Regolamento (CE) n. 1193/2008 del Consiglio, del 1 o dicembre 2008 , che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido citrico originarie della Repubblica popolare cinese
Gazzetta ufficiale n. L 323 del 03/12/2008 pag. 0001 - 0015
Regolamento (CE) n. 1193/2008 del Consiglio del 1o dicembre 2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido citrico originarie della Repubblica popolare cinese IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1] ("regolamento di base"), in particolare l’articolo 9, vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. MISURE PROVVISIORIE (1) Il 4 settembre 2007 la Commissione ha pubblicato un avviso [2] di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di acido citrico originarie della Repubblica popolare cinese ("RPC"). Il 3 giugno 2008 la Commissione ha istituito, con il regolamento (CE) n. 488/2008 [3] ("regolamento provvisorio"), un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido citrico originarie della RPC. (2) Va notato che il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata dal Consiglio europeo delle federazioni dell’industria chimica (CEFIC) ("il denunziante") per conto di un produttore comunitario che rappresenta una percentuale maggioritaria della produzione comunitaria totale di acido citrico, in questo caso più del 25 %. (3) Come indicato nel considerando 14 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o luglio 2006 e il 30 giugno 2007 ("periodo dell’inchiesta" o "PI"). Per quanto riguarda l’analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha esaminato i dati relativi al periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e la fine del periodo dell’inchiesta ("periodo considerato"). B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO (4) A seguito dell’istituzione di dazi antidumping provvisori sulle importazioni di acido citrico originarie della RPC, varie parti interessate hanno presentato per iscritto le loro osservazioni. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno anche avuto l’opportunità di essere sentite. (5) La Commissione ha proseguito la raccolta e la verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Essa ha approfondito l’inchiesta in particolare per quanto riguarda gli aspetti attinenti all’interesse della Comunità. In tale contesto, dopo l’istituzione delle misure provvisorie, è stato effettuato un ulteriore sopralluogo di verifica presso la sede del seguente utilizzatore di acido citrico nell’Unione europea: - Reckitt-Benckiser Corporate Services Ltd, Slough, Regno Unito e Nowy Dwor, Polonia. Inoltre, come spiegato dettagliatamente nel considerando 11, sono stati effettuati sopralluoghi di verifica nelle sedi dei seguenti produttori esportatori: - Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd ("Laiwu Taihe"), Laiwu City, Shandong Province, - Weifang Ensign Industry Co. Ltd ("Weifang Ensign"), Changle City, Shandong Province. (6) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base a cui si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originarie della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni relative a tale comunicazione. (7) Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, se necessario, le conclusioni sono state modificate di conseguenza. C. APERTURA DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE (8) Un produttore esportatore ha ribadito che la versione pubblica della denuncia non conteneva alcun elemento di prova prima facie di un grave pregiudizio all’industria comunitaria che impedisse alle parti interessate di esercitare il proprio diritto di difesa. Secondo tale produttore esportatore, l’inchiesta non avrebbe dovuto essere avviata poiché la denuncia non conteneva elementi di prova sufficienti. A tale riguardo va rilevato che la versione pubblica della denuncia conteneva tutti i principali elementi di prova e sintesi non riservate dei dati trasmessi in via riservata, affinché le parti interessate potessero esercitare il loro diritto di difesa nel corso del procedimento. Quest’argomentazione è pertanto respinta. (9) Alcune parti interessate hanno sostenuto che il prodotto in esame di cui al considerando 16 del regolamento provvisorio e il prodotto simile non sono simili, come affermato nel considerando 18 di tale regolamento, poiché non presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e non sono destinati agli stessi impieghi. Secondo tali parti interessate, l’affermazione del considerando 18 del regolamento provvisorio non tiene conto degli argomenti presentati durante l’inchiesta ed è in contraddizione con l’adeguamento effettuato dalla Commissione nei calcoli della sottoquotazione per tener conto della disagglomerazione di certi volumi del prodotto in esame dopo il suo arrivo nell’UE. In primo luogo va notato che l’inchiesta ha rilevato che il prodotto in esame e il prodotto simile sono utilizzati entrambi per gli stessi impieghi di base, cioè soprattutto la pulizia della casa (detersivi per lavastoviglie, detergenti, addolcitori d’acqua) e come additivi in alimenti e bevande, ma anche in prodotti per l’igiene personale e cosmetici. L’asserzione che il prodotto in esame non sia di fatto utilizzato da certi utilizzatori nel settore dei detergenti e degli alimentari a causa del suo odore e/o colore non è stata confermata da elementi di prova. L’inchiesta ha dimostrato che solo in un settore, quello farmaceutico, si utilizzava effettivamente solo l’acido citrico europeo a causa del costo del test di conformità speciale richiesto. Dato che il settore farmaceutico rappresenta solo una piccola parte del commercio totale degli utilizzatori, si è ritenuto che la decisione di procedere a un test di conformità non fosse giustificata sul piano economico. In secondo luogo non vi è alcuna contraddizione tra l’adeguamento effettuato nel calcolo della sottoquotazione per tenere conto della disagglomerazione del prodotto in esame dopo l’importazione, come menzionato nel considerando 64 del regolamento provvisorio, e l’affermazione che i due prodotti sono simili, poiché è sufficiente che il prodotto in esame e il prodotto simile presentino le stesse caratteristiche chimiche, fisiche e tecniche fondamentali ed abbiano gli stessi impieghi di base, come nel caso in questione. Va inoltre notato che l’agglomerazione stessa non avviene a causa delle caratteristiche specifiche del prodotto cinese, ma perché qualsiasi acido citrico, indipendentemente dalla sua origine, presenta, per la sua composizione chimica, una tendenza ad agglomerarsi se esposta a umidità e cambiamenti di temperatura. Dato che, ovviamente, solo il prodotto in esame è esposto a umidità e cambiamenti di temperatura per un lungo periodo durante il trasporto verso l’UE, il problema si pone essenzialmente, ma non esclusivamente, per il prodotto in esame. Quindi l’adeguamento tiene semplicemente conto del fatto che la disagglomerazione comporta costi supplementari soprattutto per il prodotto in esame, poiché i volumi aggregati sono disagglomerati (mediante frantumazione e setacciatura o liquefazione del prodotto agglomerato) prima della rivendita o sono venduti a prezzo ridotto. Quest’argomentazione è pertanto respinta. (10) In considerazione di quanto precede, si conclude a titolo definitivo che il prodotto in esame e l’acido citrico prodotto e venduto nel paese di riferimento, il Canada, e quello prodotto e venduto dall’industria comunitaria sul mercato della Comunità sono simili, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base, e si confermano quindi in via definitiva i considerando 15 e 17 del regolamento provvisorio. D. DUMPING 1. Aspetti generali (11) Nella fase provvisoria dell’inchiesta sono state esaminate le domande di trattamento riservato alle società operanti in economia di mercato (TEM) o di trattamento individuale (TI) presentate da tutti i produttori esportatori noti. Solo alcuni produttori esportatori sono stati inclusi nel campione e a una società è stato accordato un esame individuale. Nelle loro osservazioni sul regolamento provvisorio varie parti hanno sostenuto che quest’approccio presenta carenze. La questione è stata quindi riesaminata ed è stato deciso di non ricorrere al campionamento, anche in considerazione del fatto che, grazie a circostanze quali la disponibilità di risorse, è diventato possibile aumentare il numero di società che possono ragionevolmente essere sottoposte ad un’inchiesta. Dato che a tutte le società cooperanti all’inchiesta è stato accordato almeno il TI nella fase provvisoria, occorre fissare un’aliquota del dazio individuale per ciascuna di esse. Di conseguenza è stato chiesto a tre società non incluse nel campione o non esaminate individualmente nella fase provvisoria di rispondere a un questionario. Soltanto due di esse hanno risposto al questionario. La terza società, non avendo risposto, è stata esclusa dall’inchiesta. 2. Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) (12) La società di cui al considerando 27 del regolamento provvisorio ha sostenuto che il sussidio ivi menzionato non era destinato al prodotto in esame e che il mancato pagamento degli affitti era giustificato da accordi privati conclusi tra i gruppi per compensare i profitti con gli affitti dovuti. Tuttavia, in mancanza di nuovi elementi o informazioni sulla questione e visti gli effetti di distorsione sulla contabilità delle pratiche menzionate relative agli affitti, le conclusioni concernenti questa società restano invariate e sono confermate in via definitiva. (13) In seguito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie, un gruppo di società menzionate nel considerando 25 del regolamento provvisorio ha sostenuto di aver ricevuto prestiti da una delle banche in seguito a un’analisi finanziaria dettagliata e all’ottenimento di un’elevata classificazione creditizia. Il fatto che una banca abbia effettuato ufficialmente un’analisi e concesso un’elevata classificazione creditizia non esclude però che la società in questione abbia offerto garanzie ad altre società, nonostante avesse ipotecato la maggior parte dei suoi attivi non correnti, e che i prestiti alla società in questione siano stati concessi da una banca risultante sotto il controllo dello Stato. Le conclusioni concernenti questa società restano quindi invariate e sono confermate in via definitiva. (14) Una delle società di cui al considerando 26 del regolamento provvisorio ha sostenuto di essere penalizzata poiché il suo azionista maggioritario aveva acquisito i diritti di utilizzo di terreni a buon prezzo e li aveva rivalutati correttamente secondo l’evoluzione dei prezzi di mercato. L’enorme differenza tra il prezzo di acquisto e le valutazioni successive (1000-2000 %) non ha però potuto essere spiegata. Pertanto, in mancanza di nuovi elementi o informazioni in merito all’acquisto e alla successiva rivalutazione dei diritti di utilizzo dei terreni e in considerazione dei vantaggi di cui la società ha beneficiato nell’acquisizione di attivi a prezzi notevolmente inferiori al valore di mercato, le conclusioni concernenti questa società restano invariate e sono confermate in via definitiva. (15) In assenza di altre osservazioni relative al TEM, si confermano in via definitiva i considerando da 25 a 30 del regolamento provvisorio. 3. Trattamento individuale (TI) (16) Le cinque società o gruppi di società cui non è stato concesso il TEM hanno tutte soddisfatto i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base ed hanno ottenuto il TI. Una società cui era stato concesso il TI a titolo provvisorio ha interrotto la collaborazione e quindi non ha ottenuto infine un trattamento individuale (cfr. considerando 11 e 34). 4. Valore normale (17) Come indicato nel considerando 11, in seguito alle osservazioni sul regolamento provvisorio è stato deciso di non procedere al campionamento ed è stato chiesto alle tre società non incluse nel campione o esaminate individualmente nella fase provvisoria di rispondere a un questionario. Il valore normale è stato stabilito per una di queste società (Laiwu Taihe), che ha ottenuto il TEM e ha risposto al questionario. 4.1. Società o gruppi di società cui è stato possibile concedere il TEM (18) Dato che l’unica società che ha potuto ottenere il TEM ed è stata esaminata individualmente nella fase provvisoria non ha presentato alcuna osservazione in merito al valore normale, le conclusioni figuranti nei considerando 35 e 39 del regolamento provvisorio sono confermate in via definitiva. (19) Per quanto riguarda l’altra società (Laiwu Taihe) che ha ottenuto il TEM ed è stata esaminata ulteriormente per i motivi spiegati nel considerando 11, è stato verificato innanzitutto se le sue vendite totali del prodotto simile fossero rappresentative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno del prodotto in esame erano leggermente inferiori al 5 % delle esportazioni del prodotto simile verso la Comunità. Benché esigua, questa quota consente un confronto adeguato e i prezzi interni del prodotto simile sono considerati rappresentativi tenuto anche conto del totale delle vendite interne della società in questione. Essi sono stati quindi utilizzati per determinare il valore normale. (20) Per ciascun tipo di prodotto venduto all’esportazione verso la Comunità dalla Laiwu Taihe è stato verificato se un tipo di prodotto direttamente comparabile era venduto sul mercato interno. I tipi di prodotti sono stati considerati direttamente comparabili se appartenevano allo stesso tipo di prodotto (definito dalla composizione chimica) e se presentavano una granulazione e un imballaggio comparabili. È emerso che per un solo tipo di prodotto venduto all’esportazione verso la Comunità esisteva un tipo di prodotto direttamente comparabile venduto sul mercato interno. (21) Successivamente è stato esaminato se le vendite sul mercato interno potevano essere considerate eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base. È stato constatato che nel PI questo tipo di prodotto è stato venduto con un profitto sul mercato interno a clienti indipendenti e che tali vendite sono state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. (22) Poiché il volume delle vendite redditizie di questo tipo di prodotto rappresentava l’80 % o meno del volume complessivo delle vendite di tale tipo, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite redditizie di questo tipo di prodotto. (23) Dato che i prezzi praticati dalla Laiwu Taihe sul mercato interno non potevano essere utilizzati per stabilire il valore normale degli altri tipi di prodotti, questo è stato calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base. (24) Per calcolare il valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base, gli importi relativi alle spese generali, amministrative ("SG&A") e di vendita e ai profitti sono stati basati, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base, sui dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte della Laiwu Taihe. 4.2. Società o gruppi di società cui non è stato possibile concedere il TEM (25) Nelle loro osservazioni sul regolamento provvisorio alcune parti hanno sostenuto che il Canada non è un paese di riferimento appropriato, perché gli Stati Uniti d’America (USA) hanno recentemente avviato un procedimento antidumping contro le importazioni di acido citrico originarie, tra l’altro, del Canada. La Thailandia è stata perciò proposta nuovamente come paese di riferimento sostitutivo. L’analisi ha tuttavia rivelato che le importazioni di acido citrico originarie del Canada non erano soggette a misure antidumping nel PI, mentre lo erano quelle originarie della Thailandia. Queste misure, istituite dall’India, consistevano in dazi antidumping sostanziali di 374,36 USD per tonnellata e sono scadute solo nell’agosto 2007, vale a dire due mesi dopo la fine del PI. Quindi, anche in considerazione degli argomenti già menzionati nei considerando 42 e 43 del regolamento provvisorio e del fatto che l’inchiesta degli USA sulle importazioni di acido citrico originarie del Canada era ancora in corso al momento della conclusione dell’inchiesta comunitaria, è stato stabilito che non vi sono motivi per preferire la Thailandia al Canada come paese di riferimento. (26) Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, nel caso dei produttori esportatori menzionati nel considerando 11 cui non è stato concesso il TEM, il valore normale va determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese di riferimento. 