Grounds
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1. This reference for a preliminary ruling concerns the interpretation of the principle of non-discrimination on grounds of age and of Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation (OJ 2000 L 303, p. 16).
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1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del principio di non discriminazione in base all’età e della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).
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2. The reference was made in the course of proceedings between Ms Kücükdeveci and her former employer Swedex GmbH & Co. KG (‘Swedex’) concerning the calculation of the notice period applicable to her dismissal.
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2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Kücükdeveci e il suo ex datore di lavoro, la Swedex GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Swedex»), in ordine al calcolo dei termini di preavviso applicabili al suo licenziamento.
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Legal context
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Contesto normativo
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European Union legislation
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La normativa dell’Unione
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3. Directive 2000/78 was adopted on the basis of Article 13 EC. Recitals 1, 4 and 25 in the preamble to the directive read as follows:
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3. La direttiva 2000/78 è stata adottata sul fondamento dell’art. 13 CE. I ‘considerando’ primo, quarto e venticinquesimo della direttiva sono del seguente tenore:
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‘(1) In accordance with Article 6 of the Treaty on European Union, the European Union is founded on the principles of liberty, democracy, respect for human rights and fundamental freedoms, and the rule of law, principles which are common to all Member States and it respects fundamental rights, as guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms [signed at Rome on 4 November 1950] and as they result from the constitutional traditions common to the Member States, as general principles of Community law.
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«(1) Conformemente all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea, l’Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri e rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[, firmata a Roma il 4 novembre 1950,] e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.
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…
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(...)
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(4) The right of all persons to equality before the law and protection against discrimination constitutes a universal right recognised by the Universal Declaration of Human Rights, the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, United Nations Covenants on Civil and Political Rights and on Economic, Social and Cultural Rights and by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, to which all Member States are signatories. Convention No 111 of the International Labour Organisation (ILO) prohibits discrimination in the field of employment and occupation.
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(4) Il diritto di tutti all’uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione contro le discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dai patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali di cui tutti gli Stati membri sono firmatari. La Convenzione n. 111 dell’Organizzazione internazionale del lavoro proibisce la discriminazione in materia di occupazione e condizioni di lavoro.
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…
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(...)
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(25) The prohibition of age discrimination is an essential part of meeting the aims set out in the Employment Guidelines and encouraging diversity in the workforce. However, differences in treatment in connection with age may be justified under certain circumstances and therefore require specific provisions which may vary in accordance with the situation in Member States. It is therefore essential to distinguish between differences in treatment which are justified, in particular by legitimate employment policy, labour market and vocational training objectives, and discrimination which must be prohibited.’
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(25) Il divieto di discriminazione basata sull’età costituisce un elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi definiti negli orientamenti in materia di occupazione e la promozione della diversità nell’occupazione. Tuttavia in talune circostanze, delle disparità di trattamento in funzione dell’età possono essere giustificate e richiedono pertanto disposizioni specifiche che possono variare secondo la situazione degli Stati membri. È quindi essenziale distinguere tra le disparità di trattamento che sono giustificate, in particolare, da obiettivi legittimi di politica dell’occupazione, mercato del lavoro e formazione professionale, e le discriminazioni che devono essere vietate».
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4. According to Article 1 of Directive 2000/78, its purpose is to lay down a general framework for combating discrimination on the grounds of religion or belief, disability, age or sexual orientation as regards employment and occupation, with a view to putting into effect in the Member States the principle of equal treatment.
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4. Ai sensi del suo art. 1, la direttiva 2000/78 mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.
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5. Article 2 of the directive states:
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5. L’art. 2 di tale direttiva è del seguente tenore:
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‘1. For the purposes of this Directive, the “principle of equal treatment” shall mean that there shall be no direct or indirect discrimination whatsoever on any of the grounds referred to in Article 1.
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«1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.
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2. For the purposes of paragraph 1:
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2. Ai fini del paragrafo 1:
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(a) direct discrimination shall be taken to occur where one person is treated less favourably than another is, has been or would be treated in a comparable situation, on any of the grounds referred to in Article 1;
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a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;
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…’
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(...)».
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6. Article 3(1) of the directive provides:
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6. L’art. 3, n. 1, di tale direttiva precisa che:
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‘Within the limits of the areas of competence conferred on the Community, this Directive shall apply to all persons, as regards both the public and private sectors, including public bodies, in relation to:
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«1. Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:
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…
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(...)
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(c) employment and working conditions, including dismissals and pay;
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c) all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;
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…’
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(…)».
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7. Article 6(1) of the directive provides:
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7. L’art. 6, n. 1, della stessa direttiva così dispone:
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‘Notwithstanding Article 2(2), Member States may provide that differences of treatment on grounds of age shall not constitute discrimination, if, within the context of national law, they are objectively and reasonably justified by a legitimate aim, including legitimate employment policy, labour market and vocational training objectives, and if the means of achieving that aim are appropriate and necessary.
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«Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
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Such differences of treatment may include, among others:
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Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:
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(a) the setting of special conditions on access to employment and vocational training, employment and occupation, including dismissal and remuneration conditions, for young people, older workers and persons with caring responsibilities in order to promote their vocational integration or ensure their protection;
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a) la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;
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(b) the fixing of minimum conditions of age, professional experience or seniority in service for access to employment or to certain advantages linked to employment;
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b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l’accesso all’occupazione o a taluni vantaggi connessi all’occupazione;
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(c) the fixing of a maximum age for recruitment which is based on the training requirements of the post in question or the need for a reasonable period of employment before retirement.’
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c) la fissazione di un’età massima per l’assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento».
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8. In accordance with the first paragraph of Article 18 of the directive, it was to be transposed into the legal systems of the Member States by 2 December 2003 at the latest. The second paragraph of Article 18 provided, however, that:
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8. Ai sensi dell’art. 18, primo comma, della stessa direttiva, la sua trasposizione nell’ordinamento giuridico degli Stati membri doveva avvenire al più tardi entro il 2 dicembre 2003. Tuttavia, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo:
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‘In order to take account of particular conditions, Member States may, if necessary, have an additional period of three years from 2 December 2003, that is to say a total of six years, to implement the provisions of this Directive on age and disability discrimination. In that event they shall inform the Commission forthwith …’
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«Per tener conto di condizioni particolari gli Stati membri possono disporre se necessario di tre anni supplementari, a partire dal 2 dicembre 2003 ovvero complessivamente di sei anni al massimo, per attuare le disposizioni relative alle discriminazioni basate sull’età o sull’handicap. In tal caso essi informano immediatamente la Commissione. (...)».
