Regolamento (UE) n. 86/2010 della Commissione, del 29 gennaio 2010 , recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei prodotti della pesca e del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione per quanto riguarda lo scambio di informazioni sulle ispezioni condotte su pescherecci di paesi terzi e le disposizioni amministrative in materia di certificati di cattura

Gazzetta ufficiale n. L 026 del 30/01/2010 pag. 0001 - 0016


Regolamento (UE) n. 86/2010 della Commissione

del 29 gennaio 2010

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei prodotti della pesca e del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione per quanto riguarda lo scambio di informazioni sulle ispezioni condotte su pescherecci di paesi terzi e le disposizioni amministrative in materia di certificati di cattura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 12, paragrafo 5, l'articolo 51, paragrafo 3, e l'articolo 52,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1005/2008 si applica ai prodotti della pesca che rientrano nella definizione di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento. L'allegato I del suddetto regolamento reca l'elenco dei prodotti cui non si applica la definizione di prodotti della pesca. Detto elenco può essere riveduto ogni anno e deve essere ora modificato sulla base delle nuove informazioni acquisite nell'ambito della cooperazione amministrativa con i paesi terzi prevista all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

(2) Il regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio [2] stabilisce, tra l'altro, parametri per l'esecuzione di ispezioni in porto da parte degli Stati membri. Ai fini dell'applicazione, da parte degli Stati membri, dei parametri per le ispezioni fissati all'articolo 4, lettere c) e d), del suddetto regolamento, è necessario che le informazioni sulle ispezioni condotte su pescherecci di paesi terzi siano comunicate per via elettronica alla Commissione, che le trasmette agli altri Stati membri.

(3) Nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 devono figurare le disposizioni amministrative in base alle quali il certificato di cattura è redatto, convalidato o presentato per via elettronica ovvero sostituito da sistemi elettronici di tracciabilità che consentano alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo. Essendo state concordate nuove disposizioni amministrative sui certificati di cattura, è opportuno aggiornare l'allegato in questione.

(4) Occorre modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1005/2008 e (CE) n. 1010/2009.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1005/2008

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 1010/2009

Il regolamento (CE) n. 1010/2009 è così modificato:

1) all'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

"Con riferimento alle lettere c) e d) del primo comma, gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il nome e la bandiera dei pescherecci di paesi terzi sottoposti ad ispezione e la data dell'ispezione. La Commissione trasmette tali informazioni agli Stati membri.";

2) l'allegato IX è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel Barroso

[1] GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

[2] GU L 280 del 27.10.2009, pag. 5.

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ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 è così modificato:

"ex Capitolo 3 ex1604 ex1605 | Prodotti dell'acquacoltura ottenuti da avannotti o larve |

030110 [1] | Pesci ornamentali, vivi |

ex030191 | Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), vive, pescate in acque dolci |

ex03019200 | Anguille (Anguilla spp.), vive, pescate in acque dolci |

03019300 | Carpe, vive |

ex03019911 | Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), vivi, pescati in acque dolci |

03019919 | Altri pesci di acqua dolce, vivi |

ex030211 | Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescate in acque dolci |

ex03021200 | Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci |

ex03021900 | Altri salmonidi, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci |

ex03026600 | Anguille (Anguilla spp.), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescate in acque dolci |

03026911 | Carpe, fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 |

03026915 | Tilapia (Oreochromis spp.), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 |

03026918 | Altri pesci di acqua dolce, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 |

ex03027000 | Fegati, uova e lattimi, freschi o refrigerati, di altri pesci di acqua dolce |

ex03031100 | Salmoni rossi (Oncorhynchus nerka), esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci |

ex03031900 | Altri salmoni del Pacifico (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci |

ex030321 | Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescate in acque dolci |

ex03032200 | Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci |

ex03032900 | Altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci |

ex03037600 | Anguille (Anguilla spp.), congelate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescate in acque dolci |

03037911 | Carpe, congelate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 |