5. Prezzo all’esportazione (27) Nel caso delle due società sottoposte a un’inchiesta più approfondita per le ragioni esposte nel considerando 11, il prezzo all’esportazione è stato stabilito seguendo lo stesso metodo illustrato nei considerando 45 e 47 del regolamento provvisorio. (28) Dato che nessuna società ha presentato osservazioni sui prezzi all’esportazione, le conclusioni figuranti nei considerando 45 e 47 del regolamento provvisorio sono confermate in via definitiva. 6. Confronto (29) Un gruppo di società ha contestato, nelle sue osservazioni sul regolamento provvisorio e sulla comunicazione definitiva, la detrazione di una commissione figurativa per le vendite effettuate nella RPC tramite un commerciante, dato che questi faceva parte integrante del gruppo. È stato tuttavia rilevato che la società commerciale aveva effettivamente svolto funzioni di commerciante indipendente e che il risultato economico della relazione tra le due società era analogo a quella di un agente che opera per un mandante. È stato constatato che il commerciante non vendeva solo i prodotti di società collegate, ma anche quelli di produttori indipendenti. Inoltre, la società in questione vendeva anche direttamente a clienti indipendenti. L’argomentazione è stata perciò respinta e, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i) del regolamento di base, è stato applicato un adeguamento basato sulle spese generali, amministrative e di vendita e sui profitti degli importatori indipendenti. (30) Nelle sue osservazioni sul regolamento provvisorio, un produttore esportatore ha affermato che il costo della conversione valutaria non andava preso in considerazione, perché, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera j) del regolamento di base, gli esportatori dispongono di un termine di 60 giorni per modificare i propri prezzi in funzione di sensibili variazioni dei cambi nel periodo dell’inchiesta. Quest’affermazione ha potuto essere accettata e il margine di dumping del produttore esportatore è stato adeguato di conseguenza. (31) Nel regolamento provvisorio dal prezzo all’esportazione è stata detratta l’imposta non rimborsabile che grava sulle vendite all’esportazione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b) del regolamento di base. Un produttore esportatore ha affermato nelle sue osservazioni sul regolamento provvisorio che tale adeguamento del prezzo all’esportazione non avrebbe dovuto essere effettuato, poiché l’articolo 2, paragrafo 10, lettera b) del regolamento di base concerne solo il valore normale. Si riconosce che l’adeguamento di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera b) del regolamento di base si riferisce solo al calcolo del valore normale. In effetti, la detrazione sopramenzionata applicata al prezzo all’esportazione è regolare e va effettuata a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k) del regolamento di base. Esaminando quest’affermazione è stato constatato un errore materiale nel calcolo dell’adeguamento per la società in questione, che è stato commesso anche per altre società. Queste imprecisioni sono state rettificate e i margini di dumping calcolati in precedenza per le società hanno subito una leggera correzione verso il basso. (32) Nell’esaminare l’osservazione di cui al considerando 31 è stato constatato che non era stato eseguito l’adeguamento necessario nel caso di una società cui è stato concesso il trattamento individuale. È stata effettuata una rettifica, che ha comportato un leggero aumento del margine di dumping per tale società. (33) In mancanza di ulteriori osservazioni riguardo al confronto e con l’eccezione delle rettifiche di cui ai considerando 30, 31 e 32, si confermano in via definitiva i considerando 48 e 50 del regolamento provvisorio. 7. Margine di dumping (34) Nel caso delle due società sottoposte a un’inchiesta più approfondita per le ragioni esposte nel considerando 11, il margine di dumping è stato stabilito seguendo lo stesso metodo indicato nel considerando 51 del regolamento provvisorio. Per quanto riguarda la società che non ha risposto al questionario e non è stata sottoposta a un’ulteriore inchiesta, come indicato nel considerando 11, si considera che non abbia collaborato e le conclusioni sono basate sui dati disponibili a norma dell’articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base. In questo caso, in considerazione dell’alto livello di cooperazione menzionato nel considerando 19 del regolamento provvisorio, è stato attribuito alla società il margine di dumping più elevato rispetto a tutte le altre società. (35) I margini di dumping di tutte le società già sottoposte a un’inchiesta individuale nella fase provvisoria sono stati ricalcolati per correggere le imprecisioni menzionate nei considerando 30, 31 e 32. Il nuovo calcolo ha comportato leggere correzioni dei margini di dumping. (36) In mancanza di nuovi elementi, le conclusioni figuranti nel considerando 53 del regolamento provvisorio, che concerne il livello di cooperazione, sono confermate in via definitiva. (37) In base a quanto precede, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Società | Margine di dumping definitivo (%) | Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd | 58,1 | DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd | 19,1 | RZBC Co. Ltd | 59,8 | RZBC (Juxian) Co. Ltd | 59,8 | TTCA Co., Ltd | 57,1 | Yixing Union Biochemical Co. Ltd | 55,7 | Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd | 6,6 | Weifang Ensign Industry Co. Ltd | 53,5 | Tutte le altre società | 59,8 | E. PREGIUDIZIO 1. Produzione comunitaria e industria comunitaria (38) Alcune parti interessate hanno sostenuto che la SA Citrique Belge NV aveva cessato di produrre dopo il PI e vendeva solo il prodotto in esame importato dalla sua società collegata cinese [DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd] e che quindi non dovrebbe far parte dell’industria comunitaria. Quest’affermazione non è tuttavia confermata da elementi di prova e in base ai dati presentati dalla SA Citrique Belge NV risulta che essa ha continuato la produzione. (39) Una parte interessata si è lamentata che il considerando 56 del regolamento provvisorio menzioni una sola serie di prodotti importati nel PI dalla SA Citrique Belge NV e provenienti dalla sua società collegata cinese. Tale parte ha sostenuto che occorre indicare la tendenza di tutte le importazioni dell’industria comunitaria provenienti da società collegate e società indipendenti per l’intero periodo considerato, poiché le importazioni costituiscono un fattore importante per la valutazione della produzione comunitaria e di conseguenza per la determinazione dell’esistenza di un pregiudizio. L’inchiesta ha effettivamente dimostrato che durante tutto il periodo considerato le importazioni dell’industria comunitaria erano insignificanti, vale a dire che variavano tra l’1 % e il 6 % della produzione, una variazione indicata per ragioni di riservatezza. Quest’argomentazione è respinta e i considerando da 55 a 58 del regolamento provvisorio sono definitivamente confermati. 2. Consumo comunitario (40) In mancanza di nuove informazioni documentate in merito al consumo comunitario, i considerando 59 e 60 del regolamento provvisorio sono confermati in via definitiva. 