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9. The Federal Republic of Germany made use of that option, so that the provisions of the directive relating to discrimination on grounds of age and disability were to be transposed in that Member State by 2 December 2006 at the latest.
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9. La Repubblica federale di Germania si è avvalsa di tale facoltà, di modo che il recepimento delle disposizioni della direttiva 2000/78, relative alla discriminazione in base all’età e sull’handicap, doveva essere effettuato in tale Stato membro entro il 2 dicembre 2006.
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National legislation
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La normativa nazionale
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The General Law on equal treatment
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La legge generale sulla parità di trattamento
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10. Paragraphs 1, 2 and 10 of the General Law on equal treatment (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) of 14 August 2006 (BGBl. 2006 I, p. 1897), which transposed Directive 2000/78, provide:
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10. Gli artt. 1, 2 e 10 della legge generale 14 agosto 2006, sulla parità di trattamento (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz; BGBl. 2006 I, pag. 1897), che ha trasposto la direttiva 2000/78, così recitano:
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‘Paragraph 1 – Object of the Law
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«Art. 1 – Finalità della legge
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The object of this law is to prevent or eliminate discrimination on grounds of race, ethnic origin, sex, religion or belief, disability, age or sexual orientation.
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La presente legge ha l’obiettivo di impedire o di eliminare qualsiasi trattamento sfavorevole basato sulla razza o sull’origine etnica, sul sesso, sulla religione o sulle convinzioni personali, sull’handicap, sull’età o sull’identità sessuale.
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Paragraph 2 – Scope
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Art. 2 – Ambito di applicazione
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…
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(...)
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(4) For dismissals, the provisions on general and specific protection against dismissal apply exclusively.
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4) Ai licenziamenti si applicano esclusivamente le disposizioni relative alla tutela generale e particolare contro i licenziamenti.
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…
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(...)
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Paragraph 10 – Permissible different treatment on grounds of age
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Art. 10 – Ammissibilità di talune disparità di trattamento collegate all’età
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Paragraph 8 notwithstanding, different treatment on grounds of age is also permissible if it is objectively and reasonably justified by a legitimate aim. The means of achieving that aim must be appropriate and necessary. Such differences of treatment may include in particular the following:
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Fatto salvo l’art. 8, è ammissibile una disparità di trattamento collegata all’età laddove essa sia oggettiva, ragionevole e giustificata da una finalità legittima. I mezzi per il conseguimento di tale finalità devono essere appropriati e necessari. Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:
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…
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1. la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di retribuzione e di licenziamento, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;
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1. the setting of special conditions on access to employment and vocational training, employment and occupation, including conditions of remuneration and termination of employment relationships, for young people, older workers and persons with caring responsibilities in order to promote their vocational integration or ensure their protection,
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(…)».
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…’
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La normativa relativa al termine di preavviso di licenziamento
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Legislation on the notice period for dismissal
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11. L’art. 622 del codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch, in prosieguo: il «BGB») così recita:
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11. Paragraph 622 of the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch, ‘the BGB’) provides:
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«1) Il rapporto di lavoro di un operaio o di un impiegato (lavoratore) può essere risolto rispettando un preavviso di quattro settimane, con effetto al quindicesimo o all’ultimo giorno del mese.
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‘(1) Notice may be given to terminate the employment relationship of an employee with a notice period of four weeks to the 15th or to the end of a calendar month.
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2) Per il licenziamento da parte del datore di lavoro, si applicano i seguenti termini di preavviso:
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(2) For termination by the employer, the notice period, if the employment relationship in the business or undertaking
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– se il rapporto di lavoro nell’azienda o nell’impresa è durato 2 anni: 1 mese, con effetto alla fine di un mese di calendario;
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1. has lasted for two years, is one month to the end of a calendar month,
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– se è durato 5 anni: 2 mesi, con effetto alla fine di un mese di calendario;
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2. has lasted five years, is two months to the end of a calendar month,
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– se è durato 8 anni: 3 mesi, con effetto alla fine di un mese di calendario;
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3. has lasted eight years, is three months to the end of a calendar month,
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– se è durato 10 anni: 4 mesi, con effetto alla fine di un mese di calendario;
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4. has lasted 10 years, is four months to the end of a calendar month,
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– se è durato 12 anni: 5 mesi, con effetto alla fine di un mese di calendario;
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5. has lasted 12 years, is five months to the end of a calendar month,
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– se è durato 15 anni: 6 mesi, con effetto alla fine di un mese di calendario;
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6. has lasted 15 years, is six months to the end of a calendar month,
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– se è durato 20 anni: 7 mesi, con effetto alla fine di un mese di calendario.
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7. has lasted 20 years, is seven months to the end of a calendar month.
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Nel calcolo della durata dell’impiego non vanno considerati i periodi di lavoro svolti prima del compimento del venticinquesimo anno di età del lavoratore».
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In calculating the length of employment, periods prior to the completion of the employee’s 25th year of age are not taken into account.’
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Causa principale e questioni pregiudiziali
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The main proceedings and the order for reference
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12. La sig.ra Kücükdeveci è nata il 12 febbraio 1978. Essa lavorava dal 4 giugno 1996, ossia dall’età di 18 anni, alle dipendenze della Swedex.
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12. Ms Kücükdeveci was born on 12 February 1978. She was employed from 4 June 1996, in other words from the age of 18, by Swedex.
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13. Con lettera 19 dicembre 2006, la Swedex ha licenziato la dipendente, con effetto, considerato il termine di preavviso legale, al 31 gennaio 2007. Il datore di lavoro ha calcolato il termine di preavviso come se la dipendente avesse avuto un’anzianità di 3 anni, benché essa fosse alle sue dipendenze da 10 anni.
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13. Swedex dismissed her by letter of 19 December 2006 with effect, taking account of the statutory notice period, from 31 January 2007. The employer calculated the notice period as if the employee had three years’ length of service, although she had been in its employment for 10 years.
