2011/874/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 dicembre 2011 , che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti e furetti verso l'Unione e i modelli di certificati per le importazioni e i movimenti a carattere non commerciale di detti animali verso l'Unione [notificata con il numero C(2011) 9232] Testo rilevante ai fini del SEE
Gazzetta ufficiale n. L 343 del 23/12/2011 pag. 0065 - 0076
Decisione di esecuzione della Commissione del 15 dicembre 2011 che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti e furetti verso l'Unione e i modelli di certificati per le importazioni e i movimenti a carattere non commerciale di detti animali verso l'Unione [notificata con il numero C(2011) 9232] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/874/UE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE [1], in particolare l’articolo 17, paragrafo 2, frase introduttiva e lettera b), e l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio [2], in particolare l’articolo 8, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso l’Unione. Fra gli animali da compagnia oggetto di detto regolamento vi sono i cani, i gatti e i furetti. (2) La direttiva 92/65/CEE fissa le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell’Unione di cani, gatti e furetti. Essa stabilisce che le condizioni per l’importazione di tali animali devono essere almeno equivalenti a quelle previste dal regolamento (CE) n. 998/2003. (3) Le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano tali importazioni e movimenti a carattere non commerciale variano a seconda della situazione riguardante la rabbia nel paese terzo di origine e a seconda dello Stato membro di destinazione. (4) Il regolamento (CE) n. 998/2003 prevede che i cani, i gatti e i furetti introdotti negli Stati membri diversi da Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito in provenienza dai paesi terzi elencati nel suo allegato, parte B, sezione 2, o parte C, siano vaccinati contro la rabbia, mentre quelli provenienti da altri paesi terzi siano sottoposti anche a un esame del sangue per la rabbia prima della loro introduzione. (5) Il regolamento (CE) n. 998/2003 dispone che fino al 31 dicembre 2011, i cani, i gatti e i furetti introdotti in Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito dai paesi terzi elencati nel suo allegato II, parte B, sezione 2, o parte C, siano vaccinati e sottoposti a un esame del sangue per la rabbia prima della loro introduzione, in conformità alle norme nazionali, mentre quelli provenienti dagli altri paesi terzi siano sottoposti a una quarantena dopo il loro arrivo, conformemente alle norme nazionali. (6) Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce inoltre che fino al 31 dicembre 2011 Finlandia, Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito, per quanto riguarda l’echinococcosi, e Irlanda, Malta e Regno Unito, per quanto riguarda le zecche, possono subordinare l’introduzione di cani, gatti e furetti nel loro territorio al rispetto di determinate condizioni nazionali supplementari. (7) Il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l’infezione da Echinococcus multilocularis nei cani [3], è stato adottato al fine di garantire una protezione sanitaria continua da Echinococcus multilocularis in Irlanda, Malta, Finlandia e Regno Unito. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012. (8) La decisione 2004/595/CE della Commissione, del 29 luglio 2004, che stabilisce un modello di certificato sanitario per l’importazione di cani, gatti e furetti nella Comunità a fini commerciali [4] prevede l’autorizzazione delle importazioni di tali animali dai paesi terzi elencati nell’allegato II, parte B, sezione 2, o parte C del regolamento (CE) n. 998/2003 o nell’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria [5]. La decisione 2004/595/CE prevede inoltre che tali animali debbano essere accompagnati da un certificato conforme al modello figurante nel suo allegato. (9) Il modello contenuto nell’allegato della decisione 2004/595/CE è un certificato individuale che viene rilasciato per ogni cane, gatto o furetto introdotto negli Stati membri in provenienza da un paese terzo elencato nell’allegato II, parte B, sezione 2, o parte C del regolamento (CE) n. 998/2003. (10) Detto certificato è sufficiente per introdurre negli Stati membri diversi da Irlanda, Svezia e Regno Unito gli animali provenienti dai paesi terzi elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010, ma non è accettato per gli animali destinati a Irlanda, Svezia e Regno Unito, dove sono posti in