Regolamento (UE) n. 1097/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010 , recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici Testo rilevante ai fini del SEE

Gazzetta ufficiale n. L 312 del 27/11/2010 pag. 0001 - 0006


Regolamento (UE) n. 1097/2010 della Commissione

del 26 novembre 2010

recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio [1], in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 177/2008 istituisce un nuovo quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini esclusivamente statistici, allo scopo di promuoverne lo sviluppo in un quadro armonizzato.

(2) Lo scambio di dati riservati, a fini esclusivamente statistici, tra la Commissione e le banche centrali nazionali e tra la Commissione e la Banca centrale europea può contribuire a garantire la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell'Unione europea. È pertanto necessario definire il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza e la procedura per la trasmissione di siffatti dati riservati alle banche centrali nazionali e alla Banca centrale europea, allo scopo di garantire che i dati trasmessi siano utilizzati esclusivamente a fini statistici.

(3) A norma del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea [2], i dati che i membri SEBC hanno ricevuto dalle autorità appartenenti all'SSE devono essere utilizzati esclusivamente a fini statistici. I membri SEBC sono inoltre tenuti a garantire la protezione fisica e logica delle informazioni statistiche riservate fornite dalle autorità appartenenti all'SSE. La BCE è tenuta a pubblicare rapporti annuali sulla riservatezza relativi alle misure adottate per salvaguardare la riservatezza delle informazioni statistiche.

(4) Per ragioni di coerenza è opportuno che, per i set di dati trasmessi conformemente al presente regolamento, siano utilizzate le stesse convenzioni sulle denominazioni, strutture e definizioni dei campi stabilite nel regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione, dell' 11 marzo 2009, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici [3].

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Formato

1. Per i dati trasmessi a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 177/2008 si utilizza il formato di cui alla parte A dell'allegato.

2. I dati e i metadati sono trasmessi nel rispetto delle norme del sistema statistico europeo e secondo la struttura definita nella versione più recente del manuale di raccomandazioni in merito ai registri di imprese di Eurostat fornito dalla Commissione (Eurostat).

Articolo 2

Misure in tema di riservatezza

Esclusivamente a fini statistici la Commissione (Eurostat) può trasmettere alle banche centrali nazionali e alla Banca centrale europea le caratteristiche specificate nella parte B dell'allegato, corredate di segnalatori di riservatezza, a condizione che la trasmissione sia esplicitamente autorizzata dall'autorità nazionale competente e che, nel caso della trasmissione di dati a una banca centrale nazionale, almeno una unità di un gruppo di imprese multinazionale sia ubicata nel territorio dello Stato membro di tale banca centrale nazionale.

Articolo 3

Misure di sicurezza

1. Qualsiasi trasmissione di dati riservati a norma del presente regolamento ai membri del SEBC avrà luogo unicamente dopo che i membri del SEBC, nelle rispettive sfere di competenza, abbiano adottato, conformemente agli articoli 8 bis e 8 ter del regolamento (CE) n. 2533/98, le misure necessarie a garantire:

- la protezione di questi dati, in particolare l'archiviazione dei dati segnalati come riservati in un settore sicuro, ad accesso limitato e controllato,

- che i dati siano utilizzati esclusivamente a fini statistici,

- che le informazioni sulle misure siano comprese nel rapporto annuale sulla riservatezza di cui all'articolo 8 ter del regolamento (CE) n. 2533/98 o che le banche centrali nazionali o la Banca centrale europea abbiano informato la Commissione (Eurostat) e le autorità nazionali competenti delle misure tramite altri mezzi.

2. I dati sono trasmessi in forma criptata.

Articolo 4

Procedura di trasmissione

1. I dati e i metadati trasmessi ai sensi del presente regolamento sono scambiati in formato elettronico.

2. I dati e i metadati sono trasmessi servendosi del mezzo sicuro utilizzato dalla Commissione (Eurostat) per lo scambio di dati riservati o attraverso un accesso remoto sicuro.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel Barroso

[1] GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.

[2] GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

[3] GU L 67 del 12.3.2009, pag. 14.

