Regolamento (CE) n. 993/2007 della Commissione, del 27 agosto 2007 , che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime
Gazzetta ufficiale n. L 222 del 28/08/2007 pag. 0010 - 0015
20070827 Regolamento (CE) n. 993/2007 della Commissione del 27 agosto 2007 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 [1], in particolare l’articolo 145, lettere c), d), f) e j), considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione [2], alcuni dati relativi a determinate superfici oggetto dell’aiuto per le colture energetiche devono essere comunicati alla Commissione. L’articolo 4 del regolamento citato prevede che il coefficiente di riduzione di determinate superfici sia fissato in base ai dati comunicati a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, dello stesso regolamento. Il riferimento ad alcune disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, è erroneo ed è pertanto necessario correggerlo. (2) L’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1973/2004 precisa le esigenze subordinate per i collettori e i primi trasformatori. È opportuno che anche la costituzione di una cauzione rappresenti un’esigenza subordinata per i collettori di materia prima destinata alla fabbricazione di prodotti energetici. (3) Ai fini della possibilità di coltivare e trasformare nuove colture nell’azienda per la produzione di energia, occorre offrire agli Stati membri l’opportunità di aggiornare l’elenco delle materie prime ammesse a beneficiare dell’uso di superfici ritirate dalla produzione e dell’aiuto per le colture energetiche. (4) È necessario chiarire le norme del sistema di accreditamento facoltativo nonché le disposizioni applicabili allo scambio di materie prime per uso energetico fra Stati membri, di cui uno ha deciso di non attuare il sistema di accreditamento facoltativo conformemente all’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1973/2004. (5) Nell’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1973/2004 si fa erroneamente riferimento all’articolo 32, paragrafo 2, anziché all’intero articolo 32. È pertanto necessario correggere tale errore. (6) Il regolamento (CE) n. 270/2007 della Commissione, del 13 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime [3], ha modificato l’articolo 136 del regolamento (CE) n. 1973/2004. A causa di un errore, la successiva sostituzione di detto articolo da parte del regolamento (CE) n. 381/2007 della Commissione [4] non ha tenuto conto della modifica introdotta dal regolamento (CE) n. 270/2007. L’articolo 136 del regolamento (CE) n. 1973/2004 deve essere pertanto adeguato di conseguenza, con effetto a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 270/2007. (7) Il regolamento (CE) n. 972/2007 della Commissione [5] ha modificato l’articolo 53 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione [6] al fine di evitare riduzioni dei pagamenti nel caso di dichiarazioni in eccesso intenzionali delle superfici qualora esse riguardino superfici molto limitate. È opportuno che tale disposizione si applichi anche alle domande a titolo del regime di pagamento unico per superficie. Occorre pertanto adeguare di conseguenza l’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1973/2004. (8) Le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 270/2007 hanno semplificato le norme relative all’aiuto per le colture energetiche stabilite nel capitolo 8 del regolamento (CE) n. 1973/2004. È opportuno inserire alcuni dei nuovi elementi nelle norme relative all’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime stabilite nel capitolo 16 del regolamento (CE) n. 1973/2004. (9) Per i cereali e i semi oleosi utilizzati nell’azienda, l’articolo 146 del regolamento (CE) n. 1973/2004 richiede espressamente la denaturazione dei prodotti. Considerato che il volume di tale produzione può essere limitato e tenuto conto delle difficoltà tecniche del procedimento, è necessario lasciare allo Stato membro la possibilità di autorizzare i richiedenti ad utilizzare materie prime agricole determinate diverse da quelle previste, purché gli Stati membri adottino idonee misure di controllo. La stessa impostazione deve essere seguita anche per la determinazione della quantità di materie prime raccolte. (10) Per semplificare l’amministrazione del regime relativo all’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime è sufficiente prevedere che una copia del contratto concluso fra il richiedente e il collettore o il primo trasformatore sia presentata unicamente dal richiedente alla propria autorità competente. (11) Nel caso dell’aiuto per le colture energetiche gli operatori sono tenuti a costituire una cauzione presso le autorità competenti entro il termine ultimo fissato per le modifiche delle domande di pagamento. È opportuno prevedere la stessa disposizione nelle norme relative all’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime. (12) Il regime