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14. La sig.ra Kücükdeveci ha contestato il suo licenziamento dinanzi all’Arbeitsgericht Mönchengladbach. Dinanzi a tale organo giurisdizionale essa ha sostenuto che il termine di preavviso nei suoi confronti avrebbe dovuto essere di 4 mesi a decorrere dal 31 dicembre 2006, vale a dire fino al 30 aprile 2007, e ciò in applicazione dell’art. 622, n. 2, primo comma, punto 4, del BGB. Tale termine corrisponderebbe ad un’anzianità di dieci anni. La causa principale vede quindi opposti questi due privati, vale a dire, da un lato, la sig.ra Kücükdeveci e, dall’altro, la Swedex.
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14. Ms Kücükdeveci contested her dismissal before the Arbeitsgericht Mönchengladbach (Labour Court, Mönchengladbach). She argued before that court that her period of notice should have been four months from 31 December 2006, that is, to 30 April 2007, pursuant to point 4 of the second sentence of Paragraph 622(2) of the BGB. That period corresponded to 10 years’ service. The dispute in the main proceedings is thus between two individuals, Ms Kücükdeveci on the one hand and Swedex on the other.
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15. A parere della sig.ra Kücükdeveci, l’art. 622, n. 2, secondo comma, del BGB, nella parte in cui prevede che per il calcolo della durata del termine di preavviso non sono presi in considerazione i periodi di lavoro svolti prima del compimento del venticinquesimo anno di età, costituisce una misura di discriminazione in base all’età contraria al diritto dell’Unione e va disapplicata.
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15. According to Ms Kücükdeveci, in so far as it provides that periods of employment completed before the age of 25 are not to be taken into account in calculating the notice period, the second sentence of Paragraph 622(2) of the BGB is a measure which discriminates on grounds of age, contrary to European Union law, and must be disapplied.
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16. Il Landesarbeitsgericht Düsseldorf, pronunciandosi in appello, ha constatato che alla data in cui è avvenuto il licenziamento il termine per la trasposizione della direttiva 2000/78 era scaduto. Tale giudice ha considerato del pari che l’art. 622 del BGB contiene una disparità di trattamento direttamente collegata all’età, della cui incostituzionalità non è convinto, ma di cui sarebbe invece discutibile la conformità al diritto dell’Unione. Tale giudice si chiede, in proposito, se l’eventuale esistenza di una discriminazione diretta connessa all’età debba essere valutata sulla base del diritto primario dell’Unione, come sembra suggerire la sentenza 22 novembre 2005, causa C‑144/04, Mangold (Racc. pag. I‑9981), oppure alla luce della direttiva 2000/78. Sottolineando che la disposizione nazionale di cui trattasi è chiara e non potrebbe essere, eventualmente, interpretata in un senso conforme a detta direttiva, il giudice del rinvio si chiede del pari se, per poter disapplicare tale disposizione in una controversia tra privati, esso debba, al fine di garantire la tutela del legittimo affidamento dei destinatari delle norme, sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte affinché quest’ultima confermi l’incompatibilità di tale disposizione con il diritto dell’Unione.
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16. The Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Higher Labour Court, Düsseldorf), hearing the case on appeal, found that the period for transposing Directive 2000/78 had expired by the date of the dismissal. That court also considered that Paragraph 622 of the BGB contains a difference of treatment directly linked to age, and, while it is not convinced that it is unconstitutional, it regards its compatibility with European Union law as doubtful. It is not sure in this respect whether the possible existence of direct discrimination on grounds of age must be assessed by reference to primary European Union law, as the judgment in Case C‑144/04 Mangold [2005] ECR I‑9981 appears to suggest, or by reference to Directive 2000/78. Noting that the national provision at issue is clear and could not be interpreted, if that were necessary, in a manner compatible with the directive, the court is also uncertain whether, to be able to disapply that provision in a dispute between private individuals, it must first, in order to ensure the protection of the legitimate expectations of persons subject to the law, make a reference to the Court for a preliminary ruling so that the Court can confirm that the provision is incompatible with European Union law.
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17. È sulla scorta di tali premesse che il Landesarbeitsgericht Düsseldorf ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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17. In those circumstances, the Landesarbeitsgericht Düsseldorf decided to stay the proceedings and refer the following questions to the Court for a preliminary ruling:
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«1) a) Se una normativa nazionale, secondo la quale i termini di preavviso di licenziamento che il datore di lavoro deve rispettare si prolungano progressivamente con l’aumentare della durata dell’impiego, senza tuttavia che siano presi in considerazione i periodi di lavoro svolti dal lavoratore prima di aver raggiunto il venticinquesimo anno di età, sia contraria al divieto di discriminazione in ragione dell’età sancito dal diritto comunitario, e segnatamente dal diritto primario della CE o dalla direttiva (...) 2000/78 (...);
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‘(1) (a) Does a national provision under which the periods of notice to be observed by employers are extended incrementally as the length of employment increases, but the employee’s periods of employment b efore the age of 25 are disregarded, infringe the Community law prohibition of discrimination on grounds of age, in particular primary Community law or Directive 2000/78 …?
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b) se una ragione giustificativa del fatto che un datore di lavoro debba rispettare soltanto un termine di preavviso di base per il licenziamento dei lavoratori più giovani possa essere ravvisata nella circostanza che al datore di lavoro viene riconosciuto un interesse economico ad una gestione flessibile del personale – il quale verrebbe pregiudicato da termini di preavviso di licenziamento più lunghi – e che ai giovani lavoratori non viene accordata la tutela dei diritti quesiti e delle aspettative (garantita ai lavoratori più anziani attraverso termini di preavviso più estesi), ad esempio perché si presume una loro maggiore mobilità e flessibilità professionale e personale in ragione dell’età e/o dei minori obblighi sociali, familiari e privati su di essi incombenti.
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(b) Can the fact that employers are required to observe only a basic period of notice when terminating the employment of younger employees be justified on the grounds that employers are recognised as having an operational interest in flexibility as regards staffing – an interest which would be adversely affected by longer periods of notice – and that younger employees are not recognised as having the protection available to older employees (by means of longer notice periods) with respect to their employment status or arrangements, for example because, having regard to their age and/or their lesser social, family and private obligations, they are assumed to have greater occupational and personal flexibility and mobility?