03037919 | Altri pesci di acqua dolce, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 |

ex030380 | Fegati, uova e lattimi, congelati, di altri pesci di acqua dolce |

03041901 | Filetti, freschi o refrigerati, di persico del Nilo (Lates niloticus) |

03041903 | Filetti, freschi o refrigerati, di pangasio (Pangasius spp.) |

ex03041913 | Filetti, freschi o refrigerati, di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), pescati in acque dolci |

ex03041915 | Filetti, freschi o refrigerati, della specie Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo, pescati in acque dolci |

ex03041917 | Filetti, freschi o refrigerati, di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss (di peso pari o inferiore a 400 g), Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae, pescate in acque dolci |

03041918 | Filetti, freschi o refrigerati, di altri pesci di acqua dolce |

03041991 | Altra carne (anche tritata), fresca o refrigerata, di pesci di acqua dolce |

03042901 | Filetti congelati di persico del Nilo (Lates niloticus) |

03042903 | Filetti congelati di pangasio (Pangasius spp.) |

03042905 | Filetti congelati di tilapia (Oreochromis spp.) |

ex03042913 | Filetti congelati di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), pescati in acque dolci |

ex03042915 | Filetti congelati di Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo, pescati in acque dolci |

ex03042917 | Filetti congelati di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss (di peso pari o inferiore a 400 g), Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae, pescate in acque dolci |

03042918 | Filetti congelati di altri pesci di acqua dolce |

03049921 | Altra carne (anche tritata), congelata, di pesci di acqua dolce |

03051000 | Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di pesci, atti all'alimentazione umana |

ex03052000 | Fegati, uova e lattimi di pesci di acqua dolce, secchi, affumicati, salati o in salamoia |

ex03053030 | Filetti, salati o in salamoia, di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), pescati in acque dolci |

ex03053090 | Filetti, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati, di altri pesci di acqua dolce |

ex03054100 | Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), affumicati, compresi i filetti, pescati in acque dolci |

ex03054945 | Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), affumicate, compresi i filetti, pescate in acque dolci |

ex03054950 | Anguille (Anguilla spp.), affumicate, compresi i filetti, pescate in acque dolci |

ex03054980 | Altri pesci di acqua dolce, affumicati, compresi i filetti |

ex03055980 | Altri pesci di acqua dolce, secchi, anche salati ma non affumicati |

ex03056950 | Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), in salamoia o salati ma non secchi né affumicati, pescati in acque dolci |

ex03056980 | Altri pesci di acqua dolce, in salamoia o salati ma non secchi né affumicati |

03061910 | Gamberi di acqua dolce, congelati |

ex03061990 | Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, congelati, atti all'alimentazione umana |

03062910 | Gamberi di acqua dolce, vivi, freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, secchi, salati o in salamoia |

ex03062990 | Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, non congelati, atti all'alimentazione umana |

030710 | Ostriche, anche separate dalla loro conchiglia, vive, fresche, refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia |

03072100 | Conchiglie dei pellegrini (Coquilles Saint-Jacques), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten, vivi, freschi o refrigerati |

030729 | Conchiglie dei pellegrini (Coquilles Saint-Jacques), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten, diversi da quelli vivi, freschi o refrigerati |

030731 | Mitili (Mytilus spp., Perna spp.), vivi, freschi o refrigerati |

030739 | Mitili (Mytilus spp., Perna spp.), diversi da quelli vivi, freschi o refrigerati |

03076000 | Lumache, diverse da quelle di mare, vive, fresche, refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia |

ex03079100 | Altri invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi specificati o inclusi nelle sottovoci da 03071010 a 03076000, esclusi Illex spp. e seppie della specie Sepia pharaonis, vivi, freschi o refrigerati |

03079913 | Veneri incrocicchiate o vongole ed altre specie della famiglia Veneridae, congelate |