quarantena al loro arrivo, in conformità alla legislazione nazionale. (11) In considerazione dei problemi incontrati da alcuni importatori nell’utilizzo del modello di certificato individuale della decisione 2004/595/CE, è necessario sostituirlo con un modello che possa valere per una partita costituita da vari animali. (12) A norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 998/2003 e del regolamento (UE) n. 388/2010 della Commissione, del 6 maggio 2010, recante disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero massimo di animali da compagnia di determinate specie che possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale [6], i movimenti non commerciali di più di cinque cani, gatti o furetti introdotti nell’Unione in provenienza da un paese terzo devono essere conformi alle condizioni di polizia sanitaria e ai controlli di cui alla direttiva 92/65/CEE. (13) Dato che i rischi presentati dalle importazioni di cani, gatti e furetti e dai movimenti a carattere non commerciale verso l’Unione di più di cinque di tali animali non sono diversi, è necessario adottare un certificato sanitario comune per le importazioni di tali animali e per i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque di tali animali verso l’Unione in provenienza dai paesi terzi elencati nell’allegato II, parte B, sezione 2, o parte C del regolamento (CE) n. 998/2003 o nell’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010. (14) Per ragioni di coerenza e semplificazione della legislazione dell’Unione, è opportuno che i modelli di certificati sanitari per le importazioni nell’Unione di cani, gatti e furetti tengano conto delle prescrizioni della decisione 2007/240/CE della Commissione [7], che stabilisce che i vari certificati veterinari e sanitari richiesti per le importazioni nell’Unione di animali vivi devono basarsi sui modelli unici di certificati veterinari figuranti nel suo allegato I. (15) La decisione 2004/824/CE della Commissione, del 1o dicembre 2004, che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi e introdotti nella Comunità [8], stabilisce un modello di certificato per i movimenti a carattere non commerciale di tali animali provenienti da paesi terzi e introdotti negli Stati membri diversi da Irlanda, Svezia e Regno Unito. Tale modello di certificato può essere utilizzato anche per l’entrata in questi tre Stati membri se tali animali provengono dai paesi elencati nell’allegato II, parte B, sezione 2, o parte C del regolamento (CE) n. 998/2003. Inoltre, questo certificato va rilasciato per l’introduzione di ogni singolo cane, gatto o furetto negli Stati membri. (16) A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 998/2003, gli animali da compagnia devono essere accompagnati da un passaporto conforme al modello figurante nella decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti [9] quando sono introdotti in uno Stato membro dopo uno spostamento temporaneo da uno Stato membro a un paese terzo o territorio. (17) A norma dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 998/2003, gli animali da compagnia che provengono dai paesi e territori elencati nel suo allegato II, parte B, sezione 2, per i quali è stato constatato che tali paesi e territori applicano norme almeno equivalenti alle norme dell’Unione relative ai movimenti dai paesi terzi, devono essere soggetti alle norme per i movimenti non commerciali di cani, gatti e furetti tra gli Stati membri. (18) È opportuno che la presente decisione sia applicata lasciando impregiudicata la decisione 2004/839/CE della Commissione, del 3 dicembre 2004, che definisce le condizioni per i movimenti a carattere non commerciale di cani e gatti giovani da paesi terzi verso la Comunità [10], la quale dà agli Stati membri la possibilità di autorizzare l’introduzione sul loro territorio di cani e gatti di meno di tre mesi, non vaccinati contro la rabbia e provenienti dai paesi terzi elencati nell’allegato II, parte B, sezione 2, e parte C del regolamento (CE) n. 998/2003, a condizioni equivalenti a quelle stabilite all’articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento. (19) Al fine di facilitare l’accesso a certificati plurilingui, il certificato sanitario richiesto per i movimenti a carattere non commerciale di un numero pari o inferiore a cinque di cani, gatti o furetti verso l’Unione deve basarsi sui modelli unici figuranti nella decisione 2007/240/CE. (20) La direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale [11], stabilisce le norme da rispettare per il rilascio dei certificati richiesti dalla