantità è espressa in unità di volume , il valore del contenuto effettivo preso in considerazione è quello di detto contenuto alla temperatura di 20° C , qualunque sia la temperatura alla quale sono stati eseguiti il riempimento o il controllo . Tale norma non si applica tuttavia ai prodotti surgelati e congelati la cui quantità è espressa un unità di volume .
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2.3. The negative error of a prepackage is the quantity by which the actual contents of the prepackage are less than the nominal quantity.
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2.3 . L ' errore in meno di un imballaggio preconfezionato è la quantità di cui il suo contenuto effettivo differisce in meno dalla quantità nominale .
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2.4. The tolerable negative error in the contents of a prepackage is fixed in accordance with the table below, in which products are divided into two classes ("A" and "B"), as set out in 2.5 and 2.6 below, according to their physical characteristics and/or the packaging processes which they undergo and the values of the nominal quantities. >PIC FILE= "T0009091">
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2.4 . L ' errore massimo tollerato in meno sul contenuto di un imballaggio preconfezionato è fissato conformemente alla seguente tabella , in cui i prodotti sono ripartiti , alle condizioni precisate ai punti 2.5 e 2.6 , in due classi « A » e « B » , secondo le loro caratteristiche fisiche e/o i procedimenti di confezione ad essi applicati e i valori delle quantità nominali :
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When using the table, the values of the tolerable negative errors shown as percentages in the table, calculated in units of weight or volume, shall be rounded up to the nearest one tenth of a gramme or millilitre.
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Quantità nominale Qn in grammi o in millilitri * Errori massimi tollerati in meno * Classe « A » * in % di Qn * g o ml * Classe « B » * in % di Qn * g o ml *
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2.5. The following products shall be considered as belonging to Class "A": (a) products which are solid or difficult to pour at the selling stage but which can be made sufficiently fluid in the course of packaging, and which do not contain any apparent solid or gaseous elements, and can be packaged in a single operation,
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da 5 a 25 esclusi * - * - * 9 * - *
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(b) products in powder form,
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da 25 a 50 * 4,5 * - * 9 * - *
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(c) products composed of pieces, fragments or grains, the unit weight of which does not exceed one third of the tolerable negative error corresponding to the nominal weight of the contents of the prepackage in the Class "A" column of the table in 2.4,
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da 50 a 100 * - * 2,25 * - * 4,5 *
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(d) paste products which are easily spread,
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da 100 a 200 * 2,25 * - * 4,5 * - *
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da 200 a 300 * - * 4,5 * - * 9 *
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da 300 a 500 * 1,5 * - * 3 * - *
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in so far as these products, once they are weighed or packaged, are not subject to further processing or are only subject to processing which does not alter the actual quantity of the contents.
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da 500 a 1 000 * - * 7,5 * - * 15 *
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2.6. All products which do not fall within the class described in 2.5 shall belong to Class "B". The following shall also be considered as belonging to Class "B": (a) liquid products,
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da 1 000 a 10 000 * 0,75 * - * 1,5 * - *
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(b) prepackaged products of a nominal weight or volume less than 25 g or 25 ml,
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Per l ' applicazione della tabella , i valori calcolati in unità di massa o di volume degli errori massimi tollerati ivi indicati in per cento vanno arrotondati per eccesso al decimo di grammo o di millilitro .
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(c) products with rheological properties (e.g. fluidity or viscosity) or density when flowing which cannot be kept sufficiently constant by appropriate technical means.
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2.5 . Sono considerati prodotti della classe « A » :
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a ) i prodotti solidi o di difficile scorrimento in fase di vendita ma che possono essere resi sufficientemente fluidi all ' atto della confezione , che non contengano alcun elemento solido o gassoso visibile e la cui confezione avvenga in un ' unica operazione ;
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b ) i prodotti pulverulenti ;
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c ) i prodotti composti di frammenti , pezzi o granuli la cui massa unitaria è al massimo uguale a un terzo dell ' errore massimo tollerato corrispondente alla massa nominale del contenuto dell ' imballaggio preconfezionato nella colonna relativa alla classe « A » della tabella di cui al punto 2.4 ;
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d ) i prodotti pastosi facili a stendersi ;
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3. INSCRIPTIONS AND MARKINGS
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nella misura in cui tali prodotti , dopo essere stati pesati o confezionati , non siano più trattati o siano oggetto soltanto di un trattamento che non comporti alcuna modifica della loro quantità effettiva .
