32006R1754

Regolamento (CE) n. 1754/2006 della Commissione, del 28 novembre 2006 , recante modalità di concessione dell'aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali

Gazzetta ufficiale n. L 331 del 29/11/2006 pag. 0008 - 0018


Regolamento (CE) n. 1754/2006 della Commissione

del 28 novembre 2006

recante modalità di concessione dell'aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I laboratori comunitari di riferimento adempiono i compiti e gli obblighi previsti dalla normativa veterinaria comunitaria e dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali [2], per assistere la Comunità.

(2) Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 882/2004, i laboratori comunitari di riferimento possono ottenere un contributo finanziario della Comunità a norma dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE.

(3) Le regole di ammissibilità per le spese dei laboratori comunitari di riferimento che ricevono un aiuto finanziario in applicazione dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE e le procedure per la dichiarazione delle spese e la realizzazione di audit sono stati definiti nel regolamento (CE) n. 156/2004 della Commissione [3].

(4) L'ammontare dell'aiuto finanziario annuale della Comunità all'attività dei laboratori comunitari di riferimento è fissato ogni anno da decisioni specifiche nel settore delle misure veterinarie in relazione con la salute pubblica, la salute degli animali e i residui.

(5) Poiché devono essere apportate alcune modifiche al regolamento (CE) n. 156/2004, occorre sostituire detto regolamento, per motivi di chiarezza, tenendo conto del regolamento (CE) n. 882/2004.

(6) Le modifiche riguardano in particolare l'introduzione di una convenzione di partenariato che definisce i ruoli e le responsabilità rispettivi di ciascuna delle parti e di una convenzione specifica, un aggiornamento delle disposizioni relative all'IVA e un aggiornamento delle spese relative alle missioni e ai seminari.

(7) La convenzione di partenariato deve avere una durata di 5 anni per permettere lo sviluppo in nuovi settori di una rete operativa di laboratori nazionali di riferimento, la messa a punto di nuovi metodi di analisi e una valutazione corretta delle prestazioni dei laboratori nazionali di riferimento.

(8) Una sana gestione finanziaria giustifica l'applicazione del presente regolamento dall'anno 2007. Tuttavia, deve essere data ai laboratori la possibilità di modificare il bilancio di previsione relativo all'attività del 2007 secondo le disposizioni del presente regolamento.

(9) Ai fini dei controlli finanziari, si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune [4].

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di concessione dell'aiuto finanziario della Comunità all'attività dei laboratori comunitari di riferimento (di seguito "laboratori"), di cui all'articolo 28 della decisione 90/424/CEE e all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, e all'organizzazione di seminari.

Articolo 2

Convenzione quadro di partenariato

Le relazioni tra la Commissione e il laboratorio sono disciplinate da una convenzione di partenariato. La convenzione di partenariato ha una durata di 5 anni ed è accompagnata da un programma di lavoro pluriennale.

Articolo 3

Attività previste e bilancio di previsione

1. I laboratori comunitari di riferimento presentano entro il 31 agosto di ogni anno civile "n" le attività comunitarie previste nel corso dell'anno civile "n + 1" e sottopongono alla Commissione il bilancio di previsione delle spese relative a tali attività.

Per l'esercizio finanziario 2007 il bilancio di previsione presentato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 156/2004 è considerato presentato secondo il presente regolamento. I laboratori possono introdurre modifiche a detto bilancio di previsione fino al 15 dicembre 2006 secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. I laboratori comunicano il bilancio di previsione in formato elettronico conformemente all'allegato I.

Articolo 4

Convenzione specifica

1. Dopo che la Commissione ha adottato la decisione annuale relativa alla concessione dell'aiuto finanziario, è stipulata tra le parti una convenzione specifica, che precisa l'importo dell'aiuto e la percentuale di cofinanziamento.

2. I pagamenti sono subordinati alla firma della convenzione da parte delle parti.

Articolo 5

Prefinanziamento

Dopo la firma della convenzione specifica, può essere concesso, su richiesta del beneficiario, un prefinanziamento pari al 70 % dell'importo totale per l'attività del laboratorio e l'organizzazione dei seminari.

Articolo 6

Versamento dell'aiuto

A condizione che i programmi di lavoro approvati siano attuati efficacemente e che il beneficiario trasmetta le relazioni di cui agli articoli 10 e 14 entro i termini ivi indicati, il saldo o l'importo totale dell'aiuto finanziario della Comunità per l'attività del laboratorio e l'organizzazione dei seminari è versato dopo l'approvazione delle suddette relazioni.

Articolo 7

Documenti giustificativi

1. Il beneficiario conserva per un periodo di sette anni una copia autenticata dei documenti giustificativi relativi all'attività per la quale fruisce dell'aiuto finanziario della Comunità, in particolare delle fatture, dei fogli paga, dei fogli delle presenze e dei documenti relativi alla spedizione di campioni e alle missioni.

