Regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio, del 30 novembre 2006 , relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania - Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania

Gazzetta ufficiale n. L 343 del 08/12/2006 pag. 0001 - 0060


Regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio

del 30 novembre 2006

relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo, [1]

considerando quanto segue:

(1) La Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità della Repubblica islamica di Mauritania, di seguito denominato "accordo di partenariato".

(2) È nell’interesse della Comunità approvare il suddetto accordo di partenariato.

(3) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania.

Il testo dell’accordo di partenariato è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

1. Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da tale accordo di partenariato, di seguito denominato "il protocollo" sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

Categoria di pesca | GT o numero massimo di licenze per periodo di licenza | Stato membro | GT, licenze o massimale annuo di cattura per Stato membro |

Categoria 1: Pescherecci adibiti alla pesca di crostacei ad eccezione di aragoste e granchi | 9440 GT | Spagna | 7183 GT |

Italia | 1371 GT |

Portogallo | 886 GT |

Categoria 2: Pescherecci da traino e pescherecci con palangari di fondo adibiti alla pesca del nasello | 3600 GT | Spagna | 3600 GT |

Categoria 3: Pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino | 2324 GT | Spagna | 1500 GT |

Regno Unito | 800 GT |

Malta | 24 GT |

Categoria 4: Pescherecci da traino congelatori per la pesca di specie demersali | 750 GT | Grecia | 750 GT |

Categoria 5: Cefalopodi | 18600 GT 43 licenze | Spagna | 39 licenze |

Italia | 4 licenze |

Categoria 6: Aragoste | 300 GT | Portogallo | 300 GT |

Categoria 7: Tonniere congelatrici con reti a circuizione | 36 licenze | Spagna | 15 licenze |

Francia | 20 licenze |

Malta | 1 licenza |

Categoria 8: Tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie | 31 licenze | Spagna | 23 licenze |

Francia | 5 licenze |

Portogallo | 3 licenze |

Categoria 9: Pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica | 22 licenze per un massimale di440000 tonnellate | Paesi Bassi | 190000 tonnellate |

Lituania | 120500 tonnellate |

Lettonia | 73500 tonnellate |

Germania | 20000 tonnellate |

Regno Unito | 10000 tonnellate |

Portogallo | 6000 tonnellate |

Francia | 10000 tonnellate |

Polonia | 10000 tonnellate |

Categoria 10: Pesca del granchio | 300 GT | Spagna | 300 GT |

Categoria 11: Navi per la pesca pelagica fresca | 15000 GT/mese in media annua | | |

2. In applicazione delle disposizioni del protocollo, le possibilità di pesca non utilizzate della categoria 11 (navi per la pesca pelagica fresca) possono essere trasferite alla categoria 9 (pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica) limitatamente a 25 licenze al mese.

3. Per la categoria 9 (pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica), nel caso in cui le domande di licenza superino il numero massimo autorizzato per periodo di riferimento, la Commissione trasmette in via prioritaria le domande dei pescherecci che hanno utilizzato il maggior numero di licenze nei sei mesi precedenti la domanda.

4. Per la categoria 11 (navi per la pesca pelagica fresca), la Commissione trasmette le domande di licenza previa ricezione di un piano di pesca annuo con l’indicazione particolareggiata delle domande delle singole navi [in cui sia specificata, per tutto l’anno, la stazza lorda (GT) prevista per ogni mese d’attività]. Il piano suddetto va presentato alla Commissione entro il 1o marzo dell’anno cui si applica il piano di pesca.

Se le domande eccedono 15000 GT/mese in media annua, l’assegnazione è effettuata in base al prospetto delle domande e ai piani pesca di cui al primo comma.

5. La gestione delle possibilità di pesca è esercitata in piena conformità con l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca [2].

Se le domande di licenza dei summenzionati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza presentate da altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito del presente accordo di partenariato notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca mauritana secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare [3].

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo di partenariato allo scopo di impegnare la Comunità [4].

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2006.

Per il Consiglio

La presidente

L. Hyssälä

[1] Parere del 16 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[2] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

[3] GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

[4] La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

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Accordo

di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania

LA COMUNITÀ EUROPEA,

di seguito denominata la "Comunità",

e

LA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,

di seguito denominata "Mauritania",

di seguito denominate "le parti",

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e la Mauritania, in particolare nell’ambito dell’accordo di Cotonou che instaura una relazione di intensa cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Mauritania, dall’altro, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

RAMMENTANDO che la Comunità e la Mauritania sono firmatarie della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e che, conformemente a tale convenzione, la Mauritania ha istituito una zona economica esclusiva che si estende fino a 200 miglia nautiche dalle proprie coste, nella quale esercita i propri diritti di sovranità ai fini della ricerca, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse di detta zona,

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse e segnatamente in base ai principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, in particolare mediante il rafforzamento del regime di controllo applicabile all’insieme delle attività di pesca, onde garantire l’efficacia delle misure di gestione e di conservazione di tali risorse nonché la protezione dell’ambiente marino,

CONVINTE che la realizzazione dei rispettivi obiettivi economici e sociali nel settore della pesca sarà consolidata da una stretta cooperazione sul piano tecnico e scientifico in tale settore, in condizioni atte a garantire la conservazione degli stock ittici e il loro sfruttamento responsabile,

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente,

DECISE, a tal fine, a contribuire, nell’ambito della politica settoriale della pesca della Mauritania, all’instaurazione di un partenariato volto in particolare a identificare le modalità atte a garantire l’efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori e della società civile a tale processo,

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l’esercizio della pesca da parte delle navi comunitarie nelle zone di pesca mauritane e per il sostegno della Comunità all’instaurazione di una pesca responsabile in tali zone di pesca,

CONSAPEVOLI del ruolo che il settore della pesca marittima e delle industrie connesse riveste ai fini dello sviluppo economico e sociale della Mauritania e di determinate regioni della Comunità,

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell’industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la realizzazione e lo sviluppo di investimenti con la partecipazione di imprese delle due parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

- la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini dell’instaurazione di una pesca responsabile nelle zone di pesca mauritane, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e contribuire allo sviluppo del settore della pesca in Mauritania,

- le condizioni per l’accesso dei pescherecci comunitari alle zone di pesca mauritane,

- le modalità di controllo della pesca nelle zone di pesca mauritane, al fine di garantire l’osservanza delle succitate condizioni, l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,

- le associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore della pesca e attività correlate,

- le condizioni di sbarco e di trasbordo delle catture prelevate nelle zone di pesca mauritane,

- le condizioni di imbarco dei marinai a bordo delle navi della Comunità operanti nelle zone di pesca mauritane in virtù del presente accordo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, del protocollo e dei relativi allegati valgono le seguenti definizioni:

a) "zone di pesca mauritane": le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica islamica di Mauritania. Le navi comunitarie potranno svolgere attività di pesca ai sensi del presente accordo unicamente nelle zone in cui la pesca è autorizzata dalla normativa della Mauritania;

b) "il Ministero": il Ministero della pesca e dell’economia marittima della Mauritania;

c) "autorità comunitarie": la Commissione europea;

d) "nave comunitaria": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrato nella Comunità;

e) "commissione mista": una commissione composta da rappresentanti della Comunità e della Mauritania, le cui funzioni sono descritte all’articolo 10 del presente accordo;

f) "la Sorveglianza": la Delegazione per la sorveglianza della pesca e il controllo in mare (DSPCM);

g) "la Delegazione": la Delegazione della Commissione europea in Mauritania;

h) "marinai": qualsiasi membro del personale a bordo facente parte dell’equipaggio, a prescindere dalla qualifica (ufficiali, tecnici, capisquadra, mozzi).

Articolo 3

Principi e obiettivi del presente accordo

1. Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle zone di pesca mauritane, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali zone.

2. Le parti si impegnano ad applicare i principi del dialogo e della concertazione preliminare, con particolare riguardo all’attuazione della politica settoriale della pesca, da un lato, e delle politiche e misure comunitarie atte ad incidere sul settore della pesca in Mauritania, dall’altro.

3. Le parti si impegnano a garantire l’attuazione del presente accordo in conformità dei principi di buon governo ambientale, economico e sociale.

4. Le parti cooperano altresì al fine di realizzare valutazioni ex-ante, intermedie ed ex-post delle misure, dei programmi e delle azioni attuate sulla base del presente accordo.

5. L’ingaggio di marinai mauritani a bordo delle navi comunitarie è disciplinato dalla Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro. Questo vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

Articolo 4

Cooperazione in campo scientifico

1. Nel periodo di applicazione dell’accordo la Comunità e la Mauritania cooperano al fine di monitorare determinati aspetti riguardanti lo stato delle risorse nelle zone di pesca mauritane. A tal fine è istituito un comitato scientifico congiunto indipendente, che potrà essere aperto alla partecipazione di esperti esterni su invito formulato di comune accordo dalle parti. Le modalità di funzionamento del comitato scientifico congiunto, che si riunirà almeno una volta all’anno, saranno definite di comune accordo anteriormente all’entrata in vigore del presente accordo.

2. Sulla base dei risultati dei lavori del comitato scientifico congiunto e dei migliori pareri scientifici disponibili, le due parti si consultano nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 e prendono di comune accordo le misure eventualmente necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche.

3. Le parti si impegnano a concertarsi, direttamente o nell’ambito delle organizzazioni internazionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche e cooperare alla realizzazione delle pertinenti ricerche scientifiche.

Articolo 5

Accesso delle navi comunitarie alle zone di pesca mauritane

1. Le attività di pesca previste dal presente accordo sono soggette alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Mauritania. Il Ministero notifica alla Comunità qualsiasi modifica delle suddette disposizioni. Fatte salve le disposizioni eventualmente concordate tra le parti, le navi comunitarie sono tenute a conformarsi ad eventuali modifiche della regolamentazione entro un termine di un mese decorrente dalla loro notifica.

2. La Mauritania si impegna ad autorizzare le navi comunitarie a operare nelle proprie zone di pesca, in conformità del presente accordo, del protocollo e dei relativi allegati.

3. La Mauritania garantisce l’effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo in materia di controllo delle attività di pesca. Le navi comunitarie cooperano con le autorità mauritane preposte al controllo della pesca.

4. La Comunità si impegna ad adottare tutti i provvedimenti atti a garantire che le proprie navi rispettino le disposizioni del presente accordo nonché la legislazione mauritana che disciplina l’esercizio della pesca nelle acque soggette alla giurisdizione della Mauritania, in conformità della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Articolo 6

Condizioni per l’esercizio della pesca

1. Possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca mauritane solo le navi comunitarie in possesso di una licenza di pesca rilasciata in virtù del presente accordo. L’esercizio della pesca da parte delle navi comunitarie è subordinato al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità competenti della Mauritania su richiesta delle autorità competenti della Comunità. Le modalità di rilascio delle licenze e di pagamento dei canoni e dei contributi alle spese di osservazione scientifica, nonché le altre condizioni per l’esercizio della pesca da parte delle navi comunitarie nelle zone di pesca della Mauritania, sono fissate negli allegati.

2. Il Ministero può rilasciare licenze di pesca alle navi comunitarie per categorie di pesca non contemplate dal protocollo vigente e per la pesca sperimentale. Tuttavia il rilascio di tali licenze è subordinato al parere favorevole delle due parti.

3. Il protocollo del presente accordo stabilisce le possibilità di pesca concesse dalla Mauritania alle navi comunitarie nelle zone di pesca mauritane e la contropartita finanziaria di cui all’articolo 7 dell’accordo.

4. Le parti contraenti garantiscono la corretta applicazione delle presenti condizioni e modalità attraverso un’adeguata cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti.

Articolo 7

Contropartita finanziaria

1. La Comunità concede alla Mauritania una contropartita finanziaria in conformità delle condizioni stabilite nel protocollo e negli allegati. Tale contropartita è definita sulla base delle due componenti seguenti:

a) una compensazione finanziaria per l’accesso delle navi comunitarie alle zone di pesca mauritane, fatti salvi i canoni per le licenze dovuti dalle navi medesime;

b) un contributo finanziario della Comunità per l’attuazione di una politica nazionale della pesca basata su una pesca responsabile e sullo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque mauritane.

2. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), è stabilito, di comune accordo e in conformità delle disposizioni del protocollo, in funzione degli obiettivi identificati dalle due parti, che dovranno essere conseguiti nell’ambito della politica settoriale della pesca in Mauritania.

3. La contropartita finanziaria della Comunità è versata annualmente secondo le modalità stabilite nel protocollo, fatte salve le disposizioni del presente accordo e del protocollo concernenti l’eventuale modifica del suo importo per i seguenti motivi:

a) circostanze eccezionali;

b) riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilita di comune accordo dalle parti ai fini della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce del migliore parere scientifico disponibile;

c) aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilito di comune accordo dalle parti, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce del migliore parere scientifico disponibile;

d) denuncia del presente accordo ai sensi dell’articolo 14;

e) sospensione dell’applicazione del presente accordo ai sensi dell’articolo 15 o delle disposizioni del protocollo.

Articolo 8

Promozione della cooperazione tra gli operatori economici

1. Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle misure che possono essere adottate a questo scopo.

2. Le parti incoraggiano lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi di trasformazione dei prodotti della pesca.

3. Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.

4. Le parti incoraggiano, in particolare, la promozione degli investimenti di interesse comune, nel rispetto della legislazione vigente in Mauritania e nella Comunità.

Articolo 9

Cooperazione amministrativa

Nell’intento di garantire l’efficacia delle misure di gestione e di conservazione delle risorse alieutiche, le parti contraenti:

- pongono in essere una cooperazione amministrativa volta a garantire il rispetto, da parte delle loro navi, delle disposizioni del presente accordo e della normativa della Mauritania applicabile alla pesca marittima;

- cooperano al fine di prevenire e contrastare la pesca illegale, in particolare mediante lo scambio di informazioni e una stretta cooperazione amministrativa.

Articolo 10

Commissione mista

1. Una commissione mista composta dalle due parti è incaricata di sorvegliare l’applicazione del presente accordo. La commissione mista espleta inoltre le seguenti funzioni:

a) controlla l’esecuzione, l’interpretazione e la corretta applicazione dell’accordo, nonché la risoluzione delle controversie;

b) esamina e valuta il contributo dell’accordo di partenariato all’attuazione della politica settoriale della pesca della Mauritania;

c) coordina le questioni di comune interesse in materia di pesca;

d) funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’accordo;

e) riconsidera eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria;

f) svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo, anche in materia di lotta contro la pesca illegale e di cooperazione amministrativa;

g) stabilisce le modalità pratiche della cooperazione amministrativa prevista all’articolo 9 del presente accordo;

h) esamina e valuta la cooperazione tra gli operatori economici prevista all’articolo 8 del presente accordo e propone, se del caso, mezzi e modalità atti a promuovere detta cooperazione.

2. La commissione mista si riunisce almeno una volta all’anno, alternativamente in Mauritania e nella Comunità, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

Articolo 11

Campo di applicazione

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall’altra, al territorio della Mauritania e alle acque soggette alla giurisdizione mauritana.

Articolo 12

Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di sei anni decorrente dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi della medesima durata, salvo denuncia notificata in conformità dell’articolo 14.

Articolo 13

Composizione delle controversie

Le parti contraenti si consultano in caso di controversia in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo.

Articolo 14

Denuncia

1. Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti, segnatamente in caso di gravi circostanze, quali il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2. In caso di denuncia dell’accordo per le ragioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di recedere dall’accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare. In caso di denuncia dell’accordo per ragioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il termine per la notifica è di nove mesi.

3. L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni fra le parti.

4. L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 per l’anno in cui prende effetto la denuncia dell’accordo, è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 15

Sospensione

1. L’applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all’applicazione delle disposizioni dell’accordo stesso. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica le parti avviano consultazioni al fine di risolvere in via amichevole le divergenze fra loro insorte.

2. L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione, fatte salve le disposizioni previste all’articolo 7, paragrafo 4, del protocollo.