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All prepackages made up in accordance with this Directive shall bear on the package the following markings affixed in such a manner as to be indelible, easily legible and visible on the prepackage in normal conditions of presentation: 3.1. the nominal quantity (nominal weight or nominal volume), expressed in kilogrammes, grammes, litres, centilitres or millilitres, and marked in figures at least 6 mm high if the nominal quantity exceeds 1 000 g or 100 cl ; 4 mm high if it is from 1 000 g or 100 cl inclusive down to but not including 200 g or 20 cl, and 3 mm high if it is not more than 200 g or 20 cl, followed by the symbol for the unit of measurement used or where appropriate by the name of the unit in accordance with Directive 71/354/EEC;
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2.6 . Tutti i prodotti non inclusi nella classe di cui al punto 2.5 sono considerati prodotti della classe « B » . Sono inoltre considerati prodotti della classe « B » :
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markings in imperial units (UK) shall be in letters and figures of dimensions not larger than those of the corresponding markings in SI units;
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a ) i prodotti liquidi ,
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3.2. a mark or inscription enabling the competent departments to identify the packer or the person arranging for the packing to be done or the importer established in the Community;
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b ) i prodotti contenuto in imballaggi preconfezionati la cui massa nominale o il cui volume nominale siano inferiori a 25 g o a 25 ml ,
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3.3. a small "e", at least 3 mm high, placed in the same field of vision as the indication of the nominal weight or nominal volume, constituting a guarantee by the packer or the importer that the prepackage meets the requirements of this Directive.
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c ) i prodotti le cui proprietà reologiche ( ad esempio fluidità , viscosità ) o la cui massa volumica all ' atto dello scrorrimento non possono essere mantenute sufficientemente costanti tramite mezzi tecnici appropriati .
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This letter shall have the form shown in the drawing contained in section 3 of Annex II to Directive 71/316/EEC.
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3 . ISCRIZIONI E MARCHIATURA
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Article 12 of this latter Directive shall apply mutatis mutandis.
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Qualsiasi imballaggio preconfezionato preparato conformemente alla presente direttiva deve recare le seguenti iscrizioni apposte in modo da risultare indelebili , ben leggibili e visibili sull ' imballaggio nelle condizioni usuali di presentazione :
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3.1 . la quantità nominale ( masse nominale o volume nominale ) espressa , utilizzando come unità di misura il chilogrammo o il grammo , il litro , il centilitro , il millilitro , per mezzo di cifre aventi un ' altezza minima di 6 mm se la quantità nominale è superiore a 1 000 g o a 100 cl ; di 4 mm se essa è compresa fra 1 000 g o 100 cl inclusi e 200 g o 20 cl esclusi , e di 3 mm se essa è uguale o inferiore a 200 g o 20 cl , seguite dal simbolo dell ' unità di misura utilizzata o eventualmente dal suo nome , conformemente alle prescrizioni della direttiva 71/354/CEE .
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Le indicazioni in unità imperiali ( UK ) devono essere realizzate con caratteri le cui dimensioni siano tutt ' al più uguali a quelle dei caratteri delle corrispondenti indicazioni in unità SI ;
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4. RESPONSIBILITY OF THE PACKER OR IMPORTER
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3.2 . un marchio o un ' iscrizione che permetta al servizio competente di identificare chi ha effettuato a fatto effettuare il riempimento , oppure l ' importatore , stabiliti nella Comunità ;
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The packer or importer shall be responsible for ensuring that prepackages meet the requirements of this Directive.
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3.3 . la lettera minuscola « e » , dell ' altezza minima di 3 mm , collocata nello stesso campo visivo dell ' indicazione della massa o del volume nominale , che certifichi sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento o dell ' importatore la conformità dell ' imballaggio preconfezionato alle disposizioni della presente direttiva .