2. Il beneficiario registra nella sua contabilità analitica le spese dichiarate alla Commissione e conserva tutti i documenti originali, ai fini di eventuali controlli, per un periodo di sette anni.

3. I documenti giustificativi attestanti tutti i costi indicati nella domanda di rimborso sono trasmessi alla Commissione su sua richiesta.

Articolo 8

Controlli

Ai fini dei controlli finanziari, si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

CAPO II

ATTIVITÀ DEI LABORATORI

Articolo 9

Ammissibilità

1. Sono considerate ammissibili in quanto spese relative all'attività dei laboratori le spese per il personale, la subfornitura, le attrezzature, i materiali di consumo, la spedizione di campioni per le prove comparative, le missioni e le spese generali, necessarie per la realizzazione dell'attività.

2. Le spese di cui al paragrafo 1 sono ammissibili nei limiti fissati dalla decisione annuale della Commissione relativa alla concessione dell'aiuto finanziario e secondo le regole di ammissibilità di cui all'allegato II.

3. Qualsiasi modifica di una voce superiore al 10 % del suo importo è subordinata all'accordo preliminare scritto della Commissione.

Articolo 10

Presentazione delle relazioni relative all'attività dei laboratori

1. La relazione finanziaria, presentata conformemente all'allegato III, e la relazione tecnica sull'attività dei laboratori, certificate dal direttore, sono spedite entro il 31 marzo dell'anno seguente quello in cui si è concluso il periodo per il quale è stato concesso l'aiuto finanziario. La data di spedizione è attestata dal timbro postale.

2. Se la scadenza di cui al paragrafo 1 non è rispettata, l'aiuto finanziario è ridotto del 25 % il 1o aprile, del 50 % il 1o maggio, del 75 % il 1o giugno e del 100 % il 1o luglio.

Articolo 11

Tasso di conversione applicabile alle domande presentate in valuta nazionale

Il tasso di conversione applicabile alle domande di versamento del prefinanziamento e del saldo espresse in valuta nazionale è quello del primo giorno del mese nel corso del quale la domanda è presentata, quale è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, o del primo giorno precedente per il quale è stato stabilito un tasso di conversione.

Articolo 12

Imposta sul valore aggiunto

L'IVA pagata dal beneficiario e non recuperabile è considerata come spesa ammissibile, a condizione che il beneficiario presenti, all'atto della firma della convenzione specifica di cui all'articolo 4, un attestato del ministero delle Finanze dello Stato membro o dell'autorità equivalente, da cui risulti che non è assoggettato o che lo è parzialmente e che il ramo d'attività riguardante il laboratorio non è assoggettato.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI

Articolo 13

Ammissibilità

1. Sono considerate ammissibili come spese per l'organizzazione di seminari le spese di viaggio e le indennità giornaliere per un massimo di 32 partecipanti, tra i quali deve essere invitato almeno un rappresentante di ciascuno Stato membro.

2. Le spese di cui al paragrafo 1 sono ammissibili nei limiti fissati dalla decisione annuale della Commissione relativa alla concessione dell'aiuto finanziario e secondo le regole di cui alla sezione 3F dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio [5].

3. Deroghe ai paragrafi 1 e 2 possono essere stabilite in casi debitamente giustificati dalla decisione annuale della Commissione relativa alla concessione dell'aiuto finanziario.

Articolo 14

Presentazione della relazione finanziaria relativa ai seminari

1. La relazione finanziaria relativa ai seminari, presentata conformemente all'allegato IV, e la relazione tecnica, certificate dal direttore, sono trasmesse al più tardi due mesi dopo lo svolgimento del seminario.

2. Se la scadenza di cui al paragrafo 1 non è rispettata, l'aiuto finanziario è ridotto del 25 % per un ritardo superiore a un mese, del 50 % per un ritardo superiore a due mesi, del 75 % per un ritardo superiore a tre mesi e del 100 % per un ritardo di quattro mesi, in rapporto alla data di scadenza.

Articolo 15

Tasso di conversione applicabile alle domande presentate in valuta nazionale

Il tasso di conversione applicabile alle domande di versamento del prefinanziamento e del saldo presentate in valuta nazionale è quello del primo giorno del mese in cui si è svolto il seminario, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, o del primo giorno precedente per il quale è stato stabilito un tasso di conversione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 16

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 156/2004 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 17

Entrata in vigore ed applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile dal 1o gennaio 2007.

Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, è applicabile dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2006.

Per la Commissione

Markos Kyprianou

Membro della Commissione

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

[2] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

[3] GU L 27 del 30.1.2004, pag. 5.