Articolo 16

Protocollo e allegati

Il protocollo e i suoi allegati, con le relative appendici, formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 17

Disposizioni finali — Regime linguistico ed entrata in vigore

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

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Protocollo

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1. A decorrere dal 1o agosto 2006 e per un periodo di due anni, le possibilità di pesca concesse ai sensi degli articoli 5 e 6 dell’accordo sono fissate nella tabella allegata al presente protocollo. Dette possibilità fanno parte dello sforzo di pesca globale indicato nell’allegato III, stabilito dalle autorità della Mauritania sulla base dei pareri scientifici disponibili e periodicamente aggiornato.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

3. A norma dell’articolo 6 dell’accordo, le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca mauritane soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nei relativi allegati.

Articolo 2

Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento

1. La contropartita finanziaria di cui all’articolo 7 dell’accordo è fissata a 86 milioni di EUR all’anno [1]. Una quota di tale importo, pari a 11 milioni di EUR all’anno, è utilizzata dalla Mauritania per sostenere l’applicazione della politica nazionale della pesca ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo; di tale importo, 1 milione di EUR sarà destinato ogni anno al Parco Nazionale del Banc d’Arguin (PNBA) per il periodo di cui all’articolo 1.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 13 del presente protocollo.

3. Il pagamento della contropartita finanziaria è effettuato dalla Comunità entro il 31 dicembre 2006 per il primo anno ed entro il 1o agosto per gli anni successivi.

4. La contropartita finanziaria è versata su un unico conto del Tesoro della Repubblica islamica di Mauritania, aperto presso la Banca centrale di Mauritania, le cui coordinate sono comunicate dal Ministero.

5. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6 del presente protocollo, l’assegnazione della contropartita finanziaria e del contributo a favore del PNBA è stabilita nell’ambito della legge finanziaria della Mauritania ed è pertanto di esclusiva competenza dello Stato mauritano.

Articolo 3

Cooperazione scientifica

1. Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle zone di pesca mauritane, in base ai principi di una gestione sostenibile.

2. Nel periodo di applicazione del protocollo le parti cooperano per approfondire alcuni aspetti riguardanti l’evoluzione dello stato delle risorse nelle zone di pesca mauritane. A tal fine viene organizzata, almeno una volta all’anno, una riunione del comitato scientifico congiunto in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo. Ulteriori riunioni del comitato scientifico congiunto possono essere convocate su richiesta di una delle parti o qualora se ne presenti la necessità nell’ambito del presente accordo.

3. Sulla base delle conclusioni del comitato scientifico congiunto e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, le due parti si consultano nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 per adottare di comune accordo le misure eventualmente necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche.

4. Il comitato scientifico congiunto svolge in particolare le seguenti attività:

a) elabora una relazione scientifica annuale sulle attività di pesca contemplate dal presente accordo;

b) definisce e attua un programma annuale su aspetti scientifici specifici, volto a migliorare la comprensione dello stato delle risorse e l’evoluzione degli ecosistemi;

c) studia, secondo una procedura unanimemente approvata in seno al comitato, le questioni scientifiche che si pongono durante l’esecuzione del presente accordo;

d) in caso di necessità effettua, tra le altre cose, campagne di pesca sperimentale volte a determinare le possibilità di pesca e di sfruttamento atte a garantire la conservazione delle risorse e del loro ecosistema.

Articolo 4

Revisione delle possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 del presente protocollo possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni del comitato scientifico congiunto di cui all’articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse della Mauritania. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis. L’importo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità europea non può tuttavia superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo; tale importo va mantenuto proporzionale all’aumento delle possibilità di pesca.

2. Nel caso in cui le parti decidano invece di adottare misure ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del presente protocollo, che comportino una riduzione delle possibilità di pesca previste all’articolo 1 del protocollo medesimo, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis. Fatto salvo l’articolo 6 del presente protocollo, la Comunità europea ha la facoltà di sospendere il pagamento della contropartita finanziaria nel caso in cui non sia possibile utilizzare alcuna delle possibilità di pesca previste dal protocollo medesimo.

3. Le due parti possono altresì rivedere, di comune accordo, la ripartizione delle possibilità di pesca tra le varie categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dal comitato scientifico congiunto in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l’adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

4. Le revisioni delle possibilità di pesca previste ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3 sono decise di comune accordo dalle due parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo.

Articolo 5

Pesca sperimentale

1. Le parti possono realizzare campagne di pesca sperimentale nelle zone di pesca mauritane, previo parere del comitato scientifico congiunto di cui all’articolo 4 dell’accordo. A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse procedono a consultazioni e stabiliscono, caso per caso, nuove risorse, condizioni ed altri parametri pertinenti.

2. Le autorizzazioni a praticare la pesca sperimentale sono concesse a titolo di prova per un periodo non superiore a sei mesi e in conformità delle disposizioni previste all’articolo 6, paragrafo 2, dell’accordo. La loro concessione è subordinata al pagamento di un canone.

3. Se le parti giungono alla conclusione che le campagne sperimentali hanno dato risultati positivi, nel rispetto delle esigenze di tutela degli ecosistemi e di conservazione delle risorse biologiche marine, ulteriori possibilità di pesca possono essere concesse alle navi comunitarie per il restante periodo d’applicazione del protocollo, secondo la procedura di concertazione prevista all’articolo 4 e in funzione dello sforzo di pesca ammissibile. La contropartita finanziaria sarà maggiorata in conformità delle disposizioni previste all’articolo 4.

4. La pesca sperimentale è realizzata in stretta collaborazione con l’Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP). A tal fine l’IMROP stabilisce la composizione del gruppo di ricercatori e osservatori da imbarcare, i cui costi sono a carico dell’armatore. L’IMROP trasmette al Ministero una relazione in cui vengono presentati i dati raccolti nell’ambito della pesca sperimentale.

5. Le catture realizzate nell’ambito della pesca sperimentale sono di proprietà dell’armatore. È vietato catturare specie di taglia non regolamentare e specie di cui la normativa mauritana non autorizza la detenzione a bordo e la commercializzazione.

6. Salvo disposizioni contrarie stabilite di comune accordo dalle due parti, le catture effettuate dalle navi che praticano la pesca sperimentale vengono sbarcate in Mauritania.

Articolo 6

Contributo dell’accordo di partenariato all’attuazione della politica settoriale della pesca della Mauritania

1. Il contributo finanziario previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo ammonta a 11 milioni di EUR all’anno, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo. Tale contributo finanziario è destinato allo sviluppo e all’attuazione della Stratégie Nationale de Développement durable du secteur des Pêches et de l’Economie Maritime de Mauritanie (strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell’economia marittima della Mauritania), ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque mauritane, e in particolare ai settori di intervento citati nel successivo paragrafo 3 e illustrati nell’allegato IV, e al PNBA.

2. La gestione del contributo finanziario di cui al precedente paragrafo 1 è di competenza della Mauritania ed è basata sugli obiettivi concordati dalle parti e sulla conseguente programmazione.

3. Fatti salvi gli obiettivi definiti dalle parti e in conformità con le priorità della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell’economia marittima della Mauritania, le due parti, al fine di garantire una gestione sostenibile e responsabile dell’industria della pesca, convengono di dedicare particolare attenzione ai seguenti settori di intervento:

a) Miglioramento della governance nel settore della pesca:

- sostegno allo sviluppo, in condizioni controllate, della pesca artigianale e della pesca costiera, segnatamente mediante l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione di piani di sviluppo delle attività alieutiche,

- programmi volti a migliorare le conoscenze in campo alieutico,

- sostegno alla gestione dello sforzo di pesca,

- creazione di adeguati laboratori nell’ambito dell’Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et de Pêche (IMROP), ammodernamento delle loro attrezzature e sviluppo di sistemi di trattamento informatico e analisi statistica;

b) Accelerazione del processo di integrazione del settore della pesca nell’economia nazionale della Mauritania:

- sviluppo di infrastrutture, in particolare portuali, mediante programmi di investimento quali la riabilitazione del porto di Nouadhibou e del mercato ittico di Nouakchott per lo sbarco delle catture della pesca artigianale,

- sostegno finanziario a favore della ristrutturazione della flotta industriale mauritana,

- attuazione di un programma di ammodernamento della flotta artigianale volto a garantire l’osservanza delle norme di igiene e sicurezza; il programma comprenderà iniziative quali la sostituzione delle piroghe di legno con piroghe realizzate con materiali più idonei e dotate di attrezzature per la conservazione del pescato,

- elaborazione di programmi di sostegno e di investimento volti a migliorare la sorveglianza marittima, quali la costruzione di pontoni di attracco riservati alla Sorveglianza e all’IMROP e la realizzazione di un programma di formazione sulle tecniche e tecnologie di sorveglianza, con particolare riguardo al VMS,

- attuazione di programmi e iniziative per la promozione dei prodotti della pesca, segnatamente attraverso misure volte a migliorare le condizioni sanitarie e fitosanitarie dei prodotti sbarcati e trasformati;

c) Rafforzamento delle capacità nel settore e miglioramento della governance:

- realizzazione di un programma di formazione e di sostegno volto a migliorare la sicurezza in mare, anche per quanto riguarda le operazioni di salvataggio, segnatamente per la flotta artigianale,

- realizzazione di programmi di sostegno per i servizi tecnici del Ministero della pesca e dell’economia marittima implicati nella gestione del settore,

- realizzazione di un piano d’azione volto a migliorare l’efficacia dei servizi implicati nella gestione del settore,

- attuazione e rafforzamento del sistema di gestione delle licenze e di controllo delle navi.

Articolo 7

Modalità di attuazione del sostegno alla politica settoriale della pesca della Mauritania

1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 3, del presente protocollo, all’entrata in vigore del protocollo medesimo la Comunità europea e il Ministero concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo e sulla base degli orientamenti definiti nell’allegato IV:

a) gli orientamenti annuali e pluriennali per l’attuazione delle priorità della politica della pesca della Mauritania ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, con particolare riguardo alle priorità previste all’articolo 6, paragrafo 3, del presente protocollo;

b) gli obiettivi annuali e pluriennali da raggiungere, nonché i criteri e gli indicatori da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.

2. Qualsiasi modifica di tali orientamenti e obiettivi, nonché dei relativi criteri e indicatori, è approvata dalle due parti in sede di commissione mista.

3. Per il primo anno di validità del presente protocollo, la ripartizione stabilita dalla Mauritania del contributo di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del protocollo medesimo è comunicata alla Comunità al momento dell’approvazione, in sede di commissione mista, degli orientamenti e degli obiettivi e dei relativi criteri e indicatori di valutazione. Per gli anni successivi detta ripartizione è comunicata annualmente dal Ministero alla Comunità europea anteriormente al 30 settembre dell’anno precedente.

4. Il Ministero trasmette alla Delegazione, entro tre mesi dalla ricorrenza anniversaria dell’applicazione del presente protocollo, una relazione annuale sull’attuazione delle azioni, sui risultati ottenuti e sulle eventuali difficoltà constatate.

La Commissione si riserva il diritto di chiedere alle competenti autorità mauritane informazioni complementari su tali risultati, al fine di avviare, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo, consultazioni con dette autorità per l’adozione di misure correttive finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati.

Articolo 8

Integrazione economica degli operatori comunitari nel settore della pesca in Mauritania

1. Le due parti si impegnano a promuovere l’integrazione economica degli operatori comunitari nell’insieme della filiera della pesca in Mauritania.

2. Per promuovere lo sviluppo della filiera dei prodotti freschi, la Mauritania concede a titolo di incentivo una riduzione dei canoni, in conformità delle disposizioni dell’allegato 1 del presente protocollo e della normativa mauritana in materia, agli operatori comunitari che effettuano sbarchi nei porti mauritani, in particolare ai fini della vendita alle industrie locali, della valorizzazione in Mauritania da parte di tali operatori o del successivo trasporto per via terrestre delle catture prelevate nelle zone di pesca mauritane.

3. Le due parti convengono inoltre di istituire un gruppo di riflessione incaricato di identificare gli ostacoli e le opportunità o possibilità di sostegno agli investimenti diretti comunitari nel settore della pesca in Mauritania e le misure atte a rendere più flessibili le condizioni applicabili a tali investimenti.

Articolo 9

Controversie — sospensione dell’applicazione del protocollo

1. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente protocollo e dei relativi allegati forma oggetto di una consultazione tra le parti nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 10 dell’accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.

2. L’applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le due parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

3. Ai fini della sospensione dell’applicazione del protocollo la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.

4. In deroga alla procedura di sospensione di cui ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3, la Comunità si riserva il diritto di sospendere immediatamente l’applicazione del protocollo in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dalla Mauritania riguardo all’attuazione della propria politica settoriale della pesca. In tal caso la sospensione è notificata senza indugio alle autorità mauritane.

5. In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 10

Sospensione dell’applicazione del protocollo per mancato pagamento

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 4 del presente protocollo, in caso di mancata esecuzione, da parte della Comunità europea, dei pagamenti di cui all’articolo 2 l’applicazione del presente protocollo può essere sospesa alle seguenti condizioni:

a) il Ministero notifica alla Commissione europea il mancato pagamento. Quest’ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica;

b) in mancanza di pagamento o di un’adeguata giustificazione entro il termine previsto alla lettera a), le autorità competenti del Mauritania possono sospendere l’applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea;

c) l’applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

Articolo 11

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Fatte salve le disposizioni dell’accordo, le attività delle navi operanti in applicazione del presente protocollo e dei relativi allegati, con particolare riguardo allo sbarco, al trasbordo, all’uso dei servizi portuali e all’acquisto di forniture, sono disciplinate dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in Mauritania.

Articolo 12

Durata

Il presente protocollo e i relativi allegati si applicano per un periodo di due anni decorrente dal 1o agosto 2006; essi possono essere rinnovati per altri due bienni, per tacito consenso delle parti, salvo denuncia ai sensi dell’articolo 13.

Articolo 13

Denuncia

1. In caso di denuncia del protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di recedere dal protocollo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.

2. L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni fra le parti.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente protocollo e i relativi allegati entrano in vigore alla data di entrata in vigore dell’accordo.

[1] A tale importo si aggiungono i contribuiti a carico degli armatori previsti nell’allegato 1, capo III, versati direttamente alla Mauritania sul conto di cui all’allegato 1, capo IV, il cui ammontare è stimato a 22 milioni di EUR all’anno.

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Tabella delle possibilità di pesca

Tipo di pesca | |

| Crostacei | Pesca demersale | Céfalopodi | Pesca pelagica |

| Categoria 1 Crostacei, eccetto aragoste e granchi | Categoria 10 Granchi | Categoria 6 Aragoste | Categoria 2 Pescherecci da traino e pescherecci con palangari per la pesca del nasello | Categoria 3 Specie demersali diverse dal nasello catturate con attrezzi diversi dalle reti da traino | Categoria 4 Pescherecci da traino per la pesca di specie demersali diverse dal nasello | Categoria 5 Céfalopodi | Categoria 7 Tonniere con reti a circuizione | Categoria 8 Tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari | Categoria 9 Pescherecci da traino congelatori Specie pelagiche [1] | Categoria 11 Navi per la pesca pelagica fresca [1] |

GT max. per periodo di licenza | 9440 GT | 300 GT | 300 GT | 3600 GT | 2324 GT | 750 GT | 18600 GT 43 navi | 36 navi | 31 navi | 22 licenze | 15000 GT GT/mese in media annua |

CATEGORIA DI PESCA 1: PESCHERECCI PER LA PESCA DI CROSTACEI, ECCETTO ARAGOSTE E GRANCHI

1. Zona di pesca

i) A nord di 19° 21′ 00″ N, all’esterno della zona delimitata dai punti seguenti:

20° 46′ 30″ N | 17° 03′ 00″ O |

20° 40′ 00″ N | 17° 07′ 50″ O |

20° 05′ 00″ N | 17° 07′ 50″ O |

19° 35′ 50″ N | 16° 47′ 00″ O |

19° 28′ 00″ N | 16° 45′ 00″ O |

19° 21′ 00″ N | 16° 45′ 00″ O |

ii) A sud di 19° 21′ 00″ N, ad ovest della linea delle 6 miglia, misurata dalla linea di bassa marea.

Una volta adottato il piano di gestione per la pesca dei gamberi, la presente suddivisione in zone potrà essere modificata di comune accordo dalle parti.

2. Attrezzo autorizzato

Rete a strascico per gamberi e altri attrezzi selettivi.