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The quantity of product contained in a prepackage (or packing quantity), known as the "actual contents", shall be measured or checked by weight or volume on the responsibility of the packer and/or importer. The measurement or check shall be carried out by means of a legal measuring instrument suitable for effecting the necessary operations.
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Tale lettera avrà la forma rappresentata nel disegno del punto 3 dell ' allegato II della direttiva 71/316/CEE .
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The check may be carried out by sampling.
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L ' articolo 12 di tale direttiva è applicabile per analogia .
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Where the actual contents are not measured, the check carried out by the packer shall be so organized that the quantity of the contents is effectively ensured.
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4 . RESPONSABILITÀ DI CHI EFFETTUA IL RIEMPIMENTO O DELL ' IMPORTATORE
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This condition is fulfilled if the packer carries out production checks in accordance with procedures recognized by the competent departments in the Member State and if he holds at the disposal of those departments the documents containing the results of such checks, in order to certify that these checks, together with any corrections and adjustments which they have shown to be necessary, have been properly and accurately carried out.
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A chi effettua il riempimento , o all ' importatore , incombe la responsabilità di garantire che gli imballaggi preconfezionati siano conformi alle prescrizioni della presente direttiva .
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In the case of imports from non-EEC countries, the importer may instead of measuring and checking provide evidence that he is in possession of all the necessary guarantees enabling him to assume responsibility.
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La quantità di prodotto contenuta in un imballaggio preconfezionato ( o quantità di riempimento ) , denominata contenuto effettivo , deve essere misurata oppure controllata ( in massa o in volume ) sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento e/o dell ' importatore . La misurazione o il controllo sono effettuati mediante uno strumento legale di misura adatto alla natura delle operazioni da compiere .
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In the case of products in quantities expressed in units of volume, one of several methods of meeting the measuring and checking requirements is to use, when making up the prepackage, a measuring container of the type defined in the Directive relating thereto, filled under the conditions prescribed in that Directive and herein.
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Il controllo può essere eseguito per campionamento .
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5. CHECKS TO BE CARRIED OUT BY THE COMPETENT DEPARTMENTS ON THE PREMISES OF THE PACKER OR IMPORTER
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Quando il contenuto effettivo non viene misurato , il controllo di chi effettua il riempimento deve essere organizzato in modo che sia effettivamente garantito il valore di questo contenuto .
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Checks to ensure that the prepackages comply with the requirements of this Directive shall be carried out by the competent departments of the Member States by sampling on the packers' premises or, if this is not practicable, on the premises of the importer or his agent established in the Community.
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Detta condizione è soddisfa se chi effettua il riempimento procede ad un controllo di fabbricazione secondo modalità ammesse dai servizi competenti dello Stato membro e tiene a disposizione di detti servizi i documenti in cui sono registrati i risultati del controllo , per attestare che i controlli , le correzioni e gli aggiustamenti resisi necessari sono stati effettuati in modo corretto e regolare .
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This statistical sampling check shall be carried out in accordance with the accepted methods of quality acceptance inspection. Its effectiveness shall be comparable to that of the reference method specified in Annex II.
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In caso di importazioni provenienti dai paesi terzi l ' importatore , anzichù effettuare la misurazione o il controllo , può dimostrare di essersi premunito di tutte le garanzie che gli consentono di assumersi la responsabilità .
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6. OTHER CHECKS CARRIED OUT BY THE COMPETENT DEPARTMENTS
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Per i prodotti la cui quantità è espressa in unità di volume , un modo tra gli altri per soddisfare agli obblighi di misurazione o di controllo del volume è quello di impiegare , per la preparazione degli imballaggi preconfezionati , i recipienti-misura definiti nell ' apposita direttiva riempiti alle condizioni previste da quest ' ultima e dalla presente direttiva .
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This Directive shall not preclude any checks which may be carried out by the competent departments of the Member States at any stage in the marketing process, in particular for the purpose of verifying that prepackages meet the requirements of the Directive.
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5 . CONTROLLI CHE I SERVIZI COMPETENTI DOVRANNO EFFETTUARE PRESSO CHI EFFETTUA IL RIEMPIMENTO O PRESSO L ' IMPORTATORE
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Article 15 (2) of Directive 71/316/EEC shall apply mutatis mutandis.