delle cauzioni garantisce che le materie prime coltivate sulle superfici che beneficiano dell’aiuto per le superfici ritirate dalla produzione e consegnate a un collettore o a un primo trasformatore vengano effettivamente trasformate in materie prime non principalmente destinate al consumo umano o animale. È tuttavia opportuno autorizzare gli Stati membri a sostituire il regime delle cauzioni con un sistema alternativo di accreditamento degli operatori, atto ad offrire garanzie equivalenti. Gli operatori accreditati sarebbero tenuti a rispettare determinati requisiti minimi e sarebbero passibili di sanzioni in caso di inadempimento dei propri obblighi, secondo precise disposizioni nazionali emanate dalle autorità competenti. (13) Ai sensi dell’articolo 145, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1973/2004, il collettore o il primo trasformatore che sceglie di sostituire le materie prime e i prodotti intermedi o sottoprodotti con quantità equivalenti è tenuto a informarne l’autorità competente. La stessa disposizione istituisce inoltre un obbligo di comunicazione reciproca tra Stati membri qualora la transazione interessi più Stati membri, affinché le autorità nazionali competenti dispongano di informazioni sufficienti in materia. Ne consegue che l’obbligo di utilizzare l’esemplare di controllo T5, di cui agli articoli 160 e 161 del medesimo regolamento, non è necessario e deve essere abolito. (14) In conformità all’articolo 143 ter, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Bulgaria e la Romania hanno chiesto l’autorizzazione a fissare ad oltre 0,3 ettari l’estensione minima della superficie per azienda per la quale possono essere chiesti pagamenti a titolo del regime di pagamento unico per superficie. Tale superficie è stata stabilita a 1 ettaro per la Bulgaria e la Romania [7]. Tuttavia, nel caso della Bulgaria, le aziende con almeno 0,5 ettari di colture permanenti possono presentare domande di pagamento. Detta superficie deve figurare anche nell’allegato XX del regolamento (CE) n. 1973/2004. (15) Nell’allegato XXI del regolamento (CE) n. 1973/2004 la superficie agricola nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie è fissata per l’Ungheria a 4355000 ettari. Tuttavia, la superficie corretta da considerare, a seguito di un riesame effettuato dall’Ungheria della stima delle superfici agricole nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie in conformità dell’articolo 143 ter, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è pari a 4829000 ettari. Tale cifra deve figurare nell’allegato XXI del regolamento (CE) n. 1973/2004. (16) La Bulgaria e la Romania hanno stimato la loro superficie agricola utilizzata mantenuta in buone condizioni agronomiche e hanno proposto di rettificare questo dato in funzione della superficie minima ammissibile per azienda. Tale superficie agricola è stata fissata a 3805638 ettari per la Bulgaria e a 8716370 ettari per la Romania [8]. Tali cifre devono figurare nell’allegato XXI del regolamento (CE) n. 1973/2004. (17) Occorre modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1973/2004. (18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è modificato come segue. 1) All’articolo 4 il riferimento a "l’articolo 3, paragrafo 1, lettere b), b bis) e c)" è sostituito dal riferimento a "l’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c)". 2) All’articolo 32, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. I seguenti obblighi costituiscono esigenze subordinate per il collettore e il primo trasformatore ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85: a) l’obbligo di prendere in consegna le pertinenti quantità di materia prima consegnate dal richiedente, a norma dell’articolo 27, paragrafo 3; b) l’obbligo di firmare la dichiarazione di consegna di cui all’articolo 27, paragrafo 2; c) l’eventuale obbligo di costituire una cauzione entro il termine stabilito all’articolo 31, paragrafo 1." 3) All’articolo 33, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: "Gli Stati membri possono decidere di autorizzare i richiedenti ad utilizzare materie prime agricole determinate diverse da quelle previste alla lettera a) del primo comma, a condizione che siano rispettate tutte le idonee misure di controllo." 