Regolamento (UE) n. 275/2010 della Commissione, del 30 marzo 2010 , che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di valutazione della qualità delle statistiche strutturali sulle imprese Testo rilevante ai fini del SEE
Gazzetta ufficiale n. L 086 del 01/04/2010 pag. 0001 - 0006
Regolamento (UE) n. 275/2010 della Commissione del 30 marzo 2010 che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di valutazione della qualità delle statistiche strutturali sulle imprese (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese [1], in particolare l’articolo 11, paragrafo 2, lettera j), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 295/2008 ha istituito un quadro comune per la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche europee riguardanti la struttura, l’attività, la competitività e il rendimento delle imprese nell’Unione europea. (2) Per comparare i vantaggi della disponibilità dei dati con i costi di raccolta e l’onere per le imprese, specialmente per le piccole imprese, va svolta una valutazione della qualità in applicazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 295/2008. È quindi necessario stabilire i criteri per la valutazione della qualità e gli indicatori chiave. (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato illustra i criteri di valutazione della qualità e il contenuto delle relazioni sulla qualità che gli Stati membri devono presentare. Articolo 2 I dati e i metadati forniti per le relazioni sulla qualità vanno trasmessi o caricati in formato elettronico sul punto di accesso unico per la Commissione (Eurostat) da qualsiasi organismo designato dalle autorità nazionali. Il formato di trasmissione sarà conforme a una appropriata norma di interscambio specificata da Eurostat. Articolo 3 La prima relazione sulla qualità, con i dati per l’anno di riferimento 2008, va fornita entro il 31 marzo 2011. Per Belgio, Cipro, Germania, Grecia, Lussemburgo, Malta, Romania e Regno Unito la scadenza per la trasmissione delle relazioni sulla qualità per l’anno di riferimento 2008 è prorogata di tre mesi. Le relazioni successive vanno trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro 27 mesi dal termine del periodo di riferimento per il quale sono stati rilevati i dati. Articolo 4 La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi e prepara e pubblica relazioni sulla qualità delle statistiche europee. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2010. Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso [1] GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13. -------------------------------------------------- ALLEGATO Relazioni sulla qualità e criteri di valutazione della qualità delle statistiche strutturali sulle imprese SEZIONE I Relazioni sulla qualità Il manuale sulle statistiche strutturali sulle imprese elaborato dalla Commissione (Eurostat) in collaborazione con gli Stati membri fornisce indicazioni ulteriori sull’interpretazione dei criteri qualitativi comuni. La relazione sulla qualità deve contenere informazioni di tipo sia qualitativo che quantitativo. La Commissione (Eurostat) fornisce risultati per gli indicatori quantitativi che possono essere calcolati sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri. Gli Stati membri commentano gli indicatori e assistono Eurostat nella loro interpretazione, alla luce della rispettiva metodologia di rilevazione dei dati; essi forniscono i restanti indicatori quantitativi nonché informazioni qualitative. Gli Stati membri forniscono: - una relazione sugli aspetti qualitativi degli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 295/2008; se necessario gli Stati membri possono fornire relazioni separate sugli allegati I, II, III e IV al suddetto regolamento, - una relazione sugli aspetti qualitativi dell’allegato V del regolamento (CE) n. 295/2008, - una relazione sugli aspetti qualitativi dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 295/2008, - una relazione sugli aspetti qualitativi dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 295/2008, - una relazione sugli aspetti qualitativi dell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 295/2008. Se le informazioni necessarie per l’elaborazione delle statistiche dell’allegato VIII al suddetto regolamento vengono rilevate nell’ambito dell’indagine svolta per gli allegati da I a IV, non è necessario fornire una relazione sugli aspetti qualitativi separata per l’allegato VIII, - una relazione sugli aspetti qualitativi dell’allegato IX del regolamento (CE) n. 295/2008. SEZIONE II Calendario Ogni anno a partire dal 2011 la Commissione (Eurostat) trasmette agli Stati membri, entro la fine di gennaio, le relazioni sulla qualità per l’anno di riferimento t-3, parzialmente precompilate con gli indicatori quantitativi e con le altre informazioni di cui dispone. Ogni anno entro il 31 marzo gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) le relazioni sulla qualità complete. SEZIONE III Criteri qualitativi I dati trasmessi dagli Stati membri sulle statistiche degli allegati da I a IX del regolamento (CE) n. 295/2008 vengono valutati rispetto ai criteri di qualità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [1], ovvero pertinenza, accuratezza, tempestività, puntualità, accessibilità, chiarezza, comparabilità e coerenza. 