2002/263/: Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 263/02/COL, del 18 dicembre 2002 , che modifica per la trentaseiesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo 26A: Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento

Gazzetta ufficiale n. L 123 del 10/05/2006 pag. 0008 - 0023


Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA

n. 263/02/COL

del 18 dicembre 2002

che modifica per la trentaseiesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo 26A: Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo [1], in particolare gli articoli da 61 a 63,

VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia [2], in particolare l'articolo 24 e l'articolo 1 del protocollo 3,

CONSIDERANDO CHE, ai sensi dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, l'Autorità di vigilanza ha il compito di applicare le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato;

CONSIDERANDO CHE, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA emette avvisi o orientamenti nei settori definiti dall'accordo SEE, quando tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte esplicitamente lo prevedano oppure quando l'Autorità di vigilanza EFTA lo ritenga necessario;

RAMMENTANDO le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato [3] adottate il 19 gennaio 1994 dall'Autorità di vigilanza EFTA [4], in particolare le disposizioni di cui al capitolo 26 (disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento);

CONSIDERANDO CHE il 7 marzo 2002 la Commissione europea ha adottato una nuova comunicazione [5] che stabilisce i criteri per valutare la compatibilità con il trattato degli aiuti regionali ai grandi progetti d'investimento;

CONSIDERANDO CHE la comunicazione è rilevante anche per lo Spazio economico europeo;

CONSIDERANDO CHE si deve garantire l'applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato;

CONSIDERANDO CHE, ai sensi del punto II del capo "Disposizioni generali" dell'allegato XV all'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza, dopo aver consultato la Commissione europea, ha il compito di adottare gli atti corrispondenti a quelli della Commissione europea onde preservare la parità delle condizioni di concorrenza;

VISTO il parere della Commissione europea;

RICORDANDO CHE l’Autorità di vigilanza EFTA ha consultato al riguardo gli Stati EFTA nella riunione multilaterale del 19 ottobre 2001,

DECIDE:

1. La guida agli aiuti di Stato è integrata dal nuovo capitolo 26 A: Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento, di cui all’allegato I della presente decisione.

2. Il capitolo 22, Aiuti di Stato all'industria delle fibre sintetiche, e il capitolo 23, aiuti di Stato all'industria automobilistica, della guida agli aiuti di Stato sono soppressi.

3. La presente decisione è notificata agli Stati EFTA con lettera recante copia della decisione stessa e dell'allegato I. Gli Stati EFTA sono invitati a esprimere il loro consenso alle opportune misure proposte all’allegato I entro 20 giorni lavorativi (cfr. anche il punto 26 A.9 in allegato).

4. In conformità della lettera d) del protocollo 27 dell'accordo SEE, la Commissione europea verrà informata della decisione mediante invio di copia della stessa e dell'allegato I.

5. La presente decisione e il suo l’allegato I saranno pubblicati nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee previo consenso da parte degli Stati EFTA alle opportune misure.

6. La presente decisione fa fede in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2002.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA,

Einar M. Bull

Presidente

Hannes Hafstein

Membro del collegio

[1] In appresso denominato accordo SEE.

[2] In appresso denominato accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.

[3] In appresso denominate guida agli aiuti di Stato.

[4] Inizialmente pubblicate nella GU L 231 del 3.9.1994, supplemento SEE n. 32.

[5] GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8.

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ALLEGATO

"26A. DISCIPLINA MULTISETTORIALE DEGLI AIUTI REGIONALI DESTINATI AI GRANDI PROGETTI D'INVESTIMENTO

26A.1. INTRODUZIONE: CAMPO D'APPLICAZIONE DELLA MISURA

(1) Il 4 novembre 1998 l’Autorità ha adottato la "disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento" [1]. Tale disciplina è diventata applicabile il 1o gennaio 1999, per un periodo di prova iniziale di tre anni. Nel 2001, la sua validità è stata prorogata fino al 31 dicembre 2002.

(2) La presente disciplina si applica esclusivamente agli aiuti regionali, quali definiti dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale [2], volti a promuovere l'investimento iniziale, inclusa la creazione di posti di lavoro connessi alla realizzazione di un investimento iniziale, sulla base dell'articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c) dell’accordo SEE. La presente disciplina lascia impregiudicata la valutazione di proposte di aiuto ai sensi di altre disposizioni dell’accordo SEE, quali l'articolo 61, paragrafo 3, lettera b). Per quanto riguarda l'industria siderurgica e quella delle fibre sintetiche, essa si applica anche ai singoli aiuti di importo elevato a favore delle piccole e medie imprese che non sono esentati in forza di altre disposizioni. La presente disciplina non si applica agli aiuti alla ristrutturazione, che continueranno a essere disciplinati dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà [3]. Analogamente, la disciplina multisettoriale lascia impregiudicate le altre discipline orizzontali esistenti, come la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo [4] e quella degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente [5].

(3) L'intensità d'aiuto, nel caso degli aiuti regionali all'investimento che non siano esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, sarà ridotta sulla base dei criteri definiti nella presente disciplina.

(4) Ai sensi della presente disciplina, al di sotto di determinate soglie, non è richiesta la notificazione preventiva degli aiuti destinati ai grandi progetti d'investimento, a condizione che siano concessi nell'ambito di un regime autorizzato dall’Autorità. La presente disciplina lascia tuttavia impregiudicato l'obbligo degli Stati EFTA di notificare i nuovi aiuti individuali (ad hoc) che non siano esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte. Le disposizioni della presente disciplina si applicano anche alla valutazione di tali aiuti di Stato individuali (ad hoc).

26A.2 NECESSITÀ DELLA MISURA

(1) I massimali d'aiuto fissati dall’Autorità per tutte le aree ammissibili a beneficiare di aiuti regionali sono destinati in generale ad offrire un livello adeguato d'incentivi necessari per lo sviluppo delle regioni assistite. Poiché, tuttavia, il massimale è uniforme, nel caso dei grandi progetti i livelli stabiliti sono generalmente superiori ai costi determinati dagli svantaggi regionali. Scopo della presente disciplina è limitare gli incentivi offerti nel caso dei grandi progetti, portandoli ad un livello che eviti al massimo di produrre distorsioni della concorrenza che non siano indispensabili.