03079915 | Meduse (Rhopilema spp.), congelate |

ex03079918 | Altri invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi specificati o inclusi nelle sottovoci da 03071010 a 03076000 e da 03079911 a 03079915, escluse le seppie della specie Sepia pharaonis, comprese farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana, congelati |

ex03079990 | Altri invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi specificati o inclusi nelle sottovoci da 03071010 a 03076000, esclusi Illex spp. e seppie della specie Sepia pharaonis, comprese farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana, secchi, salati o in salamoia |

ex16041100 | Preparazioni e conserve di salmoni, pescati in acque dolci, interi o in pezzi, ma non tritati |

ex16041910 | Preparazioni e conserve di salmonidi, diversi dai salmoni, pescati in acque dolci, interi o in pezzi, ma non tritati |

ex16042010 | Salmoni, pescati in acque dolci, altrimenti preparati o conservati (diversi da quelli interi o a pezzi ma non macinati) |

ex16042030 | Salmonidi, diversi dai salmoni, pescati in acque dolci, altrimenti preparati o conservati (diversi da quelli interi o a pezzi ma non macinati) |

ex16041991 | Filetti di pesci di acqua dolce, crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati |

ex16054000 | Preparazioni e conserve di gamberi di acqua dolce |

16059011 | Preparazioni e conserve di mitili (Mytilus spp., Perna spp.), in recipienti ermeticamente chiusi |

16059019 | Preparazioni e conserve di mitili (Mytilus spp., Perna spp.), diverse da quelle in recipienti ermeticamente chiusi |

ex16059030 | Preparazioni e conserve di conchiglie dei pellegrini, ostriche e lumache |

16059090 | Preparazioni e conserve di altri invertebrati acquatici, diversi dai molluschi |

[*] Codici NC corrispondenti al regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione (GU L 287 del 31.10.2009)."

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ALLEGATO II

Il testo seguente è inserito nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009:

"Sezione 1

NORVEGIA

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE

La Norvegia richiede un certificato di cattura per gli sbarchi e le importazioni in Norvegia di catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea.

In conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, a decorrere dal 1o gennaio 2010 il certificato di cattura di cui all'articolo 12 e all'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sostituito, per i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera della Norvegia, da un certificato di cattura norvegese basato sul sistema norvegese di note di vendita, che è un sistema elettronico di tracciabilità sotto il controllo delle autorità norvegesi che consente alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo previsto dal sistema comunitario di certificazione delle catture.

Nell'appendice è riportato un facsimile del certificato di cattura norvegese.

Il sistema norvegese di note di vendita è inoltre utilizzato per rilasciare e convalidare certificati di cattura per le partite destinate all'esportazione, dalla Norvegia alla Comunità europea, di prodotti della pesca tradizionali quali lo stoccafisso, il pesce salato e il baccalà salato ed essiccato, ottenuti da materie prime provenienti da piccoli pescherecci e/o attraverso un processo di produzione in più fasi, in conformità della voce 7. bis del facsimile allegato.

I documenti di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 possono essere elaborati, convalidati e presentati su supporto elettronico.

ASSISTENZA RECIPROCA

L'assistenza reciproca di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sviluppata per agevolare lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti della Norvegia e degli Stati membri della Comunità europea, sulla base delle norme in materia di assistenza reciproca previste dal regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione.

Appendice

Catch certification scheme for fishery products exported from Norway to the European Community under Articles 12 (4) and 20 (4) of Council Regulation EC 1005/2008 and the Commission Regulation laying down the detailed rules for the implementation of the same Regulation to replace the European Community catch certificate

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Document No

1. Issued and validated electronically by

Address

Telephone number

Telefax number

2. Fishing vessel Name

Flag — Home port and registration number

Call sign

IMO/Lloyds Number (if issued)

Fishing licence No. — Valid to

Inmarsat number, telefax number, telephone number. E-mail address (if issued)

3. Description of product

Type of processing authorised on board

4. References of applicable conservation and management measures

Species

Product code

Catch area(s) and dates

Verified landed weight (kg), (Estimated weight to be landed if direct landing to EC port)

5. Name of master of fishing vessel

(not applicable if direct landing in an EU port)

Number of sales note with masters original signature

(original signature not applicable if direct landing in an EU port)

6. If transhipment at sea, date, area and position

7. If transhipment within a port area, date and name of port

Name of buyer or receiver of the fish

Receiving vessel name

Call sign

IMO/Lloyds number (if issued)

7. bis Provisions for consignments of stock fish, salted fish and salted and dried fish (klippfish) under CN 03.05.