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2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1 a) e negativa della questione sub 1 b):
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(2) If Question 1(a) is answered in the affirmative and Question 1(b) is answered in the negative:
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Se il giudice di uno Stato membro investito di una causa tra privati debba disapplicare una normativa contraria al diritto comunitario ovvero se debba tenere conto della fiducia riposta dai destinatari delle norme nell’applicazione delle leggi nazionali vigenti, in modo tale per cui l’inapplicabilità sopravvenga soltanto in seguito ad una decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee sulla normativa contestata o su una normativa sostanzialmente analoga».
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In legal proceedings between private individuals, must a court of a Member State disapply a statutory provision which is explicitly contrary to Community law, or is the legitimate expectation of persons subject to the law – that national laws which are in force will be applied – to be taken into account so that a provision becomes inapplicable only after the Court of Justice has ruled on the disputed provision or a substantially similar provision?’
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Sulle questioni pregiudiziali
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The questions referred for a preliminary ruling
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Sulla prima questione
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Question 1
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18. Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una normativa nazionale come quella controversa nella causa principale – la quale prevede che i periodi di lavoro compiuti dal dipendente prima del raggiungimento del suo venticinquesimo anno di età non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del termine di preavviso di licenziamento – costituisca una disparità di trattamento in base all’età vietata dal diritto dell’Unione, in particolare dal diritto primario o dalla direttiva 2000/78. Tale giudice chiede, in particolare, se una normativa siffatta sia giustificata dalla circostanza che occorrerebbe rispettare unicamente un termine di preavviso di base nel caso di licenziamento di giovani lavoratori, da un lato, per consentire ai datori di lavoro una gestione flessibile del personale, ciò che non sarebbe possibile con termini di preavviso più lunghi, e, dall’altro, in quanto sarebbe ragionevole esigere dai giovani lavoratori una mobilità personale e professionale maggiore di quella richiesta ai lavoratori più anziani.
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18. By its first question, the referring court asks essentially whether national legislation such as that at issue in the main proceedings, under which periods of employment completed by the employee before reaching the age of 25 are not taken into account in calculating the notice period for dismissal, constitutes a difference of treatment on grounds of age prohibited by European Union law, in particular primary law or Directive 2000/78. It is unsure, in particular, whether such legislation is justified on the ground that only a basic notice period is to be observed in the case of dismissal of younger workers, first, in order to enable employers to manage their personnel flexibly, which would not be possible with longer notice periods, and, second, because it is reasonable to require greater personal and occupational mobility from younger workers than from older ones.
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19. Per risolvere tale questione, occorre anzitutto precisare, come invita a fare il giudice del rinvio, se essa debba essere affrontata alla luce del diritto primario dell’Unione o della direttiva 2000/78.
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19. To answer that question, it must first be ascertained, as the referring court suggests, whether the question should be examined by reference to primary European Union law or to Directive 2000/78.
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20. In proposito, va inizialmente ricordato che il Consiglio dell’Unione europea, fondandosi sull’art. 13 CE, ha adottato la direttiva 2000/78 in merito alla quale la Corte ha dichiarato che non sancisce essa stessa il principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro, principio che trova la sua fonte in vari strumenti internazionali e nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, ma che essa ha il solo obiettivo di stabilire, in dette materie, un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate su diversi motivi, tra i quali rientra l’età (v. sentenza Mangold, cit., punto 74).
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20. In the first place, that the Council of the European Union adopted Directive 2000/78 on the basis of Article 13 EC, and the Court has held that that directive does not itself lay down the principle of equal treatment in the field of employment and occupation, which derives from various international instruments and from the constitutional traditions common to the Member States, but has the sole purpose of laying down, in that field, a general framework for combating discrimination on various grounds including age (see Mangold , paragraph 74).
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21. In tale contesto, la Corte ha riconosciuto l’esistenza di un principio di non discriminazione in base all’età che deve essere considerato un principio generale del diritto dell’Unione (v., in questo senso, sentenza Mangold, cit., punto 75). La direttiva 2000/78 dà espressione concreta a tale principio (v., per analogia, sentenza 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne, Racc. pag. 455, punto 54).
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21. In that context, the Court has acknowledged the existence of a principle of non-discrimination on grounds of age which must be regarded as a general principle of European Union law (see, to that effect, Mangold , paragraph 75). Directive 2000/78 gives specific expression to that principle (see, by analogy, Case 43/75 Defrenne [1976] ECR 455, paragraph 54).
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22. Va del pari rilevato che l’art. 6, n. 1, TUE enuncia che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Ai sensi dell’art. 21, n. 1, di tale Carta, «[è] vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, (...) [sul]l’età».
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22. It should also be noted that Article 6(1) TEU provides that the Charter of Fundamental Rights of the European Union is to have the same legal value as the Treaties. Under Article 21(1) of the charter, ‘[a]ny discrimination based on … age … shall be prohibited’.
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23. Affinché il principio di non discriminazione in base all’età possa applicarsi in una fattispecie come quella di cui alla causa principale, è anche necessario che tale fattispecie rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.
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23. For the principle of non-discrimination on grounds of age to apply in a case such as that at issue in the main proceedings, that case must fall within the scope of European Union law.
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24. A tal proposito, e a differenza della causa conclusasi con la sentenza 23 settembre 2008, causa C‑427/06, Bartsch (Racc. pag. I‑7245), il presunto comportamento discriminatorio adottato nella presente fattispecie in base alla normativa nazionale controversa ha avuto luogo successivamente alla data limite del termine impartito allo Stato membro per trasporre la direttiva 2000/78, termine che, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, è scaduto il 2 dicembre 2006.
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24. In contrast to the situation concerned in Case C‑427/06 Bartsch [2008] ECR I‑7245, the allegedly discriminatory conduct adopted in the present case on the basis of the national legislation at issue occurred after the expiry of the period prescribed for the Member State concerned for the transposition of Directive 2000/78, which, for the Federal Republic of Germany, ended on 2 December 2006.
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25. In tale data, la direttiva ha avuto l’effetto di far entrare nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale che affronta una materia disciplinata dalla stessa direttiva, vale a dire, nella fattispecie, le condizioni di licenziamento.
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25. On that date, that directive had the effect of bringing within the scope of European Union law the national legislation at issue in the main proceedings, which concerns a matter governed by that directive, in this case the conditions of dismissal.