[4] GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

[5] GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

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ALLEGATO I

(Articolo 3, paragrafo 2)

BILANCIO DI PREVISIONE DELLE SPESE DEL LABORATORIO RELATIVE ALLE ATTIVITÀ COMUNITARIE

DAL 1o GENNAIO AL 31 DICEMBRE …

Nome e indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento:

Numero del conto bancario sul quale la sovvenzione deve essere versata:

Importante: Tutti i costi devono essere espressi in valuta nazionale.

1. PERSONALE

Categoria [1] | Statuto [2] | Retribuzione mensile lorda [3] | Tempo dedicato al progetto (in giorni) [4] | Totale dei costi ammissibili |

| | | | |

| | | | |

Percentuale del bilancio complessivo del laboratorio: …

2. SUBFORNITURA

Descrizione | Costo IVA esclusa | IVA | Costo totale |

| | | |

| | | |

| | | |

Percentuale del bilancio complessivo del laboratorio: …

3. ATTREZZATURE

| Descrizione | Costo/valore IVA esclusa | IVA | Costo/valore totale | Data di acquisto o locazione | Data di consegna | % di utilizzo per il progetto | Costo dell'ammortamento annuale |

2.1.Attrezzature da acquistare durante il periodo interessato | | | | | | | | |

2.2.Attrezzature acquistate prima del periodo interessato | | | | | | | | |

Percentuale del bilancio globale del laboratorio: …

4. MATERIALI DI CONSUMO

Descrizione per tipo [5] | Costo IVA esclusa | IVA | Costo totale |

| | | |

| | | |

Percentuale del bilancio complessivo del laboratorio: …

5. PROVE COMPARATIVE

Descrizione | Costo IVA esclusa | IVA | Costo totale |

| | | |

| | | |

| | | |

6. MISSIONI

Descrizione | Viaggio | Albergo | Soggiorno | Totale |

| | | | |

| | | | |

7. SPESE GENERALI

Importo totale delle spese (totale voci 1-6): | |

Spese generali: 7 % | |

Importo totale delle spese per attività: | |

8. SEMINARIO

| Costo |

Spese di viaggio dei partecipanti: | |

Indennità giornaliere da versare ai partecipanti: | |

Importo totale delle spese per il seminario: | |

[1] Da precisare per ogni persona assegnata al progetto: senior scientist, junior scientist, tecnico, ecc.

[2] Funzionario, contrattista, ecc. Per i contrattisti, indicare le date d'inizio e di fine del contratto.

[3] Retribuzione mensile lorda reale (non quella figurante nella tabella salariale), compresi gli oneri sociali e d'altro genere figuranti nel foglio paga.

[4] Calcolato sulla base di riferimento di 220 giorni/anno.

[5] Esempi: reagenti, cavie, materiale minuto di laboratorio, ecc.

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ALLEGATO II

(Articolo 9, paragrafo 2)

Regole di ammissibilità applicabili alle spese per il personale, la subfornitura, le attrezzature, i materiali di consumo, la spedizione di campioni per le prove comparative, le missioni e alle spese generali

1. Personale

Le spese per il personale (quale che ne sia lo statuto) sono limitate alle retribuzioni reali, effettivamente versate (retribuzione, oneri sociali e costi delle pensioni) agli agenti assegnati specificamente, in tutto o in parte, ai compiti comunitari, precisati nel programma di lavoro approvato.

La totalità delle ore di lavoro del personale dedicate ai compiti comunitari deve essere registrata e certificata, su una base almeno di 220 giorni/anno. Il capo del progetto designato o un dirigente del beneficiario debitamente autorizzato è tenuto ad effettuare questa operazione almeno una volta al mese.

2. Subfornitura

Il rimborso sarà effettuato sulla base delle spese reali effettivamente sostenute nel corso del periodo interessato. Il beneficiario deve anche indicare la parte (in %) delle varie voci nel bilancio totale della subfornitura del laboratorio.

3. Attrezzature

Le attrezzature acquistate, noleggiate o acquisite in leasing possono essere imputate come costi diretti. L'importo rimborsabile per le attrezzature noleggiate o acquisite in leasing non può essere superiore ai costi che avrebbe comportato l'acquisto di tali attrezzature per la durata della prova. I costi rimborsabili saranno calcolati secondo la formula seguente:

A = periodo espresso in mesi durante il quale le attrezzature devono essere utilizzate per il progetto, dalla loro consegna.

B = periodo di ammortamento di 60 mesi (36 mesi per le apparecchiature informatiche di costo inferiore a 25000 EUR).

C = costo delle attrezzature.

D = percentuale d'utilizzo delle attrezzature per il progetto.

4. Materiali di consumo

Il rimborso sarà effettuato sulla base delle spese reali effettivamente sostenute nel corso del periodo interessato. Il beneficiario deve anche indicare la parte (in %) delle varie voci nel bilancio totale dei materiali di consumo del laboratorio.