4) L’articolo 37 è modificato come segue: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Gli Stati membri definiscono una procedura di controllo dell’accreditamento degli operatori prima della pubblicazione dell’elenco di cui al paragrafo 6."; b) al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente: "Se un operatore accreditato risulta inadempiente agli obblighi prescritti nel presente capitolo o nella normativa nazionale adottata in base ad esso, o se un collettore o primo trasformatore non accetta né agevola i controlli in loco effettuati dall’autorità competente e/o non fornisce le informazioni di cui all’articolo 38, gli Stati membri prevedono la comminazione di opportune sanzioni pecuniarie."; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5. Se, per negligenza grave, un operatore accreditato trasgredisce le disposizioni del presente capitolo o della normativa nazionale, lo Stato membro può decidere di revocare l’accreditamento per un periodo da esso determinato."; d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: "7. Se uno Stato membro decide di applicare il paragrafo 1, l’aiuto è versato unicamente ai richiedenti che hanno stipulato contratti con collettori o trasformatori accreditati, purché anch’essi siano stabiliti in uno Stato membro che ha deciso di applicare il paragrafo 1." 5) All’articolo 39, paragrafo 3, il riferimento a "l’articolo 32, paragrafo 2" è sostituito dal riferimento a "l’articolo 32". 6) All’articolo 136, il riferimento "articolo 30, paragrafo 3" è soppresso. 7) All’articolo 138, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: "Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata risultano da irregolarità commesse intenzionalmente, l’aiuto al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto non è concesso per l’anno civile considerato, se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o ad un ettaro." 8) All’articolo 144, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) "primo trasformatore", l’utilizzatore delle materie prime agricole, ad esclusione del richiedente che utilizza le materie prime nella propria azienda, il quale effettua la loro prima trasformazione al fine di ottenere uno o più prodotti di cui all’allegato XXIII del presente regolamento." 9) L’articolo 146 è sostituito dal seguente: "Articolo 146 Deroga 1. In deroga all’articolo 145, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono autorizzare il richiedente a: a) utilizzare tutti i cereali o tutti i semi oleosi raccolti di cui ai codici NC 12010090, 12051090, 12059000, 12060091 e 12060099: i) come combustibile per il riscaldamento dell’azienda agricola; ii) per la produzione, all’interno dell’azienda agricola, di energia o di biocarburanti; b) trasformare, nell’azienda agricola, tutta la materia prima raccolta in biogas di cui al codice NC 27112900. Lo Stato membro può decidere di autorizzare i richiedenti ad utilizzare materie prime agricole determinate diverse da quelle previste alla lettera a) del primo comma, a condizione che siano rispettate tutte le idonee misure di controllo. 2. Nei casi di cui al paragrafo 1 il richiedente si impegna, mediante una dichiarazione che sostituisce il contratto di cui all’articolo 147, a trasformare direttamente la materia prima oggetto di detta dichiarazione; gli articoli da 147 a 164 si applicano in quanto compatibili. 3. Lo Stato membro che si avvale della facoltà di cui al paragrafo 1 istituisce idonee misure di controllo che garantiscano l’uso diretto della materia prima in azienda o la sua trasformazione in biogas di cui al codice NC 27112900." 10) L’articolo 147 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Entro la data di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004, il richiedente presenta all’autorità competente, a corredo della domanda unica, una copia del contratto stipulato con un collettore o un primo trasformatore. Nondimeno, lo Stato membro può decidere che il contratto possa essere stipulato esclusivamente tra il richiedente e un primo trasformatore."; b) il paragrafo 3 è soppresso. 11) All’articolo 155, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) è stata depositata una copia del contratto presso l’autorità competente da cui dipende il richiedente a norma dell’articolo 147, paragrafo 1, e sono state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 145, paragrafo 1;". 12) All’articolo 157, il paragrafo 1 è soppresso. 13) All’articolo 158, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Il collettore o il primo trasformatore costituisce la cauzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo presso la propria autorità competente entro il termine ultimo per la modifica della domanda di pagamento per l’anno in questione nello Stato membro interessato, secondo il disposto dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004. Gli Stati membri possono tuttavia rinunciare ad esigere una cauzione alle condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2220/85." 14) L’articolo 159 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, la lettera c) è soppressa; b) al paragrafo 2, la lettera b) è soppressa. 15) Nel capitolo 16 la sezione 8 è sostituita dalla seguente: "SEZIONE 8 Sistema di accreditamento facoltativo Articolo 160 Sistema di accreditamento facoltativo 1. In deroga all’articolo 158, gli Stati membri hanno facoltà di istituire un sistema di accreditamento dei collettori e dei primi trasformatori (di seguito "operatori accreditati"). Gli Stati membri che decidono di avvalersi della facoltà di cui al primo comma ne danno notifica pubblica entro il 1o novembre dell’anno precedente la sua applicazione. Salvo disposizione contraria della presente sezione, gli Stati membri che applicano il primo comma sono soggetti alle disposizioni del presente capitolo. 