Le parti realizzeranno prove tecniche per definire dispositivi di selettività quali: i) griglie di selettività per le reti da traino, ii) attrezzi selettivi diversi dalle reti da traino. Tali attrezzi selettivi dovranno essere adottati anteriormente al 31 dicembre 2009, previa valutazione scientifica, tecnica ed economica dei risultati delle prove.

È vietato doppiare il sacco della rete.

È vietato doppiare i fili che costituiscono il sacco della rete.

3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie

50 mm

4. Riposo biologico

Due (2) mesi: settembre e ottobre

Le due parti possono decidere di comune accordo, nell’ambito della commissione mista, di prolungare o di abbreviare il periodo di riposo biologico, nonché di definire zone o periodi di divieto ai fini della salvaguardia delle zone di riproduzione e di concentrazione del novellame.

5. Catture accessorie

In conformità della normativa mauritana.

Nel caso in cui la normativa mauritana non contenga disposizioni in materia di catture accessorie per determinate specie, le due parti si consultano nell’ambito della commissione mista per stabilire il tasso di cattura autorizzato.

6. Stazza autorizzata/Canoni

| 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 |

Stazza autorizzata (GT) per periodo di licenza | 9440 GT | 9440 GT | 9440 GT | 9440 GT | 9440 GT | 9440 GT |

Canoni annui in euro per GT | 268 | 280 | 291 | 303 | 315 | 315 |

7. Osservazioni

I canoni sono fissati per i primi due anni di applicazione del protocollo, nonché per i due periodi di tacito rinnovo previsti all’articolo 12 del protocollo, per un totale di sei anni.

Sbarchi e trasbordi incentivati secondo le disposizioni del protocollo e dell’allegato 1.

CATEGORIA DI PESCA 2: PESCHERECCI DA TRAINO (1) E PESCHERECCI CON PALANGARI DI FONDO PER LA PESCA DEL NASELLO

1. Zona di pesca

1.1 i) A nord di 19° 15′ 60″ N, ad ovest della linea che congiunge i punti seguenti:

20° 46′ 30″ N | 17° 03′ 00″ O |

20° 36′ 00″ N | 17° 11′ 00″ O |

20° 36′ 00″ N | 17° 36′ 00″ O |

20° 03′ 00″ N | 17° 36′ 00″ O |

19° 45′ 70″ N | 17° 03′ 00″ O |

19° 29′ 00″ N | 16° 51′ 50″ O |

19° 15′ 60″ N | 16° 51′ 50″ O |

19° 15′ 60″ N | 16° 49′ 60″ O |

ii) A sud di 19° 15′ 60″ N, fino a 17° 50′ 00″ N, ad ovest della linea delle 18 miglia, misurata dalla linea di bassa marea.

iii) A sud di 17° 50′ 00″ N, ad ovest della linea delle 12 miglia, misurata dalla linea di bassa marea.

1.2 La suddivisione in zone durante i periodi di riposo biologico per la pesca di cefalopodi è la seguente:

i) Tra Cap Blanc e Cap Timiris, la zona di esclusione è definita dai punti seguenti:

20° 46′ 00″ N | 17° 03′ 00″ O |

20° 46′ 00″ N | 17° 47′ 00″ O |

20° 03′ 00″ N | 17° 47′ 00″ O |

19° 47′ 00″ N | 17° 14′ 00″ O |

19° 21′ 00″ N | 16° 55′ 00″ O |

19° 15′ 60″ N | 16° 51′ 50″ O |

19° 15′ 60″ N | 16° 49′ 60″ O |

ii) A sud di Cap Timiris (a sud di 19° 15′ 60″ N) e fino a Nouakchott (17° 50′ 00″ N), la zona di esclusione è la linea delle 18 miglia misurata dalla linea di bassa marea.

iii) A sud di Nouakchott (a sud di 17° 50′ 00″ N), la zona di esclusione è la linea delle 12 miglia misurata dalla linea di bassa marea.

2. Attrezzo autorizzato

- Palangaro di fondo;

- Rete a strascico per nasello.

È vietato doppiare il sacco della rete.

È vietato doppiare i fili che costituiscono il sacco della rete.

3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie

70 mm per la rete

4. Riposo biologico

Il periodo di riposo è concordato dalle due parti nell’ambito della commissione mista sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, approvati dal comitato scientifico congiunto.

5. Catture accessorie

In conformità della legislazione mauritana.

Nel caso in cui la normativa mauritana non contenga disposizioni in materia di catture accessorie per determinate specie, le due parti si consultano nell’ambito della commissione mista per stabilire il tasso di cattura autorizzato.

6. Stazza autorizzata/Canoni

| 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 |

Stazza autorizzata (GT) per periodo di licenza | 3600 GT | 3600 GT | 3600 GT | 3600 GT | 3600 GT | 3600 GT |

Canoni annui in euro per GT | 135 | 142 | 148 | 153 | 159 | 159 |

7. Osservazioni

I canoni sono fissati per i primi due anni di applicazione del protocollo, nonché per i due periodi di tacito rinnovo previsti all’articolo 12 del protocollo, per un totale di sei anni.

Da questa categoria sono esclusi i pescherecci da traino congelatori.

Sbarchi e trasbordi incentivati secondo le disposizioni del protocollo e dell’allegato 1.

CATEGORIA DI PESCA 3: PESCHERECCI PER LA PESCA DI SPECIE DEMERSALI DIVERSE DAL NASELLO CON ATTREZZI DIVERSI DALLA RETE DA TRAINO

1. Zona di pesca

1.1 i) A nord di 19° 48′ 50″ N, a partire da 3 miglia, misurate dalla linea di base Cap Blanc-Cap Timiris.

ii) A sud di 19° 48′ 50″ N e fino a 19° 21′ 00″ N, ad ovest di 16° 45′ 00″ O.

iii) A sud di 19° 21′ 00″ N, a partire da 3 miglia misurate dalla linea di bassa marea.

1.2 La suddivisione in zone durante i periodi di riposo biologico per la pesca di cefalopodi è la seguente:

i) Tra Cap Blanc e Cap Timiris:

20° 46′ 00″ N | 17° 03′ 00″ O |

20° 46′ 00″ N | 17° 47′ 00″ O |

20° 03′ 00″ N | 17° 47′ 00″ O |

19° 47′ 00″ N | 17° 14′ 00″ O |

19° 21′ 00″ N | 16° 55′ 00″ O |

19° 15′ 60″ N | 16° 51′ 50″ O |

19° 15′ 60″ N | 16° 49′ 60″ O |

ii) A sud di Cap Timiris (a sud di 19° 15′ 60″ N) e fino a Nouakchott (17° 50′ 00″ N), la zona di esclusione è la linea delle 3 miglia misurata dalla linea di bassa marea.

iii) A sud di Nouakchott (a sud di 17° 50′ 00″ N), la zona di esclusione è la linea delle 3 miglia misurata dalla linea di bassa marea.

2. Attrezzo autorizzato

- Palangaro

- Rete da posta a pali, avente un’altezza massima di 7 m e una lunghezza massima di 100 m. Sono vietate, in conformità della normativa mauritana, le reti da posta realizzate in monofilamenti di poliammide.

- Lenza a mano

- Nassa

- Sciabica per la pesca delle esche

3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie

120 mm per la rete da posta

16 mm per le reti adibite alla pesca con esche vive; 20 mm a decorrere dal 1o agosto 2007

4. Catture accessorie

In conformità della legislazione mauritana.

Nel caso in cui la normativa mauritana non contenga disposizioni in materia di catture accessorie per determinate specie, le due parti si consultano nell’ambito della commissione mista per stabilire il tasso di cattura autorizzato.

5. Stazza autorizzata

| 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 |

Stazza autorizzata (GT) per periodo di licenza | 2324 GT | 2324 GT | 2324 GT | 2324 GT | 2324 GT | 2324 GT |

Canoni annui in euro per GT | 233 | 244 | 254 | 264 | 274 | 274 |

6. Osservazioni

I canoni sono fissati per i primi due anni di applicazione del protocollo, nonché per i due periodi di tacito rinnovo previsti all’articolo 12 del protocollo, per un totale di sei anni.

L’attrezzo da pesca utilizzato deve essere notificato all’atto della domanda di licenza.

La sciabica dovrà essere impiegata solo per la pesca delle esche da utilizzare per la pesca con la lenza o con le nasse.

L’uso della nassa è autorizzato per un massimo di 7 navi di stazza inferiore a 135 GT.

Sbarchi e trasbordi incentivati secondo le disposizioni del protocollo e dell’allegato 1.

Il periodo di riposo è concordato dalle due parti nell’ambito della commissione mista sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, approvati dal comitato scientifico congiunto.

CATEGORIA DI PESCA 4: PESCHERECCI DA TRAINO CONGELATORI PER LA PESCA DI SPECIE DEMERSALI

1. Zona di pesca

1.1 i) A nord di 19° 15′ 60″ N, ad ovest della linea che congiunge i punti seguenti:

20° 46′ 30″ N | 17° 03′ 00″ O |

20° 36′ 00″ N | 17° 11′ 00″ O |

20° 36′ 00″ N | 17° 36′ 00″ O |

20° 03′ 00″ N | 17° 36′ 00″ O |

19° 45′ 70″ N | 17° 03′ 00″ O |

19° 29′ 00″ N | 16° 51′ 50″ O |

19° 15′ 60″ N | 16° 51′ 50″ O |

19° 15′ 60″ N | 16° 49′ 60″ O |

ii) A sud di 19° 15′ 60″ N, fino a 17° 50′ 00″ N, ad ovest della linea delle 18 miglia, misurata dalla linea di bassa marea.

iii) A sud di 17° 50′ 00″ N, ad ovest della linea delle 12 miglia, misurata dalla linea di bassa marea.

2. Attrezzo autorizzato

Rete da traino

È vietato doppiare il sacco della rete.

È vietato doppiare i fili che costituiscono il sacco della rete.

3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie

70 mm

4. Riposo biologico

Due (2) mesi: settembre e ottobre

Le due parti possono decidere di comune accordo, nell’ambito della commissione mista, di prolungare o di abbreviare il periodo di riposo biologico, nonché di definire zone o periodi di divieto ai fini della salvaguardia delle zone di riproduzione e di concentrazione del novellame.

5. Catture accessorie

In conformità della legislazione mauritana.

Nel caso in cui la normativa mauritana non contenga disposizioni in materia di catture accessorie per determinate specie, le due parti si consultano nell’ambito della commissione mista per stabilire il tasso di cattura autorizzato.

6. Stazza autorizzata/Canoni

| 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 |

Stazza autorizzata (GT) per periodo di licenza | 750 GT | 750 GT | 750 GT | 750 GT | 750 GT | 750 GT |

Canoni annui in euro per GT | 144 | 150 | 156 | 163 | 169 | 169 |

7. Osservazioni

I canoni sono fissati per i primi due anni di applicazione del protocollo, nonché per i due periodi di tacito rinnovo previsti all’articolo 12 del protocollo, per un totale di sei anni.

Sbarchi e trasbordi incentivati secondo le disposizioni del protocollo e dell’allegato 1.

CATEGORIA DI PESCA 5: CEFALOPODI

1. Zona di pesca

A nord di 19° 15′ 60″ N, all’esterno della zona delimitata dai punti seguenti:

20° 46′ 30″ N | 17° 03′ 00″ O |

20° 40′ 00″ N | 17° 07′ 50″ O |

19° 57′ 00″ N | 17° 07′ 50″ O |

19° 28′ 20″ N | 16° 48′ 00″ O |

19° 18′ 50″ N | 16° 48′ 00″ O |

19° 18′ 50″ N | 16° 40′ 50″ O |

19° 15′ 60″ N | 16° 38′ 00″ O |

A sud di 19° 15′ 60″ N, fino a 17° 50′ 00″ N, ad ovest della linea delle 9 miglia, misurata dalla linea di bassa marea.

A sud di 17° 50′ 00″ N, ad ovest della linea delle 6 miglia, misurata dalla linea di bassa marea.

2. Attrezzo autorizzato

Rete a strascico

È vietato doppiare il sacco della rete.

È vietato doppiare i fili che costituiscono il sacco della rete.

3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie

70 mm

4. Riposo biologico

Due (2) mesi: settembre e ottobre

Le due parti possono decidere di comune accordo, nell’ambito della commissione mista e sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, di prolungare o di abbreviare il periodo di riposo biologico, nonché di definire zone o periodi di divieto ai fini della salvaguardia delle zone di riproduzione e di concentrazione del novellame.

5. Catture accessorie

In conformità della legislazione mauritana.

Nel caso in cui la normativa mauritana non contenga disposizioni in materia di catture accessorie per determinate specie, le due parti si consultano nell’ambito della commissione mista per stabilire il tasso di cattura autorizzato.

6. Stazza autorizzata/Canoni

| 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 |

Stazza autorizzata (GT) per periodo di licenza | 18600 GT | 18600 GT | 18600 GT | 18600 GT | 18600 GT | 18600 GT |

Canoni annui in euro per GT | 321 | 335 | 349 | 363 | 377 | 377 |

7. Osservazioni

I canoni sono fissati per i primi due anni di applicazione del protocollo, nonché per i due periodi di tacito rinnovo previsti all’articolo 12 del protocollo, per un totale di sei anni.

La stazza autorizzata (GT) può variare al massimo del 2 %.

Sbarchi e trasbordi incentivati secondo le disposizioni del protocollo e dell’allegato 1.

CATEGORIA DI PESCA 6: ARAGOSTE

1. Zona di pesca

1.1 A nord di 19° 21′ 00″ N: 20 miglia, misurate dalla linea di base Cap Blanc-Cap Timiris.

1.2 A sud di 19° 21′ 00″ N: 15 miglia, misurate dalla linea di bassa marea.

2. Attrezzo autorizzato

Nassa

3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie

Pezza di rete da 50 mm; 60 mm a decorrere dal 1o agosto 2007.

4. Riposo biologico

Due (2) mesi: settembre e ottobre

Le due parti possono decidere di comune accordo, nell’ambito della commissione mista, di prolungare o di abbreviare il periodo di riposo biologico.

5. Catture accessorie

In conformità della legislazione mauritana.

Nel caso in cui la normativa mauritana non contenga disposizioni in materia di catture accessorie per determinate specie, le due parti si consultano nell’ambito della commissione mista per stabilire il tasso di cattura autorizzato.

6. Stazza autorizzata/Canoni

| 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 |

Stazza autorizzata (GT) per periodo di licenza | 300 GT | 300 GT | 300 GT | 300 GT | 300 GT | 300 GT |

Canoni annui in euro per GT | 260 | 271 | 283 | 294 | 305 | 305 |

7. Osservazioni

I canoni sono fissati per i primi due anni di applicazione del protocollo, nonché per i due periodi di tacito rinnovo previsti all’articolo 12 del protocollo, per un totale di sei anni.

Sbarchi e trasbordi incentivati secondo le disposizioni del protocollo e dell’allegato 1.

CATEGORIA DI PESCA 7: TONNIERE CONGELATRICI CON RETI A CIRCUIZIONE

1. Zona di pesca

1.1 A nord di 19° 21′ 00″ N: 30 miglia, misurate dalla linea di base Cap Blanc-Cap Timiris.

1.2 A sud di 19° 21′ 00″ N: 30 miglia, misurate dalla linea di bassa marea.

2. Attrezzo autorizzato

Sciabica

3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie

Norme raccomandate dall’ICCAT

4. Catture accessorie

In conformità della legislazione mauritana.

Nel caso in cui la normativa mauritana non contenga disposizioni in materia di catture accessorie per determinate specie, le due parti si consultano nell’ambito della commissione mista per stabilire il tasso di cattura autorizzato.

5. Stazza autorizzata/Canoni

Canone per tonnellata catturata | 35 EUR | | | | |

Numero di navi autorizzate a pescare | 36 | | | | |

Anticipo in euro per nave all’anno | 1750 EUR | | | | |

6. Osservazioni

I canoni sono fissati per i primi due anni di applicazione del protocollo, nonché per i due periodi di tacito rinnovo previsti all’articolo 12 del protocollo, per un totale di sei anni.

Sbarchi e trasbordi incentivati secondo le disposizioni del protocollo e dell’allegato 1.

CATEGORIA DI PESCA 8: TONNIERE CON LENZE E CANNE E PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE

1. Zona di pesca

Per i pescherecci con palangari di superficie si applica la suddivisione in zone prevista per le tonniere con reti a circuizione della categoria 7.

