2009/544/CE: Decisione della Commissione, del 13 agosto 2008 , che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni [notificata con il numero C(2008) 4453] Testo rilevante ai fini del SEE
Gazzetta ufficiale n. L 181 del 14/07/2009 pag. 0039 - 0048
Decisione della Commissione del 13 agosto 2008 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni [notificata con il numero C(2008) 4453] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2009/544/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica [1], in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, considerando quanto segue: (1) A norma del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali. (2) Il regolamento summenzionato prevede che i criteri ecologici specifici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti, sulla base dei criteri elaborati dal comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica. (3) Secondo il suddetto regolamento, il riesame dei criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica deve essere effettuato in tempo utile prima della fine del periodo di validità dei criteri fissato per ciascun gruppo di prodotti. (4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, è stato effettuato un riesame tempestivo dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica fissati dalla decisione 2002/739/CE della Commissione, del 3 settembre 2002, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni e modifica la decisione 1999/10/CE [2]. I criteri ecologici in questione e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 28 febbraio 2009. (5) Alla luce del riesame in questione, per tenere conto degli sviluppi scientifici e del mercato è opportuno modificare la definizione del gruppo di prodotti e stabilire nuovi criteri ecologici. (6) La decisione 2002/739/CE dovrebbe pertanto essere sostituita. (7) I criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero essere validi fino a quattro anni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione. (8) È opportuno concedere un periodo transitorio ai produttori ai cui prodotti è stato assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica per prodotti vernicianti per interni prima del 18 agosto 2008 o che ne hanno richiesto l’assegnazione prima del 18 agosto 2008 in modo che dispongano di un periodo sufficiente per adattare i prodotti e renderli conformi ai criteri e ai requisiti riveduti. Per garantire la certezza giuridica, è opportuno che fino al 28 febbraio 2009 i produttori siano autorizzati a presentare le domande secondo i criteri fissati nella decisione 2002/739/CE o secondo i criteri fissati nella presente decisione. Dopo tale data è opportuno applicare esclusivamente i criteri stabiliti nella presente decisione. (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Il gruppo di prodotti "prodotti vernicianti per interni" comprende prodotti vernicianti per decorazione di interni, coloranti del legno e prodotti connessi destinati, definiti al paragrafo 2, destinati ad uso professionale e non professionale, concepiti principalmente per la decorazione di interni e commercializzati come tali. Sono compresi, fra l’altro, i rivestimenti e le pitture per pavimenti; i prodotti tinti dai distributori su richiesta di clienti professionisti e non professionisti; i sistemi di colorazione; le pitture decorative per interni, liquide o in pasta eventualmente, pretrattate, colorate o preparate dal fabbricante per soddisfare le esigenze dei consumatori, compresi i primer e i sottofondi per tali prodotti. 2. Per "pittura" si intende un materiale di rivestimento pigmentato, liquido, in pasta o in polvere, che, applicato su un substrato, forma una pellicola opaca avente una funzione protettiva, decorativa o caratteristiche tecniche specifiche. Per "vernice" si intende un materiale di rivestimento chiaro che, applicato su un substrato, forma una pellicola solida trasparente avente una funzione protettiva, decorativa o caratteristiche tecniche specifiche. Per "prodotti vernicianti per decorazione" si intendono pitture e vernici applicate su edifici e rispettive finiture e impianti, a scopo decorativo e protettivo. Sono prodotti applicati in loco. Anche se la funzione primaria è la decorazione, svolgono anche un ruolo di protezione. Per "coloranti del legno" (lasures) si intendono i rivestimenti che creano una pellicola trasparente o semitrasparente per la decorazione e la protezione del legno contro gli eventi atmosferici, che consentono un’agevole manutenzione. Per "sistemi di colorazione" si intendono metodi di preparazione di pitture colorate ottenute mescolando una "base" con tinte coloranti. 