1. Pertinenza Per pertinenza si intende il grado in cui le statistiche soddisfano le esigenze attuali e potenziali degli utenti. 2. Accuratezza Per accuratezza si intende il grado di corrispondenza fra le stime e i valori veri ignoti. 3. Coerenza Per coerenza si intende l’idoneità dei dati a essere attendibilmente combinati in modi diversi e a vari scopi. 4. Comparabilità Per comparabilità si intende la misurazione dell’incidenza delle differenze tra i concetti statistici, le procedure e gli strumenti di misurazione utilizzati allorché le statistiche sono confrontate nello spazio, nel tempo o tra settori diversi. 5. Tempestività e puntualità Per tempestività si intende l’intervallo di tempo intercorrente fra il momento della diffusione dell’informazione e l’evento o il fenomeno da essa descritto. Per puntualità si intende l’intervallo di tempo intercorrente fra la data di diffusione dei dati e la data obiettivo (data entro la quale i dati avrebbero dovuto essere forniti). 6. Accessibilità e chiarezza Per accessibilità e chiarezza si intendono le condizioni alle quali e le modalità con le quali gli utilizzatori possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati. SEZIONE IV Serie di indicatori quantitativi che devono fornire gli Stati membri in relazione all’accuratezza (e all’attendibilità) Gli indicatori quantitativi descritti nella presente sezione devono essere forniti solo per le statistiche elencate negli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 295/2008, come specificato qui di seguito. I dati vanno trasmessi utilizzando il formato tecnico descritto alla sezione V dell’allegato del presente regolamento. 1. Coefficienti di variazione Le informazioni seguenti devono essere fornite solo se si fa ricorso a indagini per campione o a una combinazione di indagini per campione e dati amministrativi. Gli Stati membri trasmettono informazioni sulle caratteristiche, sui livelli e sulle serie specificati qui di seguito. Gli aspetti da tenere in considerazione per il calcolo dei coefficienti di variazione saranno definiti ulteriormente in collaborazione con gli Stati membri. Nella relazione sulla qualità va inclusa una descrizione del metodo impiegato per il calcolo dei coefficienti di variazione (incluso il software). a) Per le statistiche annuali sulle imprese per le attività di cui alla NACE Rev. 2, sezioni da B a J e da L a N, e alla divisione 95 [dati forniti alle serie 1A, 2A, 3A e 4A, come definito dal regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione [2]], il coefficiente di variazione delle caratteristiche seguenti [come definito dal regolamento (CE) n. 250/2009 della Commissione [3]] sarà fornito al livello di dettaglio della disaggregazione per attività economica specificato qui di seguito: - caratteristica 12110 a livello a tre cifre (gruppo) della NACE Rev. 2, - caratteristiche 11110, 12110, 12150, 13310, 15110 e 16110 al livello di sezione della NACE Rev. 2 per le sezioni da B a J e da L a N e al livello a due cifre (divisione) della NACE Rev. 2 per le divisioni da 45 a 47 e 95. b) Per le statistiche annuali sulle imprese disaggregate per classe di ampiezza del numero di persone occupate per le attività di cui alla NACE Rev. 2, sezioni da C a J e da L a N e alla divisione 95 (dati forniti alle serie 1B, 2B, 3B e 4B) il coefficiente di variazione sarà fornito al livello di dettaglio della disaggregazione per attività e per le classi di ampiezza del numero di persone occupate specificati qui di seguito: - caratteristiche 11110, 12110, 12150 e 16110, - livello di sezione della NACE Rev. 2 per le sezioni da B a J e da L a N e livello a due cifre (divisione) della NACE Rev. 2 per la divisione 95, - classi di ampiezza 0-9, 10-19, 20-49, 50-249 e 250 + per la NACE Rev. 2, sezioni da B a F, e 0-1, 2-9, 10-19, 20-49, 50-249 e 250 + per la NACE Rev. 2, sezioni da G a J e da L a N, nonché divisione 95. 