Per le tonniere con lenze e canne si applica la seguente suddivisione:

1.1 A nord di 19° 21′ 00″ N: 15 miglia, misurate dalla linea di base Cap Blanc-Cap Timiris.

1.2 A sud di 19° 21′ 00″ N: 12 miglia, misurate dalla linea di bassa marea.

Zona di pesca autorizzata per la pesca con esche vive:

- A nord di 19° 48′ 50″ N, a partire da 3 miglia misurate dalla linea di base Cap Blanc-Cap Timiris.

- A sud di 19° 48′ 50″ N e fino a 19° 21′ 00″ N, ad ovest di 16° 45′ 00″ O.

- A sud di 19° 21′ 00″ N, a partire da 3 miglia misurate dalla linea di bassa marea.

2. Attrezzo autorizzato

Canna e palangaro di superficie.

3. Catture accessorie

In conformità della legislazione mauritana.

Nel caso in cui la normativa mauritana non contenga disposizioni in materia di catture accessorie per determinate specie, le due parti si consultano nell’ambito della commissione mista per stabilire il tasso di cattura autorizzato.

4. Stazza autorizzata/Canoni

Numero di navi autorizzate a pescare | 31 | | | | | |

Tonniere con lenze e canne — canone per tonnellata pescata | 25 EUR | | | | | |

Pescherecci con palangari — canone per tonnellata pescata | 35 EUR | | | | | |

Anticipo in euro per nave all’anno | 2500 EUR per le tonniere con lenze e canne 3500 EUR per i pescherecci con palangari | | | | | |

5. Osservazioni

I canoni sono fissati per i primi due anni di applicazione del protocollo, nonché per i due periodi di tacito rinnovo previsti all’articolo 12 del protocollo, per un totale di sei anni.

1) Dimensioni minime autorizzate delle maglie per la pesca con esche vive: 16 mm. La pesca con esche sarà limitata a un numero di giorni/mese definito dalla commissione mista. L’inizio e la fine di tali attività di pesca dovranno essere notificati alla direzione della Sorveglianza.

2) In conformità delle raccomandazioni dell’ICCAT e della FAO in materia, è vietata la pesca delle specie squalo elefante (Cetorhinus maximus), pescecane (Carcharodon carcharias), squalo toro (Carcharias taurus) e canesca (Galeorhinus galeus).

3) In conformità delle raccomandazioni dell’ICCAT 04-10 e 05-05 relative alla conservazione degli squali catturati nell’ambito delle attività di pesca gestite dall’ICCAT.

4) Sbarchi e trasbordi incentivati secondo le disposizioni del protocollo e dell’allegato 1.

5) Le due parti definiscono di comune accordo le modalità pratiche volte a consentire alla categoria in questione di pescare o raccogliere le esche vive necessarie per l’attività dei pescherecci considerati. Qualora tali attività si svolgano in zone sensibili o con attrezzi non convenzionali, le suddette modalità saranno definite sulla base delle raccomandazioni dell’IMROP e di concerto con la Sorveglianza.

CATEGORIA DI PESCA 9: PESCHERECCI DA TRAINO CONGELATORI PER LA PESCA PELAGICA

1. Zona di pesca

i) A nord di 19° 21′ 00″ N: all’esterno della zona delimitata dai punti seguenti:

20° 46′ 30″ N | 17° 03′ 00″ O |

20° 36′ 00″ N | 17° 11′ 00″ O |

20° 36′ 00″ N | 17° 24′ 10″ O |

19° 57′ 00″ N | 17° 24′ 10″ O |

19° 45′ 70″ N | 17° 03′ 00″ O |

19° 29′ 00″ N | 16° 51′ 50″ O |

19° 21′ 00″ N | 16° 45′ 00″ O |

ii) A sud di 19° 21′ 00″ N, fino a 17° 50′ 00″ N, a 13 miglia misurate dalla linea di bassa marea.

iii) A sud di 17° 50′ 00″ N, fino a 16° 04′ 00″ N, a 12 miglia misurate dalla linea di bassa marea.

2. Attrezzo autorizzato

Rete da traino pelagica

Il sacco della rete da traino pelagica o semipelagica può essere rinforzato da una pezza avente dimensione minima di maglia di 400 mm (maglie stirate) e da cinte di rinforzo poste a una distanza minima di un metro e mezzo (1,5 m) l’una dall’altra, ad eccezione della cinta situata sulla parte posteriore della rete da traino, che deve trovarsi ad almeno 2 m dalla finestra del sacco. È vietato rinforzare o doppiare il sacco con qualsiasi altro dispositivo. La rete da traino non deve essere in alcun caso utilizzata per catturare specie diverse da quelle autorizzate (piccoli pelagici).

3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie

40 mm

4. Catture accessorie

In conformità della legislazione mauritana.

Nel caso in cui la normativa mauritana non contenga disposizioni in materia di catture accessorie per determinate specie, le due parti si consultano nell’ambito della commissione mista per stabilire il tasso di cattura autorizzato.

5. Stazza autorizzata/Canoni

Numero di navi autorizzate a pescare contemporaneamente | 22 |

Canoni mensili in euro per GT | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 |

Navi di stazza (GT) inferiore o uguale a 5000 GT | 8 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 |

Navi di stazza (GT) pari o superiore a 5000 GT ma inferiore a 7000 GT | 7 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 |

Navi di stazza (GT) pari o superiore a 7000 GT ma inferiore a 9500 GT | 6 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 |

Il volume totale delle catture autorizzate nell’ambito del suddetto regime di licenze e praticate dalla flotta dei pescherecci da traino congelatori è limitato a 440000 t/anno. Nelle licenze sarà indicato il quantitativo di riferimento attribuito a ciascun peschereccio. Qualsiasi superamento del quantitativo di riferimento comporterà l’applicazione di un canone supplementare di 15 EUR/t.

6. Osservazioni

Le possibilità di pesca non utilizzate della categoria 11 possono essere trasferite alla categoria 9 limitatamente a 25 licenze al mese.

I canoni sono fissati per i primi due anni di applicazione del protocollo, nonché per i due periodi di tacito rinnovo previsti all’articolo 12 del protocollo, per un totale di sei anni.

Sbarchi e trasbordi incentivati secondo le disposizioni del protocollo e dell’allegato 1.

CATEGORIA DI PESCA 10: PESCA DEL GRANCHIO

1. Zona di pesca

i) A nord di 19° 15′ 60″ N, ad ovest della linea che congiunge i punti seguenti:

20° 46′ 30″ N | 17° 03′ 00″ O |

20° 36′ 00″ N | 17° 11′ 00″ O |

20° 36′ 00″ N | 17° 36′ 00″ O |

20° 03′ 00″ N | 17° 36′ 00″ O |

19° 45′ 70″ N | 17° 03′ 00″ O |

19° 29′ 00″ N | 16° 51′ 50″ O |

19° 15′ 60″ N | 16° 51′ 50″ O |

19° 15′ 60″ N | 16° 49′ 60″ O |

ii) A sud di 19° 15′ 60″ N, fino a 17° 50′ 00″ N, ad ovest della linea delle 18 miglia, misurata dalla linea di bassa marea.

iii) A sud di 17° 50′ 00″ N, ad ovest della linea delle 12 miglia, misurata dalla linea di bassa marea.

2. Attrezzo autorizzato

Nassa per granchi.

3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie

Pezza di rete da 50 mm; 60 mm a decorrere dal 1o agosto 2007.

4. Riposo biologico

Due (2) mesi: settembre e ottobre

Le due parti possono decidere di comune accordo, nell’ambito della commissione mista e sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, di prolungare o di abbreviare il periodo di riposo biologico, nonché di definire zone o periodi di divieto ai fini della salvaguardia delle zone di riproduzione e di concentrazione del novellame.

5. Catture accessorie

In conformità della legislazione mauritana.

Nel caso in cui la normativa mauritana non contenga disposizioni in materia di catture accessorie per determinate specie, le due parti si consultano nell’ambito della commissione mista per stabilire il tasso di cattura autorizzato.

6. Stazza autorizzata/Canoni

| 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 |

Stazza autorizzata (GT) all’anno | 300 GT | 300 GT | 300 GT | 300 GT | 300 GT | 300 GT |

Canoni annui in euro per GT | 260 | 271 | 283 | 294 | 305 | 305 |

7. Osservazioni

I canoni sono fissati per i primi due anni di applicazione del protocollo, nonché per i due periodi di tacito rinnovo previsti all’articolo 12 del protocollo, per un totale di sei anni.

Sbarchi e trasbordi incentivati secondo le disposizioni del protocollo e dell’allegato 1.

CATEGORIA DI PESCA 11: NAVI PER LA PESCA PELAGICA FRESCA

1. Zona di pesca

i) A nord di 19° 21′ 00″ N: all’esterno della zona delimitata dai punti seguenti:

20° 46′ 30″ N | 17° 03′ 00″ O |

20° 36′ 00″ N | 17° 11′ 00″ O |

20° 36′ 00″ N | 17° 24′ 10″ O |

19° 57′ 00″ N | 17° 24′ 10″ O |

19° 45′ 70″ N | 17° 03′ 00″ O |

19° 29′ 00″ N | 16° 51′ 50″ O |

19° 21′ 00″ N | 16° 45′ 00″ O |

ii) A sud di 19° 21′ 00″ N, fino a 17° 50′ 00″ N, a 13 miglia misurate dalla linea di bassa marea.

iii) A sud di 17° 50′ 00″ N, fino a 16° 04′ 00″ N, a 12 miglia misurate dalla linea di bassa marea.

2. Attrezzo autorizzato

Rete da traino pelagica e cianciolo per pesca industriale.

Il sacco della rete da traino pelagica o semipelagica può essere rinforzato da una pezza avente dimensione minima di maglia di 400 mm (maglie stirate) e da cinte di rinforzo poste a una distanza minima di un metro e mezzo (1,5 m) l’una dall’altra, ad eccezione della cinta situata sulla parte posteriore della rete da traino, che deve trovarsi ad almeno 2 m dalla finestra del sacco. È vietato rinforzare o doppiare il sacco con qualsiasi altro dispositivo. La rete da traino non deve essere in alcun caso utilizzata per catturare specie diverse da quelle autorizzate (piccoli pelagici).

3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie

40 mm per i pescherecci da traino e 20 mm per i pescherecci con reti a circuizione.

4. Catture accessorie

In conformità della legislazione mauritana.

Nel caso in cui la normativa mauritana non contenga disposizioni in materia di catture accessorie per determinate specie, le due parti si consultano nell’ambito della commissione mista per stabilire il tasso di cattura autorizzato.

5. Stazza autorizzata/Canoni

Stazza autorizzata | 15000 GT/mese in media annua, equivalenti a 3 licenze mensili per i pescherecci congelatori per la pesca pelagica della categoria 9. La contabilizzazione mensile in media annua significa che l’utilizzazione media mensile allo scadere di un anno di protocollo corrisponde al quantitativo sopra indicato, con la possibilità di riportare al mese successivo i quantitativi non utilizzati. |

| 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 |

Canoni mensili in euro per GT | 7 | 7 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 |

6. Osservazioni

Le possibilità di pesca non utilizzate della categoria 11 possono essere trasferite alla categoria 9 limitatamente a 25 licenze al mese.

I canoni sono fissati per i primi due anni di applicazione del protocollo, nonché per i due periodi di tacito rinnovo previsti all’articolo 12 del protocollo, per un totale di sei anni.

Le catture delle navi per la pesca pelagica fresca non sono soggette a massimale.

Disposizioni transitorie per l’imbarco dei marinai fissate nell’allegato 1 (punto 6 capo XV)

Sbarchi e trasbordi incentivati secondo le disposizioni del protocollo e dell’allegato 1.

[1] Le possibilità di pesca non utilizzate della categoria 11 possono essere trasferite alla categoria 9 limitatamente a 25 licenze al mese.

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ALLEGATO I

Condizioni per l’esercizio dell’attività di pesca da parte delle navi della Comunità nelle zone di pesca della Mauritania

CAPO I

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA DOMANDA DI LICENZA

1. Quando una nave chiede per la prima volta una licenza di pesca, la Commissione presenta al Ministero, attraverso la Delegazione, un modulo di domanda di licenza compilato secondo il facsimile contenuto nell’appendice 1 del presente allegato. I dati quali il nome della nave, la stazza in GT, il numero di immatricolazione esterno, l’indicativo di chiamata radio, la potenza motrice, la lunghezza fuori tutto e il porto di immatricolazione devono essere conformi a quelli contenuti nello schedario comunitario delle navi da pesca.

2. Nel presentare la prima domanda di licenza, l’armatore deve accludervi:

- una copia, autenticata dallo Stato membro, del certificato internazionale di stazza, indicante la stazza della nave espressa in GT,

- una fotografia a colori della nave nel suo stato attuale, vista di profilo; la fotografia deve essere recente e certificata conforme dalle autorità competenti dello Stato membro ed avere un formato minimo di 15×10 cm.

3. Qualsiasi modifica della stazza di un peschereccio comporta l’obbligo per l’armatore di trasmettere una copia, autenticata dallo Stato membro, del nuovo certificato di stazza, nonché i documenti giustificativi di tale modifica, in particolare una copia della domanda presentata dall’armatore alle autorità competenti, l’accordo delle autorità suddette e una descrizione dettagliata delle trasformazioni apportate.

Analogamente, in caso di modifica della struttura o dell’aspetto esterno della nave deve essere presentata una nuova fotografia certificata conforme dalle autorità competenti.

4. Le domande di licenza di pesca possono essere presentate soltanto per le navi per le quali sono stati trasmessi i documenti di cui ai punti 1, 2 e 3.

CAPO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA RICHIESTA, IL RILASCIO E LA VALIDITÀ DELLE LICENZE

1. Diritto di pesca

1.1. Qualsiasi nave che intenda esercitare attività di pesca nell’ambito del presente accordo deve avere diritto a pescare nella zona di pesca della Mauritania.

1.2. L’armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l’esercizio dell’attività di pesca in Mauritania. Essi devono essere in regola nei confronti dell’amministrazione mauritana, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Mauritania.

2. Domande di licenza

2.1. Per le licenze relative alle navi adibite alla pesca pelagica la Commissione presenta le domande al Ministero, tramite la Delegazione, almeno 10 giorni lavorativi prima dell’inizio delle operazioni di pesca, corredandole dei documenti attestanti le caratteristiche tecniche delle navi.

Per gli altri tipi di licenze, la Commissione, tramite la Delegazione, trasmette trimestralmente al Ministero, almeno un mese prima dell’inizio del periodo di validità delle licenze richieste, gli elenchi delle navi (per categoria di pesca) che chiedono di esercitare l’attività alieutica entro i limiti indicati nelle schede tecniche incluse nel protocollo. Detti elenchi sono corredati delle prove di pagamento. Non sarà dato seguito alle domande di licenza pervenute fuori dai termini suindicati.

2.2. Detti elenchi specificano, per categoria di pesca, il numero di navi e, per ogni nave, le principali caratteristiche, compresi gli attrezzi da pesca quali figurano nello schedario comunitario delle navi da pesca, l’ammontare dei pagamenti suddivisi per rubrica e il numero di marinai mauritani.

2.3. Alla domanda di licenza è altresì allegato un file contenente tutte le informazioni necessarie per il rilascio delle licenze di pesca, comprese eventuali modifiche dei dati tecnici delle navi, in un formato compatibile con i software utilizzati dal Ministero.

2.4. Le domande di licenza sono ricevibili soltanto per le navi aventi diritto, le quali abbiano espletato le formalità previste ai precedenti punti 2.1, 2.2, e 2.3.

2.5 Le navi che dispongono di licenze di pesca per i paesi della sottoregione possono indicare, nella domanda di licenza, il paese, la (le) specie e la durata di validità delle loro licenze, al fine di facilitare le loro diverse entrate e uscite dalla zona di pesca.

2.6. I dati personali trasmessi nell’ambito delle domande di licenza, e più in generale del presente accordo, possono essere utilizzati esclusivamente nell’ambito dell’accordo medesimo.

