4.8.2007

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/16


DECISIONE DEL CONSIGLIO 2007/551/PESC/GAI

del 23 luglio 2007

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS) (Accordo PNR del 2007)


IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS), concluso il 19 ottobre 2006 (1), scade il 31 luglio 2007 salvo proroga mediante consenso scritto di entrambe le parti.

(2)

Il 22 febbraio 2007, il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dalla Commissione, ad avviare negoziati per un accordo a lungo termine relativo alla stessa materia. Tali negoziati hanno avuto esito positivo ed è stato redatto un nuovo accordo.

(3)

In una lettera di accompagnamento del nuovo accordo, il DHS ha offerto garanzie circa la protezione dei dati PNR trasferiti dall'Unione europea per i voli passeggeri a destinazione degli Stati Uniti o in provenienza dagli stessi.

(4)

Il DHS e l'Unione europea riesamineranno periodicamente, tramite una persona specificatamente designata a tal fine, l'attuazione delle garanzie contenute nella lettera di accompagnamento, affinché le parti possano porre in atto quanto ritenuto necessario alla luce di tale riesame.

(5)

È opportuno firmare l'accordo, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(6)

L'articolo 9 dell'accordo dispone che l'accordo sarà applicabile in via provvisoria a decorrere dalla data della firma. Gli Stati membri dovrebbero quindi dare effetto alle sue disposizioni a decorrere da tale data in conformità della normativa nazionale vigente. Una dichiarazione a tal fine sarà resa all'atto della firma dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS) (Accordo PNR del 2007) è approvata a nome dell'Unione europea, con riserva della conclusione del suddetto accordo.

Il testo dell'accordo, la lettera di accompagnamento del DHS e la lettera di risposta dell'UE sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

Conformemente all'articolo 9 dell'accordo, le disposizioni di quest'ultimo si applicano su base provvisoria in conformità della normativa nazionale vigente, a decorrere dalla data della firma, in attesa della sua entrata in vigore. La dichiarazione allegata relativa all'applicazione provvisoria dev'essere resa all'atto della firma.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO


(1)  GU L 298 del 27.10.2006, pag. 29.




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