(2) I grandi investimenti possono effettivamente contribuire allo sviluppo regionale, ad esempio attirando altre imprese nella regione ed introducendo tecnologie avanzate, nonché offrendo un contributo alla formazione dei lavoratori. Tali investimenti, tuttavia, risentono meno dei gravi problemi regionali specifici delle aree svantaggiate. Innanzitutto, i grandi investimenti possono generare economie di scala in grado di ridurre i costi iniziali specificamente legati all'ubicazione dell'investimento. In secondo luogo, sotto numerosi aspetti, non sono legati alla regione nella quale viene fisicamente effettuato l'investimento. Per i grandi investimenti è facile reperire capitali e crediti sui mercati mondiali; tali investimenti non sono quindi condizionati dall'offerta più limitata di servizi finanziari disponibile in una data regione svantaggiata. Inoltre, le imprese che effettuano grandi investimenti hanno accesso ad un bacino di forza lavoro geograficamente più ampio e sono in grado di trasferire più facilmente lavoratori qualificati nella località scelta.

(3) Al tempo stesso, se i grandi investimenti ricevono ingenti aiuti di Stato, beneficiando per intero dei massimali regionali, aumenta il rischio di ripercussioni sugli scambi commerciali e quindi di un maggiore effetto di distorsione nei confronti dei concorrenti di altri Stati SEE. È infatti più probabile che in questi casi il beneficiario sia un operatore molto importante del mercato considerato, con il rischio quindi che l'investimento per il quale viene concesso l'aiuto possa modificare le condizioni della concorrenza su quel mercato.

(4) A ciò si aggiunge il fatto che le imprese che effettuano grandi investimenti dispongono di norma di un notevole potere di contrattazione nei confronti delle autorità che concedono gli aiuti. Gli investitori in grandi progetti prendono spesso in considerazione siti alternativi ubicati in Stati SEE diversi, il che può originare una spirale di promesse di aiuti sempre più generose, che possono anche raggiungere un livello molto più elevato di quanto sarebbe necessario per compensare gli svantaggi regionali.

(5) In conseguenza di simili "gare al rialzo" nella concessione di sovvenzioni, i grandi investimenti possono ricevere intensità di aiuto che superano i costi aggiuntivi connessi alla scelta di effettuare l'investimento in un'area svantaggiata.

(6) È altamente probabile che la parte dell'aiuto che va al di là del minimo necessario per compensare gli svantaggi regionali determini effetti negativi (scelte di ubicazione dell'investimento inefficienti), maggiori distorsioni della concorrenza e, considerato che gli aiuti rappresentano un trasferimento oneroso dai contribuenti ai beneficiari degli aiuti, perdite nette di benessere.

(7) La recente esperienza ha mostrato che i grandi progetti d'investimento che beneficiano di aiuti regionali all'investimento comportano una maggiore intensità di capitale rispetto ai progetti d'investimento di dimensioni più modeste. Di conseguenza, riservando un trattamento più favorevole ai piccoli progetti d'investimento si favoriscono, nelle aree assistite, i progetti a maggiore intensità di lavoro, contribuendo in tal modo alla creazione di posti di lavoro e alla riduzione della disoccupazione.

(8) Per alcuni investimenti, il rischio di gravi distorsioni della concorrenza è più elevato e gli effetti positivi sulla regione considerata appaiono dubbi. Ciò avviene in particolare nel caso degli investimenti in settori nei quali un'unica impresa detiene una notevole quota di mercato o nei quali la capacità produttiva del settore registra un aumento significativo senza che vi sia un corrispondente aumento della domanda dei prodotti interessati. Più in generale, la distorsione della concorrenza appare probabile nei settori colpiti da problemi strutturali, nei quali la capacità produttiva esistente già supera la domanda del mercato per il prodotto in oggetto o nei quali la domanda dei prodotti interessati è in costante declino.

26A.3 RIDUZIONE DEI LIVELLI DEGLI AIUTI DESTINATI AI GRANDI PROGETTI D'INVESTIMENTO

(1) Fermi restando i criteri di compatibilità definiti negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e fatti salvi l'obbligo di notificazione di cui al punto 4 della sezione 26 A.3 e le disposizioni transitorie di cui alla sezione 26 A.8, gli aiuti regionali all'investimento relativi a investimenti le cui spese ammissibili [6] raggiungono le soglie in appresso indicate sono soggetti ad un massimale d'aiuto regionale ridotto, secondo la scala seguente:

Spese ammissibili | Massimale d'aiuto corretto |

Fino a 50 milioni di EUR | 100 % del massimale regionale |

Per la parte compresa tra 50 e 100 milioni di EUR | 50 % del massimale regionale |

Per la parte superiore a 100 milioni di EUR | 34 % del massimale regionale |

(2) Pertanto, l'importo degli aiuti consentiti per un progetto che superi i 50 milioni di EUR sarà calcolato secondo la formula: importo massimo dell'aiuto = R × (50 + 0,50 B + 0,34 C), dove R è il massimale regionale prima della correzione, B sono le spese ammissibili comprese tra 50 e 100 milioni di EUR e C sono le eventuali spese ammissibili superiori a 100 milioni di EUR [7].

(3) A titolo di esempio, nel caso di una grande impresa che investa 80 milioni di EUR in una regione assistita nella quale il massimale d'aiuto regionale non corretto sia pari al 25 % dell'equivalente sovvenzione netto (ESN), l'importo massimo consentito degli aiuti sarebbe pari a 16,25 milioni di EUR in ESN, che corrisponde a un'intensità d'aiuto del 20,3 % ESN. Nel caso di una grande impresa che investa 160 milioni di EUR nella stessa area, l'importo massimo consentito degli aiuti sarebbe pari a 23,85 milioni di EUR in ESN, corrispondenti ad un'intensità d'aiuto del 14,9 % ESN.

(4) Gli Stati membri sono tuttavia tenuti a notificare individualmente gli aiuti regionali all'investimento, qualora gli aiuti proposti superino gli aiuti massimi consentiti per un investimento di 100 milioni di EUR in base alla scala e alle disposizioni di cui al punto 26A.3.(1) [8]. I progetti da notificare individualmente non saranno ammissibili agli aiuti all'investimento in presenza di una delle due situazioni seguenti:

(a) le vendite del beneficiario rappresentano più del 25 % delle vendite del prodotto interessato prima dell'investimento o rappresenteranno più del 25 % dopo l'investimento;

ovvero

(b) la capacità produttiva indotta dal progetto è superiore al 5 % del volume del mercato, misurato utilizzando i dati relativi al consumo apparente del prodotto interessato, a meno che negli ultimi 5 anni il tasso medio di crescita annuo del consumo apparente sia stato superiore al tasso medio di crescita annuo del PIL all'interno del SEE.