3. Rilascio delle licenze

3.1. Le licenze sono rilasciate dal Ministero previa presentazione, a cura del rappresentante dell’armatore, delle prove di pagamento delle singole navi (ricevute rilasciate dal Tesoro della Mauritania), quali specificate nel capitolo IV, almeno 10 giorni prima dell’inizio del periodo di validità delle licenze. Il termine è ridotto a cinque giorni per le navi adibite alla pesca pelagica. Le licenze possono essere ritirate presso i servizi del Ministero a Nouadhibou o a Nouakchott.

3.2. Le licenze indicano inoltre la durata di validità, le caratteristiche tecniche della nave, il numero di marinai mauritani imbarcati e gli estremi dei pagamenti dei canoni, nonché le condizioni per l’esercizio della pesca quali figurano nelle schede tecniche corrispondenti.

3.3. Le licenze vengono rilasciate solo per le navi che abbiano espletato tutte le formalità amministrative a tal fine necessarie. Le navi cui è stata rilasciata una licenza sono iscritte nell’elenco delle navi autorizzate ad esercitare attività di pesca; detto elenco è contemporaneamente trasmesso alla Sorveglianza e alla Commissione, tramite la Delegazione.

3.4. Le domande di licenza alle quali il Ministero non ha dato seguito vengono notificate alla Commissione attraverso la Delegazione. Se del caso, il Ministero rimborsa una parte dei relativi pagamenti, previa detrazione delle eventuali ammende esigibili.

3.5. Le due parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di licenze elettroniche.

4. Validità e utilizzazione delle licenze

4.1. La validità della licenza è limitata al periodo coperto dal pagamento del canone, alle condizioni definite nella scheda tecnica e precisate nella licenza medesima. Le licenze sono rilasciate per un periodo di tre, sei o dodici mesi e sono rinnovabili.

Per le navi adibite alla pesca pelagica (categorie 9 e 11) le licenze possono avere durata mensile. Esse specificano, per i pescherecci da traino pelagici (unicamente della categoria 9), il quantitativo che la nave è autorizzata a pescare (cfr. capo XV, punto 3). La parte di tale quantitativo non catturata durante il periodo di validità della licenza può essere trasferita a una nuova licenza per la stessa nave o attribuita a un’altra nave della stessa categoria.

La durata di validità delle licenze è determinata in base ai seguenti periodi annuali:

primo periodo : dal 1o agosto 2006 al 31 dicembre 2006

secondo periodo : dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007

terzo periodo : dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008

quarto periodo : dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009

quinto periodo : dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010

sesto periodo : dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011

settimo periodo : dal 1o gennaio 2012 al 31 luglio 2012

La validità di una licenza non può avere inizio nel corso di un periodo annuale e finire nel corso del periodo annuale successivo.

4.2. La licenza è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile. Tuttavia, in caso di forza maggiore debitamente constatato dalle autorità competenti dello Stato membro e su richiesta della Commissione, la licenza di una nave è sostituita nel più breve tempo possibile da una licenza a nome di un’altra nave appartenente alla stessa categoria di pesca, di stazza non superiore a quella autorizzata.

4.3. La Commissione, tramite la Delegazione, trasmette la licenza da sostituire al Ministero, che rilascia la nuova licenza.

4.4. In caso di sostituzione della licenza, gli opportuni adeguamenti degli importi versati sono effettuati prima del rilascio della licenza sostitutiva.

4.5. La licenza deve essere tenuta permanentemente a bordo della nave beneficiaria e presentata per qualunque controllo alle autorità all’uopo abilitate.

CAPO III

CANONI

1. I canoni vengono calcolati per ciascuna nave in base ai tassi annualizzati indicati nelle schede tecniche del protocollo. Per le licenze trimestrali o semestrali i canoni sono calcolati pro rata temporis e maggiorati rispettivamente del 3 % o del 2 % per coprire le spese ricorrenti per il rilascio delle licenze. Gli importi dei canoni comprendono tutti i diritti e le tasse applicabili, ad eccezione dell’imposta parafiscale [1], delle tasse portuali e degli oneri per prestazioni di servizi [2]. Fino al 31 luglio 2008, una quota pari al due per cento dell’importo dei canoni, corrispondente alle spese per gli osservatori, sarà versata su un conto specifico come previsto nel capo IV del presente allegato. Trascorso tale periodo, fatte salve le disposizioni dell’articolo 12 del protocollo, la quota suddetta sarà sostituita da uno stanziamento di bilancio, iscritto nella legge finanziaria, destinato a finanziare un corpo di osservatori scientifici e di controllori giurati indipendenti.

2. I canoni sono pagabili per periodi multipli del trimestre, ad eccezione dei periodi più brevi previsti dall’accordo o risultanti dalla sua applicazione, per i quali i canoni sono pagabili proporzionalmente all’effettiva validità della licenza.

3. Un trimestre corrisponde ad uno dei periodi di tre mesi che iniziano il 1o ottobre, il 1o gennaio, il 1o aprile o il 1o luglio, ad eccezione del primo e dell’ultimo periodo di applicazione del protocollo, che andranno rispettivamente dal 1o agosto 2006 al 30 settembre 2006 e dal 1o marzo 2012 al 31 luglio 2012.

CAPO IV

MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I pagamenti si effettuano in euro secondo le modalità seguenti:

a) canoni:

- mediante trasferimento bancario su uno dei conti all’estero della Banca centrale di Mauritania, intestato al Tesoro della Mauritania;

b) spese relative agli osservatori scientifici e imposta parafiscale:

- mediante trasferimento bancario su uno dei conti all’estero della Banca centrale di Mauritania, intestato alla Sorveglianza;

c) ammende:

- mediante trasferimento bancario su uno dei conti all’estero della Banca centrale di Mauritania, intestato al Tesoro della Mauritania;

d) maggiorazioni applicabili alle licenze:

- mediante trasferimento bancario su uno dei conti all’estero della Banca centrale di Mauritania, intestato al Ministero.

2. Gli importi di cui al punto 1 si considerano effettivamente incassati se il Tesoro o il Ministero ne danno conferma, su notifica della Banca centrale di Mauritania.

3. Anteriormente all’entrata in vigore del protocollo, le autorità della Mauritania forniranno alla Commissione l’elenco dei conti della Banca centrale di Mauritania aperti all’estero, con gli estremi per l’esecuzione di trasferimenti internazionali (codice BIC e IBAN).

CAPO V

COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE CATTURE

1. La bordata di una nave della Comunità si definisce come segue:

- il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca della Mauritania e l’uscita dalla stessa, oppure

- il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca della Mauritania e un trasbordo,

- il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca della Mauritania e uno sbarco in Mauritania.

2. Giornale di pesca

2.1. I comandanti delle navi sono tenuti a registrare quotidianamente tutte le operazioni di pesca compilando il giornale di pesca il cui modello è riportato in appendice 2 al presente allegato. Detto documento deve essere compilato correttamente e in modo leggibile e firmato dal comandante della nave. Per le navi che pescano specie altamente migratorie si applicano le disposizioni del capo XIV del presente allegato.

2.2. Un giornale di pesca che presenti omissioni o informazioni non conformi è considerato privo di validità.

2.3. Il comandante trasmette alla Sorveglianza l’originale del giornale di pesca al termine di ogni bordata. L’armatore è tenuto a trasmettere copia di detto giornale alle autorità nazionali dello Stato membro e alla Commissione, tramite la Delegazione, entro un termine di 15 giorni lavorativi.

2.4. In caso d’inadempimento degli obblighi di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa della Mauritania, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti.

2.5. Le due parti si accordano per promuovere l’introduzione di un giornale di pesca elettronico.

2.6. Per le navi adibite alla pesca pelagica (categorie 9 e 11), il controllo delle catture è effettuato al momento dello sbarco, del trasbordo o al termine della bordata.

3. Allegato al giornale di pesca (dichiarazioni di sbarco e di trasbordo)

3.1. I comandanti delle navi che effettuano uno sbarco o un trasbordo sono tenuti a compilare in modo leggibile e corretto e a firmare l’allegato al giornale di pesca, il cui modello è riportato in appendice 3 al presente allegato.

3.2. A sbarco ultimato l’armatore trasmette alla Sorveglianza l’originale dell’allegato al giornale di pesca, con copia al Ministero, entro un termine massimo di 30 giorni. Un’ulteriore copia è trasmessa, entro lo stesso termine, alle autorità nazionali dello Stato membro e alla Commissione, tramite la Delegazione.

3.3. Al termine di ogni trasbordo autorizzato il comandante trasmette immediatamente l’originale dell’allegato al giornale di pesca alla Sorveglianza, con copia al Ministero. Un’ulteriore copia è trasmessa, entro 15 giorni lavorativi, alle autorità nazionali dello Stato membro e alla Commissione, tramite la Delegazione.

3.4. In caso d’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti.

4. Dichiarazioni di cattura trimestrali

4.1. Entro la fine di ogni trimestre la Commissione notifica al Ministero, tramite la Delegazione, i quantitativi catturati nel trimestre precedente da tutte le navi della Comunità.

4.2. I dati notificati sono ripartiti per mese, per tipo di pesca, per nave e per specie.

4.3 I dati sono altresì trasmessi al Ministero in un file informatico di formato compatibile con i software ivi utilizzati.

5. Attendibilità dei dati

I dati contenuti nei documenti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 devono rispecchiare esattamente l’attività di pesca, affinché possano costituire uno degli elementi su cui si fonda il controllo dell’evoluzione delle risorse alieutiche.

CAPO VI

CATTURE ACCESSORIE

1. Le percentuali di catture accessorie fissate nelle schede tecniche del protocollo sono determinate, in qualsiasi momento dell’attività di pesca, in base al peso vivo totale delle catture detenute a bordo, conformemente alla normativa della Mauritania.

2. In caso di superamento delle percentuali di catture accessorie autorizzate vengono comminate le sanzioni previste dalla normativa della Mauritania, eventualmente fino all’interdizione definitiva di qualsiasi attività di pesca in Mauritania ai trasgressori, applicabile sia al comandante che alla nave.

3. È vietata la detenzione di specie non autorizzate a bordo delle navi; in caso di trasgressione saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa della Mauritania.

CAPO VII

SBARCHI IN MAURITANIA

Le parti contraenti, consapevoli della necessità di rafforzare l’integrazione per consentire lo sviluppo parallelo dei rispettivi settori della pesca, hanno deciso di incoraggiare gli sbarchi volontari e di adottare le seguenti disposizioni in materia di sbarchi nei porti della Mauritania.

Condizioni generali e incentivi finanziari

1. Gli sbarchi sono effettuati nel porto mauritano di Nouadhibou. L’armatore che effettua uno sbarco sceglie la data dello stesso. Egli ne informa per fax o per posta elettronica le autorità portuali mauritane settantadue ore prima dell’arrivo previsto nel porto, indicando la sua stima del quantitativo totale da sbarcare. Entro ventiquattro ore le autorità portuali confermano al mandatario o all’armatore, per fax o per posta elettronica, che le operazioni di sbarco si svolgeranno nelle ventiquattro ore successive all’arrivo in porto.

2. Le operazioni di sbarco non devono durare più di ventiquattro ore dall’arrivo della nave in porto.

3. Al termine delle operazioni di sbarco le autorità portuali competenti rilasciano al comandante un certificato di sbarco.

4. Durante la permanenza della nave in porto, i marinai pescatori beneficiano di un regime di libero transito con "libretto marittimo".

5. Le navi comunitarie che effettuano sbarchi o trasbordi in Mauritania beneficiano di una riduzione del canone della licenza per il periodo in cui ha luogo lo sbarco o il trasbordo. La riduzione è pari al 25 % del costo della licenza in corso per le navi che effettuano sbarchi e al 15 % per quelle che trasbordano.

6. Modalità di applicazione: le copie del o dei certificati di sbarco relativi alle operazioni effettuate da una nave sono trasmesse alla Delegazione. Alla presentazione di una nuova domanda di licenza da parte della nave in questione, la Delegazione trasmette al Ministero le copie dei certificati unitamente ad una domanda di riduzione del canone per la nuova licenza.

7. Entro la fine del primo semestre di applicazione del presente protocollo, il Ministero comunica alla Delegazione le seguenti informazioni:

- le condizioni generali di sbarco, comprese le tasse portuali,

- i centri riconosciuti conformemente alla normativa comunitaria applicabile in materia,

- i depositi doganali,

- le dimensioni massime e il numero delle navi che possono accedervi,

- le condizioni e la capacità di stoccaggio di prodotti congelati (– 22 °C), refrigerati e freschi,

- i mezzi di trasporto e la frequenza degli stessi per l’inoltro dei prodotti della pesca verso i mercati esteri,

- le condizioni e i prezzi medi di rifornimento (carburante, viveri, ecc.),

- l’indicativo di chiamata, i numeri di telefono, di fax e di telex nonché gli orari di funzionamento degli uffici delle autorità portuali,

- qualunque altra informazione atta ad agevolare le operazioni di sbarco.

Condizioni fiscali e finanziarie

Le navi comunitarie che effettuano sbarchi a Nouadhibou sono esenti da qualunque imposta o tassa di effetto equivalente diversa dalle tasse e spese portuali applicate nelle stesse condizioni alle navi mauritane.

Il prodotto della pesca beneficia di un regime doganale conforme alla normativa mauritana vigente. All’entrata nel porto mauritano o all’atto dell’esportazione esso è quindi esente da qualsiasi procedura e dazio doganale o tassa di effetto equivalente ed è considerato una merce in "transito temporaneo" ("custodia temporanea").

Spetta all’armatore decidere quale destinazione dare alla produzione della sua nave. Tale produzione può essere trasformata, posta in regime di deposito doganale, venduta in Mauritania o esportata (in valuta).

Le vendite in Mauritania, destinate al mercato mauritano, sono soggette alle stesse tasse e agli stessi prelievi applicati ai prodotti della pesca mauritani.

I profitti possono essere esportati senza oneri supplementari (esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente).

CAPO VIII

IMBARCO DI MARINAI MAURITANI

1. Ad eccezione delle tonniere con reti a circuizione che imbarcano, possibilmente, almeno un marinaio mauritano per nave, delle tonniere con lenze e canne che devono obbligatoriamente imbarcare tre marinai mauritani per nave e dei pescherecci pelagici della categoria 11, cui si applicano le disposizioni transitorie previste al capo XV, punto 6, del presente allegato, ogni nave della Comunità è tenuta ad imbarcare, per la durata effettiva della bordata, un numero di marinai mauritani pari ad almeno:

- 2 marinai e 1 ufficiale o 1 osservatore per le navi di stazza inferiore a 200 GT,

- 3 marinai e 1 ufficiale o 1 osservatore per le navi di stazza pari o superiore a 200 GT ma inferiore a 250 GT,

- 4 marinai e 1 ufficiale o 1 osservatore per le navi di stazza pari o superiore a 250 GT ma inferiore a 300 GT,

- 6 marinai e 1 ufficiale per le navi di stazza pari o superiore a 300 GT ma inferiore a 350 GT,

- 7 marinai e 1 ufficiale per le navi di stazza pari o superiore a 350 GT ma inferiore a 500 GT,

- 8 marinai e 1 ufficiale per le navi di stazza pari o superiore a 500 GT ma inferiore a 800 GT,

- per le navi di stazza pari o superiore a 800 GT ma inferiore a 2000 GT, un numero di marinai pari al 37 % del numero di membri dell’equipaggio e comunque non inferiore a 8 marinai e 2 ufficiali,

- per le navi di stazza pari o superiore a 2000 GT, un numero di marinai pari al 37 % del numero di membri dell’equipaggio e comunque non inferiore a 12 marinai e 2 ufficiali.

1.2. Per le navi di stazza pari o superiore a 800 GT, il numero minimo di marinai da imbarcare è ridotto di due unità per ogni ufficiale supplementare imbarcato.

1.3. Gli armatori hanno la facoltà di scegliere i marinai e gli ufficiali da imbarcare sulle loro navi in conformità delle disposizioni previste nel codice della marina mercantile.

2. L’armatore o un suo rappresentante comunica al Ministero i nomi dei marinai mauritani imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell’equipaggio.

3. La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marinai imbarcati su pescherecci della Comunità, in particolare per quanto riguarda la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

4. I contratti di lavoro dei marinai mauritani, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con l’autorità competente della Mauritania. Tali contratti garantiscono ai marinai l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.