Name of producer responsible for keeping record of all sales notes containing information of the raw material used in the production. List document number for each sales note.

Address

Telephone number

Telefax number

Type of fishery product

Species

Product CN code

Product weight (kg) in the consignment

8. Name and address of exporter

Signature

Date

9. Flag State Authority Validation: This certificate is issued and validated electronically in accordance with the catch certification scheme for fishery products exported from Norway to the European Community under Articles 12 (4) and 20 (4) of Council Regulation EC 1005/2008 and the Commission Regulation laying down the detailed rules for the implementation of the same Regulation

Ref: www.catchcertificate.no

10. Transport details, country of exportation

Port / airport / other place of departure

Vessel name and flag

Container number(s): list attached.

Name

Address

Flight number/airway bill number

Truck nationality and reg.number

Railway bill number

Other transport documents

+++++ TIFF +++++

Catch certification scheme for fishery products exported from Norway to the European Community under Articles 12 (4) and 20 (4) of Council Regulation (EC) No 1005/2008 and the Commission Regulation laying down the detailed rules for the implementation of the same Regulation to replace the European Community catch certificate

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11. Importer declaration: Name and address of importer

Signature

Date

Seal

Product CN code

Documents under Articles 14(1), (2) of Regulation (EC 1005/2008)

References

12. Import control: Authority

Place

Importation authorised *

Importation suspended *

Verification requested — date

Customs declaration (if issued)

Number

Date

Place

* Tick as appropriate

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Sezione 2

STATI UNITI

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE

In conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, il certificato di cattura di cui all'articolo 12 e all'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sostituito, per i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera degli Stati Uniti, da un certificato di cattura statunitense basato su sistemi elettronici di dichiarazione e di registrazione sotto il controllo delle autorità statunitensi che consentono alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo previsto dal sistema comunitario di certificazione delle catture.

Nell'appendice è riportato un facsimile del certificato di cattura statunitense, che sostituirà il certificato di cattura della Comunità europea e il certificato di riesportazione a decorrere dal 1o gennaio 2010.

ASSISTENZA RECIPROCA

L'assistenza reciproca di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sviluppata per agevolare lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti degli Stati Uniti e degli Stati membri della Comunità europea, sulla base delle norme in materia di assistenza reciproca previste dal regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione.

Appendice

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Sezione 3

NUOVA ZELANDA

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE

In conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, il certificato di cattura di cui all'articolo 12 e all'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sostituito, per i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera della Nuova Zelanda, da un certificato di cattura neozelandese basato su un sistema elettronico di tracciabilità e certificazione sotto il controllo delle autorità neozelandesi, che consente alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo previsto dal sistema comunitario di certificazione delle catture.

Nell'appendice I è riportato un facsimile del certificato di cattura neozelandese che, a decorrere dal 1o gennaio 2010, sostituirà il certificato di cattura della Comunità europea e il certificato di riesportazione per le catture effettuate da pescherecci immatricolati in Nuova Zelanda e sbarcate in Nuova Zelanda.

Nell'appendice II sono riportate note esplicative sul certificato di cattura neozelandese.

I documenti di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 possono essere trasmessi su supporto elettronico.

ASSISTENZA RECIPROCA

L'assistenza reciproca di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sviluppata per agevolare lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti della Nuova Zelanda e degli Stati membri della Comunità europea, sulla base delle disposizioni dettagliate in materia di assistenza reciproca previste dal regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione.

Appendice I

Facsimile del certificato di cattura della Nuova Zelanda

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Appendice II

Note esplicative sul certificato di cattura della Nuova Zelanda

Lo "speditore" è l'"esportatore"

Le informazioni eventualmente riportate nel riquadro "comunicazioni informali" o dopo le firme delle autorità competenti della Nuova Zelanda non sono da queste convalidate.

"

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Gestito dall'Ufficio delle pubblicazioni