3. Importazioni dal paese in esame a) Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni in esame (41) Per quanto riguarda il volume, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni non sono stato trovate o fornite nuove informazioni documentate. Quindi, non avendo le parti interessate sollevato obiezioni quanto al volume e ai prezzi delle importazioni in esame, i considerando da 61 a 63 del regolamento provvisorio sono confermati in via definitiva. b) Sottoquotazione dei prezzi (42) Durante la fase provvisoria dell’inchiesta, per confrontare il prodotto in esame e l’acido citrico prodotto dall’industria comunitaria allo stesso stadio commerciale, è stato eseguito un adeguamento per il margine (comprese le spese generali, amministrative e di vendita) degli importatori indipendenti nel calcolo della sottoquotazione dei prezzi e, in aggiunta, un adeguamento per i costi del trattamento speciale sostenuti dagli importatori nella Comunità per disagglomerare certi volumi del prodotto in esame prima della rivendita. Tuttavia, in seguito a una lieve correzione dei dati sull’adeguamento relativo allo stadio commerciale, la media ponderata del margine di sottoquotazione dei prezzi, calcolata e stabilita al 17,42 %, è stata ribassata al 16,54 %. (43) Dopo la comunicazione delle conclusioni finali, un produttore comunitario ha sostenuto che gli adeguamenti relativi allo stadio commerciale dovrebbero essere effettuati anche per quanto riguarda le vendite dell’industria comunitaria, vale dire dovrebbero essere prese in considerazione le vendite eseguite tramite commercianti. A tale riguardo va notato che un adeguamento dello stadio commerciale è stato effettivamente effettuato per i prezzi di vendita dell’industria comunitaria prima di confrontarli con i prezzi all’esportazione del prodotto in esame. (44) Lo stesso produttore comunitario ha chiesto inoltre che l’adeguamento relativo ai costi del trattamento speciale per disagglomerare certi volumi del prodotto in esame sia applicato anche al prodotto simile. Questa richiesta non era però giustificata in base a dati sui costi specifici sostenuti dal produttore comunitario e non ha quindi potuto essere accettata. Sulla base di quanto precede, il considerando 64 del regolamento provvisorio è confermato in via definitiva. 4. Situazione dell’industria comunitaria a) Aspetti generali (45) Alcune parti interessate hanno sostenuto che la Commissione non ha analizzato in modo approfondito tutti gli indicatori di pregiudizio e quindi non è stato possibile stabilire in modo appropriato e completo un legame tra la situazione dell’industria comunitaria e le importazioni cinesi. In particolare, è stato sostenuto che non è stata valutata l’evoluzione positiva di determinati indicatori di pregiudizio. Va notato che anche se alcuni indicatori di pregiudizio hanno registrato un andamento positivo, riconosciuto nel considerando 79 del regolamento provvisorio, il quadro generale indica un deterioramento della situazione dell’industria comunitaria. Il moderato miglioramento della produzione, della capacità produttiva, dell’utilizzo delle capacità, del volume delle vendite e del livello dei prezzi unitari, e i progressi in termini di costo-efficacia descritti nel considerando 76 del regolamento provvisorio riflettono gli sforzi compiuti dai produttori comunitari per restare competitivi nel corso del periodo considerato e per trarre beneficio dall’aumento dei consumi. Tuttavia, come risulta nel considerando 68 del regolamento provvisorio, malgrado questi sforzi l’industria comunitaria ha perso 5 punti percentuali della sua quota di mercato, scesa dal 54 % al 49 %, principalmente a profitto delle importazioni a basso prezzo cinesi, oggetto di dumping. Come circostanza aggravante, va notato anche che l’industria comunitaria avrebbe potuto recuperare parte della quota di mercato detenuta dai tre produttori comunitari di acido citrico che hanno chiuso gli impianti nel 2004. Ma, al contrario, l’industria comunitaria non ha potuto né recuperare i clienti dei tre produttori comunitari né beneficiare dell’aumento dei consumi. Questa perdita di una significativa quota di mercato, associata a indicatori finanziari in netto deterioramento, come la redditività, gli utili sul capitale investito e il flusso di cassa, indicano che la situazione generale dell’industria comunitaria si è deteriorata nel periodo considerato, raggiungendo il momento peggiore nel PI. Inoltre, in questo caso il calo delle azioni non può essere valutato come un’evoluzione positiva della situazione dell’industria comunitaria, poiché non può essere considerato un indicatore significativo a causa della natura del prodotto, che non permette uno stoccaggio di lunga durata. b) Investimenti e capacità di ottenere capitali (46) Una parte interessata ha sostenuto che gli investimenti in questo settore non sono costanti, ma seguono determinati cicli di investimento. Sebbene anche in condizioni di mercato normali non siano certamente previsti ogni anno investimenti cospicui, il fatto che in tutto il periodo nessuno dei due produttori comunitari restanti abbia effettuato investimenti significativi è considerato un segno che la bassa redditività (tradottasi in perdite dal 2006) ha impedito che venissero effettuati importanti investimenti. Gli investimenti sono quindi ritenuti un indicatore di pregiudizio particolarmente significativo in questo caso. (47) Infine, deve essere considerata la capacità dei produttori comunitari di ottenere capitali. A tale riguardo, l’inchiesta ha messo in luce le difficoltà incontrate dai due produttori comunitari di acido citrico a causa del deterioramento della situazione economica. (48) Una delle parti interessate ha sostenuto che il denunziante è stato almeno in grado di ottenere capitali per altri prodotti, poiché ha annunciato, nel febbraio 2007, la costruzione di un nuovo impianto per la fabbricazione di glucosio. Va notato, al riguardo, che l’inchiesta è limitata alla capacità di ottenere capitali in relazione al prodotto in questione, cioè all’acido citrico, capacità su cui sembra aver inciso negativamente la situazione finanziaria dell’industria comunitaria. (49) In base a quanto precede, la conclusione enunciata nel considerando 72 del regolamento provvisorio sugli investimenti dell’industria comunitaria è confermata in via definitiva. c) Redditività e utile sul capitale investito (50) Una delle parti interessate ha sostenuto che le conclusioni enunciate nel considerando 73 del regolamento provvisorio non erano compatibili con i conti dei due produttori comunitari, in particolare perché in nessuno di essi erano indicati i costi di ristrutturazione straordinari menzionati. A tale riguardo, si nota che, nel corso del periodo considerato, il risultato straordinario di un produttore comunitario è stato in larga misura influenzato dagli sforzi di ristrutturazione, presentati nei conti o come un costo o come un’entrata, a seconda che si tratti della costituzione o dell’utilizzo di un accantonamento, e dalle royalties pagate alla società madre in Svizzera. È stato di conseguenza giudicato più appropriato utilizzare come base dell’analisi del pregiudizio il risultato operativo piuttosto che l’utile netto. (51) La stessa parte ha affermato che l’ammenda inflitta nel 2005 alle due società madri dei produttori comunitari per comportamento anticoncorrenziale può avere influenzato la redditività dell’industria comunitaria. Gli effetti derivanti dall’ammenda (costituzione e utilizzo di accantonamenti) sono stati registrati come utile straordinario. Come indicato nel considerando 50, in questo procedimento è stato utilizzato come indicatore di pregiudizio il risultato operativo. Di conseguenza, l’ammenda che è stata inflitta ai produttori comunitari non ha potuto influire sulla redditività utilizzata nell’analisi del pregiudizio. Occorre inoltre notare che l’industria comunitaria è stata deficitaria dal 2006 alla fine del PI. Pertanto, sono confermate in via definitiva le tendenze presentate nel regolamento provvisorio. (52) Varie parti interessate hanno rilevato alcune incoerenze tra la tendenza riguardante la redditività e l’utile sul capitale investito. Infatti, contrariamente alla redditività, che è stata determinata esprimendo l’utile operativo sulle vendite del prodotto simile a clienti indipendenti in percentuale dal fatturato di tali vendite, l’utile sul capitale investito è stato calcolato come utile netto in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Per assicurare la coerenza nel calcolo di tutti gli indicatori di pregiudizio, il calcolo dell’utile sul capitale investito è stato riveduto sulla base dell’utile operativo espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Le cifre rivedute sono le seguenti: | 2004 | 2005 | 2006 | PI | Utile sul totale del capitale investito (indice) | 100 | 148 | –147 | –207 | (53) Le cifre corrette seguono tuttavia la stessa tendenza e quindi non modificano la conclusione tratta nel considerando 74 del regolamento provvisorio, che è confermata in via definitiva. 