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26. In effetti, una disposizione nazionale quale l’art. 622, n. 2, secondo comma, del BGB, per il fatto di prevedere che, ai fini del calcolo del termine di preavviso di licenziamento, non siano presi in considerazione i periodi di lavoro compiuti dal dipendente prima di aver raggiunto il venticinquesimo anno d’età, incide sulle condizioni di licenziamento dei dipendenti. Si deve pertanto considerare che una legislazione siffatta detti norme relative alle condizioni di licenziamento.
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26. A national provision such as the second sentence of Paragraph 622(2) of the BGB, in that it provides that, in calculating the notice period, periods of employment completed before the employee reaches the age of 25 are not taken into account, affects the conditions of dismissal of employees. Such a provision must therefore be regarded as laying down rules on the conditions of dismissal.
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27. Da tali considerazioni risulta che è in base al principio generale di diritto dell’Unione vietante qualsiasi discriminazione in base all’età, come specificato dalla direttiva 2000/78, che va esaminato se il diritto dell’Unione osti ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale.
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27. It follows that it is the general principle of European Union law prohibiting all discrimination on grounds of age, as given expression in Directive 2000/78, which must be the basis of the examination of whether European Union law precludes national legislation such as that at issue in the main proceedings.
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28. Relativamente, poi, alla questione se la normativa controversa nella causa principale contenga una disparità di trattamento in base all’età, va ricordato che, ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva 2000/78, ai fini di quest’ultima, per «principio della parità di trattamento» si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’art. 1 della medesima direttiva. L’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva in questione precisa che, ai fini dell’applicazione del suo n. 1, sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’art. 1 della direttiva in parola, una persona è trattata in modo meno favorevole di un’altra in una situazione analoga (v. sentenze 16 ottobre 2007, causa C‑411/05, Palacios de la Villa, Racc. pag. I‑8531, punto 50, e 5 marzo 2009, causa C‑388/07, Age Concern England, Racc. pag. I‑1569, punto 33).
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28. In the second place, as regards the question whether the legislation at issue in the main proceedings contains a difference of treatment on grounds of age, it should be recalled that under Article 2(1) of Directive 2000/78, for the purposes of that directive, the ‘principle of equal treatment’ means that there is to be no direct or indirect discrimination whatsoever on any of the grounds referred to in Article 1 of the directive. Article 2(2)(a) of the directive states that, for the purposes of Article 2(1), direct discrimination is to be taken to occur where one person is treated less favourably than another person in a comparable situation, on any of the grounds referred to in Article 1 (see Case C‑411/05 Palacios de la Villa [2007] ECR I‑8531, paragraph 50, and Case C‑388/07 Age Concern England [2009] ECR I‑0000, paragraph 33).
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29. Nella fattispecie, l’art. 622, n. 2, secondo comma, del BGB riserva un trattamento meno favorevole ai dipendenti che sono entrati in servizio presso il datore di lavoro prima dei 25 anni di età. Tale normativa nazionale crea quindi una disparità di trattamento tra persone aventi la medesima anzianità a seconda dell’età in cui esse sono state assunte.
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29. In the present case, the second sentence of Paragraph 622(2) of the BGB affords less favourable treatment to employees who entered the employer’s service before the age of 25. That national provision thus introduces a difference of treatment between persons with the same length of service, depending on the age at which they joined the undertaking.
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30. Così, per due dipendenti aventi ciascuno 20 anni di anzianità, quello assunto all’età di 18 anni avrà diritto ad un termine di preavviso di licenziamento pari a cinque mesi, mentre tale termine sarà pari a sette mesi per colui che è stato assunto all’età di 25 anni. Inoltre, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 36 della sue conclusioni, la normativa nazionale considerata nella causa principale tratta, in generale, in modo più sfavorevole i giovani lavoratori rispetto ai lavoratori più anziani, in quanto i primi – come illustrato dalla situazione della ricorrente nella causa principale – possono essere esclusi, malgrado un’anzianità di servizio nell’impresa di diversi anni, dal poter beneficiare di un aumento progressivo dei termini di preavviso di licenziamento in funzione della durata del rapporto di lavoro, di cui possono invece giovarsi i lavoratori più anziani aventi un’anzianità equiparabile.
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30. Thus in the case of two employees each with 20 years’ seniority in service, the one who joined the undertaking at the age of 18 will be entitled to a notice period of five months, whereas the period will be seven months for the one who joined at the age of 25. Moreover, as the Advocate General observes in point 36 of his Opinion, the national legislation at issue in the main proceedings disadvantages younger workers generally compared to older ones, in that the former – as the situation of Ms Kücükdeveci shows – may, despite several years’ seniority in service in the undertaking, be excluded from benefiting from the progressive extension of notice periods in the case of dismissal according to the length of the employment relationship, from which older workers of comparable seniority will, by contrast, be able to benefit.
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31. Ne consegue che la normativa nazionale considerata contiene una disparità di trattamento fondata sul criterio dell’età.
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31. It follows that the national legislation at issue contains a difference of treatment on grounds of age.
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32. Occorre, in una terza fase, esaminare se tale disparità di trattamento sia atta a costituire una discriminazione vietata dal principio di non discriminazione in base all’età cui ha dato espressione concreta la direttiva 2000/78.
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32. In the third place, it must be examined whether that difference of treatment is liable to constitute discrimination prohibited by the principle of non-discrimination on grounds of age given expression by Directive 2000/78.
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33. Al riguardo, l’art. 6, n. 1, primo comma, della direttiva 2000/78 enuncia che una disparità di trattamento in base all’età non costituisce discriminazione laddove essa sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
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33. The first subparagraph of Article 6(1) of Directive 2000/78 states that a difference of treatment on grounds of age does not constitute discrimination if, within the context of national law, it is objectively and reasonably justified by a legitimate aim, including legitimate employment policy, labour market and vocational training objectives, and if the means of achieving that aim are appropriate and necessary.
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34. Tanto dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio, quanto dalle spiegazioni date in udienza dal governo tedesco risulta che l’art. 622 del BGB trae la sua origine in una legge del 1926. La fissazione della soglia di 25 anni ad opera di tale legge sarebbe il frutto di un compromesso tra, in primo luogo, il governo dell’epoca che auspicava una proroga uniforme di tre mesi del termine di preavviso di licenziamento per i lavoratori di età superiore ai 40 anni, in secondo luogo, i fautori di una proroga graduale di tale termine per tutti i lavoratori e, infine, i sostenitori di una proroga graduale della durata del preavviso, che non tenesse però conto del periodo lavorato, avendo tale regola lo scopo di sollevare parzialmente i datori di lavoro dall’onere dei termini di preavviso prolungati per i lavoratori di età inferiore ai 25 anni.