5. Entro due mesi dal rilascio della licenza l’armatore o un suo rappresentante trasmette direttamente al Ministero una copia del suddetto contratto, debitamente vistata dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.

6. Il salario dei marinai mauritani è a carico degli armatori. Esso è stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marinai mauritani interessati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marinai mauritani non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi mauritani; esse devono essere conformi e, in ogni caso, non inferiori alle norme dell’OIL.

7. Se uno o più marinai ingaggiati non si presentano all’ora fissata per la partenza della nave, questa è autorizzata a intraprendere la bordata dopo aver informato le autorità competenti del porto di imbarco del fatto che non è stato raggiunto il numero prescritto di marinai e dopo aver aggiornato il suo ruolo d’equipaggio. Dette autorità trasmettono tale informazione al Ministero.

Entro e non oltre la bordata successiva, l’armatore prende gli opportuni provvedimenti per garantire che la sua nave imbarchi il numero di marinai prescritto dal presente accordo.

8. In caso di mancato imbarco di marinai mauritani per ragioni diverse da quelle contemplate al punto precedente, gli armatori delle navi comunitarie in questione sono tenuti a versare, per ogni giorno di pesca nella zona di pesca mauritana, un importo forfettario di 20 EUR per marinaio. Tale versamento è effettuato entro un termine massimo di tre mesi.

L’importo in questione, da versare sul conto indicato al capo IV, punto 1, lettera b), del presente allegato, è utilizzato per la formazione dei marinai pescatori mauritani.

9. La Commissione comunica semestralmente al Ministero, tramite la Delegazione, l’elenco dei marinai mauritani imbarcati a bordo delle navi della Comunità alla data del 1o gennaio e 1o luglio di ogni anno, con l’indicazione dei dati relativi alla loro iscrizione alla matricola della gente di mare e delle navi su cui ha avuto luogo l’imbarco.

10. Fatto salvo quanto disposto al precedente punto 7, la reiterata inosservanza, da parte degli armatori, dell’obbligo di imbarcare il numero prescritto di marinai mauritani comporta la sospensione automatica della licenza di pesca fino all’adempimento dell’obbligo in questione.

CAPO IX

ISPEZIONI TECNICHE

1. Una volta all’anno, nonché dopo ogni cambiamento di stazza o cambiamento di categoria di pesca che implichi l’uso di attrezzi da pesca di tipo diverso, tutte le navi comunitarie devono presentarsi al porto di Nouadhibou o di Nouakchott per sottoporsi alle ispezioni prescritte dalla normativa vigente. Tali ispezioni sono necessariamente effettuate entro 48 ore dall’arrivo in porto della nave.

Le modalità di esecuzione delle ispezioni tecniche delle tonniere, delle navi con palangari di superficie e delle navi per la pesca pelagica sono enunciate nei capitoli XIV e XV del presente allegato.

2. Ai comandanti delle navi risultate conformi è rilasciato un attestato. Il periodo di validità di tale attestato coincide con quello della licenza ed è gratuitamente prolungato, de facto, per le navi che rinnovano la licenza nel corso dell’anno. L’attestato deve essere tenuto permanentemente a bordo.

3. L’ispezione tecnica è intesa a controllare la conformità delle caratteristiche tecniche e degli attrezzi detenuti a bordo, nonché a verificare che siano rispettate le disposizioni concernenti l’equipaggio mauritano.

4. Le spese relative alle ispezioni sono a carico degli armatori e vengono determinate in base alla tariffa stabilita dalla normativa della Mauritania e comunicata alla parte comunitaria. Esse non possono superare gli importi generalmente pagati dalle altre navi per le stesse prestazioni.

5. In caso di inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti 1 e 2, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti.

CAPO X

IDENTIFICAZIONE DELLE NAVI

1. I marchi di identificazione di ogni nave della Comunità devono essere conformi alla normativa comunitaria in materia. Tale normativa deve essere notificata al Ministero anteriormente all’entrata in vigore del presente protocollo. Qualsiasi modifica di detta normativa va altresì notificata al Ministero almeno un mese prima della sua entrata in vigore.

2. Se una nave cerca di occultare i propri marchi di identificazione, il proprio nome o numero di immatricolazione, incorre nelle sanzioni previste dalla normativa mauritana in vigore.

CAPO XI

SOSPENSIONE O RITIRO DELLE LICENZE

Se le autorità mauritane decidono di sospendere o di ritirare definitivamente la licenza di una nave comunitaria in applicazione del presente accordo e della normativa della Mauritania, il comandante della nave deve cessare immediatamente qualsiasi attività di pesca e rientrare senza indugio nel porto di Nouadhibou per consegnare l’originale della licenza alla Sorveglianza. Non appena siano state espletate le formalità prescritte, il Ministero, tramite la Delegazione, informa la Commissione della revoca del provvedimento di sospensione e la licenza è restituita.

CAPO XII

INFRAZIONI

1. Alle infrazioni si applicano le sanzioni stabilite dalla normativa della Mauritania.

2. In caso di infrazioni gravi e gravissime ai sensi della normativa della Mauritania, il Ministero si riserva il diritto di proibire provvisoriamente o definitivamente qualsiasi attività di pesca in Mauritania alle navi, ai comandanti ed eventualmente agli armatori responsabili delle infrazioni.

CAPO XIII

AMMENDE

L’importo dell’ammenda inflitta alle navi comunitarie è determinato in conformità della normativa mauritana all’interno di una forcella che comprende un minimo e un massimo previsti da detta normativa. Esso è stabilito secondo la procedura di cui al capo VI, punto 3, dell’allegato II. L’importo dell’ammenda applicata è convertito in euro dalla Sorveglianza al tasso applicato dalla Banca centrale di Mauritania al momento dell’infrazione; detti due importi sono comunicati contemporaneamente all’armatore e alla Commissione, tramite la Delegazione.

La normativa della Mauritania e le successive modifiche della medesima sono comunicate alla parte comunitaria.

CAPO XIV

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE NAVI ADIBITE ALLA CATTURA DI SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE

(TONNIERE E PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE)

1. Salvo per il primo e per l’ultimo anno di applicazione del presente protocollo, le licenze delle tonniere con reti a circuizione, delle tonniere con lenze e canne e dei pescherecci con palangari di superficie sono rilasciate per periodi coincidenti con l’anno civile.

La licenza originale deve essere tenuta permanentemente a bordo della nave e presentata su richiesta delle autorità mauritane incaricate della sorveglianza. La Comunità europea elabora e mantiene aggiornato un elenco provvisorio delle navi per le quali è richiesta una licenza di pesca in conformità delle disposizioni del presente protocollo. Detto elenco provvisorio è notificato alle autorità della Mauritania subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento. Al ricevimento dell’elenco provvisorio e della notifica del pagamento dell’anticipo, inviata dalla Commissione europea alle autorità mauritane, la nave è iscritta dall’autorità mauritana competente in un elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alle autorità incaricate del controllo della pesca. In questo caso è inviata all’armatore una copia conforme di tale elenco, che sarà conservata a bordo al posto della licenza di pesca fino al rilascio di quest’ultima.

Su presentazione delle prove di pagamento dell’anticipo il Ministero rilascia la licenza e iscrive la nave in questione nell’elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alla Sorveglianza e alla Commissione, tramite la Delegazione.

2. Prima di ricevere la licenza, la nave si sottopone alle ispezioni previste dalla normativa vigente. Dette ispezioni possono avere luogo in un porto straniero stabilito di comune accordo. Le spese di ispezione sono a carico dell’armatore.

3. La licenza è rilasciata previo pagamento, mediante trasferimento bancario su uno dei conti all’estero della Banca centrale di Mauritania intestato al Tesoro della Mauritania, di un importo forfettario corrispondente all’anticipo indicato nelle schede tecniche del protocollo. Detto importo forfettario è stabilito proporzionalmente al periodo di validità della licenza per il primo e l’ultimo anno dell’accordo [3].

4. Ogni nave deve tenere un giornale di bordo, secondo il modello ICCAT riportato nell’appendice 4 al presente allegato, per ciascun periodo di pesca trascorso nelle acque della Mauritania. Il giornale di bordo deve essere compilato anche nel caso in cui non vengano effettuate catture.

Per i periodi trascorsi fuori delle acque della Mauritania il giornale di bordo dovrà recare la dicitura "Fuori ZEE Mauritania".

Il giornale di bordo è trasmesso al Ministero e alle autorità nazionali dello Stato membro entro 15 giorni lavorativi dall’arrivo della nave nel porto di sbarco.

In caso di inosservanza delle suddette disposizioni, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa della Mauritania, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino a che gli obblighi imposti all’armatore risultino adempiuti.

5. Fatte salve eventuali verifiche che la Mauritania intendesse effettuare, entro il 15 giugno di ogni anno la Commissione, tramite la Delegazione, presenta al Ministero il computo dei canoni dovuti per la precedente campagna annuale, effettuato sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia), l’INIAP (Instituto Nacional de Investigação Agraria e das Pescas) e l’IMROP (Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches).

6. Per l’ultimo anno di applicazione dell’accordo il computo dei canoni dovuti per la campagna precedente è notificato entro quattro mesi dalla scadenza dell’accordo.

7. Il computo definitivo è trasmesso agli armatori interessati, che dispongono di 30 giorni, calcolati a decorrere dalla notifica dell’approvazione degli importi da parte del Ministero, per assolvere i loro obblighi finanziari presso le rispettive autorità competenti. Il pagamento, da effettuare in euro a favore del Tesoro della Mauritania su uno dei conti indicati al capo IV, è effettuato entro un mese e mezzo dalla suddetta notifica.

Se tuttavia il computo definitivo risulta inferiore all’importo dell’anticipo di cui al punto 4, l’importo residuo corrispondente non viene rimborsato all’armatore.

8. In deroga alle disposizioni del capo I dell’allegato II, le navi sono tenute, nelle tre ore precedenti ogni entrata e uscita dalla zona, a comunicare direttamente alle autorità mauritane, di preferenza per fax o altrimenti via radio, la loro posizione e le catture detenute a bordo.

Il numero di fax e la frequenza radio sono comunicati dalla Sorveglianza.

Le autorità della Mauritania e gli armatori conservano copia dei messaggi fax o delle registrazioni radio finché entrambe le parti abbiano approvato il computo definitivo dei canoni di cui al punto 5.

9. Su richiesta delle autorità mauritane e di concerto con gli armatori interessati, le tonniere con reti a circuizione imbarcano a bordo un osservatore scientifico per nave durante un periodo convenuto.

CAPO XV

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE NAVI PER LA PESCA PELAGICA

1. La licenza originale deve essere tenuta permanentemente a bordo della nave e presentata su richiesta delle competenti autorità mauritane. Se, per motivi pratici, la licenza originale non ha potuto essere inoltrata alla nave subito dopo il rilascio da parte del Ministero, è ammessa la detenzione a bordo di una copia o di un facsimile per un periodo massimo di dieci giorni.

2. Le ispezioni tecniche delle navi potranno essere effettuate in Europa. In tal caso l’armatore si fa carico delle spese di viaggio e soggiorno per due persone designate dal Ministero a svolgere l’ispezione.

3. Gli importi delle licenze comprendono tutti i diritti e le tasse applicabili, ad eccezione dell’imposta parafiscale, delle tasse portuali e degli oneri per prestazioni di servizi.

Per ogni tonnellata catturata eccedente il quantitativo di riferimento assegnato a ciascun peschereccio pelagico congelatore della categoria 9 gli armatori versano un importo di 15 EUR al Tesoro pubblico mauritano. Il computo delle catture è stabilito di comune accordo entro un termine concordato dalle parti.

Il principio del massimale di cattura non si applica alle navi per la pesca pelagica fresca della categoria 11.

I canoni e gli eventuali supplementi sono versati al Tesoro della Mauritania su uno dei conti all’estero della Banca centrale di Mauritania.

4. Le navi per la pesca pelagica che intendono entrare o uscire dalle zone di pesca della Mauritania comunicano la loro intenzione alla Sorveglianza. Detta comunicazione è effettuata con un anticipo di 12 ore per le entrate e di 36 ore per le uscite. Nel notificare l’uscita, ogni nave comunica altresì i quantitativi e le specie delle catture detenute a bordo.

5. Gli armatori provvedono, a loro spese, all’imbarco e allo sbarco dei marinai e degli osservatori scientifici mauritani.

6. Alle navi per la pesca pelagica della categoria 11 si applicano le seguenti disposizioni in materia di imbarco di marinai:

- nei primi sei mesi d’attività nelle zone di pesca della Mauritania, le navi sono dispensate dall’obbligo di imbarcare marinai mauritani,

- nei sei mesi successivi esse imbarcano il 50 % dei marinai previsti al capo VIII, paragrafo 1.

Trascorsi i primi due semestri, alle navi della categoria 11 si applicano le disposizioni di cui al capo VIII, paragrafo 1.

[1] Le cui aliquote per le navi adibite alla pesca industriale, pagabili in valuta conformemente al decreto che istituisce l’imposta parafiscale, sono le seguenti (1 ujb = 1 GT)

[2] Le due parti concordano l’ammontare dell’imposta parafiscale applicabile alle tonniere con reti a circuizione.

[3] Le due parti concordano l’ammontare dell’imposta parafiscale applicabile alle tonniere con reti a circuizione.

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Appendice 1

Accordo di pesca Mauritania — Comunità Europea

Domanda di licenza di pesca

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Appendice 2

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Appendice 3

Specie (B) | Categoria commerciale (C) | Presentazione (D) | Peso netto (E) | Prezzo di vendita (F) | Valuta (G) | Specie (B) | Categoria commerciale (C) | Presentazione (D) | Peso netto (E) | Prezzo di vendita (F) | Valuta (G) |

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Appendice 4

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ALLEGATO II

Cooperazione in materia di controllo delle attività di pesca delle navi comunitarie nelle zone di pesca della Repubblica islamica di Mauritania

CAPO I

ENTRATE E USCITE DALLA ZONA DI PESCA DELLA MAURITANIA

1. Ad eccezione delle tonniere, dei pescherecci con palangari di superficie e delle navi per la pesca pelagica (cui si applicano i termini previsti dalle disposizioni dei capi XIV e XV dell’allegato I), le navi comunitarie operanti nell’ambito del presente accordo sono tenute a comunicare le seguenti informazioni:

a) Entrate:

le entrate devono essere comunicate con almeno 36 ore di anticipo unitamente alle seguenti informazioni:

- posizione della nave al momento della comunicazione,

- giorno, data e ora approssimativa di entrata nella ZEE mauritana,

- per le navi che hanno precedentemente indicato di essere in possesso di una licenza di pesca per un’altra zona di pesca della sottoregione, le catture di ogni specie presenti a bordo al momento della comunicazione. In tal caso la Sorveglianza dovrà avere accesso al giornale di pesca relativo a quest’altra zona e la durata dell’eventuale controllo non potrà essere superiore a quanto previsto al punto 4 del presente capo.

b) Uscite:

le uscite devono essere comunicate con almeno 48 ore di anticipo unitamente alle seguenti informazioni:

- posizione della nave al momento della comunicazione,

- giorno, data e ora di uscita dalla ZEE mauritana,

- catture di ogni specie presenti a bordo al momento della comunicazione.

2. Gli armatori comunicano alla Sorveglianza le entrate e le uscite delle loro navi dalla ZEE mauritana via fax, e-mail o per posta ai numeri di fax e all’indirizzo riportati nell’appendice 1 del presente allegato.

Eventuali modifiche dei numeri o dell’indirizzo sono comunicati alla Commissione, tramite la Delegazione, con 15 giorni di anticipo.

3. Durante la loro permanenza nella ZEE mauritana le navi comunitarie devono essere permanentemente sintonizzate sulle frequenze internazionali di chiamata (Canale VHF 16 o HF 2182).

4. Al ricevimento dei messaggi di uscita dalla zona di pesca, le autorità mauritane si riservano il diritto di procedere, prima dell’uscita delle navi, a un controllo per campionamento nella rada del porto di Nouadhibou o di Nouakchott.

La durata delle operazioni di controllo non deve superare tre ore.

