Regolamento (UE) n. 1097/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010 , recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici Testo rilevante ai fini del SEE
Gazzetta ufficiale n. L 312 del 27/11/2010 pag. 0001 - 0006
Regolamento (UE) n. 1097/2010 della Commissione del 26 novembre 2010 recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio [1], in particolare l'articolo 12, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 177/2008 istituisce un nuovo quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini esclusivamente statistici, allo scopo di promuoverne lo sviluppo in un quadro armonizzato. (2) Lo scambio di dati riservati, a fini esclusivamente statistici, tra la Commissione e le banche centrali nazionali e tra la Commissione e la Banca centrale europea può contribuire a garantire la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell'Unione europea. È pertanto necessario definire il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza e la procedura per la trasmissione di siffatti dati riservati alle banche centrali nazionali e alla Banca centrale europea, allo scopo di garantire che i dati trasmessi siano utilizzati esclusivamente a fini statistici. (3) A norma del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea [2], i dati che i membri SEBC hanno ricevuto dalle autorità appartenenti all'SSE devono essere utilizzati esclusivamente a fini statistici. I membri SEBC sono inoltre tenuti a garantire la protezione fisica e logica delle informazioni statistiche riservate fornite dalle autorità appartenenti all'SSE. La BCE è tenuta a pubblicare rapporti annuali sulla riservatezza relativi alle misure adottate per salvaguardare la riservatezza delle informazioni statistiche. (4) Per ragioni di coerenza è opportuno che, per i set di dati trasmessi conformemente al presente regolamento, siano utilizzate le stesse convenzioni sulle denominazioni, strutture e definizioni dei campi stabilite nel regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione, dell' 11 marzo 2009, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici [3]. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Formato 1. Per i dati trasmessi a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 177/2008 si utilizza il formato di cui alla parte A dell'allegato. 2. I dati e i metadati sono trasmessi nel rispetto delle norme del sistema statistico europeo e secondo la struttura definita nella versione più recente del manuale di raccomandazioni in merito ai registri di imprese di Eurostat fornito dalla Commissione (Eurostat). Articolo 2 Misure in tema di riservatezza Esclusivamente a fini statistici la Commissione (Eurostat) può trasmettere alle banche centrali nazionali e alla Banca centrale europea le caratteristiche specificate nella parte B dell'allegato, corredate di segnalatori di riservatezza, a condizione che la trasmissione sia esplicitamente autorizzata dall'autorità nazionale competente e che, nel caso della trasmissione di dati a una banca centrale nazionale, almeno una unità di un gruppo di imprese multinazionale sia ubicata nel territorio dello Stato membro di tale banca centrale nazionale. Articolo 3 Misure di sicurezza 1. Qualsiasi trasmissione di dati riservati a norma del presente regolamento ai membri del SEBC avrà luogo unicamente dopo che i membri del SEBC, nelle rispettive sfere di competenza, abbiano adottato, conformemente agli articoli 8 bis e 8 ter del regolamento (CE) n. 2533/98, le misure necessarie a garantire: - la protezione di questi dati, in particolare l'archiviazione dei dati segnalati come riservati in un settore sicuro, ad accesso limitato e controllato, - che i dati siano utilizzati esclusivamente a fini statistici, - che le informazioni sulle misure siano comprese nel rapporto annuale sulla riservatezza di cui all'articolo 8 ter del regolamento (CE) n. 2533/98 o che le banche centrali nazionali o la Banca centrale europea abbiano informato la Commissione (Eurostat) e le autorità nazionali competenti delle misure tramite altri mezzi. 2. I dati sono trasmessi in forma criptata. Articolo 4 Procedura di trasmissione 1. I dati e i metadati trasmessi ai sensi del presente regolamento sono scambiati in formato elettronico. 