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Il controllo della conformità degli imballaggi preconfezionati alle disposizioni della presente direttiva viene effettuato dai servizi competenti degli Stati membri mediante sondaggio presso chi effettua il riempimento dell ' imballaggio o , in caso di impossibilità pratica , presso l ' importatore o presso il suo mandatario , stabilito nella Comunità .
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Questo controllo statistico mediante campionamento viene effettuato in conformità delle norme previste in materia di controllo di qualità . Esso deve avere un ' efficacia comparabile a quella del metodo di riferimento specificato nell ' allegato II .
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6 . ALTRI CONTROLLI ESEGUITI DAI SERVIZI COMPETENTI
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ANNEX II
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La presente direttiva non ostacola i controlli che possono essere esercitati in ogni fase del commercio dai servizi competenti negli Stati membri , per verificare in particolare che gli imballaggi preconfezionati siano conformi alle prescrizioni della direttiva .
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This Annex lays down the procedures of the reference method for statistical checking of batches of prepackages in order to meet the requirements of Article 3 of the Directive and of section 5, Annex I thereto.
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L ' articolo 15 , paragrafo 2 , della direttiva 71/316/CEE si applica per analogia .
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This check is based upon ISO standard No 2859 relating to methods of testing by attributes, taking an acceptable quality level of 2 75 %. The sampling level corresponds to level II of that standard in respect of non-destructive tests and to level S 3 in respect of destructive tests. 1. REQUIREMENTS FOR MEASURING THE ACTUAL CONTENTS OF PREPACKAGES
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ALLEGATO II
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The actual contents of prepackages may be measured directly by means of weighing instruments or volumetric instruments or, in the case of liquids, indirectly, by weighing the prepacked product and measuring its density.
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Il presente allegato stabilisce le modalità del metodo di riferimento per il controllo statistico dei lotti di imballaggi preconfezionati per soddisfare alle prescrizioni dell ' articolo 3 della direttiva e dell ' allegato I , punto 5 .
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Irrespective of the method used, the error made in measuring the actual contents of a prepackage shall not exceed one fifth of the tolerable negative error for the nominal quantity in the prepackage.
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Questo controllo si basa sulla norma ISO 2859 , relativa ai metodi di collaudo per attributi , utilizzando un livello di qualità accettabile del 2,5 % . Per le prove non distruttive , il livello di campionamento corrisponde al livello II di questa norma e , per le prove distrutive , al livello S 3 .
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The procedure for measuring the actual contents of a prepackage may be the subject of domestic regulations in each Member State.
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1 . PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA MISURAZIONE DEL CONTENUTO EFFETTIVO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI
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2. REQUIREMENTS FOR CHECKING BATCHES OF PREPACKAGES The checking of prepackages shall be carried out by sampling and shall be in two parts: - a check covering the actual contents of each prepackage in the sample,
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Il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati può essere direttamente per mezzo di stramenti di pesatura o di strumenti di misura volumetrici oppure indirettamente mediante pesatura del prodotto preconfezionato e misurazione della massa volumica se si tratta di un liquido .
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- another check on the average of the actual contents of the prepackages in the sample.
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Qualunque sia il metodo impiegato , l ' errore commesso nella misurazione del contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato deve essere al massimo pari ad un quinto dell ' errore massimo tollerato sulla quantità nominale dell ' imballaggio preconfezionato .
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Il metodo di tale misurazione può formare oggetto di una regolamentazione particolare di ciascuno Stato membro .
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2 . PRESCRIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO DEI LOTTI DI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI
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A batch of prepackages shall be considered acceptable if the results of both these checks satisfy the acceptance criteria.
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Il controllo degli imballaggi preconfezionati è effettuato per campionamento e comprende due parti :
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For each of these checks, there are two sampling plans: - one for non-destructive testing, i.e., testing which does not involve opening the package,
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- un controllo riguardante il contenuto effettivo di ciascun imballaggio preconfezionato del campione ,
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- the other for destructive testing, i.e., testing which involves opening or destroying the package.
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- un secondo controllo riguardante la media dei contenuti effettivi degli imballaggi preconfezionati del campione .