5. Conclusione sul pregiudizio (54) In mancanza di informazioni o argomentazioni nuove e confortate da prove riguardanti la produzione, il volume delle vendite, le quote di mercato, il prezzo di vendita unitario, le scorte, il flusso di cassa, l’occupazione, la produttività, le retribuzioni e l’entità del margine di dumping, le conclusioni dei considerando da 66 a 71, 73 e da 75 a 78 del regolamento provvisorio sono confermate in via definitiva. Inoltre, le cifre corrette relative all’utile sul capitale investito non modificano le tendenze esposte nei considerando 73 e 74 del regolamento provvisorio. Di conseguenza, tenuto conto degli indicatori finanziari in netto deterioramento, come la redditività, l’utile sul capitale investito e il flusso di cassa, associati alla consistente riduzione della quota di mercato, la conclusione enunciata nel considerando 81 del regolamento provvisorio, secondo la quale l’industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole, è confermata pertanto in via definitiva. F. NESSO DI CAUSALITÀ 1. Effetto delle importazioni oggetto di dumping (55) Come indicato nel considerando 42, si è concluso in via definitiva che, durante il PI, i prezzi medi delle importazioni dalla RPC sono stati inferiori ai prezzi medi dell’industria comunitaria. In seguito a una lieve correzione dei calcoli, il margine medio di sottoquotazione è risultato del 16,54 %. Questa leggera revisione in ribasso non può modificare le conclusioni sull’effetto delle importazioni in dumping enunciate nei considerando da 83 a 85 del regolamento provvisorio, che sono quindi confermate in via definitiva. 2. Effetto di altri fattori a) Pregiudizio autoinflitto (56) Alcuni importatori hanno sostenuto che l’industria comunitaria si è autoinflitta il pregiudizio poiché ha seguito una strategia consistente nel "privilegiare il prezzo rispetto al volume", vale a dire nel rivolgersi soltanto al settore superiore del mercato, astenendosi dal produrre e dal vendere prodotti di bassa gamma. Secondo questi stessi importatori, l’industria comunitaria non avrebbe pertanto potuto trarre vantaggio dall’aumento della domanda di acido citrico di gamma inferiore e avrebbe quindi subito una perdita di quota di mercato, con un deterioramento dei suoi risultati finanziari. L’inchiesta ha però dimostrato che il prodotto in esame e il prodotto simile sono entrambi utilizzati nelle stesse applicazioni e sono in concorrenza principalmente negli stessi segmenti (cfr. il considerando 9), con l’eccezione di un mercato di nicchia che costituisce una piccola parte della quota del mercato europeo dell’acido citrico, finora esclusivamente rifornito dall’industria comunitaria. L’inchiesta ha stabilito che l’industria comunitaria era presente nel segmento di mercato di bassa gamma. Di conseguenza, l’argomento deve essere respinto. (57) Inoltre, alcune parti interessate hanno sostenuto che l’assenza di investimenti nel corso del periodo considerato, e in particolare nel corso degli anni in cui l’industria comunitaria ha ottenuto migliori risultati, cioè nel 2004 e nel 2005, costituisce un fattore che ha contribuito alla perdita di quote di mercato e quindi al deterioramento della situazione. L’inchiesta ha rivelato che l’industria comunitaria non ha utilizzato interamente le sue capacità e che la quota di utilizzo delle capacità si è mantenuta stabile nel corso del periodo considerato. Quindi, se la domanda fosse stata più sostenuta, sarebbe stato possibile un aumento della produzione anche senza nuovi investimenti Inoltre, poiché la redditività dell’industria comunitaria nel corso del periodo considerato era insufficiente, vale a dire inferiore al livello di profitto posto come obiettivo, ed è stata anche negativa, la decisione di non compiere investimenti rilevanti nella produzione del prodotto simile è da considerarsi giustificata sul piano economico. L’argomento non è quindi convincente e deve essere respinto. b) Aumento dei costi delle materie prime e dei prezzi dell’energia (58) Quasi tutte le parti interessate hanno ribadito la tesi secondo cui ogni pregiudizio constatato sarebbe dovuto alla riforma del mercato dello zucchero e alla conseguente abolizione delle restituzioni alla produzione nel 2006 e/o all’aumento dei prezzi dell’energia. (59) Una delle parti interessate ha sostenuto che nella relazione annuale per il 2007 di un produttore comunitario si rileva che la disponibilità di materie prime è stata limitata a causa del regime europeo per lo zucchero, che ha avuto come conseguenza un aumento dei costi. A tale riguardo, si nota che il produttore comunitario in questione non utilizza come principale materia prima lo zucchero, ma le melasse, e, come è spiegato nel considerando 89 del regolamento provvisorio, non è quindi mai stato soggetto a restituzioni alla produzione. L’aumento del costo delle melasse non è stato però rilevante, ma corrispondente all’aumento dei prezzi dello zucchero sul mercato mondiale. Per quanto riguarda la situazione dell’altro produttore comunitario che è stata descritta in dettaglio nei considerando da 90 a 94 del regolamento provvisorio, non sono stati ricevuti informazioni o argomenti nuovi o suffragati da prove. La conclusione generale enunciata nel considerando 93, secondo cui la riforma del mercato dello zucchero non ha avuto effetti rilevanti sui costi dell’industria comunitaria, è confermata in via definitiva. (60) La stessa parte interessata ha sostenuto che esisterebbe un nesso tra i prezzi dello zucchero e la produzione di biocarburanti, come è stato riconosciuto da uno studio della Commissione sulle cause della crisi dei prezzi dei prodotti alimentari [4]. A tale riguardo, si nota che la Commissione ha avuto accesso, come rilevato nel considerando 98 del regolamento provvisorio, ai dati relativi ai costi dei due produttori comunitari e ha quindi potuto analizzare il costo effettivo delle materie prime per i due produttori comunitari per quanto riguarda la produzione di acido citrico. Gli eventuali legami tra i prezzi dello zucchero e la produzione di biocarburanti sono stati quindi esaminati e presi in considerazione nella valutazione dell’impatto della riforma del mercato europeo dello zucchero e della produzione crescente di biocarburanti. Su questa base, si è potuto concludere e definitivamente si conferma che questi fattori non hanno avuto un effetto significativo sul pregiudizio constatato e subito dall’industria comunitaria. (61) Inoltre, va rilevato che gli aumenti dei costi riguardanti le melasse, lo zucchero o il glucosio o l’energia riconosciuti nel regolamento provvisorio (cfr. i considerando 93 e 96) non sono la fonte del pregiudizio subito dall’industria comunitaria dato che in una situazione di mercato normale l’industria comunitaria avrebbe potuto ripercuotere, almeno in una certa misura, l’aumento dei costi sui suoi clienti. L’inchiesta tuttavia ha dimostrato la crescente presenza di importazioni in dumping a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell’industria comunitaria. Come indicato nel considerando 84 del regolamento provvisorio, i prezzi sono quindi scesi e l’industria comunitaria ha potuto ripercuotere soltanto una parte dell’aumento dei costi sui suoi clienti, il che ha portato a un deterioramento della sua situazione finanziaria e a un’ulteriore riduzione della quota di mercato. (62) Infine, va ricordato che l’inchiesta ha dimostrato che anche i costi di produzione dell’acido citrico cinese sono aumentati. Questi aumenti dei costi non si sono però tradotti in un aumento dei prezzi di vendita; al contrario, i prezzi di vendita unitari sono diminuiti di 6 punti percentuali nel corso del periodo considerato, come indicato nel considerando 