5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti punti da 1 a 3 comporta le seguenti sanzioni:

a) la prima volta:

- se possibile, la nave viene fatta cambiare di rotta,

- il carico viene sbarcato e confiscato dal Tesoro,

- alla nave è inflitta un’ammenda pari all’importo minimo della forcella prevista dalla normativa mauritana,

b) la seconda volta:

- se possibile, la nave viene fatta cambiare di rotta,

- il carico viene sbarcato e confiscato dal Tesoro,

- alla nave è inflitta un’ammenda pari all’importo massimo della forcella prevista dalla normativa mauritana,

- la licenza viene annullata per il restante periodo di validità,

c) la terza volta:

- se possibile, la nave viene fatta cambiare di rotta,

- il carico viene sbarcato e confiscato dal Tesoro,

- la licenza è ritirata definitivamente,

- al comandante e alla nave è interdetta qualsiasi attività in Mauritania.

6. In caso di fuga della nave contravventrice, il Ministero informa la Commissione e lo Stato membro di bandiera ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste al punto 5.

CAPO II

PASSAGGIO INOFFENSIVO

Le navi comunitarie che esercitano il diritto di passaggio inoffensivo e di navigazione nelle zone di pesca della Mauritania, conformemente alle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e delle legislazioni nazionali e internazionali in materia, devono tenere correttamente fissati a bordo tutti i loro attrezzi di pesca, in modo tale che essi non siano immediatamente utilizzabili.

CAPO III

TRASBORDI

1. I trasbordi delle catture delle navi comunitarie vengono esclusivamente effettuati nella rada dei porti mauritani e nelle zone previste nell’appendice 5 del presente allegato.

2. Le navi comunitarie che desiderano effettuare un trasbordo delle catture sono soggette alla procedura prevista ai successivi punti 3 e 4.

3. Gli armatori di tali navi comunicano alla Sorveglianza, con almeno 36 ore di anticipo e utilizzando i mezzi di comunicazione previsti al capo I, punto 2, del presente allegato, le seguenti informazioni:

- il nome delle navi da pesca che effettuano il trasbordo,

- il nome del cargo vettore,

- il quantitativo di ogni specie da trasbordare,

- il giorno, la data e l’ora del trasbordo.

La risposta della Sorveglianza è trasmessa entro un termine massimo di 24 ore.

4. Il trasbordo è considerato come un’uscita dalle zone di pesca della Mauritania. Le navi devono pertanto consegnare alla Sorveglianza gli originali dei giornali di pesca e dell’allegato al giornale di pesca e comunicare la propria intenzione di continuare le attività di pesca oppure di uscire dalla zona di pesca della Mauritania.

5. Nella ZEE mauritana è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non prevista ai precedenti punti da 1 a 4. Chiunque contravvenga a questa disposizione è passibile delle sanzioni previste dalla normativa mauritana in vigore.

6. La parte mauritana si riserva il diritto di negare l’autorizzazione al trasbordo qualora la nave da trasporto abbia esercitato attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate all’interno o all’esterno della ZEE mauritana.

CAPO IV

ISPEZIONE E CONTROLLO

1. I comandanti delle navi comunitarie permettono ed agevolano la salita a bordo e l’espletamento dei compiti di qualsiasi funzionario della Mauritania incaricato di ispezionare e controllare le attività di pesca.

La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciato un attestato al comandante della nave.

2. La parte comunitaria si impegna a mantenere il programma specifico di controllo nei porti comunitari. Tale programma è comunicato al Ministero, che si riserva il diritto di chiedere di assistere ai controlli secondo le disposizioni del capo V. Rapporti sintetici sui controlli effettuati sono regolarmente trasmessi al Ministero.

CAPO V

SISTEMA DI OSSERVAZIONE CONGIUNTA DEI CONTROLLI A TERRA

Le due parti decidono di istituire un sistema di osservazione congiunta dei controlli a terra volto a migliorarne l’efficacia. A tal fine esse designano rappresentanti che assistono alle operazioni di controllo e alle ispezioni effettuate dai rispettivi servizi di controllo nazionali e che possono formulare osservazioni sull’attuazione del presente accordo.

Detti rappresentanti devono possedere:

- una qualificazione professionale,

- un’esperienza adeguata in materia di pesca, e

- una conoscenza approfondita delle disposizioni dell’accordo e del presente protocollo.

Le ispezioni cui assistono tali rappresentanti vengono effettuate dai servizi nazionali di controllo; i rappresentanti non possono esercitare di propria iniziativa i poteri d’ispezione conferiti ai funzionari nazionali.

I rappresentanti che accompagnano i funzionari nazionali hanno accesso alle navi, ai locali e ai documenti oggetto dell’ispezione da parte di detti funzionari, al fine di raccogliere dati di carattere non nominativo, necessari all’adempimento delle loro mansioni.

I rappresentanti accompagnano i servizi nazionali di controllo durate le ispezioni nei porti, a bordo delle navi attraccate al molo, nei centri pubblici di vendita all’asta, nei magazzini dei grossisti, nei depositi frigoriferi e in altri locali utilizzati per lo sbarco e il magazzinaggio del pesce anteriormente alla prima vendita sul territorio di prima immissione in commercio.

Essi elaborano, ogni quattro mesi, un rapporto sui controlli cui hanno assistito e lo inviano alle autorità competenti. Dette autorità trasmettono copia del rapporto all’altra parte contraente.

1. Applicazione

L’autorità di controllo di una parte contraente comunica per iscritto all’altra parte contraente, caso per caso e con un preavviso di dieci giorni, le missioni d’ispezione che ha deciso di effettuare nel proprio porto.

L’altra parte contraente comunica, con un preavviso di cinque giorni, la propria intenzione di inviare un rappresentante.

La durata della missione del rappresentante non deve superare i quindici giorni.

2. Riservatezza

Il rappresentante che presenzia alle operazioni di controllo congiunto rispetta i beni e le attrezzature che si trovano a bordo delle navi e qualsiasi altro impianto, nonché la riservatezza di tutti i documenti ai quali ha accesso.

Il rappresentante comunica i risultati dei suoi lavori solamente alle proprie autorità competenti.

3. Localizzazione

Il presente programma si applica ai porti comunitari di sbarco e ai porti mauritani.

4. Finanziamento

Ciascuna parte contraente si fa carico di tutte le spese per il proprio rappresentante incaricato di presenziare alle operazioni di controllo congiunte, comprese le spese di viaggio e di soggiorno.

CAPO VI

PROCEDURA IN CASO DI FERMO E DI APPLICAZIONE DI SANZIONI

1. Trasmissione delle informazioni

La Sorveglianza informa la Delegazione, quanto prima possibile e comunque non oltre 48 ore lavorative, di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave comunitaria nelle zone di pesca della Mauritania e, in caso di fermo, trasmette una breve relazione sulle circostanze e sui motivi all’origine del medesimo.

2. Verbale di fermo

Il verbale di fermo è redatto dalla Sorveglianza sulla base delle infrazioni eventualmente constatate e registrate nel rapporto di ispezione stilato a seguito del controllo della nave. Il rapporto di ispezione deve essere firmato dal comandante della nave, che può annotarvi le proprie riserve.

Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell’infrazione che gli viene contestata.

Su richiesta della Sorveglianza, il comandante deve condurre la propria nave nel porto di Nouadhibou. Diversamente, una volta cessata l’infrazione, la nave prosegue l’attività di pesca. L’armatore si mette immediatamente in contatto con il Ministero per pervenire a una soluzione. Se la questione non viene risolta entro 72 ore, l’armatore dovrà costituire una cauzione bancaria a copertura dell’eventuale ammenda.

Se condotta nel porto di Nouadhibou, la nave vi sarà trattenuta fino all’espletamento delle formalità amministrative normalmente previste in caso di fermo.

3. Risoluzione del fermo

3.1. Conformemente al presente protocollo e alla normativa mauritana, le infrazioni possono essere definite mediante procedura transattiva oppure in via giudiziaria.

3.2. In caso di procedura transattiva l’importo dell’ammenda applicata è determinato all’interno di una forcella che comprende un minimo o un massimo previsti dalla legislazione mauritana.

3.3. Qualora la controversia non abbia potuto essere definita mediante procedura transattiva e venga quindi portata davanti a un organo giudiziario, l’armatore deposita presso una banca designata dal Ministero una cauzione bancaria in euro pari al controvalore del massimale previsto all’interno della forcella definita dalla normativa mauritana.

3.4. La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione della procedura giudiziaria. Essa è svincolata dal Ministero non appena la controversia si risolva senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un’ammenda inferiore alla cauzione depositata, l’importo rimanente è sbloccato dal Ministero.

3.5. Il fermo della nave è revocato e l’equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

- dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure

- dopo che la cauzione bancaria di cui al precedente punto 3.3 sia stata depositata e accettata dal Ministero, in attesa dell’espletamento della procedura giudiziaria.

4. Seguito dato alle procedure di fermo

Tutte le informazioni relative alle infrazioni commesse dalle navi della Comunità sono regolarmente comunicate alla Commissione tramite la Delegazione.

CAPO VII

SORVEGLIANZA DEI PESCHERECCI VIA SATELLITE

1. Tutti i pescherecci operanti nell’ambito del presente accordo sono sottoposti a sorveglianza satellitare durante la loro permanenza nella ZEE mauritana.

2. Ai fini della sorveglianza satellitare le coordinate (latitudine e longitudine) della ZEE mauritana sono indicate nell’appendice 4.

3. Le parti procedono a uno scambio di informazioni in merito agli indirizzi X.25 e alle specifiche utilizzate nelle comunicazioni elettroniche tra i rispettivi centri di controllo conformemente a quanto stabilito ai punti 5 e 7. Queste informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono e di fax e gli indirizzi elettronici (Internet o https) che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i centri di controllo. Le informazioni relative al centro di controllo mauritano sono riportate nell’appendice 1 del presente allegato.

4. La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 m e con un margine di affidabilità del 99 %.

5. Ogniqualvolta una nave operante nell’ambito dell’accordo e soggetta a sorveglianza satellitare ai sensi della normativa comunitaria entra nella ZEE mauritana, il centro di controllo dello Stato di bandiera invia immediatamente i successivi rapporti di posizione alla Sorveglianza (FMC), ad intervalli massimi di un’ora (identificazione della nave, latitudine, longitudine, rotta e velocità). Questi messaggi sono identificati come rapporti di posizione.

6. I messaggi di cui al punto 5 sono trasmessi per via elettronica nel formato X.25 o con qualsiasi altro protocollo di sicurezza. Tali messaggi sono comunicati in tempo reale secondo il formato della tabella allegata nell’appendice 3.

7. In caso di guasto tecnico o di guasto del sistema di controllo permanente via satellite installato a bordo del peschereccio, il comandante della nave trasmette in tempo utile, via fax, le informazioni di cui al punto 5 al centro di controllo dello Stato di bandiera e all’FMC mauritano. In tal caso è necessario inviare un rapporto di posizione globale ogni quattro ore. Detto rapporto di posizione globale comprende i rapporti di posizione registrati dal comandante della nave su base oraria secondo le modalità di cui al punto 5. A titolo precauzionale si raccomanda agli armatori di tenere a bordo una seconda balise di segnalazione.

Il centro di controllo dello Stato di bandiera trasmette senza indugio tali messaggi all’FMC mauritano. L’attrezzatura difettosa deve essere riparata o sostituita entro un termine massimo di cinque giorni. Trascorso tale termine, la nave in questione deve uscire dalla ZEE mauritana o rientrare in uno dei porti della Mauritania.

In caso di problema tecnico grave che richieda un termine supplementare potrà essere concessa, su richiesta del comandante, una deroga massima di 15 giorni. In tal caso restano applicabili le disposizioni di cui al punto 7 e tutte le navi, ad eccezione delle tonniere, dovranno rientrare in porto per consentire l’imbarco di un osservatore scientifico mauritano.

8. I centri di controllo degli Stati di bandiera sorvegliano i movimenti delle loro navi nella ZEE mauritana ad intervalli di un’ora. Se il controllo delle navi non avviene secondo le modalità previste, l’FMC mauritano ne viene immediatamente informato e si applica la procedura prevista al punto 7.

9. Se l’FMC mauritano constata che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 5, la Commissione ne viene immediatamente informata tramite la Delegazione.

10. I dati di controllo comunicati all’altra parte secondo le presenti disposizioni sono destinati esclusivamente al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità mauritane, della flotta comunitaria operante nell’ambito del presente accordo. In nessun caso tali dati possono essere comunicati a terzi.

11. I componenti hardware e software del sistema di controllo via satellite devono essere affidabili e tali da escludere qualsiasi rischio di falsificazione delle posizioni o di manomissione.

Il sistema deve essere interamente automatico e pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali e climatiche. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare il sistema di controllo satellitare o interferire con esso.

I comandanti delle navi provvedono affinché:

- i dati non siano modificati,

- l’antenna o le antenne collegate al dispositivo di localizzazione satellitare non siano ostruite,

- l’alimentazione elettrica del dispositivo di localizzazione satellitare non sia interrotta,

- il dispositivo di localizzazione satellitare non venga smontato.

12. Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, le informazioni sull’attrezzatura utilizzata per il controllo via satellite, per verificare che le varie attrezzature siano pienamente compatibili con le esigenze dell’altra parte ai fini delle presenti disposizioni.

13. Qualsiasi controversia sull’interpretazione o l’applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo.

14. In caso di dubbio su una determinata nave, l’FMC mauritano trasmette una domanda all’FMC dello Stato membro di bandiera, il quale comunica senza indugio le posizioni geografiche (polling) della nave durante il periodo indicato nella domanda.

15. Le due parti, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo, si impegnano a trovare le soluzioni più adeguate al fine di:

a) risolvere, entro la fine del 2006, tutti i problemi tecnici che potrebbero pregiudicare l’efficacia del sistema VMS nelle zone di pesca mauritane;

b) esaminare congiuntamente i mezzi e le modalità per rafforzare la cooperazione, al fine di migliorare l’attuazione delle disposizioni in materia di VMS e in particolare di agevolare la trasmissione simultanea dei dati da parte delle navi comunitarie agli FMC dello Stato membro di bandiera e della Sorveglianza.

CAPO VIII

OSSERVATORI SCIENTIFICI MAURITANI A BORDO DELLE NAVI DELLA COMUNITÀ

È introdotto un sistema di osservazione a bordo delle navi della Comunità.

1. Le navi comunitarie in possesso di una licenza per le zone di pesca della Mauritania imbarcano a bordo un osservatore scientifico mauritano; la presente disposizione non si applica alle tonniere con reti a circuizione, per le quali l’imbarco è effettuato su richiesta del Ministero. In ogni caso non può essere imbarcato più di un osservatore scientifico alla volta e per singola nave.

Il Ministero, tramite la Delegazione, comunica alla Commissione l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore scientifico; tale comunicazione è effettuata con frequenza trimestrale e prima del rilascio delle licenze.

2. L’osservatore scientifico resta a bordo di una nave per la durata di una bordata. Su richiesta esplicita del Ministero la sua permanenza a bordo può essere ripartita su più bordate, in funzione della durata media delle bordate previste per una determina nave. La richiesta è formulata dal Ministero al momento della comunicazione del nome dell’osservatore scientifico designato per salire a bordo della nave in questione.

Analogamente, qualora la bordata si concluda prima del previsto, l’osservatore scientifico può rimanere sulla nave per una nuova bordata.

3. Il Ministero trasmette alla Commissione, tramite la Delegazione, i nomi degli osservatori scientifici designati, unitamente ai documenti richiesti, almeno sette giorni lavorativi prima della data prevista per il loro imbarco.

4. Tutte le spese relative alle attività degli osservatori scientifici, compresi stipendi, emolumenti e indennità, sono a carico del Ministero. In caso di imbarco o di sbarco dell’osservatore scientifico in un porto straniero, le spese di viaggio e le indennità giornaliere sono a carico dell’armatore, sino all’arrivo dell’osservatore a bordo della nave o in un porto mauritano.

5. I comandanti delle navi designate per accogliere a bordo un osservatore scientifico adottano tutte le disposizioni per l’imbarco e lo sbarco del medesimo.

All’osservatore scientifico sono riservate condizioni di soggiorno a bordo identiche a quelle degli ufficiali della nave.

L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, ossia il giornale di pesca, l’allegato al giornale di pesca e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria per lo svolgimento dei propri compiti di osservazione.

6. L’imbarco e lo sbarco dell’osservatore scientifico sono di norma effettuati nei porti mauritani all’inizio della prima bordata successiva alla notifica dell’elenco delle navi designate, che va trasmesso 20 giorni prima dell’inizio della bordata.