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Un lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile se i risultati dei due controlli soddisfano entrambi ai criteri di accettazione .
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Per ciascun controllo sono previsti due piani di campionamento da impiegare :
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For economic and practical reasons, the latter test shall be limited to the absolutely essential minimum ; it is less effective than the non-destructive test.
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- uno per il controllo non distruttivo , che non comporta cioè l ' apertura dell ' imballaggio ,
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Destructive testing shall therefore be used only when non-destructive testing is impracticable. As a general rule it shall not be applied to batches of fewer than 100 units. 2.1. Prepackage batches 2.1.1. The batch shall be made up of all the prepackages of the same type and the same production run which are to be inspected.
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- l ' altro per il controllo distruttivo , che comporta cioè l ' apertura o la distruzione dell ' imballaggio .
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2.1.2. When prepackages are checked at the end of the packing line, the number in each batch shall be equal to the maximum hourly output of the packing line, without any restriction as to batch size.
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Per motivi economici e pratici , quest ' ultimo controllo è limitato allo stretto indispensabile e la sua efficacia è inferiore a quella del controllo non distruttivo .
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In other cases the batch size shall be limited to 10 000.
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Si deve quindi procedere al controllo distruttivo soltanto quando è praticamente impossibile effettuare un controllo non distruttivo . Normalmente , esso non viene effettuato per partite inferiori alle cento unità .
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2.1.3. For batches of fewer than 100 prepackages, the non-destructive test, where carried out, shall be 100 %.
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2.1 . Lotto di imballaggi preconfezionati
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2.1.4. Before the tests in 2.2 and 2.3 are carried out, a sufficient number of prepackages shall be drawn at random from the batch so that the check requiring the larger sample can be carried out.
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2.1.1 . Il lotto è costituito dall ' insieme degli imballaggi preconfezionati dello stesso modello e della stessa fabbricazione che è oggetto del controllo .
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For the other check, the necessary sample shall be drawn at random from the first sample and marked.
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2.1.2 . Quando il controllo degli imballaggi preconfezionati viene effettuato alla fine della catena di riempimento , la grandezza del lotto è pari alla produzione oraria massima della catena di riempimento senza limitazione di tale grandezza .
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This marking operation shall be completed before the start of measuring operations.
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Negli altri casi la grandezza del lotto è limitata a 10 000 imballaggi preconfezionati .
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2.1.3 . Per i lotti di grandezza inferiore a 100 imballaggi preconfezionati , il controllo non distruttivo , quando ha luogo , viene effettuato al 100 % .
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Prima di effettuare i controlli previsti ai punti 2.2 e 2.3 , bisogna prelevare a caso dal lotto un numero sufficiente di imballaggi preconfezionati , per consentire lo svolgimento del controllo che richiede il campione di maggiore numerosità .
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2.2. Checking of the minimum acceptable contents of a prepackage 2.2.1. The minimum acceptable contents shall be calculated by subtracting the tolerable negative error for the contents concerned from the nominal quantity of the prepackage.
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Per l ' altro controllo , il campione necessario sarà prelevato a caso dal primo campione e quindi contrassegnato .
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2.2.2. Prepackages in the batch whose actual contents are less than the minimum acceptable contents shall be considered defective.
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L ' operazione di contrassegno deve essere effettuata prima di dare inizio alle operazioni di misurazione .
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2.2.3. For checks by sampling, one of the following sampling plans (single or double) shall be used, to be chosen by each Member State. 2.2.3.1. Single sampling plan
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2.2 . Controllo del contenuto minimo tollerato in un imballaggio preconfezionato
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The number of prepackages checked shall be equal to the number in the sample, as indicated in the plan: - if the number of defective units found in the sample is less than or equal to the criterion for acceptance, the batch of prepackages shall be considered acceptable for the purpose of this check;
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2.2.1 . Il contenuto minimo tollerato viene ottenuto deducendo dalla quantità nominale dell ' imballaggio preconfezionato l ' errore massimo tollerato corrispondente a tale quantità .
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- if the number of defective units found in the sample is equal to or greater than the criterion for rejection, the batch of prepackages shall be rejected.