63 del regolamento provvisorio. (63) Stante quanto precede, le obiezioni sono respinte e si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 88 a 99 del regolamento provvisorio. c) Intesa sui prezzi dell’industria comunitaria (64) Alcune delle parti interessate hanno riaffermato la tesi secondo cui la perdita di quota di mercato subita dai produttori europei sarebbe da imputare a questi stessi produttori, a causa dell’intesa sull’acido citrico (1991-1995) a cui hanno partecipato sia il denunziante che l’altro produttore europeo e che sarebbe all’origine dell’espansione delle importazioni cinesi di acido citrico. Questa tesi non è stata suffragata da nuovi elementi e non ha quindi modificato la conclusione enunciata nel considerando 100 del regolamento provvisorio, secondo cui la forte espansione delle importazioni in dumping ha avuto luogo vari anni dopo la fine dell’intesa. (65) Sulla base di quanto precede, si conclude in via definitiva che le conseguenze delle pratiche anticoncorrenziali alle quali l’industria comunitaria ha partecipato non hanno contribuito al notevole pregiudizio subito dall’industria comunitaria. d) Fluttuazioni monetarie (66) Alcune delle parti interessate hanno ribadito la tesi secondo cui il calo dei prezzi dell’acido citrico cinese nel corso del PI è stato principalmente dovuto al tasso di cambio sfavorevole del dollaro statunitense rispetto all’euro, al fatto che i prezzi dell’acido citrico sono generalmente espressi in dollari sui mercati mondiali e alla difficoltà di adeguare i prezzi, generalmente negoziati annualmente, alla nuova situazione monetaria. (67) Si ricorda che nel considerando 104 del regolamento provvisorio l’impatto delle fluttuazioni monetarie è considerato trascurabile perché anche se la svalutazione del dollaro rispetto all’euro tra il 2004 e il PI, che è risultata del 4,97 % dopo una verifica dei calcoli provvisori, fosse stata del tutto ignorata, la sottoquotazione resterebbe comunque superiore al 10 %. (68) Di conseguenza, si conferma in via definitiva che l’apprezzamento dell’euro rispetto al dollaro non è stato tale da invalidare il nesso di causalità tra il pregiudizio accertato subito dall’industria comunitaria e le importazioni in questione. Pertanto, questo argomento deve essere respinto. 3. Conclusione sul nesso di causalità (69) In mancanza di altre informazioni o argomentazioni in grado di apportare elementi sostanzialmente nuovi a questo proposito, sono confermate in via definitiva le conclusioni di cui ai considerando 82-110 del regolamento provvisorio. (70) In considerazione di quanto precede, è confermata in via definitiva la conclusione provvisoria circa l’esistenza di un nesso di causalità tra il notevole pregiudizio subito dall’industria comunitaria e le importazioni in dumping dalla Cina. G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ 1. Sviluppi successivi al periodo dell’inchiesta (71) Commenti relativi alla necessità di prendere in considerazione taluni sviluppi importanti successivi al PI sono stati ricevuti da parte sia di alcuni produttori dell’industria comunitaria, sia dei produttori esportatori e degli importatori che hanno cooperato. Si nota che, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento di base, di norma non sono prese in considerazione informazioni sul dumping e il pregiudizio relative a un periodo successivo al periodo d’inchiesta. Tuttavia, in considerazione di quanto affermato nei considerando 119 e 129 del regolamento provvisorio, si è in via eccezionale ritenuto necessario raccogliere dati e informazioni relativi al periodo dal giugno 2007 al luglio 2008. (72) Alcune delle parti interessate hanno sostenuto che l’istituzione di misure sarebbe inutile perché la redditività dell’industria comunitaria ha raggiunto alti livelli dopo il PI a causa del forte aumento dei prezzi e dell’autoregolazione del mercato. Nel corso del PI è stata dimostrata l’esistenza del dumping e del pregiudizio e quest’ultimo è stato dovuto, in misura rilevante, al calo dei prezzi determinato dalle importazioni in dumping. Le statistiche delle importazioni indicano un aumento medio dei prezzi di vendita cinesi del 12 % soltanto dopo il PI. Comparato al livello di sottoquotazione del 16,54 % constatato durante il PI, questo aumento è manifestamente insufficiente in quanto non permetterebbe all’industria comunitaria di aumentare i suoi prezzi di vendita a un livello sostenibile senza rischiare di perdere ulteriori clienti in mancanza di misure antidumping. Per quanto riguarda il livello dei prezzi dell’industria comunitaria, si è constatato che quest’ultima è riuscita ad aumentare moderatamente i suoi prezzi fin dal primo trimestre 2008, il che sembra avere migliorato la sua situazione finanziaria. Questi aumenti di prezzo, tuttavia, sono in stretta correlazione temporale con l’apertura del presente procedimento e sembra quindi possibile che la situazione dell’industria comunitaria sia migliorata per effetto delle potenziali misure antidumping imposte sulle importazioni dalla RPC. Si è quindi concluso che vi è stata autoregolazione del mercato o che l’autoregolazione non è stata sufficiente a rendere inutile l’istituzione delle misure. L’argomento deve pertanto essere respinto. 2. Interesse dell’industria comunitaria (73) In assenza di informazioni o argomenti nuovi e confortati da prove circa l’interesse dell’industria comunitaria, la conclusione enunciata nei considerando da 112 a 115 del regolamento provvisorio sull’interesse dell’industria comunitaria è confermata in via definitiva. 3. Concorrenza e sicurezza dell’approvvigionamento (74) Molte delle parti interessate hanno riaffermato che l’istituzione di misure ridurrebbe in modo rilevante la concorrenza sul mercato europeo e creerebbe una situazione di mercato duopolistica. Si ritiene tuttavia che, data la forte posizione di mercato conquistata dai produttori esportatori cinesi in questi ultimi anni, l’istituzione di misure non li escluderebbe dal mercato comunitario, ma ristabilirebbe semplicemente condizioni di parità che permetterebbero all’industria comunitaria e ai produttori esportatori cinesi di competere in condizioni eque. Inoltre, un aumento ragionevole dei prezzi praticati sul mercato comunitario potrebbe attrarre maggiori importazioni da altri paesi terzi con una propria produzione, come Israele e i paesi del Sudamerica, probabilmente poco interessati ad esportare verso un mercato in cui i prezzi sono in calo. (75) D’altra parte, non si può escludere che, se non fossero istituite misure antidumping, l’industria comunitaria debba cessare le proprie attività di fabbricazione di questo particolare prodotto, il che avrebbe come conseguenza lo scenario opposto, vale a dire una posizione dominante delle importazioni cinesi. (76) Molte delle parti interessate hanno inoltre sostenuto che se le importazioni cinesi dovessero cessare a causa dell’istituzione di misure, la sicurezza dell’approvvigionamento sarebbe messa in forse perché l’industria comunitaria non potrebbe soddisfare la domanda del mercato europeo anche se i due produttori producessero al 100 % della loro capacità. Questa situazione sarebbe aggravata dal fatto che, secondo le previsioni, la domanda di acido citrico dovrebbe aumentare per effetto del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti [5]. In questo regolamento la Commissione si impegna a realizzare un esame dell’utilizzo dei fosfati nei detergenti e, sulla base dei risultati di questo esame, a proporre un’azione idonea. Conformemente a quest’impegno, la Commissione ha presentato una relazione, ma non ha ancora proposto un’azione. Tuttavia, anche se l’uso dei fosfati fosse completamente vietato nel settore dei detergenti, i loro principali sostituti sono le zeoliti e solo in piccola misura l’acido citrico. (77) Inoltre, numerosi elementi contraddicono l’ipotesi secondo la quale le importazioni cinesi verrebbero a cessare. - Le statistiche delle importazioni indicano che le importazioni cinesi sono aumentate del 17 % nei dodici mesi seguenti il PI, mentre dopo l’istituzione delle misure provvisorie si