2. Assenza di risposta delle unità Le informazioni seguenti devono essere fornite solo se si fa ricorso a indagini per campione, a una combinazione di indagini per campione e dati amministrativi o unicamente a dati amministrativi. Gli aspetti da tenere in considerazione per il calcolo dell’assenza di risposta delle unità saranno definiti ulteriormente in collaborazione con gli Stati membri. Gli Stati membri devono fornire i dati ponderati sull’assenza di risposta delle unità per le attività di cui alla NACE Rev. 2, sezioni da B a J e da L a N, nonché alla divisione 95, al livello a tre cifre della NACE Rev. 2. Se, per le caratteristiche 11110, 12110, 12150, 13310, 15110 e 16110 si fa ricorso a varie fonti amministrative/indagini, devono essere trasmessi indicatori separati di assenza di risposta delle unità, indicanti il numero della variabile nel campo in questione. L’assenza di risposta delle unità deve essere ponderata, di preferenza per numero di persone occupate. In alternativa si può utilizzare il fatturato. SEZIONE V Formato tecnico per la trasmissione delle relazioni sulla qualità e degli indicatori di qualità Per la trasmissione della relazione e delle serie di indicatori di qualità devono essere impiegati gli identificatori adeguati dei set di dati. Il contenuto dettagliato delle relazioni sulla qualità va concordato in collaborazione con gli Stati membri. Gli Stati membri devono completare le relazioni sulla qualità precompilate e rinviarle alla Commissione (Eurostat). Per trasmettere i due indicatori di qualità (coefficienti di variazione e assenza di risposta delle unità) va utilizzata la struttura definita qui di seguito, simile al formato tecnico per la trasmissione delle statistiche strutturali sulle imprese. 1. Identificatori delle serie di dati Per indicare i criteri qualitativi per le statistiche strutturali sulle imprese vanno utilizzati i seguenti indicatori delle serie di dati. Tipo di serie | Nome | Identificatore della serie di dati | Coefficienti di variazione per le variabili 12110 al livello a tre cifre della NACE Rev. 2, sezioni da B a J e da L a N e divisione 95 | QAG | RSBSQUAL_QAG_A | Coefficienti di variazione per le variabili 11110, 12110, 12150, 13310, 15110 e 16110 al livello di sezione della NACE Rev. 2 per le sezioni da B a J e da L a N e al livello di divisione della NACE Rev. 2 per le divisioni 45, 46, 47 e 95 | QAS | RSBSQUAL_QAS_A | Coefficienti di variazione per le variabili 11110, 12110, 12150 e 16110 al livello di sezione della NACE Rev. 2 per le sezioni da H a J e da L a N e al livello di divisione della NACE Rev. 2 per la divisione 95 e per classe di ampiezza | Q1B | RSBSQUAL_Q1B_A | Coefficienti di variazione per le variabili 11110, 12110, 12150 e 16110 per la NACE Rev. 2, sezioni da B a E, fornendo dettagli per sezione della NACE e per classe di ampiezza | Q2B | RSBSQUAL_Q2B_A | Coefficienti di variazione per le variabili 11110, 12110, 12150 e 16110 per la NACE Rev. 2, sezione G, fornendo dettagli per sezione della NACE e per classe di ampiezza | Q3B | RSBSQUAL_Q3B_A | Coefficienti di variazione per le variabili 11110, 12110, 12150 e 16110 per la NACE Rev. 2, sezione F, fornendo dettagli per sezione della NACE e per classe di ampiezza | Q4B | RSBSQUAL_Q4B_A | Tassi di assenza di risposta delle unità, ponderati, per la NACE Rev. 2, sezioni da B a J e da L a N | QN | RSBSQUAL_QN_A | Relazione sulla qualità | QR | RSBSQUAL_QR_A | 2. Struttura delle serie di dati Il presente punto descrive la struttura delle informazioni da fornire. I codici da utilizzare sono quelli contenuti negli elenchi di codici standard per la base dati di riferimento. Gli elenchi di codici vanno inclusi nel manuale per le statistiche strutturali sulle imprese almeno due mesi prima della prima trasmissione di dati. Gli elenchi dei codici servono unicamente a fissare i codici da utilizzare per la trasmissione dei dati e eventuali cambiamenti non possono far aumentare il livello di dettaglio richiesto dal regolamento (CE) n. 251/2009. Il formato tecnico per la trasmissione dei dati quantitativi richiesto dal regolamento sarà indicato anche nel manuale per le statistiche strutturali sulle imprese. Campo | Descrizione | Serie | Codice per le serie QAG, QAS, Q1B, Q2B, Q3B, Q4B o QN | Anno | Codice per l’anno di riferimento | Unità territoriale | Corrisponde al codice paese | Classe di ampiezza | Codice per la classe di ampiezza | Attività economica | Codice della NACE Rev. 2: sezione, divisione o gruppo | Variabile | Codice per la caratteristica collegata all’indicatore di qualità | Indicatore | Codice per l’indicatore di qualità | Valore dell’indicatore | Valore numerico dell’indicatore; valore numerico dell’indicatore di qualità moltiplicato per 10 e arrotondato al numero intero più vicino | [1] GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164. [2] GU L 86 del 31.3.2009, pag. 170. [3] GU L 86 del 31.3.2009, pag. 1. --------------------------------------------------