Spetta allo Stato EFTA dimostrare che le situazioni delineate alle lettere a) e b) non sussistono [9]. Ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b), il consumo apparente sarà definito all'opportuno livello della classificazione PRODCOM [10] nel SEE o, se tale informazione non è disponibile, secondo altre segmentazioni del mercato generalmente accettate per i prodotti interessati e per le quali i dati statistici siano prontamente disponibili.

26A.4 DIVIETO DI CONCEDERE AIUTI A FAVORE DEI PROGETTI D'INVESTIMENTO NELL'INDUSTRIA SIDERURGICA

(1) Per quanto riguarda l'industria siderurgica, quale definita nell'allegato B alla presente disciplina [11], l’Autorità osserva che, per un periodo piuttosto lungo, le imprese siderurgiche CECA hanno operato senza ricorrere agli aiuti all'investimento, di cui potevano beneficiare i restanti settori industriali. Le imprese siderurgiche hanno integrato questo fattore nelle loro strategie, abituandosi a tenerne conto. Considerate le caratteristiche specifiche del settore siderurgico (in particolare la struttura, la sovraccapacità esistente a livello europeo e mondiale, la natura di attività ad alta intensità di capitale, il fatto che la maggior parte degli impianti siderurgici sono situati in regioni ammissibili agli aiuti regionali, gli ingenti fondi pubblici destinati alla ristrutturazione del settore e alla riconversione delle aree siderurgiche) e l'esperienza acquisita in passato, quando si applicavano norme meno rigorose in materia di aiuti di Stato, appare giustificato continuare a vietare gli aiuti all'investimento in tale settore, indipendentemente dalle dimensioni dell'investimento. L’Autorità ritiene di conseguenza che gli aiuti regionali all'industria siderurgica non siano compatibili con il mercato comune. Questa incompatibilità si applica anche ai singoli aiuti di importo elevato a favore delle piccole e medie imprese che non sono esentati da altre disposizioni.

26A.5 PROGETTI D'INVESTIMENTO IN SETTORI DIVERSI DA QUELLO SIDERURGICO COLPITI DA PROBLEMI STRUTTURALI

(1) In passato, l’Autorità ha sempre considerato che gli investimenti in settori afflitti da sovraccapacità o che rischiano di esserlo, o caratterizzati da un costante declino della domanda, aumentino il rischio di distorsioni della concorrenza senza apportare i benefici necessari a compensare gli svantaggi della regione interessata. Il modo adeguato per dare atto della minore utilità di tali investimenti a fini di sviluppo regionale è quello di ridurre gli aiuti all'investimento, per i progetti in settori con gravi problemi strutturali, fissandone un livello inferiore a quello ammissibile per gli altri settori.

(2) Numerosi settori industriali sensibili sono stati soggetti già in passato a norme speciali e più rigorose per quanto riguarda gli aiuti di Stato [12]. Secondo il punto 3 della sezione 26.1 della precedente disciplina multisettoriale, queste norme settoriali specifiche sono tuttora applicabili.

(3) Uno degli obiettivi della precedente disciplina multisettoriale era prevedere la possibilità di sostituire le vigenti norme settoriali specifiche con un unico strumento. Fatte salve le disposizioni transitorie di cui alla seguente sezione 26A.8, con la presente revisione l’Autorità intende includere detti settori industriali sensibili nella presente disciplina multisettoriale.

(4) Entro il 31 dicembre 2003, i settori colpiti da gravi problemi strutturali saranno specificati in un elenco dei settori allegato alla presente disciplina. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente sezione, in tali settori non saranno autorizzati aiuti regionali all'investimento.

(5) Ai fini della compilazione dell'elenco dei settori, i gravi problemi strutturali saranno misurati in linea di principio sulla base dei dati relativi al consumo apparente, all'opportuno livello della classificazione CPA [13] nel SEE, o, se tale informazione non è disponibile, secondo segmentazioni del mercato generalmente accettate per i prodotti interessati e per le quali i dati statistici siano prontamente disponibili. Si considera che esistono gravi problemi strutturali quando il settore interessato è in declino [14]. L'elenco dei settori sarà aggiornato periodicamente, con una frequenza da determinare al momento della definizione dell'elenco stesso.

(6) A decorrere dal 1o gennaio 2004, e per i settori inclusi nell'elenco dei settori colpiti da gravi problemi strutturali, tutti gli aiuti regionali all'investimento a favore di investimenti comportanti spese ammissibili superiori a un importo che l’Autorità dovrà determinare al momento della definizione dell'elenco dei settori [15], dovranno essere notificati individualmente all’Autorità. L’Autorità esaminerà tali notificazioni sulla base delle norme seguenti: il progetto di aiuti deve anzitutto essere conforme ai criteri generali di valutazione stabiliti dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale; in secondo luogo, le spese ammissibili, quali definite al punto 26A.11.(3), che superino un importo che sarà determinato dall’Autorità al momento della definizione dell'elenco dei settori, saranno escluse dal beneficio degli aiuti all'investimento, fatta eccezione per i casi di cui al punto 26A.5.(7).

(7) In deroga al punto 26A.5, l’Autorità potrà autorizzare aiuti all'investimento a favore di settori inclusi nell'elenco dei settori, entro i limiti delle intensità d'aiuto fissate nella sezione 26A.3 della presente disciplina, a condizione che lo Stato EFTA dimostri che, sebbene il settore sia considerato in declino, il mercato del prodotto interessato è in rapida crescita [16].

26A.6 MONITORAGGIO EX POST

(1) Nell'elaborare la presente disciplina, l’Autorità ha inteso renderla quanto più possibile chiara, univoca, prevedibile ed efficace e limitare al minimo gli oneri amministrativi supplementari che essa comporta.

(2) Per garantire la trasparenza e un controllo efficace, è opportuno prevedere un formulario tipo, riportato nell'allegato A, con il quale gli Stati EFTA comunichino all’Autorità informazioni sintetiche ogni volta che, in applicazione della presente disciplina, concedano aiuti a favore di investimenti superiori a 50 milioni di EUR. Quando diano attuazione ad aiuti che rientrano nel campo d'applicazione della presente disciplina, gli Stati EFTA devono trasmettere all’Autorità tali informazioni sintetiche entro venti giorni lavorativi a decorrere dalla concessione degli aiuti da parte dell'autorità competente.