2. I dati e i metadati sono trasmessi servendosi del mezzo sicuro utilizzato dalla Commissione (Eurostat) per lo scambio di dati riservati o attraverso un accesso remoto sicuro. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2010. Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso [1] GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6. [2] GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8. [3] GU L 67 del 12.3.2009, pag. 14. -------------------------------------------------- ALLEGATO A. Struttura e formato per la trasmissione dei dati I seguenti set di dati contenenti informazioni riservate sono inclusi nel processo di gestione della qualità dei dati del registro dell'Unione dei gruppi di imprese multinazionali e delle unità di cui essi sono costituiti (di seguito il "registro degli eurogruppi"): - set di dati con i risultati del processo di correlazione, - set di dati con informazioni sulle unità giuridiche, - set di dati con informazioni sul controllo e sulla proprietà delle unità, - set di dati con informazioni sulle imprese, - set di dati con informazioni sui gruppi globali, - set di dati con informazioni sui gruppi troncati. Un set di dati con i risultati sui gruppi globali e troncati è generato alla fine di ciascun ciclo di gestione della qualità dei dati del registro degli eurogruppi. Il formato da applicare per tali set di dati è quello fissato nel regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione per le trasmissioni tra la Commissione (Eurostat) e le autorità nazionali competenti. Nell'intento di garantire che uno Stato membro riceva dati coerenti, la Commissione (Eurostat) utilizza identiche convenzioni sulle denominazioni, strutture e definizioni dei campi sia per i set di dati trasmessi alle autorità nazionali competenti sia per i set di dati trasmessi alle banche centrali nazionali e alla Banca centrale europea. Al fine di migliorare la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell'Unione europea e a condizione che siano state ottenute le necessarie autorizzazioni, l'autorità nazionale competente valuta le correzioni, le integrazioni nei set di dati eventualmente ricevuti dalle banche centrali nazionali e li inserisce, se del caso, nei dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 177/2008. I dati indicati come riservati dalle banche centrali nazionali o dalla Banca centrale europea saranno trattati in maniera riservata dalla Commissione (Eurostat) e dalle autorità nazionali competenti. B. Trasmissione delle caratteristiche La Commissione (Eurostat) può, previa esplicita autorizzazione da parte dell'autorità nazionale competente e a fini esclusivamente statistici, trasmettere alle banche centrali nazionali e alla Banca centrale europea le seguenti caratteristiche, compresi i segnalatori di riservatezza, relative a gruppi di imprese multinazionali e alle unità di cui essi sono costituiti, a condizione che, nel caso della trasmissione di dati a una banca centrale nazionale, almeno una unità del gruppo sia ubicata nel territorio di quello Stato membro. 1. UNITÀ GIURIDICA Caratteristiche identificative | 1.1 | | Numero identificativo | 1.2a | | Nome | 1.2b | | Indirizzo (compreso il codice postale) più dettagliato possibile | 1.2c | Facoltativo | Numeri di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e informazioni atte a consentire la rilevazione elettronica dei dati | 1.3 | | Numero di partita IVA o, in mancanza, altro numero identificativo amministrativo | Caratteristiche demografiche | 1.4 | | Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche | 1.5 | | Data in cui l'unità giuridica ha cessato di far parte di un'impresa (come individuata al punto 3.3) | Caratteristiche economiche/Di stratificazione | 1.6 | | Forma giuridica | Relazioni con altri registri | 1.7a | | Riferimento al registro di operatori intra-UE istituito conformemente al regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri [1] e riferimento ad archivi doganali o al registro di operatori extra-UE | Relazione con il gruppo di imprese | 1.8 | | Numero identificativo del gruppo troncato (4.1) cui appartiene l'unità | 1.9 | | Data di associazione al gruppo troncato | 1.10 | | Data di separazione dal gruppo troncato | Controllo delle unità | 1.11a | | Numero identificativo della o delle unità giuridiche residenti controllate dall''unità giuridica | 1.11b | | Numero