1993R0183 — IT — 10.04.1993 — 001.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
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Gazzetta ufficiale |
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Regolamento (CEE) n. 826/93 della Commissione del 6 aprile 1993 |
L 87 |
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7.4.1993 |
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Rettificato da:
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Rettifica, GU L 176, 20.7.1993, pag. 26 (183/93) |
REGOLAMENTO (CEE) N. 183/93 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 1993
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 ( 2 ), in particolare l'articolo 35 bis,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione ( 3 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3288/92 ( 4 ), ha definito le caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché i metodi d'analisi ad essi attinenti; che il medesimo regolamento ha altresì modificato le note complementari 2, 3 e 4 del capitolo 15 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ( 5 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2505/92 del Consiglio ( 6 );
considerando che, alla luce dell'esperienza nel frattempo acquisita, i metodi d'analisi richiedono alcuni adeguamenti o precisazioni e che, inoltre, si sono constatati alcuni errori nel testo del regolamento (CEE) n. 2568/91;
considerando che, in attesa dell'esito degli studi in corso, è opportuno prorogare il periodo in cui gli Stati membri possono avvalersi di metodi di analisi nazionali sperimentati e scientificamente validi;
considerando che è opportuno adeguare agli sviluppi delle richerche le norme sulle caratteristiche degli oli d'oliva, quali definite dal regolamento (CEE) n. 2568/91, al fine di garantire meglio la purezza dei prodotti commercializzati, nonché prevedere il metodo d'analisi pertinente;
considerando che, per permettere la predisposizione dei mezzi necessari per l'applicazione del nuovo metodo, è opportuno rinviarne di qualche mese l'entrata in vigore;
considerando che occorre modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 2568/91;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è così modificato:
1) All'articolo 3, primo comma, la data del 31 dicembre 1992 è sostituita da quella del 28 febbraio 1993.
2) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Le note complementari 2, 3 e 4 del capitolo 15 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 7 ), sono sostituite da quelle che figurano nell'allegato XIV del presente regolamento.»
3) Gli allegati del regolamento (CEE) n. 2568/91 sono modificati come indicato in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Tuttavia, il punto 10 dell'allegato si applica a partire dal ►M1 1o maggio 1993 ◄ agli oli d'oliva condizionati a decorrere dalla stessa data.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
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1. |
Nel sommario degli allegati il titolo dell'allegato IV è sostituito dal seguente testo: «Determinazione del contenuto di cere mediante gascromatografia con colonna capillare» . |
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2. |
Nel sommario, il titolo dell'allegato XIII «Prova della raffinazione» è sostituito dal titolo «Neutralizzazione e decolorazione dell'olio d'oliva in laboratorio». |
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3. |
All'allegato I la prima tabella è sostituita dalla seguente tabella:
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4. |
In basso alla seconda tabella dell'allegato I è aggiunta la seguente nota: «Ai fini della constatazione della purezza, qualora il K270 superi il limite della categoria corrispondente, si deve procedere alla determinazione del K270 dopo il passaggio su allumina.» |
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5. |
Nell'allegato II, punto 1.5, i termini conclusivi «delle due determinazioni» sono sostituiti dai termini «di due determinazioni». |
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6. |
Nell'allegato IV, punto 5.1.1, i termini «o di semi» sono soppressi. |
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7. |
Nell'allegato IV, punto 5.2.2, il testo delle due prima frasi è sostituito dal testo seguente: «Nella camera di sviluppo delle lastre si introduce una miscela esano-etere etilico 65:35 (V/V) fino all'altezza di circa 1 cm ( 8 ).» |
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8. |
Nell'allegato IV, ►C1 punto 5.2.5.2. e punto 6 ◄ , la cifra «100» è sostituita dalla cifra «1 000» e i termini «in millimetri quadrati» sono soppressi. |
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9. |
Nell'allegato IV, appendice, la figura 1 è sostituita dalla figura seguente:
1 = Eicosanolo 2 = Docosanolo 3 = Tricosanolo 4 = Tetracosanolo 5 = Pentacosanolo 6 = Esacosanolo 7 = Eptacosanolo 8 = Octacosanolo |
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10. |