(3) Gli Stati EFTA sono tenuti a conservare registrazioni dettagliate relativamente agli aiuti individuali che rientrano nel campo d'applicazione della presente disciplina. Tali registrazioni devono contenere tutte le informazioni necessarie per stabilire che l'intensità massima d'aiuto determinata in applicazione della presente disciplina è rispettata. Gli Stati EFTA devono conservare le registrazioni degli aiuti individuali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui sono stati concessi. Su richiesta scritta, lo Stato EFTA interessato è tenuto a trasmettere all’Autorità, entro venti giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato in detta richiesta, tutte le informazioni che l'Autorità ritenga necessarie per accertare se le condizioni della presente disciplina siano state rispettate.

26A.7 VALIDITÀ DELLA DISCIPLINA

(1) La presente disciplina si applica per un periodo che avrà termine il 31 dicembre 2009. Prima del 31 dicembre 2009 la Commissione procederà a una valutazione della disciplina stessa. l’Autorità potrà modificare la presente disciplina prima del 31 dicembre 2009 per importanti considerazioni inerenti alla politica di concorrenza ovvero al fine di tenere conto di altre politiche SEE o di impegni internazionali. La revisione farà tuttavia salvo il divieto di concedere aiuti all'investimento a favore dell'industria siderurgica.

(2) Per quanto riguarda l'industria siderurgica quale definita nell'allegato B, le disposizioni della presente disciplina si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2003. Le attuali norme settoriali specifiche per taluni settori siderurgici che non rientrano nel campo d'applicazione del trattato CECA [17] cesseranno di essere applicabili a partire da tale data. Per quanto riguarda i settori dell'industria automobilistica, quale definita nell'allegato C, nonché dell'industria delle fibre sintetiche, quale definita nell'allegato D, le disposizioni della presente disciplina si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2003. Tuttavia, per quanto riguarda gli aiuti notificati all’Autorità prima del 1o gennaio 2003, per i settori dell'industria automobilistica e delle fibre sintetiche, saranno esaminati alla luce dei criteri applicabili al momento della notificazione.

(3) Per quanto riguarda i settori diversi da quelli di cui al punto 26A.7.(2), le disposizioni della disciplina si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2004. La precedente disciplina multisettoriale sarà applicabile fino al 31 dicembre 2003. Tuttavia, per quanto riguarda gli aiuti notificati all’Autorità prima del 1o gennaio 2004, per i settori dell'industria automobilistica e delle fibre sintetiche, saranno esaminati alla luce dei criteri applicabili al momento della notificazione.

(4) L’Autorità valuterà la compatibilità con il mercato SEE degli aiuti all'investimento concessi senza la sua autorizzazione:

(a) sulla base dei criteri stabiliti nella presente disciplina, se l'aiuto è stato concesso:

- a decorrere dal 1o gennaio 2003, per quanto riguarda gli aiuti all'investimento a favore dell'industria siderurgica;

- a decorrere dal 1o gennaio 2003 per quanto riguarda gli aiuti all'investimento a favore dell'industria automobilistica e di quella delle fibre sintetiche,

- a decorrere dal 1o gennaio 2004 per tutti i settori soggetti alla presente disciplina;

b) sulla base dei criteri applicabili al momento della concessione dell'aiuto, in tutti gli altri casi.

26A.8 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

(1) Fino alla data di applicabilità dell'elenco dei settori di cui al punto 26A.5.(4):

(a) l'intensità massima d'aiuto per gli aiuti regionali all'investimento a favore dell'industria automobilistica quale definita nell'allegato C, concessi nell'ambito di un regime autorizzato a favore di progetti che comportano spese ammissibili superiori a 50 milioni di EUR o aiuti superiori a 5 milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo sarà pari al 30 % del corrispondente massimale d'aiuto regionale [18];

(b) nessuna spesa sostenuta nell'ambito di progetti d'investimento nell'industria delle fibre sintetiche, quale definita nell'allegato D, sarà ammissibile ad aiuti all'investimento.

(2) Entro la data alla quale l'elenco dei settori di cui al punto 26A.5.(4) diventa applicabile, l’Autorità deciderà se e in quale misura l'industria automobilistica, come definita nell'allegato C, e l'industria delle fibre sintetiche, come definita nell'allegato D, debbano essere incluse nell'elenco dei settori.

(3) Per quanto concerne il settore della cantieristica navale, le attuali norme, di cui al regolamento (CE) n. 12/1999 resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2003. Prima di tale data, l’Autorità valuterà se gli aiuti al settore della cantieristica navale debbano essere soggetti alla presente disciplina ed essere inclusi nell'elenco dei settori.

26A.9 OPPORTUNE MISURE

(1) Al fine di garantire l'applicazione delle norme stabilite dalla presente disciplina, l’Autorità proporrà opportune misure ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte. Si tratta delle opportune misure seguenti:

(a) modificare le attuali carte degli aiuti a finalità regionale adeguando:

- dal 1o gennaio 2003, i massimali d'aiuto regionali in vigore, alle intensità d'aiuto risultanti dalle norme di cui alla sezione 26A.4;

- dal 1o gennaio 2003, i massimali d'aiuto regionali in vigore, alle intensità d'aiuto risultanti dalle norme di cui alla sezione 26A.8;

- dal 1o gennaio 2004, i massimali d'aiuto regionali in vigore, alle intensità d'aiuto risultanti dalle norme di cui alla sezione 26A.3;

(b) adeguare tutti gli attuali regimi di aiuti regionali, quali definiti dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, inclusi quelli esentati dalla notificazione in virtù di un regolamento di esenzione per categoria, al fine di assicurare che, per quanto riguarda gli aiuti regionali all'investimento ivi previsti, detti regimi:

(i) rispettino i massimali d'aiuto regionali fissati nelle carte degli aiuti a finalità regionale, quali modificate in conformità della lettera a) dal 1o gennaio 2004 per quanto riguarda i settori diversi da quelli di cui al punto 26.A.7.(2);