Tutte le altre spese (amministrative, per viaggi di affari diversi dalle missioni di cui al punto 6 e segretariato) sono da ritenersi coperte dalla voce "spese generali".

5. Spedizione di campioni per prove comparative

Il rimborso sarà effettuato sulla base delle spese reali per la spedizione dei campioni nel quadro delle prove comparative.

6. Missioni

Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dal personale dei laboratori per le missioni citate nel programma di lavoro approvato saranno rimborsate alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento.

7. Spese generali

Sarà applicato automaticamente un contributo forfettario pari al 7 % dei costi rimborsabili reali, calcolati in funzione di tutti i costi diretti precisati sopra (voci da 1 a 6).

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ALLEGATO III

RELAZIONE FINANZIARIA CERTIFICATA

(Articolo 10, paragrafo 1)

Dal …/…/… al …/…/…

Tasso di conversione utilizzato: (1 EUR = …)

N. di riferimento della decisione:

Nome e indirizzo del beneficiario:

Massimale dell'aiuto finanziario annuale della Comunità:

Categoria di costi | Importo per il periodo (valuta nazionale) |

1.Personale | |

2.Subfornitura | |

3.Attrezzature | |

4.Materiali di consumo | |

5.Prove comparative | |

6.Missioni | |

Totale parziale: | |

7.Spese generali 7 % | |

Totale: | |

Dichiarazione del beneficiario

Dichiariamo:

- che le spese di cui sopra sono state sostenute in relazione ai compiti definiti nella decisione e che erano indispensabili alla buona esecuzione degli stessi,

- che queste spese sono reali, contabilizzate con esattezza ed ammissibili conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1754/2006,

- che tutti i documenti giustificativi relativi a queste spese sono disponibili a fini di controllo,

- che non realizziamo alcun profitto con la sovvenzione concessa dalla Commissione.

Data: | Data: |

Nome del direttore tecnico: | Responsabile finanziario: |

Firma: | Firma: |

RIPARTIZIONE PER CATEGORIA

(valuta nazionale)

1. PERSONALE

Categoria | Statuto | Retribuzione mensile lorda | Tempo dedicato al progetto (in giorni) | Totale dei costi ammissibili |

| | | | |

| | | | |

Percentuale del bilancio complessivo del laboratorio: …

2. SUBFORNITURA

Descrizione | Fornitore | Costo IVA esclusa | IVA | Costo totale |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

Percentuale del bilancio complessivo del laboratorio: …

3. ATTREZZATURE

| Descrizione | Costo/valore IVA esclusa | IVA | Costo/valore totale | Data di acquisto o locazione | Data di consegna | % di utilizzo per il progetto | Costo dell'ammortamento annuale |

2.1.Attrezzature da acquistare durante il periodo interessato | | | | | | | | |

2.2.Attrezzature acquistate prima del periodo interessato | | | | | | | | |

Percentuale del bilancio complessivo del laboratorio: …

4. MATERIALI DI CONSUMO

Descrizione [dettagli di ogni spesa [1]] | Fornitore | Costo IVA esclusa | IVA | Costo totale |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

Percentuale del bilancio complessivo del laboratorio: …

5. PROVE COMPARATIVE

Descrizione | Fornitore | Costo IVA esclusa | IVA | Costo totale |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

6. MISSIONI

Descrizione | Viaggio | Albergo | Soggiorno | Totale |

| | | | |

| | | | |

7. SPESE GENERALI

Importo totale delle spese (totale delle voci 1-6): | |

Spese generali: 7 % | |

8. TOTALE

Importo totale delle spese d'azione: | |

[1] Ciascuna spesa deve essere indicata su una singola riga.

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ALLEGATO IV

RELAZIONE FINANZIARIA RIGUARDANTE I SEMINARI

(Articolo 14, paragrafo 1)

Seminario su …

Data: …/…/200…

Orario d'inizio: …: …

Orario di fine: …: …

N. di riferimento della decisione:

Nome e indirizzo del beneficiario:

Massimale dell'aiuto finanziario:

Tasso di conversione utilizzato: (1 EUR = …)

Partecipanti | Viaggio | Indennità | Totale viaggio + indennità |

Nome | Treno, aereo o automobile | In valuta nazionale | Controvalore in EUR | Numero di giorni | Indennità giornaliera | Totale in EUR |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

Totale | | | | | | | |

Dichiarazione del beneficiario

Dichiariamo:

- che le spese di cui sopra sono reali, contabilizzate con esattezza e ammissibili conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1754/2006,

- che tutti i documenti giustificativi relativi a queste spese sono disponibili a fini di controllo,

- che non realizziamo alcun profitto con la sovvenzione concessa dalla Commissione.

Data: | Data: |

Nome del direttore tecnico: | Responsabile finanziario: |

Firma: | Firma: |

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