sono mantenute a un livello elevato, che sembra sufficiente a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento nell’UE. - L’inchiesta ha rivelato l’esistenza di una sovraccapacità presso alcuni produttori esportatori cinesi, il che lascia supporre che le importazioni cinesi sul mercato dell’UE non cesseranno, soprattutto se gli Stati Uniti imporranno misure contro la RPC nel quadro della loro azione antidumping. (78) L’industria comunitaria ha annunciato l’intenzione di adottare misure destinate ad aumentare la sua capacità di produzione. Il denunziante ha annunciato che aumenterà in misura rilevante la sua capacità di produzione. Secondo un comunicato stampa pubblicato nel luglio 2008, queste capacità supplementari dovrebbero essere pienamente disponibili dalla metà 2009 e un primo aumento dovrebbe aversi nel gennaio 2009. Questo dovrebbe contribuire a soddisfare la domanda nell’UE. Va anche notato che l’altro produttore comunitario ha annunciato nell’agosto 2008 che chiuderà il suo impianto di produzione in Cina entro il primo trimestre 2009 e che si concentrerà sul suo impianto di produzione nella Comunità. (79) Un prezzo più attraente sul mercato dell’UE permetterebbe probabilmente di aumentare le importazioni da paesi terzi e, con queste fonti alternative, l’approvvigionamento sembra meglio garantito di quanto lo sarebbe se gli utilizzatori fossero interamente dipendenti dall’acido citrico cinese. Nel corso dei dodici mesi seguenti il PI, le importazioni da Israele, ad esempio, sono aumentate del 30 %. (80) Sembra quindi che l’istituzione di misure non avrebbe per effetto di escludere i produttori esportatori cinesi dal mercato, ma ristabilirebbe condizioni di parità che garantirebbero fonti d’approvvigionamento alternative. 4. Interesse degli importatori indipendenti (81) Alcune delle parti interessate hanno sostenuto che, avendo fatto ricorso al campionamento, la Commissione ha ottenuto dati relativi soltanto ai maggiori importatori europei e non dispone quindi di informazioni sugli effetti dei dazi sulla grande maggioranza dei piccoli e medi importatori. Nessuna delle parti ha però sollevato obiezioni nei riguardi del campione scelto, che è quindi da considerarsi rappresentativo di tutti gli importatori. (82) Dato che l’acido citrico costituisce, in media, soltanto l’1 % del totale delle entrate degli importatori, gli effetti di un dazio antidumping dovrebbero essere irrilevanti in rapporto ai risultati complessivi delle società. (83) In assenza di altre osservazioni da parte degli importatori, si confermano in via definitiva le conclusioni esposte nei considerando da 116 a 120 del regolamento provvisorio. 5. Interesse degli utilizzatori (84) Dopo la fase provvisoria, la Commissione ha intensificato l’inchiesta per quanto riguarda le possibili conseguenze delle misure per gli utenti. A questo scopo, sono state chieste informazioni supplementari agli utilizzatori e alle associazioni nazionali e un’ulteriore visita di verifica è stata effettuata nella sede di un utilizzatore comunitario. (85) Le informazioni ricevute confermano la conclusione provvisoria, stabilita sulla base delle risposte incomplete al questionario inviato agli utilizzatori ed enunciata nei considerando 121 e 122 del regolamento provvisorio, secondo cui l’acido citrico incide in misura relativamente modesta sul costo di produzione complessivo degli utilizzatori. La quota rappresentata dall’acido citrico nel costo di produzione degli utilizzatori dipende dal prodotto, ma è risultata in generale compresa tra meno dell’1 % e il 20 %. Le informazioni supplementari hanno anche confermato le conclusioni provvisorie secondo cui un dazio fissato al livello del margine di vendita sottocosto avrebbe un effetto molto limitato sul costo di produzione degli utilizzatori che hanno collaborato. A seguito della comunicazione delle conclusioni definitive, due dei principali utilizzatori industriali di acido citrico hanno sostenuto che l’acido citrico interviene per una quota elevata in alcuni dei loro prodotti, per i quali quindi l’effetto dei dazi sarebbe rilevante. In primo luogo, va notato che gli utilizzatori producono entrambi un’ampia gamma di prodotti nei quali l’acido citrico è utilizzato in diverse proporzioni. In secondo luogo, non è stato possibile stabilire, in base alle informazioni fornite, che questi due utenti vendono soprattutto i prodotti per i quali il costo dell’acido citrico incide in misura maggiore. Infine, l’argomentazione non è stata suffragata da nuove informazioni e non ha quindi potuto essere accettata. 6. Conclusione sull’interesse della Comunità (86) L’ulteriore analisi di cui sopra concernente gli interessi degli importatori e degli utilizzatori nella Comunità non ha modificato le conclusioni provvisorie tratte a questo riguardo. Anche se in certi casi l’onere dovesse essere interamente sostenuto dall’importatore/utilizzatore, l’eventuale impatto finanziario negativo su quest’ultimo sarebbe trascurabile. Su questa base, si ritiene che restino valide le conclusioni relative all’interesse della Comunità esposte nel regolamento provvisorio. In assenza di altre osservazioni, esse sono quindi confermate in via definitiva. H. MISURE DEFINITIVE 1. Livello di eliminazione del pregiudizio (87) Alcune delle parti interessate hanno contestato il livello del margine di profitto utilizzato provvisoriamente e hanno sostenuto che un profitto del 9 % sarebbe eccessivo, basandosi sul fatto che l’industria comunitaria non ha mai raggiunto tale livello di profitto nel corso del periodo considerato. In effetti, solo un produttore comunitario ha raggiunto questo livello di profitto in assenza di dumping, nel 2001, mentre l’altro no. Il metodo utilizzato per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio è stato riesaminato ed è stato ritenuto più opportuno utilizzare il margine di profitto medio ponderato realizzato dai due produttori europei nel 2001, pari al 6 %. (88) In base a quanto precede, si è concluso che l’industria comunitaria potrebbe ragionevolmente attendersi di realizzare, in assenza di importazioni in dumping, un margine di profitto al lordo delle imposte del 6 %; a questo margine di profitto si fa riferimento nelle conclusioni definitive. (89) I prezzi delle importazioni cinesi sono stati comparati, per il PI, con il prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dall’industria comunitaria sul mercato comunitario. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto adeguando il prezzo delle vendite dell’industria comunitaria in modo da riflettere il margine di profitto riveduto. La differenza risultante da questo confronto, espressa in percentuale del valore totale cif, varia per le singole società dall’8,3 % al 42,7 % ed è quindi inferiore, tranne che per una società, al margine di dumping accertato. 2. Misure definitive (90) In base alle conclusioni raggiunte per quanto riguarda il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l’interesse della Comunità e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base, deve essere istituito un dazio antidumping definitivo al livello corrispondente al più basso tra i margini di dumping e di pregiudizio accertati, secondo la regola del dazio inferiore. In tutti i casi tranne uno l’aliquota del dazio deve pertanto essere fissata al livello del pregiudizio accertato. (91) Sulla base di quanto precede, i dazi antidumping definitivi devono essere i seguenti: Produttore/esportatore | Dazio antidumping proposto (%) | Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd | 35,7 | DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd | 8,3 | RZBC Co. Ltd | 36,8 | RZBC (Juxian) Co. Ltd | 36,8 | TTCA Co., Ltd | 42,7 | Yixing Union Biochemical Co. Ltd | 32,6 | Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd | 6,6 | Weifang Ensign Industry Co. Ltd | 33,8 | Tutte le altre società | 42,7 | 3. Forma delle misure (92) Nel corso dell’inchiesta sei produttori esportatori della RPC hanno offerto impegni di prezzo accettabile ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1 del regolamento di base. (93) Con decisione 