identificativo dell'unità giuridica residente controllante l'unità giuridica | 1.12a | | Paese o paesi di registrazione e numero identificativo o nome e indirizzo della o delle unità giuridiche non residenti controllate dalla unità giuridica | 1.12b | Condizionale | Numero di partita IVA della o delle unità giuridiche non residenti controllate dall'unità giuridica | 1.13a | | Paese di registrazione e numero identificativo o nome, indirizzo dell'unità giuridica non residente controllante l'unità giuridica | 1.13b | Condizionale | Numero di partita IVA dell'unità giuridica non residente controllante l'unità giuridica | Proprietà delle unità | 1.14a | Condizionale | a)Numero identificativo eb)quota di partecipazione (%)nella o nelle unità giuridiche residenti di proprietà dell'unità giuridica | 1.14b | Condizionale | a)Numero identificativo eb)quota di partecipazione (%)della o delle unità giuridiche residenti proprietarie dell'unità giuridica | 1.15 | Condizionale | a)Paese o paesi di registrazione,b)numero identificativo o nome, indirizzo e numero di partita IVA ec)quota di partecipazione (%)nella o nelle unità giuridiche residenti di proprietà dell’unità giuridica | 1.16 | Condizionale | a)Paese o paesi di registrazione,b)numero identificativo o nome, indirizzo e numero di partita IVA ec)quota di partecipazione (%)della o delle unità giuridiche non residenti proprietarie dell'unità giuridica | 3. IMPRESE Caratteristiche identificative | 3.1 | | Numero identificativo | 3.2a | | Nome | 3.2b | Facoltativo | Sito Internet e indirizzo postale e di posta elettronica | 3.3 | | Numero identificativo della o delle unità giuridiche che costituiscono l’impresa | Caratteristiche demografiche | 3.4 | | Data di inizio delle attività | 3.5 | | Data di cessazione definitiva delle attività | Caratteristiche economiche/Di stratificazione | 3.6 | | Codice NACE, a 4 cifre, dell’attività principale | 3.8 | | Numero di persone occupate | 3.11 | | Settore e sottosettore istituzionale conformemente al Sistema europeo dei conti | Relazione con il gruppo di imprese | 3.12 | | Numero identificativo del gruppo troncato (4.1) cui appartiene l’unità | 4. GRUPPO DI IMPRESE Caratteristiche identificative | 4.1 | | Numero identificativo del gruppo troncato | 4.2a | | Nome del gruppo troncato | 4.2b | Facoltativo | Sito Internet e indirizzo postale e di posta elettronica della sede del gruppo troncato | 4.3 | Parzialmente condizionale | Numero identificativo dell'unità a capo del gruppo troncato (corrisponde al numero identificativo dell'unità giuridica che costituisce l'unità capogruppo residente). Condizionale: se l'unità controllante è una persona fisica che non è un operatore economico, la registrazione è subordinata alla disponibilità di tali informazioni nelle fonti amministrative | 4.4 | | Tipologia di gruppi di imprese: 2. gruppo troncato a controllo nazionale; 3. gruppo troncato a controllo estero | Caratteristiche demografiche | 4.5 | | Data di creazione del gruppo troncato | 4.6 | | Data di cessazione del gruppo troncato | Caratteristiche economiche/Di stratificazione | 4.7 | | Codice NACE, a 2 cifre, dell'attività principale del gruppo troncato | 4.9 | | Numero di persone occupate nel gruppo troncato | Caratteristiche identificative | 4.11 | | Numero identificativo del gruppo globale | 4.12a | | Nome del gruppo globale | 4.12b | Facoltativo | Paese di registrazione, sito Internet e indirizzo postale e di posta elettronica della sede del gruppo globale | 4.13a | | Numero identificativo dell'unità a capo del gruppo globale nel caso in cui essa sia residente (corrisponde al numero identificativo dell'unità giuridica che costituisce l'unità capogruppo) Paese di registrazione dell'unità a capo del gruppo globale (nel caso in cui essa non sia residente) | 4.13b | Facoltativo | Numero identificativo o nome e indirizzo dell'unità a capo del gruppo globale (nel caso in cui essa non sia residente) | Caratteristiche economiche/Di stratificazione | 4.14 | Facoltativo | Numero di persone globalmente occupate | 4.16 | Facoltativo | Paese del centro decisionale del gruppo globale | 4.17 | Facoltativo | Paesi in cui sono ubicate le imprese o le unità locali | [1] GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1. --------------------------------------------------