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ALLEGATO

A. Struttura e formato per la trasmissione dei dati

I seguenti set di dati contenenti informazioni riservate sono inclusi nel processo di gestione della qualità dei dati del registro dell'Unione dei gruppi di imprese multinazionali e delle unità di cui essi sono costituiti (di seguito il "registro degli eurogruppi"):

- set di dati con i risultati del processo di correlazione,

- set di dati con informazioni sulle unità giuridiche,

- set di dati con informazioni sul controllo e sulla proprietà delle unità,

- set di dati con informazioni sulle imprese,

- set di dati con informazioni sui gruppi globali,

- set di dati con informazioni sui gruppi troncati.

Un set di dati con i risultati sui gruppi globali e troncati è generato alla fine di ciascun ciclo di gestione della qualità dei dati del registro degli eurogruppi.

Il formato da applicare per tali set di dati è quello fissato nel regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione per le trasmissioni tra la Commissione (Eurostat) e le autorità nazionali competenti.

Nell'intento di garantire che uno Stato membro riceva dati coerenti, la Commissione (Eurostat) utilizza identiche convenzioni sulle denominazioni, strutture e definizioni dei campi sia per i set di dati trasmessi alle autorità nazionali competenti sia per i set di dati trasmessi alle banche centrali nazionali e alla Banca centrale europea.

Al fine di migliorare la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell'Unione europea e a condizione che siano state ottenute le necessarie autorizzazioni, l'autorità nazionale competente valuta le correzioni, le integrazioni nei set di dati eventualmente ricevuti dalle banche centrali nazionali e li inserisce, se del caso, nei dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 177/2008.

I dati indicati come riservati dalle banche centrali nazionali o dalla Banca centrale europea saranno trattati in maniera riservata dalla Commissione (Eurostat) e dalle autorità nazionali competenti.

B. Trasmissione delle caratteristiche

La Commissione (Eurostat) può, previa esplicita autorizzazione da parte dell'autorità nazionale competente e a fini esclusivamente statistici, trasmettere alle banche centrali nazionali e alla Banca centrale europea le seguenti caratteristiche, compresi i segnalatori di riservatezza, relative a gruppi di imprese multinazionali e alle unità di cui essi sono costituiti, a condizione che, nel caso della trasmissione di dati a una banca centrale nazionale, almeno una unità del gruppo sia ubicata nel territorio di quello Stato membro.

1. UNITÀ GIURIDICA

Caratteristiche identificative | 1.1 | | Numero identificativo |

1.2a | | Nome |

1.2b | | Indirizzo (compreso il codice postale) più dettagliato possibile |

1.2c | Facoltativo | Numeri di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e informazioni atte a consentire la rilevazione elettronica dei dati |

1.3 | | Numero di partita IVA o, in mancanza, altro numero identificativo amministrativo |

Caratteristiche demografiche | 1.4 | | Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche |

1.5 | | Data in cui l'unità giuridica ha cessato di far parte di un'impresa (come individuata al punto 3.3) |

Caratteristiche economiche/Di stratificazione | 1.6 | | Forma giuridica |

Relazioni con altri registri | 1.7a | | Riferimento al registro di operatori intra-UE istituito conformemente al regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri [1] e riferimento ad archivi doganali o al registro di operatori extra-UE |

Relazione con il gruppo di imprese | 1.8 | | Numero identificativo del gruppo troncato (4.1) cui appartiene l'unità |

1.9 | | Data di associazione al gruppo troncato |

1.10 | | Data di separazione dal gruppo troncato |

Controllo delle unità | 1.11a | | Numero identificativo della o delle unità giuridiche residenti controllate dall''unità giuridica |

1.11b | | Numero identificativo dell'unità giuridica residente controllante l'unità giuridica |

1.12a | | Paese o paesi di registrazione e numero identificativo o nome e indirizzo della o delle unità giuridiche non residenti controllate dalla unità giuridica |

1.12b | Condizionale | Numero di partita IVA della o delle unità giuridiche non residenti controllate dall'unità giuridica |