(ii) prescrivano la notificazione individuale degli aiuti regionali all'investimento che superino l'aiuto massimo consentito sulla base della scala di cui al punto 26A.3(1) della presente disciplina per un investimento di 100 milioni di EUR dal 1o gennaio 2004;

iii) escludano dal loro campo d'applicazione gli aiuti a favore del settore siderurgico a decorrere dal 1o gennaio 2003;

iv) escludano dal loro campo d'applicazione gli aiuti a favore dell'industria delle fibre sintetiche a decorrere dal 1o gennaio 2003 e fino alla data in cui l'elenco dei settori diventa applicabile;

v) limitino gli aiuti regionali all'investimento nell'industria automobilistica, quale definita nell'allegato C, a favore di progetti che comportano spese ammissibili superiori a 50 milioni di EUR o aiuti superiori a 5 milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo, al 30 % del corrispondente massimale d'aiuto regionale, a decorrere dal 1o gennaio 2003 e fino alla data in cui l'elenco dei settori diventa applicabile;

(c) assicurare che i formulari di cui al punto 26A.6.(2) siano trasmessi all’Autorità decorrere dalla data in cui la presente disciplina diventa applicabile;

(d) assicurare che i formulari di cui al punto 26A.6.(3) nella sezione 26A.10 siano trasmessi all’Autorità decorrere dalla data in cui la presente disciplina diventa applicabile;

(e) assicurare, fino al 31 dicembre 2003, il rispetto delle disposizioni di cui alla precedente disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento, in particolare quelle relative all'obbligo di notificazione ivi previste.

(2) Gli Stati EFTA devono procedere ai necessari adeguamenti entro il 31 dicembre 2003, a eccezione delle norme relative all'industria siderurgica, per le quali gli adeguamenti devono essere applicabili dal 1o gennaio 2003 e, per quanto riguarda l'industria delle fibre sintetiche e l'industria automobilistica, per le quali gli adeguamenti devono essere applicabili dal 1o gennaio 2003. Gli Stati EFTA sono invitati a manifestare il loro consenso esplicito alle opportune misure proposte entro 20 giorni lavorativi dalla data della lettera con la quale sono state loro notificate. In assenza di una risposta, l’Autorità riterrà che lo Stato EFTA in questione non è d'accordo con le misure proposte.

26A.10 OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE

(1) Gli Stati EFTA sono invitati a utilizzare il formulario di notificazione allegato alla presente disciplina (allegato E) ai fini della notificazione delle proposte di aiuto ai sensi della stessa.

26A.11 DEFINIZIONE DEI TERMINI UTILIZZATI

(1) I termini utilizzati nella presente disciplina sono definiti come segue.

Progetto d’investimento

(2) Per "progetto d'investimento" s'intende un investimento iniziale ai sensi della sezione 25.4 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Il progetto d’investimento non deve essere artificiosamente suddiviso in sottoprogetti al fine di eludere le disposizioni della presente disciplina. Ai fini della presente disciplina, un progetto d'investimento comprende tutti gli investimenti fissi effettuati su un sito, da una o più imprese, in un periodo di tre anni. Ai fini della presente disciplina, un sito produttivo è un insieme economicamente indivisibile di elementi del capitale fisso che svolgono una funzione tecnica precisa, uniti da un legame fisico o funzionale, e che hanno obiettivi chiaramente definiti, come la fabbricazione di un determinato prodotto. Quando due o più prodotti sono fabbricati a partire dalle stesse materie prime, le unità di produzione di tali prodotti saranno considerate come un unico sito produttivo.

Spese ammissibili

(3) Le "spese ammissibili" sono quelle determinate in conformità alle disposizioni in materia degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

Massimale di aiuto regionale

(4) Il "massimale d'aiuto regionale" si riferisce all'intensità massima d'aiuto autorizzata per le grandi imprese nell'area assistita in questione, al momento della concessione dell'aiuto.

Le intensità massime d'aiuto sono determinate in conformità agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, sulla base della Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dall’Autorità.

Prodotto interessato

(5) Il "prodotto interessato" è il prodotto contemplato dal progetto d'investimento e all'occorrenza i prodotti sostitutivi, che siano tali dal punto di vista del consumatore (per le caratteristiche dei prodotti, i loro prezzi e l'uso cui sono destinati) ovvero del produttore (tenuto conto della flessibilità degli impianti di produzione). Quando il progetto riguarda un prodotto intermedio per il quale una quota consistente della produzione non è venduta sul mercato, si considera che il prodotto interessato include i prodotti a valle.

Consumo apparente

(6) Il "consumo apparente" del prodotto interessato è dato dalla produzione più le importazioni, meno le esportazioni.

(7) Nel determinare, conformemente alla presente disciplina, la crescita media annua del consumo apparente del prodotto interessato, l’Autorità terrà conto, se del caso, dell'esistenza di qualsiasi rilevante inversione di tendenza.

(8) Quando il progetto d'investimento riguarda un settore dei servizi, al fine di determinare le dimensioni e l'andamento del mercato l’Autorità utilizzerà, anziché il consumo apparente, il fatturato relativo ai servizi interessati, determinato sulla base della segmentazione del mercato generalmente accettata per i servizi in questione e per la quale i dati statistici siano prontamente disponibili.

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ALLEGATO ALLA DISCIPLINA MULTISETTORIALE

[FORMULARIO PER LA VERIFICA EX POST]

- Denominazione del regime (oppure indicare se si tratta di un aiuto ad hoc).

- Ente pubblico erogante.

- Se la base giuridica è costituita da un regime di aiuti autorizzato dall’Autorità, indicare la data dell'autorizzazione e il numero di riferimento della pratica.

- Specificare la regione e il comune.

- Specificare il nome dell'impresa, se si tratta di una PMI o di una grande impresa e, se del caso, il nome delle imprese controllanti.

- Specificare il tipo di progetto, se si tratta di un nuovo stabilimento, di un ampliamento di capacità o altro.

- Specificare i costi totali e i costi ammissibili dell'investimento in attività fisse nell'arco di tempo corrispondente alla durata del progetto.

- Importo nominale del sostegno e sua equivalente sovvenzione lorda e netta.

- Indicare, se del caso, le condizioni cui è subordinata l'erogazione del previsto sostegno.

- Prodotti o servizi interessati e loro denominazione secondo la nomenclatura PRODCOM o secondo la nomenclatura CPA per i progetti nei settori dei servizi.

