2007/321/CE: Decisione della Commissione, del 2 maggio 2007 , che dispensa il Regno Unito da taluni obblighi in materia di commercializzazione delle sementi di ortaggi conformemente alla direttiva 2002/55/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 1836]

Gazzetta ufficiale n. L 119 del 09/05/2007 pag. 0048 - 0048


Decisione della Commissione

del 2 maggio 2007

che dispensa il Regno Unito da taluni obblighi in materia di commercializzazione delle sementi di ortaggi conformemente alla direttiva 2002/55/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2007) 1836]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2007/321/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi [1], in particolare l’articolo 49,

vista la richiesta presentata dal Regno Unito,

considerando quanto segue:

(1) A titolo della direttiva 2002/55/CE la Commissione può, in talune condizioni, dispensare uno Stato membro dagli obblighi in materia di commercializzazione di sementi di ortaggi di cui alla direttiva in questione.

(2) Il Regno Unito ha chiesto di essere dispensato dai suoi obblighi per talune specie e una sottospecie.

(3) Dal momento che le sementi di tali specie e della sottospecie non sono in genere riprodotte nel Regno Unito e che la normale riproduzione riguarda unicamente la propagazione e la piantagione di prodotti orticoli diversi dalle sementi, è opportuno dispensare il Regno Unito da taluni obblighi fissati dalla direttiva 2002/55/CE per quanto riguarda le specie e la sottospecie in questione.

(4) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito è dispensato dall’obbligo di applicare la direttiva 2002/55/CE, ad eccezione degli articoli da 2 a 20, dell'articolo 34, paragrafo 1, e 39, alle specie e alla sottospecie seguenti.

Allium cepa L.

—var. Aggregatum | Scalogno |

Allium fistulosum L. | Cipolletta |

Allium sativum L. | Agli |

Allium schoenoprasum L. | Erba cipollina |

Rheum rhabarbarum L. | Rabarbaro |

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2007.

Per la Commissione

Markos Kyprianou

Membro della Commissione

[1] GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/124/CE della Commissione (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 12).

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