3. Il gruppo di prodotti in questione non comprende: a) rivestimenti antiruggine; b) rivestimenti anti-incrostazione; c) preservativi del legno; d) rivestimenti per particolari usi industriali e professionali, compresi i rivestimenti resistenti (heavy-duty); e) rivestimenti per facciate; f) qualsiasi prodotto concepito principalmente per uso esterno e commercializzato come tale. Articolo 2 1. Per ottenere l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i prodotti vernicianti devono rientrare nel gruppo "prodotti vernicianti per interni" definito all’articolo 1, e soddisfare i criteri ecologici indicati nell’allegato alla presente decisione. 2. Le pitture reattive bicomponenti ad alte prestazioni per usi finali specifici devono soddisfare le seguenti condizioni: a) entrambi i componenti devono soddisfare individualmente i criteri ecologici stabiliti nell’allegato (ad eccezione del criterio per i composti organici volatili); b) devono essere corredate di informazioni indicanti che i singoli componenti non devono essere utilizzati separatamente o mescolati con altri prodotti; c) tuttavia, anche il prodotto finale pronto per l’uso deve soddisfare i criteri ecologici, compreso quello riguardante i COV. 3. I rivestimenti commercializzati per uso interno ed esterno devono soddisfare i criteri definiti nella presente decisione riguardanti i prodotti vernicianti per interni e i criteri definiti nella decisione 2009/543/CE [3] riguardante i prodotti vernicianti per esterni. Articolo 3 I criteri ecologici per il gruppo di prodotti "prodotti vernicianti per interni" e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Articolo 4 Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo "prodotti vernicianti per interni" è "07". Articolo 5 La decisione 2002/739/CE è abrogata. Articolo 6 1. I marchi di qualità ecologica assegnati prima del 18 agosto 2008 in relazione a prodotti che rientrano nel gruppo "prodotti vernicianti per interni" possono continuare a essere utilizzati fino al 28 febbraio 2009. 2. I prodotti appartenenti al gruppo di prodotti "prodotti vernicianti per interni" per i quali è stata presentata domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica prima del 18 agosto 2008 ottengono l’assegnazione del marchio di qualità ecologica alle condizioni previste dalla decisione 2002/739/CE. In tal caso il marchio può essere utilizzato fino al 28 febbraio 2009. 3. Le domande per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica per prodotti appartenenti al gruppo "prodotti vernicianti per interni" presentate dopo il 18 agosto 2008 ma prima del 1o marzo 2009 possono essere basate sui criteri fissati nella decisione 2002/739/CE o sui criteri stabiliti nella presente decisione. Se la domanda è basata sui criteri fissati nella decisione 2002/739/CE, il marchio di qualità ecologica può essere utilizzato fino al 28 febbraio 2009. Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2008. Per la Commissione Olli Rehn Membro della Commissione [1] GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1. [2] GU L 236 del 4.9.2002, pag. 4. [3] Cfr. pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale. -------------------------------------------------- ALLEGATO A. QUADRO DI RIFERIMENTO Finalità dei criteri I criteri definiti nel presente allegato mirano in particolare a promuovere: - un impiego efficiente del prodotto e la riduzione al minimo dei rifiuti, - la diminuzione dei rischi ambientali e di altro genere (ad esempio per l’ozono troposferico), riducendo le emissioni di solventi, - la riduzione del rilascio nelle acque di sostanze tossiche o comunque inquinanti. I vari criteri sono fissati ad un livello tale da promuovere l’assegnazione del marchio di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni a ridotto impatto ambientale. Requisiti di valutazione e verifica Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica. Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc. Eventualmente possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ogni criterio, purché siano ritenuti equivalenti dall’organismo competente che esamina la domanda. Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti. In sede di valutazione delle domande di assegnazione del marchio e di verifica della conformità ai criteri, si raccomanda agli organismi competenti di tener conto dell’applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come ad esempio EMAS o EN ISO 14001 (Nota: l’applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria). Per gli "ingredienti" citati fra i criteri si intendono sia le sostanze che i preparati. Le definizioni di "sostanze" e "preparati" sono fornite nel regolamento REACH [regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [1]]. La formula esatta del prodotto deve essere fornita all’organismo competente per tutte le sostanze usate dal richiedente. Tutte le sostanze, comprese le impurità, presenti in concentrazioni superiori allo 0,01 % (m/m) devono essere indicate, tranne