legislazione veterinaria al fine di evitare una certificazione fuorviante o fraudolenta. È opportuno che i veterinari ufficiali dei paesi terzi applichino norme e principi almeno equivalenti a quelli stabiliti da detta direttiva. (21) È opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire agli Stati membri di adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione. (22) Occorre di conseguenza abrogare le decisioni 2004/595/CE e 2004/824/CE. (23) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione 1. La presente decisione stabilisce: a) l’elenco dei paesi terzi e territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti o furetti verso l’Unione, in conformità alla direttiva 92/65/CEE, e il certificato sanitario per tali importazioni e movimenti non commerciali; b) il certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di un numero pari o inferiore a cinque di cani, gatti o furetti verso l’Unione, in conformità al regolamento (CE) n. 998/2003. 2. La presente decisione si applica fatto salva la decisione 2004/839/CE. Articolo 2 Paesi terzi e territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti o furetti verso l’Unione e certificato sanitario per tali importazioni e movimenti a carattere non commerciale 1. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti o furetti verso l’Unione, a condizione che i paesi terzi o territori di provenienza e tutti i paesi terzi o territori di transito siano elencati: a) nell’allegato II, parte B, sezione 2, o parte C del regolamento (CE) n. 998/2003; oppure b) nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. 2. I cani, gatti e furetti di cui al paragrafo 1 sono: a) accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello figurante nell’allegato I e rilasciato da un veterinario ufficiale tenendo debitamente conto delle istruzioni contenute nella parte II di tale certificato; b) conformi alle condizioni indicate nel certificato sanitario figurante nell’allegato I per i paesi terzi o i territori di provenienza, di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere a) e b). Articolo 3 Certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di un numero pari o inferiore a cinque di cani, gatti o furetti verso l’Unione 1. Gli Stati membri autorizzano i movimenti a carattere non commerciale verso il loro territorio di un numero pari o inferiore a cinque di cani, gatti o furetti, a condizione che i paesi terzi o territori di provenienza o di transito: a) siano elencati nell’allegato II, parte B, sezione 2, o parte C del regolamento (CE) n. 998/2003; oppure b) non siano elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003. 2. I cani, gatti e furetti di cui al paragrafo 1 sono: a) accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello figurante nell’allegato II e rilasciato da un veterinario ufficiale tenendo debitamente conto delle istruzioni contenute nella parte II di tale certificato; b) conformi alle condizioni indicate nel certificato sanitario figurante nell’allegato II per i paesi terzi o i territori di provenienza, di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere a) e b). Articolo 4 Disposizioni transitorie Gli Stati membri autorizzano per un periodo transitorio che va fino al 30 giugno 2012 le importazioni e i movimenti a carattere non commerciale verso l’Unione di cani, gatti e furetti accompagnati da un certificato veterinario rilasciato entro il 29 febbraio 2012, conforme ai modelli figuranti rispettivamente nell’allegato della decisione 2004/595/CE e nell’allegato della decisione 2004/824/CE. Articolo 5 Abrogazioni Le decisioni 2004/595/CE e 2004/824/CE sono abrogate. Articolo 6 Applicabilità La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012. Articolo 7 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2011 Per la Commissione John Dalli Membro della Commissione [1] GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. [2] GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. [3] GU L 296 del 15.11.2011, pag. 6. [4] GU L 266 del 13.8.2004, pag. 11. [5] GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1. [6] GU L 114 del 7.5.2010, pag. 3. [7] GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37. [8] GU L 358 del 3.12.2004, pag. 12. [9] GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1. [10] GU L 361 dell’8.12.2004, pag. 40. [11] GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28. -------------------------------------------------- ALLEGATO I Parte I: Informazioni relative alla partita PAESE Certificato veterinario per l'UE I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel. I.2. N. di