Direttiva 2008/4/CE della Commissione, del 9 gennaio 2008 , che modifica la direttiva 94/39/CE per quanto riguarda gli alimenti per animali destinati alla riduzione del rischio di febbre lattea Testo rilevante ai fini del SEE

Gazzetta ufficiale n. L 006 del 10/01/2008 pag. 0004 - 0006


20080109

Direttiva 2008/4/CE della Commissione

del 9 gennaio 2008

che modifica la direttiva 94/39/CE per quanto riguarda gli alimenti per animali destinati alla riduzione del rischio di febbre lattea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali [1], e in particolare l’articolo 6, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) Con la direttiva 94/39/CE [2], la Commissione stabiliva un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali.

(2) L’Autorità europea per la sicurezza degli alimenti, nel suo parere dell’ 8 dicembre 2004 ("l’Autorità") ha concluso che la zeolite (silicato sintetico di sodio e d’alluminio) è in grado di ridurre il rischio di febbre lattea nelle vacche da latte [3]. Per la mancanza di dati non è tuttavia possibile valutare pienamente i rischi per la salute umana e animale. Considerate le nuove informazioni pervenute, l’Autorità ha concluso nel parere dell’ 11 luglio 2007 che l’aggiunta di zeolite ai foraggi per vacche da latte durante un periodo di circa 2 settimane prima del parto non comporta rischi per la salute umana o animale o per l’ambiente [4]. La zeolite va dunque inclusa nella riga "riduzione del rischio di febbre lattea" dell’elenco degli usi previsti nella parte B dell’allegato alla direttiva 94/39/CE.

(3) Nel suo parere del 12 giugno 2007, l’Autorità conclude che alimenti per animali a elevato tenore di calcio somministrati intorno al parto possono essere molto efficaci per trattare casi leggeri di febbre lattea e impedire ricadute nelle vacche da latte e che è perciò opportuno aggiungere una nuova riga all’elenco riguardante la prevenzione del rischio di febbre lattea [5]. L’Autorità ritiene inoltre impossibile escludere completamente un rischio marginale per la salute degli animali e che sia perciò necessario compensare il singolo rischio con i vantaggi complessivi della somministrazione. Per permettere tale valutazione a chi gestisce vacche da latte, sull’etichetta occorrerà indicare le varie fonti di calcio, oltre che la loro quantità. L’etichetta dovrà inoltre raccomandare di chiedere il parere di un esperto nutrizionale. L’Autorità non si attende rischi per i consumatori né rischi supplementari per l’ambiente. È perciò opportuno che alimenti per animali ad alto tenore di calcio siano inclusi nella riga "riduzione del rischio di febbre lattea" dell’elenco degli usi previsti nella parte B dell’allegato alla direttiva 94/39/CE.

(4) La direttiva 94/39/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato della direttiva 94/39/CE è modificato in conformità all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri attueranno le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 24 giugno 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2008.

Per la Commissione

Markos Kyprianou

Membro della Commissione

[1] GU L 237 del 22.9.1993, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

[2] GU L 207 del 10.8.1994, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/1/CE (GU L 5 del 9.1.2002, pag. 8).

[3] Parere del Gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi, formulato a richiesta della Commissione sull’impiego del silicato sintetico di sodio e di alluminio (zeolite) ai fini della riduzione del rischio di febbre lattea nelle vacche da latte. Adottato l’ 8 dicembre 2004. The EFSA Journal (2004) 160, pagg. 1-11.

[4] Parere del Gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi, sulla sicurezza della zeolite (silicato sintetico di sodio e di alluminio) ai fini della riduzione del rischio di febbre lattea nelle vacche da latte. Adottato l’ 11 luglio 2007. The EFSA Journal (2007) 523, pagg. 1-11.

[5] Parere del Gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi, sulla sicurezza degli alimenti per animali ad alto tenore di calcio ai fini della riduzione della febbre lattea nelle vacche da latte. Adottato il 12 giugno 2007. The EFSA Journal (2007) 504, pagg. 1-10.

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ALLEGATO

Nella parte B dell'allegato della direttiva 94/39/CE, la riga del fine nutrizionale particolare "Riduzione del rischio di febbre lattea" è sostituita da quanto segue:

Fine nutrizionale particolare | Caratteristiche nutrizionali essenziali | Specie o categoria di animali | Dichiarazioni dell’etichetta | Periodo di somministrazione raccomandato | Altre disposizioni |

"Riduzione del rischio di febbre lattea | —Basso tenore di calcio | Vacche da latte | CalcioFosforoMagnesio | Da 1 a 4 settimane prima del parto | Indicare nelle istruzioni per l’uso: "Cessare la somministrazione dopo il parto" |

e/o | | | |

—Bassa percentuale di anioni/cationi | CalcioFosforoSodioPotassioCloruriZolfo | Da 1 a 4 settimane prima del parto | Indicare nelle istruzioni per l’uso: "Cessare la somministrazione dopo il parto" |

oppure | | | |

—Alto tenore di zeolite (silicato sintetico di sodio e di alluminio) | Tenore di silicato sintetico di sodio e di alluminio | 2 settimane prima del parto | Indicare nelle istruzioni per l’uso: "Limitare la quantità somministrata alla dose giornaliera di 500 g di silicato di sodio e di alluminio per animale""Cessare la somministrazione dopo il parto" |

ovvero | | | |

—Alto tenore di calcio sotto forma di sali di calcio ad elevata disponibilità | Tenore totale di calcio, fonti con le rispettive quantità di calcio | Dai primi segnali di inizio del parto fino a 2 giorni successivi al parto | Indicare sull’imballaggio, il contenitore o l’etichetta: Le istruzioni per l’uso cioè il numero di applicazioni e il periodo prima e dopo il parto.Il testo "Si raccomanda di chiedere il parere di un esperto nutrizionale prima dell'uso"." |

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