2007/842/CE: Decisione della Commissione, del 6 dicembre 2007 , recante modifica della decisione 2004/4/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d’emergenza contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l’Egitto [notificata con il numero C(2007) 5898]

Gazzetta ufficiale n. L 332 del 18/12/2007 pag. 0080 - 0080


20071206

Decisione della Commissione

del 6 dicembre 2007

recante modifica della decisione 2004/4/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d’emergenza contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l’Egitto

[notificata con il numero C(2007) 5898]

(2007/842/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’ 8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità [1], in particolare l’articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) In conformità della decisione della Commissione 2004/4/CE [2] di norma è vietato importare nella Comunità tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell’Egitto. Per la campagna d’importazione 2006/2007 tuttavia è stato consentito l’ingresso nella Comunità di tali tuberi provenienti da "zone indenni da organismi nocivi" purché fossero rispettate condizioni specifiche.

(2) Nel corso della campagna d’importazione 2006/2007 si è registrata un’intercettazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.

(3) L’Egitto ha reagito in modo soddisfacente a tale intercettazione. La zona corrispondente è stata eliminata dall’elenco delle "zone indenni da organismi nocivi" per la campagna d’importazione 2007/2008.

(4) Alla luce delle informazioni fornite dall’Egitto la Commissione ha potuto stabilire che l’ingresso nella Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L. provenienti da "zone indenni da organismi nocivi" dell’Egitto non comporta un rischio di diffusione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith purché siano rispettate determinate condizioni.

(5) È quindi opportuno consentire l’ingresso nella Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L. provenienti da "zone indenni da organismi nocivi" dell’Egitto per la campagna d’importazione 2007/2008.

(6) La decisione 2004/4/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/4/CE è così modificata:

1) nell’articolo 2, paragrafo 1 le date "2006/2007" sono sostituite da "2007/2008";

2) nell’articolo 4 la data " 31 agosto 2007" è sostituita da " 31 agosto 2008";

3) nell’articolo 7 la data " 30 settembre 2007" è sostituita da " 30 settembre 2008";

4) l’allegato è così modificato:

a) al punto 1, lettera b), numero iii) la data "2006/2007" è sostituita da "2007/2008";

b) al secondo trattino del punto 1, lettera b), numero iii) la data " 1o gennaio 2007" è sostituita da " 1o gennaio 2008";

c) al punto 1, lettera b), numero xii) la data " 1o gennaio 2007" è sostituita da " 1o gennaio 2008";

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos Kyprianou

Membro della Commissione

[1] GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE della Commissione (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51).

[2] GU L 2 del 6.1.2004, pag. 50. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/749/CE (GU L 302 dell’1.11.2006, pag. 47).

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