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34. According to the information provided by the referring court and the statements made at the hearing by the German Government, Paragraph 622 of the BGB originates in a law of 1926. That that law set the threshold at 25 was the outcome of a compromise between, first, the government of the time, which wanted a uniform extension by three months of the notice period for the dismissal of workers aged over 40, second, the supporters of a progressive extension of that period for all workers, and, third, the supporters of a progressive extension of the notice period without taking the period of employment into account, the purpose of the rule being to give employers partial relief from lengthy periods of notice for workers aged under 25.
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35. Secondo il giudice del rinvio, l’art. 622, n. 2, secondo comma, del BGB rispecchia la valutazione del legislatore secondo cui i giovani lavoratori, in genere, reagiscono più facilmente e più rapidamente alla perdita del loro impiego e ci si può attendere da loro una maggiore flessibilità. Infine, un termine di preavviso più breve per i giovani lavoratori ne favorirebbe l’assunzione aumentando la flessibilità della gestione del personale.
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35. The referring court states that the second sentence of Paragraph 622(2) of the BGB reflects the legislature’s assessment that young workers generally react more easily and more rapidly to the loss of their jobs and greater flexibility can be demanded of them. A shorter notice period for younger workers also facilitates their recruitment by increasing the flexibility of personnel management.
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36. Finalità del tipo di quelle menzionate dal governo tedesco e dal giudice del rinvio appaiono rientrare in una politica in materia di occupazione e del mercato del lavoro, ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78.
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36. Objectives of the kind mentioned by the German Government and the referring court clearly belong to employment and labour market policy within the meaning of Article 6(1) of Directive 2000/78.
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37. Va però verificato, secondo il tenore stesso di tale disposizione, se i mezzi apprestati per conseguire siffatta finalità legittima siano «appropriati e necessari».
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37. It remains to be ascertained, in accordance with the wording of that provision, whether the means of achieving such a legitimate aim are ‘appropriate and necessary’.
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38. Si deve, in proposito, ricordare che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di valutazione discrezionale nella scelta delle misure atte a realizzare i loro obiettivi in materia di politica sociale e di occupazione (v. citate sentenze Mangold, punto 63, e Palacios de la Villa, punto 68).
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38. The Member States enjoy a broad discretion in the choice of the measures capable of achieving their objectives in the field of social and employment policy (see Mangold , paragraph 63, and Palacios de la Villa , paragraph 68).
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39. Il giudice del rinvio indica che l’obiettivo del provvedimento di cui trattasi è quello di offrire al datore di lavoro una maggiore flessibilità nella gestione del personale, alleviando l’onere per tale datore di lavoro per quanto attiene al licenziamento dei giovani lavoratori, dai quali sarebbe ragionevole attendersi una più elevata mobilità personale e professionale.
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39. The referring court indicates that the aim of the national legislation at issue in the main proceedings is to afford employers greater flexibility in personnel management by alleviating the burden on them in respect of the dismissal of young workers, from whom it is reasonable to expect a greater degree of personal or occupational mobility.
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40. Nondimeno, tale provvedimento non è appropriato per il conseguimento di detto obiettivo giacché si applica a tutti i dipendenti assunti dall’impresa prima del venticinquesimo anno di età, indipendentemente dalla loro età al momento del licenziamento.
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40. However, the legislation is not appropriate for achieving that aim, since it applies to all employees who joined the undertaking before the age of 25, whatever their age at the time of dismissal.
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41. Per quanto riguarda l’obiettivo, perseguito dal legislatore nell’adottare la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale e ricordato dal governo tedesco, di rafforzare la tutela dei lavoratori in funzione del tempo trascorso nell’impresa, risulta che, in forza di tale normativa, l’allungamento del termine di preavviso di licenziamento a seconda dell’anzianità del dipendente è ritardato per qualsiasi lavoratore assunto dall’impresa prima dei 25 anni di età, anche laddove l’interessato vanti, al momento del licenziamento, una lunga anzianità di servizio in tale impresa. Tale normativa non può pertanto essere considerata idonea a realizzare la finalità dichiarata.
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41. As regards the aim pursued by the legislature at the time of adoption of the national legislation at issue in the main proceedings, adduced by the German Government, of strengthening the protection of workers according to their length of service in the undertaking, it is clear that, under that legislation, the extension of the notice period for dismissal according to the employee’s seniority in service is delayed for all employees who joined the undertaking before the age of 25, even if the person concerned has a long length of service in the undertaking at the time of dismissal. The legislation cannot therefore be regarded as appropriate for achieving that aim.
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42. Va aggiunto che la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale, come ricordato dal giudice del rinvio, incide sui giovani dipendenti in modo diseguale, in quanto colpisce i giovani che si impegnano presto nella vita attiva, senza formazione professionale, o dopo una breve formazione professionale, e non coloro che iniziano a lavorare più tardi, dopo una lunga formazione professionale.
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42. It should be added that, as the referring court points out, the national legislation at issue in the main proceedings affects young employees unequally, in that it affects young people who enter active life early after little or no vocational training, but not those who start work later after a long period of training.
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43. Risulta da tutte queste considerazioni che la prima questione va risolta dichiarando che il diritto dell’Unione, in particolare il principio di non discriminazione in base all’età, quale espresso concretamente nella direttiva 2000/78, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che prevede che, ai fini del calcolo del termine di preavviso di licenziamento, non siano presi in considerazione i periodi di lavoro compiuti dal dipendente prima del raggiungimento dei 25 anni di età.
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43. It follows from all the above considerations that the answer to Question 1 is that European Union law, more particularly the principle of non-discrimination on grounds of age as given expression by Directive 2000/78, must be interpreted as precluding national legislation, such as that at issue in the main proceedings, which provides that periods of employment completed by an employee before reaching the age of 25 are not taken into account in calculating the notice period for dismissal.
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Sulla seconda questione
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Question 2
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44. Con la seconda questione il giudice del rinvio si chiede se, allorché è investito di una controversia tra privati, per poter disapplicare una normativa nazionale che ritenga contraria al diritto dell’Unione, egli debba previamente, a fini di tutela del legittimo affidamento dei soggetti di diritto, adire la Corte di giustizia in forza dell’art. 267 TFUE, affinché quest’ultima confermi l’incompatibilità di tale normativa con il diritto dell’Unione.