2008/899/CE [6] la Commissione ha accettato tali offerte d’impegno. Il Consiglio riconosce che le offerte d’impegno eliminano gli effetti pregiudizievoli del dumping e limitano in misura sufficiente il rischio di elusione. (94) Per consentire alla Commissione e alle autorità doganali di verificare efficacemente il rispetto degli impegni da parte delle imprese, quando la richiesta d’immissione in libera pratica è presentata all’autorità doganale competente, l’esenzione dal dazio antidumping è subordinata i) alla presentazione di una fattura d’impegno, costituita da una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate e la dichiarazione riportata nell’allegato; ii) al fatto che le merci importate siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo acquirente indipendente della Comunità; e iii) al fatto che le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura corrispondente all’impegno. Qualora tali condizioni non siano rispettate, al momento dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica è imposto il dazio antidumping appropriato. (95) Qualora la Commissione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 9 del regolamento di base, ritiri la propria accettazione di un impegno a seguito della violazione dello stesso in relazione a transazioni particolari e dichiari non conformi le fatture corrispondenti, al momento dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica nasce un’obbligazione doganale. (96) Gli importatori devono essere consapevoli del fatto che al momento dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica potrebbe sorgere, quale normale rischio commerciale, un’obbligazione doganale, come indicato nei considerando 94 e 95, anche se un impegno offerto dal fabbricante dal quale acquistano, direttamente o indirettamente, è stato accettato dalla Commissione. (97) A norma dell’articolo 14, paragrafo 7 del regolamento di base le autorità doganali informano immediatamente la Commissione ogniqualvolta rilevino indicazioni di una violazione dell’impegno. (98) Per le ragioni sopra esposte la Commissione giudica pertanto accettabili gli impegni proposti dai produttori esportatori e ha informato le società interessate dei fatti, delle considerazioni e degli obblighi essenziali sui quali è basata l’accettazione. (99) In caso di violazione o di revoca dell’impegno, o di revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione, il dazio antidumping istituito dal Consiglio a norma dell’articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base, si applica automaticamente a norma del suo articolo 8, paragrafo 9. I. RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO (100) In considerazione dell’entità del margine di dumping accertato e dato il livello del pregiudizio causato all’industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi in ragione dell’aliquota dei dazi istituiti in via definitiva. Poiché i dazi definitivi sono inferiori a quelli provvisori, gli importi depositati in via provvisoria sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio definitivo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico e di citrato trisodico biidrato, rientranti nei codici NC 29181400 e ex29181500 (codice TARIC 2918150010), originari della Repubblica popolare cinese. 2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti: Società | Dazio antidumping (%) | Codice addizionale TARIC | Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd, n. 73, Daqing Road, Bengbu City 233010, Anhui Province, RPC | 35,7 | A874 | DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd, West Side of Jincheng Bridge, Wuxi 214024, Jiangsu province, RPC | 8,3 | A875 | RZBC Co., Ltd, n. 9 Xinghai West Road, Rizhao, Shandong Province, RPC | 36,8 | A876 | RZBC (Juxian) Co., Ltd, West Wing, Chenyang North Road, Ju County, Rizhao, Shandong Province, RPC | 36,8 | A877 | TTCA Co., Ltd, West, Wenhe Bridge North, Anqiu City, Shandong Province, RPC | 42,7 | A878 | Yixing Union Biochemical Co., Ltd, Economic Development Zone Yixing City 214203, Jiangsu Province, RPC | 32,6 | A879 | Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd, n. 106 Luzhong Large East Street, Laiwu, Shandong Province, RPC | 6,6 | A880 | Weifang Ensign Industry Co. Ltd, The West End, Limin Road, Changle City, Shandong Province, RPC | 33,8 | A882 | Tutte le altre società | 42,7 | A999 | 3. In deroga al paragrafo 1, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica a norma dell’articolo 2. 4. Salvo diverse indicazioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 1. Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalle società i cui impegni sono accettati dalla Commissione e che sono elencate nella decisione 2008/899/CE, periodicamente modificata, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1, a condizione che: a) le merci siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo acquirente indipendente della Comunità; e b) le importazioni siano accompagnate da una fattura corrispondente all’impegno, vale a dire da una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del presente regolamento; e c) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura corrispondente all’impegno. 2. Al momento dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale: a) ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo; o b) quando la Commissione ritira l’accettazione dell’impegno, a norma dell’articolo 8, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 384/96, con un regolamento o una decisione che si riferisce a transazioni particolari e dichiara invalide le pertinenti fatture corrispondenti all’impegno. Articolo 3 Gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori ai sensi del regolamento (CE) n. 488/2008 sono definitivamente riscossi all’aliquota del dazio definitivo istituito a norma dell’articolo 1 del presente regolamento. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 1o dicembre 2008. Per il Consiglio Il presidente H. Novelli [1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. [2] GU C 205 del 4.9.2007, pag. 14. [3] GU L 143 del 3.6.2008, pag. 13. [4] Commissione europea, "The Causes of the Food Price Crisis: Sugar", 20 maggio 2008, http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/perspevct/foodprice/sugar_en.pdf [5] GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 1. [6] Cfr. pagina 62 della presente Gazzetta ufficiale. -------------------------------------------------- ALLEGATO Nella fattura commerciale che accompagna le vendite nella Comunità da parte della società di merci soggette all’impegno devono figurare le indicazioni seguenti: 1) l’intestazione "FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE AD UN IMPEGNO"; 2) il nome della società che emette la fattura; 3) il numero della fattura commerciale; 4) la data di emissione della fattura commerciale; 5) il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera comunitaria; 6) la descrizione esatta delle merci, compresi: - il numero di codice del prodotto utilizzato ai fini dell’impegno, - una descrizione chiara delle merci corrispondenti al numero di codice del prodotto in questione, - il numero di codice del prodotto della società, - il codice TARIC, - la quantità (in tonnellate); 7) la descrizione delle condizioni di vendita, compresi: - il prezzo per tonnellata, - le condizioni di pagamento applicabili, - le condizioni di consegna applicabili, - sconti e riduzioni complessivi; 8) il nome della società che funge da importatore nella Comunità a cui la fattura commerciale che accompagna le merci soggette a un impegno viene rilasciata direttamente dalla società; 9) il nome del funzionario della società che ha emesso la fattura commerciale e la seguente dichiarazione firmata: "Il sottoscritto attesta che la vendita per l’esportazione diretta nella Comunità europea delle merci oggetto della presente fattura avviene nell’ambito e alle condizioni dell’impegno offerto dalla [società] e accettato dalla Commissione europea con decisione 2008/899/CE. Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte." --------------------------------------------------