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ALLEGATO B ALLA DISCIPLINA MULTISETTORIALE

DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA SIDERURGICA AI FINI DELLA DISCIPLINA MULTISETTORIALE

Ai fini della disciplina multisettoriale, l'industria siderurgica è costituita dalle imprese operanti nella produzione dei prodotti siderurgici che figurano nel seguente elenco:

Prodotto | Codice della nomenclatura combinata [1] |

Ghise gregge | 7201 |

Ferroleghe | 72021120, 72021180, 72029911 |

Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerale di ferro e altri prodottiferrosi spugnosi | 7203 |

Ferro ed acciai non legati | 7206 |

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati | 72071111; 72071114; 72071116; 72071210; 72071911; 72071914; 72071916; 72071931; 72072011; 72072015; 72072017; 72072032; 72072051; 72072055; 72072057; 72072071 |

Prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati | 72081000; 72082500; 72082600; 72082700; 72083600; 720837; 720838; 720839; 720840; 720851; 720852; 720853; 720854; 72089010; 72091500; 720916; 720917; 720918; 72092500; 720926; 720927; 720928; 72099010; 72101110; 72101211; 72101219; 72102010; 72103010; 72104110; 72104910; 72105010; 72106110; 72106910; 72107031; 72107039; 72109031; 72109033; 72109038; 72111300; 721114; 721119; 72112310; 72112351; 72112920; 72119011; 72121010; 72121091; 72122011; 72123011; 72124010; 72124091; 72125031; 72125051; 72126011; 72126091 |

Vergella di ferro o di acciai non legati | 72131000; 72132000; 721391; 721399 |

Barre di ferro o di acciai non legati | 72142000; 72143000; 721491; 721499; 72159010 |

Profilati di ferro o di acciai non legati | 72161000; 72162100; 72162200; 721631; 721632; 721633; 721640; 721650; 72169910 |

Acciai inossidabili | 72181000; 72189111; 72189119; 72189911; 72189920 |

Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili | 72191100; 721912; 721913; 721914; 721921; 721922; 72192300; 72192400; 72193100; 721932; 721933; 721934; 721935; 72199010; 72201100; 72201200; 72202010; 72209011; 72209031 |

Vergella, barre e profilati di acciai inossidabili | 722100; 722211; 722219; 72223010; 72224010; 72224030 |

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati | 72251100; 722519; 72252020; 72253000; 722540; 72255000; 72259110; 72259210; 72259910; 72261110; 72261910; 72261930; 72262020; 722691; 72269210; 72269320; 72269420; 72269920 |

Vergella, barre e profilati di altri acciai legati | 72241000; 72249001; 72249005; 72249008; 72249015; 72249031; 72249039; 72271000; 72272000; 722790; 72281010; 72281030; 72282011; 72282019; 72282030; 72283020; 72283041; 72283049; 72283061; 72283069; 72283070; 72283089; 72286010; 72287010; 72287031; 722880 |

Palancole | 73011000 |

Rotaie e traverse | 73021031; 73021039; 73021090; 73022000; 73024010; 73021020 |

Tubi e profilati cavi, senza saldatura | 7303; 7304 |

Altri tubi, saldati o ribaditi, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio | 7305 |

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ALLEGATO C ALLA DISCIPLINA MULTISETTORIALE

DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA AI FINI DELLA DISCIPLINA MULTISETTORIALE

Con "settore automobilistico" si intende la progettazione, la fabbricazione e l'assemblaggio di "autoveicoli", di "motori" per autoveicoli e di "moduli o sottosistemi" per tali veicoli o motori, effettuati direttamente dal costruttore oppure da un "fornitore di componenti di primo livello", e in quest'ultimo caso unicamente nell'ambito di un "progetto globale".

(a) Autoveicoli

La definizione di "autoveicolo" include le autovetture per il trasporto di persone, i furgoni, gli autocarri, i trattori stradali, gli autobus urbani, gli autobus per turismo e gli altri veicoli commerciali. Non rientrano in tale categoria le automobili da corsa, gli automezzi non destinati alla circolazione su strada (per esempio quelli per il trasporto sulla neve o sui campi da golf), i motocicli, i rimorchi, i trattori agricoli e forestali, le roulotte, i furgoni e gli autocarri per usi speciali (ad esempio i veicoli antincendio e autosoccorso), gli automezzi a cassone ribaltabile, gli autocarrelli industriali (ad esempio carrelli stivatori, carrelli elevatori o simili) e i veicoli militari destinati agli eserciti.

(b) Motori per autoveicoli

I "motori per autoveicoli" comprendono i motori con accensione a compressione o a scintilla così come i motori elettrici, a turbina, a gas, ibridi o d'altro tipo destinati agli "autoveicoli" sopra definiti.

(c) Moduli e sottosistemi

Un modulo o un sottosistema è un insieme di componenti primari destinato a un autoveicolo o a un motore, prodotto, assemblato o montato da un fornitore di componenti di primo livello e fornito dietro ordine di approvvigionamento informatizzato o nell'ambito di un sistema "just in time". Sono assimilati a un modulo o a un sottosistema anche i servizi logistici d'approvvigionamento e d'immagazzinamento e l'esecuzione in subfornitura di operazioni complete (come la verniciatura dei sottoinsiemi) che fanno parte della catena di produzione.

(d) Fornitore di componenti di primo livello

Per "fornitore di componenti di primo livello" si intende il fornitore, indipendente o meno dal produttore, che condivide la responsabilità dello studio e della progettazione e che fabbrica, assembla e/o fornisce a un industriale del settore automobilistico, nelle fasi di fabbricazione o di assemblaggio, sottoinsiemi o moduli. Questo partner industriale è spesso legato al costruttore da un contratto di una durata analoga alla vita media del modello (fino ad una nuova progettazione stilistica, ad esempio). Un fornitore di componenti di primo livello può altresì fornire dei servizi, in particolare di natura logistica, come la gestione di un centro di approvvigionamento.

(e) Progetto globale

Un costruttore può riunire sul sito stesso del proprio investimento, o in una o più aree industriali situate ad una certa prossimità geografica, uno o più progetti di fornitori di primo livello destinati a garantire la fornitura di moduli o sottosistemi per gli autoveicoli o i motori previsti dal suo progetto. L'insieme di tali progetti viene denominato "progetto globale". La durata del progetto globale è equivalente alla durata del progetto d'investimento del costruttore automobilistico. Affinché l'investimento di un fornitore di primo livello rientri nella definizione di progetto globale, è necessario che almeno la metà della produzione risultante dall'investimento stesso sia consegnata al costruttore nello stabilimento in questione.