2. Gli Stati membri che decidono di applicare il paragrafo 1 adottano le disposizioni e le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente capitolo. In particolare, essi stabiliscono le condizioni per l’accreditamento degli operatori in modo da garantire che siano soddisfatti almeno i seguenti criteri: a) per i collettori: i) possedere la capacità amministrativa per esercitare l’attività di collettore e tenere i registri di cui all’articolo 163; ii) avere un rapporto contrattuale con almeno un trasformatore per la consegna di materia prima o aver esercitato attività commerciali per un congruo periodo di tempo; b) per i primi trasformatori: i) possedere la capacità amministrativa per esercitare l’attività di primo trasformatore e tenere i registri di cui all’articolo 163; ii) possedere un’adeguata capacità produttiva per fabbricare almeno uno dei prodotti finiti destinati a fini non alimentari di cui all’allegato XXIII. 3. Gli Stati membri definiscono una procedura di controllo dell’accreditamento degli operatori prima della pubblicazione dell’elenco di cui al paragrafo 6. 4. Se un operatore accreditato risulta inadempiente agli obblighi prescritti nel presente capitolo o nella normativa nazionale adottata in base ad esso, o se un collettore o primo trasformatore non accetta né agevola i controlli in loco effettuati dall’autorità competente e/o non fornisce i documenti di cui all’articolo 163, gli Stati membri prevedono la comminazione di opportune sanzioni pecuniarie. L’entità della sanzione è determinata in proporzione alla gravità dell’infrazione e all’importo della cauzione incamerata per inadempimento degli obblighi di cui all’articolo 159. 5. Se, per negligenza grave, un operatore accreditato trasgredisce le disposizioni del presente capitolo o della normativa nazionale, lo Stato membro può decidere di revocare l’accreditamento per un periodo da esso determinato. 6. Entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello per il quale è concesso l’aiuto ogni Stato membro pubblica un elenco dei collettori e dei primi trasformatori accreditati. 7. Se uno Stato membro decide di applicare il paragrafo 1, l’aiuto è versato unicamente ai richiedenti che hanno stipulato contratti con collettori o trasformatori accreditati, purché anch’essi siano stabiliti in uno Stato membro che ha deciso di applicare il paragrafo 1." 16) Gli allegati XX e XXI sono sostituiti dall’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008. Tuttavia, i punti 6) e 16) dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2007 e il punto 7) si applica alle domande di aiuto relative agli anni o ai periodi di erogazione dei premi con inizio a decorrere dal 1o gennaio 2008. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2007. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione [1] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 552/2007 della Commissione (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 10). [2] GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 381/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 8). [3] GU L 75 del 15.3.2007, pag. 8. [4] GU L 95 del 5.4.2007, pag. 8. [5] GU L 216 del 21.7.2007, pag. 3. [6] GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. [7] Decisione C(2007) 2241 della Commissione del 31 maggio 2007 e decisione C(2007) 3161 della Commissione del 2 luglio 2007. [8] Decisione C(2007) 2241 della Commissione del 31 maggio 2007 e decisione C(2007) 3161 della Commissione del 2 luglio 2007. -------------------------------------------------- 20070827 ALLEGATO " 20070827 ALLEGATO XX ESTENSIONE MINIMA DELLA SUPERFICIE AMMISSIBILE PER AZIENDA NELL’AMBITO DEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE Nuovi Stati membri | Estensione minima della superficie ammissibile per azienda (ha) | Bulgaria | 1 Possono tuttavia presentare domanda di pagamento le aziende con almeno 0,5 ha di colture permanenti | Cipro | 0,3 | Repubblica ceca | 1 | Estonia | 1 | Ungheria | 1 Possono tuttavia presentare domanda di pagamento le aziende di oltre 0,3 ha di frutteti o vigneti | Lettonia | 1 | Lituania | 1 | Polonia | 1 | Romania | 1 | Slovacchia | 1 | 20070827 ALLEGATO XXI SUPERFICI AGRICOLE NELL’AMBITO DEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE Nuovi Stati membri | Superficie agricola nell’ambito del pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (migliaia di ha) | Bulgaria | 3805 | Cipro | 140 | Repubblica ceca | 3469 | Estonia | 800 | Ungheria | 4829 | Lettonia | 1475 | Lituania | 2574 | Polonia | 14337 | Romania | 8716 | Slovacchia | 1955 | " --------------------------------------------------