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44. By its second question, the referring court asks whether, where it is hearing proceedings between individuals, in order to disapply a national provision which it considers to be contrary to European Union law, it must first, to ensure protection of the legitimate expectations of persons subject to the law, make a reference to the Court under Article 267 TFEU, so that the Court can confirm that the legislation is incompatible with European Union law.
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45. Per quanto riguarda, in primo luogo, il ruolo del giudice nazionale chiamato a dirimere una controversia tra privati nella quale la normativa nazionale appaia contraria al diritto dell’Unione, la Corte ha statuito che spetta ai giudici nazionali assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale derivante dalle norme del diritto dell’Unione e garantirne la piena efficacia (v., in questo senso, sentenze 5 ottobre 2004, cause riunite da C‑397/01 a C‑403/01, Pfeiffer e a., Racc. pag. I‑8835, punto 111, nonché 15 aprile 2008, causa C‑268/06, Impact, Racc. pag. I‑2483, punto 42).
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45. As regards, first, the role of the national court when called on to give judgment in proceedings between individuals in which it is apparent that the national legislation at issue is contrary to European Union law, the Court has held that it is for the national courts to provide the legal protection which individuals derive from the rules of European Union law and to ensure that those rules are fully effective (see, to that effect, Joined Cases C‑397/01 to C‑403/01 Pfeiffer and Others [2004] ECR I‑8835, paragraph 111, and Case C‑268/06 Impact [2008] ECR I‑2483, paragraph 42).
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46. A questo proposito, con riferimento a controversie tra privati, la Corte ha dichiarato in maniera costante che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti (v., in particolare, sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punto 48; 14 luglio 1994, causa C‑91/92, Faccini Dori, Racc. pag. I‑3325, punto 20, nonché Pfeiffer e a., cit., punto 108).
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46. In this respect, where proceedings between individuals are concerned, the Court has consistently held that a directive cannot of itself impose obligations on an individual and cannot therefore be relied on as such against an individual (see, inter alia, Case 152/84 Marshall [1986] ECR 723, paragraph 48; Case C‑91/92 Faccini Dori [1994] ECR I‑3325, paragraph 20; and Pfeiffer and Others , paragraph 108).
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47. Tuttavia, l’obbligo per gli Stati membri, derivante da una direttiva, di raggiungere il risultato previsto da quest’ultima, e il loro dovere di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l’adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi dei detti Stati, ivi compresi, nell’ambito della loro competenza, quelli giurisdizionali (v., in particolare, in questo senso, sentenze 10 aprile 1984, causa 14/83, von Colson e Kamann, Racc. pag. 1891, punto 26; 13 novembre 1990, causa C‑106/89, Marleasing, Racc. pag. I‑4135, punto 8; Faccini Dori, cit., punto 26; 18 dicembre 1997, causa C‑129/96, Inter-Environnement Wallonie, Racc. pag. I‑7411, punto 40; Pfeiffer e a., cit., punto 110, nonché 23 aprile 2009, cause riunite da C‑378/07 a C‑380/07, Angelidaki e a., Racc. pag. I‑3071, punto 106).
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47. However, the Member States’ obligation arising from a directive to achieve the result envisaged by that directive and their duty to take all appropriate measures, whether general or particular, to ensure the fulfilment of that obligation are binding on all the authorities of the Member States including, for matters within their jurisdiction, the courts (see, inter alia, to that effect, Case 14/83 von Colson and Kamann [1984] ECR 1891, paragraph 26; Case C‑106/89 Marleasing [1990] ECR I‑4135, paragraph 8; Faccini Dori , paragraph 26; Case C‑129/96 Inter-Environnement Wallonie [1997] ECR I‑7411, paragraph 40; Pfeiffer and Others , paragraph 110; and Joined Cases C‑378/07 to C‑380/07 Angelidaki and Others [2009] ECR I‑0000, paragraph 106).
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48. Ne consegue che, nell’applicare il diritto interno, il giudice nazionale chiamato ad interpretare tale diritto deve procedere per quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo di tale direttiva, onde conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’art 288, terzo comma, TFUE (v., in tal senso, sentenze citate von Colson e Kamann, punto 26; Marleasing, punto 8; Faccini Dori, punto 26, nonché Pfeiffer e a., punto 113). L’esigenza di un’interpretazione conforme del diritto nazionale è inerente al sistema del Trattato, in quanto permette al giudice nazionale di assicurare, nel contesto delle sue competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolve la controversia ad esso sottoposta (v., in questo senso, sentenza Pfeiffer e a., cit., punto 114).
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48. It follows that, in applying national law, the national court called on to interpret it is required to do so, as far as possible, in the light of the wording and the purpose of the directive in question, in order to achieve the result pursued by the directive and thereby comply with the third paragraph of Article 288 TFEU (see, to that effect, von Colson and Kamann , paragraph 26; Marleasing , paragraph 8; Faccini Dori , paragraph 26; and Pfeiffer and Others , paragraph 113). The requirement for national law to be interpreted in conformity with European Union law is inherent in the system of the Treaty, since it permits the national court, within the limits of its jurisdiction, to ensure the full effectiveness of European Union law when it determines the dispute before it (see, to that effect, Pfeiffer and Others , paragraph 114).
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49. Secondo il giudice del rinvio, tuttavia, per la sua chiarezza e precisione, l’art. 622, n. 2, secondo comma, del BGB non si presta ad un’interpretazione conforme alla direttiva 2000/78.
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49. According to the national court, however, because of its clarity and precision, the second sentence of Paragraph 622(2) of the BGB is not open to an interpretation in conformity with Directive 2000/78.
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50. A tal proposito, occorre ricordare, da un lato, che, come già si è detto al punto 20 della presente sentenza, la direttiva 2000/78 si limita a dare espressione concreta – senza sancirlo – al principio di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e, d’altro lato, che il principio di non discriminazione in base all’età è un principio generale del diritto dell’Unione, in quanto rappresenta un’applicazione specifica del principio generale della parità di trattamento (v., in questo senso, sentenza Mangold, cit., punti 74‑76).