Il testo dell'allegato IV è sostituito dal testo seguente: «ALLEGATO IV DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI CERE MEDIANTE GASCROMATOGRAFIA CON COLONNA CAPILLARE 1. OGGETTO Il metodo descrive un procedimento per la determinazione del contenuto di cere di alcune sostanze grasse, nelle condizioni di prova. Il metodo può essere impiegato in particolare per differenziare l'olio di oliva di pressione da quello di estrazione (olio di sansa). 2. PRINCIPIO DEL METODO La sostanza grassa, addizionata di opportuno standard interno, viene frazionata mediante cromatografia su colonna di gel di silice idratato; la frazione eluita per prima nelle condizioni di prova (avente polarità inferiore a quella dei trigliceridi) viene recuperata e quindi analizzata direttamente mediante gascromatografia in colonna capillare. 3. APPARECCHIATURA
4. REAGENTI
5. PROCEDIMENTO 5.1. Separazione della frazione delle cere. 5.1.1. Mettere in sospensione 15 g di gel di silice idratato al 2 % in n-esano anidro e introdurli nella colonna. Dopo assestamento spontaneo si completa lo stesso mediante l'uso di un vibratore elettrico per rendere più omogeneo il letto cromatografico. Si percolano 30 ml di n-esano allo scopo di allontanare le eventuali impurezze. 5.1.2. Conduzione della cromatografia su colonna. Nella beuta da 25 ml si pesano esattamente circa 500 mg di campione, si addiziona dell'opportuna quantità di standard interno, in funzione del presunto contenuto di cere. Ad esempio si aggiungono 0,1 mg di lauril arachidato nel caso di olio di oliva e 0,25-0,50 mg nel caso di olio di sansa. Il campione così preparato viene trasferito nella colonna cromatografica preparata come a 5.1.1., aiutandosi con due porzioni da 2 ml cadauna di n-esano. Si lascia fluire il solvente fino ad un battente di 1 mm. A questo punto inizia l'eluizione cromatografica raccogliendo 140 ml di miscela n-esano/etere-etilico nel rapporto 99:1, rispettando un flusso di circa 15 gocce ogni 10 s (2,1 ml/min). La frazione così ottenuta viene evaporata mediante evaporatore rotante sino quasi a secchezza, si allontanano gli ultimi 2 o 3 ml con l'aiuto di un debole flusso di azoto e si riprende il tutto con 10 ml di n-eptano.
6. ESPRESSIONE DEI RISULTATI Si riportano i contenuti delle singole cere, e la loro somma in mg/kg di sostanza grassa. APPENDICE Determinazione della velocità lineare del gas Nel gascromatografo, regolato alle normali condizioni operative, si iniettano 1-3 μl di metano (o propano) e si cronometra il tempo che il gas impiega a percorrere la colonna, dal momento dell'iniezione al momento dell'uscita del picco (tM). La velocità lineare in cm/s è data da L/tM in cui L è la lunghezza della colonna in centimetri e tM è il tempo cronometrato in s.» |
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11. |
Nell'allegato V, punto 4.11, la percentuale «5 %» è sostituita dalla percentuale «2 %». |
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12. |
Nell'allegato V, punto 5.1.1, primo comma, sono soppressi i termini «di oli di semi o». |
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13. |
Nell'allegato V, punto 5.1.1, secondo comma, sono soppressi i termini «e grassi animali o vegetali». |
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14. |
Nell'allegato V, punto 5.1.1, sono aggiunti, alla fine, i termini seguenti: «oppure utilizzare betulinolo al posto del colesterolo» |
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15. |
Nell'allegato V, punto 5.4.5.2, i termini «in millimetri quadrati» sono soppressi. |
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16. |
Nell'allegato VI, punto 6, i termini «in millimetri quadrati» sono soppressi. |
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17. |
Nell'allegato IX, il testo del punto 3.4 è sostituito dal testo seguente: «3.4. Colonna per cromatografia con una parte superiore avente lunghezza di 270 mm e diametro di 35 mm e una parte inferiore avente lunghezza di 270 mm e diametro di 10 mm.» |
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18. |
Nell'allegato IX, punto 4.1, il secondo trattino è soppresso. |
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19. |
Nell'allegato XIII, il titolo«Prova della raffinazione» è sostitutio dal titolo«Neutralizzazione e decolorazione dell'olio d'oliva in laboratorio». |
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20. |
Il testo dell'allegato XIV è sostituito dal testo seguente. «ALLEGATO XIV NOTE COMPLEMENTARI 2, 3 E 4 DEL CAPITOLO 15 DELLA NOMENCLATURA COMBINATA
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( 1 ) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
( 2 ) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.
( 3 ) GU n. L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1.
( 4 ) GU n. L 327 del 13. 11. 1992, pag. 28.
( 5 ) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
( 6 ) GU n. L 267 del 14. 9. 1992, pag. 1.
( 7 ) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
( 8 ) In questi casi particolari, per ottenere una buona separazione delle bande è necessario utilizzare la miscela eluente benzene-acetone 95:5 (V/V).
( 9 ) Delta-5,23-stigmastadienolo + clerosterolo ►C1 + betasistosterolo ◄ + sitostanolo + delta-5-avenasterolo + delta-5,24-stigmastadienolo.