riferimento del certificato I.2.a. I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel. I.6. I.7. Paese di origine Codice ISO I.8. I.9. Paese di destinazione Codice ISO I.10. Regione di destinazione Codice I.11. Luogo di origine Nome N. di autorizzazione Indirizzo Nome N. di autorizzazione Indirizzo Nome N. di autorizzazione Indirizzo I.12. I.13. Luogo di carico I.14. Data di partenza I.15. Mezzo di trasporto Aereo Nave Treno Automezzo Altro Identificazione Riferimento documentale I.16. PIF di entrata nell'UE I.17. Numero/i CITES I.18. Descrizione del prodotto I.19. Codice del prodotto (codice SA) 010619 I.20. Quantità I.21. I.22. Numero di colli I.23. Numero del sigillo/contenitore I.24. I.25. Prodotto certificato per: Animali da compagnia Organismi riconosciuti I.26. I.27. Per l'importazione o l'ammissione nell'UE I.28. Identificazione del prodotto Specie (nome scientifico) Sistema di identificazione Data di applicazione del microchip o tatuaggio [gg/mm/aaaa] N. di identificazione Data di nascita [gg/mm/aaaa] +++++ TIFF +++++ Parte II: Certificazione PAESE Importazioni di cani, gatti, furetti e movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti o furetti verso l'Unione II. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del certificato II.b. Il sottoscritto veterinario ufficiale di … (inserire il nome del paese terzo) certifica che: II.1. l'esame clinico di ciascun animale, effettuato da un veterinario autorizzato dall'autorità competente entro 24 ore dalla spedizione, ha dimostrato che al momento dell'ispezione gli animali erano idonei per il viaggio previsto; II.2. sono trascorsi almeno 21 giorni dalla prima vaccinazione antirabbica (1) eseguita secondo le prescrizioni dell'allegato I bis del regolamento (CE) n. 998/2003, tutte le rivaccinazioni seguenti sono state effettuate nel periodo di validità della vaccinazione precedente (2) e i dati della vaccinazione attuale sono indicati nella tabella del punto II.4; (3) [II.3. gli animali provengono da una paese terzo o territorio elencato nell'allegato II, parte B, sezione 2, o parte C del regolamento (CE) n. 998/2003;] (3) oppure[II.3. gli animali provengono e, se in transito attraverso un paese terzo o territorio, dovranno transitare per un paese terzo o territorio elencato nell'allegato II, parte 1, del regolamento (CE) n. 206/2010 della Commissione e sono trascorsi almeno 3 mesi dalle date indicate nella tabella del punto II.4, quando sono stati prelevati campioni di sangue da ciascun animale, non prima di 30 giorni dalla vaccinazione, da parte di un veterinario autorizzato dall'autorità competente che ha successivamente constatato titoli di anticorpi uguali o superiori a 0,5 IU/ml in una prova di neutralizzazione del virus della rabbia effettuata in un laboratorio riconosciuto (4) (5), e tutte le rivaccinazioni successive sono state eseguite nel periodo di validità della vaccinazione precedente (2);] II.4. i dati della vaccinazione antirabbica attuale e la data del campionamento sono i seguenti: Numero del microchip o del tatuaggio dell'animale Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa] Nome e fabbricante del vaccino Numero del lotto Validità [dd/mm/yyyy] Data di prelievo del campione di sangue [gg/mm/aaaa] da a (3) [II.5. i cani non sono stati trattati contro l'Echinococcus multilocularis;] (3) oppure[II.5. i cani sono stati trattati contro l'Echinococcus multilocularis e i dati del trattamento sono riportati nella tabella al punto II.6;] II.6. i dati del trattamento effettuato dal veterinario incaricato in conformità all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione (6) sono i seguenti: Numero del microchip o del tatuaggio del cane Trattamento anti-echinococcus Veterinario incaricato Nome e fabbricante del prodotto Data [gg/mm/aaaa] e ora del trattamento [00:00] Nome (in stampatello), timbro e firma (7) (8) (8) (8) (8) Osservazioni a) L'originale di ogni certificato è costituito da un unico foglio o, nei casi in cui siano richieste più pagine, è composto in modo tale che i fogli formano un tutto unico e indivisibile. b) Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto d'ispezione frontaliero attraverso il quale la partita è introdotta nell'Unione e dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare che il certificato sia redatto nella lingua ufficiale di un altro Stato membro e sia accompagnato, se necessario, da una traduzione ufficiale. +++++ TIFF +++++ PAESE Importazioni di cani, gatti, furetti e movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti o furetti verso l'Unione II. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del certificato II.b. c) Se per identificare gli elementi della partita (elenco di cui al punto I.28) si allegano al certificato fogli supplementari o documenti giustificativi, questi saranno considerati parte integrante del certificato originale e su ogni pagina dovranno essere apposti la firma e il timbro del veterinario ufficiale. d) Se il certificato, compresi gli elenchi supplementari di cui alla lettera c), è costituito da più di una pagina, ogni pagina deve essere numerata, (numero della pagina) di (numero totale delle pagine), in basso e recare in alto il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente. e) Il certificato è valido per 10 giorni dalla data del rilascio da parte del veterinario ufficiale, fuorché per i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti o furetti verso l'Unione, nel qual caso il certificato è valido per altri movimenti all'interno dell'Unione, per un totale di 4 mesi dalla data di rilascio del certificato o fino alla scadenza della vaccinazione antirabbica, se anteriore. f) Le autorità competenti del paese terzo o territorio esportatore garantiscono l'applicazione di norme e principi di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE. Parte I: Casella I.11: Luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione. Indicare il numero di autorizzazione o registrazione. Casella I.28: Sistema di identificazione: scegliere fra microchip o tatuaggio. microchip or tattoo Data di applicazione del microchip o tatuaggio: il tatuaggio deve essere chiaramente leggibile e applicato prima del 3 luglio 2011. Numero di identificazione: indicare il numero del microchip o tatuaggio. Data di nascita: indicare solo se nota. Parte II: (1) Una rivaccinazione è considerata come prima vaccinazione se non è stata effettuata entro il periodo di validità della vaccinazione precedente. (2) Al certificato deve essere allegata una copia certificata dei dati di identificazione e di vaccinazione degli animali interessati. (3) Scegliere la dicitura appropriata. Se nel certificato viene chiesto di scegliere la dicitura appropriata, le dichiarazioni che non sono pertinenti possono essere barrate, siglate e timbrate dal veterinario ufficiale o cancellate completamente dal certificato. (4) Il test sugli anticorpi della rabbia di cui al punto II.3: deve essere effettuato su un campione prelevato da un veterinario autorizzato dall'autorità competente almeno 30 giorni dopo la data di vaccinazione e tre mesi prima della data di importazione, deve misurare un livello di neutralizzazione degli anticorpi del virus della rabbia con siero pari o superiore a 0,5 IU/ml, deve essere eseguito da un laboratorio riconosciuto a norma dell'articolo 3 della decisione 2000/258/CE del Consiglio, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (l'elenco dei laboratori riconosciuti è disponibile su http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm), non è necessario che venga rinnovato su un animale che dopo aver superato tale test con risultati soddisfacenti è stato rivaccinato contro la rabbia nel periodo di validità di una precedente vaccinazione. (5) Al certificato deve essere allegata una copia certificata del rapporto ufficiale del laboratorio riconosciuto relativo ai risultati dei test sugli anticorpi della rabbia di cui al punto II.3. (6) Il trattamento contro l'Echinococcus multilocularis di cui al punto II.5 deve: essere effettuato da un veterinario entro un periodo non superiore a 120 ore e non inferiore a 24 ore prima dell'entrata prevista dei cani in uno Stato membro o in una sua parte elencata nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1152/2011, consistere in un medicinale autorizzato contenente la dose appropriata di praziquantel o di sostanze farmacologicamente attive, che da sole o combinate hanno dimostrato di poter ridurre la quantità di forme intestinali mature e immature di Echinococcus multilocularis nelle specie ospiti interessate. +++++ TIFF +++++ PAESE Importazioni di cani, gatti, furetti e movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti o furetti verso l'Unione II. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del certificato II.b. (7) Tale data deve precedere la data della firma del certificato.. (8) Quest'informazione può essere inserita dopo la data della firma del certificato per lo scopo descritto nelle osservazioni alla lettera e) e in connessione con la nota 6. La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato. Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica: Data: Firma: Timbro: +++++ TIFF +++++ -------------------------------------------------- ALLEGATO II Parte I: Informazioni relative alla partita PAESE Certificato veterinario per l'UE I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel. I.2. N. di riferimento del certificato I.2.a. I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel. I.6. I.7. Paese di origine Codice ISO I.8. I.9. I.10. I.11. I.12. I.13. I.14. I.15. I.16. I.17. Numero/i CITES I.18. Descrizione del prodotto I.19. Codice del prodotto (codice SA) 010619 I.20. Quantità I.21. I.22. I.23. I.24. I.25. Prodotto certificato per: Animali da compagnia I.26. I.27. I.28. Identificazione del prodotto Specie (Nome scientifico) Sistema di identificazione Data di applicazione di microchip o tatuaggio [gg/mm/aaaa] N. di identificazione Data di nascita [gg/mm/aaaa] +++++ TIFF +++++ Parte II: Certificazione PAESE Movimenti a carattere non commerciale di un numero pari o inferiore a cinque di cani, gatti o furetti II. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del certificato II.b. Il sottoscritto veterinario ufficiale di … (inserire il nome del paese terzo) certifica che: II.1. in base alla dichiarazione del punto II.7, gli animali corrispondono alla definizione di «animali da compagnia» di cui all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 998/2003; II.2. sono trascorsi almeno 21 giorni dalla prima vaccinazione antirabbica (1) eseguita secondo le prescrizioni dell'allegato I bis del regolamento (CE) n. 998/2003, tutte le rivaccinazioni seguenti sono state effettuate nel periodo di validità della vaccinazione precedente (2) e i dati dell'attuale vaccinazione sono indicati nella tabella al punto II.4; (3) [II.3. gli animali provengono da una paese terzo o territorio elencato nell'allegato II, parte B, sezione 2, o parte C del regolamento (CE) n. 998/2003;] (3) oppure[II.3. gli animali provengono o dovranno transitare attraverso un paese terzo o territorio non elencato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 e sono trascorsi almeno 3 mesi dalle date indicate nella tabella del punto II.4, quando sono stati prelevati campioni di sangue da ciascun animale, non prima di 30 giorni dalla vaccinazione, da parte di un veterinario autorizzato dall'autorità competente che ha successivamente constatato titoli di anticorpi uguali o superiori a 0,5 IU/ml in una prova di neutralizzazione del virus della rabbia effettuata in un laboratorio riconosciuto (4)(5) e tutte le rivaccinazioni successive sono state eseguite nel periodo di validità della vaccinazione precedente (2);] II.4. i dati dell'attuale vaccinazione antirabbica e la data del campionamento sono i seguenti: Numero del microchip o del tatuaggio dell'animale Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa] Nome e fabbricante del vaccino Numero del lotto Validità [gg/mm/aaaa] Data di prelievo del campione di sangue [gg/mm/aaaa] da a (3) [II.5. i cani non sono stati trattati contro l'Echinococcus multilocularis;] (3) oppure[II.5. i cani sono stati trattati contro l'Echinococcus multilocularis e i dati del trattamento sono riportati nella tabella al punto II.6;] II.6. i dati del trattamento effettuato dal veterinario incaricato in conformità all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione (6) sono i seguenti: Numero del microchip o del tatuaggio del cane Trattamento anti-echinococcus Veterinario incaricato Nome e fabbricante del prodotto Data [gg/mm/aaaa] e ora del trattamento [00:00] Nome (in stampatello), timbro e firma (7) (8) (8) (8) (8) II.7. dispongo di una dichiarazione scritta firmata del proprietario o dalla persona fisica responsabile degli animali per conto del proprietario, attestante quanto segue: +++++ TIFF +++++ PAESE Movimenti a carattere non commerciale di un numero pari o inferiore a cinque di cani, gatti o furetti II. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del certificato II.b. DICHIARAZIONE Il sottoscritto … [proprietario o persona fisica responsabile per gli animali sopra descritti per conto del proprietario] dichiara che gli animali accompagnano il proprietario o la persona fisica designata responsabile degli animali per conto del proprietario e che non sono destinati alla vendita o al trasferimento a un altro proprietario. Luogo e data: Firma: Osservazioni a) L'originale di ciascun certificato è costituito da un unico foglio o, nei casi in cui siano richieste più pagine, è composto in modo tale che i fogli formano un tutto unico e indivisibile. b) Il certificato è redatto almeno nella lingua