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ALLEGATO D ALLA DISCIPLINA MULTISETTORIALE

DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELLE FIBRE SINTETICHE AI FINI DELLA DISCIPLINA MULTISETTORIALE

Ai fini della disciplina multisettoriale, per industria delle fibre sintetiche si intende:

- l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale,

ovvero

- la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati,

ovvero

- qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

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ALLEGATO E ALLA DISCIPLINA MULTISETTORIALE

FORMULARIO DI NOTIFICAZIONE [1]

SEZIONE 1 — STATO EFTA

1.1. Informazioni relative all'autorità pubblica che presenta la notifica:

1.1.2. Denominazione e indirizzo dell'autorità.

1.1.3. Nome, numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica e posizione detenuta dalla persona o dalle persone cui rivolgersi per ulteriori informazioni.

1.2. Informazioni relative alla persona di contatto presso la rappresentanza permanente:

1.2.1. Nome, numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica e posizione detenuta dalla persona cui rivolgersi per ulteriori informazioni.

SEZIONE 2 — BENEFICIARIO DELL'AIUTO

2.1. Struttura della o delle società che investono nel progetto:

2.1.1. Identità del beneficiario dell'aiuto.

2.1.2. Se il beneficiario dell'aiuto è una persona giuridica diversa dall'impresa o dalle imprese che finanziano il progetto o ricevono l'aiuto, specificare le differenze.

2.1.3. Indicare la o le società che controllano l'impresa beneficiaria dell'aiuto, descrivere la struttura del gruppo e la struttura proprietaria di ciascuna società controllante.

2.2. Per ciascuna impresa che investe nel progetto, fornire i seguenti dati per gli ultimi tre esercizi finanziari:

2.2.1. Fatturato mondiale, fatturato nel SEE, fatturato nello Stato EFTA interessato.

2.2.2. Utile netto e cash flow (su base consolidata).

2.2.3. Dipendenti a livello mondiale, nel SEE e nello Stato EFTA interessato.

2.2.4. Disaggregazione delle vendite in base al mercato in cui sono effettuate: Stato EFTA interessato, restanti paesi del SEE e al di fuori del SEE.

2.2.5. Bilanci certificati e relazioni sulla gestione relativi agli ultimi tre esercizi.

2.3. Se l'investimento riguarda uno stabilimento industriale esistente, fornire i seguenti dati per gli ultimi tre esercizi finanziari di tale unità:

2.3.1. Fatturato totale.

2.3.2. Utile netto e cash flow.

2.3.3. Dipendenti.

2.3.4. Disaggregazione delle vendite in base al mercato in cui sono effettuate: Stato EFTA interessato, altri paesi del SEE e al di fuori del SEE.

SEZIONE 3 — CONCESSIONE DEL SOSTEGNO PUBBLICO

Per ciascuna misura di sostegno pubblico prevista indicare quanto segue:

3.1. Dettagli:

3.1.1. Denominazione del regime (oppure indicare se si tratta di un aiuto ad hoc).

3.1.2. Base giuridica (legge, decreto ecc.)

3.1.3. Ente pubblico erogante.

3.1.4. Se la base giuridica è costituita da un regime di aiuti autorizzato dall’Autorità, indicare la data dell'autorizzazione e il numero di riferimento della pratica.

3.2. Forma di sostegno prevista:

3.2.1. Indicare se la misura di sostegno prevista è una sovvenzione, un abbuono di interesse, una riduzione dei contributi sociali, uno sgravio fiscale, una partecipazione al capitale, una conversione o un annullamento di debiti, un prestito agevolato, un'imposizione fiscale differita, un importo coperto da garanzia o altro.

3.2.2. Indicare le condizioni cui è subordinata l'erogazione del previsto sostegno.

3.3. Ammontare del previsto sostegno:

3.3.1. Importo nominale del sostegno e sua equivalente sovvenzione lorda e netta.

3.3.2. Indicare se la misura di sostegno è soggetta all'imposta societaria (o ad altra imposizione diretta). Se lo è solo in parte, indicare in che misura.

3.3.3. Fornire un calendario completo dell'erogazione del sostegno. Per l'insieme delle misure di sostegno pubblico previste, fornire le seguenti indicazioni:

3.4. Caratteristiche delle misure di sostegno:

3.4.1. Indicare se nell'insieme del pacchetto vi sono misure di sostegno non ancora definite. In caso affermativo specificarle.

3.4.2. Indicare quali delle suddette misure non costituiscono aiuto di Stato e per quali motivi.

3.5. Indicare se per uno stesso progetto può essere richiesto il sostegno supplementare di altre istituzioni finanziarie europee o internazionali. In caso affermativo, per quale ammontare.

3.6. Cumulo di misure di sostegno pubblico:

3.6.1. Stima dell'equivalente sovvenzione lorda (prima dell'imposta) delle misure di sostegno cumulate.

3.6.2. Stima dell'equivalente sovvenzione netta (dopo l'imposta) delle misure di sostegno cumulate.

SEZIONE 4 — PROGETTI SOVVENZIONATI

4.1. Ubicazione del progetto:

4.1.1. Specificare la regione, il comune e l'indirizzo.

4.2. Durata del progetto:

4.2.1. Specificare la data d’inizio del progetto d'investimento nonché la data di completamento dell'investimento.

4.2.2. Specificare la data d'inizio prevista della nuova produzione e l'anno entro il quale si potrà giungere alla piena operatività.

4.3. Descrizione del progetto:

4.3.1. Specificare il tipo di progetto, se si tratta di un nuovo stabilimento, di un ampliamento di capacità o altro.

4.3.2. Fornire una breve descrizione generale del progetto.

4.4. Ripartizione dei costi del progetto:

4.4.1. Specificare i costi totali dell'investimento in attività fisse e il loro ammortamento nell'arco di tempo corrispondente alla durata del progetto.

4.4.2. Fornire una ripartizione dettagliata delle spese in conto capitale o meno connesse al progetto d'investimento.

4.5. Finanziamento dei costi totali del progetto:

4.5.1. Indicare il finanziamento dei costi totali del progetto d'investimento.

SEZIONE 5 — CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO E DEL MERCATO

5.1. Caratterizzazione dei prodotti interessati dal progetto:

5.1.1. Specificare i prodotti che, una volta completato l'investimento, saranno fabbricati negli stabilimenti sovvenzionati e i settori o sottosettori ai quali i prodotti appartengono (indicare il codice PRODCOM o la denominazione secondo la nomenclatura CPA per i progetti nei settori dei servizi).