se in un altro punto dei criteri è specificata una concentrazione inferiore. B. CRITERI ECOLOGICI Tutti i criteri, tranne il numero 3 riguardante i limiti di COV, si applicano al prodotto verniciante nel suo imballaggio. In conformità della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [2], i valori limite dei COV fanno riferimento al prodotto pronto all’uso e quindi il contenuto massimo di COV deve essere calcolato sulla base delle aggiunte raccomandate, per esempio di coloranti e/o diluenti. Ai fini di tale calcolo sono necessari i dati trasmessi dai fornitori delle materie prime riguardanti il contenuto solido, i contenuti di COV e la densità del prodotto. I criteri 1 e 2 si applicano solo alle vernici bianche e di colore chiaro (comprese finiture, primer, sottofondi e/o intermedi). Per i sistemi di colorazione i criteri 1 e 2 si applicano esclusivamente alla base bianca (che contiene la percentuale più elevata di TiO2). Nei casi in cui la base bianca non può soddisfare il requisito di almeno 8 m2 per litro per un potere coprente del 98 % secondo il criterio 7.a), i criteri devono essere soddisfatti dopo aver applicato una colorazione per ottenere il colore standard RAL 9010. I criteri 1 e 2 non si applicano ai rivestimenti trasparenti. 1. Pigmenti bianchi Contenuto di pigmenti bianchi (pigmenti inorganici bianchi con un indice di rifrazione superiore a 1,8): la pittura deve avere un contenuto in pigmenti bianchi pari o inferiore a 36 g/m2 di pellicola essiccata, con opacità pari al 98 %. Questo criterio non si applica alle vernici e ai coloranti del legno. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante che queste sostanze non sono utilizzate o fornire la documentazione indicante il contenuto di pigmenti bianchi e la resa, oltre al calcolo preciso per dimostrare la conformità al criterio. 2. Biossido di titanio Biossido di titanio: le emissioni e gli scarichi di rifiuti provenienti dalla produzione di pigmenti di biossido di titanio non possono superare i valori seguenti [ricavati dal documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per la fabbricazione di prodotti chimici in grandi quantità (BREF) (agosto 2007)]: - emissioni di SOx (espresse in SO2): 252 mg/m2 di pellicola secca (opacità al 98 %), - rifiuti di solfato: 18 g/m2 di pellicola secca (opacità al 98 %), - rifiuti di cloruro: 3,7 g/m2, 6,4 g/m2 e 11,9 g/m2 di pellicola secca (opacità al 98 %) rispettivamente per rutilo naturale, di sintesi e scorie. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante che queste sostanze non sono utilizzate o fornire la documentazione necessaria indicante i livelli rispettivi delle emissioni e del rilascio di rifiuti per i parametri in questione, il contenuto di biossido di titanio del prodotto, la resa del prodotto, oltre al calcolo preciso per dimostrare la conformità al criterio. 3. Composti organici volatili (COV) Contenuto massimo di COV: Classificazione del prodotto (direttiva 2004/42/CE) | Valori limite COV (g/l inclusa l’acqua) | Pitture opache per interni (muri/soffitti) (Gloss < 25 a 60 °) | 15 | Pitture lucide per interni (muri/soffitti) (Gloss > 25 a 60 °) | 60 | Pitture per finiture e tamponature da interni per legno e metallo, inclusi i sottofondi | 90 | Vernici e coloranti del legno per finiture interne, inclusi gli impregnanti per legno opachi | 75 | Coloranti non filmogeni per legno da interni | 75 | Primer | 15 | Primer fissanti | 15 | Pitture monocomponenti ad alte prestazioni | 100 | Pitture bicomponenti ad alte prestazioni per usi specifici, ad esempio pavimenti | 100 | Pitture per effetti decorativi | 90 | In questo contesto, per "composto organico volatile (COV)" si intende qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250 °C misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa, ai sensi della definizione di cui alla direttiva 2004/42/CE. Per definire i valori limite di COV sono utilizzate le sottocategorie di pitture e vernici della direttiva. Qui sono riportate soltanto le categorie pertinenti ai fini dei rivestimenti interni. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio. Per tutti i prodotti il richiedente deve indicare il contenuto di COV. 4. Idrocarburi aromatici volatili (VAH) Non devono essere aggiunti idrocarburi aromatici volatili direttamente al prodotto prima o durante la colorazione (ove applicabile); tuttavia, possono essere aggiunti componenti contenenti VAH in quantità tale che il contenuto finale di VAH nel prodotto finale non sia superiore allo 0,1 % (m/m). In questo contesto, per "idrocarburo aromatico volatile (VAH)" si intende qualsiasi composto organico ai sensi della definizione di cui alla direttiva 2004/42/CE, avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250 °C misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa e almeno un nucleo aromatico nella sua formula di struttura estesa. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio che certifichi che non sono stati aggiunti VAH se non in componenti prefabbricati e, ove applicabile, deve presentare dichiarazioni dei fornitori dei componenti che confermino il contenuto di VAH. 5. Metalli pesanti I seguenti metalli pesanti o i loro componenti non devono essere utilizzati (come sostanza o parte di preparato) come componenti del prodotto o della colorazione (se applicabile): cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico, bario (escluso il solfato di bario), selenio, antimonio. Neanche il cobalto deve essere aggiunto come componente, ad eccezione dei sali di cobalto utilizzati come essiccante nelle pitture alchiliche. Questi possono essere utilizzati per una concentrazione non superiore allo 0,05 % (m/m) nel prodotto finale, misurata come metallo di cobalto. Anche il cobalto nei pigmenti è esonerato da questo requisito. È accettabile che gli ingredienti possano contenere tracce di questi metalli fino a un massimo dello 0,01 % (m/m) provenienti da impurità nella materia prima. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio così come dichiarazioni dei fornitori dei componenti (se applicabile). 6. Sostanze pericolose a) Il prodotto: il prodotto non deve essere classificato come molto tossico, tossico, pericoloso per l’ambiente, cancerogeno, tossico per la riproduzione, nocivo, corrosivo, mutageno o irritante (solo quando l’effetto è causato dalla presenza di componenti etichettati con R43) ai sensi della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [3] prima o dopo la colorazione (ove applicabile). Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio unitamente a una scheda di sicurezza del prodotto conforme ai requisiti di cui all’allegato II del regolamento REACH. b) Componenti (molto tossico, tossico, cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione): non deve essere usato nessun componente, compresi quelli utilizzati nella colorazione (se applicabile), che al momento della domanda risponda ai criteri di classificazione delle seguenti frasi di rischio (o loro combinazioni): - R23 (tossico per inalazione), - R24 (tossico a contatto con la pelle), - R25 (tossico per ingestione), - R26 (molto tossico per inalazione), - R27 (molto tossico a contatto con la pelle), - R28 (molto tossico per ingestione), - R33 (pericolo di effetti cumulativi), - R39 (pericolo di effetti irreversibili molto gravi), - R40 (prove limitate di effetti cancerogeni), - R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione), - R45 (può provocare il cancro), - R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie), - R48 (pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata), - R49 (può provocare il cancro per inalazione), - R60 (può ridurre la fertilità), - R61 (può provocare danni al feto), - R62 (possibile rischio di ridotta fertilità), - R63 (possibile rischio di danni al feto), - R68 (possibile rischio di effetti irreversibili); come stabilito nella direttiva 67/548/CEE del Consiglio [4] o nella direttiva 1999/45/CE. I principi attivi utilizzati come conservanti nella formula a cui è assegnata una qualsiasi delle frasi di rischio R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R40 o R48 (o loro combinazioni) possono comunque essere utilizzati fino ad un massimo dello 0,1 % (m/m) della formula totale della pittura. In alternativa, è possibile prendere in considerazione il sistema globale armonizzato (GHS) di classificazione [5]. In questo caso, non devono essere usati i componenti, compresi quelli utilizzati nella colorazione (se applicabile), classificati nelle seguenti categorie (o loro combinazioni): - Tossicità acuta (orale) — categoria I, II, III, - Tossicità acuta (cutanea) — categoria I, II, III, - Tossicità acuta (inalazione) — categoria I, II, III, - Sensibilizzazione delle vie respiratorie — categoria I, - Sostanze mutagene — categoria I, II, - Sostanze cancerogene — categoria I, II, - Sostanze tossiche per la riproduzione — categoria I, II, - Tossicità sistemica specifica per un determinato organo (esposizione singola) — categoria I, II, - Tossicità sistemica specifica per un determinato organo (esposizione ripetuta) — categoria I, II, come stabilito nel documento ST/SG/AC.10/30 [6] e riveduto nel documento ST/SG/AC.10/34/Add.3 sul sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche. Tuttavia, i componenti attivi che sono utilizzati come conservanti nella formula e che sono attribuiti a una delle seguenti categorie GHS possono essere usati fino al limite dello 0,1 % (m/m) della formula totale della pittura: - Tossicità acuta (orale, cutanea, inalazione) — I, II, III (solo orale e cutanea), - Tossicità sistemica specifica per un determinato organo (esposizione singola e/o ripetuta) — I, II (o loro combinazioni), e - categoria II di cancerogenicità. La metil etil chetossima può essere utilizzata nelle pitture alchiliche fino al limite dello 0,3 % (m/m). Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio unitamente a una scheda di sicurezza del prodotto conforme ai requisiti di cui all’allegato II del regolamento REACH. c) Componenti (pericolosi per l’ambiente): non deve essere presente in percentuale superiore al 2 % (m/m) nessun componente, compresi quelli utilizzati nella colorazione (se applicabile), che al momento della domanda soddisfi i criteri di classificazione delle seguenti frasi di rischio (o loro combinazioni): - N R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici), - N R50/53 (altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare effetti negativi a lungo termine per l’ambiente acquatico), - N R51/53 (tossico per gli organismi acquatici, può provocare effetti negativi a lungo termine per l’ambiente acquatico), - N R52/53 (nocivo per gli organismi acquatici, può provocare effetti negativi a lungo termine per l’ambiente acquatico), - R51 (tossico per gli organismi acquatici), - R52 (nocivo per gli organismi acquatici), - R53 (può provocare effetti negativi a lungo termine per l’ambiente acquatico), come stabilito nella direttiva 67/548/CEE o nella direttiva 1999/45/CE. In alternativa, è possibile prendere in considerazione il sistema globale armonizzato (GHS) di classificazione [7]. In questo caso non deve essere presente in percentuale superiore al 2 % (m/m) nessun componente, compresi quelli utilizzati nella colorazione (se applicabile), che al momento della domanda sia assegnato o possa essere assegnato a una delle seguenti classificazioni: Categorie di tossicità per l’ambiente acquatico (e loro combinazioni): - Acuta I, II, III, - Cronica I, II, III, IV, come stabilito nel documento ST/SG/AC.10/30 e riveduto nel documento ST/SG/AC.10/34/Add.3 sul sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche. In entrambi i casi, la quantità totale di tutti i componenti ai quali, al momento della domanda, viene assegnata o può essere assegnata una di queste frasi di rischio (o una combinazione delle stesse) o una classificazione GHS non deve superare il 4 % (m/m). Questa disposizione non si applica all’ammoniaca o all’alchil ammonio. Questo criterio non influisce sull’obbligo di rispettare le disposizioni del criterio 6, lettera a). Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio unitamente a un elenco dei componenti e a una scheda di sicurezza del materiale per ogni componente conforme ai requisiti di cui all’allegato II del regolamento REACH. d) Alchilfenoletossilati (APEO): non devono essere utilizzati APEO nel prodotto prima o durante la colorazione (se applicabile). Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio. e) Composti dell’isotiazolinone: il contenuto di composti dell’isotiazolinone nel prodotto non deve superare lo 0,05 % (m/m) prima o dopo la colorazione (se applicabile). Analogamente, il contenuto della miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one (N. CE 247-500-7) e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (N. CE 220-239-6) (3:1) non deve superare lo 0,0015 % (m/m). Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio indicando le quantità delle sostanze (se utilizzate). f) Nel prodotto non sono autorizzati sulfonati alchilici perfluorinati (PFAS), acidi carbossilici perfluorinati (PFCA) compreso l’acido perfluorottanico (PFOA) e le sostanze collegate di cui al documento dell’OCSE "Preliminary lists of PFOS, PFAS, PFOA, PFCA, related compounds and chemicals that may degrade to PFCA" (riveduto nel 2007). L’elenco dell’OCSE è fornito nell’allegato del presente documento sui criteri. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio. g) Formaldeide: non devono essere aggiunte formaldeidi libere. Le sostanze che cedono formaldeide possono essere aggiunte solo in quantità tali da garantire che il contenuto totale di formaldeide libera dopo la colorazione (se applicabile) non superi lo 0,001 % (m/m). Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio. Inoltre, il richiedente fornisce i risultati delle prove dei fornitori delle materie prime utilizzando il metodo di prova VdL-RL 03 (VdL Guide-line 03) "In-can concentration of formaldehyde determined by the acetyl-acetone method" e i calcoli che mettono i dati delle prove in questione in relazione con il prodotto finale per indicare che la concentrazione massima finale possibile di formaldeide ceduta da sostanze che cedono formaldeide non è superiore allo 0,001 % (m/m). In alternativa, la formaldeide ceduta da sostanze che cedono formaldeide può essere misurata nel prodotto finale usando una norma basata sulla cromatografia liquida al alta pressione. h) Solventi organici alogenati: fatti salvi i criteri 6a, 6b e 6c, nel prodotto possono essere utilizzati prima o durante la colorazione (ove applicabile) soltanto composti alogenati che al momento della domanda sono stati valutati in base al rischio e che non sono stati classificati con le frasi di rischio seguenti (o loro combinazioni): R26/27, R45, R48/20/22, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53 e R59 ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio. i) Ftalati: fatti salvi i criteri 6a, 6b e 6c, nel prodotto possono essere utilizzati prima o durante la colorazione (ove applicabile), soltanto ftalati che al momento della domanda sono stati valutati in base al rischio e che non sono stati classificati con le frasi di rischio seguenti (o loro combinazioni): R60, R61, R62, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53 e R52/53 ai sensi della direttiva 67/548/CEE e delle successive modifiche. Inoltre, nel prodotto non sono autorizzati il DNOP (ftalato di diottile), il DINP (ftalato di diisononile) e il DIDP (ftalato di diisodecile). Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante la conformità al criterio. 7. Idoneità all’uso a) Resa: le pitture bianche e di colore chiaro (compresi finiture, primer, sottofondi e/o intermedi) devono avere una resa minima (con potere coprente con opacità al 98 %) di 8 m2/l di prodotto. Per i sistemi di colorazione questo criterio si applica esclusivamente alla base bianca (che contiene la percentuale più elevata di TiO2). Nei casi in cui la base bianca non può soddisfare il requisito di almeno 8 m2 per litro per un potere coprente del 98 %, il criterio deve essere soddisfatto dopo aver applicato una base bianca per ottenere il colore standard RAL 9010. Il criterio non si applica per tutte le altre basi utilizzate per ottenere prodotti colorati — si tratta di basi che di norma contengono meno TiO2, che non possono soddisfare il requisito di almeno 8 m2 per litro di prodotto per un potere coprente del 98 %. Per le pitture che fanno parte di un sistema di colorazione, il richiedente deve indicare all’utente finale, sull’imballaggio del prodotto o nei punti vendita, quale tinta o primer/sottofondo (se possibile munito di marchio comunitario di qualità ecologica) utilizzare come rivestimento di base prima di applicare la tinta più scura. I primer con specifiche proprietà sigillanti/bloccanti e penetranti/fissanti e i primer con proprietà adesive speciali per le superfici in alluminio e galvanizzate devono avere una resa minima (potere coprente al 98 %) di 6 m2/l di prodotto. I rivestimenti per decorazione spessi (cioè le pitture destinate specificamente a dare un effetto tridimensionale e che sono dunque caratterizzate da una pellicola molto spessa) devono avere una resa di 1 m2/kg di prodotto. Questo requisito non si applica a vernici, coloranti per legno, rivestimenti e pitture per pavimenti, sottofondi, primer di adesione e qualsiasi altro rivestimento trasparente. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto di prova secondo il metodo della norma ISO 6504/1 (Prodotti vernicianti — Determinazione del potere coprente — parte 1: metodo Kubelka-Munt per pitture bianche e chiare) o della norma ISO 6504/3 (Parte 3: determinazione della razione di contrasto (opacità) delle pitture chiare ad un indice di resa stabilito), o ancora, per le pitture destinate specificamente a dare un effetto tridimensionale e che sono dunque caratterizzate da una pellicola molto spessa, secondo il metodo NF T 30073 (o equivalente). Per le basi utilizzate per produrre prodotti colorati non valutate secondo i criteri summenzionati, il richiedente trasmette le prove che illustrano come l’utente finale sarà istruito a utilizzare un primer e/o un sottofondo grigio (o di un’altra tinta pertinente) prima di applicare il prodotto. b) Resistenza ai liquidi: le pitture per pareti (norma EN 13300) definite (sul prodotto o nella documentazione commerciale) come lavabili, pulibili o spazzolabili devono avere una resistenza ai liquidi di classe 2 o superiore ai sensi delle norme EN 13300 ed EN ISO 11998 (che non superi i 20 micron dopo 200 cicli). Vista la gamma potenzialmente ampia di colori possibili, questo criterio sarà limitato alla prova delle basi di colorazione. Valutazione e verifica: il richiedente deve trasmettere un rapporto di prova ai sensi della norma EN 13300 secondo il metodo della norma EN ISO 11998 (Test di resistenza al lavaggio e alla pulizia) e presentare prove (sull’imballaggio del prodotto o nella relativa documentazione commerciale) che l’utente finale è informato circa il fatto che il materiale non è stato testato per la resistenza ai liquidi nel caso delle pitture per soffitti. c) Resistenza all’acqua: le vernici, i rivestimenti e le pitture per pavimenti devono avere una resistenza all’acqua, misurata secondo la norma EN ISO 2812-3, tale che non si verifichino cambiamenti di brillantezza o di colore dopo 24 ore di esposizione e 16 ore di riposo. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto di prova secondo il metodo ISO 2812/-3 (Prodotti vernicianti — Determinazione del potere coprente — parte 3: Metodo con uso di un mezzo assorbente). d) Adesione: i rivestimenti, le pitture e i sottofondi per pavimenti, i sottofondi di metallo e di legno devono ottenere almeno un punteggio pari a 2 nella prova di adesione prevista dalla norma EN 2409. I primer murali pigmentati ottengono la sufficienza nella prova di trazione secondo la norma EN 24624 (ISO 4624) quando la forza di coesione del substrato è inferiore alla forza adesiva della pittura, in caso contrario l’adesione della pittura deve essere superiore al punteggio minimo di 1,5 MPa. Il presente requisito non si applica ai primer trasparenti. Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un rapporto di prova secondo il metodo della norma EN ISO 2409 o EN 24624 (ISO 4624), a seconda dei casi. e) Abrasione: i rivestimenti e le pitture per pavimenti devono avere una resistenza all’abrasione non superiore a 70 mg di calo di peso dopo 1000 cicli di prova con un carico di 1000 g e una ruota CS10 secondo la norma EN ISO 7784-2:2006. Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto di prova attestante la conformità al criterio secondo il metodo della norma EN ISO 7784-2:2006. 8. Informazione per i consumatori Le seguenti informazioni devono comparire sull’imballaggio o esservi allegate: - uso e substrato cui è destinato il prodotto e condizioni d’uso; le informazioni devono includere istruzioni per la preparazione e di altro tipo, fra cui la corretta preparazione del substrato, consigli riguardanti l’uso per interni (ove appropriato) o la temperatura, - raccomandazioni per la pulizia degli strumenti e la corretta gestione dei rifiuti (per limitare l’inquinamento idrico). Le raccomandazioni devono corrispondere al tipo di prodotto e all’applicazione in questione; eventualmente è possibile utilizzare pittogrammi, - raccomandazioni sulla conservazione del prodotto dopo l’apertura (per limitare i rifiuti solidi), comprese eventualmente istruzioni sulla sicurezza, - per i rivestimenti più scuri ai quali non si applica il criterio 7a), istruzioni sull’uso del primer o della pittura di base più adatti (se possibile muniti di marchio comunitario di qualità ecologica), - per i rivestimenti per decorazione spessi un testo che informi che si tratta di pitture destinate specificamente a dare un effetto decorativo tridimensionale, - istruzioni sulla necessità di seguire un trattamento speciale per la pittura inutilizzata ai fini dello smaltimento sicuro nell’ambiente e sul divieto di eliminarlo con i rifiuti domestici. Le informazioni sull’eliminazione e la raccolta devono essere richieste all’autorità locale, - raccomandazioni su misure preventive di protezione per l’utilizzatore del prodotto. Sull’imballaggio, o allegato ad esso, deve figurare il seguente testo (o un testo equivalente): "Per sapere perché questo prodotto ha ottenuto l’ecolabel consultare il sito web: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel". Valutazione e verifica: il richiedente deve allegare alla domanda un campione dell’imballaggio del prodotto, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio. 9. Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta: - buone prestazioni per uso interno, - uso limitato di sostanze pericolose, - basso contenuto di solventi. Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un campione dell’imballaggio del prodotto su cui figuri il marchio, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio. [1] GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1. [2] GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87. [3] GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. [4] GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. [5] Il 27 giugno 2007 la Commissione europea ha adottato la "proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e recante modifica della direttiva 67/548/CEE e del regolamento (CE) n. 1907/2006" (COM(2007) 355 definitivo). Per ulteriori informazioni relative alla sovrapposizione fra il sistema esistente e il sistema GHS consultare l’allegato VII nel volume III della proposta che è stata adottata: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/docs/ghs/ghs_prop_vol_iii_en.pdf [6] Comitato di esperti delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose e sul sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche: http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgcomm/ac10rep.html [7] Cfr. nota 5. --------------------------------------------------