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2.2.2 . I singoli elementi del lotto il cui contenuto effettivo sia inferiore al contenuto minimo tollerato vengono denominati difettosi .
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2.2.3 . Per il controllo per campionamento , sarà accettato uno dei seguenti piani di campionamento ( semplice o doppio ) a scelta degli Stati membri .
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2.2.3.1.1. Non-destructive testing plan >PIC FILE= "T0009092">
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2.2.3.1 . Piano di campionamento semplice
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2.2.3.1.2. Destructive testing plan >PIC FILE= "T0009093">
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Il numero di imballaggi preconfezionati controllati deve essere pari alla numerosità del campione indicata nel piano :
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- se il numero dei difettosi riscontrati nel campione è inferiore o pari al criterio d ' accettazione , il lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile per questo controllo ,
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- se il numero dei difettosi riscontrati nel campione è superiore o pari al criterio di rifiuto , il lotto di imballaggi preconfezionati è respinto .
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2.2.3.2. Double sampling plan
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2.2.3.1.1 . Piano per il controllo non distruttivo
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The first number of prepackages checked shall be equal to the number of units in the first sample, as indicated in the plan: - if the number of defective units found in the first sample is less than or equal to the first acceptance criterion, the batch shall be considered acceptable for the purpose of this check;
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Grandezza del lotto * Numerosità del campione * Numero dei difettosi * Criterio d ' accettazione * Criterio di rifiuto *
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- if the number of defective units found in the first sample is equal to or greater than the first rejection criterion, the batch shall be rejected;
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da 100 a 150 * 20 * 1 * 2 *
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- if the number of defective units found in the first sample lies between the first acceptance criterion and the first rejection criterion, a second sample shall be checked, the number of units in which is indicated in the plan.
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da 151 a 280 * 32 * 2 * 3 *
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da 281 a 500 * 50 * 3 * 4 *
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da 501 a 1 200 * 80 * 5 * 6 *
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The defective units found in the first and second samples shall be added together and: - if the aggregate number of defective units is less than or equal to the second acceptance criterion, the batch shall be considered acceptable for the purpose of the check;
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da 1 201 a 3 200 * 125 * 7 * 8 *
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- if the aggregate number of defective units is greater than or equal to the second rejection criterion, the batch shall be rejected.
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oltre 3 200 * 200 * 10 * 11 *
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2.2.3.1.2 . Piano per il controllo distruttivo
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2.2.3.2.1. Non-destructive testing plan >PIC FILE= "T0009094">
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Grandezza del lotto * Numerosità del campione * Numero dei difettosi * Criterio d ' accettazione * Criterio di rifiuto *
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2.2.3.2.2. Destructive testing plan >PIC FILE= "T0009095">
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Indipendentemente dalla grandezza ( * 100 ) * 20 * 1 * 2 *
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2.2.3.2 . Piano di campionamento doppio
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Il primo numero di imballaggi preconfezionati controllati deve essere pari alla numerosità del primo campione indicata nel piano :
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- se il numero dei difettosi riscontrati nel primo campione è inferiore o pari al primo criterio di accettazione , il lotto viene considerato accettabile per tale controllo ;
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- se il numero dei difettosi riscontrati nel primo campione è pari o superiore al primo criterio di rifiuto , il lotto è respinto ;
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- se il numero dei difettosi riscontrati nel primo campione è compreso tra il primo criterio d ' accettazione e il primo criterio di rifiuto , si deve controllare un secondo campione la cui numerosità è indicata nel piano .
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I numeri di difettosi riscontrati nel primo o nel secondo campione debbono essere addizionati :
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2.3. Checking of the average actual contents of the individual prepackages making up a batch 2.3.1. A batch of prepackages shall be considered acceptable for the purpose of this check >PIC FILE= "T0009096">
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- se il totale dei difettosi è inferiore o pari al secondo criterio di accettazione , il lotto viene considerato accettabile per tale controllo ;
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In this formula:
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- se il totale dei difettosi è superiore o pari al secondo criterio di rifiuto , il lotto viene respinto .