5.1.2. Indicare quali prodotti sono destinati a sostituire. Se i prodotti da sostituire non sono fabbricati negli stessi stabilimenti, indicare dove sono prodotti attualmente.

5.1.3. Indicare quali altri prodotti potrebbero essere fabbricati negli stessi nuovi impianti con un lieve incremento dei costi o senza costi supplementari.

5.2. Dati relativi alla capacità:

5.2.1. Quantificare l'impatto del progetto sulla capacità complessiva del beneficiario dell'aiuto nel SEE (anche a livello di gruppo) per ciascun prodotto interessato (in unità per anno, nell'anno precedente quello d'inizio del progetto e a completamento dello stesso).

5.2.2. Fornire una stima della capacità totale di tutti i produttori del SEE per ciascuno dei prodotti interessati.

5.3. Dati di mercato:

5.3.1 Per ciascuno degli ultimi sei esercizi finanziari, fornire dati sul consumo apparente dei prodotti interessati. Se disponibili, includere statistiche di altre fonti per corroborare i dati forniti.

5.3.2. Per i prossimi tre esercizi finanziari, fornire una previsione dell'evoluzione del consumo apparente dei prodotti interessati. Se disponibili, includere statistiche di altre fonti per corroborare i dati forniti.

5.3.3. Indicare se il mercato rilevante è in declino e per quali ragioni.

5.3.4. Fornire una stima della quota di mercato (in valore) detenuta dal beneficiario dell'aiuto, o dal gruppo cui questi appartiene, nell'anno precedente quello d'inizio del progetto e a completamento del progetto stesso.

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[1] GU L 111 del 29.4.1999 e Supplemento SEE n. 18 recante la stessa data.

[2] Cfr. Capitolo 25 della presente guida.

[3] Cfr. Capitolo 16 della presente guida.

[4] Cfr. Capitolo 14 della presente guida.

[5] Cfr. Capitolo 15 della presente guida.

[6] Ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le spese ammissibili agli aiuti regionali all'investimento sono definite dalle norme di cui ai paragrafi da 8 a 12 della sezione 25.4 (opzione 1) o al paragrafo 24 della sezione 25.4 (opzione 2). In linea con il paragrafo 30 della sezione 25.4 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, gli aiuti calcolati sulla base dell'opzione 1 ("aiuti all'investimento") sono cumulabili con gli aiuti calcolati sulla base dell'opzione 2 ("aiuti alla creazione di posti di lavoro") a condizione che l'importo complessivo degli aiuti non superi il massimale d'aiuto regionale moltiplicato per il più elevato dei due possibili importi di spese ammissibili. In linea con questa norma, e ai fini della presente disciplina, le spese ammissibili di uno specifico progetto d'investimento sono definite sulla base dell'opzione che determina l'importo più elevato. L'importo delle spese ammissibili sarà determinato in modo da non superare il più elevato dei due importi dell'investimento, calcolati sulla base del metodo della creazione di posti di lavoro e del metodo dell'investimento iniziale, nel rispetto dei massimali d'intensità stabiliti per la regione considerata.

[7] La tabella seguente fornisce ulteriori esempi, per importi di spese ammissibili e massimali regionali specifici, delle intensità d'aiuto consentite sulla base della scala di riduzione..

[8] Le proposte di aiuti ad hoc sono comunque soggette a notificazione e saranno valutate sulla base delle norme di cui alla sezione 26.3 della disciplina ed in conformità ai criteri di valutazione generali contenuti negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

[9] Se lo Stato EFTA dimostra che il beneficiario degli aiuti dà vita, grazie ad un'effettiva innovazione, a un nuovo mercato del prodotto, non è necessario verificare il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e l'aiuto sarà autorizzato in conformità alla scala di cui al paragrafo 1 della sezione 26A.3.

[10] Regolamento (CEE) n. 3924/1991 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 1). Il regolamento è stato integrato nell’accordo SEE (allegato XXI) per decisione del comitato misto n. 7/94.

[11] Essa include, oltre ai settori siderurgici precedentemente rientranti nel campo d'applicazione del trattato CECA, i sottosettori dei tubi non saldati e dei tubi saldati di grandi dimensioni che erano esclusi dal trattato CECA ma che rientrano in un processo produttivo integrato e presentano caratteristiche analoghe al settore siderurgico già oggetto del trattato CECA.

[12] Gli aiuti alla cantieristica navale sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio relativo agli aiuti alla costruzione navale, così come adattati ai fini dell’accordo SEE dalla decisione n. 12/99 del Comitato misto SEE, in appresso denominato regolamento sulla costruzione navale (cfr. anche il capitolo 31 della presente guida agli aiuti di Stato).

[13] Regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativo alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività nella Comunità economica europea (GU L 342 del 31.12.1993, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 204/2002 della Commissione (GU L 36 del 6.2.2002, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 3924/1991 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 1). Il regolamento n. 3696/93 è stato integrato nell’accordo SEE (allegato XXI) per decisione del comitato misto n. 7/94.

[14] Si può ragionevolmente presupporre che un settore è in declino se, negli ultimi cinque anni, il suo tasso medio di crescita annuo del consumo apparente all'interno del SEE è stato negativo.

[15] In linea di principio, tale importo può essere fissato a 25 milioni di EUR, ma può variare da un settore all'altro.

[16] Si considera che il mercato del prodotto interessato è in rapida crescita se, negli ultimi cinque anni, il consumo apparente osservato all'opportuno livello della classificazione PRODCOM nel SEE - o, se tale informazione non è disponibile, secondo altre segmentazioni del mercato generalmente accettate per i prodotti interessati e per le quali i dati statistici siano prontamente disponibili - è cresciuto in termini di valore ad un tasso medio pari o superiore alla crescita media del PIL del SEE.

[17] Cfr. Capitolo 24 della presente guida.

[18] Le proposte relative alla concessione di aiuti ad hoc devono ad ogni modo essere notificate e saranno valutate sulla base della presente disposizione e conformemente ai criteri generali di valutazione stabiliti negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

[1] GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1.

[1] Per gli aiuti concessi al di fuori di regimi autorizzati, lo Stato EFTA deve fornire informazioni dettagliate sugli effetti positivi dell'aiuto sulla regione assistita considerata.

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