dello Stato membro di entrata e in inglese. Esso è compilato in stampatello nella lingua dello Stato membro di entrata o in inglese. c) Se al certificato sono allegati fogli supplementari o documenti giustificativi, questi saranno considerati parte integrante del certificato originale e su ogni pagina dovranno essere apposti la firma e il timbro del veterinario ufficiale. d) Se il certificato, compresi i fogli supplementari di cui alla lettera c), è costituito da più di una pagina, ogni pagina deve essere numerata, (numero della pagina) di (numero totale delle pagine), in basso e recare in alto il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente. e) Il certificato è valido per 10 giorni dalla data del rilascio da parte del veterinario ufficiale fino alla data dei controlli nel luogo d'ingresso dei viaggiatori nell'UE e per altri movimenti all'interno dell'Unione, per un totale di 4 mesi dalla data di rilascio del certificato o fino alla scadenza della vaccinazione antirabbica, se anteriore. f) Le autorità competenti del paese terzo o territorio esportatore garantiscono l'applicazione di norme e principi di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE. Parte I: Casella I.11: Luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione. Indicare il numero di autorizzazione o registrazione. Casella I.28: Sistema di identificazione: scegliere fra microchip o tatuaggio. Data di applicazione del microchip o tatuaggio: il tatuaggio deve essere chiaramente leggibile e applicato prima del 3 luglio 2011. Numero di identificazione: indicare il numero del microchip o tatuaggio. Data di nascita: indicare solo se nota. Parte II: (1) Una rivaccinazione è considerata come prima vaccinazione se non è stata effettuata entro il periodo di validità di una vaccinazione precedente. (2) Al certificato deve essere allegata una copia certificata dei dati di identificazione e di vaccinazione degli animali interessati (3) Scegliere la dicitura appropriata. Se nel certificato viene chiesto di scegliere la dicitura appropriata, le dichiarazioni che non sono pertinenti possono essere barrate, siglate e timbrate dal veterinario ufficiale o cancellate completamente dal certificato. +++++ TIFF +++++ PAESE Movimenti a carattere non commerciale di un numero pari o inferiore a cinque di cani, gatti o furetti II. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del certificato II.b. (4) Il test sugli anticorpi della rabbia di cui al punto II.3: deve essere effettuato su un campione prelevato da un veterinario autorizzato dall'autorità competente, almeno 30 giorni dopo la data di vaccinazione e tre mesi prima della data di importazione, deve misurare un livello di neutralizzazione degli anticorpi del virus della rabbia con siero pari o superiore a 0,5 IU/ml, deve essere eseguito da un laboratorio riconosciuto a norma dell'articolo 3 della decisione 2000/258/CE del Consiglio, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (l'elenco dei laboratori riconosciuti è disponibile su http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm), non è necessario che venga rinnovato su un animale che dopo aver superato tale test con risultati soddisfacenti è stato rivaccinato contro la rabbia nel periodo di validità di una precedente vaccinazione. (5) Al certificato deve essere allegata una copia certificata del rapporto ufficiale del laboratorio riconosciuto relativo ai risultati dei test sugli anticorpi della rabbia di cui al punto II.3. (6) Il trattamento contro l'Echinococcus multilocularis di cui al punto II.5 deve: essere effettuato da un veterinario entro un periodo non superiore a 120 ore e non inferiore a 24 ore prima dell'entrata prevista dei cani in uno Stato membro o in una sua parte elencata nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1152/2011, consistere in un medicinale autorizzato contenente la dose appropriata di praziquantel o di sostanze farmacologicamente attive, che da sole o combinate hanno dimostrato di poter ridurre la quantità di forme intestinali mature e immature dell'Echinococcus multilocularis nelle specie ospiti interessate. (7) Tale data deve precedere la data della firma del certificato. (8) Quest'informazione può essere inserita dopo la data della firma del certificato per lo scopo descritto alla lettera e) delle osservazioni e in connessione con la nota 6. La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato. Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello): Titolo e qualifica: Date: Firma: Timbro: +++++ TIFF +++++ --------------------------------------------------