1.13a | | Paese di registrazione e numero identificativo o nome, indirizzo dell'unità giuridica non residente controllante l'unità giuridica |

1.13b | Condizionale | Numero di partita IVA dell'unità giuridica non residente controllante l'unità giuridica |

Proprietà delle unità | 1.14a | Condizionale | a)Numero identificativo eb)quota di partecipazione (%)nella o nelle unità giuridiche residenti di proprietà dell'unità giuridica |

1.14b | Condizionale | a)Numero identificativo eb)quota di partecipazione (%)della o delle unità giuridiche residenti proprietarie dell'unità giuridica |

1.15 | Condizionale | a)Paese o paesi di registrazione,b)numero identificativo o nome, indirizzo e numero di partita IVA ec)quota di partecipazione (%)nella o nelle unità giuridiche residenti di proprietà dell’unità giuridica |

1.16 | Condizionale | a)Paese o paesi di registrazione,b)numero identificativo o nome, indirizzo e numero di partita IVA ec)quota di partecipazione (%)della o delle unità giuridiche non residenti proprietarie dell'unità giuridica |

3. IMPRESE

Caratteristiche identificative | 3.1 | | Numero identificativo |

3.2a | | Nome |

3.2b | Facoltativo | Sito Internet e indirizzo postale e di posta elettronica |

3.3 | | Numero identificativo della o delle unità giuridiche che costituiscono l’impresa |

Caratteristiche demografiche | 3.4 | | Data di inizio delle attività |

3.5 | | Data di cessazione definitiva delle attività |

Caratteristiche economiche/Di stratificazione | 3.6 | | Codice NACE, a 4 cifre, dell’attività principale |

3.8 | | Numero di persone occupate |

3.11 | | Settore e sottosettore istituzionale conformemente al Sistema europeo dei conti |

Relazione con il gruppo di imprese | 3.12 | | Numero identificativo del gruppo troncato (4.1) cui appartiene l’unità |

4. GRUPPO DI IMPRESE

Caratteristiche identificative | 4.1 | | Numero identificativo del gruppo troncato |

4.2a | | Nome del gruppo troncato |

4.2b | Facoltativo | Sito Internet e indirizzo postale e di posta elettronica della sede del gruppo troncato |

4.3 | Parzialmente condizionale | Numero identificativo dell'unità a capo del gruppo troncato (corrisponde al numero identificativo dell'unità giuridica che costituisce l'unità capogruppo residente). Condizionale: se l'unità controllante è una persona fisica che non è un operatore economico, la registrazione è subordinata alla disponibilità di tali informazioni nelle fonti amministrative |

4.4 | | Tipologia di gruppi di imprese: 2. gruppo troncato a controllo nazionale; 3. gruppo troncato a controllo estero |

Caratteristiche demografiche | 4.5 | | Data di creazione del gruppo troncato |

4.6 | | Data di cessazione del gruppo troncato |

Caratteristiche economiche/Di stratificazione | 4.7 | | Codice NACE, a 2 cifre, dell'attività principale del gruppo troncato |

4.9 | | Numero di persone occupate nel gruppo troncato |

Caratteristiche identificative | 4.11 | | Numero identificativo del gruppo globale |

4.12a | | Nome del gruppo globale |

4.12b | Facoltativo | Paese di registrazione, sito Internet e indirizzo postale e di posta elettronica della sede del gruppo globale |

4.13a | | Numero identificativo dell'unità a capo del gruppo globale nel caso in cui essa sia residente (corrisponde al numero identificativo dell'unità giuridica che costituisce l'unità capogruppo) Paese di registrazione dell'unità a capo del gruppo globale (nel caso in cui essa non sia residente) |

4.13b | Facoltativo | Numero identificativo o nome e indirizzo dell'unità a capo del gruppo globale (nel caso in cui essa non sia residente) |

Caratteristiche economiche/Di stratificazione | 4.14 | Facoltativo | Numero di persone globalmente occupate |

4.16 | Facoltativo | Paese del centro decisionale del gruppo globale |

4.17 | Facoltativo | Paesi in cui sono ubicate le imprese o le unità locali |

[1] GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1.

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