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Qn = the nominal quantity of the prepackage,
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2.2.3.2.1 . Piano per il controllo non distruttivo
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n = the number of prepackages in the sample for this check,
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Grandezza del lotto * Campione * Ordine * Numerosità * Numerosità totale Numero dei difettosi * Criterio d ' accettazione * Criterio di rifiuto *
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s = the estimated standard deviation of the actual contents of the batch,
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da 100 a 150 * 1° * 13 * 13 * 0 * 2 *
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>PIC FILE= "T9000930">
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* 2° * 13 * 26 * 1 * 2 *
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2.3.2. If xi is the measured value for the actual contents of the i-th item in the sample containing n items then: 2.3.2.1. the mean of the measured values for the sample is obtained by the following calculation: >PIC FILE= "T0009097">
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da 151 a 280 * 1° * 20 * 20 * 0 * 3 *
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2.3.2.2. and the estimated value of the standard deviation s by the following calculation: >PIC FILE= "T0009098">
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* 2° * 20 * 40 * 3 * 4 *
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da 281 a 500 * 1° * 32 * 32 * 1 * 4 *
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* 2° * 32 * 64 * 4 * 5 *
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2.3.3. Criteria for acceptance or rejection of the batch of prepackages for checking the mean: 2.3.3.1. Criteria for non-destructive testing >PIC FILE= "T0009099">
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da 501 a 1 200 * 1° * 50 * 50 * 2 * 5 *
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2.3.3.2. Criteria for destructive testing >PIC FILE= "T0009100">
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* 2° * 50 * 100 * 6 * 7 *
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da 1 201 a 3 200 * 1° * 80 * 80 * 3 * 7 *
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* 2° * 80 * 160 * 8 * 9 *
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oltre 3 200 * 1° * 125 * 125 * 5 * 9 *
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* 2° * 125 * 250 * 12 * 13 *
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2.2.3.2.2 . Piano per il controllo distruttivo
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Grandezza del lotto * Campione * Ordine * Numerosità * Numerosità totale * Numero dei difettosi * Criterio d ' accettazione * Criterio di rifiuto *
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Indipendentemente dalla grandezza * 1° * 13 * 13 * 0 * 2 *
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( * 100 ) * 2° * 13 * 26 * 1 * 2 *
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2.3 . Controllo della media dei contenuti effettivi dei singoli elementi di un lotto di imballaggi preconfezionati
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2.3.1 . Un lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile per il controllo della media , se la media ( vedi G.U . ) dei contenenti effettivi Xi degli n imballaggi preconfezionati del campione sarà superiore al valore :
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vedi G.U .
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dove :
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Qn = quantità nominale degli imballaggi preconfezionati ,
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n = numero di imballaggi preconfezionati del campione per il controllo ,
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s = stima dello scarto tipo dei contenuti effettivi del lotto ,
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t ( 1 - ) = variabile aleatoria della distribuzione di Student , funzione del grado di libertà v = n - 1 e del livello di fiducia ( 1 - ) = 0,995 .
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2.3.2 . Chiamando xi la misura del contenuto effettivo dello iesimo elemento del campione di n elementi si ottiene :
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2.3.2.1 . la media delle misure del campione calcolando :
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vedi G.U .
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2.3.2.2 . la stima dello scarto tipo s calcolando :
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- la somma dei quadrati delle misure : vedi G.U .
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- il quadrato della somma delle misure : vedi G.U .
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- la somma corretta : vedi G.U .
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- la stima della varienza : vedi G.U .
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- la stima dello scarto tipo è data dalla seguente formula : vedi G.U .
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2.3.3 . Criterio d ' accettazione o di rifiuto dei lotti di imballaggi preconfezionati per il controllo della media :
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2.3.3.1 . Criterio per il controllo non distruttivo
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Grandezza del lotto * Numerosità del campione * Criteri * Accettazione * Rifiuto *
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da 100 a 500 inclusi * 30 * vedi G.U . * vedi G.U . *
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> 500 * 50 * vedi G.U . * vedi G.U . *
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2.3.3.2 . Criterio per il controllo distruttivo
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Grandezza del lotto * Numerosità del campione * Criteri * Accettazione * Rifiuto *
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Indipendentemente dalla grandezza ( * 100 ) * 20 * vedi G.U . * vedi G.U .
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