Decisione CIAD/4/2008 del Comitato politico e di sicurezza, del 2 settembre 2008 , che modifica la decisione CIAD/1/2008 del Comitato politico e di sicurezza relativa all'accettazione dei contributi di paesi terzi all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana e la decisione CIAD/2/2008 del Comitato politico e di sicurezza relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica Centrafricana

Gazzetta ufficiale n. L 247 del 16/09/2008 pag. 0054 - 0055


Decisione CIAD/4/2008 del Comitato politico e di sicurezza

del 2 settembre 2008

che modifica la decisione CIAD/1/2008 del Comitato politico e di sicurezza relativa all'accettazione dei contributi di paesi terzi all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana e la decisione CIAD/2/2008 del Comitato politico e di sicurezza relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica Centrafricana

(2008/731/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

vista l'azione comune 2007/677/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana [1] (operazione EUFOR Tchad/RCA), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la decisione CIAD/1/2008 del Comitato politico e di sicurezza, del 13 febbraio 2008, relativa all'accettazione dei contributi di paesi terzi all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana [2], e la decisione CIAD/2/2008 del Comitato politico e di sicurezza, del 18 marzo 2008, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica Centrafricana [3],

considerando quanto segue:

(1) A seguito delle raccomandazioni del comandante dell'operazione dell'UE e del Comitato militare dell'Unione europea relative al contributo della Repubblica di Croazia, il contributo della Repubblica di Croazia dovrebbe essere accettato.

(2) A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione CIAD/1/2008 del Comitato politico e di sicurezza è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Contributi di Stati terzi

A seguito delle conferenze sulla costituzione della forza e delle successive consultazioni, i contributi della Repubblica d'Albania, della Federazione russa e della Repubblica di Croazia sono accettati per l'operazione militare dell'UE nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana."

Articolo 2

L'allegato della decisione CIAD/2/2008 del Comitato politico e di sicurezza è sostituito dal seguente:

"

"ALLEGATO

ELENCO DEI PAESI TERZI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1:

- la Repubblica d'Albania,

- la Federazione russa,

- la Repubblica di Croazia".

"

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 2 settembre 2008.

Per il comitato politico e di sicurezza

La presidente

C. Roger

[1] GU L 279 del 23.10.2007, pag. 21.

[2] GU L 56 del 29.2.2008, pag. 64.

[3] GU L 107 del 17.4.2008, pag. 60.

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