Entro 15 giorni dalla notifica dell’elenco gli armatori comunicano al Ministero, utilizzando i mezzi di comunicazione di cui al capo I del presente allegato, le date e i porti previsti per l’imbarco dell’osservatore scientifico.

7. L’osservatore scientifico deve presentarsi al comandante della nave designata alla vigilia della data stabilita per l’imbarco. Nel caso in cui l’osservatore scientifico non si presenti, il comandante della nave ne informa la Sorveglianza che provvede entro due ore alla sua sostituzione. In caso contrario la nave può lasciare il porto munita di un certificato di assenza dell’osservatore scientifico. Tuttavia è lasciata al Ministero la facoltà di far imbarcare un nuovo osservatore scientifico a proprie spese, senza perturbare l’attività di pesca della nave.

8. Il mancato rispetto, da parte dell’armatore, di uno degli obblighi suddetti riguardanti l’osservatore scientifico comporta la sospensione automatica della licenza di pesca fino a che tali obblighi risultino adempiuti.

9. L’osservatore scientifico deve possedere:

- una qualificazione professionale,

- un’esperienza adeguata in materia di pesca, e

- una conoscenza approfondita delle disposizioni del presente protocollo e della normativa mauritana in vigore.

10. L’osservatore scientifico vigila sul rispetto delle disposizioni del presente protocollo da parte delle navi della Comunità che operano nella zona di pesca della Mauritania.

Egli redige un rapporto in materia e in particolare:

- osserva le attività di pesca delle navi,

- rileva la posizione delle navi impegnate in attività di pesca,

- procede al prelievo di campioni biologici nell’ambito di programmi scientifici,

- prende nota degli attrezzi da pesca e delle dimensioni di maglia delle reti utilizzate.

11. I compiti degli osservatori si limitano alle attività di pesca e alle attività connesse disciplinate dal presente protocollo.

12. L’osservatore scientifico:

- prende tutte le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca,

- utilizza strumenti e procedure di misurazione riconosciuti per la misurazione delle dimensioni di maglia delle reti utilizzate nell’ambito del presente accordo,

- rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo nonché la riservatezza di tutti i documenti appartenenti alla nave.

13. Al termine del periodo di osservazione e prima di lasciare la nave l’osservatore scientifico redige un rapporto secondo il modello che figura nell’appendice 2 del presente allegato. L’osservatore firma tale rapporto in presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore scientifico.

Ogni mese il Ministero trasmette alla Commissione, tramite la Delegazione, i rapporti del mese precedente per informazione.

CAPO IX

RIGETTI IN MARE

Le due parti esaminano il problema dei rigetti in mare da parte delle navi da pesca e studiano le modalità e le possibilità di valorizzazione degli stessi.

CAPO X

LOTTA ALLA PESCA ILLEGALE

Le due parti hanno stabilito di procedere a regolari scambi di informazioni sulle attività alieutiche praticate nelle zone di pesca della Mauritania, allo scopo di prevenire e combattere le attività di pesca illegali pregiudizievoli per la politica di gestione delle risorse.

Oltre alle misure applicate ai sensi delle rispettive normative, le parti si consultano su eventuali ulteriori iniziative da adottare separatamente o congiuntamente.

A tal fine esse rafforzano la cooperazione, in particolare in materia di lotta alle attività di pesca illegali.

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Appendice 1

Accordo di pesca Mauritania-Comunità europea — Coordinate dell’autorità di sorveglianza

Delegazione per la Sorveglianza della Pesca marittima (DSPCM)

Indirizzo :

Boîte Postale (BP) 260 Nouadhibou

Mauritania

Telefono : (222) 574 57 01

Fax : (222) 574 63 12

E-mail : dspcm@toptechnology.mr

Coordinate del Centro di controllo della pesca (FMC) della Mauritania

Nome dell’FMC : DSPCM SSN

Tel. VMS : (222) 574 67 43/574 56 26

Fax SSN : (222) 574 67 43

E-mail SSN : dspcm@toptechnology.mr

Indirizzo X25 : 20803403006315

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Appendice 2

Specie detenute a bordo | | | | | | |

Quantità (kg) | | | | | | |

Specie detenute a bordo | | | | | | |

Quantità (kg) | | | | | | |

Constatazioni dell’osservatore: |

Natura della constatazione | Data | Posizione |

| | |

| | |

| | |

| | |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

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Appendice 3

Comunicazione dei messaggi VMS in Mauritania

Rapporto di posizione

Dato | Codice | Obbligatorio/ facoltativo | Osservazioni |

Inizio della registrazione | SR | O | Dato relativo al sistema – indica l’inizio della registrazione |

Destinatario | AD | O | Dato relativo al messaggio — destinatario. Codice ISO Alpha 3 del paese |

Mittente | FR | O | Dato relativo al messaggio – mittente. Codice ISO Alpha 3 del paese |

Stato di bandiera | FS | F | |

Tipo di messaggio | TM | O | Dato relativo al messaggio – tipo di messaggio "POS" |

Indicativo di chiamata | RC | O | Dato relativo alla nave – indicativo internazionale di chiamata della nave |

Numero di riferimento interno della parte contraente | IR | O | Dato relativo alla nave – numero individuale della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero) |

Numero di immatricolazione esterno | XR | O | Dato relativo alla nave – numero riportato sulla fiancata della nave |

Latitudine | LA | O | Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi, primi e secondi GGMMSS.m N/S (WGS-84) |

Longitudine | LO | O | Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi, primi e secondi GGMMSS.m E/O (WGS-84) |

Rotta | CO | O | Rotta della nave su scala di 360o |

Velocità | SP | O | Velocità della nave in decimi di nodi |

Data | DA | O | Dato relativo alla posizione della nave – data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) |

Ora | TI | O | Dato relativo alla posizione della nave – ora di registrazione della posizione UTC (OOMM) |

Fine della registrazione | ER | O | Dato relativo al sistema – indica la fine della registrazione |

Serie di caratteri: ISO 8859.1

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

- una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l’inizio della trasmissione,

- un’unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato.

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l’inizio e la fine della registrazione.

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Appendice 4

Limiti della zee della Mauritania

Coordinate della ZEE/Protocollo

VMS UE

1Confine meridionale | Lat. 16° 04′ 00″ N | Long. 19° 58′ 00″ O |

2Coordinate | Lat. 16° 30′ 00″ N | Long. 19° 54′ 00″ O |

3Coordinate | Lat. 17° 00′ 00″ N | Long. 19° 47′ 00″ O |

4Coordinate | Lat. 17° 30′ 00″ N | Long. 19° 33′ 00″ O |

5Coordinate | Lat. 18° 00′ 00″ N | Long. 19° 29′ 00″ O |

6Coordinate | Lat. 18° 30′ 00″ N | Long. 19° 28′ 00″ O |

7Coordinate | Lat. 19° 00′ 00″ N | Long. 19° 43′ 00″ O |

8Coordinate | Lat. 19° 23′ 00″ N | Long. 20° 01′ 00″ O |

9Coordinate | Lat. 19° 30′ 00″ N | Long. 20° 04′ 00″ O |

10Coordinate | Lat. 20° 00′ 00″ N | Long. 20° 14′ 30″ O |

11Coordinate | Lat. 20° 30′ 00″ N | Long. 20° 25′ 30″ O |

12Confine settentrionale | Lat. 20° 46′ 00″ N | Long. 20° 04′ 32″ O |

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Appendice 5

Coordinate della zona autorizzata per il trasbordo nella rada del porto di Nouadhibou

(BUOY 2 = N 20° 43′ 6″ O 17° 01′ 8″)

1Coordinate | Lat. 20° 43′ 6″ N | Long. 17° 01′ 4″ O |

2Coordinate | Lat. 20° 43′ 6″ N | Long. 16° 58′ 5″ O |

3Coordinate | Lat. 20° 46′ 6″ N | Long. 16° 58′ 5″ O |

4Coordinate | Lat. 20° 46′ 7″ N | Long. 17° 00′ 4″ O |

5Coordinate | Lat. 20° 45′ 3″ N | Long. 17° 00′ 4″ O |

6Coordinate | Lat. 20° 45′ 3″ N | Long. 17° 01′ 5″ O |

Coordinate della zona autorizzata per il trasbordo nella rada del porto di Nouakchott

1Coordinate | Lat. 18° 01′ 5″ N | Long. 16° 07′ O |

2Coordinate | Lat. 18° 01′ 5″ N | Long. 16° 03′ 8″ O |

3Coordinate | Lat. 17° 59′ N | Long. 16° 07′ O |

4Coordinate | Lat. 17° 59′ N | Long. 16° 03′ 8″ O |

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ALLEGATO III

SFORZO DI PESCA GLOBALE (2005)

Il numero di giorni di pesca per le tonniere non è suddiviso per categoria.

NB: lo sforzo di pesca nazionale globale non tiene conto delle navi sottoposte a fermo temporaneo per un periodo prolungato.

Categoria | Tipo di nave | Sforzo totale |

Numero di navi | GT | Kw | Numero di giorni di pesca |

Categoria 1: Crostacei, escluse aragoste | Pescherecci congelatori | 64 | 17124 | 35601 | |

Pescherecci refrigeratori (con uso di ghiaccio) | 2 | 314 | 442 | |

Totale parziale | 66 | 17437 | 36043 | |

Categoria 2: Pescherecci da traino e pescherecci con palangari di fondo — pesca del nasello | | | | | |

Pescherecci refrigeratori | 23 | 6421 | 12143 | |

Categoria 3: Specie demersali diverse dal nasello catturate con attrezzi diversi dalle reti da traino | | | | | |

Pescherecci refrigeratori | 23 | 3083 | 6375 | |

Categoria 4: Pescherecci da traino per la pesca di specie demersali diverse dal nasello | Pescherecci congelatori | 9 | 2470 | 4946 | |

| | | | |

Categoria 5: Pescherecci per cefalopodi | Pescherecci congelatori | 150 | 50798 | 97870 | |

Pescherecci refrigeratori | 88 | 20081 | 26699 | |

Totale parziale | 238 | 70879 | 124569 | |

Categoria 6: Aragoste | Pescherecci congelatori | 0 | 0 | 0 | |

Pescherecci refrigeratori | 0 | 0 | 0 | |

Categorie 7-8: Tonniere con reti a circuizione — tonniere con lenze e canna, pescherecci con palangari | Pescherecci congelatori | 54 | 36029 | 57513 | |

| | | | |

Categoria 9: Specie pelagiche | Pescherecci congelatori | 66 | 392993 | 231259 | |

Pescherecci refrigeratori | 0 | 0 | 0 | |

Categoria 10: Granchi | Pescherecci congelatori | 4 | 839 | 1236 | |

Pescherecci refrigeratori | | | | |

Categoria 11: Piccoli pelagici freschi | | | | | |

Pescherecci refrigeratori | 0 | 0 | 0 | |

Totale | | 483 | 530151 | 474085 | |

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ALLEGATO IV

Orientamenti per l’elaborazione della matrice di obiettivi e indicatori di efficienza per la definizione e l’attuazione della Strategia di sviluppo sostenibile del settore della pesca della Mauritania, ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque mauritane

Assi strategici e obiettivi | Indicatori |

1.Miglioramento della governance nel settore della pesca

1.1.Sviluppo controllato della pesca artigianale e costiera | Adozione e attuazione di un piano di sviluppo per la pesca artigianale e costiera Numero di imbarcazioni immatricolate della pesca artigianale e costiera (in valore assoluto e in percentuale) Tenuta di uno schedario della flotta nella ZEE mauritana Numero di piani di sviluppo elaborati, attuati e sottoposti a valutazione |

1.2.Miglioramento delle conoscenze in campo alieutico | Numero di stock sottoposti a valutazione Numero di programmi di ricerca Numero di raccomandazioni formulate e applicate sullo stato delle principali risorse (con particolare riguardo alle misure di fermo e di conservazione per gli stock eccessivamente sfruttati) Valutazione dello sforzo di pesca annuale per le specie che formano oggetto di un piano di sviluppo Messa a punto di un sistema di gestione dello sforzo di pesca (banca dati, strumenti di controllo statistico, messa in rete dei servizi incaricati della gestione della flotta, pubblicazione di bollettini statistici, ecc.) |

1.3.Ammodernamento e potenziamento della ricerca alieutica | Potenziamento delle capacità di ricerca dell’IMROP (in correlazione con l’obiettivo 1.2) |

2.Accelerazione del processo di integrazione del settore della pesca nell’economia nazionale della Mauritania

2.1.Sviluppo delle infrastrutture, con particolare riguardo a quelle portuali | Riabilitazione del porto di Nouadhibou ed estensione del porto peschereccio Riabilitazione del mercato ittico del porto di Nouakchott per lo sbarco delle catture della pesca artigianale Rimozione dei relitti nella rada di Nouadhibou |

2.2.Ristrutturazione della flotta industriale mauritana | Ristrutturazione della flotta industriale mauritana (studi, piano d’azione, strumenti finanziari) |

2.3.Ammodernamento e adeguamento alle norme sanitarie — flotta artigianale | Numero di piroghe di legno sostituite da piroghe realizzate con materiali idonei (in valore assoluto e in %) Numero di piroghe dotate di sistemi di refrigerazione Elaborazione e attuazione di una normativa concernente le condizioni minime di igiene e di salubrità applicabili alle piroghe e ai relativi prodotti Aumento dei punti di sbarco Imbarcazioni artigianali e per la pesca costiera adeguate alle norme sanitarie (in valore assoluto e in %) |

2.4.Miglioramento della sorveglianza marittima | Creazione di un corpo operativo di controllori giurati indipendenti (numero di persone assunte e formate) e relativo stanziamento di bilancio iscritto nella legge finanziaria (entro la fine del primo biennio di validità del protocollo) Numero dei giorni di sorveglianza in mare Numero di ispezioni in porto e in mare Numero di ispezioni aeree Numero di bollettini statistici pubblicati Tasso di copertura radar Tasso di copertura VMS dell’intera flotta Tasso di utilizzazione del giornale di pesca elettronico (per l’intera flotta industriale e costiera) Attuazione di un programma di formazione sulle tecniche di sorveglianza (numero di ore di formazione, numero di tecnici formati, ecc.) |

2.5.Promozione dei prodotti della pesca (condizioni sanitarie e fitosanitarie dei prodotti sbarcati e trasformati) | Sistema di ispezione dei prodotti della pesca adeguato e operativo Sensibilizzazione degli operatori alle norme igieniche (numero di formazioni organizzate e numero di persone formate) Laboratorio d’analisi di Nouakchott operativo Adeguamento del mercato ittico di Nouakchott alle norme sanitarie Numero di siti attrezzati per lo sbarco e la trasformazione artigianale Promozione di partenariati tecnici e commerciali con operatori privati stranieri Avvio del marchio di qualità ecologica dei prodotti mauritani |

3.Rafforzamento delle capacità nel settore e miglioramento della governance

3.1.Miglioramento della sicurezza in mare, anche in relazione alle operazioni di salvataggio, segnatamente per la flotta artigianale | Attuazione delle misure raccomandate in materia di sicurezza in mare e salvataggio, segnatamente per la flotta artigianale Adeguamento alle norme ISPS Elaborazione e attuazione del programma di formazione per il miglioramento della sicurezza in mare e delle operazioni di salvataggio, segnatamente per la flotta artigianale Revisione del Codice della Marina mercantile (decreti applicativi) Piano nazionale di salvataggio in mare, servizio meteo marino, Cellula Indagini-Incidenti, ecc. |

3.2.Miglioramento dell’efficacia dei servizi tecnici del Ministero della pesca e dell’economia marittima e dei servizi coinvolti nella gestione del settore | Potenziamento delle capacità amministrative Elaborazione e applicazione di un programma di formazione e di riqualificazione professionale (numero di agenti formati, numero di ore di formazione, ecc.) Potenziamento dei meccanismi di coordinamento, concertazione e cooperazione con i partner Potenziamento del sistema di raccolta dati e di controllo statistico della pesca artigianale e costiera |

3.3.Potenziamento del sistema di gestione delle licenze e di sorveglianza delle navi | Numero di ore di formazione per i tecnici Numero di tecnici formati Messa in rete dei servizi |

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