Regolamento (CE) n. 1666/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 Testo rilevante ai fini del SEE
Gazzetta ufficiale n. L 320 del 18/11/2006 pag. 0047 - 0049
Regolamento (CE) n. 1666/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale [1], in particolare l'articolo 9, visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano [2], in particolare l'articolo 16, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione [3] fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio [4]. È necessario modificarne alcune disposizioni. (2) La decisione 2006/766/CE della Commissione [5] stabilisce un elenco di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 854/2004 e sono quindi in grado di garantire che i molluschi bivalvi, i tunicati, gli echinodermi e i gasteropodi marini e i prodotti della pesca esportati verso la Comunità siano conformi alle prescrizioni sanitarie stabilite dalla legislazione comunitaria a protezione della salute dei consumatori. (3) Le decisioni della Commissione 97/20/CE [6] e 97/296/CE [7] autorizzavano alcuni paesi terzi non ancora oggetto di un controllo comunitario ad esportare verso la Comunità, a certe condizioni, molluschi bivalvi vivi e prodotti della pesca. Dette decisioni sono abrogate dalla decisione 2006/765/CE della Commissione [8]. Questa possibilità non è prevista dal regolamento (CE) n. 854/2004. Per evitare un’interruzione degli scambi tradizionali, tale possibilità deve essere mantenuta in via transitoria. (4) Le prescrizioni da applicarsi alle importazioni da tali paesi terzi di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini e prodotti della pesca devono essere almeno equivalenti a quelle vigenti per la produzione e l’immissione sul mercato di prodotti comunitari. (5) Fatto salvo il principio generale stabilito nell’allegato II, capo II, punto 4, del regolamento (CE) n. 854/2004, secondo cui i molluschi bivalvi vivi provenienti da zone classificate come zone di classe B non devono superare i limiti di 4600 E. coli per 100 g di polpa e liquido intervalvolare, deve essere consentita una tolleranza nel 10 % dei campioni per i molluschi bivalvi vivi provenienti da tali zone. Poiché la tolleranza nel 10 % dei campioni non costituisce un rischio per la salute pubblica e al fine di permettere alle autorità competenti di adattarsi progressivamente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 854/2004 relative alla classificazione delle zone di classe B, è opportuno prevedere un periodo transitorio per la classificazione di tali zone. (6) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2076/2005. (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2076/2005 è modificato come segue. 1) All’articolo 7 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4: "3. In deroga all’allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte E, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare possono continuare fino al 31 ottobre 2007 a importare olio di pesce proveniente da stabilimenti di paesi terzi che sono stati riconosciuti a tale scopo prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione [9]. 4. In deroga all’allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005, i prodotti di cui a tale allegato per i quali i relativi certificati d’importazione sono stati rilasciati in conformità delle norme comunitarie armonizzate in vigore prima del 1o gennaio 2006 nei casi in cui esse siano applicabili, e delle norme nazionali applicate dagli Stati membri prima di tale data negli altri casi, possono essere importate nella Comunità fino al 1o maggio 2007. 2) All'articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo 2: "2. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di molluschi bivalvi e di prodotti della pesca dai paesi elencati rispettivamente nell’allegato I e nell’allegato II del presente regolamento, a condizione che: a) l’autorità competente del paese terzo o territorio abbia fornito allo Stato membro interessato le garanzie che i prodotti in questione sono stati ottenuti in condizioni almeno equivalenti a quelle prescritte per la produzione e l’immissione sul mercato di prodotti comunitari; e b) l’autorità competente del paese terzo o territorio adotti idonee misure per assicurare che i prodotti importati siano accompagnati dai certificati sanitari di cui alle decisioni della Commissione 95/328/CE [10] e 96/333/CE [11] e commercializzati soltanto sul mercato nazionale dello Stato membro importatore o degli Stati membri che autorizzano la stessa importazione. 3) È inserito il seguente articolo 17 bis: "Articolo 17 bis Classificazione delle zone di produzione e di stabulazione per i molluschi bivalvi vivi In deroga all’allegato II, capo II, parte A, punto 4, del regolamento (CE) n. 854/2004, l’autorità competente può continuare a classificare come zone di classe B le zone per le quali i limiti di 4600 E. coli per 100 g non sono superati nel 90 % dei campioni." 4) Sono aggiunti l'allegato I e l’allegato II figuranti nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006. Per la Commissione Markos Kyprianou Membro della Commissione [1] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83). [2] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005. [3] GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83. [4] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3). [5] Cfr. pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale. [6] GU L 6 del 10.1.1997, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/469/CE (GU L 163 del 21.6.2002, pag. 16). [7] GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/200/CE (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 50). [8] Cfr. pagina 50 della presente Gazzetta ufficiale. [9] GU L 320 del 18.11.2006, pag. 13." [10] GU L 191 del 12.8.1995, pag. 32. [11] GU L 127 del 25.5.1996, pag. 33." -------------------------------------------------- ALLEGATO ALLEGATO I Elenco dei paesi terzi e territori dai quali può essere autorizzata l’importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, sotto qualsiasi forma, destinati all’alimentazione umana CA — CANADA GL — GROENLANDIA US — STATI UNITI D'AMERICA ALLEGATO II Elenco dei paesi terzi e territori dai quali può essere autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana AO — ANGOLA AZ — AZERBAIGIAN [1] BJ — BENIN CG — REPUBBLICA DEL CONGO [2] CM — CAMERUN ER — ERITREA FJ — FIGI IL — ISRAELE MM — MYANMAR SB — ISOLE SALOMONE SH — SANT'ELENA TG — TOGO [1] Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale. [2] Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare. --------------------------------------------------