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50. It must be recalled here that, as stated in paragraph 20 above, Directive 2000/78 merely gives expression to, but does not lay down, the principle of equal treatment in employment and occupation, and that the principle of non-discrimination on grounds of age is a general principle of European Union law in that it constitutes a specific application of the general principle of equal treatment (see, to that effect, Mangold , paragraphs 74 to 76).
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51. Ciò considerato, è compito del giudice nazionale, investito di una controversia in cui è messo in discussione il principio di non discriminazione in ragione dell’età, quale espresso concretamente nella direttiva 2000/78, assicurare, nell’ambito delle sue competenze, la tutela giuridica che il diritto dell’Unione attribuisce ai soggetti dell’ordinamento, garantendone la piena efficacia e disapplicando, ove necessario, ogni contraria disposizione di legge nazionale (v., in questo senso, sentenza Mangold, cit., punto 77).
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51. In those circumstances, it for the national court, hearing a dispute involving the principle of non-discrimination on grounds of age as given expression in Directive 2000/78, to provide, within the limits of its jurisdiction, the legal protection which individuals derive from European Union law and to ensure the full effectiveness of that law, disapplying if need be any provision of national legislation contrary to that principle (see, to that effect, Mangold , paragraph 77).
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52. Per quel che riguarda, in secondo luogo, l’obbligo che graverebbe sul giudice nazionale, investito di una controversia tra privati, di chiedere alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione del diritto dell’Unione prima di poter disapplicare una n orma nazionale che ritenga contraria a tale diritto, si deve rilevare che dalla decisione di rinvio risulta che tale aspetto della questione è motivato dal fatto che, in forza del diritto nazionale, il giudice del rinvio non può disapplicare una disposizione vigente della legislazione nazionale se essa non sia stata previamente dichiarata incostituzionale dal Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale).
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52. As regards, second, the obligation of the national court, hearing proceedings between individuals, to make a reference to the Court for a preliminary ruling on the interpretation of European Union law before it can disapply a national provision which it considers to be contrary to that law, it is apparent from the order for reference that this aspect of the question has been raised because, under national law, the referring court cannot decline to apply a national provision in force unless that provision has first been declared unconstitutional by the Bundesverfassungsgericht (Federal Constitutional Court).
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53. In proposito, occorre sottolineare che la necessità di garantire piena efficacia al principio di non discriminazione in base all’età, quale espresso concretamente nella direttiva 2000/78, comporta che il giudice nazionale, in presenza di una norma nazionale, rientrante nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, che ritenga incompatibile con tale principio e per la quale risulti impossibile un’interpretazione conforme a quest’ultimo, deve disapplicare detta disposizione, senza che gli sia imposto né gli sia vietato di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale.
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53. The need to ensure the full effectiveness of the principle of non-discrimination on grounds of age, as given expression in Directive 2000/78, means that the national court, faced with a national provision falling within the scope of European Union law which it considers to be incompatible with that principle, and which cannot be interpreted in conformity with that principle, must decline to apply that provision, without being either compelled to make or prevented from making a reference to the Court for a preliminary ruling before doing so.
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54. La facoltà così riconosciuta dall’art. 267, secondo comma, TFUE di chiedere alla Corte un’interpretazione pregiudiziale prima di disapplicare la norma nazionale contraria al diritto dell’Unione non può tuttavia trasformarsi in obbligo per il fatto che il diritto nazionale non consente a tale giudice di disapplicare una norma interna che egli ritenga contraria alla Costituzione, se tale disposizione non sia stata previamente dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale. Infatti, in virtù del principio del primato del diritto dell’Unione, di cui gode anche il principio di non discriminazione in ragione dell’età, una normativa nazionale contraria, rientrante nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, deve essere disapplicata (v., in questo senso, sentenza Mangold, cit., punto 77).
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54. The possibility thus given to the national court by the second paragraph of Article 267 TFEU of asking the Court for a preliminary ruling before disapplying the national provision that is contrary to European Union law cannot, however, be transformed into an obligation because national law does not allow that court to disapply a provision it considers to be contrary to the constitution unless the provision has first been declared unconstitutional by the Constitutional Court. By reason of the principle of the primacy of European Union law, which extends also to the principle of non-discrimination on grounds of age, contrary national legislation which falls within the scope of European Union law must be disapplied (see, to that effect, Mangold , paragraph 77).
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55. Risulta da queste considerazioni che il giudice nazionale, investito di una controversia tra privati, non è tenuto, ma ha la facoltà di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale sull’interpretazione del principio di non discriminazione in base all’età, quale espresso concretamente dalla direttiva 2000/78, prima di disapplicare una disposizione nazionale che ritenga contraria a tale principio. Il carattere facoltativo di tale rinvio è indipendente dalle modalità che si impongono al giudice nazionale, nel diritto interno, per poter disapplicare una disposizione nazionale che ritenga contraria alla Costituzione.
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55. It follows that the national court, hearing proceedings between individuals, is not obliged but is entitled to make a reference to the Court for a preliminary ruling on the interpretation of the principle of non-discrimination on grounds of age, as given expression by Directive 2000/78, before disapplying a provision of national law which it considers to be contrary to that principle. The optional nature of such a reference is not affected by the conditions of national law under which a court may disapply a national provision which it considers to be contrary to the constitution.
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56. In considerazione di tutto quel che precede, la seconda questione va risolta dichiarando che è compito del giudice nazionale, investito di una controversia tra privati, garantire il rispetto del principio di non discriminazione in base all’età, quale espresso concretamente dalla direttiva 2000/78, disapplicando, se necessario, qualsiasi disposizione contraria della normativa nazionale, indipendentemente dall’esercizio della facoltà di cui dispone, nei casi previsti dall’art 267, secondo comma, TFUE, di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale sull’interpretazione di tale principio.
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56. In the light of the foregoing, the answer to Question 2 is that it is for the national court, hearing proceedings between individuals, to ensure that the principle of non-discrimination on grounds of age, as given expression in Directive 2000/78, is complied with, disapplying if need be any contrary provision of national legislation, independently of whether it makes use of its entitlement, in the cases referred to in the second paragraph of Article 267 TFEU, to ask the Court for a preliminary ruling on the interpretation of that principle.
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Sulle spese
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Costs
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57. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
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57. Since these proceedings are, for the parties to the main proceedings, a step in the action pending before the national court, the decision on costs is a matter for that court. Costs incurred in submitting observations to the Court, other than the costs of those parties, are not recoverable.
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